Ordinanza cautelare 14 novembre 2022
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 24008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24008 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24008/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11868/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11868 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Boschetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana, 9;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- del decreto del Ministero dell'Interno del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, che ha rigettato l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 91 del 1992 (protocollo n. -OMISSIS-).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa MA AZ D'RI e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame è controversa la legittimità del diniego di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), della L. n. 91 del 1992, emesso in data -OMISSIS- e motivato sull'esistenza di molteplici pregiudizi penali a carico del coniuge convivente (in particolare: «sentenza di condanna del -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 73 DPR 309790 (detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti); sentenza di condanna del -OMISSIS- (detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti), sentenza di condanna del -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato); sentenza di condanna del -OMISSIS-per il reato di cui all’art. 116 CDS (guida senza patente); sentenza di condanna del -OMISSIS- per i reati di cui all’art. 489 c.p. e 116 CDS (uso di atto falso guida senza patente)»).
1.1 Ha precisato in fatto la ricorrente di aver presentato domanda di concessione della cittadinanza il -OMISSIS-, a cui ha fatto seguito il preavviso di diniego dell'istanza, in ragione della sussistenza di precedenti penali a carico del marito, circostanze dalle quali l’amministrazione aveva tratto la convinzione che nell'ambito del nucleo familiare non fosse stato raggiunto un adeguato livello di integrazione e di adesione ai valori dell'ordinamento del quale si chiedeva di entrare a far parte. La richiedente presentava osservazioni, insistendo per l'accoglimento della domanda di cittadinanza italiana.
1.2 Il successivo provvedimento di diniego della cittadinanza, datato -OMISSIS-, oggetto di impugnativa, è basato sulla considerazione che, in forza delle " sentenze di condanna riportate dal coniuge dell'istante, non si ravvisa la coincidenza tra l'interesse pubblico e quello della sopra nominata alla concessione della cittadinanza italiana ” e che, inoltre, “gli elementi della convivenza e dello stretto grado di parentela sono sintomatici di una sicura influenza esercitata dal familiare gravato da pregiudizi o segnalazioni penali sull’istante e dunque possono essere legittimamente essere valorizzati dalla Amministrazione ai fini di una motivazione di rigetto della cittadinanza italiana”.
1.3 A fondamento dell’impugnativa ha dedotto un unico motivo di censura, con cui lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 9 della legge 91/1992, l'omessa ed errata valutazione dei presupposti per la concessione della cittadinanza italiana e l'eccesso di potere per carenza, erroneità ed illogicità della motivazione e per difetto di istruttoria: la ricorrente ha sottolineato che le ragioni di diniego sono basate su singoli episodi lontani nel tempo, che non possono ritenersi indicativi di una " non condivisione dei valori dell'ordinamento e della comunità nazionale ", né di un ambiente familiare incline all'illegalità, rimarcando che dall'epoca dei fatti in discorso ad oggi il comportamento del coniuge è sempre stato rispettoso delle leggi, degli obblighi sociali e delle norme di civile convivenza, dimostrando in tal modo la volontà di impegnarsi nel lavoro e nella cura e mantenimento della propria famiglia; inoltre, non vi sarebbe comunque alcun elemento di connessione tra i reati commessi dal coniuge e la posizione dell'odierna ricorrente, dovendo, di conseguenza, escludersi che gli elementi pregiudizievoli ascritti al coniuge possano inficiarne il giudizio relativo all’integrazione sociale.
2. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio con memoria di stile, depositando pertinente documentazione alla quale la difesa si è riportata.
3. Respinta l’istanza cautelare, alla udienza di smaltimento dell’arretrato del 24 ottobre 2025, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, all’esito della discussione orale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 Il Collegio intende richiamare condivisa giurisprudenza, anche di questo Tribunale, per cui l'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione, ben evincibile dalla norma attributiva del relativo potere, contenuta nell'art. 9, comma 1, della L. n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza "può" essere concessa ( cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022).
Si tratta di una discrezionalità che si estrinseca in "un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, nei "diritti politici" di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l'espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all'autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d'ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini" (cf r. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 3 febbraio 2025, n. 2528, che richiama Cons. Stato, AG, n. 9/1999 del 10 giugno 1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3 dicembre 2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021).
Segnatamente la concessione della cittadinanza allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica Italiana presuppone l'accertamento che il soggetto richiedente sia in possesso delle qualità ritenute necessarie, quali l'assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile. È chiaro che il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, nell'esame del merito della scelta adottata, riservata all'autonoma valutazione discrezionale dell'Amministrazione ( ex multis, Cons. St., sez. IV, n. 6473/2021, id. sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 3226/2021; sez. II quater, n. 5665/2012), la quale, nello svolgere tale delicata valutazione, "ben può rilevare che nell'ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V bis, 24 marzo 2025, n. 5930).
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che la presenza di pregiudizi penali con rilievo ostativo rispetto alla concessione della cittadinanza può venire in rilievo non soltanto con riguardo alla persona del richiedente, bensì anche con riguardo ai familiari di primo grado, in quanto essa è un indice della integrazione del nucleo familiare nel quale l'istante vive (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, 2 febbraio 2015, n. 1840, id. sez. V bis, 22 maggio 2025 n. 9815), per cui non è possibile escludere che, proprio in ragione dell'esistenza del vincolo familiare e dello stabile legame che ne deriva, il soggetto richiedente sia indotto a porre in essere comportamenti agevolativi della condotta del congiunto o di partecipazione ai proventi illeciti della stessa, tali da inficiare le prospettive di ottimale e duraturo inserimento nella comunità nazionale ( cfr. T.A.R. Lazio, sez. V-bis, 13 marzo 2023, n. 4253, id. 24 febbraio 2025, n. 4076).
Peraltro, tali aspetti, come condivisibilmente sottolineato nel provvedimento impugnato, rilevano viepiù alla luce dei benefici che indirettamente l'acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l'impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado come disposto dall'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, sez. V-bis, 30 agosto 2023, n. 13480; Id., 21 giugno 2022 n. 8307).
4.2 Ciò posto, e passando all’esame della fattispecie concreta, ritiene il Collegio che le valutazioni poste dalla Prefettura a base del diniego di cittadinanza sono fondate su considerazioni affatto ragionevoli, idonee ad assolvere in maniera esaustiva all'onere motivazionale di cui è gravata l’amministrazione, tenuto conto, da un lato, della particolare gravità dei fatti di reato oggetto di condanna (in particolare, detenzione e spaccio di stupefacenti), da cui è agevole trarre la non adesione del reo ai valori fondamentali dell'ordinamento – e, dall’altro, quanto alla valenza ostativa rispetto all'ambiente familiare, del fatto che i proventi di tali reati erano suscettibili di essere condivisi dal coniuge convivente.
Peraltro, la difesa ricorrente ha invocato un giudizio sulla complessiva personalità dell’istante, da svolgersi al momento della decisione, senonché, ad oggi, non risulta prodotto alcun elemento a supporto del solo asserito superamento delle criticità rilevate dall'Amministrazione, quali il decorso di un ulteriore periodo di tempo senza pregiudizi penali, e l’inserimento lavorativo di entrambi i coniugi. Tali elementi potranno al più essere adeguatamente valutati dalla Prefettura allorché la richiedente in seguito dovesse proporre una nuova domanda di concessione della cittadinanza.
5. Il ricorso deve essere quindi integralmente respinto.
6. La natura degli interessi coinvolti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
IL NA, Presidente FF
MA AZ D'RI, Consigliere, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AZ D'RI | IL NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.