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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/2025, n. 10427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10427 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT BR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/09/2024 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha chiesto l'inammissibilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 10427 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 23/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto da UC BR, ex art. 310 cod. proc. pen., indagato per i reati di cui agli artt. 452 quaterdecies, 452 quater e 452 nonies cod. pen., e destinatario della misura degli arresti domiciliari, volto a richiedere l' autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa presso una impresa artigiana di costruzioni edili in orario compreso tra le ore 7,30 e le ore 16,30 di ogni giorno della settimana, escluso il sabato. 2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione UC BR, affidando il ricorso ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione. Il giudice a quo ha rigettato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, in quanto la ditta che ha manifestato la disponibilità all'assunzione del UC quale dipendente opera nel campo dell'edilizia, considerato che al UC sono contestati provvisoriamente reati di illecito trattamento di rifiuti speciali risultanti dall'esecuzione di attività edilizia, che venivano depositati presso il torrente Valanidi. Evidenzia tuttavia il ricorrente che i reati a lui contestati sono stati commessi attraverso mezzi di proprietà di un'azienda di cui erano titolari i figli, azienda che si occupava di trattamento di rifiuti, e che, diversamente, l'oggetto sociale della ditta presso la quale avrebbe potuto svolgere attività lavorativa concerne attività edilizia, e non rifiuti. Peraltro, il ricorrente, ad integrazione della richiesta, aveva allegato le proprie dichiarazioni reddituali e i bilanci della società che avrebbe provveduto all'assunzione al fine di consentire una verifica più incisiva. Né l'istanza poteva ritenersi generica, posto che nell'avanzare la dichiarazione di disponibilità all'assunzione, la ditta si era obbligata a comunicare di volta in volta il luogo in cui il UC avrebbe svolto attività lavorativa, scongiurando così il pericolo di reiterazione del reato. Ne segue che il diniego è illogico e in contrasto con gli accertamenti effettuati dai giudici. Il giudice non ha neppure adeguatamente considerato lo stato di assoluta indigenza del ricorrente, che prescinde dalla possibilità di trovare supporto attraverso associazioni con fini assistenziali o quella di porre in vendita delle automobili di proprietà, trovandosi il ricorrente in stato di arresti domiciliari. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in udienza, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. 1. Il ricorso è inammissibile. 1 2. In caso di applicazione della misura degli arresti domiciliari, l'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. prevede che il sottoposto, il quale non possa altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita o che versi in una situazione di assoluta indigenza, può essere autorizzato dal giudice ad assentarsi, nel corso della giornata, dal luogo di arresto, per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare attività lavorativa. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione da compiere ai fini della concessione della predetta autorizzazione, deve essere improntata a criteri di particolare rigore. Ciò vale, innanzitutto, per la situazione di "assoluta indigenza", la quale non può, nondimeno, identificarsi con una condizione di "totale impossidenza", tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali del soggetto non gli consentano, in assenza dei proventi dell'attività lavorativa per il cui svolgimento è chiesta l'autorizzazione, di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia da lui dipendenti (ex plurimis Sez. 3, n. 24995 del 13/2/2018, Osnnani, Rv. 273205; n. 53646 del 22/9/2016, Condorelli, Rv. 268852). Ma vale, anche, per quanto qui di rilievo, sia rispetto alla compatibilità dell'attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva (Sez. 2, n. 2 9004 del 17/2/2015, Prago, Rv. 263237; Sez. 6, n. 12337 del 25/2/2008, Presta, Rv. 239316; Sez. 1, n. 103 del 1/12/2006, Cherchi, Rv. 235341; Sez. 4, n. 45113 del 15/3/2005, Haris, Rv. 232820). Ciò in quanto la concessione dell'autorizzazione a recarsi al lavoro non si configura come un diritto del detenuto agli arresti domiciliari, atteso che consentire lo svolgimento di determinate attività lavorative attraverso continui spostamenti, difficilmente controllabili, finirebbe per snaturare il regime della custodia domestica (Sez. 3, n. 3472 del 20/12/2012, dep. 2013, Barbullushi, Rv. 254428; Sez. 1, n. 103 del 1/12/2006, dep. 2007, Cherchi, Rv. 235341). 3. Nel caso in esame, il giudice a quo ha illustrato, in maniera puntuale e logicamente congrua, le ragioni per le quali l'attività lavorativa allegata non poteva essere autorizzata, evidenziando che l'impiego lavorativo del ricorrente nel medesimo settore dell'edilizia fornirebbe allo stesso un'immediata occasione di recidivanza, profilandosi il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa, considerato che il UC è gravato da plurimi precedenti penali, anche specifici (partecipazione ad associazione di stampo mafioso, reati contro il patrimonio, e gestione non autorizzata di rifiuti), e che era stato in passato destinatario di un provvedimento di confisca che aveva riguardato la società Real Cementi s.r.I., poi sostituita della società UC Group s.r.I., tramite la quale aveva commesso i reati costituenti titolo cautelare. Pertanto, il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto che l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa proprio nel campo dell'edilizia, con facoltà di allontanarsi dal domicilio per nove ore (quindi gran parte della giornata) svuoterebbe l'efficacia del presidio cautelare e costituirebbe un'occasione di reiterazione del reato, stante la perdurante pericolosità sociale dell'indagato, essendo ancora particolarmente intenso il pericolo di reiterazione di ulteriori reati. Oltre alle considerazioni che precedono, il giudice a quo si è altresì soffermato sul profilo relativo alla condizione di "assoluta indigenza" escludendone la sussistenza, essendo emersa la 2 proprietà da parte del ricorrente di beni mobili non registrati (precisamente, tre autovetture) che potrebbero essere ceduti a terzi. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente a linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento. 2. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udienza del 23/01/2025 Il consigliere estensore
lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha chiesto l'inammissibilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 10427 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 23/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto da UC BR, ex art. 310 cod. proc. pen., indagato per i reati di cui agli artt. 452 quaterdecies, 452 quater e 452 nonies cod. pen., e destinatario della misura degli arresti domiciliari, volto a richiedere l' autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa presso una impresa artigiana di costruzioni edili in orario compreso tra le ore 7,30 e le ore 16,30 di ogni giorno della settimana, escluso il sabato. 2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione UC BR, affidando il ricorso ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione. Il giudice a quo ha rigettato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, in quanto la ditta che ha manifestato la disponibilità all'assunzione del UC quale dipendente opera nel campo dell'edilizia, considerato che al UC sono contestati provvisoriamente reati di illecito trattamento di rifiuti speciali risultanti dall'esecuzione di attività edilizia, che venivano depositati presso il torrente Valanidi. Evidenzia tuttavia il ricorrente che i reati a lui contestati sono stati commessi attraverso mezzi di proprietà di un'azienda di cui erano titolari i figli, azienda che si occupava di trattamento di rifiuti, e che, diversamente, l'oggetto sociale della ditta presso la quale avrebbe potuto svolgere attività lavorativa concerne attività edilizia, e non rifiuti. Peraltro, il ricorrente, ad integrazione della richiesta, aveva allegato le proprie dichiarazioni reddituali e i bilanci della società che avrebbe provveduto all'assunzione al fine di consentire una verifica più incisiva. Né l'istanza poteva ritenersi generica, posto che nell'avanzare la dichiarazione di disponibilità all'assunzione, la ditta si era obbligata a comunicare di volta in volta il luogo in cui il UC avrebbe svolto attività lavorativa, scongiurando così il pericolo di reiterazione del reato. Ne segue che il diniego è illogico e in contrasto con gli accertamenti effettuati dai giudici. Il giudice non ha neppure adeguatamente considerato lo stato di assoluta indigenza del ricorrente, che prescinde dalla possibilità di trovare supporto attraverso associazioni con fini assistenziali o quella di porre in vendita delle automobili di proprietà, trovandosi il ricorrente in stato di arresti domiciliari. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in udienza, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. 1. Il ricorso è inammissibile. 1 2. In caso di applicazione della misura degli arresti domiciliari, l'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. prevede che il sottoposto, il quale non possa altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita o che versi in una situazione di assoluta indigenza, può essere autorizzato dal giudice ad assentarsi, nel corso della giornata, dal luogo di arresto, per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare attività lavorativa. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione da compiere ai fini della concessione della predetta autorizzazione, deve essere improntata a criteri di particolare rigore. Ciò vale, innanzitutto, per la situazione di "assoluta indigenza", la quale non può, nondimeno, identificarsi con una condizione di "totale impossidenza", tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali del soggetto non gli consentano, in assenza dei proventi dell'attività lavorativa per il cui svolgimento è chiesta l'autorizzazione, di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia da lui dipendenti (ex plurimis Sez. 3, n. 24995 del 13/2/2018, Osnnani, Rv. 273205; n. 53646 del 22/9/2016, Condorelli, Rv. 268852). Ma vale, anche, per quanto qui di rilievo, sia rispetto alla compatibilità dell'attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva (Sez. 2, n. 2 9004 del 17/2/2015, Prago, Rv. 263237; Sez. 6, n. 12337 del 25/2/2008, Presta, Rv. 239316; Sez. 1, n. 103 del 1/12/2006, Cherchi, Rv. 235341; Sez. 4, n. 45113 del 15/3/2005, Haris, Rv. 232820). Ciò in quanto la concessione dell'autorizzazione a recarsi al lavoro non si configura come un diritto del detenuto agli arresti domiciliari, atteso che consentire lo svolgimento di determinate attività lavorative attraverso continui spostamenti, difficilmente controllabili, finirebbe per snaturare il regime della custodia domestica (Sez. 3, n. 3472 del 20/12/2012, dep. 2013, Barbullushi, Rv. 254428; Sez. 1, n. 103 del 1/12/2006, dep. 2007, Cherchi, Rv. 235341). 3. Nel caso in esame, il giudice a quo ha illustrato, in maniera puntuale e logicamente congrua, le ragioni per le quali l'attività lavorativa allegata non poteva essere autorizzata, evidenziando che l'impiego lavorativo del ricorrente nel medesimo settore dell'edilizia fornirebbe allo stesso un'immediata occasione di recidivanza, profilandosi il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa, considerato che il UC è gravato da plurimi precedenti penali, anche specifici (partecipazione ad associazione di stampo mafioso, reati contro il patrimonio, e gestione non autorizzata di rifiuti), e che era stato in passato destinatario di un provvedimento di confisca che aveva riguardato la società Real Cementi s.r.I., poi sostituita della società UC Group s.r.I., tramite la quale aveva commesso i reati costituenti titolo cautelare. Pertanto, il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto che l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa proprio nel campo dell'edilizia, con facoltà di allontanarsi dal domicilio per nove ore (quindi gran parte della giornata) svuoterebbe l'efficacia del presidio cautelare e costituirebbe un'occasione di reiterazione del reato, stante la perdurante pericolosità sociale dell'indagato, essendo ancora particolarmente intenso il pericolo di reiterazione di ulteriori reati. Oltre alle considerazioni che precedono, il giudice a quo si è altresì soffermato sul profilo relativo alla condizione di "assoluta indigenza" escludendone la sussistenza, essendo emersa la 2 proprietà da parte del ricorrente di beni mobili non registrati (precisamente, tre autovetture) che potrebbero essere ceduti a terzi. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente a linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento. 2. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udienza del 23/01/2025 Il consigliere estensore