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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 17/12/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 36-2/2025 R.G. P.U.
TRIBUNALE DI BIELLA
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Paola Rava Presidente
Dott. Emanuele Migliore Giudice
Dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice rel. nel procedimento in epigrafe, promosso da
(C.F. Parte_1
), con sede legale in , Piazza Vittorio Veneto n. 15, in persona del Presidente del P.IVA_1 Pt_1
Consiglio di Amministrazione e l.r.p.t., autorizzato con delibera del CdA del 15.1.2025 ai sensi degli artt.
120 bis co. 1 e 40 co. 2 CCII, come da verbale autenticato dal Notaio dott. Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Basso del Foro di , giusta delega redatta su foglio separato, Pt_1 autenticata digitalmente e unita al ricorso mediante inserimento nella medesima busta telematica, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso e nel suo studio in , Viale Pt_1
Matteotti n. 9;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premesso che:
- con ricorso ex artt. 40 e 44, co. 1 lett. a), depositato in data 01/08/2025, la società debitrice ha presentato domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, in particolare agli accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione sui crediti fiscali ex artt. 57 e 63 CCII, con riserva di deposito “di piano di risanamento e attestazione aggiornati, accettazione della proposta ex art. 57 CCII da parte di
e documentazione complementare”; Controparte_1
- con decreto collegiale del 04/08/2025, rilevata la sussistenza: i. dei presupposti oggettivo e soggettivo richiesti per l'accesso ad uno degli strumenti contemplati dall'art. 44, co. 1 lett. a); ii. della competenza per territorio di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della società ricorrente ( ), essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Biella;
Pt_1
iii. del presupposto di cui all'art. 120bis CCII, nonché la produzione della documentazione prescritta dall'art. 39, co. 3 CCII, il termine richiesto è stato concesso ed è stato altresì nominato il Commissario
Giudiziale, nella persona del dott. Persona_2 - con ricorso depositato in data 01/10/2025, la società debitrice ha domandato l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, conclusi con , , Controparte_2 Controparte_3
e nonché l'omologazione della Controparte_4 Controparte_1 transazione fiscale ex art. 63 CCII concernente i tributi amministrati dalle agenzie fiscali;
- con successivo decreto collegiale del 08/10/2025, all'esito della verifica formale della documentazione e sostanziale di legalità demandata al Tribunale, è stato assegnato alla società debitrice termine di quindici giorni per provvedere alle integrazioni, anche documentali, evidenziate. La società ha ottemperato, come da nota di deposito del 23/10/2025. Da questa, in particolare, si evince l'avvenuto deposito ed iscrizione presso il Registro Imprese del piano di risanamento e dell'attestazione aggiornati e degli accordi raggiunti coi creditori, con protocollo n. 69429/2025, in data 20/10/2025, e l'avvenuta pubblicazione presso il
Registro Imprese del ricorso per omologazione, con protocollo n. 72774/2025, in data 22/10/2025;
- quindi, con decreto collegiale del 28/10/2025 è stata fissata l'udienza del 26/11/2025 (in data successiva rispetto alla scadenza del termine ex art. 48, co. 4 CCII) per la comparizione delle parti e del Commissario
Giudiziale dinanzi al Collegio;
- nelle more della celebrazione di tale udienza, la società debitrice, a fronte della notificazione, in data
19/11/2025, dell'intimazione di pagamento n. 131 da parte di concessionario della riscossione Parte_2 per il per TARI relativa all'anno 2015, a seguito di avviso di accertamento notificato Controparte_2 in data 1.12.2020), ha chiesto concedersi nei confronti di tutti i creditori o, in via subordinata, della sola le misure protettive del patrimonio di cui all'art. 52, co. 2 primo periodo CCII, tali per cui: Parte_2
“[…] i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con
i quali viene esercitata l'impresa”. Misure concesse con decreto del Giudice delegato del 20/11/2025, che ne stabilito la durata “fino alla pubblicazione del provvedimento reso all'esito dell'udienza di omologazione degli accordi”;
- all'udienza del 26/11/2025, il difensore della società debitrice ha insistito per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione con annessa transazione sui crediti fiscali;
- nessuna opposizione è stata proposta dai creditori o da altri interessati entro il termine di trenta giorni dalla data dell'iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese, avvenuta in data 20-22/10/2025, come documentato dalla visura storica della società (doc. 38), scaduto quindi in data 19-21/11/2025.
Considerato che il controllo da compiersi da parte del Tribunale in sede di omologa investe i seguenti aspetti:
1) che sussista la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII;
2) che, essendo la domanda depositata da una società, la stessa sia approvata e sottoscritta dagli amministratori o dai liquidatori che ne hanno la rappresentanza, con decisione risultante da verbale redatto da Notaio e depositata ed iscritta presso il Registro delle Imprese ai sensi degli artt. 40 co. 2 e 120 bis CCII;
2 3) che in caso di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti contenente una transazione fiscale, la domanda, dovendo essere raccordata con i tempi di perfezionamento dell'adesione dei creditori, compreso il creditore fiscale, sia presentata dopo il decorso del decorso del termine di 90 giorni concesso all'amministrazione finanziaria al fine di valutare l'eventuale adesione alla proposta formulata dal debitore
(cfr. Cass. 34377/2024);
4) a livello soggettivo, il rispetto dell'art. 57 co. 1 CCII, ai sensi del quale gli accordi possono essere conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale, purché diverso dall'imprenditore minore (art. 2 co.
1 lett. d)), in stato di crisi o di insolvenza (art. 2 co. 1 lett. a) e b)), con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti;
5) che siano stati depositati in allegato alla domanda i documenti di cui all'art. 39 co. 1 e 3 CCII;
6) che sia presente un piano economico-finanziario che consenta l'esecuzione degli accordi, redatto secondo le indicazioni contenute all'art. 56 CCII, espressamente richiamato dall'art. 57 co. 2 CCII;
7) che sia presente ex art. 57 co. 4 CCII un'attestazione del professionista indipendente, secondo la definizione data dall'art. 2 co. 1 lett. o) C.C.I.I., sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano
(art. 56 co. 3 CCII), specificando altresì l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo, nonché ai sensi dell'art. 63, co. 1 CCII, relativamente ai crediti fiscali, “[…] la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando è prevista la continuità dell'impresa”.
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti dalla società debitrice anche all'esito delle integrazioni e produzioni documentali:
1) sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo la società debitrice sede legale in , Comune Pt_1 sito all'interno del circondario del Tribunale adito, la quale si presume, stante l'assenza di prova contraria, coincidente con il proprio centro di interessi principale;
2) la domanda per l'omologazione è stata proposta nel rispetto degli artt. 40 co. 2 e 120 bis C.C.I.I., essendo sottoscritta dal l.r.p.t. autorizzato giusta delibera del C.d.A. del 15/01/2025, come da verbale autenticato dal Notaio e risultando pubblicata presso il R.I. in data 22/10/2025, Persona_1 come riportato nella visura storica camerale della società, con allegati gli accordi di ristrutturazione, il piano e la relazione di attestazione (doc. 1 e 38);
3) la domanda de qua è stata presentata a seguito della stipula, in data 8.7.2025, dell'atto di transazione fiscale tra la società debitrice e Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Biella e Agenzia delle
Entrate Riscossione – Direzione Regionale Piemonte e Valle D'Aosta (doc. 12). I ridetti creditori sono stati poi avvisati, a mezzo pec del 23/10/2025, dell'iscrizione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione nel Registro delle Imprese (doc. 39);
4) sussiste, quanto ai presupposti soggettivi, il carattere di impresa della società debitrice, che, pur non perseguendo uno scopo di lucro, realizza le attività di cui al proprio oggetto sociale – come risultante
3 dalla visura in atti – secondo il principio di economicità; trattasi, altresì, di impresa non minore, giacché risultano ampiamente superate le soglie di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII, come si evince dai bilanci versati in atti ed in particolare, da ultimo, del bilancio di esercizio al 31/05/2025, da cui risulta un ammontare dell'attivo patrimoniale di € 864.013; inoltre, l'ammontare dei debiti, come indicato nella situazione patrimoniale economica e finanziaria aggiornata al 30/4/2025, è pari ad € 2.867.376,00.
Sussiste, altresì, quanto ai presupposti oggettivi, per un verso, lo stato di insolvenza della ridetta società, emergente dalla considerevole esposizione debitoria esistente, specie, nei confronti dell'Erario; e, per altro verso, l'intervenuta conclusione di accordi con i seguenti creditori (diversi dall'Erario): i. Controparte_2
(doc. 13); ii. (doc. 14); iii. (doc. 15); iv. Controparte_3 Controparte_4 CP_1
(doc. 34), l'ammontare complessivo dei cui crediti supera la soglia minima prevista dall'art. 57, co.
[...]
1 CCII (cfr. doc. 36, pag. 56). Per completezza espositiva si evidenzia, altresì, che la società debitrice ha ottenuto dai seguenti creditori la rinuncia, condizionata all'omologazione degli accordi di ristrutturazione con provvedimento definitivo, ai propri crediti: - AH s.r.l., per € 579,01 (doc. 17); - Dott. CP_5
per € 1.804,00 (doc. 18); - per € 2.986,27 (doc. 19); - La Fo.Ra.Ma
[...] Controparte_6
s.a.s., per € 210 (doc. 20); - Dott. per €8.342,00 (doc. 21). Sono rimasti, invece, estranei Testimone_1 agli accordi stipulati e non hanno rilasciato alcuna rinuncia sia pur condizionata al proprio credito Agenzia
Viaggi Scaramuzzi s.r.l. (per €. 1.447,83) e (per €. 24,30), per i quali è previsto nel piano di CP_7 risanamento il pagamento integrale nei termini di legge;
5) è stata depositata dalla società debitrice, anche in riscontro alle integrazioni richieste, tutta la documentazione prescritta dall'art. 39 co. 1 e 3 CCII;
6) gli accordi di ristrutturazione contengono l'elencazione degli elementi del piano economico finanziario che ne consentono l'esecuzione, che ha data certa ed è redatto secondo le indicazioni di cui all'art. 56
CCII, in particolare prevedendo la prosecuzione dell'attività aziendale in via indiretta e l'apporto di risorse rinvenienti: a. per €. 710.502 da liquidità disponibile alla data di riferimento del 31.08.2025; b. per €. Pa 6.254,00 dall'incasso del credito verso la entro il mese di giugno 2026; c. per €. 20.000 dal realizzo specifico di beni mediante accordo di datio in solutum al d. per €. 80.000 dal deliberando Controparte_2 aumento di capitale sociale sospensivamente condizionato all'omologazione degli accordi di ristrutturazione.
Nel ridetto piano sono considerate anche le spese prededucibili, costituite dal compenso spettante al
Commissario Giudiziale e dagli onorari dovuti al Notaio per gli atti notarili del 15/01/2025, Per_1 nonché le spese destinate alla prosecuzione dell'attività (così suddivise: Euro 10.675,00 – Somme dovute alla società CUS TORINO A.S.D. per la cessione dell' per rate di pagamento Parte_4 scadute il 30.09.2022 per Euro 4.375,00 ed il 31.03.2023 per Euro 4.375,00 oltre ad Iva. Euro 12.971,96–
Somme dovute al procuratore sportivo per il contratto sottoscritto in data 25 Parte_5
4 giugni 2008 relativo all' . Trattasi di pagamenti scaduti rispettivamente il Parte_6
10.04.2023, il 10.04.2024 ed il 10.04.2025), il tutto come da prospetto che segue:
In tal modo, la società debitrice ha rappresentato di poter saldare i creditori risultanti alla data del
31/08/2025, conformemente agli accordi sottoscritti dagli stessi, in un lasso di tempo di 60 giorni dall'omologazione degli accordi, ovverosia:
5 7) è presente l'attestazione del professionista indipendente di cui all'art. 57, co. 4 CCII, dott. Persona_3
- avente i requisiti di cui all'art. 2, co. 1 lett. o) CCII – aggiornata alla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della società al 31/08/2025.
Quanto alla veridicità ed attendibilità dei dati aziendali, l'attestatore ha provveduto ad accertare, innanzitutto, con riferimento a tutte le voci presenti nell'attivo (id est Immobilizzazioni immateriali e materiali, crediti commerciali, crediti diversi [“FIP stagione 2024/2025”], crediti tributari, disponibilità liquide) la loro esistenza e consistenza mediante controlli diretti e riscontri contabili, esprimendo rispetto a ciascuna di esse un giudizio positivo di veridicità dei rispettivi valori risultanti dalla situazione patrimoniale rettificata rispetto al valore contabile.
Analogamente l'attestatore ha operato con riferimento alle singole voci del passivo (id est debiti bancari, debiti verso fornitori, debiti diversi, debiti tributari), ritenendo, per ciascuna di esse, corretta la rispettiva valorizzazione esposta nella situazione patrimoniale nonché la collocazione nel passivo consolidato.
Con riferimento, poi, alla fattibilità del piano e alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di legge, l'attestatore ha ritenuto sussistenti ambedue i due profili, considerando – per un verso – che, quanto alle risorse esterne (rinvenienti dai versamenti conseguenti all'aumento di capitale per €. 80.000,00), queste conseguiranno all'esecuzione di impegno dei soci che, sia pure condizionato sospensivamente all'omologazione, è irrevocabile;
e – per altro verso – l'esiguità in numerario dei crediti nella titolarità dei creditori non aderenti, che ben possono essere soddisfatti integralmente nei termini di legge anche in considerazione del quantum che residua dall'esecuzione del piano e degli accordi (ossia, €. 11.849, a fronte di €. 1.472,13).
Quanto, infine, all'attestazione prescritta dall'art. 63, co. 1 ultimo periodo CCII, il professionista ha concluso nel senso che l'esecuzione dell'accordo di transazione fiscale, come già sottoscritto dalle parti, garantisce agli enti fiscali un trattamento di certo non deteriore (anzi, in larga misura più conveniente) di quello che deriverebbe loro dalla liquidazione giudiziale. Di ciò vi è ancora più evidenza considerato che, qualora fosse dichiarata l'apertura di tale procedura concorsuale, verrebbe meno anche la rinuncia ai propri compensi da parte dei vari professionisti che hanno assistito la società (quantificati in complessivi
€. 175.095,00), che dovrebbero essere soddisfatti con preferenza (essendo assistiti da un privilegio di grado anteriore) rispetto ai creditori erariali.
Le conclusioni cui è pervenuto l'attestatore, in considerazione del grado di dettaglio ed approfondimento delle verifiche su cui si fondano, nonché delle motivazioni addotte, che appaiono logiche e coerenti con i dati oggetto di verifica e con i flussi attesi in entrata ed in uscita nel prossimo futuro, sono meritevoli di adesione da parte di questo Collegio, potendosi esprimere un giudizio complessivo positivo sulla fattibilità del piano, anche con specifico riguardo alla capacità della società di garantire il pagamento dei creditori non aderenti secondo le tempistiche di cui all'art. 57 CCII.
6 Ritenuto, quindi, che ricorrano tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento della domanda di omologa degli accordi nei termini in cui è stata proposta;
letto l'art. 48, co. 4 CCII;
P.Q.M.
OMOLOGA ai sensi e per gli effetti degli artt. 57 e 63 CCII gli accordi di ristrutturazione dei debiti e la transazione sui crediti tributari, stipulati da Parte_1
C.F. ), con sede legale in , Piazza Vittorio Veneto n.
[...] P.IVA_1 Pt_1
15, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e l.r.p.t. e depositati in data 01/08/2025 ed in data 01/10/2025;
DICHIARA cessati, eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 48, co. 5 CCII, gli effetti delle misure protettive del patrimonio ex art. 54, co. 2 primo periodo CCII;
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni alla società ricorrente ed al Pubblico Ministero, per tutti gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione a norma dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Biella, nella camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone dott.ssa Paola Rava
7
TRIBUNALE DI BIELLA
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Paola Rava Presidente
Dott. Emanuele Migliore Giudice
Dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice rel. nel procedimento in epigrafe, promosso da
(C.F. Parte_1
), con sede legale in , Piazza Vittorio Veneto n. 15, in persona del Presidente del P.IVA_1 Pt_1
Consiglio di Amministrazione e l.r.p.t., autorizzato con delibera del CdA del 15.1.2025 ai sensi degli artt.
120 bis co. 1 e 40 co. 2 CCII, come da verbale autenticato dal Notaio dott. Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Basso del Foro di , giusta delega redatta su foglio separato, Pt_1 autenticata digitalmente e unita al ricorso mediante inserimento nella medesima busta telematica, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso e nel suo studio in , Viale Pt_1
Matteotti n. 9;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premesso che:
- con ricorso ex artt. 40 e 44, co. 1 lett. a), depositato in data 01/08/2025, la società debitrice ha presentato domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, in particolare agli accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione sui crediti fiscali ex artt. 57 e 63 CCII, con riserva di deposito “di piano di risanamento e attestazione aggiornati, accettazione della proposta ex art. 57 CCII da parte di
e documentazione complementare”; Controparte_1
- con decreto collegiale del 04/08/2025, rilevata la sussistenza: i. dei presupposti oggettivo e soggettivo richiesti per l'accesso ad uno degli strumenti contemplati dall'art. 44, co. 1 lett. a); ii. della competenza per territorio di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della società ricorrente ( ), essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Biella;
Pt_1
iii. del presupposto di cui all'art. 120bis CCII, nonché la produzione della documentazione prescritta dall'art. 39, co. 3 CCII, il termine richiesto è stato concesso ed è stato altresì nominato il Commissario
Giudiziale, nella persona del dott. Persona_2 - con ricorso depositato in data 01/10/2025, la società debitrice ha domandato l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, conclusi con , , Controparte_2 Controparte_3
e nonché l'omologazione della Controparte_4 Controparte_1 transazione fiscale ex art. 63 CCII concernente i tributi amministrati dalle agenzie fiscali;
- con successivo decreto collegiale del 08/10/2025, all'esito della verifica formale della documentazione e sostanziale di legalità demandata al Tribunale, è stato assegnato alla società debitrice termine di quindici giorni per provvedere alle integrazioni, anche documentali, evidenziate. La società ha ottemperato, come da nota di deposito del 23/10/2025. Da questa, in particolare, si evince l'avvenuto deposito ed iscrizione presso il Registro Imprese del piano di risanamento e dell'attestazione aggiornati e degli accordi raggiunti coi creditori, con protocollo n. 69429/2025, in data 20/10/2025, e l'avvenuta pubblicazione presso il
Registro Imprese del ricorso per omologazione, con protocollo n. 72774/2025, in data 22/10/2025;
- quindi, con decreto collegiale del 28/10/2025 è stata fissata l'udienza del 26/11/2025 (in data successiva rispetto alla scadenza del termine ex art. 48, co. 4 CCII) per la comparizione delle parti e del Commissario
Giudiziale dinanzi al Collegio;
- nelle more della celebrazione di tale udienza, la società debitrice, a fronte della notificazione, in data
19/11/2025, dell'intimazione di pagamento n. 131 da parte di concessionario della riscossione Parte_2 per il per TARI relativa all'anno 2015, a seguito di avviso di accertamento notificato Controparte_2 in data 1.12.2020), ha chiesto concedersi nei confronti di tutti i creditori o, in via subordinata, della sola le misure protettive del patrimonio di cui all'art. 52, co. 2 primo periodo CCII, tali per cui: Parte_2
“[…] i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con
i quali viene esercitata l'impresa”. Misure concesse con decreto del Giudice delegato del 20/11/2025, che ne stabilito la durata “fino alla pubblicazione del provvedimento reso all'esito dell'udienza di omologazione degli accordi”;
- all'udienza del 26/11/2025, il difensore della società debitrice ha insistito per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione con annessa transazione sui crediti fiscali;
- nessuna opposizione è stata proposta dai creditori o da altri interessati entro il termine di trenta giorni dalla data dell'iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese, avvenuta in data 20-22/10/2025, come documentato dalla visura storica della società (doc. 38), scaduto quindi in data 19-21/11/2025.
Considerato che il controllo da compiersi da parte del Tribunale in sede di omologa investe i seguenti aspetti:
1) che sussista la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII;
2) che, essendo la domanda depositata da una società, la stessa sia approvata e sottoscritta dagli amministratori o dai liquidatori che ne hanno la rappresentanza, con decisione risultante da verbale redatto da Notaio e depositata ed iscritta presso il Registro delle Imprese ai sensi degli artt. 40 co. 2 e 120 bis CCII;
2 3) che in caso di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti contenente una transazione fiscale, la domanda, dovendo essere raccordata con i tempi di perfezionamento dell'adesione dei creditori, compreso il creditore fiscale, sia presentata dopo il decorso del decorso del termine di 90 giorni concesso all'amministrazione finanziaria al fine di valutare l'eventuale adesione alla proposta formulata dal debitore
(cfr. Cass. 34377/2024);
4) a livello soggettivo, il rispetto dell'art. 57 co. 1 CCII, ai sensi del quale gli accordi possono essere conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale, purché diverso dall'imprenditore minore (art. 2 co.
1 lett. d)), in stato di crisi o di insolvenza (art. 2 co. 1 lett. a) e b)), con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti;
5) che siano stati depositati in allegato alla domanda i documenti di cui all'art. 39 co. 1 e 3 CCII;
6) che sia presente un piano economico-finanziario che consenta l'esecuzione degli accordi, redatto secondo le indicazioni contenute all'art. 56 CCII, espressamente richiamato dall'art. 57 co. 2 CCII;
7) che sia presente ex art. 57 co. 4 CCII un'attestazione del professionista indipendente, secondo la definizione data dall'art. 2 co. 1 lett. o) C.C.I.I., sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano
(art. 56 co. 3 CCII), specificando altresì l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo, nonché ai sensi dell'art. 63, co. 1 CCII, relativamente ai crediti fiscali, “[…] la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando è prevista la continuità dell'impresa”.
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti dalla società debitrice anche all'esito delle integrazioni e produzioni documentali:
1) sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo la società debitrice sede legale in , Comune Pt_1 sito all'interno del circondario del Tribunale adito, la quale si presume, stante l'assenza di prova contraria, coincidente con il proprio centro di interessi principale;
2) la domanda per l'omologazione è stata proposta nel rispetto degli artt. 40 co. 2 e 120 bis C.C.I.I., essendo sottoscritta dal l.r.p.t. autorizzato giusta delibera del C.d.A. del 15/01/2025, come da verbale autenticato dal Notaio e risultando pubblicata presso il R.I. in data 22/10/2025, Persona_1 come riportato nella visura storica camerale della società, con allegati gli accordi di ristrutturazione, il piano e la relazione di attestazione (doc. 1 e 38);
3) la domanda de qua è stata presentata a seguito della stipula, in data 8.7.2025, dell'atto di transazione fiscale tra la società debitrice e Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Biella e Agenzia delle
Entrate Riscossione – Direzione Regionale Piemonte e Valle D'Aosta (doc. 12). I ridetti creditori sono stati poi avvisati, a mezzo pec del 23/10/2025, dell'iscrizione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione nel Registro delle Imprese (doc. 39);
4) sussiste, quanto ai presupposti soggettivi, il carattere di impresa della società debitrice, che, pur non perseguendo uno scopo di lucro, realizza le attività di cui al proprio oggetto sociale – come risultante
3 dalla visura in atti – secondo il principio di economicità; trattasi, altresì, di impresa non minore, giacché risultano ampiamente superate le soglie di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII, come si evince dai bilanci versati in atti ed in particolare, da ultimo, del bilancio di esercizio al 31/05/2025, da cui risulta un ammontare dell'attivo patrimoniale di € 864.013; inoltre, l'ammontare dei debiti, come indicato nella situazione patrimoniale economica e finanziaria aggiornata al 30/4/2025, è pari ad € 2.867.376,00.
Sussiste, altresì, quanto ai presupposti oggettivi, per un verso, lo stato di insolvenza della ridetta società, emergente dalla considerevole esposizione debitoria esistente, specie, nei confronti dell'Erario; e, per altro verso, l'intervenuta conclusione di accordi con i seguenti creditori (diversi dall'Erario): i. Controparte_2
(doc. 13); ii. (doc. 14); iii. (doc. 15); iv. Controparte_3 Controparte_4 CP_1
(doc. 34), l'ammontare complessivo dei cui crediti supera la soglia minima prevista dall'art. 57, co.
[...]
1 CCII (cfr. doc. 36, pag. 56). Per completezza espositiva si evidenzia, altresì, che la società debitrice ha ottenuto dai seguenti creditori la rinuncia, condizionata all'omologazione degli accordi di ristrutturazione con provvedimento definitivo, ai propri crediti: - AH s.r.l., per € 579,01 (doc. 17); - Dott. CP_5
per € 1.804,00 (doc. 18); - per € 2.986,27 (doc. 19); - La Fo.Ra.Ma
[...] Controparte_6
s.a.s., per € 210 (doc. 20); - Dott. per €8.342,00 (doc. 21). Sono rimasti, invece, estranei Testimone_1 agli accordi stipulati e non hanno rilasciato alcuna rinuncia sia pur condizionata al proprio credito Agenzia
Viaggi Scaramuzzi s.r.l. (per €. 1.447,83) e (per €. 24,30), per i quali è previsto nel piano di CP_7 risanamento il pagamento integrale nei termini di legge;
5) è stata depositata dalla società debitrice, anche in riscontro alle integrazioni richieste, tutta la documentazione prescritta dall'art. 39 co. 1 e 3 CCII;
6) gli accordi di ristrutturazione contengono l'elencazione degli elementi del piano economico finanziario che ne consentono l'esecuzione, che ha data certa ed è redatto secondo le indicazioni di cui all'art. 56
CCII, in particolare prevedendo la prosecuzione dell'attività aziendale in via indiretta e l'apporto di risorse rinvenienti: a. per €. 710.502 da liquidità disponibile alla data di riferimento del 31.08.2025; b. per €. Pa 6.254,00 dall'incasso del credito verso la entro il mese di giugno 2026; c. per €. 20.000 dal realizzo specifico di beni mediante accordo di datio in solutum al d. per €. 80.000 dal deliberando Controparte_2 aumento di capitale sociale sospensivamente condizionato all'omologazione degli accordi di ristrutturazione.
Nel ridetto piano sono considerate anche le spese prededucibili, costituite dal compenso spettante al
Commissario Giudiziale e dagli onorari dovuti al Notaio per gli atti notarili del 15/01/2025, Per_1 nonché le spese destinate alla prosecuzione dell'attività (così suddivise: Euro 10.675,00 – Somme dovute alla società CUS TORINO A.S.D. per la cessione dell' per rate di pagamento Parte_4 scadute il 30.09.2022 per Euro 4.375,00 ed il 31.03.2023 per Euro 4.375,00 oltre ad Iva. Euro 12.971,96–
Somme dovute al procuratore sportivo per il contratto sottoscritto in data 25 Parte_5
4 giugni 2008 relativo all' . Trattasi di pagamenti scaduti rispettivamente il Parte_6
10.04.2023, il 10.04.2024 ed il 10.04.2025), il tutto come da prospetto che segue:
In tal modo, la società debitrice ha rappresentato di poter saldare i creditori risultanti alla data del
31/08/2025, conformemente agli accordi sottoscritti dagli stessi, in un lasso di tempo di 60 giorni dall'omologazione degli accordi, ovverosia:
5 7) è presente l'attestazione del professionista indipendente di cui all'art. 57, co. 4 CCII, dott. Persona_3
- avente i requisiti di cui all'art. 2, co. 1 lett. o) CCII – aggiornata alla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della società al 31/08/2025.
Quanto alla veridicità ed attendibilità dei dati aziendali, l'attestatore ha provveduto ad accertare, innanzitutto, con riferimento a tutte le voci presenti nell'attivo (id est Immobilizzazioni immateriali e materiali, crediti commerciali, crediti diversi [“FIP stagione 2024/2025”], crediti tributari, disponibilità liquide) la loro esistenza e consistenza mediante controlli diretti e riscontri contabili, esprimendo rispetto a ciascuna di esse un giudizio positivo di veridicità dei rispettivi valori risultanti dalla situazione patrimoniale rettificata rispetto al valore contabile.
Analogamente l'attestatore ha operato con riferimento alle singole voci del passivo (id est debiti bancari, debiti verso fornitori, debiti diversi, debiti tributari), ritenendo, per ciascuna di esse, corretta la rispettiva valorizzazione esposta nella situazione patrimoniale nonché la collocazione nel passivo consolidato.
Con riferimento, poi, alla fattibilità del piano e alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di legge, l'attestatore ha ritenuto sussistenti ambedue i due profili, considerando – per un verso – che, quanto alle risorse esterne (rinvenienti dai versamenti conseguenti all'aumento di capitale per €. 80.000,00), queste conseguiranno all'esecuzione di impegno dei soci che, sia pure condizionato sospensivamente all'omologazione, è irrevocabile;
e – per altro verso – l'esiguità in numerario dei crediti nella titolarità dei creditori non aderenti, che ben possono essere soddisfatti integralmente nei termini di legge anche in considerazione del quantum che residua dall'esecuzione del piano e degli accordi (ossia, €. 11.849, a fronte di €. 1.472,13).
Quanto, infine, all'attestazione prescritta dall'art. 63, co. 1 ultimo periodo CCII, il professionista ha concluso nel senso che l'esecuzione dell'accordo di transazione fiscale, come già sottoscritto dalle parti, garantisce agli enti fiscali un trattamento di certo non deteriore (anzi, in larga misura più conveniente) di quello che deriverebbe loro dalla liquidazione giudiziale. Di ciò vi è ancora più evidenza considerato che, qualora fosse dichiarata l'apertura di tale procedura concorsuale, verrebbe meno anche la rinuncia ai propri compensi da parte dei vari professionisti che hanno assistito la società (quantificati in complessivi
€. 175.095,00), che dovrebbero essere soddisfatti con preferenza (essendo assistiti da un privilegio di grado anteriore) rispetto ai creditori erariali.
Le conclusioni cui è pervenuto l'attestatore, in considerazione del grado di dettaglio ed approfondimento delle verifiche su cui si fondano, nonché delle motivazioni addotte, che appaiono logiche e coerenti con i dati oggetto di verifica e con i flussi attesi in entrata ed in uscita nel prossimo futuro, sono meritevoli di adesione da parte di questo Collegio, potendosi esprimere un giudizio complessivo positivo sulla fattibilità del piano, anche con specifico riguardo alla capacità della società di garantire il pagamento dei creditori non aderenti secondo le tempistiche di cui all'art. 57 CCII.
6 Ritenuto, quindi, che ricorrano tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento della domanda di omologa degli accordi nei termini in cui è stata proposta;
letto l'art. 48, co. 4 CCII;
P.Q.M.
OMOLOGA ai sensi e per gli effetti degli artt. 57 e 63 CCII gli accordi di ristrutturazione dei debiti e la transazione sui crediti tributari, stipulati da Parte_1
C.F. ), con sede legale in , Piazza Vittorio Veneto n.
[...] P.IVA_1 Pt_1
15, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e l.r.p.t. e depositati in data 01/08/2025 ed in data 01/10/2025;
DICHIARA cessati, eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 48, co. 5 CCII, gli effetti delle misure protettive del patrimonio ex art. 54, co. 2 primo periodo CCII;
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni alla società ricorrente ed al Pubblico Ministero, per tutti gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione a norma dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Biella, nella camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone dott.ssa Paola Rava
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