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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/11/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione contestuale la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 7.11.2025, promossa da
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. G. Longo Parte_1
Ricorrente
CONTRO
– , rappresentati e difesi dalla Controparte_1 Controparte_2
Dott.ssa R. Cancelliere
Resistente
Oggetto: punteggio servizio civile (ATA)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.10.2024 e contestuale istanza cautelare, esponeva di aver Parte_1 presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, relative al triennio 2021/2024 e 2024/27, chiedendo l'attribuzione di 6 punti per il servizio civile svolto dal
2003 al 2004.
Precisava che le Amministrazioni convenute avevano riconosciuto solo 0,6 punti per il suddetto servizio civile e tanto in conformità a quanto previsto dai decreti ministeriali nn. 50/21 e 89/24 in base ai quali il punteggio di 6 punti poteva essere attribuito solo per il servizio svolto in costanza di nomina.
Deduceva l'illegittimità di siffatta determinazione poiché le previsioni contenute nei citati decreti si ponevano in contrasto con l'art. 485 comma 7 d. lgs. 297/94.
Chiedeva pertanto che fosse accertato il diritto al riconoscimento del suddetto punteggio, per il triennio
2021/2024 e 2024/27, con condanna del all'adozione dei provvedimenti consequenziali. CP_1
Si costituiva parte convenuta che eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione e l'incompetenza territoriale del Tribunale adìto.
Rilevava poi l'omessa notifica del ricorso ai controinteressati. Nel merito contestava gli avversi assunti, insistendo per il rigetto della domanda.
Disattesa l'istanza cautelare, respinto il reclamo proposto avverso l'ordinanza monocratica, all'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
1 *
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento.
Reputa il Tribunale che possano essere integralmente richiamate le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza cautelare (confermata in sede collegiale) non essendo state addotte ragioni che possano indurre a discostarsene:
“Quanto al prospettato difetto di giurisdizione, gioverà richiamare quanto recentemente statuito dalla S.C., chiamata a pronunciarsi in sede di regolamento preventivo di competenza in controversia identica a quella che occupa: L'oggetto della originaria domanda azionata dal ricorrente è il riconoscimento del pieno punteggio relativo al servizio di leva svolto, in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 20L.n.958-86 e art. 52 Cost., anche con eventuale disapplicazione dei D.M. n. 50 del 2021 e D.M. 235 del 2014. Tali ultimi disposti normativi, in relazione alle domande di inserimento e-o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., stabilivano che "Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina".
Sulla base di siffatta prospettazione della domanda (guardando al petitum sostanziale - Cass. Sez.U. n.
10105-2021), deve ritenersi sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario.
Questa Corte anche recentemente ha statuito che "In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria;
sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere (Cass. Sez. U. 4 aprile
2023, n. 9330).
Nella su richiamata decisione questa Corte aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto utilizzate dalle scuole statali per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale ATA assente.
Anche nel caso attualmente in esame la controversia verte esattamente sul riconoscimento ed attribuzione di un diverso punteggio per il servizio militare svolto. Si tratta, pertanto, di fattispecie assimilabili sotto il profilo della domanda azionata e dei sottesi diritti vantati.
A riguardo è stato anche recentemente ribadito da questa Corte (Cass. Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123) che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice
2 amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. Il suddetto principio, che ha ripreso quello, conforme, di cui a Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2016, n. 25836, è stato ribadito da Cass., Sez. Un., 20 luglio
2022, n. 22693 che ha definitivamente superato il diverso orientamento espresso da Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21198. Ed infatti, nella formazione delle graduatorie di circolo e di istituto non è prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, ma tale valutazione è affidata in prima battuta al sistema informatico che assegna i punteggi sulla base di quanto stabilito dai decreti o dalle ordinanze ministeriali e dalle tabelle a questi allegate e successivamente agli uffici scolastici provinciali i quali in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti procedono alla rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria. I punteggi attribuiti ai titoli non vengono pertanto assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti e più specificamente dalle tabelle allegate ai decreti o alle ordinanze ministeriali. La formazione con tali modalità delle graduatorie è, perciò, idonea ad escludere una qualificazione della relativa procedura come concorsuale configurandosi l'inserimento del personale nelle graduatorie di istituto, per l'automatismo che lo caratterizza e che comporta l'iscrizione dei candidati nell'ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo. Non può rinvenirsi alcun procedimento di natura selettiva, ma esclusivamente la formazione di un elenco attraverso atti non ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, da cui discende il diritto del docente ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato rispetto ai soggetti collocati in posizione successiva nella graduatoria di istituto (idem est per la graduatoria di circolo).” (cfr. Cass. SU. 2277/2024).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, applicabili anche alla fattispecie in esame avuto riguardo al petitum sostanziale, deve ritenersi che la controversia sia stata correttamente instaurata innanzi all'Autorità munita di giurisdizione.
Altresì infondata risulta l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adìto in quanto, come risulta dalla documentazione in atti, la ricorrente ha presentato (in data11.6.2024) domanda di inserimento nelle GPS della provincia di Brindisi, per il triennio 2024/27.
Né la controversia in esame necessita dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle GPS, atteso che il litisconsorzio necessario è ipotizzabile ai sensi dell'art. 102 c.p.c., al di là dei casi di espressa previsione in tal senso, laddove si disputi della costituzione o modificazione di un rapporto plurisoggettivo unico o dell'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti o si chieda
l'accertamento di una situazione sostanziale comune a più soggetti, sicchè non è possibile adottare una decisione se non nel contraddittorio di tutti i soggetti coinvolti verso i quali la suddetta è destinata a
3 produrre effetti diretti: fattispecie non ravvisabile nel caso che occupa, ove si discute dell'attribuzione di un punteggio maggiore rispetto a quello riconosciuto dal , per un titolo vantato dall'istante. CP_1
Ciò posto e per quel che rileva nella presente fase cautelare, parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità del dm 89/2024 nella parte in cui ha previsto (in maniera identica a quanto già stabilito dal dm 50/21) che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
Secondo gli assunti di parte ricorrente, tale previsione sarebbe in contrasto con l'art. 485 comma 7 d.l.gs.
297/994 e sarebbe dunque da disapplicare.
Ebbene, gioverà preliminarmente osservare che nell'allegato A in materia di graduatorie di terza fascia per il personale ATA, è previsto che "A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva".
Il decreto ministeriale n. 89/2024 (al pari del precedente) ha dunque stabilito, per il personale ATA,
l'attribuzione di un punteggio anche nell'ipotesi in cui il servizio militare di leva o un servizio sostitutivo assimilato sia stato prestato non in costanza di rapporto di impiego.
Tanto chiarito, appare opportuno richiamare la giurisprudenza della S.C., che, a più riprese, ha ritenuto
l'illegittimità del d. m. n. 44/2001, il quale escludeva radicalmente la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di rapporto, richiamando principi rilevanti anche per la differente fattispecie in esame.
Ed invero la Suprema Corte ha così statuito: "non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento;
è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;
8. piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio
4 (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
9. è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento
(in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)" (Cass., sez. lav., ord. 3.6.2021, n. 15467, in motivazione).
Le due disposizioni di cui all'art. 2050 e all'art. 485, settimo comma, come condivisibilmente ritenuto dalla
S.C., non si pongono, quindi, in contrasto ma si coordinano armonicamente, con l'effetto che il servizio militare di leva e quelli assimilati debbono essere valutati allo stesso modo in cui sarebbero valutati i corrispondenti servizi prestati presso la stessa (o altra) amministrazione.
Nel caso di specie, come suesposto, il servizio militare (o quello civile) non prestato in costanza di nomina risulta comunque valutato, seppur con un punteggio diverso rispetto a quello prestato in costanza di nomina.
Tuttavia, il differente punteggio riservato all'una o all'altra situazione appare conforme all'art. 3 della
Costituzione, atteso che il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscono due situazioni non comparabili tra di loro.
Per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost.
Per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego: in sostanza, per i soggetti che si trovano in tale situazione si pone da un lato, la necessità di evitare che, chi deve prestare il servizio militare presso le Forze armate, subisca una discriminazione rispetto a chi, invece, accede a un impiego presso un'amministrazione diversa da quella militare;
dall'altro lato, occorre altresì evitare una discriminazione a contrario di chi, invece, intenda far valere il servizio prestato presso un'amministrazione statale civile, rispetto ai cittadini che sono chiamati a svolgere servizio presso le Forze armate.
D'altronde, la SC – intervenuta recentemente in fattispecie analoga a quella che occupa- ha rilevato che “in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica,
5 un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (cfr. Cass. 22429/2024) e ciò sul presupposto che “la norma primaria [art.
2050 del Codice dell'Ordinamento Militare] non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento”.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, che risultano applicabili alla fattispecie in esame, il ricorso va respinto.
L'esistenza di differenti orientamenti giustifica la compensazione delle spese nella misura di 2/3.
La residua parte, comprensiva della fase cautelare (monocratica e collegiale), va posta a carico della ricorrente e viene liquidata come da dispositivo tenuto conto del valore dichiarato della controversia e dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale.
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_3 rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e condanna parte ricorrente al pagamento della residua parte che liquida in € 2300,00.
Brindisi, 7.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Forastiere
6 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione contestuale la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 7.11.2025, promossa da
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. G. Longo Parte_1
Ricorrente
CONTRO
– , rappresentati e difesi dalla Controparte_1 Controparte_2
Dott.ssa R. Cancelliere
Resistente
Oggetto: punteggio servizio civile (ATA)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.10.2024 e contestuale istanza cautelare, esponeva di aver Parte_1 presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, relative al triennio 2021/2024 e 2024/27, chiedendo l'attribuzione di 6 punti per il servizio civile svolto dal
2003 al 2004.
Precisava che le Amministrazioni convenute avevano riconosciuto solo 0,6 punti per il suddetto servizio civile e tanto in conformità a quanto previsto dai decreti ministeriali nn. 50/21 e 89/24 in base ai quali il punteggio di 6 punti poteva essere attribuito solo per il servizio svolto in costanza di nomina.
Deduceva l'illegittimità di siffatta determinazione poiché le previsioni contenute nei citati decreti si ponevano in contrasto con l'art. 485 comma 7 d. lgs. 297/94.
Chiedeva pertanto che fosse accertato il diritto al riconoscimento del suddetto punteggio, per il triennio
2021/2024 e 2024/27, con condanna del all'adozione dei provvedimenti consequenziali. CP_1
Si costituiva parte convenuta che eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione e l'incompetenza territoriale del Tribunale adìto.
Rilevava poi l'omessa notifica del ricorso ai controinteressati. Nel merito contestava gli avversi assunti, insistendo per il rigetto della domanda.
Disattesa l'istanza cautelare, respinto il reclamo proposto avverso l'ordinanza monocratica, all'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
1 *
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento.
Reputa il Tribunale che possano essere integralmente richiamate le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza cautelare (confermata in sede collegiale) non essendo state addotte ragioni che possano indurre a discostarsene:
“Quanto al prospettato difetto di giurisdizione, gioverà richiamare quanto recentemente statuito dalla S.C., chiamata a pronunciarsi in sede di regolamento preventivo di competenza in controversia identica a quella che occupa: L'oggetto della originaria domanda azionata dal ricorrente è il riconoscimento del pieno punteggio relativo al servizio di leva svolto, in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 20L.n.958-86 e art. 52 Cost., anche con eventuale disapplicazione dei D.M. n. 50 del 2021 e D.M. 235 del 2014. Tali ultimi disposti normativi, in relazione alle domande di inserimento e-o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., stabilivano che "Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina".
Sulla base di siffatta prospettazione della domanda (guardando al petitum sostanziale - Cass. Sez.U. n.
10105-2021), deve ritenersi sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario.
Questa Corte anche recentemente ha statuito che "In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria;
sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere (Cass. Sez. U. 4 aprile
2023, n. 9330).
Nella su richiamata decisione questa Corte aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto utilizzate dalle scuole statali per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale ATA assente.
Anche nel caso attualmente in esame la controversia verte esattamente sul riconoscimento ed attribuzione di un diverso punteggio per il servizio militare svolto. Si tratta, pertanto, di fattispecie assimilabili sotto il profilo della domanda azionata e dei sottesi diritti vantati.
A riguardo è stato anche recentemente ribadito da questa Corte (Cass. Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123) che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice
2 amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. Il suddetto principio, che ha ripreso quello, conforme, di cui a Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2016, n. 25836, è stato ribadito da Cass., Sez. Un., 20 luglio
2022, n. 22693 che ha definitivamente superato il diverso orientamento espresso da Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21198. Ed infatti, nella formazione delle graduatorie di circolo e di istituto non è prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, ma tale valutazione è affidata in prima battuta al sistema informatico che assegna i punteggi sulla base di quanto stabilito dai decreti o dalle ordinanze ministeriali e dalle tabelle a questi allegate e successivamente agli uffici scolastici provinciali i quali in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti procedono alla rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria. I punteggi attribuiti ai titoli non vengono pertanto assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti e più specificamente dalle tabelle allegate ai decreti o alle ordinanze ministeriali. La formazione con tali modalità delle graduatorie è, perciò, idonea ad escludere una qualificazione della relativa procedura come concorsuale configurandosi l'inserimento del personale nelle graduatorie di istituto, per l'automatismo che lo caratterizza e che comporta l'iscrizione dei candidati nell'ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo. Non può rinvenirsi alcun procedimento di natura selettiva, ma esclusivamente la formazione di un elenco attraverso atti non ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, da cui discende il diritto del docente ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato rispetto ai soggetti collocati in posizione successiva nella graduatoria di istituto (idem est per la graduatoria di circolo).” (cfr. Cass. SU. 2277/2024).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, applicabili anche alla fattispecie in esame avuto riguardo al petitum sostanziale, deve ritenersi che la controversia sia stata correttamente instaurata innanzi all'Autorità munita di giurisdizione.
Altresì infondata risulta l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adìto in quanto, come risulta dalla documentazione in atti, la ricorrente ha presentato (in data11.6.2024) domanda di inserimento nelle GPS della provincia di Brindisi, per il triennio 2024/27.
Né la controversia in esame necessita dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle GPS, atteso che il litisconsorzio necessario è ipotizzabile ai sensi dell'art. 102 c.p.c., al di là dei casi di espressa previsione in tal senso, laddove si disputi della costituzione o modificazione di un rapporto plurisoggettivo unico o dell'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti o si chieda
l'accertamento di una situazione sostanziale comune a più soggetti, sicchè non è possibile adottare una decisione se non nel contraddittorio di tutti i soggetti coinvolti verso i quali la suddetta è destinata a
3 produrre effetti diretti: fattispecie non ravvisabile nel caso che occupa, ove si discute dell'attribuzione di un punteggio maggiore rispetto a quello riconosciuto dal , per un titolo vantato dall'istante. CP_1
Ciò posto e per quel che rileva nella presente fase cautelare, parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità del dm 89/2024 nella parte in cui ha previsto (in maniera identica a quanto già stabilito dal dm 50/21) che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
Secondo gli assunti di parte ricorrente, tale previsione sarebbe in contrasto con l'art. 485 comma 7 d.l.gs.
297/994 e sarebbe dunque da disapplicare.
Ebbene, gioverà preliminarmente osservare che nell'allegato A in materia di graduatorie di terza fascia per il personale ATA, è previsto che "A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva".
Il decreto ministeriale n. 89/2024 (al pari del precedente) ha dunque stabilito, per il personale ATA,
l'attribuzione di un punteggio anche nell'ipotesi in cui il servizio militare di leva o un servizio sostitutivo assimilato sia stato prestato non in costanza di rapporto di impiego.
Tanto chiarito, appare opportuno richiamare la giurisprudenza della S.C., che, a più riprese, ha ritenuto
l'illegittimità del d. m. n. 44/2001, il quale escludeva radicalmente la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di rapporto, richiamando principi rilevanti anche per la differente fattispecie in esame.
Ed invero la Suprema Corte ha così statuito: "non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento;
è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;
8. piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio
4 (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
9. è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento
(in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)" (Cass., sez. lav., ord. 3.6.2021, n. 15467, in motivazione).
Le due disposizioni di cui all'art. 2050 e all'art. 485, settimo comma, come condivisibilmente ritenuto dalla
S.C., non si pongono, quindi, in contrasto ma si coordinano armonicamente, con l'effetto che il servizio militare di leva e quelli assimilati debbono essere valutati allo stesso modo in cui sarebbero valutati i corrispondenti servizi prestati presso la stessa (o altra) amministrazione.
Nel caso di specie, come suesposto, il servizio militare (o quello civile) non prestato in costanza di nomina risulta comunque valutato, seppur con un punteggio diverso rispetto a quello prestato in costanza di nomina.
Tuttavia, il differente punteggio riservato all'una o all'altra situazione appare conforme all'art. 3 della
Costituzione, atteso che il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscono due situazioni non comparabili tra di loro.
Per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost.
Per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego: in sostanza, per i soggetti che si trovano in tale situazione si pone da un lato, la necessità di evitare che, chi deve prestare il servizio militare presso le Forze armate, subisca una discriminazione rispetto a chi, invece, accede a un impiego presso un'amministrazione diversa da quella militare;
dall'altro lato, occorre altresì evitare una discriminazione a contrario di chi, invece, intenda far valere il servizio prestato presso un'amministrazione statale civile, rispetto ai cittadini che sono chiamati a svolgere servizio presso le Forze armate.
D'altronde, la SC – intervenuta recentemente in fattispecie analoga a quella che occupa- ha rilevato che “in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica,
5 un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (cfr. Cass. 22429/2024) e ciò sul presupposto che “la norma primaria [art.
2050 del Codice dell'Ordinamento Militare] non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento”.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, che risultano applicabili alla fattispecie in esame, il ricorso va respinto.
L'esistenza di differenti orientamenti giustifica la compensazione delle spese nella misura di 2/3.
La residua parte, comprensiva della fase cautelare (monocratica e collegiale), va posta a carico della ricorrente e viene liquidata come da dispositivo tenuto conto del valore dichiarato della controversia e dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale.
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_3 rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e condanna parte ricorrente al pagamento della residua parte che liquida in € 2300,00.
Brindisi, 7.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Forastiere
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