Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00153/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00045/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Doldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Doldo Avv. in Reggio Calabria, via San Paolo, 26;
contro
Comune di Melito di Porto Salvo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Croce', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ingiunzione a demolire n.-OMISSIS-, notificata il 3 novembre 2021, a mezzo della quale il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Pianificazione e Gestione Territoriale SUAP, asserendo che i lavori sarebbero stati realizzati in assenza di permesso di costruire, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e su suolo di proprietà dello Stato o di enti pubblici, ha ingiunto (a) la demolizione dei manufatti così descritti: “ .-… trave di fondazione in cemento armato con guida in ferro delle dimensioni di 7,20 ml di lunghezza x 0,25 ml di larghezza e 0,25 ml di profondità; .- …pilastri in ferro di sostegno al cancello , ricoperti con tavole pronte per il getto di calcestruzzo, delle dimensioni di 0,15 ml di larghezza e 0,25 di lunghezza e 1,98 ml di profondità; .-cancello in tavole e rete metallica delle dimensioni di 3,55 ml di larghezza e 2,00 ml di altezza.”;
(b) “il ripristino dello stato dei luoghi dei lavori;”.
nonché per l’annullamento di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto ed al fine di ottenere l'annullamento dell'impugnato provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melito di Porto Salvo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. NI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente impugna gli atti enucleati in epigrafe e ne domanda l’annullamento.
La questione riguarda, essenzialmente, la legittimità o meno della ingiunzione a demolire n. -OMISSIS-, notificata il 3 novembre 2021, del Comune di Melito Porto Salvo, afferente a dei lavori realizzati dalla ricorrente in assenza di permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e su suolo di proprietà dello Stato.
In particolare, il Responsabile dell’Ufficio Patrimonio Pianificazione e Gestione Territoriale SUAP, ritenuta l’assenza dei titoli all’uopo necessari, ha ingiunto: a) la demolizione dei manufatti così descritti: “ .-… trave di fondazione in cemento armato con guida in ferro delle dimensioni di 7,20 ml di lunghezza x 0,25 ml di larghezza e 0,25 ml di profondità; .- …pilastri in ferro di sostegno al cancello , ricoperti con tavole pronte per il getto di calcestruzzo, delle dimensioni di 0,15 ml di larghezza e 0,25 di lunghezza e 1,98 ml di profondità; - cancello in tavole e rete metallica delle dimensioni di 3,55 ml di larghezza e 2,00 ml di altezza; b) il ripristino dello stato dei luoghi dei lavori.
2. I motivi di ricorso attengono:
- il primo, a illegittimità per eccesso di potere da cui sarebbe affetta l’ordinanza di demolizione;
- il secondo, ad eccesso di potere per erronea valutazione degli elementi di fatto ed a violazione dell’art. 6 DPR 380/2001 lettera e) ter ;
- il terzo, a violazione dell’art. 2 DPR 13 febbraio 2017 n. 31 e del relativo allegato A;
- il quarto, ad eccesso di potere ed illegittima applicazione dell’art. 35 DPR 380/2001;
- il quinto, ad eccesso di potere ed illegittima applicazione dell’art. 31 DPR 380/2001;
- il sesto, ad eccesso di potere ed illegittimità dell’ordinanza sotto il profilo della carenza di motivazione.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio impugnando e contestando gli assunti di cui al ricorso e domandandone il respingimento.
4. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
6. La ricorrente, titolare del diritto di enfiteusi su un terreno di proprietà del Comune di Melito di Porto Salvo, nel gennaio 2021, presentava una comunicazione di edilizia libera per sostituire un cancello carraio.
Il Comune, però, diffidava l’avvio dei lavori ritenendo che l’intervento fosse di manutenzione straordinaria e richiedesse un titolo edilizio e l’autorizzazione paesaggistica (cfr. comunicazione del -OMISSIS-).
Questa diffida non veniva impugnata.
Successivamente, veniva segnalato che la ricorrente aveva comunque realizzato un accesso carraio su una strada privata dove possedeva solo diritto di passaggio pedonale.
I sopralluoghi della Polizia Locale e del tecnico comunale accertavano la realizzazione di opere (fondazione in cemento armato, pilastri e cancello di notevoli dimensioni) eseguite senza permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica, in area sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico.
Il Comune ha quindi ordinato la demolizione delle opere, perché: (i) l’intervento modificava lo stato dei luoghi in area vincolata; (ii) le opere insistevano su suolo pubblico e non erano autorizzate; (iii) la precedente diffida non era stata impugnata.
6.1. Nel quadro sopra descritto le censure della ricorrente sono infondate.
Difatti, quanto al primo motivo, deve ritenersi che non si sia trattato del mero ripristino di un cancello già esistente, perché la ricorrente afferma esplicitamente in ricorso che nelle more delle pratiche edilizie “ erano stati installati i due profilati laterali in ferro per il sostegno dell’installando cancello e la guida in ferro per consentire al cancello di scorrere. Ricevuta la comunicazione, la ricorrente cercando di andare incontro alle richieste del Comune, ha ricollocato il vecchio cancello in legno, tuttavia, poiché erano state rimossi i montanti laterali in legno sui quali erano avvitate le ante, ha rivestito i profilati laterali con assi di legno così da poter avvitare le cerniere ”.
La descrizione operata dalla ricorrente appare inequivoca nel senso della realizzazione, seppure in parte, di una nuova opera, il che esclude che de plano che possa configurarsi un legittimo affidamento.
Inoltre, in maniera convergente, nel sopralluogo del 22 ottobre 2021 il tecnico comunale ha accertato che erano stati “eseguiti i lavori di messa in opera di una trave di fondazione in cemento armato con guida in ferro delle dimensioni di 7,20 ml di lunghezza x 0,25 ml di larghezza e 0,25 ml di profondità;” con la “realizzazione di pilastri in ferro di sostegno al cancello, ricoperti con tavole pronte per il getto di calcestruzzo, delle dimensioni di 0,15 ml di larghezza e 0,25 ml di lunghezza e 1,98 ml di altezza;” oltre che “installazione di cancello in tavole e rete metallica delle dimensioni di 3,55 ml di larghezza e 2,00 ml di altezza.”.
In sostanza, quindi, dagli atti di causa risulta che l’intenzione di installare un cancello in ferro di significativa consistenza non è stata realmente ripudiata, ma si è semplicemente proceduto ad effettuare “rivestimenti in legno” delle strutture già realizzate e ad installare un “cancello”, meno impattante rispetto a quello previsto con la comunicazione di edilizia libera, e sostanzialmente analogo al precedente che ivi era presente da molto tempo.
Ma è evidente che, per quanto emerge dai documenti depositati in giudizio, tali strutture sono abusive ed il cancello ( rectius le ante del medesimo) “in tavole e rete metallica” (seppure non più in ferro come indicato nella comunicazione di edilizia libera e sostanzialmente analogo al precedente che ivi insisteva) è allo stato inscindibile dalle prime, e ad esse funzionalmente legato. Quantomeno, in ordine alle predette circostanze, non è stato dimostrato il contrario in corso di causa.
Nel contesto che precede, occorre procedere alla demolizione delle opere in questione, salvo successiva richiesta della ricorrente di realizzare un cancello in toto (e non solo in parte) analogo al precedente, su cui il Comune si esprimerà nell’ambito delle sue prerogative. Difatti l’inscindibilità, allo stato attuale, delle opere comporta l’impossibilità di mantenere quelle eventualmente conformi allo status quo ante .
6.2. Venendo al secondo motivo di doglianza, la ricorrente evidenzia che la sostituzione del cancello rientrerebbe nelle attività di edilizia libera e conseguentemente, andrebbe dichiarato che l’ordinanza di demolizione emessa ai suoi danni è illegittima e da annullare.
Anche tale motivo è infondato, in quanto, come visto, le opere realizzate non consistono nella mera sostituzione di un cancello, ma si sostanziano nella realizzazione di un nuovo cancello certamente impattante, in particolare considerando i pilastri e l’anta in ferro nonché, in generale, la struttura all’uopo necessaria, come dal progetto di cui all’istanza presentata al Comune ma poi respinta da quest’ultimo.
Vero è che le opere sono state realizzate solo in parte, e che al momento appare insistere sulle aree un cancello ibrido, con un impalcato nuovo e delle ante simili alle precedenti, ma tale situazione, in zona sottoposta a vincolo, non è consentita senza adeguato titolo e, nel caso di specie, il Comune aveva diffidato l’avvio dei lavori richiesti in edilizia libera con provvedimento non impugnato nemmeno in via incidentale nella presente sede.
Permane dunque l’antigiuridicità dello status quo nello stesso senso chiarito in relazione al primo motivo.
6.3. Per ciò che concerne il terzo motivo, la ricorrente evidenzia che il combinato disposto di cui all'art. 2 del D.P.R. 13.02.2017, n. 31 e del relativo allegato A) prescriverebbe che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica " A. 13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli (…)”.
Tuttavia, come già visto, le opere realizzate non sono di mera sostituzione o adeguamento del cancello preesistente né attengono all’inserimento di elementi antintrusione.
Inoltre, il Comune aveva diffidato dal realizzare le menzionate opere e tale provvedimento è rimasto inoppugnato.
Per le medesime ragioni già esposte, dunque, anche questa doglianza va respinta.
6.4. Il quarto motivo contesta l’accertamento del Comune secondo cui l’opera sarebbe illegittima e andrebbe demolita (anche) perché la ricorrente non sarebbe proprietaria, ma enfiteuta, e pertanto che il cancello sarebbe stato realizzato su suolo comunale. La proprietà sarebbe invece della ricorrente e comunque l’enfiteusi le darebbe il diritto di realizzare le opere in parola.
Anche tale contestazione è priva di pregio, perché le risultanze delle visure catastali e dell’atto notarile di divisione del 2012 (versati in atti dal Comune) sono inequivoche in ordine alla proprietà delle aree, che risulta conforme a quella accertata nei provvedimenti impugnati.
La sussistenza, parimenti incontestata, del diritto di enfiteusi della ricorrente non impedisce l’applicazione dell’art. 35 del T.U. edilizia. Il diritto in parola infatti, non consente al suo titolare interventi non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia. Se tali interventi vengono nondimeno realizzati appare chiaro che gli stessi vanno considerati inclusi nell’ambito di applicazione della suddetta disposizione.
6.5. In riferimento al quinto motivo, sostiene la ricorrente che il potere sanzionatorio della demolizione di cui all'art. 31 DPR n. 380/2001 sarebbe stato esercitato dal Comune in mancanza dei relativi presupposti applicativi, tenuto conto che la sostituzione del cancello non prevede elementi murari di consistenza tale da alterare l'assetto urbanistico-edilizio del territorio, nonché dell'esclusiva funzionalizzazione dello stesso alla delimitazione e protezione della proprietà; pertanto l’ordinanza di demolizione andrebbe annullata.
Tuttavia, si è già accertato che non si è trattato della mera sostituzione del cancello, ma del tentativo di realizzare una struttura totalmente nuova per funzionalità, materiali, specifiche e caratteristiche. Alcune delle opere portanti di tale struttura sono state (lo dichiara la stessa ricorrente) realizzate prima della diffida, ed esse (anche tale profilo è pacifico in causa) non sono state oggetto di demolizione, come invece avrebbe dovuto essere. Il tentativo di “venire incontro” alle indicazioni del Comune, pur plausibile, è stato soltanto parziale, consistendo nel rivestimento dei pilastri in ferro con il legno, senza loro eliminazione, con il mantenimento della guida in ferro ed il montaggio di nuove ante sostanzialmente analoghe alle precedenti, che però allo stato appaiono funzionalmente e strutturalmente inscindibili dalle nuove opere impattanti di cui si è detto.
Alla stessa stregua, non può dirsi che la funzione delle opere in contestazione sia solo quella di delimitare la proprietà, giacché esse ricadono su proprietà comunale e comunque su una corte comune sottratta alla esclusiva disponibilità della ricorrente, per cui sussistono elementi sufficienti a legittimarne la rimozione.
6.6. Il sesto motivo denunzia la genericità della motivazione.
Anche questa doglianza è infondata, alla luce della giurisprudenza che ha evidenziato il carattere vincolato degli interventi di ripristino dello status quo ante in caso di lavori abusivi ( cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria n. 9 del 2017).
7. In definitiva il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
Rimane salvo il diritto della ricorrente di procedere nel senso già indicato dal Comune nella prima diffida di cui alla comunicazione del -OMISSIS-, ossia con la riproposizione della domanda attraverso il portale Calabria SUE, nonché di richiedere il mero ripristino della struttura interamente in legno preesistente.
8. Le spese di lite possono essere compensate considerando la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI CR, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
NI CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI CA | RI CR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.