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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 01/07/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 131 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ), nato a [...], il giorno Parte_1 C.F._1
8 settembre 1954 ed ivi residente alla Frazione Villa Ilii snc, elettivamente domiciliato a Crognaleto (TE) alla Frazione Nerito, Via C. Battisti n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Alfredo Quaranta, che lo lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione;
- parte attrice - e
(C.F.: - P. IVA: , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del Vescovo pro tempore, con sede a Teramo, in Piazza Martiri, n. 14,
e per esso del procuratore generale alle liti giusta Controparte_2 procura notarile per notar dott. del 24 gennaio 2019, rep.12.436, Persona_1 racc.n.9164, registrata a IU (Te) il 28 gennaio 2019 al n. 577 serie 1T allegata alla citazione, elettivamente domiciliata a Teramo, in via Vittorio
Veneto n. 12, presso e nello studio dell'Avv. Gelsomina Marsilii, che unitamente all'Avv. Matteo Cantori, la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte convenuta - nonché
1 (C.F.: ), in Controparte_3 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a
Teramo, in via Vittorio Veneto n. 12, presso e nello studio dell'Avv. Gelsomina
Marsilii, che unitamente all'Avv. Matteo Cantori, la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti alla comparsa di costituzione e risposta;
- terza chiamata - OGGETTO: azione di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 7 aprile 2025, celebratasi con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 15 gennaio 2020, il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, la Controparte_1
(d'ora in poi, per ragioni di mera comodità, breviter la “ o la “ CP_1 [...]
” o anche solo la “ ”), chiedendo di “accertare e dichiarare la CP_4 CP_4 responsabilità della in merito al mancato Controparte_4 Controparte_1
utilizzo del bene da parte del sig. per tutte le ragioni di cui in narrativa alle Pt_1 quali si rimanda e per l'effetto: condannare l'autorità ecclesiastica al risarcimento di tutti i danni di natura patrimoniale subiti dall'attore, per un totale pari ad € 21.400
(ventunomilaquattrocento/00), ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come da perizia di parte in allegato;
condannare, altresì, la al risarcimento del danno Controparte_4 non patrimoniale subito dal da liquidarsi in via equitativa secondo il Pt_1 combinato disposto degli artt. 2059 e 1226 c.c.; in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Con comparsa del 15 marzo 2021, si è costituita in giudizio la
[...]
convenuta, eccependo preliminarmente il proprio difetto di CP_4 legittimazione passiva, non essendo né proprietaria né custode della Chiesa di San Pasquale, sita a Villa Ilii (Colledara), e comunque contestando la pretesa avversaria, siccome infondata.
Autorizzata dall'allora titolare del fascicolo, alla prima udienza di comparizione, la chiamata in causa della richiesta da Controparte_5 parte attrice nella prima difesa utile successiva all'avversaria comparsa, si è costituita in giudizio, con memoria del 3 giugno 2022, la terza chiamata, i.e. la
2 (d'ora in avanti, per brevità, anche solo la Controparte_3
“ ”), che, confermando di essere proprietaria della Chiesa di San CP_3
Pasquale, ha a sua volta chiesto di accertare e dichiarare il difetto della propria legittimazione passiva e, in ogni caso, di rigettare nel merito la domanda attorea siccome infondata.
Concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., il precedente titolare della causa, dichiarati inammissibili i mezzi di prova orale articolati da parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 aprile 2025, anticipata al giorno 7 aprile
2025 dallo scrivente magistrato - divenuto titolare dell'odierno procedimento solo in data 12 marzo 2024 - al cui esito, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali e della documentazione versata in atti, la pretesa risarcitoria del sig. non può trovare accoglimento e, Pt_1
al fine di poter meglio apprezzare le motivazioni sottese alla anticipata reiezione, giova ricostruire sinteticamente la vicenda fattuale da cui origina la presente controversia.
In via di sintesi, il sig. premesso di essere proprietario di un Pt_1 immobile adibito ad abitazione principale sito a Colledara (TE), alla Frazione
Villa Ilii snc, ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento CP_1 del (i) danno patrimoniale da mancato utilizzo del proprio garage dall'anno
2010 fino al novembre 2019 e quantificato in € 21.400,00 e del (ii) danno non patrimoniale “derivante dai patemi d'animo subiti nel vedere quotidianamente la propria principale abitazione deturpata e sfigurata per via del montaggio dei ponteggi
– di forte impatto -per più di dieci anni” da liquidarsi in via equitativa, per il contegno asseritamente inerte tenuto dalla Curia Vescovile nel recupero della
Chiesa di , attigua al proprio appartamento, chiesa che, Controparte_3 colpita dai noti eventi sismici del 2009, è stata attinta da ordinanza di inagibilità, con installazione, dal gennaio 2010, di opere di puntellamento e ponteggi a protezione del pericolante immobile di culto, che hanno impedito ad esso attore di accedere al proprio garage per il periodo 2011-2019,
3 considerato anche il divieto di transito ivi disposto per via della pericolosità del luogo di culto.
L'attore ha in particolare censurato che le realizzate opere di messa in sicurezza sono “fortemente impattanti e non consideranti in alcun modo il pregiudizio che le stesse potessero cagionare (e che, in concreto hanno cagionato) a terzi ed al in particolare, come evincibile dalla documentazione fotografica di Pt_1 cui alla perizia di parte in deposito (v. doc. 6). Opere che, di fatto, avrebbero potuto essere sicuramente meno impattanti già ab origine, sì da poter permettere lo jus utendi dei privati e del in particolare e che, di fatto, sono state sostituite da protezioni Pt_1 permissive del transito e, quindi, dell'utilizzo del da parte dell'attore, solo agli Pt_2 inizi di novembre 2019” (cfr. p. 2 citazione), ribadendo come dal gennaio 2010
(data di messa in sicurezza dell'edificio di culto) al novembre 2019, non ha potuto utilizzare il proprio garage, addebitando quindi una responsabilità per
“totale inerzia della Curia Vescovile nel recupero dell'immobile”, che, anche a voler prescindere dal fatto che non si sarebbe neppure attivata per avanzare richiesta tesa ad ottenere fondi per il recupero del proprio immobile adibito al culto, “avrebbe dovuto, non solo installare sin dall'inizio ponteggi meno impattanti
– come di fatto è avvenuto solo nel novembre 2019 – sì da permettere l'uso del bene al
ma, quantomeno, avrebbe dovuto provvedere a ciò se non proprio ab origine Pt_1 stante lo stato emergenziale, in maniera certamente più celere e non – per l'appunto - nel novembre 2019: oltre dieci anni dalla dichiarazione di inagibilità dell'immobile”.
La Curia Vescovile, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo essa proprietaria della chiesa pericolante, appartenente invece alla Controparte_6
, che è autonomo Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto ex art. 4
[...]
l. 222/1985; ha inoltre censurato la estrema genericità della domanda avversaria, essendosi l'attore limitato ad addurre unicamente una presunta
“totale inerzia della Curia Vescovile nel recupero dell'immobile”, senza alcuna minima indicazione del perché avrebbe dovuto rispondere la di danni CP_1 arrecati da un bene di proprietà di altro ente giuridico, quale è la PA di Apostolo di Colledara. Inoltre, la Diocesi ha contestato anche nel CP_3 merito la domanda attorea, osservando come proprio l'abitazione del sig.
è stata dichiarata inagibile “per rischio esterno”, dato il pericolo di crollo Pt_1 della Chiesa di , per cui “l'apposizione di ponteggi diversi non Controparte_3
4 avrebbe comunque eliminato il pericolo insito nello stato di dissesto della chiesa e fino al restauro della stessa.”, sottolineando come i ponteggi sono stati apposti dai
Vigili del Fuoco, unici legittimati ad intervenire nello stato di emergenza, e come le opere di ricostruzione sono in ogni caso demandate al MIBAC e/o al
Comune di Colledara, avendo la legge n. 125/2015 individuato poi espressamente il MIBAC quale soggetto attuatore degli interventi di restauro e ripristino dell'inagibilità degli edifici di culto, tanto che dagli stessi documenti di parte attrice risulta la scheda tecnica MIBACT n. 912 che provvede su istanza dell'Amministrazione Comunale, aggiungendo infine che anche la sostituzione nell'anno 2019 dei ponteggi non è stata eseguita da essa Diocesi, in quanto non di sua competenza.
Allo stesso modo, la terza chiamata, dopo aver eccepito il CP_3 proprio difetto di legittimazione passiva – in quanto, sebbene proprietaria della Chiesa di San Pasquale danneggiata, a seguito del sisma 2009, la competenza ad ogni intervento ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 11
L. n. 125/2015 che attribuisce il ruolo di soggetto attuatore degli interventi alle
Soprintendenze (non avendo quindi né essa PA, né la Diocesi convenuta alcuna competenza per i puntellamenti ex adverso citati sugli immobili danneggiati dal terremoto del 2009, essendo gli stessi stati realizzati dalla Protezione Civile) – ha aderito alle difese svolte nel merito dalla CP_1 si legge infatti nella comparsa della PA a pagina 5.: “Non si comprende cosa avrebbe potuto porre in essere la parrocchia di per consentire Controparte_3
l'accesso alla proprietà del posto che è stata l'Amministrazione Comunale ad Pt_1 emanare ordinanza di inagibilità, i ponteggi non sono stati apposti dalla PA
e/o dalla Diocesi, non si aveva possibilità di intervenire in nessuna maniera visto il grave stato di dissesto della Chiesa, né era competenza della PA e/o della
Diocesi porre in essere interventi di messa in sicurezza e/o interventi di ripristino della struttura danneggiata.”.
Premessi così i fatti controversi e le difese coltivate da tutte le parti, la pretesa attorea, come anticipato, non può trovare accoglimento.
A ben vedere, osserva il Tribunale che la difesa del sig. non ha Pt_1 fatto alcun riferimento, nell'atto di citazione, al titolo di responsabilità che sarebbe addebitabile alla convenuta Diocesi, avendo infatti, solo in occasione delle note di trattazione scritta depositate il giorno 11 ottobre 2021 in vista
5 dell'udienza del 13 ottobre 2021 (all'esito della quale l'allora titolare del fascicolo ha autorizzato la chiamata del terzo), affermato che “la Curia (n.d.r.:
i.e. la convenuta), ex art. 2049 c.c., è sempre responsabile dei danni CP_1 cagionati dall'illecito aquiliano (qual è quello che ci occupa) dalla PA, stante il potere di indirizzo, controllo e direzione che il diritto canonico riconosce al Vescovo, quale rappresentante la Diocesi, sulla PA e, quindi, sul RO (…).
D'altronde, in tal caso, fatto illecito costituisce l'inerzia nel non aver attuato tutto il possibile per rendere agibile l'immobile, anche al fine di permettere l'utilizzo del bene all'attore.” e poi, in sede di memoria n. I ex art. 183, co. VI c.p.c. e quindi a contraddittorio integrato mediante la partecipazione anche della terza chiamata PA, ha affermato che, “A differenza di quanto sostiene La
PA di Chiesa Pasquale, sussiste la propria legittimazione CP_3 CP_3 passiva, unitamente a quella della in quanto il primo soggetto proprietario del CP_4 bene e il secondo responsabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2049 c.c. come chiarito nei precedenti scritti difensivi, ivi comprese le note di udienza, ai quali sia consentito un integrale rimando.”, insistendo espressamente “per l'integrale accoglimento delle domande attoree come spiegate in seno all'atto di citazione, cui si rimanda.”
In altri termini, secondo la tesi attorea, sia la convenuta sia la CP_1 terza chiamata sono dotate di legittimazione passiva, quest'ultima CP_3 per essere la proprietaria della Chiesa danneggiata, la prima per essere preponente in relazione alla PA (preposta), con conseguente integrazione, a carico della convenuta, di responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2049 c.c..
Dunque, la difesa del sig. riconduce la domanda risarcitoria Pt_1 formulata ed indirizzata nei confronti della (o Controparte_4
Diocesi) nell'alveo applicativo dell'art. 2049 c.c. per i danni al medesimo arrecati dal fatto illecito dalla terza chiamata , preposta rispetto al CP_3 preponente convenuto (la . CP_1
Ebbene, come è noto, la responsabilità dei “padroni o committenti” per gli illeciti commessi dai “domestici e commessi” nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti costituisce una forma speciale di responsabilità oggettiva per fatto altrui - che prescinde infatti dalla culpa in eligendo o in vigilando del padrone/committente - e che risponde all'esigenza di addossare a quest'ultimo, che si avvale e che quindi trae vantaggio
6 dall'operato di altri soggetti, i connessi rischi connessi derivanti dall'attività eventualmente dannosa posta in essere da costoro, in ossequio al principio
“cuius commoda, eius et incommoda”.
Per la concreta configurabilità della suddetta forma di responsabilità oggettiva, denominata anche “responsabilità institoria”, è necessario che ricorrano tre requisiti, la cui prova, ovviamente, incombe sull'attore/danneggiato, e cioè (i) il c.d. “rapporto di preposizione”, (ii) il fatto illecito commesso dal preposto e (iii) il c.d. “nesso di occasionalità necessaria” tra le mansioni affidate e svolte dal preposto e l'evento dannoso (il fatto illecito) verificatosi.
Muovendo preliminarmente dal concetto di “rapporto di preposizione” ai fini dell'art. 2049 c.c., deve precisarsi che, per costante giurisprudenza, questo non necessariamente coincide e si esaurisce restrittivamente nel solo vincolo di lavoro subordinato, ma va inteso in un'accezione più ampia, ben potendo configurarsi ad esempio anche nell'ambito del lavoro autonomo oppure persino in presenza di un rapporto di mero fatto, proprio in quanto non sono essenziali né la continuità, né l'onerosità del rapporto, ma è al contrario sufficiente l'astratta possibilità per il preponente di esercitare un potere di direzione/vigilanza sul preposto (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, n.
28852 del 19 ottobre 2021).
Il secondo presupposto di tale forma di responsabilità che emerge a chiare lettere dal testo dell'art. 2049 c.c. – e che è inscindibilmente legato al terzo presupposto – è la commissione da parte del preposto di un fatto illecito.
Infine, l'ultimo elemento costitutivo della responsabilità da preposizione, indissolubilmente connesso al fatto illecito del preposto, è rappresentato dall'esistenza di quello che granitica giurisprudenza costantemente definisce il “nesso di occasionalità necessaria”, per tale alludendosi alla situazione che renda possibile, o comunque anche solo agevole, la consumazione del fatto illecito del preposto in occasione dello svolgimento delle mansioni che gli sono affidate, anche nel caso in cui questi abbia operato oltre i limiti dell'incarico assegnatogli e contro la volontà del committente/preponente.
7 In altri termini, il preponente risponde dei danni cagionati dal preposto quando le incombenze che ha a questi affidato hanno reso possibile o comunque hanno favorito la produzione dell'evento dannoso: ecco perché, in tema di responsabilità ex art. 2049 c.c., la giurisprudenza non discorre tecnicamente di nesso di causalità, non essendo infatti necessario un legame di dipendenza causale diretta fra il fatto illecito e le mansioni affidate al preposto, essendo al contrario sufficiente un quid minoris, i.e. un mero rapporto di occasionalità necessaria tra detti elementi, tale per cui le mansioni o le incombenze affidate al preposto devono semplicemente aver reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno, ossia il fatto illecito (l'evento dannoso), e ciò anche ove il preposto abbia trasgredito agli ordini ricevuti, abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze o abbia agito con dolo.
Ebbene, applicando i principi appena esposti al caso di specie, deve osservarsi che, nella controversia in esame, prescindendo dalla integrazione o meno del primo requisito inerente il “rapporto di presupposizione” del
Vescovo, che rappresenta la Diocesi (o Curia Vescovile), sul RO, che invece rappresenta la PA (indagine che, lungi dall'automatismo della responsabilità ex art. 2049 c.c. professato dalla difesa di parte attrice, richiede invece una valutazione specifica e casistica del rapporto fra e CP_4
, con particolare attenzione all'esercizio, da parte della prima, di CP_3 poteri di indirizzo, controllo e direzione sulla seconda, tali da consentire al preponente di intervenire effettivamente nella gestione del preposto e di prevenire o correggere condotte illecite), in ogni caso difetta il presupposto base di tale forma speciale di responsabilità extracontrattuale rappresentato dalla commissione di un fatto illecito da parte del (qui presunto) preposto.
Non è infatti in alcun modo possibile scorgere, nella condotta della
(presunta preposta), alcun un fatto illecito, non essendo l'evento CP_3 dannoso denunciato dall'attore in alcun modo ascrivile alla condotta della
. CP_3
Come infatti emerge dalla documentazione versata in atti dall'attore, a seguito del noto sisma del 7 aprile 2009 che ha colpito la regione abruzzese, con ordinanza del Comune di Colledara n. 13 del 2009, il Sindaco, “accertato che nell'ambito del centro abitato la zona più colpita è quella circoscritta nell'area
8 della Chiesa di San Pasquale, che ha subito il cedimento ed il crollo strutturale della copertura, nonché le fessurazioni dei muri portanti della Chiesa stessa;
visto l'art. 54
d.lgs. 18.08.2000, n. 267; ritenuto opportuno salvaguardare l'incolumità pubblica vietando la circolazione, sia veicolare che pedonale”, ha espressamente ordinato la
“chiusura al traffico veicolare e pedonale della zona compresa tra l'angolo dell'abitazione del sig. e l'abitazione del sig. ” e la CP_7 Persona_2 chiusura al culto ed alla sosta di persona della predetta Chiesa.
Dunque, la zona di riferimento, in cui è ricompresa anche l'abitazione del sig. è stata interessata da un espresso divieto di transito Parte_1 disposto con la predetta ordinanza sindacale per via della pericolosità dell'edificio di culto (la Chiesa di San Pasquale), che infatti, come riferito dall'attore, dal gennaio 2010 è stata oggetto di lavori di messa in sicurezza, consistiti nella installazione di opere di puntellamento, nonché montaggio lungo tutta l'altezza dell'immobile dell'attore di ponteggi protettivi, che
“avrebbero potuto essere sicuramente meno impattanti già ab origine, sì da poter permettere lo jus utendi dei privati e del in particolare” e che poi sono stati Pt_1
sostituiti “da protezioni permissive del transito e, quindi, dell'utilizzo del da Pt_2 parte dell'attore, solo agli inizi di novembre 2019”, addebitando all'ente ecclesiastico che “avrebbe dovuto, non solo installare sin dall'inizio ponteggi meno impattanti – come di fatto è avvenuto solo nel novembre 2019 – sì da permettere l'uso del bene al ma, quantomeno, avrebbe dovuto provvedere a ciò se non proprio Pt_1 ab origine stante lo stato emergenziale, in maniera certamente più celere e non – per
l'appunto - nel novembre 2019”.
Senonché, a fronte della inagibilità della Chiesa ordinata dalla
Amministrazione Comunale nel 2009, è evidente che era stato ordinato il divieto di transito per via della pericolosità del luogo di culto e che quindi l'apposizione di ponteggi “diversi” non avrebbe, in ogni caso, eliminato il pericolo insito nello stato di dissesto dell'immobile ecclesiastico.
Peraltro, deve rimarcarsi la che, rispetto agli interventi di messa in sicurezza e/o di ripristino della struttura danneggiata, e quindi alla apposizione dei ponteggi, concretamente realizzata dai Vigili del Fuoco (unici legittimati ad intervenire nello stato di emergenza), l'Ente Ecclesiastico non ha alcun tipo di competenza (e per l'effetto di responsabilità), trattandosi infatti di attività di protezione civile - ex legge n. 225/1992 (istitutiva del
9 Servizio nazionale della protezione civile) - volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, consistenti quindi anche nell'attuazione di interventi di messa in sicurezza per superare l'emergenza connessa all'intervento necessitato.
Inoltre, come infatti condivisibilmente rilevato nella comparsa di costituzione della a seguito del sisma del 2009, la competenza ad ogni CP_1 intervento ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 11 L. n. 125/2015, che attribuisce il ruolo di soggetto attuatore degli interventi alle Soprintendenze ovvero in regime di diritto pubblico, non avendo, quindi, né la né CP_3 la alcuna competenza per gli immobili danneggiati dal terremoto del CP_1
2009, così come i puntellamenti criticati dall'attore sono stati realizzati dalla
Protezione Civile e potranno essere rimossi solo previo avvio dei lavori a seguito di appalto pubblico. Secondo la disposizione normativa speciale richiamata, infatti, “Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera
a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di «stazione appaltante» di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui all'articolo
197 del medesimo codice”.
Coerentemente, infatti, la sostituzione dei ponteggi avvenuta nell'anno
2019 con altri ponteggi giudicati “meno impattanti” dall'attore non è stata ordinata, né tanto meno eseguita dalla Diocesi.
Di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui sviluppate, non ravvisandosi alcun fatto illecito del (presunto) preposto (la ), non CP_3 può imputarsi, a carico del (presunto) preponente (la ), alcuna Controparte_4 forma di responsabilità ex art. 2049 c.c., con conseguente integrale reiezione della pretesa risarcitoria avanzata dall'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza integrale dell'attore sia nei confronti della convenuta , sia nei confronti della Controparte_4 CP_3
10 (terza chiamata in giudizio ad opera dello stesso attore) e sono liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e la istruttoria espletata (di carattere eminentemente documentale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al R.G. n. 131/2020 fra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. RIGETTA le domande avanzate dall'attore Parte_1
2. CONDANNA l'attore alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore del convenuto in persona del Controparte_1
Vescovo pro tempore, che sono liquidate nella somma di € 2.540,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. CONDANNA l'attore alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore della terza chiamata , Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, che sono liquidate nella somma di € 2.540,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Teramo il 1 luglio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
11
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 131 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ), nato a [...], il giorno Parte_1 C.F._1
8 settembre 1954 ed ivi residente alla Frazione Villa Ilii snc, elettivamente domiciliato a Crognaleto (TE) alla Frazione Nerito, Via C. Battisti n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Alfredo Quaranta, che lo lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione;
- parte attrice - e
(C.F.: - P. IVA: , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del Vescovo pro tempore, con sede a Teramo, in Piazza Martiri, n. 14,
e per esso del procuratore generale alle liti giusta Controparte_2 procura notarile per notar dott. del 24 gennaio 2019, rep.12.436, Persona_1 racc.n.9164, registrata a IU (Te) il 28 gennaio 2019 al n. 577 serie 1T allegata alla citazione, elettivamente domiciliata a Teramo, in via Vittorio
Veneto n. 12, presso e nello studio dell'Avv. Gelsomina Marsilii, che unitamente all'Avv. Matteo Cantori, la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte convenuta - nonché
1 (C.F.: ), in Controparte_3 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a
Teramo, in via Vittorio Veneto n. 12, presso e nello studio dell'Avv. Gelsomina
Marsilii, che unitamente all'Avv. Matteo Cantori, la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti alla comparsa di costituzione e risposta;
- terza chiamata - OGGETTO: azione di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 7 aprile 2025, celebratasi con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 15 gennaio 2020, il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, la Controparte_1
(d'ora in poi, per ragioni di mera comodità, breviter la “ o la “ CP_1 [...]
” o anche solo la “ ”), chiedendo di “accertare e dichiarare la CP_4 CP_4 responsabilità della in merito al mancato Controparte_4 Controparte_1
utilizzo del bene da parte del sig. per tutte le ragioni di cui in narrativa alle Pt_1 quali si rimanda e per l'effetto: condannare l'autorità ecclesiastica al risarcimento di tutti i danni di natura patrimoniale subiti dall'attore, per un totale pari ad € 21.400
(ventunomilaquattrocento/00), ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come da perizia di parte in allegato;
condannare, altresì, la al risarcimento del danno Controparte_4 non patrimoniale subito dal da liquidarsi in via equitativa secondo il Pt_1 combinato disposto degli artt. 2059 e 1226 c.c.; in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Con comparsa del 15 marzo 2021, si è costituita in giudizio la
[...]
convenuta, eccependo preliminarmente il proprio difetto di CP_4 legittimazione passiva, non essendo né proprietaria né custode della Chiesa di San Pasquale, sita a Villa Ilii (Colledara), e comunque contestando la pretesa avversaria, siccome infondata.
Autorizzata dall'allora titolare del fascicolo, alla prima udienza di comparizione, la chiamata in causa della richiesta da Controparte_5 parte attrice nella prima difesa utile successiva all'avversaria comparsa, si è costituita in giudizio, con memoria del 3 giugno 2022, la terza chiamata, i.e. la
2 (d'ora in avanti, per brevità, anche solo la Controparte_3
“ ”), che, confermando di essere proprietaria della Chiesa di San CP_3
Pasquale, ha a sua volta chiesto di accertare e dichiarare il difetto della propria legittimazione passiva e, in ogni caso, di rigettare nel merito la domanda attorea siccome infondata.
Concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., il precedente titolare della causa, dichiarati inammissibili i mezzi di prova orale articolati da parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 aprile 2025, anticipata al giorno 7 aprile
2025 dallo scrivente magistrato - divenuto titolare dell'odierno procedimento solo in data 12 marzo 2024 - al cui esito, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali e della documentazione versata in atti, la pretesa risarcitoria del sig. non può trovare accoglimento e, Pt_1
al fine di poter meglio apprezzare le motivazioni sottese alla anticipata reiezione, giova ricostruire sinteticamente la vicenda fattuale da cui origina la presente controversia.
In via di sintesi, il sig. premesso di essere proprietario di un Pt_1 immobile adibito ad abitazione principale sito a Colledara (TE), alla Frazione
Villa Ilii snc, ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento CP_1 del (i) danno patrimoniale da mancato utilizzo del proprio garage dall'anno
2010 fino al novembre 2019 e quantificato in € 21.400,00 e del (ii) danno non patrimoniale “derivante dai patemi d'animo subiti nel vedere quotidianamente la propria principale abitazione deturpata e sfigurata per via del montaggio dei ponteggi
– di forte impatto -per più di dieci anni” da liquidarsi in via equitativa, per il contegno asseritamente inerte tenuto dalla Curia Vescovile nel recupero della
Chiesa di , attigua al proprio appartamento, chiesa che, Controparte_3 colpita dai noti eventi sismici del 2009, è stata attinta da ordinanza di inagibilità, con installazione, dal gennaio 2010, di opere di puntellamento e ponteggi a protezione del pericolante immobile di culto, che hanno impedito ad esso attore di accedere al proprio garage per il periodo 2011-2019,
3 considerato anche il divieto di transito ivi disposto per via della pericolosità del luogo di culto.
L'attore ha in particolare censurato che le realizzate opere di messa in sicurezza sono “fortemente impattanti e non consideranti in alcun modo il pregiudizio che le stesse potessero cagionare (e che, in concreto hanno cagionato) a terzi ed al in particolare, come evincibile dalla documentazione fotografica di Pt_1 cui alla perizia di parte in deposito (v. doc. 6). Opere che, di fatto, avrebbero potuto essere sicuramente meno impattanti già ab origine, sì da poter permettere lo jus utendi dei privati e del in particolare e che, di fatto, sono state sostituite da protezioni Pt_1 permissive del transito e, quindi, dell'utilizzo del da parte dell'attore, solo agli Pt_2 inizi di novembre 2019” (cfr. p. 2 citazione), ribadendo come dal gennaio 2010
(data di messa in sicurezza dell'edificio di culto) al novembre 2019, non ha potuto utilizzare il proprio garage, addebitando quindi una responsabilità per
“totale inerzia della Curia Vescovile nel recupero dell'immobile”, che, anche a voler prescindere dal fatto che non si sarebbe neppure attivata per avanzare richiesta tesa ad ottenere fondi per il recupero del proprio immobile adibito al culto, “avrebbe dovuto, non solo installare sin dall'inizio ponteggi meno impattanti
– come di fatto è avvenuto solo nel novembre 2019 – sì da permettere l'uso del bene al
ma, quantomeno, avrebbe dovuto provvedere a ciò se non proprio ab origine Pt_1 stante lo stato emergenziale, in maniera certamente più celere e non – per l'appunto - nel novembre 2019: oltre dieci anni dalla dichiarazione di inagibilità dell'immobile”.
La Curia Vescovile, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo essa proprietaria della chiesa pericolante, appartenente invece alla Controparte_6
, che è autonomo Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto ex art. 4
[...]
l. 222/1985; ha inoltre censurato la estrema genericità della domanda avversaria, essendosi l'attore limitato ad addurre unicamente una presunta
“totale inerzia della Curia Vescovile nel recupero dell'immobile”, senza alcuna minima indicazione del perché avrebbe dovuto rispondere la di danni CP_1 arrecati da un bene di proprietà di altro ente giuridico, quale è la PA di Apostolo di Colledara. Inoltre, la Diocesi ha contestato anche nel CP_3 merito la domanda attorea, osservando come proprio l'abitazione del sig.
è stata dichiarata inagibile “per rischio esterno”, dato il pericolo di crollo Pt_1 della Chiesa di , per cui “l'apposizione di ponteggi diversi non Controparte_3
4 avrebbe comunque eliminato il pericolo insito nello stato di dissesto della chiesa e fino al restauro della stessa.”, sottolineando come i ponteggi sono stati apposti dai
Vigili del Fuoco, unici legittimati ad intervenire nello stato di emergenza, e come le opere di ricostruzione sono in ogni caso demandate al MIBAC e/o al
Comune di Colledara, avendo la legge n. 125/2015 individuato poi espressamente il MIBAC quale soggetto attuatore degli interventi di restauro e ripristino dell'inagibilità degli edifici di culto, tanto che dagli stessi documenti di parte attrice risulta la scheda tecnica MIBACT n. 912 che provvede su istanza dell'Amministrazione Comunale, aggiungendo infine che anche la sostituzione nell'anno 2019 dei ponteggi non è stata eseguita da essa Diocesi, in quanto non di sua competenza.
Allo stesso modo, la terza chiamata, dopo aver eccepito il CP_3 proprio difetto di legittimazione passiva – in quanto, sebbene proprietaria della Chiesa di San Pasquale danneggiata, a seguito del sisma 2009, la competenza ad ogni intervento ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 11
L. n. 125/2015 che attribuisce il ruolo di soggetto attuatore degli interventi alle
Soprintendenze (non avendo quindi né essa PA, né la Diocesi convenuta alcuna competenza per i puntellamenti ex adverso citati sugli immobili danneggiati dal terremoto del 2009, essendo gli stessi stati realizzati dalla Protezione Civile) – ha aderito alle difese svolte nel merito dalla CP_1 si legge infatti nella comparsa della PA a pagina 5.: “Non si comprende cosa avrebbe potuto porre in essere la parrocchia di per consentire Controparte_3
l'accesso alla proprietà del posto che è stata l'Amministrazione Comunale ad Pt_1 emanare ordinanza di inagibilità, i ponteggi non sono stati apposti dalla PA
e/o dalla Diocesi, non si aveva possibilità di intervenire in nessuna maniera visto il grave stato di dissesto della Chiesa, né era competenza della PA e/o della
Diocesi porre in essere interventi di messa in sicurezza e/o interventi di ripristino della struttura danneggiata.”.
Premessi così i fatti controversi e le difese coltivate da tutte le parti, la pretesa attorea, come anticipato, non può trovare accoglimento.
A ben vedere, osserva il Tribunale che la difesa del sig. non ha Pt_1 fatto alcun riferimento, nell'atto di citazione, al titolo di responsabilità che sarebbe addebitabile alla convenuta Diocesi, avendo infatti, solo in occasione delle note di trattazione scritta depositate il giorno 11 ottobre 2021 in vista
5 dell'udienza del 13 ottobre 2021 (all'esito della quale l'allora titolare del fascicolo ha autorizzato la chiamata del terzo), affermato che “la Curia (n.d.r.:
i.e. la convenuta), ex art. 2049 c.c., è sempre responsabile dei danni CP_1 cagionati dall'illecito aquiliano (qual è quello che ci occupa) dalla PA, stante il potere di indirizzo, controllo e direzione che il diritto canonico riconosce al Vescovo, quale rappresentante la Diocesi, sulla PA e, quindi, sul RO (…).
D'altronde, in tal caso, fatto illecito costituisce l'inerzia nel non aver attuato tutto il possibile per rendere agibile l'immobile, anche al fine di permettere l'utilizzo del bene all'attore.” e poi, in sede di memoria n. I ex art. 183, co. VI c.p.c. e quindi a contraddittorio integrato mediante la partecipazione anche della terza chiamata PA, ha affermato che, “A differenza di quanto sostiene La
PA di Chiesa Pasquale, sussiste la propria legittimazione CP_3 CP_3 passiva, unitamente a quella della in quanto il primo soggetto proprietario del CP_4 bene e il secondo responsabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2049 c.c. come chiarito nei precedenti scritti difensivi, ivi comprese le note di udienza, ai quali sia consentito un integrale rimando.”, insistendo espressamente “per l'integrale accoglimento delle domande attoree come spiegate in seno all'atto di citazione, cui si rimanda.”
In altri termini, secondo la tesi attorea, sia la convenuta sia la CP_1 terza chiamata sono dotate di legittimazione passiva, quest'ultima CP_3 per essere la proprietaria della Chiesa danneggiata, la prima per essere preponente in relazione alla PA (preposta), con conseguente integrazione, a carico della convenuta, di responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2049 c.c..
Dunque, la difesa del sig. riconduce la domanda risarcitoria Pt_1 formulata ed indirizzata nei confronti della (o Controparte_4
Diocesi) nell'alveo applicativo dell'art. 2049 c.c. per i danni al medesimo arrecati dal fatto illecito dalla terza chiamata , preposta rispetto al CP_3 preponente convenuto (la . CP_1
Ebbene, come è noto, la responsabilità dei “padroni o committenti” per gli illeciti commessi dai “domestici e commessi” nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti costituisce una forma speciale di responsabilità oggettiva per fatto altrui - che prescinde infatti dalla culpa in eligendo o in vigilando del padrone/committente - e che risponde all'esigenza di addossare a quest'ultimo, che si avvale e che quindi trae vantaggio
6 dall'operato di altri soggetti, i connessi rischi connessi derivanti dall'attività eventualmente dannosa posta in essere da costoro, in ossequio al principio
“cuius commoda, eius et incommoda”.
Per la concreta configurabilità della suddetta forma di responsabilità oggettiva, denominata anche “responsabilità institoria”, è necessario che ricorrano tre requisiti, la cui prova, ovviamente, incombe sull'attore/danneggiato, e cioè (i) il c.d. “rapporto di preposizione”, (ii) il fatto illecito commesso dal preposto e (iii) il c.d. “nesso di occasionalità necessaria” tra le mansioni affidate e svolte dal preposto e l'evento dannoso (il fatto illecito) verificatosi.
Muovendo preliminarmente dal concetto di “rapporto di preposizione” ai fini dell'art. 2049 c.c., deve precisarsi che, per costante giurisprudenza, questo non necessariamente coincide e si esaurisce restrittivamente nel solo vincolo di lavoro subordinato, ma va inteso in un'accezione più ampia, ben potendo configurarsi ad esempio anche nell'ambito del lavoro autonomo oppure persino in presenza di un rapporto di mero fatto, proprio in quanto non sono essenziali né la continuità, né l'onerosità del rapporto, ma è al contrario sufficiente l'astratta possibilità per il preponente di esercitare un potere di direzione/vigilanza sul preposto (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, n.
28852 del 19 ottobre 2021).
Il secondo presupposto di tale forma di responsabilità che emerge a chiare lettere dal testo dell'art. 2049 c.c. – e che è inscindibilmente legato al terzo presupposto – è la commissione da parte del preposto di un fatto illecito.
Infine, l'ultimo elemento costitutivo della responsabilità da preposizione, indissolubilmente connesso al fatto illecito del preposto, è rappresentato dall'esistenza di quello che granitica giurisprudenza costantemente definisce il “nesso di occasionalità necessaria”, per tale alludendosi alla situazione che renda possibile, o comunque anche solo agevole, la consumazione del fatto illecito del preposto in occasione dello svolgimento delle mansioni che gli sono affidate, anche nel caso in cui questi abbia operato oltre i limiti dell'incarico assegnatogli e contro la volontà del committente/preponente.
7 In altri termini, il preponente risponde dei danni cagionati dal preposto quando le incombenze che ha a questi affidato hanno reso possibile o comunque hanno favorito la produzione dell'evento dannoso: ecco perché, in tema di responsabilità ex art. 2049 c.c., la giurisprudenza non discorre tecnicamente di nesso di causalità, non essendo infatti necessario un legame di dipendenza causale diretta fra il fatto illecito e le mansioni affidate al preposto, essendo al contrario sufficiente un quid minoris, i.e. un mero rapporto di occasionalità necessaria tra detti elementi, tale per cui le mansioni o le incombenze affidate al preposto devono semplicemente aver reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno, ossia il fatto illecito (l'evento dannoso), e ciò anche ove il preposto abbia trasgredito agli ordini ricevuti, abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze o abbia agito con dolo.
Ebbene, applicando i principi appena esposti al caso di specie, deve osservarsi che, nella controversia in esame, prescindendo dalla integrazione o meno del primo requisito inerente il “rapporto di presupposizione” del
Vescovo, che rappresenta la Diocesi (o Curia Vescovile), sul RO, che invece rappresenta la PA (indagine che, lungi dall'automatismo della responsabilità ex art. 2049 c.c. professato dalla difesa di parte attrice, richiede invece una valutazione specifica e casistica del rapporto fra e CP_4
, con particolare attenzione all'esercizio, da parte della prima, di CP_3 poteri di indirizzo, controllo e direzione sulla seconda, tali da consentire al preponente di intervenire effettivamente nella gestione del preposto e di prevenire o correggere condotte illecite), in ogni caso difetta il presupposto base di tale forma speciale di responsabilità extracontrattuale rappresentato dalla commissione di un fatto illecito da parte del (qui presunto) preposto.
Non è infatti in alcun modo possibile scorgere, nella condotta della
(presunta preposta), alcun un fatto illecito, non essendo l'evento CP_3 dannoso denunciato dall'attore in alcun modo ascrivile alla condotta della
. CP_3
Come infatti emerge dalla documentazione versata in atti dall'attore, a seguito del noto sisma del 7 aprile 2009 che ha colpito la regione abruzzese, con ordinanza del Comune di Colledara n. 13 del 2009, il Sindaco, “accertato che nell'ambito del centro abitato la zona più colpita è quella circoscritta nell'area
8 della Chiesa di San Pasquale, che ha subito il cedimento ed il crollo strutturale della copertura, nonché le fessurazioni dei muri portanti della Chiesa stessa;
visto l'art. 54
d.lgs. 18.08.2000, n. 267; ritenuto opportuno salvaguardare l'incolumità pubblica vietando la circolazione, sia veicolare che pedonale”, ha espressamente ordinato la
“chiusura al traffico veicolare e pedonale della zona compresa tra l'angolo dell'abitazione del sig. e l'abitazione del sig. ” e la CP_7 Persona_2 chiusura al culto ed alla sosta di persona della predetta Chiesa.
Dunque, la zona di riferimento, in cui è ricompresa anche l'abitazione del sig. è stata interessata da un espresso divieto di transito Parte_1 disposto con la predetta ordinanza sindacale per via della pericolosità dell'edificio di culto (la Chiesa di San Pasquale), che infatti, come riferito dall'attore, dal gennaio 2010 è stata oggetto di lavori di messa in sicurezza, consistiti nella installazione di opere di puntellamento, nonché montaggio lungo tutta l'altezza dell'immobile dell'attore di ponteggi protettivi, che
“avrebbero potuto essere sicuramente meno impattanti già ab origine, sì da poter permettere lo jus utendi dei privati e del in particolare” e che poi sono stati Pt_1
sostituiti “da protezioni permissive del transito e, quindi, dell'utilizzo del da Pt_2 parte dell'attore, solo agli inizi di novembre 2019”, addebitando all'ente ecclesiastico che “avrebbe dovuto, non solo installare sin dall'inizio ponteggi meno impattanti – come di fatto è avvenuto solo nel novembre 2019 – sì da permettere l'uso del bene al ma, quantomeno, avrebbe dovuto provvedere a ciò se non proprio Pt_1 ab origine stante lo stato emergenziale, in maniera certamente più celere e non – per
l'appunto - nel novembre 2019”.
Senonché, a fronte della inagibilità della Chiesa ordinata dalla
Amministrazione Comunale nel 2009, è evidente che era stato ordinato il divieto di transito per via della pericolosità del luogo di culto e che quindi l'apposizione di ponteggi “diversi” non avrebbe, in ogni caso, eliminato il pericolo insito nello stato di dissesto dell'immobile ecclesiastico.
Peraltro, deve rimarcarsi la che, rispetto agli interventi di messa in sicurezza e/o di ripristino della struttura danneggiata, e quindi alla apposizione dei ponteggi, concretamente realizzata dai Vigili del Fuoco (unici legittimati ad intervenire nello stato di emergenza), l'Ente Ecclesiastico non ha alcun tipo di competenza (e per l'effetto di responsabilità), trattandosi infatti di attività di protezione civile - ex legge n. 225/1992 (istitutiva del
9 Servizio nazionale della protezione civile) - volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, consistenti quindi anche nell'attuazione di interventi di messa in sicurezza per superare l'emergenza connessa all'intervento necessitato.
Inoltre, come infatti condivisibilmente rilevato nella comparsa di costituzione della a seguito del sisma del 2009, la competenza ad ogni CP_1 intervento ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 11 L. n. 125/2015, che attribuisce il ruolo di soggetto attuatore degli interventi alle Soprintendenze ovvero in regime di diritto pubblico, non avendo, quindi, né la né CP_3 la alcuna competenza per gli immobili danneggiati dal terremoto del CP_1
2009, così come i puntellamenti criticati dall'attore sono stati realizzati dalla
Protezione Civile e potranno essere rimossi solo previo avvio dei lavori a seguito di appalto pubblico. Secondo la disposizione normativa speciale richiamata, infatti, “Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera
a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di «stazione appaltante» di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui all'articolo
197 del medesimo codice”.
Coerentemente, infatti, la sostituzione dei ponteggi avvenuta nell'anno
2019 con altri ponteggi giudicati “meno impattanti” dall'attore non è stata ordinata, né tanto meno eseguita dalla Diocesi.
Di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui sviluppate, non ravvisandosi alcun fatto illecito del (presunto) preposto (la ), non CP_3 può imputarsi, a carico del (presunto) preponente (la ), alcuna Controparte_4 forma di responsabilità ex art. 2049 c.c., con conseguente integrale reiezione della pretesa risarcitoria avanzata dall'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza integrale dell'attore sia nei confronti della convenuta , sia nei confronti della Controparte_4 CP_3
10 (terza chiamata in giudizio ad opera dello stesso attore) e sono liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e la istruttoria espletata (di carattere eminentemente documentale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al R.G. n. 131/2020 fra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. RIGETTA le domande avanzate dall'attore Parte_1
2. CONDANNA l'attore alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore del convenuto in persona del Controparte_1
Vescovo pro tempore, che sono liquidate nella somma di € 2.540,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. CONDANNA l'attore alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore della terza chiamata , Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, che sono liquidate nella somma di € 2.540,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Teramo il 1 luglio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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