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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/06/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1629/2024
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente Relatore dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile promossa da:
, con l'avv. SILVIA GRAZIOSI Parte_1
RICORRENTE contro
, con l'avv. AVVOCATURA DI STATO DI Controparte_1
BOLOGNA, – Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE All'esito della discussione all'udienza del 9 giugno 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine nella suddetta per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011 1. Con ricorso tempestivamente presentato, il ricorrente, cittadino del Marocco nato nel 1981, ha impugnato il provvedimento del Questore di Modena con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, chiedendo altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato. Il non si costituiva e per conseguenza ne veniva dichiarata la Controparte_1 contumacia. Alla prima udienza veniva confermato il provvedimento sulla sospensiva del provvedimento impugnato. La causa, previa delega al GOP per la sua trattazione, veniva quindi rimessa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 9 giugno 2025 e sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni e le parti non chiedevano che la discussione avvenisse in presenza, prestando dunque implicito consenso alla trattazione scritta, sicché veniva portata al Collegio per la decisone. 2. Pagina 1 Al riguardo della richiesta del ricorrente di concessione della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, va osservato preliminarmente come nel 2020 il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), entrato in vigore l'11 marzo 2023 e convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente». 3. Nel caso di specie è pacifico che la domanda sia stata presentata dal richiedente asilo dopo l'11 marzo 2023, esattamente il 24 marzo 2023. Dovendosi applicare, dunque, il nuovo quadro normativo, va osservato quanto segue.
3.1. La novella del 2023 non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19 co. 1 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 né sulla fattispecie prevista dal successivo co.
1.1 primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co.
1.1 art. 19 cit.. La disciplina attuale contempla, dunque, che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione
o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani». L'abrogazione della seconda e terza parte dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 ha ricondotto il quadro normativo, sostanzialmente, all'epoca precedente alla modifica del 2020,
Pagina 2 sicché appare sicuramente valida l'interpretazione giurisprudenziale, in particolare della Corte di cassazione, avente ad oggetto la protezione speciale o complementare, maturata in epoca anteriore al 2020. È invero noto come la giurisprudenza di legittimità abbia elaborato negli anni solidi criteri diretti a dare applicazione al diritto d'asilo previsto dall'art. 10, terzo comma della Costituzione e agli obblighi internazionali assunti con la ratifica di numerose Convenzioni internazionali. Il carattere evidentemente vincolante della Costituzione e delle Convenzioni non è in discussione, mentre il richiamo agli stessi da parte dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (il quale richiama come visto «gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», il quale a sua volta evidenzia il necessario «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano») impone di assumere che quando sia in gioco un divieto di allontanamento o espulsione imposto dagli obblighi costituzionali o internazionali si debba dare luogo ad un permesso di soggiorno per protezione speciale. Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020, le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui «il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale») e superando, dunque, le pregresse «oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza», di legittimità e di merito, hanno inteso «definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine», chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). A tale riguardo le Sezioni Unite hanno quindi osservato che «in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno» (sent. n. 24413/2021 cit.). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può
Pagina 3 comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Dunque, nel regime precedente alla riforma dell'art. 19 avvenuta nel 2020 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», locuzione rimasta anche dopo il marzo 2023), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese
- desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.). 4. Così delineati i principi desumibili dal quadro normativo applicabile ratione temporis e venendo al caso di specie, si deve osservare come negli ormai otto anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una discreta conoscenza della lingua italiana e trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che il ricorrente vive con un connazionale, titolare di un contratto di locazione abitativa (cfr. dichiarazione di ospitalità); ha svolto attività lavorativa in maniera continuativa con contratti a tempo determinato prorogatisi nel tempo e che, dal 31.12.2024, si è trasformato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. contratti di lavoro e buste paga). La circostanza che abbia perfezionato da ultimo un contratto a tempo indeterminato dallo stesso datore di lavoro, appare dunque particolarmente significativa del suo radicamento nel contesto italiano. Dalla documentazione in atti si rileva come il medesimo abbia prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a circa: nel 2019 circa €. 450,00; nel 2020 circa € 850,00; nel 2021 circa € 3.100,00; nel 2022 circa €. 9.500,00; nel 2023 circa € 10.000,00; nel 2024 circa
€ 11.400,00 (cfr. estratto contributivo aggiornato al 22.05.2025). Nonostante la loro modestia, gli stessi attestano comunque una qualche progressione nel radicamento della persona sul territorio italiano. L'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce
Pagina 4 indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia (Cass. 8373/2022). Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti. A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Dalla lettura del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti in atti non si evince infatti alcun pregiudizio. La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili. In conclusione, in ottemperanza del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano di cui all'art. 5 co. 6 TUI e art. 8 CEDU, sussistono i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione speciale. 6. Non vi è luogo alla regolazione delle spese, attesa l'ammissione del ricorrente al patrocino a spese dello Stato e la soccombenza in capo all'Amministrazione, come riconosciuto da giurisprudenza costante (Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012: « Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.).
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
per le spese di lite. Pt_2
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 20 giugno 2025. Il Presidente est. Marco Gattuso
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TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente Relatore dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile promossa da:
, con l'avv. SILVIA GRAZIOSI Parte_1
RICORRENTE contro
, con l'avv. AVVOCATURA DI STATO DI Controparte_1
BOLOGNA, – Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE All'esito della discussione all'udienza del 9 giugno 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine nella suddetta per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011 1. Con ricorso tempestivamente presentato, il ricorrente, cittadino del Marocco nato nel 1981, ha impugnato il provvedimento del Questore di Modena con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, chiedendo altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato. Il non si costituiva e per conseguenza ne veniva dichiarata la Controparte_1 contumacia. Alla prima udienza veniva confermato il provvedimento sulla sospensiva del provvedimento impugnato. La causa, previa delega al GOP per la sua trattazione, veniva quindi rimessa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 9 giugno 2025 e sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni e le parti non chiedevano che la discussione avvenisse in presenza, prestando dunque implicito consenso alla trattazione scritta, sicché veniva portata al Collegio per la decisone. 2. Pagina 1 Al riguardo della richiesta del ricorrente di concessione della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, va osservato preliminarmente come nel 2020 il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), entrato in vigore l'11 marzo 2023 e convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente». 3. Nel caso di specie è pacifico che la domanda sia stata presentata dal richiedente asilo dopo l'11 marzo 2023, esattamente il 24 marzo 2023. Dovendosi applicare, dunque, il nuovo quadro normativo, va osservato quanto segue.
3.1. La novella del 2023 non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19 co. 1 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 né sulla fattispecie prevista dal successivo co.
1.1 primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co.
1.1 art. 19 cit.. La disciplina attuale contempla, dunque, che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione
o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani». L'abrogazione della seconda e terza parte dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 ha ricondotto il quadro normativo, sostanzialmente, all'epoca precedente alla modifica del 2020,
Pagina 2 sicché appare sicuramente valida l'interpretazione giurisprudenziale, in particolare della Corte di cassazione, avente ad oggetto la protezione speciale o complementare, maturata in epoca anteriore al 2020. È invero noto come la giurisprudenza di legittimità abbia elaborato negli anni solidi criteri diretti a dare applicazione al diritto d'asilo previsto dall'art. 10, terzo comma della Costituzione e agli obblighi internazionali assunti con la ratifica di numerose Convenzioni internazionali. Il carattere evidentemente vincolante della Costituzione e delle Convenzioni non è in discussione, mentre il richiamo agli stessi da parte dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (il quale richiama come visto «gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», il quale a sua volta evidenzia il necessario «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano») impone di assumere che quando sia in gioco un divieto di allontanamento o espulsione imposto dagli obblighi costituzionali o internazionali si debba dare luogo ad un permesso di soggiorno per protezione speciale. Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020, le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui «il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale») e superando, dunque, le pregresse «oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza», di legittimità e di merito, hanno inteso «definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine», chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). A tale riguardo le Sezioni Unite hanno quindi osservato che «in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno» (sent. n. 24413/2021 cit.). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può
Pagina 3 comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Dunque, nel regime precedente alla riforma dell'art. 19 avvenuta nel 2020 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», locuzione rimasta anche dopo il marzo 2023), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese
- desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.). 4. Così delineati i principi desumibili dal quadro normativo applicabile ratione temporis e venendo al caso di specie, si deve osservare come negli ormai otto anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una discreta conoscenza della lingua italiana e trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che il ricorrente vive con un connazionale, titolare di un contratto di locazione abitativa (cfr. dichiarazione di ospitalità); ha svolto attività lavorativa in maniera continuativa con contratti a tempo determinato prorogatisi nel tempo e che, dal 31.12.2024, si è trasformato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. contratti di lavoro e buste paga). La circostanza che abbia perfezionato da ultimo un contratto a tempo indeterminato dallo stesso datore di lavoro, appare dunque particolarmente significativa del suo radicamento nel contesto italiano. Dalla documentazione in atti si rileva come il medesimo abbia prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a circa: nel 2019 circa €. 450,00; nel 2020 circa € 850,00; nel 2021 circa € 3.100,00; nel 2022 circa €. 9.500,00; nel 2023 circa € 10.000,00; nel 2024 circa
€ 11.400,00 (cfr. estratto contributivo aggiornato al 22.05.2025). Nonostante la loro modestia, gli stessi attestano comunque una qualche progressione nel radicamento della persona sul territorio italiano. L'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce
Pagina 4 indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia (Cass. 8373/2022). Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti. A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Dalla lettura del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti in atti non si evince infatti alcun pregiudizio. La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili. In conclusione, in ottemperanza del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano di cui all'art. 5 co. 6 TUI e art. 8 CEDU, sussistono i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione speciale. 6. Non vi è luogo alla regolazione delle spese, attesa l'ammissione del ricorrente al patrocino a spese dello Stato e la soccombenza in capo all'Amministrazione, come riconosciuto da giurisprudenza costante (Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012: « Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.).
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
per le spese di lite. Pt_2
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 20 giugno 2025. Il Presidente est. Marco Gattuso
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