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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/11/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1018 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, proposta con ricorso congiunto
DA
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Paola (Cs) alla via Antonio Gramsci n. 7 presso lo studio dell'avv.
SS SI, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
E
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Paola (Cs) alla via Antonio Gramsci n. 7 presso lo studio dell'avv.
SS SI, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda congiunta di regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e , con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il Parte_1 Parte_2
20.10.2025, hanno rilevato di aver intrattenuto una relazione more uxorio in costanza della quale sono nate due figlie, il 18.04.2018 e il 29.02.2020. Essendo cessata tale Per_1 Per_2 relazione sentimentale, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori, sicché hanno
1 congiuntamente chiesto l'omologa delle relative condizioni indicate in ricorso, con la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti (fissata, dinnanzi al Giudice relatore, in data
10.11.2025) con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, provvedendo a detto incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in sede, con visto del 12.11.2025, nulla ha opposto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda congiuntamente proposta dalle parti è suscettibile di accoglimento. In particolare, e hanno chiesto l'omologa delle Parte_1 Parte_2 condizioni riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori di seguito testualmente riportate: “
1. Le figlie sono affidate a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, costoro, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso la madre, in Bonifati (CS) Via Parise n. 12; 2. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
3. La casa familiare sita in Bonifati Via Parise n. 12, in proprietà pro quota con la di lei sorella sig.ra Pt_3 che risiede in Torino, rimarrà nella disponibilità della sig.ra con tutti gli
[...] Pt_2 arredi;
4. Il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie nei tempi e con le modalità di Pt_1 seguito indicati e comunque ogni qualvolta lo vorrà ivi compresa la possibilità per le bambine di fermarsi la notte a casa del padre previo avviso alla madre e compatibilmente con le esigenze di salute, di studio o extrascolastiche delle Stesse: - ad anni alterni nel periodo
Natalizio dalle 10:00 del 24 alle 20:00 del 26 dicembre o dal le 10:00 del 30 dicembre alle
20:00 del 2 gennaio e nel periodo Pasquale dal Giovedì Santo al martedì successivo e comunque per 20 giorni ogni anno nei mesi di luglio e/o di agosto anche non continuativi sempre previa comunicazione alla madre, tale periodo sarà concordato entro il 20 giugno di ogni anno;
stante l'attività lavorativa svolta dal sig. che comporta turni sia diurni che Pt_1 notturni secondo le direttive del Datore di lavoro, nonché, trasferte anche per più giorni consecutivi ed urgenze non programmabili a priori e non dipendenti dalla propria volontà che dovessero coincidere con i programmati giorni di visita, costui si impegna a darne comunicazione immediata alla sig.ra al fine di una riprogrammazione delle suddette Pt_2 visite;
5. il sig. provvederà al sostentamento delle figlie con la corresponsione di Pt_1 assegno mensile di importo pari ad euro 400,00 (€. 200,00 per ciascuna figlia), rivalutabile secondo gli indici ISTAT da versare entro il giorno 5 di ogni mese. Tale assegno verrà corrisposto alla madre che lo gestirà nell'interesse esclusivo e secondo le esigenze delle figlie;
6. Le spese scolastiche, mediche, ludiche e straordinarie saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti,
2 ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse delle due figlie minori e l'assenza di contrasti con gli interessi delle stesse.
Il pieno accordo delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1018/2025, così provvede:
- omologa le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei minori (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il Persona_3 Persona_4
29.02.2020) riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 13.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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