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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2024, n. 10207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10207 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI NC nato a [...] il [...] CC ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA RR, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
lette le conclusioni del difensore della parte civile LA IO, Avv. GIUSEPPE ALBANESE, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del grado;
lette le conclusioni del difensore della parte civile LA MASSIMO, Avv. IO UA FO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del grado;
zz Penale Sent. Sez. 2 Num. 10207 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 13/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 giugno, per quanto qui di interesse, confermava la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva ritenuto DI NC dei reati di cui ai capi a) (artt. 110, 112 co.1 n.1, 353 e 416-bis.1 cod.pen.), nell'ambito del quale andavano ricondotti i fatti contestati sub alinea 2, 3 e 4, prima parte del capo b) (56, 81 co.2, 110. 112 co.1 n.1, 629 co.2, 416-bis.1 cod. pen. e LU ON dei reti di cui ai capi a), (come sopra precisato), c) (art. 81 co.2, 110 cod. pen., 10- 12 e 14 L.497/74 e 416-bis.1 cod. pen, d) (art. 81 co.2, 110 cod. pen., 10-12 e 14 L.497/74 e 416-bis.1 cod. pen), e) ( artt. 81 co.2, 110. 353, 416-bis. cod. pen). e f) e f) (artt.56, 81 co.2, 110. 112 co.1 n.1, 629 co.2, 416-bis.1 cod. pen.). Il capo a) si riferiva alla turbativa d'asta nella procedura esecutiva relativa a quattro lotti aventi ad oggetto beni del debitore esecutato DI NC, in occasione della quale LU ON ed altri coimputati tentavano di impedire la partecipazione all'asta di LA AS contattando, tra l'altro, DI, legittimato a presenziare all'asta in quanto debitore esecutato, in modo che questi riferisse a LA la presenza, a scopo intimidatorio, di LU ON e degli altri componenti del gruppo;
il capo b) alla tentata estorsione ai danni di LA AS e LA IO;
i capi c) e d) alla detenzione di armi;
il capo e) al tentativo di impedire la partecipazione all'asta di soggetti interessati all'acquisto deì beni sottoposti a procedura esecutiva di beni di spettanza al gruppo ricollegabile a LU ON;
il capo f) alla tentata estorsione nei confronti di LI GI e LI NC, che avevano partecipato all'asta relativa a beni del debitore esecutato DI NC. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di DI NC, lamentando l'erronea qualificazione giuridica in ordine alla sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 416 comma 4 cod. pen., rilevando che non era sufficiente affermare che DI fosse a conoscenza dello spessore criminale dei soggetti coinvolti per ritenere integrata l'aggravante de qua dovendosi ritenere in considerazione il presupposto secondo cui DI partecipava all'asta solo nel proprio interesse personale, ossia quello di rientrare in possesso dei propri beni;
DI, al momento del rifiuto di LA di interloquire con LU, si era limitato a riferire a LU che LA non voleva parlare, senza porre in essere alcun tipo di minaccia o altra pressione;
era quindi evidente che DI non aveva in alcun modo approfittato della forza intimidatrice della presunta associazione;
il difensore osserva che per poter rinvenire gli elementi costitutivi 2 del delitto in contestazione era indispensabile rinvenire con certezza la consapevolezza da parte del soggetto di far parte dell'associazione e di apportare attraverso la sua opera un contributo materiale alla realizzazione di quelli che sembrano essere i fini criminosi individuati e perseguiti dalla stessa associazione;
il metodo mafioso doveva consistere in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulla vittima del reato la particolare coercizione psicologica evocata dalla norma incriminata in una condotta specificamente evocativa della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo. 1.2 Il difensore lamenta l'erronea applicazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'art. 62-bis cod. pen., non essendo stata tenuta in considerazione l'incensuratezza dell'imputato, nonché il SUO mancato e stabile inserimento in ambienti dediti alla perpetrazione di reati di varia natura: DI si era sempre contraddistinto per uno stile di vita privo di rilievo giuridico e gli eventi in contestazione rappresentavano soltanto la volontà di rientrare in possesso dei suoi beni. 2. Propone ricorso l'Avv. Claudio Davino nell'interesse cli LU AN. 2.1 II difensore chiede l'annullamento della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., lamentando l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 629 e 353 cod. pen. e il travisamento della prova captativa rispetto al mancato assorbimento della condotta di cui al capo f) nel capo a) della rubrica;
in particolare, nei motivi di appello non era stato chiesto l'assorbimento della condotta estorsiva nel reato di cui all'art. 353 cod. pen., in quanto la richiesta atteneva alla riconducibilità della condotta posta in essere dagli imputati nel reato di turbativa d'asta quale sua mera prosecuzione, con conseguente insussistenza dell'illecito ex alt. 629 cod. pen. per mancanza dell'elemento costitutivo, rappresentato, nel caso de quo, dal danno patrimoniale. Il difensore premette che la Corte di appello aveva ritenuto che "chiusa l'aggiudicazione dell'asta, LU ON, LU ER e ZE AS imposero ai fratelli LI il pagamento di una tangente di 20000 euro come forma di 'ristoro' per la perdita della gara", assunto che sarebbe stato dimostrato da una conversazione intercettata (progr. N.4431) avvenuta presso il garage, che avrebbe attribuito la paternità dei soldi di cui si discorreva alla quota versata dal fratelli LI a titolo estorsivo;
tuttavia la Corte di appello dimenticava che: a) le somme di cui si parlava non coincidevano;
b) non vi era riferimento ai fratelli LI;
c) non vi era riscontro che dimostrasse l'effettiva dazione del denaro;
d) le persone offese avevano negato qualsiasi richiesta estorsiva;
d) lo stesso ZE aveva 3 riconosciuto che al termine dell'asta si era recato presso la concessionaria di LI per chiedere la restituzione del terreno a DI. Inoltre, la Corte di appello -prosegue il difensore- aveva completamente obliterato le incongruenze contenute nel decreto di sequestro;
d'altra parte, era illogica e contraddittoria la ragione per la quale il giudice, sulla base delle medesime risultanze e dello stesso modus operandi attribuito agli imputati, aveva ritenuto di riqualificare il delitto sub a) nella ipotesi di cui all'art. 353 cod. pen. e di non replicare tale inferenza rispetto ai fatti in parola, mancando per questi ultimi il quid pluris proprio del reato di estorsione, fatto discendere da un totale travisamento della prova: l'impressione era che si confondesse l'estorsione tentata con il segmento di condotta che integrava il reato previsto e punito dall'art. 353 cod. pen. 2.2 II difensore deduce l'erronea applicazione dell'art. 353 cod. pen. in quanto la Corte di appello, con una motivazione del tutto apparente, aveva completamente disatteso le censure mosse dalla difesa in merito alla riqualificazione giuridica in relazione all'art. 353 cod. pen.: nessuna motivazione era stata resa in ordine alla mancanza di accordi clandestini diretti a condizionare la normale presentazione delle aste, essendo stato apoditticamente affermato che all'esecutato aggiudicatario era stato arrecato un danno economico consistente, in virtù dei rilanci strumentali al solo fine di far lievitare il prezzo di vendita;
il giudice impugnato aveva travisato il contenuto delle conversazioni intercettate in riferimento alla valutazione sull'allontanamento delle persone, avvenuto con violenza, quale elemento costitutivo del reato, visto che il contenuto della conversazione intercettata al progr. 7502 del 3.12.2020 rendeva evidente come non fosse stata posta in essere alcuna forma di violenza, potendo la condotta rientrare tutt'al più nell'alveo dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 354 cod. pen.; aveva errato la Corte di appello nel ritenere che la turbativa d'asta potesse verificarsi per il tramite di rilanci puramente strumentali. 2.3 Il difensore eccepisce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo del metodo mafioso: il dato decisivo individuato a carico del ricorrente era stato quello della imposizione del proprio predominio nel settore delle aste immobiliari su un determinato territorio quale tipica manifestazione del metodo mafioso;
sul punto, occorreva sottolineare che il predominio di LU nelle aste immobiliari non emergeva dal compendio probatorio in atti, che LU ON era stato assolto dalla imputazione di partecipazione al clan Nloccia. 2.4 II difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento della prova in relazione al reato di cui al capo cl): la responsabilità - 4 del ricorrente per detenzione di armi era stata ritenuta sulla base di un'unica conversazione intercettata tra LU ON e LU RO, il cui significato era stato travisato, visto che dalla stessa emergeva che LU ON neppure conosceva il luogo di deposito dell'arma, difettando quindi la consapevolezza del reato, consumato dal figlio. 2.5 Relativamente al reato di cui al capo a) il difensore osserva che il presunto contatto tra LU e LA IO non si era mai c:oncretizzato, per cui i propositi degli imputati erano rimati tali e non avevano determinato il risultato che, solo idealmente, si erano prefissati;
si chiedeva quindi a questa Corte di valutare la inidoneità degli atti eventualmente compiuti ad integrare il momento consumativo del reato. 2.6 Quanto al reato di cui al capo c), il difensore censurava la manifesta illogicità della motivazione nella misura in cui la Corte di appello aveva ritenuto "logicamente ineccepibile il collegamento I:ra azione intimidatoria in danno dei DO con l'esplosione di 5 colpi di arma da fuoco all'indirizzo della loro abitazione" con la frase "tutto a posto" che ZE aveva pronunciato quindici minuti dopo tale episodio;
sulla scorta di una diversa intercettazione del 30/11/2020 i giudici avevano individuato una responsabilità di LU ON per gli spari del 26/11/2020, conclusione che si prestava ad evidenti contraddizioni;
inoltre, da altra conversazione (del 25/11/2020) era emerso il disinteresse di LU a sparare. 2.7 II difensore eccepisce l'omessa e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. 2.8 II difensore lamenta la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dosimetria della pena inflitta ed alla sua eccessiva quantificazione 3. Propone ricorso per cassazione l'Avv. Luigi Bonetti nell'interesse di LU ON. 3.1 Il difensore lamenta l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di ciu al capo d), visto che già nell'atto di appello era stata rappresentata l'impossibilità di addivenire ad una sentenza di condanna in assenza di qualsivoglia tipologia di arma definibile "13 botte" (termine utilizzato nella conversazione del 10.12.2020). 3.2 II difensore chiede l'annullamento della sentenza per mancata motivazione in ordine al reato di cui al capo f): già nell'atto di appello si era evidenziata l'equivocità delle conversazioni poste a fondamento della vicenda processuale in uno alla incongruenza della somma estorta, rispetto a quanto 5 emergeva dalle conversazioni, ma nulla aveva motivato sul punto la Corte di appello. 3.3 Il difensore lamenta il diniego della concessione delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto essere concesse per poter meglio graduare la pena rispetto ai fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di DI NC deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Premesso che non vi sono motivi sulla responsabilità di DI e che il primo motivo di ricorso, sebbene si contesti l'aggravante di cui all'art. 416 comma 4 cod. pen., è evidentemente relativo a quella di cui all'art. 416-bis.1 cod, pen. , si deve rilevare che la motivazione contenuta alle pagg.56 e 57 della sentenza impugnata è congrua e coerente con le risultanze processuali: la Corte di appello ha infatti dato atto che DO IO e DO AS erano a conoscenza delle modalità operative degli imputati, che miravano ad imporsi nel settore delle vendite giudiziarie aventi ad oggetto gli immobili situati ad Afragola e zone limitrofe e che LU ON, vicino al clan Moccia, era noto in quanto "allontanava" le persone dalle aste, e tale circostanza era nota a DI, tanto che egli cercava di dissuadere LA AS dal partecipare all'asta proprio evocando la presenza di TO o' PA (soprannome di LU ON), di cui LA conosceva la caratura criminale. Pertanto, è stata correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte, costante nel sostenere che l'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora 416-bis.1 cod. pen.), configura due ipotesi di circostanze aggravanti: nel caso qui di inl:eresse, la prima è relativa al reato commesso dal soggetto, appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416- bis cod. pen., che si avvale del metodo mafioso, ai fini della cui integrazione non è necessaria la prova l'esistenza della associazione criminosa„ essendo sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione (vedi Sez.2, Sentenza n.49090 del 04/12/2015 Rv. 265515); "Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice 6 tipicamente mafiosa del vincolo associativo." (Sez.2, Sentenza n. 16053 del 25/03/2015 Rv. 263525). La "natio" sottostante al citato art. 7 (ora art. 416-bis.1 cod.pen.), non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata. Ora, traslando detti principi nel caso in esame appare di tutta evidenza che le modalità delle azioni descritte, come evidenziato dai giudici di merito, portano a dover ravvisare la sussistenza dell'aggravante. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha evidenziato la gravità dei fatti, commessi con metodologia camorristica da più persone riunite, per cui la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendo giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità„ è insindacabile in cassazione (vedi Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01) 2. Il ricorso proposto dall'Avv. Claudio Davino nell'interesse di LU ON deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 II primo motivo di ricorso propone una inammissibile rivalutazione del contenuto delle conversazioni intercettate: sul punto, si deve ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'DR e altri, Rv. 268389). Nel caso in esame, la Corte di appello ha valorizzato una prima conversazione (progr. 4305 del 10/12/2020) in cui LU ON afferma di avere "chiuso" con i LI a 20.000,00 euro, quella del 14/12/2020 in cui ER riferisce a LU ON che stava andando a fare "quel servizio", la successiva in cui ZE chiamava LI GI dicendogli che era "fuori da lui" e quella intervenuta dopo tre quarti d'ora dalla quale si evinceva che LU ON, LU ER e ER stavano contando soldi ricevuti, traendo quindi la conclusione che quelli 7 fossero i soldi appena ricevuti da LI;
è stata quindi correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "è ammissibile il concorso formale tra i reati di estorsione e di turbata libertà degli incanti, in quanto le due norme hanno differente obiettività giuridica. (Nella fattispecie la S.C. ha ravvisato tale concorso nella condotta dell'imputato che, unico concorrente in un'asta giudiziaria immobiliare, risultato aggiudicatario provvisorio, aveva costretto il debitore esecutato a consegnargli una somma di denaro in cambio della rinuncia alla aggiudicazione definitiva)", posto che vi è stato un quid pluris rispetto alla turbativa d'asta, rappresentato dalla minaccia per ottenere una somma di denaro successivamente alla avvenuta aggiudicazione dell'immobile; del tutto irrilevante è quanto contenuto nel decreto di sequestro preventivo del 6 aprile 2021, inidoneo a stabilire un qualsiasi tipo di giudicato;
quanto alla eccepita contraddittorietà della motivazione rispetto alla tentata estorsione di cui al capo b), ritenuta assorbita nel reato di cui all'art. 353 cod. pen., è sufficiente osservare che tale conclusione è stata motivata in quanto si è ritenuto che i DO, a differenza dei LI, non abbiano mai ricevuto alcuna richiesta estorsiva (si veda la motivazione a pag.31 della sentenza di primo grado). 2.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, premesso che "il delitto di cui all'art. 353 cod. pen. è reato di pericolo concreto che si configura quando le condotte di tipo collusivo, violento o decettivo si siano manifestate in una minaccia concreta per la libera concorrenza, determinando un rischio di alterazione del corso degli incanti" (Sez.6, n. 12333 del 01/03/2023, Valentino, Rv. 284572), la Corte di appello ha evidenziato che l'imputato aveva provocato l'allontanamento di tutti gli aspiranti concorrenti, ad eccezione del debitore esecutato, per cui già tale comportamento integrava il reato;
del tutto irrilevante diventa quindi la questione se l'aver fatto lievitare il prezzo di acquisto con offerte strumentali incida o meno sulla sussistenza del reato. 2.3 Relativamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., richiamate le considerazioni già espresse, la motivazione contenuta a pag.57 della sentenza impugnata dà atto che tutti gli imputati facevano riferimento alla notorietà criminale proprio di LU (TO o' PA), collegato al clan Moccia, evocando quindi nelle persone offese l'impressione di avere a che fare con una vera e propria associazione criminale, indipendentemente dall'esistenza della stessa (e quindi anche di condanne intervenute per associazione mafiosa). 2.4 Anche per il quarto motivo di ricorso si deve ribadire che è inammissibile nella presente sede fornire una spiegazione del contenuto di intercettazioni telefoniche alternativo a quella operata dai giudici di merito: il motivo è inoltre 8 generico, in quanto LU ON non è stato condannato per la detenzione dell'arma di cui si parla nella conversazione intercettata riportata in ricorso, ma per la "13 botte", sulla quale non vi è alcuna censura. 2.5 II quinto motivo di ricorso si traduce in una inammissibile motivo di merito: se è vero che non vi è stato alcuni contatto tra LU ON e LA AS, è anche vero che LU era presente tra le persone che avevano cercato di impedire a LA di partecipare alla gara e aveva poi cercato di impedirla con le minacce inviate tramite DI;
sul punto si richiama la natura del reato di pericolo di cui all'art. 353 cod. pen. 2.6 Per il sesto motivo di ricorso, vale quanto già prima ribadito in merito alla interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche;
peraltro, il chiaro riferimento contenuto nella conversazione intercettata del 30/11/2020 in cui LU ON afferma di "avere sparato venerdì nel portone a Frattamaggiore" (erano stati esplosi 5 colpi di pistola contro il portone dell'abitazione dei LA, situata a Frattamaggiore) rende superflua ogni ulteriore considerazione. 2.7 Del tutto generiche, infine, sono le considerazioni sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena contenute negli ultimi due motivi di ricorso, che non si confrontano in alcun modo con la motivazione della Corte di appello contenuta alle pagine 58 e 59 della sentenza impugnata. 3. Il ricorso proposto dall'Avv. Luigi Bonetti nell'interesse di LU ON deve essere dichiarato inammissibile. 3.1 Mentre per il secondo e terzo motivo di ricorso devono essere richiamate le considerazioni già espresse a proposito delle analoghe censure sollevate con il ricorso dell'Avv. Davino, il primo motivo di ricorso non si confronta assolutamente con la motivazione della Corte di appello, contenuta a pag.42 della sentenza impugnata, nella quale si evidenzia che nella conversazione del 10/12/2020 si parla espressamente di armi da sparo e che "13 botte" si riferiva evidentemente ai colpi del relativo caricatore in dotazione. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti, devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Devono essere rigettate le richieste di rifusione delle spese proposte dalle parti civili, dovendosi ribadire che "in tema di diritto alla rifusione delle spese di 9 parte civile nel giudizio di merito, la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice vaiuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicamente conclusioni scritte e nota spese" (Sez.5, n. 1144 del 07/11/2023, dep. 10/01/2024, D.,Rv. 285598)
P.Q.M
I. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese processuali depositata dalle parti civili LA IO e LA AS. Così deciso il 13/02/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA RR, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
lette le conclusioni del difensore della parte civile LA IO, Avv. GIUSEPPE ALBANESE, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del grado;
lette le conclusioni del difensore della parte civile LA MASSIMO, Avv. IO UA FO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del grado;
zz Penale Sent. Sez. 2 Num. 10207 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 13/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 giugno, per quanto qui di interesse, confermava la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva ritenuto DI NC dei reati di cui ai capi a) (artt. 110, 112 co.1 n.1, 353 e 416-bis.1 cod.pen.), nell'ambito del quale andavano ricondotti i fatti contestati sub alinea 2, 3 e 4, prima parte del capo b) (56, 81 co.2, 110. 112 co.1 n.1, 629 co.2, 416-bis.1 cod. pen. e LU ON dei reti di cui ai capi a), (come sopra precisato), c) (art. 81 co.2, 110 cod. pen., 10- 12 e 14 L.497/74 e 416-bis.1 cod. pen, d) (art. 81 co.2, 110 cod. pen., 10-12 e 14 L.497/74 e 416-bis.1 cod. pen), e) ( artt. 81 co.2, 110. 353, 416-bis. cod. pen). e f) e f) (artt.56, 81 co.2, 110. 112 co.1 n.1, 629 co.2, 416-bis.1 cod. pen.). Il capo a) si riferiva alla turbativa d'asta nella procedura esecutiva relativa a quattro lotti aventi ad oggetto beni del debitore esecutato DI NC, in occasione della quale LU ON ed altri coimputati tentavano di impedire la partecipazione all'asta di LA AS contattando, tra l'altro, DI, legittimato a presenziare all'asta in quanto debitore esecutato, in modo che questi riferisse a LA la presenza, a scopo intimidatorio, di LU ON e degli altri componenti del gruppo;
il capo b) alla tentata estorsione ai danni di LA AS e LA IO;
i capi c) e d) alla detenzione di armi;
il capo e) al tentativo di impedire la partecipazione all'asta di soggetti interessati all'acquisto deì beni sottoposti a procedura esecutiva di beni di spettanza al gruppo ricollegabile a LU ON;
il capo f) alla tentata estorsione nei confronti di LI GI e LI NC, che avevano partecipato all'asta relativa a beni del debitore esecutato DI NC. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di DI NC, lamentando l'erronea qualificazione giuridica in ordine alla sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 416 comma 4 cod. pen., rilevando che non era sufficiente affermare che DI fosse a conoscenza dello spessore criminale dei soggetti coinvolti per ritenere integrata l'aggravante de qua dovendosi ritenere in considerazione il presupposto secondo cui DI partecipava all'asta solo nel proprio interesse personale, ossia quello di rientrare in possesso dei propri beni;
DI, al momento del rifiuto di LA di interloquire con LU, si era limitato a riferire a LU che LA non voleva parlare, senza porre in essere alcun tipo di minaccia o altra pressione;
era quindi evidente che DI non aveva in alcun modo approfittato della forza intimidatrice della presunta associazione;
il difensore osserva che per poter rinvenire gli elementi costitutivi 2 del delitto in contestazione era indispensabile rinvenire con certezza la consapevolezza da parte del soggetto di far parte dell'associazione e di apportare attraverso la sua opera un contributo materiale alla realizzazione di quelli che sembrano essere i fini criminosi individuati e perseguiti dalla stessa associazione;
il metodo mafioso doveva consistere in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulla vittima del reato la particolare coercizione psicologica evocata dalla norma incriminata in una condotta specificamente evocativa della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo. 1.2 Il difensore lamenta l'erronea applicazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'art. 62-bis cod. pen., non essendo stata tenuta in considerazione l'incensuratezza dell'imputato, nonché il SUO mancato e stabile inserimento in ambienti dediti alla perpetrazione di reati di varia natura: DI si era sempre contraddistinto per uno stile di vita privo di rilievo giuridico e gli eventi in contestazione rappresentavano soltanto la volontà di rientrare in possesso dei suoi beni. 2. Propone ricorso l'Avv. Claudio Davino nell'interesse cli LU AN. 2.1 II difensore chiede l'annullamento della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., lamentando l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 629 e 353 cod. pen. e il travisamento della prova captativa rispetto al mancato assorbimento della condotta di cui al capo f) nel capo a) della rubrica;
in particolare, nei motivi di appello non era stato chiesto l'assorbimento della condotta estorsiva nel reato di cui all'art. 353 cod. pen., in quanto la richiesta atteneva alla riconducibilità della condotta posta in essere dagli imputati nel reato di turbativa d'asta quale sua mera prosecuzione, con conseguente insussistenza dell'illecito ex alt. 629 cod. pen. per mancanza dell'elemento costitutivo, rappresentato, nel caso de quo, dal danno patrimoniale. Il difensore premette che la Corte di appello aveva ritenuto che "chiusa l'aggiudicazione dell'asta, LU ON, LU ER e ZE AS imposero ai fratelli LI il pagamento di una tangente di 20000 euro come forma di 'ristoro' per la perdita della gara", assunto che sarebbe stato dimostrato da una conversazione intercettata (progr. N.4431) avvenuta presso il garage, che avrebbe attribuito la paternità dei soldi di cui si discorreva alla quota versata dal fratelli LI a titolo estorsivo;
tuttavia la Corte di appello dimenticava che: a) le somme di cui si parlava non coincidevano;
b) non vi era riferimento ai fratelli LI;
c) non vi era riscontro che dimostrasse l'effettiva dazione del denaro;
d) le persone offese avevano negato qualsiasi richiesta estorsiva;
d) lo stesso ZE aveva 3 riconosciuto che al termine dell'asta si era recato presso la concessionaria di LI per chiedere la restituzione del terreno a DI. Inoltre, la Corte di appello -prosegue il difensore- aveva completamente obliterato le incongruenze contenute nel decreto di sequestro;
d'altra parte, era illogica e contraddittoria la ragione per la quale il giudice, sulla base delle medesime risultanze e dello stesso modus operandi attribuito agli imputati, aveva ritenuto di riqualificare il delitto sub a) nella ipotesi di cui all'art. 353 cod. pen. e di non replicare tale inferenza rispetto ai fatti in parola, mancando per questi ultimi il quid pluris proprio del reato di estorsione, fatto discendere da un totale travisamento della prova: l'impressione era che si confondesse l'estorsione tentata con il segmento di condotta che integrava il reato previsto e punito dall'art. 353 cod. pen. 2.2 II difensore deduce l'erronea applicazione dell'art. 353 cod. pen. in quanto la Corte di appello, con una motivazione del tutto apparente, aveva completamente disatteso le censure mosse dalla difesa in merito alla riqualificazione giuridica in relazione all'art. 353 cod. pen.: nessuna motivazione era stata resa in ordine alla mancanza di accordi clandestini diretti a condizionare la normale presentazione delle aste, essendo stato apoditticamente affermato che all'esecutato aggiudicatario era stato arrecato un danno economico consistente, in virtù dei rilanci strumentali al solo fine di far lievitare il prezzo di vendita;
il giudice impugnato aveva travisato il contenuto delle conversazioni intercettate in riferimento alla valutazione sull'allontanamento delle persone, avvenuto con violenza, quale elemento costitutivo del reato, visto che il contenuto della conversazione intercettata al progr. 7502 del 3.12.2020 rendeva evidente come non fosse stata posta in essere alcuna forma di violenza, potendo la condotta rientrare tutt'al più nell'alveo dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 354 cod. pen.; aveva errato la Corte di appello nel ritenere che la turbativa d'asta potesse verificarsi per il tramite di rilanci puramente strumentali. 2.3 Il difensore eccepisce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo del metodo mafioso: il dato decisivo individuato a carico del ricorrente era stato quello della imposizione del proprio predominio nel settore delle aste immobiliari su un determinato territorio quale tipica manifestazione del metodo mafioso;
sul punto, occorreva sottolineare che il predominio di LU nelle aste immobiliari non emergeva dal compendio probatorio in atti, che LU ON era stato assolto dalla imputazione di partecipazione al clan Nloccia. 2.4 II difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento della prova in relazione al reato di cui al capo cl): la responsabilità - 4 del ricorrente per detenzione di armi era stata ritenuta sulla base di un'unica conversazione intercettata tra LU ON e LU RO, il cui significato era stato travisato, visto che dalla stessa emergeva che LU ON neppure conosceva il luogo di deposito dell'arma, difettando quindi la consapevolezza del reato, consumato dal figlio. 2.5 Relativamente al reato di cui al capo a) il difensore osserva che il presunto contatto tra LU e LA IO non si era mai c:oncretizzato, per cui i propositi degli imputati erano rimati tali e non avevano determinato il risultato che, solo idealmente, si erano prefissati;
si chiedeva quindi a questa Corte di valutare la inidoneità degli atti eventualmente compiuti ad integrare il momento consumativo del reato. 2.6 Quanto al reato di cui al capo c), il difensore censurava la manifesta illogicità della motivazione nella misura in cui la Corte di appello aveva ritenuto "logicamente ineccepibile il collegamento I:ra azione intimidatoria in danno dei DO con l'esplosione di 5 colpi di arma da fuoco all'indirizzo della loro abitazione" con la frase "tutto a posto" che ZE aveva pronunciato quindici minuti dopo tale episodio;
sulla scorta di una diversa intercettazione del 30/11/2020 i giudici avevano individuato una responsabilità di LU ON per gli spari del 26/11/2020, conclusione che si prestava ad evidenti contraddizioni;
inoltre, da altra conversazione (del 25/11/2020) era emerso il disinteresse di LU a sparare. 2.7 II difensore eccepisce l'omessa e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. 2.8 II difensore lamenta la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dosimetria della pena inflitta ed alla sua eccessiva quantificazione 3. Propone ricorso per cassazione l'Avv. Luigi Bonetti nell'interesse di LU ON. 3.1 Il difensore lamenta l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di ciu al capo d), visto che già nell'atto di appello era stata rappresentata l'impossibilità di addivenire ad una sentenza di condanna in assenza di qualsivoglia tipologia di arma definibile "13 botte" (termine utilizzato nella conversazione del 10.12.2020). 3.2 II difensore chiede l'annullamento della sentenza per mancata motivazione in ordine al reato di cui al capo f): già nell'atto di appello si era evidenziata l'equivocità delle conversazioni poste a fondamento della vicenda processuale in uno alla incongruenza della somma estorta, rispetto a quanto 5 emergeva dalle conversazioni, ma nulla aveva motivato sul punto la Corte di appello. 3.3 Il difensore lamenta il diniego della concessione delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto essere concesse per poter meglio graduare la pena rispetto ai fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di DI NC deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Premesso che non vi sono motivi sulla responsabilità di DI e che il primo motivo di ricorso, sebbene si contesti l'aggravante di cui all'art. 416 comma 4 cod. pen., è evidentemente relativo a quella di cui all'art. 416-bis.1 cod, pen. , si deve rilevare che la motivazione contenuta alle pagg.56 e 57 della sentenza impugnata è congrua e coerente con le risultanze processuali: la Corte di appello ha infatti dato atto che DO IO e DO AS erano a conoscenza delle modalità operative degli imputati, che miravano ad imporsi nel settore delle vendite giudiziarie aventi ad oggetto gli immobili situati ad Afragola e zone limitrofe e che LU ON, vicino al clan Moccia, era noto in quanto "allontanava" le persone dalle aste, e tale circostanza era nota a DI, tanto che egli cercava di dissuadere LA AS dal partecipare all'asta proprio evocando la presenza di TO o' PA (soprannome di LU ON), di cui LA conosceva la caratura criminale. Pertanto, è stata correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte, costante nel sostenere che l'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora 416-bis.1 cod. pen.), configura due ipotesi di circostanze aggravanti: nel caso qui di inl:eresse, la prima è relativa al reato commesso dal soggetto, appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416- bis cod. pen., che si avvale del metodo mafioso, ai fini della cui integrazione non è necessaria la prova l'esistenza della associazione criminosa„ essendo sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione (vedi Sez.2, Sentenza n.49090 del 04/12/2015 Rv. 265515); "Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice 6 tipicamente mafiosa del vincolo associativo." (Sez.2, Sentenza n. 16053 del 25/03/2015 Rv. 263525). La "natio" sottostante al citato art. 7 (ora art. 416-bis.1 cod.pen.), non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata. Ora, traslando detti principi nel caso in esame appare di tutta evidenza che le modalità delle azioni descritte, come evidenziato dai giudici di merito, portano a dover ravvisare la sussistenza dell'aggravante. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha evidenziato la gravità dei fatti, commessi con metodologia camorristica da più persone riunite, per cui la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendo giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità„ è insindacabile in cassazione (vedi Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01) 2. Il ricorso proposto dall'Avv. Claudio Davino nell'interesse di LU ON deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 II primo motivo di ricorso propone una inammissibile rivalutazione del contenuto delle conversazioni intercettate: sul punto, si deve ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'DR e altri, Rv. 268389). Nel caso in esame, la Corte di appello ha valorizzato una prima conversazione (progr. 4305 del 10/12/2020) in cui LU ON afferma di avere "chiuso" con i LI a 20.000,00 euro, quella del 14/12/2020 in cui ER riferisce a LU ON che stava andando a fare "quel servizio", la successiva in cui ZE chiamava LI GI dicendogli che era "fuori da lui" e quella intervenuta dopo tre quarti d'ora dalla quale si evinceva che LU ON, LU ER e ER stavano contando soldi ricevuti, traendo quindi la conclusione che quelli 7 fossero i soldi appena ricevuti da LI;
è stata quindi correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "è ammissibile il concorso formale tra i reati di estorsione e di turbata libertà degli incanti, in quanto le due norme hanno differente obiettività giuridica. (Nella fattispecie la S.C. ha ravvisato tale concorso nella condotta dell'imputato che, unico concorrente in un'asta giudiziaria immobiliare, risultato aggiudicatario provvisorio, aveva costretto il debitore esecutato a consegnargli una somma di denaro in cambio della rinuncia alla aggiudicazione definitiva)", posto che vi è stato un quid pluris rispetto alla turbativa d'asta, rappresentato dalla minaccia per ottenere una somma di denaro successivamente alla avvenuta aggiudicazione dell'immobile; del tutto irrilevante è quanto contenuto nel decreto di sequestro preventivo del 6 aprile 2021, inidoneo a stabilire un qualsiasi tipo di giudicato;
quanto alla eccepita contraddittorietà della motivazione rispetto alla tentata estorsione di cui al capo b), ritenuta assorbita nel reato di cui all'art. 353 cod. pen., è sufficiente osservare che tale conclusione è stata motivata in quanto si è ritenuto che i DO, a differenza dei LI, non abbiano mai ricevuto alcuna richiesta estorsiva (si veda la motivazione a pag.31 della sentenza di primo grado). 2.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, premesso che "il delitto di cui all'art. 353 cod. pen. è reato di pericolo concreto che si configura quando le condotte di tipo collusivo, violento o decettivo si siano manifestate in una minaccia concreta per la libera concorrenza, determinando un rischio di alterazione del corso degli incanti" (Sez.6, n. 12333 del 01/03/2023, Valentino, Rv. 284572), la Corte di appello ha evidenziato che l'imputato aveva provocato l'allontanamento di tutti gli aspiranti concorrenti, ad eccezione del debitore esecutato, per cui già tale comportamento integrava il reato;
del tutto irrilevante diventa quindi la questione se l'aver fatto lievitare il prezzo di acquisto con offerte strumentali incida o meno sulla sussistenza del reato. 2.3 Relativamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., richiamate le considerazioni già espresse, la motivazione contenuta a pag.57 della sentenza impugnata dà atto che tutti gli imputati facevano riferimento alla notorietà criminale proprio di LU (TO o' PA), collegato al clan Moccia, evocando quindi nelle persone offese l'impressione di avere a che fare con una vera e propria associazione criminale, indipendentemente dall'esistenza della stessa (e quindi anche di condanne intervenute per associazione mafiosa). 2.4 Anche per il quarto motivo di ricorso si deve ribadire che è inammissibile nella presente sede fornire una spiegazione del contenuto di intercettazioni telefoniche alternativo a quella operata dai giudici di merito: il motivo è inoltre 8 generico, in quanto LU ON non è stato condannato per la detenzione dell'arma di cui si parla nella conversazione intercettata riportata in ricorso, ma per la "13 botte", sulla quale non vi è alcuna censura. 2.5 II quinto motivo di ricorso si traduce in una inammissibile motivo di merito: se è vero che non vi è stato alcuni contatto tra LU ON e LA AS, è anche vero che LU era presente tra le persone che avevano cercato di impedire a LA di partecipare alla gara e aveva poi cercato di impedirla con le minacce inviate tramite DI;
sul punto si richiama la natura del reato di pericolo di cui all'art. 353 cod. pen. 2.6 Per il sesto motivo di ricorso, vale quanto già prima ribadito in merito alla interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche;
peraltro, il chiaro riferimento contenuto nella conversazione intercettata del 30/11/2020 in cui LU ON afferma di "avere sparato venerdì nel portone a Frattamaggiore" (erano stati esplosi 5 colpi di pistola contro il portone dell'abitazione dei LA, situata a Frattamaggiore) rende superflua ogni ulteriore considerazione. 2.7 Del tutto generiche, infine, sono le considerazioni sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena contenute negli ultimi due motivi di ricorso, che non si confrontano in alcun modo con la motivazione della Corte di appello contenuta alle pagine 58 e 59 della sentenza impugnata. 3. Il ricorso proposto dall'Avv. Luigi Bonetti nell'interesse di LU ON deve essere dichiarato inammissibile. 3.1 Mentre per il secondo e terzo motivo di ricorso devono essere richiamate le considerazioni già espresse a proposito delle analoghe censure sollevate con il ricorso dell'Avv. Davino, il primo motivo di ricorso non si confronta assolutamente con la motivazione della Corte di appello, contenuta a pag.42 della sentenza impugnata, nella quale si evidenzia che nella conversazione del 10/12/2020 si parla espressamente di armi da sparo e che "13 botte" si riferiva evidentemente ai colpi del relativo caricatore in dotazione. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti, devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Devono essere rigettate le richieste di rifusione delle spese proposte dalle parti civili, dovendosi ribadire che "in tema di diritto alla rifusione delle spese di 9 parte civile nel giudizio di merito, la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice vaiuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicamente conclusioni scritte e nota spese" (Sez.5, n. 1144 del 07/11/2023, dep. 10/01/2024, D.,Rv. 285598)
P.Q.M
I. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese processuali depositata dalle parti civili LA IO e LA AS. Così deciso il 13/02/2024