CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 1, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI STEFANO, Presidente
LA RA, Relatore
FRATINI MASSIMO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 163/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo - Via Francesco Petrarca, 52 52100 Arezzo AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DIRECUPERO n. T8DCR0200135 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 232/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere il ricorso ed annullare l'atto impugnato
Resistente: respingere il ricorso con condanna alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 24.6.2025 la Ricorrente_1 e Ricorrente_1, assistita come in atti ,impugnava l'atto n. T8DCR0200135, anno di imposta 2019, con il quale l'ufficio recurera a tassazione nei confronti della società ricorrente indebite compensazioni di imposta per Euro 367.133. L'Ufficio accertava infatti che la Ricorrente_1” esercente l'attività di pulizia generale di edifici aveva compensato crediti inesistenti per complessivi Euro 367.133, in qualità di accollante. L'ufficio con il presente atto ha applicato le sanzioni nella misura del 100% previste in caso di credito inesistente utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 13, comma 5, del DLgs n. 471/1997, Nel ricorso con cui si chiede l'annullamento dell'atto di recupero, la società eccepisce” di essere stata vittima di una truffa e di non aver mai posto in essere le compensazioni indebite contestate dall'Agenzia” Si costituiva l'Agenzia
Entrate di Arezzo con memorie con le quali conferma la pretesa in quanto l'asserita truffa che la società dichiara di aver subito, non trova alcuna conferma né dai documenti depositati che tantomeno dagli accertamenti specifici operati sul cassetto fiscale del contribuente. Conclude per la conferma dell'atto impugnato. All'udienza del 5.12.2025 la Corte decideva di respingere il ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed invero parte ricorrente asserisce di non aver mai utilizzato il credito di imposta per l'anno 2019 ma di essere stata semmai vittima di una “truffa” Orbene sia della truffa subita che dell'abusivo accesso al proprio cassetto fiscale non v'è riscontro in atti ad eccezione di una denuncia/querela presentata presso i Carabinieri di Lariano in provincia di Roma in data 19/7/2025 ; di contro il p.v.c. della GdiF, da cui risulta la presa visione da parte del delegato della società e dove vengono rilevate le singole operazioni in esame , risale all'8/2/2021 .
Inoltre la circostanza che i modelli F/24 relativi all'anno 2019 sono stati compilati dalla stessa società , ed in quel contesto risulta utilizzata l'indebita compensazione, non è contestata dalla società ricorrente se non con una asserita mancanza di credenziali per l'accesso ed il controllo del proprio cassetto fiscale . D'altra parte le normativa e la recente giurisprudenza inerente alla fattispecie non lascia spazio a diverse soluzioni posto che non v'è prova della legittimità e soprattutto “dell' esistenza del credito” utilizzato per l'anno 2019 .
In particolare: il contenuto dell'art.1 commi 1 e 2 del DL1243/2019 integrato anche dalle recenti pronunce di legittimità (Corte di Cassazione, Ordinanza 9 aprile 2025, n. 9377 e 23934/2024, “In caso di accollo negoziale per l'assolvimento del debito di imposta,l'utilizzo in compensazione di un maggior credito dell'accollante era precluso all'accollato anche prima dell'introduzione dell'espressa previsione di cuiall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 124 del 2019, conv. con modif., dalla L. n. 157del 2019, atteso che tale possibilità, di per sé di carattere eccezionale, non era prevista da alcuna disposizione di legge e difettava, in ogni caso, dei presupposti della compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, per non afferire i debiti e crediti al medesimo soggetto”) non consente l'accoglimento del ricorso per l' assenza di supporti probatori alle eccezioni sollevate dalla Società_2'atto di recupero viene pertanto confermato ma si ritiene di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 1, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI STEFANO, Presidente
LA RA, Relatore
FRATINI MASSIMO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 163/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo - Via Francesco Petrarca, 52 52100 Arezzo AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DIRECUPERO n. T8DCR0200135 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 232/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere il ricorso ed annullare l'atto impugnato
Resistente: respingere il ricorso con condanna alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 24.6.2025 la Ricorrente_1 e Ricorrente_1, assistita come in atti ,impugnava l'atto n. T8DCR0200135, anno di imposta 2019, con il quale l'ufficio recurera a tassazione nei confronti della società ricorrente indebite compensazioni di imposta per Euro 367.133. L'Ufficio accertava infatti che la Ricorrente_1” esercente l'attività di pulizia generale di edifici aveva compensato crediti inesistenti per complessivi Euro 367.133, in qualità di accollante. L'ufficio con il presente atto ha applicato le sanzioni nella misura del 100% previste in caso di credito inesistente utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 13, comma 5, del DLgs n. 471/1997, Nel ricorso con cui si chiede l'annullamento dell'atto di recupero, la società eccepisce” di essere stata vittima di una truffa e di non aver mai posto in essere le compensazioni indebite contestate dall'Agenzia” Si costituiva l'Agenzia
Entrate di Arezzo con memorie con le quali conferma la pretesa in quanto l'asserita truffa che la società dichiara di aver subito, non trova alcuna conferma né dai documenti depositati che tantomeno dagli accertamenti specifici operati sul cassetto fiscale del contribuente. Conclude per la conferma dell'atto impugnato. All'udienza del 5.12.2025 la Corte decideva di respingere il ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed invero parte ricorrente asserisce di non aver mai utilizzato il credito di imposta per l'anno 2019 ma di essere stata semmai vittima di una “truffa” Orbene sia della truffa subita che dell'abusivo accesso al proprio cassetto fiscale non v'è riscontro in atti ad eccezione di una denuncia/querela presentata presso i Carabinieri di Lariano in provincia di Roma in data 19/7/2025 ; di contro il p.v.c. della GdiF, da cui risulta la presa visione da parte del delegato della società e dove vengono rilevate le singole operazioni in esame , risale all'8/2/2021 .
Inoltre la circostanza che i modelli F/24 relativi all'anno 2019 sono stati compilati dalla stessa società , ed in quel contesto risulta utilizzata l'indebita compensazione, non è contestata dalla società ricorrente se non con una asserita mancanza di credenziali per l'accesso ed il controllo del proprio cassetto fiscale . D'altra parte le normativa e la recente giurisprudenza inerente alla fattispecie non lascia spazio a diverse soluzioni posto che non v'è prova della legittimità e soprattutto “dell' esistenza del credito” utilizzato per l'anno 2019 .
In particolare: il contenuto dell'art.1 commi 1 e 2 del DL1243/2019 integrato anche dalle recenti pronunce di legittimità (Corte di Cassazione, Ordinanza 9 aprile 2025, n. 9377 e 23934/2024, “In caso di accollo negoziale per l'assolvimento del debito di imposta,l'utilizzo in compensazione di un maggior credito dell'accollante era precluso all'accollato anche prima dell'introduzione dell'espressa previsione di cuiall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 124 del 2019, conv. con modif., dalla L. n. 157del 2019, atteso che tale possibilità, di per sé di carattere eccezionale, non era prevista da alcuna disposizione di legge e difettava, in ogni caso, dei presupposti della compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, per non afferire i debiti e crediti al medesimo soggetto”) non consente l'accoglimento del ricorso per l' assenza di supporti probatori alle eccezioni sollevate dalla Società_2'atto di recupero viene pertanto confermato ma si ritiene di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.