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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2024, n. 42841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42841 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA ND ED MO nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 19/12/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RC PA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 e s.m.i. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 19/12/2023, in riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna in data 22/3/2022, che aveva condannato ND ED MO LA per i reati ascrittigli, dichiarava non doversi procedere per il reato di cui al capo 1) per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena per i restanti reati. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 216 legge fallimentare, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Osserva che 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 42841 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 16/10/2024 la Corte territoriale ha confermato la responsabilità del ricorrente in relazione alla bancarotta fraudolenta ascrittagli ritenendo provato che il LA fosse amministratore di fatto della AL ÍO Engineering s.r.l. e che avesse utilizzato imprese riconducibili ai propri familiari o comunque di fatto da lui gestite per drenare le risorse patrimoniali della VME s.r.I.; che tale assunto si fonda sulle dichiarazioni rese da plurimi soggetti, tra i quali il curatore fallimentare, alcuni dipendenti della società, oltre a coloro che avevano sporto denuncia;
che, tuttavia, le dichiarazioni del curatore - a tratti contraddittorie - non sono state verificate e che dalle dichiarazioni di tale EO NI emergevano le capacità tecniche dell'imputato in materia di costruzioni di mezzi, non anche quelle di gestione della società; che la nomina di MI KU, quale amministratore di diritto della società fallita, avveniva nel corso della assemblea del 14/3/2012, alla quale il KU non era presente, per cui non sottoscriveva il relativo verbale (la firma presente in calce al verbale, dunque, sarebbe falsa); che in quella stessa occasione l'odierno ricorrente veniva nominato responsabile tecnico e, pur essendo presente, non firmava l'accettazione; che, ancora, non sono state valutate le dichiarazioni del commercialista della società, IB CO;
che, in definitiva, la sentenza impugnata ha omesso di accertare il ruolo svolto dal LA all'interno della VME s.r.I.; che non sussiste né l'elemento oggettivo del reato, né quello soggettivo. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva sul punto che era indispensabile disporre la perizia sul contenuto delle intercettazioni ambientali effettuate nel presente procedimento, al fine di acquisire agli atti i colloqui intercorsi tra il commercialista CO IB ed EN UO e tra il primo e l'odierno ricorrente, nonché l'escussione di DR OL, dipendente della Un/poi Banca, sottoposto a procedimento disciplinare per gravi irregolarità poste in essere nel corso della sua attività, al fine di accertare se si fosse reso responsabile dell'apertura di una serie di conti correnti su quattordici dei quali vi erano deleghe in favore del LA;
che la mancata rinnovazione istruttoria, decisiva per accertare i fatti di reato per cui si procede, ha leso il diritto di difesa dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 648-bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che inizialmente il riciclaggio era ascritto non solo all'odierno ricorrente, ma anche alla di lui figlia AM;
che quest'ultima veniva mandata assolta già in 2 primo grado perché il fatto non costituisce reato;
che la sentenza impugnata non chiarisce, a fronte di uno specifico motivo, perché la pronuncia assolutoria per mancanza dell'elemento soggettivo del reato potesse valere solo per uno dei due coimputati;
che, peraltro, l'autovettura oggetto del riciclaggio, unitamente a diverse altre auto smontate e strumenti per la punzonatura, veniva rinvenuta presso l'abitazione di AM LA, non presso quella dell'imputato; che nel corso dell'istruttoria era emerso che il LA aveva acconsentito che il fidanzato della proprietaria dell'autovettura il cui numero di telaio era stato alterato, tale IM GH, parcheggiasse detta autovettura all'interno della sua proprietà, dove risiedeva la figlia;
che, invece, non era risultato nulla sul perché il GH avesse denunciato il furto dell'auto; che, dunque, non è chiaro per quale motivo i giudici di merito avevano ritenuto sussistere la consapevolezza della provenienza illecita del mezzo solo in capo al ricorrente e non anche alla di lui figlia;
che in ogni caso la sentenza non chiarisce come il ricorrente avesse ostacolato l'accertamento della provenienza del bene, tenuto conto del luogo di rinvenimento dell'autovettura. 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio, tenuto conto che la motivazione della sentenza impugnata è del tutto carente in merito al ragionamento logico giuridico in base al quale è addivenuta alla condanna del ricorrente alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione. 2.5. Con il quinto motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 216, comma 4, legge fallimentare, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Osserva che al LA è stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di cinque anni, dunque, in misura eccedente il minimo edittale, senza tuttavia dar conto del ragionamento logici giuridico seguito per giungere ad una siffatta determinazione;
che, comunque, nel caso di specie dovrebbe trovare applicazione l'art. 37 cod. pen., a mente del quale, quando la durata di una pena accessoria temporanea non sia determinata dalla legge, la stessa ha una durata eguale a quella della pena principale;
che, infine, la sentenza impugnata risulta contraddittoria ed illogica nella parte in cui, pur avendo ridotto la pena principale, non ha effettuato alcuna valutazione in merito ad una eventuale riduzione della pena accessoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 3 1.1. Il primo motivo non è consentito, perché reitera pedissequamente le doglianze già dedotte in appello e motivatamente disattese dal giudice di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). In altri termini, è del tutto evidente che, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Peraltro, il motivo è costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Invero non è deducibile nella presente sede il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito: il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01). Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Orbene, la sentenza impugnata - che in relazione alla ricostruzione dei fatti ascritti all'imputato ed alla sua dichiarazione di responsabilità costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due 4 sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 - 01) - ha evidenziato come risulti provata al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'imputato in relazione alla bancarotta fraudolenta di cui al capo 3), tenuto conto delle dichiarazioni rese in dibattimento dai dipendenti della società, oltre che dal curatore fallimentare, che hanno consentito di indicarlo come amministratore di fatto della AL Maioli Engineering s.r.I., circostanza questa che trova ulteriore conferma in una serie di trasferimenti di denaro effettuati dall'odierno ricorrente dal conto corrente della società in favore di una pluralità di soggetti, apparentemente giustificati dal pagamento di spettanze, poi rivelatesi fittizie. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Si osserva che nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, con la conseguenza che il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sezioni Unite, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ampiamente evidenziato alle pagine 11 e 12 le ragioni per le quali la rinnovazione dell'istruttoria sarebbe stata del tutto superflua, essendo il quadro probatorio completo alla luce degli elementi già raccolti ed analiticamente esposti operazione per operazione. 1.3. Il terzo motivo non è consentito, perché aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che - costituendo sul punto una doppia conforme - va letta unitamente a quella della sentenza di primo grado. In proposito, è sufficiente rilevare come i giudici di merito abbiano dato congruamente conto delle ragioni su cui si fonda la dichiarazione di penale responsabilità per il riciclaggio dell'autovettura Volkswagen Passat di cui al capo 4), evidenziando che il ricorrente, benché formalmente residente in altro luogo, dimorava unitamente alla figlia nell'immobile ove è stata rinvenuta detta autovettura e che lo stesso LA aveva riferito di rapporti di conoscenza con IM GH, che la deteneva. Ebbene, su tali circostanze il ricorso glissa, limitandosi a ribadire le identiche questioni già prospettate ai giudici di merito, disattese con motivazione adeguata e immune da vizi logici. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della 5 necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01). Va solo aggiunto che l'assoluzione di AM LA non influisce sulla posizione dell'odierno ricorrente, non incidendo sugli elementi probatori a carico, sopra sinteticamente esposti. In particolare, è stato affermato che non dà luogo a contraddittorietà di decisioni il riconoscimento della responsabilità di un soggetto quale concorrente nel medesimo reato dal quale un altro soggetto sia stato in precedenza assolto per mancanza dell'elemento psicologico, atteso che il contrasto riguarda la diversa valutazione dell'elemento soggettivo del concorrente nel medesimo reato e non il fatto (Sez. 3, n. 9576 del 25/1/2012, Falco, Rv. 252248 - 01). 1.4. Il quarto motivo, con cui si deduce il vizio motivazionale con riferimento al profilo della congruità della pena, non è ammesso dalla legge in sede di legittimità. Si osserva, in particolare, che le statuizioni relative al quantum della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01), tale dovendo ritenersi quella dell'impugnata sentenza, che nell'individuazione della pena base per il più grave reato di cui al capo 3) si è attestata sul minimo edittale. Dunque, in tema di dosimetria della pena, per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. 1.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, ha avuto cura di affermare che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U., n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01, seguite da Sez. 3, n. 41061 del 20/6/2019, Paternò, Rv. 277972 - 01; Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020, Bertoli, Rv. 280488 - 01; Sez. 5, n. 12052 del 19/1/2021, Amorello, Rv. 280898 - 02). Orbene, la Corte territoriale - a differenza di quanto afferma la difesa - ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di confermare la pena accessoria di cui all'art. 216, comma 4, legge fallimentare nella misura di 6 cinque anni, evidenziando la negativa personalità del LA, gravato da plurimi precedenti penali. Dunque, la determinazione in concreto della durata della pena accessoria è stata correttamente effettuata secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., invece che con riferimento alla misura della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 16 ottobre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RC PA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 e s.m.i. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 19/12/2023, in riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna in data 22/3/2022, che aveva condannato ND ED MO LA per i reati ascrittigli, dichiarava non doversi procedere per il reato di cui al capo 1) per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena per i restanti reati. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 216 legge fallimentare, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Osserva che 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 42841 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 16/10/2024 la Corte territoriale ha confermato la responsabilità del ricorrente in relazione alla bancarotta fraudolenta ascrittagli ritenendo provato che il LA fosse amministratore di fatto della AL ÍO Engineering s.r.l. e che avesse utilizzato imprese riconducibili ai propri familiari o comunque di fatto da lui gestite per drenare le risorse patrimoniali della VME s.r.I.; che tale assunto si fonda sulle dichiarazioni rese da plurimi soggetti, tra i quali il curatore fallimentare, alcuni dipendenti della società, oltre a coloro che avevano sporto denuncia;
che, tuttavia, le dichiarazioni del curatore - a tratti contraddittorie - non sono state verificate e che dalle dichiarazioni di tale EO NI emergevano le capacità tecniche dell'imputato in materia di costruzioni di mezzi, non anche quelle di gestione della società; che la nomina di MI KU, quale amministratore di diritto della società fallita, avveniva nel corso della assemblea del 14/3/2012, alla quale il KU non era presente, per cui non sottoscriveva il relativo verbale (la firma presente in calce al verbale, dunque, sarebbe falsa); che in quella stessa occasione l'odierno ricorrente veniva nominato responsabile tecnico e, pur essendo presente, non firmava l'accettazione; che, ancora, non sono state valutate le dichiarazioni del commercialista della società, IB CO;
che, in definitiva, la sentenza impugnata ha omesso di accertare il ruolo svolto dal LA all'interno della VME s.r.I.; che non sussiste né l'elemento oggettivo del reato, né quello soggettivo. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva sul punto che era indispensabile disporre la perizia sul contenuto delle intercettazioni ambientali effettuate nel presente procedimento, al fine di acquisire agli atti i colloqui intercorsi tra il commercialista CO IB ed EN UO e tra il primo e l'odierno ricorrente, nonché l'escussione di DR OL, dipendente della Un/poi Banca, sottoposto a procedimento disciplinare per gravi irregolarità poste in essere nel corso della sua attività, al fine di accertare se si fosse reso responsabile dell'apertura di una serie di conti correnti su quattordici dei quali vi erano deleghe in favore del LA;
che la mancata rinnovazione istruttoria, decisiva per accertare i fatti di reato per cui si procede, ha leso il diritto di difesa dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 648-bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che inizialmente il riciclaggio era ascritto non solo all'odierno ricorrente, ma anche alla di lui figlia AM;
che quest'ultima veniva mandata assolta già in 2 primo grado perché il fatto non costituisce reato;
che la sentenza impugnata non chiarisce, a fronte di uno specifico motivo, perché la pronuncia assolutoria per mancanza dell'elemento soggettivo del reato potesse valere solo per uno dei due coimputati;
che, peraltro, l'autovettura oggetto del riciclaggio, unitamente a diverse altre auto smontate e strumenti per la punzonatura, veniva rinvenuta presso l'abitazione di AM LA, non presso quella dell'imputato; che nel corso dell'istruttoria era emerso che il LA aveva acconsentito che il fidanzato della proprietaria dell'autovettura il cui numero di telaio era stato alterato, tale IM GH, parcheggiasse detta autovettura all'interno della sua proprietà, dove risiedeva la figlia;
che, invece, non era risultato nulla sul perché il GH avesse denunciato il furto dell'auto; che, dunque, non è chiaro per quale motivo i giudici di merito avevano ritenuto sussistere la consapevolezza della provenienza illecita del mezzo solo in capo al ricorrente e non anche alla di lui figlia;
che in ogni caso la sentenza non chiarisce come il ricorrente avesse ostacolato l'accertamento della provenienza del bene, tenuto conto del luogo di rinvenimento dell'autovettura. 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio, tenuto conto che la motivazione della sentenza impugnata è del tutto carente in merito al ragionamento logico giuridico in base al quale è addivenuta alla condanna del ricorrente alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione. 2.5. Con il quinto motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 216, comma 4, legge fallimentare, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Osserva che al LA è stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di cinque anni, dunque, in misura eccedente il minimo edittale, senza tuttavia dar conto del ragionamento logici giuridico seguito per giungere ad una siffatta determinazione;
che, comunque, nel caso di specie dovrebbe trovare applicazione l'art. 37 cod. pen., a mente del quale, quando la durata di una pena accessoria temporanea non sia determinata dalla legge, la stessa ha una durata eguale a quella della pena principale;
che, infine, la sentenza impugnata risulta contraddittoria ed illogica nella parte in cui, pur avendo ridotto la pena principale, non ha effettuato alcuna valutazione in merito ad una eventuale riduzione della pena accessoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 3 1.1. Il primo motivo non è consentito, perché reitera pedissequamente le doglianze già dedotte in appello e motivatamente disattese dal giudice di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). In altri termini, è del tutto evidente che, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Peraltro, il motivo è costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Invero non è deducibile nella presente sede il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito: il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01). Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Orbene, la sentenza impugnata - che in relazione alla ricostruzione dei fatti ascritti all'imputato ed alla sua dichiarazione di responsabilità costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due 4 sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 - 01) - ha evidenziato come risulti provata al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'imputato in relazione alla bancarotta fraudolenta di cui al capo 3), tenuto conto delle dichiarazioni rese in dibattimento dai dipendenti della società, oltre che dal curatore fallimentare, che hanno consentito di indicarlo come amministratore di fatto della AL Maioli Engineering s.r.I., circostanza questa che trova ulteriore conferma in una serie di trasferimenti di denaro effettuati dall'odierno ricorrente dal conto corrente della società in favore di una pluralità di soggetti, apparentemente giustificati dal pagamento di spettanze, poi rivelatesi fittizie. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Si osserva che nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, con la conseguenza che il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sezioni Unite, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ampiamente evidenziato alle pagine 11 e 12 le ragioni per le quali la rinnovazione dell'istruttoria sarebbe stata del tutto superflua, essendo il quadro probatorio completo alla luce degli elementi già raccolti ed analiticamente esposti operazione per operazione. 1.3. Il terzo motivo non è consentito, perché aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che - costituendo sul punto una doppia conforme - va letta unitamente a quella della sentenza di primo grado. In proposito, è sufficiente rilevare come i giudici di merito abbiano dato congruamente conto delle ragioni su cui si fonda la dichiarazione di penale responsabilità per il riciclaggio dell'autovettura Volkswagen Passat di cui al capo 4), evidenziando che il ricorrente, benché formalmente residente in altro luogo, dimorava unitamente alla figlia nell'immobile ove è stata rinvenuta detta autovettura e che lo stesso LA aveva riferito di rapporti di conoscenza con IM GH, che la deteneva. Ebbene, su tali circostanze il ricorso glissa, limitandosi a ribadire le identiche questioni già prospettate ai giudici di merito, disattese con motivazione adeguata e immune da vizi logici. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della 5 necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01). Va solo aggiunto che l'assoluzione di AM LA non influisce sulla posizione dell'odierno ricorrente, non incidendo sugli elementi probatori a carico, sopra sinteticamente esposti. In particolare, è stato affermato che non dà luogo a contraddittorietà di decisioni il riconoscimento della responsabilità di un soggetto quale concorrente nel medesimo reato dal quale un altro soggetto sia stato in precedenza assolto per mancanza dell'elemento psicologico, atteso che il contrasto riguarda la diversa valutazione dell'elemento soggettivo del concorrente nel medesimo reato e non il fatto (Sez. 3, n. 9576 del 25/1/2012, Falco, Rv. 252248 - 01). 1.4. Il quarto motivo, con cui si deduce il vizio motivazionale con riferimento al profilo della congruità della pena, non è ammesso dalla legge in sede di legittimità. Si osserva, in particolare, che le statuizioni relative al quantum della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01), tale dovendo ritenersi quella dell'impugnata sentenza, che nell'individuazione della pena base per il più grave reato di cui al capo 3) si è attestata sul minimo edittale. Dunque, in tema di dosimetria della pena, per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. 1.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, ha avuto cura di affermare che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U., n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01, seguite da Sez. 3, n. 41061 del 20/6/2019, Paternò, Rv. 277972 - 01; Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020, Bertoli, Rv. 280488 - 01; Sez. 5, n. 12052 del 19/1/2021, Amorello, Rv. 280898 - 02). Orbene, la Corte territoriale - a differenza di quanto afferma la difesa - ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di confermare la pena accessoria di cui all'art. 216, comma 4, legge fallimentare nella misura di 6 cinque anni, evidenziando la negativa personalità del LA, gravato da plurimi precedenti penali. Dunque, la determinazione in concreto della durata della pena accessoria è stata correttamente effettuata secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., invece che con riferimento alla misura della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 16 ottobre 2023.