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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 279 R.G. dell'anno 2021
TRA
, rappr. e dif. dall'avv. Fausto Fusco, come in atti Parte_1 ricorrente
E
in persona del presidente p.t., rappr. e dif. dall'avv. Paola Massafra, come in atti CP_1 resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.01.2021, parte ricorrente deduceva:
- di essere stata assunta, in data 03.06.2019, dalla soc. Terme (cod. ATECO CP_2
56.10.00) con sede di lavoro in Casteforte (LT) via Delle Terme, snc con contratto stagionale sino al 27.07.2019 – CCNL per i dipendenti da aziende del settore del turismo, con la qualifica di fanghista;
- di aver presentato, in data 04.04.2020 domanda per “indennità di marzo ed aprile prevista dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e DL Rilancio” Categoria: Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, DL 18/2020), respinta dall' in quanto “Lei non CP_1 risulta essere un lavoratore stagionale nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.”;
- di aver chiesto il riesame della domanda in virtù della sussistenza dei requisiti, a seguito della quale l' comunicava che dai controlli effettuati seppur correttamente indicata nel CP_1 certificato UniLav non risultava nelle denunce Uniemens relative all'ultimo rapporto di lavoro, situazione poi rettificata dalla società datrice;
- che in data 23.06.2020 presentava nuova domanda per “Rinnovo indennità mese di maggio previsto dal DL Rilancio n. 34/2020” Categoria: Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (rinnovo DL 34/2020), la quale venina accolta con corresponsione dell'indennità richiesta di € 1.000,00 nonostante l'indennità del mese di maggio disposta dal
D.L. 34/2020 fosse basata sugli stessi requisiti e sulla stessa documentazione presentata per le indennità dei mesi di marzo e aprile previste dal D.L. “Cura Italia” e D.L. “Rilancio”; - che a causa ed in conseguenza della mancata corresponsione dei bonus così come determinati dal D.L. “Cura Italia” e D.L. “Rilancio” non ha potuto usufruire dei “bonus” integrativi previsti dalla Regione Campania a favore dei lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali adottati con delibera di Giunta Regionale n.
170 del 07.04.2020.
Concludeva chiedendo 1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui al ricorso, il diritto della ricorrente, sig.ra a percepire le indennità dei mesi di marzo e aprile Parte_1 previste dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 nonché il
“Sostegno straordinario una tantum ai lavoratori stagionali impiegati in attività alberghiere ed extra alberghiere” approvato con delibera di Giunta della Regione Campania n. 170/2020; 2) per l'effetto dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'annullabilità dei provvedimenti di diniego dell' in persona del l.r.p.t e conseguentemente condannarla CP_1 alla corresponsione in favore della sig.ra alla somma di € 2.400,00, o quella Parte_1 maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, così contraddistinta: € 600,00 per il bonus di marzo ed € 600,00 per il bonus di aprile - D.L. n. 18del 17 marzo 2020 e dal D.L.
n. 34 del 19 maggio 2020 - € 1.200,00 bonus una tantum (300,00 euro mensili ciascuno per
4 mensilità) emesso dalla Regione Campania con delibera di Giunta Regionale n. 170/2020;
3) Condannare l' in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese e competenze di CP_1 giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario. L' si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con CP_1 compensazione delle spese di lite.
La causa è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, oggetto della domanda proposta, è disciplinata dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il quale all'art. 29 dispone: “
1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall' previa domanda, nel limite di CP_1 spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. L' provvede al monitoraggio CP_1 del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo
126.”.
Analogamente, il DL n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n.
77, all'art 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) ha disposto: “
5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del ((decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori ((in regime di somministrazione)), impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”.
Le indennità sopra richiamate, pertanto, spettavano ai richiedenti in possesso dei requisiti di legge, ed erano erogate direttamente dall' , nei limiti della copertura finanziaria concessa. CP_1
In merito alle suddette indennità, l' nella propria memoria di costituzione ha CP_1 rappresentato di aver riesaminato ed accolto la domanda della ricorrente.
Tuttavia, in ordine all'erogazione delle indennità l' ha dichiarato: “Quindi, in presenza CP_3 dei requisiti di legge ed in applicazione della circolare n.49/20 (all.8), nonchè del messaggio
n.2263/20 (all.9), l' ha accolto l'istanza proposta per cui si è provveduto in CP_4 CP_1 data 3/5/21 a trasmettere con PEC (all.ti 10 e 11) la richiesta di erogazione del beneficio alla
Regione Campania.
Va infatti precisato che la Direzione provinciale non è più competente alla CP_5 liquidazione del beneficio in quanto la Direzione regionale ha provveduto a CP_6 restituire i relativi fondi alla Regione Campania per consentire a quest'ultima di provvedere alle restanti liquidazioni per gli aventi diritto.”, chiedendo al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere (cfr. pag. 2 memoria di costituzione).
Dal canto suo, parte ricorrente si oppone alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, tenuto conto che nessuna indennità è stata ad oggi erogata alla ricorrente.
È evidente che, stante l'avvenuto riconoscimento della sussistenza dei requisiti di legge da parte dell' convenuto, la domanda di pagamento delle indennità dovute per il periodo CP_3 marzo-aprile 2020 va accolta. Infatti, nonostante l'accoglimento della domanda, l' convenuto non ha fornito prova CP_3 dell'avvenuto pagamento, né ha addotto ragioni ostative alla liquidazione delle somme dovute. Inoltre, le disposizioni di legge sopra citate individuano l' quale unico CP_1 legittimato passivo per le prestazioni domandate, pertanto alcun dubbio residua sul punto.
La domanda della ricorrente va in parte qua accolta. Non può, viceversa, essere accolta la domanda di pagamento dell'indennità aggiuntiva
“MISURE DI SOSTEGNO PER IL COMPARTO DEL TURISMO” prevista dalla Delibera della Giunta Regionale Campania n. 170 del 07/04/2020. Dall'informativa allegata, infatti, veniva disposto che “In un'ottica sinergica e complementare con le analoghe misure adottate
a livello nazionale, la Regione Campania ha inteso integrare l'indennità di euro 600 erogata dall' ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, CP_1 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, con una indennità individuale pari a euro 300.”. In merito ai destinatari della misura si evidenziava che “L'individuazione dei destinatari del bonus avverrà da parte di CP_1 attingendo dalle informazioni registrate nelle proprie banche dati. I beneficiari della integrazione sono i lavoratori stagionali del settore Turismo e degli stabilimenti termali di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che abbiano: A) residenza in Regione Campania;
B) ottenuto dall' per il mese di marzo 2020, il pagamento dell'indennità̀ di cui all'articolo CP_1
29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'indennità integrativa è erogata dall' ai cittadini beneficiari CP_1 specificando, in sede di accredito, l'importo dell'indennità e aggiorna la Regione sullo stato di avanzamento delle erogazioni, nonché sugli esiti dei controlli e delle verifiche sui requisiti dei beneficiari. L' si impegna a fornire alla Regione, in termini di dati aggregati ed CP_1 anonimi, il numero della platea dei beneficiari preliminarmente ad ogni erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari.”.
Non vi è dubbio che la liquidazione della misura integrativa, finanziata dalla Regione
Campania, era interamente gestita dall' CP_1
Tuttavia, la medesima informativa, dopo aver specificato che i controlli in merito all'erogazione della misura sono effettuati direttamente dalla Regione Campania, nella sezione dedicata alle istanze e reclami, disponeva: “Eventuali istanze e reclami relativi all'attuazione della misura dovranno essere indirizzate esclusivamente alla
[...]
: Via Nuova Marina, Controparte_7
19/C - 80132 Napoli - Telefono: 081/7963575 oppure 081/7968603; mail:
- PEC: dg. egione.campania.it.”. Email_1 Email_2
È evidente che, una volta verificato che l' ha correttamente comunicato alla Regione CP_1
l'esito positivo del riesame (cfr. pec del 03.05.2021 all. 10 memoria di costituzione , era CP_1 onere del ricorrente rivolgersi direttamente all'Ente regionale per contestare la mancata erogazione della misura, anche in sede giurisdizionale, poiché la Regione Campania resta l'unico legittimato passivo in merito alla domanda di pagamento della misura integrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'indennità dei mesi di marzo e aprile previste dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020; b) condanna, per l'effetto, l' a corrispondere alla ricorrente quanto dovuto a titolo di dette CP_1 indennità, per una somma pari ad euro 1.200,00, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
c) rigetta nel resto il ricorso;
d) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive € CP_1
332,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 279 R.G. dell'anno 2021
TRA
, rappr. e dif. dall'avv. Fausto Fusco, come in atti Parte_1 ricorrente
E
in persona del presidente p.t., rappr. e dif. dall'avv. Paola Massafra, come in atti CP_1 resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.01.2021, parte ricorrente deduceva:
- di essere stata assunta, in data 03.06.2019, dalla soc. Terme (cod. ATECO CP_2
56.10.00) con sede di lavoro in Casteforte (LT) via Delle Terme, snc con contratto stagionale sino al 27.07.2019 – CCNL per i dipendenti da aziende del settore del turismo, con la qualifica di fanghista;
- di aver presentato, in data 04.04.2020 domanda per “indennità di marzo ed aprile prevista dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e DL Rilancio” Categoria: Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, DL 18/2020), respinta dall' in quanto “Lei non CP_1 risulta essere un lavoratore stagionale nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.”;
- di aver chiesto il riesame della domanda in virtù della sussistenza dei requisiti, a seguito della quale l' comunicava che dai controlli effettuati seppur correttamente indicata nel CP_1 certificato UniLav non risultava nelle denunce Uniemens relative all'ultimo rapporto di lavoro, situazione poi rettificata dalla società datrice;
- che in data 23.06.2020 presentava nuova domanda per “Rinnovo indennità mese di maggio previsto dal DL Rilancio n. 34/2020” Categoria: Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (rinnovo DL 34/2020), la quale venina accolta con corresponsione dell'indennità richiesta di € 1.000,00 nonostante l'indennità del mese di maggio disposta dal
D.L. 34/2020 fosse basata sugli stessi requisiti e sulla stessa documentazione presentata per le indennità dei mesi di marzo e aprile previste dal D.L. “Cura Italia” e D.L. “Rilancio”; - che a causa ed in conseguenza della mancata corresponsione dei bonus così come determinati dal D.L. “Cura Italia” e D.L. “Rilancio” non ha potuto usufruire dei “bonus” integrativi previsti dalla Regione Campania a favore dei lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali adottati con delibera di Giunta Regionale n.
170 del 07.04.2020.
Concludeva chiedendo 1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui al ricorso, il diritto della ricorrente, sig.ra a percepire le indennità dei mesi di marzo e aprile Parte_1 previste dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 nonché il
“Sostegno straordinario una tantum ai lavoratori stagionali impiegati in attività alberghiere ed extra alberghiere” approvato con delibera di Giunta della Regione Campania n. 170/2020; 2) per l'effetto dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'annullabilità dei provvedimenti di diniego dell' in persona del l.r.p.t e conseguentemente condannarla CP_1 alla corresponsione in favore della sig.ra alla somma di € 2.400,00, o quella Parte_1 maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, così contraddistinta: € 600,00 per il bonus di marzo ed € 600,00 per il bonus di aprile - D.L. n. 18del 17 marzo 2020 e dal D.L.
n. 34 del 19 maggio 2020 - € 1.200,00 bonus una tantum (300,00 euro mensili ciascuno per
4 mensilità) emesso dalla Regione Campania con delibera di Giunta Regionale n. 170/2020;
3) Condannare l' in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese e competenze di CP_1 giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario. L' si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con CP_1 compensazione delle spese di lite.
La causa è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, oggetto della domanda proposta, è disciplinata dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il quale all'art. 29 dispone: “
1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall' previa domanda, nel limite di CP_1 spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. L' provvede al monitoraggio CP_1 del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo
126.”.
Analogamente, il DL n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n.
77, all'art 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) ha disposto: “
5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del ((decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori ((in regime di somministrazione)), impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”.
Le indennità sopra richiamate, pertanto, spettavano ai richiedenti in possesso dei requisiti di legge, ed erano erogate direttamente dall' , nei limiti della copertura finanziaria concessa. CP_1
In merito alle suddette indennità, l' nella propria memoria di costituzione ha CP_1 rappresentato di aver riesaminato ed accolto la domanda della ricorrente.
Tuttavia, in ordine all'erogazione delle indennità l' ha dichiarato: “Quindi, in presenza CP_3 dei requisiti di legge ed in applicazione della circolare n.49/20 (all.8), nonchè del messaggio
n.2263/20 (all.9), l' ha accolto l'istanza proposta per cui si è provveduto in CP_4 CP_1 data 3/5/21 a trasmettere con PEC (all.ti 10 e 11) la richiesta di erogazione del beneficio alla
Regione Campania.
Va infatti precisato che la Direzione provinciale non è più competente alla CP_5 liquidazione del beneficio in quanto la Direzione regionale ha provveduto a CP_6 restituire i relativi fondi alla Regione Campania per consentire a quest'ultima di provvedere alle restanti liquidazioni per gli aventi diritto.”, chiedendo al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere (cfr. pag. 2 memoria di costituzione).
Dal canto suo, parte ricorrente si oppone alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, tenuto conto che nessuna indennità è stata ad oggi erogata alla ricorrente.
È evidente che, stante l'avvenuto riconoscimento della sussistenza dei requisiti di legge da parte dell' convenuto, la domanda di pagamento delle indennità dovute per il periodo CP_3 marzo-aprile 2020 va accolta. Infatti, nonostante l'accoglimento della domanda, l' convenuto non ha fornito prova CP_3 dell'avvenuto pagamento, né ha addotto ragioni ostative alla liquidazione delle somme dovute. Inoltre, le disposizioni di legge sopra citate individuano l' quale unico CP_1 legittimato passivo per le prestazioni domandate, pertanto alcun dubbio residua sul punto.
La domanda della ricorrente va in parte qua accolta. Non può, viceversa, essere accolta la domanda di pagamento dell'indennità aggiuntiva
“MISURE DI SOSTEGNO PER IL COMPARTO DEL TURISMO” prevista dalla Delibera della Giunta Regionale Campania n. 170 del 07/04/2020. Dall'informativa allegata, infatti, veniva disposto che “In un'ottica sinergica e complementare con le analoghe misure adottate
a livello nazionale, la Regione Campania ha inteso integrare l'indennità di euro 600 erogata dall' ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, CP_1 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, con una indennità individuale pari a euro 300.”. In merito ai destinatari della misura si evidenziava che “L'individuazione dei destinatari del bonus avverrà da parte di CP_1 attingendo dalle informazioni registrate nelle proprie banche dati. I beneficiari della integrazione sono i lavoratori stagionali del settore Turismo e degli stabilimenti termali di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che abbiano: A) residenza in Regione Campania;
B) ottenuto dall' per il mese di marzo 2020, il pagamento dell'indennità̀ di cui all'articolo CP_1
29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'indennità integrativa è erogata dall' ai cittadini beneficiari CP_1 specificando, in sede di accredito, l'importo dell'indennità e aggiorna la Regione sullo stato di avanzamento delle erogazioni, nonché sugli esiti dei controlli e delle verifiche sui requisiti dei beneficiari. L' si impegna a fornire alla Regione, in termini di dati aggregati ed CP_1 anonimi, il numero della platea dei beneficiari preliminarmente ad ogni erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari.”.
Non vi è dubbio che la liquidazione della misura integrativa, finanziata dalla Regione
Campania, era interamente gestita dall' CP_1
Tuttavia, la medesima informativa, dopo aver specificato che i controlli in merito all'erogazione della misura sono effettuati direttamente dalla Regione Campania, nella sezione dedicata alle istanze e reclami, disponeva: “Eventuali istanze e reclami relativi all'attuazione della misura dovranno essere indirizzate esclusivamente alla
[...]
: Via Nuova Marina, Controparte_7
19/C - 80132 Napoli - Telefono: 081/7963575 oppure 081/7968603; mail:
- PEC: dg. egione.campania.it.”. Email_1 Email_2
È evidente che, una volta verificato che l' ha correttamente comunicato alla Regione CP_1
l'esito positivo del riesame (cfr. pec del 03.05.2021 all. 10 memoria di costituzione , era CP_1 onere del ricorrente rivolgersi direttamente all'Ente regionale per contestare la mancata erogazione della misura, anche in sede giurisdizionale, poiché la Regione Campania resta l'unico legittimato passivo in merito alla domanda di pagamento della misura integrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'indennità dei mesi di marzo e aprile previste dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020; b) condanna, per l'effetto, l' a corrispondere alla ricorrente quanto dovuto a titolo di dette CP_1 indennità, per una somma pari ad euro 1.200,00, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
c) rigetta nel resto il ricorso;
d) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive € CP_1
332,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso