TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 153
TAR
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per eccesso di potere dell'ordinanza di demolizione

    La Corte ha ritenuto che le opere realizzate non costituissero una mera sostituzione del cancello preesistente, ma la realizzazione di una nuova opera impattante, con strutture portanti non autorizzate e funzionalmente inscindibili dalle nuove opere. Inoltre, la precedente diffida del Comune non era stata impugnata.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e violazione art. 6 DPR 380/2001

    Le opere realizzate non consistono nella mera sostituzione di un cancello, ma nella realizzazione di un nuovo cancello impattante, con pilastri in ferro e struttura necessaria, eseguite senza permesso e senza autorizzazione paesaggistica, in area vincolata e su suolo pubblico. La precedente diffida del Comune non è stata impugnata.

  • Rigettato
    Violazione art. 2 DPR 13/02/2017 n. 31 e allegato A

    Le opere realizzate non sono di mera sostituzione o adeguamento del cancello preesistente. Inoltre, il Comune aveva diffidato dall'esecuzione delle opere e tale provvedimento è rimasto inoppugnato.

  • Rigettato
    Eccesso di potere e illegittima applicazione art. 35 DPR 380/2001

    Le risultanze catastali e notarili confermano la proprietà delle aree in capo al Comune. Il diritto di enfiteusi non consente interventi non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia.

  • Rigettato
    Eccesso di potere e illegittimità dell'ordinanza sotto il profilo della carenza di motivazione

    La motivazione dell'ordinanza è ritenuta congrua alla luce della giurisprudenza che evidenzia il carattere vincolato degli interventi di ripristino dello status quo ante in caso di lavori abusivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 153
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 153
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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