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Ordinanza collegiale 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00671/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00004/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4 del 2026, proposto da
MA RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e presso la stessa ex lege domiciliato in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n. 317/2025, con ordine al Ministero dell'istruzione e del merito di dare alla stessa sentenza esatta ottemperanza; con richiesta di:
- nominare un commissario ad acta incaricato dell'ottemperanza della menzionata sentenza, in caso di prorogata inerzia dell'Amministrazione resistente;
- fissare, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) la somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente che si dichiara antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 il dott. Marco CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe (come da relativo certificato rilasciato dalla competente cancelleria: doc. 3), con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di provvedere al pagamento integrale delle somme ivi liquidate in suo favore, sia in linea capitale che a titolo di interessi legali (ad eccezione, dunque, delle spese liquidate direttamente in favore del suo procuratore antistatario, non richieste nella formulazione delle conclusioni e rispetto alle quali non avrebbe comunque avuto legittimazione ad agire per l’ottemperanza: cfr., ex pluris , T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 19/11/2024, n. 1267), oltre all’immediata nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi dell’ulteriore inerzia e alla liquidazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114 c.p.a..
2. Il Ministero intimato si è costituito con atto di mera forma.
3. Alla camera di consiglio del 6.03.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.
La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. (come riformulato dall'art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del predetto Decreto legislativo, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023: cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 28/10/2024, n. 3512) ed è stata così notificata, in data 16.04.2025, a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale (doc. 2). Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla predetta notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza (cfr., ex multis , T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 04/12/2024, n. 3479). L’Amministrazione, pur costituita ritualmente in giudizio, non ha svolto difese nel merito, cosicché deve farsi applicazione del principio di non contestazione, quale desumibile dall’art. 115, primo comma, c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio contenuto nell’art. 39 c.p.a., con la conseguenza che i fatti non specificamente contestati debbono ritenersi provati. Parte ricorrente ha inoltre adempiuto all’onere probatorio su di essa gravante ai sensi dell’art. 2697 c.c., avendo comprovato il fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; l’Amministrazione, per converso, non ha dedotto l’intervenuto, integrale ed esatto adempimento né ha offerto alcuna giustificazione idonea a escludere la fondatezza della pretesa azionata.
Va, dunque, ordinato al Ministero resistente di dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare tutte le somme ivi liquidate in favore del ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, si nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di individuare e delegare il concreto esercizio dei poteri commissariali ad uno o più dirigenti e/o funzionari incardinati all’interno della Direzione generale istituzionalmente competente a provvedere, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali nel termine di sessanta giorni. Parte ricorrente dovrà prontamente avvisare il Commissario ad acta, con apposita istanza indicante anche il proprio codice fiscale, dell’infruttuoso decorso del termine. Considerato che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del Commissario deve considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 27/06/2025, n. 2439).
Appare, infine, meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto ancora dovuto in dipendenza del giudicato (quindi, in aggiunta agli interessi legali già disposti con la sentenza rimasta inottemperata, stante il carattere sanzionatorio e sollecitatorio della penalità di mora: cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 07/01/2025, n. 21). Il dies a quo per la spettanza della penalità di mora va individuato nel giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in caso perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta.
5. Le spese processuali sono poste a carico del Ministero intimato e liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario. La liquidazione delle spese viene fatta avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, ridotti in considerazione dell’obiettiva semplicità dell’attività difensiva svolta nel presente giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 15/09/2025, n. 7316).
6. Infine, il Collegio rileva che l’accertata inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nel dare esecuzione al giudicato civile in questione non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un più ampio contenzioso che ha acquisito i caratteri della serialità, con plurime condanne a carico dell’Erario al versamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute; condanne rimaste inottemperate, sulle quali maturano interessi legali, oltre eventuali penalità di mora e spese di giudizio. Pertanto, il Collegio ritiene di dover disporre l’invio di copia della presente pronuncia alla Procura della Corte dei Conti presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di sua competenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare integrale esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) fissa, nei termini di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione per ogni ulteriore giorno di ritardo nella misura degli interessi legali;
3) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di individuare e delegare il concreto esercizio dei poteri commissariali ad uno o più dirigenti e/o funzionari incardinati all’interno della Direzione generale istituzionalmente competente a provvedere, che provvederà a dare piena esecuzione al provvedimento in epigrafe nonché al versamento degli importi di cui ai capi 1) e 2) di questo dispositivo nel termine di sessanta giorni, previa tempestiva segnalazione (indicante anche il codice fiscale), da parte del ricorrente, dell’infruttuoso spirare del termine di cui al precedente capo 1);
4) condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge e rimborso (ove versato) del contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Demanda alla Segreteria la comunicazione della presente decisione alle parti ed al Commissario ad acta designato, nonché la sua trasmissione alla Procura della Corte dei Conti presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di sua competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NL CI, Presidente
Marco CO, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco CO | NL CI |
IL SEGRETARIO