Sentenza 24 maggio 2007
Massime • 1
Il deposito dell'autorizzazione al legale rappresentante di un ente a proporre ricorso per cassazione deve essere notificato all'altra parte; in mancanza di tale adempimento, il ricorso è inammissibile salvo che sulla relativa questione si sia formato il contraddittorio a seguito di richiamo del documento nella memoria o di intervento all'udienza di discussione del difensore del controricorrente (nella specie la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in un caso in cui l'autorizzazione era stata semplicemente allegata alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ., senza ivi richiamarla, e nessuno era comparso all'udienza)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/2007, n. 12151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12151 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL TRITONE 169, presso l'Avvocato ALESSANDRO D'AVAK, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANIZZO Nicola, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CA MI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANTEGAZZA 24, presso l'avvocato LUIGI GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato LAUDISA Leonardo, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1886/03 del Giudice di Pace di LECCE, depositata il 13/10/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/02/2007 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Regione Puglia si oppose al decreto, emesso in data 18 dicembre 2002, con cui il Giudice di Pace di Lecce le aveva ingiunto di pagare all'Avv. Emilio Bacca la somma di Euro 867,65 - oltre accessori, IVA, CPA e interessi - a titolo di onorari in relazione ad attività professionale prestata in favore della USL n. 6 di Lecce, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva giacché, in virtù della L. n. 724 del 1994, art. 6, la pretesa doveva essere fatta valere nei confronti del direttore generale dell'ASL in veste di commissario liquidatore.
Nella resistenza del Bacca, il Giudice di Pace adito rigettò l'opposizione, ritenendo la Regione passivamente legittimata poiché, per come statuito da questa Corte, con la L. n. 724 del 1994, art. 6, si è realizzata una successione dell'ente nei rapporti obbligatori facenti capo alle soppresse USL, avendo il legislatore inteso impedire che le situazioni debitorie relative gravassero sulle nuove ASL.
Della sopra compendiata sentenza, la Regione ha chiesto la cassazione con ricorso sostenuto da un unico motivo, illustrato con memoria. Resiste il Bacca con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente denunzia testualmente "violazione di norme di legislazione ordinaria e costituzionali". Ribadisce il proprio difetto di legittimazione passiva poiché la pretesa doveva essere rivolta al Commissario liquidatore della ex USL 6 di Nardò. In via pregiudiziale, va ritenuta fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto o meglio irrituale produzione della delibera di ratifica dell'operato del presidente della Regione che, in via di urgenza, aveva promosso il giudizio in Cassazione e conferito il relativo mandato alle liti. È vero che gli art. 366 e 369 c.p.c., non includono l'autorizzazione a stare in giudizio in generale o la ratifica in particolare - integranti requisiti non già di validità ma di efficacia della costituzione - tra i documenti che devono essere indicati nel ricorso e/o depositati nella cancelleria della Corte di Cassazione insieme allo stesso;
tuttavia, la loro mancata menzione è coerente con la facoltà, concessa alle parti dal successivo art. 372 c.p.c., di produrre indipendentemente dal ricorso i documenti che attengano alla sua ammissibilità; produzione che, per costante giurisprudenza di questa Corte, può effettuarsi finché non sia iniziata la relazione della causa, sempre che sia presente il difensore della controparte. In diversi termini, l'art. 372 c.p.c, comma 2, derogando al divieto di produzione di documenti sancito in via generale dal primo comma, ammette la produzione dei documenti che riguardino, oltre che la nullità della sentenza, la inammissibilità del ricorso o del controricorso. Come si è sottolineato in dottrina, il giudizio della Corte di Cassazione sulla richiesta della parte che intende opporre uno degli specifici vizi descritti nella previsione normativa è una vera e propria fase autonoma del processo nella quale al Giudice della legittimità è demandato di svolgere una, sia pure limitata, attività istruttoria di accertamento delle fonti di prova su cui la richiesta stessa si fonda. Ciò spiega perché si richiede che di tali fonti di prova venga data preventiva e legale conoscenza, mediante la notifica di un loro elenco, alle altre parti;
e perché, in difetto di tale notifica, e necessario comunque assicurare l'esercizio del diritto di difesa, che potrebbe esplicarsi attraverso la produzione di documenti contrastanti con quello che la controparte può produrre, come dianzi ricordato, in assenza di limiti temporali fissati dall'articolo 372 c.p.c., fino all'inizio della relazione sul ricorso, purché però sia presente il difensore della controparte e venga così salvaguardato il principio del contraddittorio. In definitiva, va ribadito il principio secondo cui l'esame di un documento attinente alla ammissibilità del ricorso per Cassazione non resta precluso dal fatto che il relativo deposito non sia stato notificato, come prescritto dal secondo comma dell'art. 372 c.p.c., qualora sulla relativa questione si sia formato il contraddittorio in conseguenza del richiamo del documento stesso nella memoria o dell'intervento all'udienza di discussione del difensore della controparte (Cass. nn. 2993/1976, 937/1979, 2379/1981, 5781/1981, resa a Sezioni Unite, 2352/1990, 6144/1993, 2683/1997, 10052/1997, 10978/1998, 11119/1998, 450/2000, anch'essa resa a Sezioni Unite, 3736/2000, 13865/2000). Per vero, allorquando la controparte non abbia interloquito mediante la memoria illustrativa sul documento irritualmente prodotto e all'udienza di discussione non sia presente il suo difensore, nulla è dato argomentare circa la relativa posizione difensiva al riguardo;
solo l'effettiva osservanza del principio del contraddittorio potrebbe fungere da rimedio all'irritualità della produzione, destinata altrimenti a precludere l'utilizzazione del documento ai fini della decisione della causa.
Ora, nella concreta fattispecie, la delibera di ratifica, da parte della giunta regionale, dell'operato in via di urgenza del presidente della Regione, è stata soltanto depositata in allegato alla memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., senza alcuna notificazione in proposito, mentre all'udienza di discussione nessuna delle parti si è presentata. Ne deriva che il documento risulta inutilizzabile giacché il controricorrente non è stato posto in grado di conoscerne tempestivamente, di apprestare la propria difesa e di eventualmente interloquire sulla validità o efficacia del documento medesimo per lo scopo cui la relativa produzione era preordinata. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dell'avv. Leonardo Laudisa che ha dichiarato, ex art. 93 c.p.c., di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese.
Atteso l'oggetto del contendere, su cui si è sviluppato un lungo dibattito (sia pure ormai da tempo sopito) a causa della poco perspicua disciplina legislativa, non può dirsi che il ricorso sia stato proposto con la consapevolezza o con l'ignoranza, gravemente colpevole, della sua infondatezza o inammissibilità. Va, pertanto, respinta la domanda di condanna del ricorrente per responsabilità processuale aggravata.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 400,00, di cui Euro 350,00, per onorari d'avvocato, oltre spese generali e accessori di legge, che distrae in favore dell'avv. Leonardo Laudisa, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2007