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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2803/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CACACE MONICA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13631/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250066492558000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 498/2026 depositato il
16/01/2026 Richieste delle parti:
la parte eccepisce l'avvenuto pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso depositato in data 16.07.2025 nei confronti della Agenzia delle entrate – riscossione – Napoli impugnava la cartella di pagamento richiamata in epigrafe relativa al mancato versamento dei tributi ivi indicati. Di detto atto assumeva la nullità eccependo la circostanza di aver provveduto al pagamento del tributo richiesto nei termini di legge (cfr.: libello introduttivo). L'agente addetto alla riscossione non si costituiva in giudizio. All'udienza del 16.01.2026 la procedura veniva chiamata e decisa come da verbale di camera di consiglio cui fa seguito la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto. La parte ricorrente, infatti, ha eccepito la circostanza di aver provveduto al pagamento del tributo richiesto nei termini di legge ed in mancanza della costituzione in giudizio dell'ente impositore che avrebbe potuto dimostrare il contrario di quanto dedotto, il ricorso deve essere accolto. Tutto ciò premesso il ricorso deve essere accolto. Le spese della procedura seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la contumacia della Regione Campania. Accoglie il ricorso. Compensa le spese con ADER.
Condanna a Regione Campania al pagamento delle spese in favore della parte ricorrente che liquida in euro 160 oltre accessori se dovuti con attribuzione in favore degli avvocati Difensore_1 e Difensore_2.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CACACE MONICA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13631/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250066492558000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 498/2026 depositato il
16/01/2026 Richieste delle parti:
la parte eccepisce l'avvenuto pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso depositato in data 16.07.2025 nei confronti della Agenzia delle entrate – riscossione – Napoli impugnava la cartella di pagamento richiamata in epigrafe relativa al mancato versamento dei tributi ivi indicati. Di detto atto assumeva la nullità eccependo la circostanza di aver provveduto al pagamento del tributo richiesto nei termini di legge (cfr.: libello introduttivo). L'agente addetto alla riscossione non si costituiva in giudizio. All'udienza del 16.01.2026 la procedura veniva chiamata e decisa come da verbale di camera di consiglio cui fa seguito la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto. La parte ricorrente, infatti, ha eccepito la circostanza di aver provveduto al pagamento del tributo richiesto nei termini di legge ed in mancanza della costituzione in giudizio dell'ente impositore che avrebbe potuto dimostrare il contrario di quanto dedotto, il ricorso deve essere accolto. Tutto ciò premesso il ricorso deve essere accolto. Le spese della procedura seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la contumacia della Regione Campania. Accoglie il ricorso. Compensa le spese con ADER.
Condanna a Regione Campania al pagamento delle spese in favore della parte ricorrente che liquida in euro 160 oltre accessori se dovuti con attribuzione in favore degli avvocati Difensore_1 e Difensore_2.