TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/09/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 106/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 106/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPRA MARTA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. QUIRICO LUCIANA (
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SCIANNAMBLO MARIA BEATRICE
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni domandando:
“A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i
pagina 1 di 10 signori e in Melegnano (MI), in data 29.08.2011, trascritto nei Parte_1 Controparte_1
Registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 25, parte II, serie A, anno 2011, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle conseguenti trascrizioni ed annotazioni.
B) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, con la quale i bambini risiedono.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni e le scelte per l'istruzione, l'educazione, la salute, le attività ludico-creative e sportive di e , tenendo conto dei bisogni, Per_1 Per_2 capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di ciascuno dei figli.
C) quanto ai diritti di visita padre-figli, disporre che Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre con almeno mezza giornata di anticipo, tenuto conto degli impegni scolastici dei figli.
I figli trascorreranno con il padre:
- fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio al termine della giornata lavorativa del padre, alla domenica sera quando verranno accompagnati a casa dal padre per le ore
19.00, compatibilmente con gli impegni lavorativi dello stesso;
- il mercoledì pomeriggio dalle ore 18.00 circa con pernottamento dal padre che li accompagnerà a scuola la mattina successiva;
- una settimana di vacanza nel periodo invernale, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori e almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, periodi che verranno previamente concordati tra i genitori compatibilmente con gli impegni dei figli e le ferie di entrambi con un congruo anticipo, per il periodo estivo tendenzialmente entro il mese di maggio;
- con la madre il giorno di Natale sino alle ore 17.00 e con il padre dalle ore 17.00 del giorno 25.12 sino alle ore 18.00 del giorno 26.12. I restanti periodi verranno così suddivisi:
- dal 26.12 all'01.01 alla mattina con un genitore;
- dalla mattina dell'01.01 al 06.01 con l'altro genitore ad anni alterni;
- la Vigilia di Natale ad anni alterni con i genitori;
il tutto, salvo diverso accordo comune;
pagina 2 di 10 - le vacanze pasquali verranno suddivise come segue: dal giovedì alla domenica
(Pasqua) sino alle ore 18.00 con un genitore e dalla domenica (Pasqua) alle ore
18.00 sino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola.
- gli ulteriori ponti, i compleanni e le festività civili e religiose seguiranno il principio dell'alternanza.
Confermare la condizione secondo cui i signori e si impegnano a mantenere Pt_1 CP_1 buoni rapporti tra loro ed a favorire i rapporti affettivi dei figli con i nonni materni e paterni che potranno frequentare anche per periodi di vacanza o giornate intere presso l'alloggio di questi ultimi.
Disporre che i genitori possano chiamare i figli non più di n. 3 volte al giorno, nei giorni di permanenza con l'altro genitore.
D) Quanto al contributo di mantenimento, disporre che a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il padre corrisponderà alla madre la somma complessiva di euro 500,00 mensili (euro
250,00 per ciascun figlio), che verranno versati entro il giorno 15 di ogni mese (da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat) e contribuirà in ragione del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano che quivi si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio
pagina 3 di 10 anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi
e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet).
Disporre che l'assegno unico familiare, o altre forme equivalenti di assegni familiari, da qualunque genitore percepito, verrà suddiviso al 50% tra i signori e Pt_1 CP_1
E) Quanto all'assegnazione della casa coniugale, confermare il provvedimento di cui al decreto di omologa della separazione e, per l'effetto, disporre che l'abitazione coniugale in comproprietà, sita in Melegnano (MI), Viale Lombardia n. 2/b, venga assegnata alla madre, signora che potrà continuare ad abitarla unitamente ai figli. Le spese ordinarie CP_1
pagina 4 di 10 riferite a detto immobile e quelle per le utenze di servizio saranno interamente a carico della signora Le spese straordinarie rimangono a carico di ciascuno dei comproprietari in CP_1 misura del 50%.
Confermare la condizione secondo cui la rata mensile del mutuo Controparte_2 gravante su detto immobile (euro 503,00) rimarrà a carico di entrambe le parti, in ragione della rispettiva quota di proprietà di 1/2 , quindi del 50% ciascuno (euro 251,50) e che i coniugi manterranno aperto il c/c cointestato n. 944 in (filiale di Milano Viale Controparte_2
Monza) sul quale viene addebitata la rata del mutuo e verseranno entro il 27 di ogni mese la somma corrispondente alla propria quota del 50%.
F) confermare la condizione secondo cui i signori e si dichiarano di essere Pt_1 CP_1 economicamente autosufficienti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
G) confermare la condizione secondo cui i signori e si danno sin d'ora Pt_1 CP_1 reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche per l'iscrizione dei figli minori.
H) dare atto che i signori e si impegnano a proseguire il percorso di Pt_2 CP_1 coordinazione genitoriale fino alla positiva valutazione finale della Dott.ssa . Persona_3
Spese di lite compensate.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 22.1.2025 ha adito il Tribunale di Lodi al fine di Parte_1 ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
nonché la regolamentazione in ordine ai figli. CP_1
Con memoria depositata in data 11.3.2025 si è costituita la quale ha aderito alla Controparte_1 domanda di divorzio e ha domandato a sua volta la regolamentazione dei figli.
A seguito della prima udienza, in cui le parti sono comparse personalmente avanti al Giudice relatore, il Giudice ha disposto un breve rinvio, atteso la pendenza di trattative tra le parti.
Con note scritte depositate in occasione dell'udienza del 19.9.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
pagina 5 di 10 2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Melegnano Parte_1 Controparte_1
(MI) in data 29.8.2011 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 25, parte II, serie A, anno 2011) e dalla loro unione sono nati due figli, il Per_1
17.7.2012 e il 17.6.2016. Per_2
Il Tribunale di Lodi con decreto del 24.5.2021 ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Parimenti deve concludersi per quanto concerne le condizioni concordate dalle parti, essendo le stesse conformi alla legge, nonché rispondenti all'interesse dei due figli minori, dei quali pertanto non è stato disposto l'ascolto.
4. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti stante l'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in Melegnano in data 29.8.2011 (matrimonio trascritto nel registro Pt_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 25, parte II, serie A, anno 2011);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melegnano di procedere alle annotazioni e ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) affida i figli e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni e le scelte per l'istruzione, l'educazione, la salute, le attività ludico-creative e sportive di e , Per_1 Per_2 tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di ciascuno dei figli;
4) assegna a la casa coniugale, sita in Melegnano (MI), Viale Lombardia n. 2/b; Controparte_1
pagina 6 di 10 5) prende atto che le spese ordinarie riferite a detto immobile e quelle per le utenze di servizio saranno interamente a carico della signora Le spese straordinarie rimangono a carico di CP_1 ciascuno dei comproprietari in misura del 50%;
6) prende atto che la rata mensile del mutuo stipulato con e gravante su Controparte_2 detto immobile (euro 503,00) rimarrà a carico di entrambe le parti, in ragione della rispettiva quota di proprietà di 1/2, quindi del 50% ciascuno (euro 251,50) e che i coniugi manterranno aperto il c/c cointestato n. 944 in (filiale di Milano Viale Monza) sul Controparte_2 quale viene addebitata la rata del mutuo e verseranno entro il 27 di ogni mese la somma corrispondente alla propria quota del 50%;
7) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre con almeno mezza giornata di anticipo, tenuto conto degli impegni scolastici dei figli;
dispone in ogni caso che i figli trascorreranno con il padre:
- fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio al termine della giornata lavorativa del padre, alla domenica sera quando verranno accompagnati a casa dal padre per le ore
19.00, compatibilmente con gli impegni lavorativi dello stesso;
- il mercoledì pomeriggio dalle ore 18.00 circa con pernottamento dal padre che li accompagnerà a scuola la mattina successiva;
- una settimana di vacanza nel periodo invernale, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori e almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, periodi che verranno previamente concordati tra i genitori compatibilmente con gli impegni dei figli e le ferie di entrambi con un congruo anticipo, per il periodo estivo tendenzialmente entro il mese di maggio;
- con la madre il giorno di Natale sino alle ore 17.00 e con il padre dalle ore 17.00 del giorno 25.12 sino alle ore 18.00 del giorno 26.12. I restanti periodi verranno così suddivisi:
-dal 26.12 all'01.01 alla mattina con un genitore;
-dalla mattina dell'01.01 al 06.01 con l'altro genitore ad anni alterni;
-la Vigilia di Natale ad anni alterni con i genitori;
il tutto, salvo diverso accordo comune;
- le vacanze pasquali verranno suddivise come segue: dal giovedì alla domenica (Pasqua)
pagina 7 di 10 sino alle ore 18.00 con un genitore e dalla domenica (Pasqua) alle ore 18.00 sino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- gli ulteriori ponti, i compleanni e le festività civili e religiose seguiranno il principio dell'alternanza;
8) prende atto che i signori e si impegnano a mantenere buoni rapporti tra Pt_1 CP_1 loro ed a favorire i rapporti affettivi dei figli con i nonni materni e paterni che potranno frequentare anche per periodi di vacanza o giornate intere presso l'alloggio di questi ultimi;
9) prende atto che i genitori possano chiamare i figli non più di tre volte al giorno, nei giorni di permanenza con l'altro genitore.
10) prende atto che corrisponderà a a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento di dei figli la somma complessiva di € 500,00 al mese (pari a € 250,00 per ciascun figlio), somma che verrà versata entro il giorno 15 di ogni mese (da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat), e contribuirà in ragione del 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano che quivi si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola pagina 8 di 10 per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet);
11) prende atto che l'assegno unico familiare verrà suddiviso al 50% tra i signori e Pt_1
CP_1
12) prende atto che le parti si dichiarano di essere economicamente autosufficienti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
pagina 9 di 10 13) prende atto che i genitori si danno reciproco consenso al rilascio dei passaporti e documenti di identità per l'espatrio, anche per l'iscrizione dei figli minori e;
Per_1 Per_2
14) prende atto che i signori e si impegnano a proseguire il percorso di Pt_2 CP_1 coordinazione genitoriale fino alla positiva valutazione finale della Dott.ssa ; Persona_3
15) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 106/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPRA MARTA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. QUIRICO LUCIANA (
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SCIANNAMBLO MARIA BEATRICE
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni domandando:
“A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i
pagina 1 di 10 signori e in Melegnano (MI), in data 29.08.2011, trascritto nei Parte_1 Controparte_1
Registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 25, parte II, serie A, anno 2011, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle conseguenti trascrizioni ed annotazioni.
B) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, con la quale i bambini risiedono.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni e le scelte per l'istruzione, l'educazione, la salute, le attività ludico-creative e sportive di e , tenendo conto dei bisogni, Per_1 Per_2 capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di ciascuno dei figli.
C) quanto ai diritti di visita padre-figli, disporre che Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre con almeno mezza giornata di anticipo, tenuto conto degli impegni scolastici dei figli.
I figli trascorreranno con il padre:
- fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio al termine della giornata lavorativa del padre, alla domenica sera quando verranno accompagnati a casa dal padre per le ore
19.00, compatibilmente con gli impegni lavorativi dello stesso;
- il mercoledì pomeriggio dalle ore 18.00 circa con pernottamento dal padre che li accompagnerà a scuola la mattina successiva;
- una settimana di vacanza nel periodo invernale, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori e almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, periodi che verranno previamente concordati tra i genitori compatibilmente con gli impegni dei figli e le ferie di entrambi con un congruo anticipo, per il periodo estivo tendenzialmente entro il mese di maggio;
- con la madre il giorno di Natale sino alle ore 17.00 e con il padre dalle ore 17.00 del giorno 25.12 sino alle ore 18.00 del giorno 26.12. I restanti periodi verranno così suddivisi:
- dal 26.12 all'01.01 alla mattina con un genitore;
- dalla mattina dell'01.01 al 06.01 con l'altro genitore ad anni alterni;
- la Vigilia di Natale ad anni alterni con i genitori;
il tutto, salvo diverso accordo comune;
pagina 2 di 10 - le vacanze pasquali verranno suddivise come segue: dal giovedì alla domenica
(Pasqua) sino alle ore 18.00 con un genitore e dalla domenica (Pasqua) alle ore
18.00 sino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola.
- gli ulteriori ponti, i compleanni e le festività civili e religiose seguiranno il principio dell'alternanza.
Confermare la condizione secondo cui i signori e si impegnano a mantenere Pt_1 CP_1 buoni rapporti tra loro ed a favorire i rapporti affettivi dei figli con i nonni materni e paterni che potranno frequentare anche per periodi di vacanza o giornate intere presso l'alloggio di questi ultimi.
Disporre che i genitori possano chiamare i figli non più di n. 3 volte al giorno, nei giorni di permanenza con l'altro genitore.
D) Quanto al contributo di mantenimento, disporre che a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il padre corrisponderà alla madre la somma complessiva di euro 500,00 mensili (euro
250,00 per ciascun figlio), che verranno versati entro il giorno 15 di ogni mese (da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat) e contribuirà in ragione del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano che quivi si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio
pagina 3 di 10 anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi
e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet).
Disporre che l'assegno unico familiare, o altre forme equivalenti di assegni familiari, da qualunque genitore percepito, verrà suddiviso al 50% tra i signori e Pt_1 CP_1
E) Quanto all'assegnazione della casa coniugale, confermare il provvedimento di cui al decreto di omologa della separazione e, per l'effetto, disporre che l'abitazione coniugale in comproprietà, sita in Melegnano (MI), Viale Lombardia n. 2/b, venga assegnata alla madre, signora che potrà continuare ad abitarla unitamente ai figli. Le spese ordinarie CP_1
pagina 4 di 10 riferite a detto immobile e quelle per le utenze di servizio saranno interamente a carico della signora Le spese straordinarie rimangono a carico di ciascuno dei comproprietari in CP_1 misura del 50%.
Confermare la condizione secondo cui la rata mensile del mutuo Controparte_2 gravante su detto immobile (euro 503,00) rimarrà a carico di entrambe le parti, in ragione della rispettiva quota di proprietà di 1/2 , quindi del 50% ciascuno (euro 251,50) e che i coniugi manterranno aperto il c/c cointestato n. 944 in (filiale di Milano Viale Controparte_2
Monza) sul quale viene addebitata la rata del mutuo e verseranno entro il 27 di ogni mese la somma corrispondente alla propria quota del 50%.
F) confermare la condizione secondo cui i signori e si dichiarano di essere Pt_1 CP_1 economicamente autosufficienti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
G) confermare la condizione secondo cui i signori e si danno sin d'ora Pt_1 CP_1 reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche per l'iscrizione dei figli minori.
H) dare atto che i signori e si impegnano a proseguire il percorso di Pt_2 CP_1 coordinazione genitoriale fino alla positiva valutazione finale della Dott.ssa . Persona_3
Spese di lite compensate.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 22.1.2025 ha adito il Tribunale di Lodi al fine di Parte_1 ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
nonché la regolamentazione in ordine ai figli. CP_1
Con memoria depositata in data 11.3.2025 si è costituita la quale ha aderito alla Controparte_1 domanda di divorzio e ha domandato a sua volta la regolamentazione dei figli.
A seguito della prima udienza, in cui le parti sono comparse personalmente avanti al Giudice relatore, il Giudice ha disposto un breve rinvio, atteso la pendenza di trattative tra le parti.
Con note scritte depositate in occasione dell'udienza del 19.9.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
pagina 5 di 10 2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Melegnano Parte_1 Controparte_1
(MI) in data 29.8.2011 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 25, parte II, serie A, anno 2011) e dalla loro unione sono nati due figli, il Per_1
17.7.2012 e il 17.6.2016. Per_2
Il Tribunale di Lodi con decreto del 24.5.2021 ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Parimenti deve concludersi per quanto concerne le condizioni concordate dalle parti, essendo le stesse conformi alla legge, nonché rispondenti all'interesse dei due figli minori, dei quali pertanto non è stato disposto l'ascolto.
4. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti stante l'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in Melegnano in data 29.8.2011 (matrimonio trascritto nel registro Pt_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 25, parte II, serie A, anno 2011);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melegnano di procedere alle annotazioni e ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) affida i figli e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni e le scelte per l'istruzione, l'educazione, la salute, le attività ludico-creative e sportive di e , Per_1 Per_2 tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di ciascuno dei figli;
4) assegna a la casa coniugale, sita in Melegnano (MI), Viale Lombardia n. 2/b; Controparte_1
pagina 6 di 10 5) prende atto che le spese ordinarie riferite a detto immobile e quelle per le utenze di servizio saranno interamente a carico della signora Le spese straordinarie rimangono a carico di CP_1 ciascuno dei comproprietari in misura del 50%;
6) prende atto che la rata mensile del mutuo stipulato con e gravante su Controparte_2 detto immobile (euro 503,00) rimarrà a carico di entrambe le parti, in ragione della rispettiva quota di proprietà di 1/2, quindi del 50% ciascuno (euro 251,50) e che i coniugi manterranno aperto il c/c cointestato n. 944 in (filiale di Milano Viale Monza) sul Controparte_2 quale viene addebitata la rata del mutuo e verseranno entro il 27 di ogni mese la somma corrispondente alla propria quota del 50%;
7) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre con almeno mezza giornata di anticipo, tenuto conto degli impegni scolastici dei figli;
dispone in ogni caso che i figli trascorreranno con il padre:
- fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio al termine della giornata lavorativa del padre, alla domenica sera quando verranno accompagnati a casa dal padre per le ore
19.00, compatibilmente con gli impegni lavorativi dello stesso;
- il mercoledì pomeriggio dalle ore 18.00 circa con pernottamento dal padre che li accompagnerà a scuola la mattina successiva;
- una settimana di vacanza nel periodo invernale, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori e almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, periodi che verranno previamente concordati tra i genitori compatibilmente con gli impegni dei figli e le ferie di entrambi con un congruo anticipo, per il periodo estivo tendenzialmente entro il mese di maggio;
- con la madre il giorno di Natale sino alle ore 17.00 e con il padre dalle ore 17.00 del giorno 25.12 sino alle ore 18.00 del giorno 26.12. I restanti periodi verranno così suddivisi:
-dal 26.12 all'01.01 alla mattina con un genitore;
-dalla mattina dell'01.01 al 06.01 con l'altro genitore ad anni alterni;
-la Vigilia di Natale ad anni alterni con i genitori;
il tutto, salvo diverso accordo comune;
- le vacanze pasquali verranno suddivise come segue: dal giovedì alla domenica (Pasqua)
pagina 7 di 10 sino alle ore 18.00 con un genitore e dalla domenica (Pasqua) alle ore 18.00 sino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- gli ulteriori ponti, i compleanni e le festività civili e religiose seguiranno il principio dell'alternanza;
8) prende atto che i signori e si impegnano a mantenere buoni rapporti tra Pt_1 CP_1 loro ed a favorire i rapporti affettivi dei figli con i nonni materni e paterni che potranno frequentare anche per periodi di vacanza o giornate intere presso l'alloggio di questi ultimi;
9) prende atto che i genitori possano chiamare i figli non più di tre volte al giorno, nei giorni di permanenza con l'altro genitore.
10) prende atto che corrisponderà a a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento di dei figli la somma complessiva di € 500,00 al mese (pari a € 250,00 per ciascun figlio), somma che verrà versata entro il giorno 15 di ogni mese (da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat), e contribuirà in ragione del 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano che quivi si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola pagina 8 di 10 per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet);
11) prende atto che l'assegno unico familiare verrà suddiviso al 50% tra i signori e Pt_1
CP_1
12) prende atto che le parti si dichiarano di essere economicamente autosufficienti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
pagina 9 di 10 13) prende atto che i genitori si danno reciproco consenso al rilascio dei passaporti e documenti di identità per l'espatrio, anche per l'iscrizione dei figli minori e;
Per_1 Per_2
14) prende atto che i signori e si impegnano a proseguire il percorso di Pt_2 CP_1 coordinazione genitoriale fino alla positiva valutazione finale della Dott.ssa ; Persona_3
15) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 10 di 10