Ordinanza cautelare 26 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 15 luglio 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
Ordinanza cautelare 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00005/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2025, proposto dal prof. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Bovari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università -OMISSIS-, in persona del Rettore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
- del decreto rettorale prot. n. -OMISSIS-, notificato il 4 dicembre 2024, con cui l’Università -OMISSIS- ha comminato al ricorrente la sanzione della censura in relazione ai fatti di cui alla contestazione di addebito prot. n. -OMISSIS-;
- della richiesta di rimborso, notificata con pec del 23 gennaio 2025, con la quale la stessa Università ha ordinato al ricorrente di versare nelle casse dell’Ateneo la somma di € -OMISSIS- entro e non oltre il 10 marzo 2025, per compensi da questo percepiti negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 nello svolgimento di attività extraistituzionali, asseritamente svolte in maniera abituale in assenza della necessaria preventiva autorizzazione prevista dal Regolamento di Ateneo (D.R. 42/2022) a titolo di versamento ex art. 53, commi 7 e 7 bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- del Regolamento di Ateneo di cui al D.R. n. 42 del 19 gennaio 2022 (“Regolamento di ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni”) nella parte in cui risulta in contrasto con la fonte normativa primaria costituita dalla l. n. 240 del 2010;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, ivi compreso il -OMISSIS- del Collegio di disciplina, assunto dall’Ateneo al prot. n.-OMISSIS-, non in possesso del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa AN RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 31 gennaio 2025 il prof. -OMISSIS-, professore -OMISSIS- di -OMISSIS- presso il Dipartimento di -OMISSIS- dell’Università -OMISSIS-, ha gravato la sanzione disciplinare della censura, irrogatagli con decreto rettorale prot. n. -OMISSIS- per avere svolto attività extraistituzionali senza la necessaria preventiva autorizzazione prevista dal Regolamento di Ateneo (art. 3 lett. h) e la conseguente istanza di rimborso delle somme percepite per tali attività notificata in data 23 gennaio 2025.
1.1. Il procedimento che ha condotto all’adozione del gravato provvedimento disciplinare può essere sinteticamente ricostruito come segue.
In data 22 aprile 2024 giungeva al Rettore dell’Università -OMISSIS- una segnalazione del Garante di Ateneo che, avendo raccolto alcuni esposti di studenti a carico del prof.-OMISSIS- (ascoltato anch’esso in data 15 aprile 2024), sollecitava un approfondimento della questione da parte degli organi competenti. In particolare, vanivano indicati come meritevoli di indagine i seguenti aspetti: « 1) l’iscrizione al sito -OMISSIS-, privato, non istituzionale, percepita come “obbligatoria” da una pluralità di studenti, laddove obbligatoria va intesa nel senso di estremamente utile per superare agevolmente la prova preselettiva; la collocazione del materiale di studio su tale sito privato, può senz’altro aver contribuito a suscitare negli studenti la sensazione di una indebita commistione tra la sfera pubblica e quella privata del prof.-OMISSIS-, che non giova all’Ateneo. Peraltro da un comune accesso il sito non sembra conforme alle prescrizioni del GDPR; 2) la presenza e partecipazione all’esame di una persona estranea, senza titolo, con professionalità e competenza non regolarmente accertate può avere contribuito all’insofferenza degli esaminati verso certe domande, all’imbarazzo per il modo di formularle e, comunque, al disagio verso una prova certamente impegnativa, che merita di essere svolta in un contesto di assoluta conformità alle regole dell’Ateneo; 3) gli studenti hanno riferito che il Prof.-OMISSIS- svolge attività privata di psicoterapia e lo stesso docente ha confermato di svolgere attività non istituzionale e questo trova conferma nell’iscrizione all’albo dell’Umbria -OMISSIS- pur essendo in regime di tempo pieno. Questo fatto può integrare l’obbligo di denuncia di reato a mente dell’art. 361 c.p. ».
Su tale base, il Rettore, con nota a mezzo e-mail del 6 maggio 2024, chiedeva all’interessato chiarimenti per verificare le circostanze rappresentate e, in particolare, se l’attività extraistituzionale esercitata dal prof.-OMISSIS- fosse o meno in contrasto con le relative prescrizioni normative regolanti lo status dei docenti a tempo pieno.
L’interessato forniva riscontro in data 13 maggio 2024, affermando la non riconducibilità delle attività dallo stesso svolte nell’ambito di quelle incompatibili con lo status di professore a tempo pieno o in contrasto con quanto disposto dall’art. 6, comma 9, l. n. 240 del 2010, né con l’art. 2 del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, in ragione del carattere di occasionalità delle stesse.
Una ulteriore istanza di integrazione documentale veniva trasmessa il 6 giugno 2024 all’odierno ricorrente, questa volta a mezzo pec, assegnando per controdedurre il termine del 21 giugno 2024; la nota restava priva di riscontro.
Ritenuto che, alla luce degli elementi acquisiti, non fosse possibile escludere che il docente esercitasse un’attività privata di natura libero-professionale in forma abituale e continuativa, con nota n. -OMISSIS- il Rettore avviava a carico del prof.-OMISSIS- un procedimento disciplinare contestando la violazione degli artt. 11, comma 5, lett. a), d.P.R. n. 382 del 1980, 6, comma 9, l. n. 240 del 2010 e 2, lett. g), del “Regolamento di Ateneo per il rilascio a Professori e Ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni”, ipotizzando – con riferimento all’esercizio di attività privata di natura libero-professionale in forma abituale e continuativa incompatibile con lo status di professore -OMISSIS- a tempo pieno – « una responsabilità di tipo disciplinare per “abituale mancanza ai doveri d’ufficio” e/o “abituale irregolarità della condotta” », cui si aggiunge – con riferimento al mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti prot. n. -OMISSIS- – « una responsabilità di tipo disciplinare per “mancanza ai doveri d’ufficio”, prevista e punita ai sensi dell’art. 88 del R.D. 1592/1933 con la sanzione della censura ». Costituendo la prima fattispecie una ipotesi di illecito potenzialmente punibile con sanzione superiore alla censura, con atto prot. -OMISSIS- il Rettore trasmetteva i relativi atti al Collegio di disciplina proponendo l’irrogazione della sospensione dall’ufficio e dello stipendio.
Il Collegio di disciplina procedeva all’istruttoria – avvalendosi del termine di sospensione per ragioni istruttorie ex art. 84 comma 7 del Regolamento – ricevendo in data 31 luglio 2024 le deduzioni dell’interessato, audito il successivo 20 settembre. All’esito dell’istruttoria, il Collegio di disciplina riteneva applicabile la sanzione della censura, rimettendo gli atti al Rettore per i provvedimenti di competenza (cfr. -OMISSIS-).
La sanzione della censura è stata irrogata con il Decreto rettorale prot. n. -OMISSIS-, cui ha fatto seguito la richiesta di rimborso del 23 gennaio 2025, con cui la stessa Università ha intimato al ricorrente di versare nelle casse dell’Ateneo la somma di € -OMISSIS-.
2. La parte ricorrente ha articolato in diritto quattro motivi di censura, riassumibili come segue.
i. Intervenuta decadenza dall’azione di responsabilità disciplinare per violazione dei termini previsti dell’art. 10 della l. n. 240 del 2010 e dell’art. 84 del regolamento generale di Ateneo; invalidità derivata del provvedimento di recupero degli emolumenti percepiti.
Il ricorrente denuncia la tardività della contestazione dell’11 luglio 2024, in quanto adottata in violazione tanto del termine di trenta giorni dalla conoscenza dei fatti di cui al secondo comma dell’art. 10, l. n. 240 del 2010 che del più breve termine di venti giorni fissato dal Regolamento di Ateneo; termini che, ad avviso di parte ricorrente, devono essere ritenuti perentori. L’annullamento del provvedimento sanzionatorio porterebbe con sé, come conseguenza indiretta, l’inutilizzabilità degli atti del procedimento disciplinare e, dunque, l’illegittimità in via derivata della richiesta di rimborso della somma di € -OMISSIS- avanzata dall’Ateneo, che poggia unicamente sul presunto accertamento compiuto dal provvedimento di censura.
ii. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 10, l. n. 240 del 2010, illegittimità dell’art. 3, comma 1, lett. h), del Regolamento di Ateneo d.r. n. -OMISSIS- per contrasto con la norma primaria; violazione e/o falsa applicazione dell’atto di indirizzo ministeriale del 14 maggio 2018; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e irragionevolezza in relazione alla ritenuta abitualità e non occasionalità dell’attività consulenziale prestata dal ricorrente; illegittimità, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), del Regolamento d.r. n. -OMISSIS-. Il ricorrente premette che la sanzione disciplinare è stata circoscritta all’attivazione dei c.d. “gruppi di crescita personale”, ai quali lo stesso ha partecipato fornendo la propria consulenza scientifica; gli incontri avrebbero avuto una cadenza saltuaria, il ricorrente sarebbe stato uno dei due relatori dei gruppi – formati da un numero di persone variabile tra cinque e venti – fornendo una prestazione meramente consulenziale nella materia in cui è esperto, venendo affrontati i temi che costituiscono espressamente argomenti fondanti il programma del corso di studi condotto dal professore presso l’Università resistente. L’Ateneo, pur avendo riconosciuto la natura di consulenza di carattere scientifico, avrebbe ritenuto tale attività in contrasto con la norma regolamentare citata perché sarebbe caratterizzata da « una certa abitualità temporale, che mette in dubbio, a giudizio di questo Collegio, l’occasionalità della prestazione ». La parte ricorrente ha denunciato plurimi profili di illegittimità, di seguito sintetizzati.
ii.1. illegittimità dei provvedimenti nella parte in cui hanno fondato la propria decisione sul concetto di “non occasionalità” in violazione della norma primaria costituta dalla l. n. 240 del 2010 e sul contrasto invalidante tra quest’ultima ed il Regolamento incarichi dell’Ateneo. Posto che l’attività non istituzionale di cui si discute sarebbe stata correttamente ricondotta dal Collegio di disciplina ad una attività di natura consulenziale, ai sensi della norma primaria non era necessaria alcuna autorizzazione; il parametro dell’occasionalità su cui si basano i provvedimenti gravati non è previsto dalla legge quale elemento discretivo per il libero svolgimento dell’attività di collaborazione scientifica e di consulenza da parte dei professori a tempo pieno. La posizione del ricorrente avrebbe dovuto essere indagata sulla base dei parametri esplicitati dall’art. 9 del d.l. n. 44 del 2023 – recante un’interpretazione autentica del concetto di “attività di consulenza” liberamente esercitabile dai docenti a tempo pieno – ossia la presenza di vincolo di subordinazione e di un’organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento dell’attività medesima, di cui la parte ricorrente nega la ricorrenza (come già dedotto in sede procedimentale). Al contrario, la valutazione dell’Ateneo si è appiattita sul criterio della “non occasionalità” o “abitualità” della prestazione che, a seguito della riforma EL (e a maggior ragione con l’interpretazione autentica fornita dal d.l. n. 44 del 2023), è divenuto un concetto irrilevante. Ne conseguirebbe l’illegittimità del “Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi esterni”, art. 3, comma 1, lett h) nella parte in cui assoggetta al regime autorizzatorio l’attività consulenziale sulla base del criterio di “non occasionalità” per in contrasto con l’art. 6, comma 10, della l. n. 240 del 2010, così come interpretato dall’art. 9, comma 2 ter, del d.l. n. 44 del 2023.
ii.2. violazione e/o falsa applicazione dell’Atto di indirizzo ministeriale del 14 maggio 2018 volto ad una corretta ed uniforme interpretazione del concetto di “consulenza” liberamente esercitabile dai professori a tempo pieno. Anche laddove non si ravvisasse il contrasto tra la previsione regolamentare e la disposizione legislativa, i provvedimenti gravati sarebbero comunque illegittimi in quanto in contrasto con i criteri dettati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con atto di indirizzo del 14 maggio 2018, ove l’elemento discriminante deve essere identificato nella “presenza limitata” o meno del docente in Ateneo e nell’essere o meno dette prestazioni “di ostacolo all’attività a tempo pieno”; circostanza non inverata, atteso che, nel periodo di tempo oggetto di indagine, il ricorrente avrebbe sempre effettuato un numero di ore di lezione pari o anche superiore a quello programmato, ricevendo valutazioni ampiamente positive nelle rilevazioni anonime del gradimento da parte degli studenti.
ii.3. difetto di istruttoria e sulla palese irrazionalità e manifesta ingiustizia della valutazione compiuta: la “non occasionalità” sarebbe stata contestata esclusivamente in considerazione che si tratta di “incontri ripetuti nel corso degli anni”, senza alcuna ulteriore argomentazione. Ad avviso di parte ricorrente, il solo fatto che i gruppi di crescita personale siano stati attivati ogni anno negli ultimi cinque non potrebbe essere considerato decisivo per determinarne il carattere dell’abitualità, senza considerare il numero di volte in cui vi è stata l’attivazione di queste iniziative, né il numero di incontri tenutisi, né il numero di ore duranti le quali il professore è stato impegnato (l’impegno orario nei vari anni è stato circoscritto tra le venti e le sessanta ore su un intero anno).
ii.4 contrasto tra l’art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento incarichi e la norma primaria e sulla, eventuale, riconducibilità in via subordinata dell’attività di consulenza nel regime di comunicazione preventiva. Ribadito che le prestazioni svolte dovrebbero ritenersi liberamente esercitabili, senza necessità di previa autorizzazione, né di previa comunicazione, in via subordinata il ricorrente osserva che l’attività consulenziale in parola avrebbe eventualmente dovuto ricondursi, a tutto voler concedere, nel regime della previa comunicazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento incarichi. Anche in questo caso, la richiesta di restituzione degli emolumenti conseguiti dal ricorrente sarebbe comunque illegittima e da annullare, posto che l’obbligo restitutorio è sancito dall’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 esclusivamente con riguardo al regime autorizzatorio e non con riguardo ai casi di mera comunicazione preventiva.
In via cautelativa, parte ricorrente impugna anche la previsione regolamentare di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento incarichi per contrasto con la norma primaria.
iii. Eccesso di potere per irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità, manifesta ingiustizia ed iniquità dell’azione amministrativa in relazione alla richiesta di rimborso delle somme al lordo delle imposizioni fiscali. Con riferimento al provvedimento di recupero degli emolumenti percepiti dal ricorrente, si contesta che l’Amministrazione possa disporre la ripetizione di somme mai entrate nella disponibilità materiale e giuridica del dipendente.
iv. Violazione dell’art. 84 del regolamento generale d’Ateneo, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, manifesta arbitrarietà della sanzione disciplinare in relazione a fatti che non sono stati oggetto di formale contestazione di addebito. Il ricorrente lamenta che la sanzione sia stata parametrata avuto riguardo anche a due aspetti che, pur essendo stati attenzionati dal Garante di Ateneo ai punti 1 e 2 della propria relazione, non sono contenuti nella contestazione di addebito, ossia l’utilizzo del sito web privato anche per la diffusione di materiale di studio e la partecipazione agli esami di una persona estranea all’Ateneo. Si contesta, altresì, che possa essere comminata una sanzione disciplinare per il mancato riscontro alla pec, non potendo configurarsi come mancanza ad un dovere d’ufficio.
3. Si è costituita per resistere in giudizio l’Università -OMISSIS-. La difesa resistente, dopo aver evidenziato il carattere meramente ordinatorio del termine di cui all’art. 10, comma 2, l. n. 240 del 2021 – termine che comunque non si potrebbe far decorrere dalla relazione del Garante del 22 aprile 2024 in quanto i fatti indicati nella contestazione di addebito sarebbero diversi e ulteriori rispetto a quelli segnalati dal Garante stesso – ha eccepito l’inammissibilità del secondo e terzo motivo, risolvendosi gli stessi nella tardiva impugnazione di due norme del Regolamento di Ateneo sullo svolgimento degli incarichi extraistituzionali che, in ragione della immediata lesività, avrebbe dovuto essere impugnato nel termine di legge decorrente dalla relativa pubblicazione.
La difesa dell’Ateneo ha, poi, ampiamente argomentato nel merito circa la corretta interpretazione dell’art. 6, comma 10, l. 240 del 2010 – con particolare richiamo alla giurisprudenza della Corte dei conti in materia – e sulla conseguente piena compatibilità con il disposto normativo delle previsioni del Regolamento dell’Università -OMISSIS-.
Parimenti corretta si presenterebbe la richiesta di restituzione delle somme percepite dal ricorrente al lordo degli oneri fiscali.
4. A seguito della trattazione camerale, con ordinanza -OMISSIS- è stata accolta l’istanza cautelare, con sospensione della gravata richiesta di rimborso nelle more del giudizio.
5. Le parti hanno depositato memorie e repliche, controdeducendo rispetto alle avverse eccezioni e ribadendo le rispettive difese.
6. Con ordinanza -OMISSIS- il Collegio disposto l’acquisizione dei verbali del Collegio di disciplina inerenti la vicenda per cui è causa, assegnando all’Università resistente, per il predetto incombente, il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza e fissando, per la prosecuzione della trattazione, l’udienza pubblica del 16 dicembre 2025.
7. L’Ateneo resistente ha adempiuto all’incombente istruttorio.
8. Le parti hanno depositato memorie e repliche in vista della trattazione, puntualizzando le rispettive posizioni.
9. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. È controversa la legittimità del provvedimento con cui il Rettore dell’Università -OMISSIS- ha irrogato all’odierno ricorrente, professore -OMISSIS- a tempo pieno presso il medesimo Ateneo, la sanzione disciplinare della censura per avere svolto attività extraistituzionali senza la necessaria preventiva autorizzazione prevista dal “Regolamento di Ateneo per il rilascio a Professori e Ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni” e per il mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti del 6 giugno 2024, nonché della conseguente istanza di rimborso delle somme percepite per tali attività notificata in data 23 gennaio 2025.
La parte ricorrente ha, altresì, agito per l’annullamento del citato Regolamento di Ateneo nella parte in cui disciplinerebbe le ipotesi di autorizzazione e comunicazione degli incarichi esterni in maniera difforme rispetto all’art. 6 della l. n. 240 del 2010.
2. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione, formulata dalla difesa resistente, di irricevibilità per tardività delle censure formulate avverso il “Regolamento di Ateneo per il rilascio a Professori e Ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni” di cui al decreto rettorale n. -OMISSIS-.
Al riguardo basti richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui i regolamenti e gli atti generali dell’Amministrazione sono impugnabili in via diretta solo in presenza di disposizioni che ledano in via immediata le posizioni soggettive dei destinatari, mentre negli altri casi l’interesse a ricorrere si radica solo in presenza di atti applicativi e non in base a potenzialità lesive solo ipotetiche o future (cfr. C.d.S., sez. I, parere 26 giugno 2019, n. 2046; Id., sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9406: « I regolamenti e gli atti generali dell’Amministrazione, infatti, sono impugnabili in via diretta solo in presenza di disposizioni che ledano in via immediata le posizioni soggettive dei destinatari, mentre negli altri casi l’interesse a ricorrere si radica solo in presenza di atti applicativi, e non in base a potenzialità lesive solo ipotetiche o future. In altre parole, i vizi degli atti amministrativi generali risultano immediatamente contestabili solo quando di per sé preclusivi del soddisfacimento dell’interesse protetto, mentre altrimenti sono deducibili come fonte di illegittimità derivata dell’atto consequenziale, quando sia quest’ultimo a venire impugnato - con l’atto presupposto - in quanto concretamente lesivo (C.d.S., Sez. I, 7 giugno 2010, n. 3041) »; Id., sez. V, 24 marzo 2014, n. 1448; T.A.R., Lombardia, Miliano, sez. IV, 1° aprile 2019, n. 698; T.A.R. Toscana - Firenze, sez. I, 8 settembre 2015, n. 1218; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 8 maggio 2023, n. 1514: « Sussiste l’onere di impugnare tempestivamente i regolamenti e gli atti amministrativi generali … solo nella “ipotesi in cui la disciplina regolamentare contiene disposizioni immediatamente precettive per il destinatario, che incidono sulla sua sfera giuridica indipendentemente da un atto applicativo”, essendo viceversa da escludersi l’impugnabilità di “un atto generale che necessita di una fase concretamente attuativa, per mezzo dell’attività che deve essere svolta” dall’Amministrazione »).
L’attualità della lesione degli interessi di parte ricorrente, difatti, si è manifestata solo con il provvedimento rettorale di conclusione del procedimento disciplinare, non sussistendo quindi un onere di immediata impugnazione del presupposto regolamento sino all’adozione del provvedimento stesso.
3. Procedendo con l’esame del merito del ricorso, con il primo mezzo il ricorrente invoca l’intervenuta decadenza dall’azione disciplinare in quanto la contestazione degli addebiti sarebbe intervenuta oltre il termine – asseritamente perentorio – di cui all’art. 10, comma 2, l. n. 240 del 2010, oltre che in violazione del più breve termine di cui all’art. 84 del Regolamento generale di Ateneo.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
L’invocato secondo comma dell’art. 10 l. n. 240 del 2010 dispone che «[l]’avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall’articolo 87 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta ».
L’art. 84, commi 5 e 6, del Regolamento generale di Ateneo prevede che «5 . Per i fatti che possono dar luogo all’irrogazione di sanzioni più gravi della censura, tra quelle previste dall’art. 87 del T.U. sull’Istruzione superiore, di cui al R. D. 31/08/1933, n. 1592, il Rettore, entro venti giorni dalla conoscenza dei fatti, svolti i primi accertamenti, provvede alla contestazione degli addebiti, mediante lettera raccomandata a.r. o con raccomandata a mano. Il Rettore fissa altresì un termine, non superiore a venti giorni dalla contestazione degli addebiti, per la presentazione da parte del professore o del ricercatore di eventuali deduzioni scritte dinanzi al collegio di disciplina. 6. Il Rettore, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando una motivata proposta ».
Nel caso che occupa i suddetti termini risultano non essere stati rispettati, atteso che il dies a quo deve essere correttamente individuato nella segnalazione del Garante del 22 aprile 2024, che risulta essere già adeguatamente circostanziata (nello stesso provvedimento finale è indicata come “documentata relazione”) e che era stata preceduta dall’audizione degli studenti e del professore interessato; detti termini non risultano rispettati neanche avuto riguardo ai chiarimenti forniti dall’interessato in data 13 maggio 2025. Il mancato rispetto dei richiamati termini di avvio del procedimento, tuttavia, non comportala decadenza del potere disciplinare, stante la natura non perentoria da attribuire ai termini stessi.
Non ignora il Collegio che con riferimento alla qualificazione in termini perentori o ordinatori del termine di cui al richiamato art. 10, comma 2, l. n. 240 del 2010, la giurisprudenza non si presenta pacifica (nel senso della perentorietà del citato termine di avvio del procedimento disciplinare, cfr. C.d.S., sez. VII, 30 marzo 2023, n. 3316; T.A.R. Lazio, Roma sez. III, 29 novembre 2024, n. 21472; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 7 luglio 2021, n. 1142).
Il Collegio ritiene, tuttavia, preferibile l’orientamento che, avuto riguardo per la lettera della norma ed alla specialità della previsione normativa rispetto al T.U. pubblico impiego (cfr. art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001), assegna al termine iniziale di cui all’art. 10 l. n. 240 del 2010 natura meramente ordinatoria, riconoscendo natura perentoria al solo termine per la conclusione del procedimento disciplinare, la cui violazione non è contestata nel caso che occupa.
È stato, difatti, affermato che «[a]i sensi del citato art. 10 c. 5 legge 204/2010 “il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso” sì che l’unico termine perentorio appare proprio quello di conclusione del procedimento, restando irrilevanti gli altri. Al riguardo è sufficiente rilevare che i termini relativi alla fase istruttoria precedente al momento di avvio del procedimento disciplinare, coincidente con la comunicazione della contestazione degli addebiti, devono considerarsi ordinatori, tenuto conto che il legislatore non li qualifica espressamente come perentori e che la fase precedente alla contestazione degli addebiti non può giuridicamente equipararsi a quella ad essa successiva, potendosi riconoscere natura procedimentale soltanto a quest’ultima (cfr., proprio con riguardo alle disposizioni di cui all’art. 10 della L. n. 240/2010, Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2019, n. 2379) » (C.d.S. , sez. VII, 9 marzo 2023, n. 2519).
Anche di recente è stato ribadito dal Giudice di appello che « i termini di legge che scandiscono i tempi e le fasi del procedimento disciplinare nei confronti dei docenti universitari - sia quelli relativi all’avvio della procedura, che quelli riferibili al tempo in cui deve intervenire il parere del Collegio di disciplina, rispettivamente dettati dal comma 2 e dal comma 3 dell’art.10 della L. n.240 del 2010 - abbiano natura ordinatoria. 4.1.2. Tale convinzione si basa almeno su quattro ragioni, prima delle quali è rappresentata dalla diversa struttura testuale che i citati commi 2 e 3 presentano, rispetto al comma 5 del medesimo articolo 10 L. 240 del 2010, che prevede il termine di centottanta giorni per l’emanazione della decisione disciplinare di competenza del Consiglio di amministrazione. Quest’ultima disposizione, infatti, diversamente dalle prime due, “tipizza” i casi in cui è possibile sospendere il ridetto termine, lasciando così intendere, in via deduttiva, che la relativa previsione ha natura tassativa. Nessuna delle altre due norme, per contro, contiene previsioni analoghe, il che, in applicazione del criterio interpretativo dell’“ubi lex voluit, dixit” fa propendere per la natura ordinatoria delle indicazioni contenute, sia nel comma 2 che nel comma 3, del ridetto articolo 10. 4.1.3. La suddetta interpretazione, peraltro, in entrambi i casi, trova altresì rispondenza in una considerazione logico-sistematica, evincibile dalla complessiva ratio dell’ordito normativo in esame; infatti sia al momento della decisione dell’organo apicale in ordine al se avviare l’azione disciplinare (comma 2 art. 10 citato), che in quello consimile che riguarda la determinazione del collegio di disciplina (comma 3 art. 10 citato), potrebbero verosimilmente ricorrere (meglio: il più delle volte ricorrono) ragioni, legate alla necessità di più attente valutazioni, suscettibili di indurre gli organi procedenti a ulteriori approfondimenti. Pertanto, in questo contesto, ritenere che i termini per l’esercizio delle relative facoltà e poteri siano perentori, nuocerebbe senz’altro alla completezza degli accertamenti, con conseguente danno, sia dell’interesse pubblico che di quello dello stesso incolpato, anch’egli titolare di una pretesa giuridicamente rilevante ad ottenere un accertamento quanto più possibile esaustivo e definito. ... 4.1.4. Aggiungasi, e vale quale terza ragione a suffragio della tesi della natura ordinatoria dei termini de quibus, che l’interesse pubblico all’accertamento dei fatti, a tutela del prestigio dell’amministrazione di appartenenza dell’incolpato, rappresenta la causa attributiva del potere disciplinare, oltre ad essere la finalità da ultimo perseguita da quest’ultimo, rispetto alla quale, a determinate condizioni, l’interesse del dipendente ad ottenere una rapida definizione del processo può anche essere ritenuto recessivo. 4.1.5. Infine, la quarta ragione per la quale i ridetti termini vanno ritenuti ordinatori si trae dalla giurisprudenza maggioritaria di questo plesso giurisdizionale, alla quale ha prestato recentemente adesione anche questa sezione, dai cui approdi non vi è motivo di discostarsi e che ha affermato, per l’appunto, che i termini previsti dalla normativa della legge n. 240/2010 in tema di procedimento disciplinare sono tutti di natura ordinatoria, eccezion fatta per quello di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento di cui al comma 5 dell’art. 10, e cioè del termine, entro il quale il procedimento disciplinare, a pena di decadenza, deve essere concluso » (C.d.S., sez. VII, 10 febbraio 2025, n. 1090; cfr. Id., 9 febbraio 2023; Id. 3 novembre 2023, n. 9515).
Le coordinate ermeneutiche di cui sopra trovano applicazione anche con riferimento al disposto dei citati commi 5 e 6 dell’art. 84, del Regolamento generale di Ateneo, che non qualifica espressamente come perentorio il termine di avvio del procedimento disciplinare per i fatti che possono dar luogo all’irrogazione di sanzioni più gravi della censura (ipotesi originariamente formulata nella fattispecie che occupa).
4. Per una più lineare esposizione, il secondo ed il quarto motivo di ricorso possono trovare trattazione congiunta; le censure attoree si presentano fondate nei limiti di seguito esposto.
4.1. Un primo gruppo di censure attiene alla qualificazione da parte dell’Ateneo dell’attività, pacificamente espletata dal prof.-OMISSIS- quale “conduttore” nell’ambito di “gruppi di crescita personale”, quale attività che avrebbe necessitato la preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett h), del “Regolamento di Ateneo per il rilascio a Professori e Ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni” dell’Università -OMISSIS- di cui al decreto rettorale n. -OMISSIS-.
4.2. Per quanto di interesse, il citato “Regolamento di Ateneo per il rilascio a Professori e Ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni” all’art. 2, comma 1, lett. g), sancisce l’incompatibilità tra la posizione di professore a tempo pieno e « l’esercizio di attività libero-professionali e di lavoro autonomo », specificando che «[s]ono da considerare attività libero professionali quelle prestate a favore di terzi in forma individuale o partecipando ad associazioni o società professionali non rientranti nei compiti e doveri istituzionali, che presuppongono l’iscrizione ad albi professionali o registri abilitanti e che rivestono il carattere della continuità e/o abitualità ».
L’art. 3 disciplina le “Attività soggette ad autorizzazione” inserendovi « incarichi retribuiti per attività di ricerca e consulenza scientifica presso enti pubblici o privati aventi caratteristiche di non occasionalità, purché senza vincolo di subordinazione » (lett. h). Il successivo art. 4 prevede l’obbligo di comunicazione preventiva per le « attività di collaborazione scientifica e di consulenza di carattere scientifico aventi caratteristica di occasionalità e non continuità, non coincidente in ogni caso con attività libero-professionali » (lett. a), mentre alcun riferimento alle attività di collaborazione scientifica e di consulenza è contenuto all’art. 5 che disciplina le “Attività liberamente esercitabili”.
4.3. Come già evidenziato, nel caso che occupa l’attività espletata dall’odierno ricorrente non è stata ritenuta qualificabile quale « attività libero-professionale », bensì è stata ricondotta dal Collegio di disciplina – con valutazione fatta propria dal Rettore nel proprio provvedimento – nell’ambito dell’« attività di ricerca e consulenza scientifica », che per il riscontrato carattere di abitualità (« in quanto trattasi di incontri ripetuti nel corso degli anni ») avrebbe necessitato della previa autorizzazione « per consentire di verificare la rispondenza dell’attività svolta ai dettami del Regolamento di Ateneo (DR. 42/2022) ».
4.4. La disciplina regolamentare di Ateneo sopra richiamata si presenta disallineata rispetto alla normativa legislativa di riferimento.
Giova rammentare che l’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 dispone che «[i] dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti ».
Il comma 9 dell’art. 6 della legge n. 240 del 2010 stabilisce due principi generali in tema di incompatibilità: in primo luogo, che la posizione di professore e ricercatore (indifferentemente a tempo pieno e a tempo definito) è incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industria e, in secondo luogo, che la posizione di professore a tempo pieno è incompatibile con l’attività libero professionale. Ai sensi del successivo comma 10, del medesimo art. 6: « [i] professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l’università di appartenenza, a condizione comunque che l’attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall’università di appartenenza ».
La linea di demarcazione tra i concetti di “libera professione” e “consulenza”, proprio in ragione del diverso regime di incompatibilità/liberalizzazione che le caratterizza, ha posto problemi di ordine ermeneutico; al fine dell’individuazione di detta linea di demarcazione la giurisprudenza amministrativa ha valorizzato « l’indicazione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica in risposta a un interpello di un organo di settore, l’Unione Sindacale Professori e Ricercatori Universitari (USPUR), che aveva proposto un quesito al Ministro con nota del 27 maggio 2019 (doc. 15 fasc. parte appellante). 9.5. Nel predetto quesito è stato rilevato come la definizione di attività libero professionale possa essere tratta dall’ordinamento forense, il quale impone l’iscrizione all’Albo professionale a chi svolga la professione in modo “effettivo, continuativo, abituale e prevalente”, consentendo, quindi, e contrario, di escludere lo svolgimento dell’attività libero professionale nel caso in cui non ricorrano contemporaneamente tutte quelle condizioni. 9.6. Per le attività di consulenza – rileva sempre la nota dell’USPUR nel formulare il suo quesito – non è richiesta l’occasionalità, consentendo, dunque, il suo libero svolgimento anche in caso di continuità. ... Il Ministero ha quindi evidenziato il fatto che “l’articolo 6 comma 10 della L. 240/2010 è chiaro nello stabilire che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, compatibilmente con il rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extraistituzionali, incluse le consulenze, anche continuative, realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia” » (C.d.S., sez. VII, 3 novembre 2023, n. 9515).
Con l’art. 9, comma 2 ter, del d.l. n. 44 del 2023 – convertito con modificazioni dalla legge n. 74 del 2023 – il Legislatore è intervenuto a fornire una interpretazione autentica, prevedendo che « [i]l primo periodo del comma 10 dell’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento alle attività di consulenza, si interpreta nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati o enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un’organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ».
4.5. Da quanto sopra discende, in primo luogo, l’illegittimità dell’art. 3, comma 1, lett. h) del “Regolamento di Ateneo per il rilascio a Professori e Ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni” dell’Università -OMISSIS- nella parte in cui sottopone ad autorizzazione le attività di consulenza scientifica presso enti pubblici o privati « aventi caratteristiche di non occasionalità ».
Nel caso che occupa, inoltre, gli elementi discretivi valorizzati nella previsione legislativa da ultimo citata ai fini della individuazione delle attività liberamente esercitabili – ossia il vincolo di subordinazione e l’organizzazione di mezzi e persone preordinata allo svolgimento delle pur molteplici e reiterate consulenze svolte in oltre dieci anni dall’appellante – non risultano essere stati oggetto di indagine in sede di procedimento disciplinare, essendosi tanto il Collegio di disciplina che il Rettore concentrati unicamente sulla sussistenza del carattere di non occasionalità e continuità delle attività espletate. Il provvedimento disciplinare si presenta, pertanto, adottato all’esito di una istruttoria carente ed affetto da difetto di motivazione, non essendo stati valorizzati gli elementi individuati come discriminanti dal Legislatore.
Né, del resto, emerge dagli atti di causa che in sede procedimentale siano stati sufficientemente valutati ulteriori profili pur valorizzati dalla giurisprudenza, quali il rispetto degli obblighi istituzionali e l’eventuale carattere assorbente dello svolgimento delle attività extraistituzionali rispetto agli impegni assunti quale professore a tempo pieno, né è stata adeguatamente indagata l’attività svolta che, per qualificarsi come consulenza deve essere « non implicante il compimento di attività riconducibili alle figure professionali di riferimento » (cfr. C.d.c., III app., sent. n. 7 del 2025).
La giurisprudenza contabile, rilevato come « i più recenti interventi legislativi hanno ... ampliato le attività consentite ai ricercatori ed ai docenti universitari in regime di impegno a tempo pieno e codificato il concetto di consulenza elaborato dalla giurisprudenza (Sez. riun. in sede giur., sent. n. 1/2025/QM/PROC)», ha da ultimo evidenziato come la «oramai consolidata giurisprudenza afferma, al riguardo, che la consulenza, per essere liberamente esercitabile, deve avere carattere scientifico, essere svolta in modo non subordinato, ma anche non organizzato e non implicante il compimento di attività tipicamente riconducibili alle figure professionali di riferimento; non deve comprendere prestazioni di carattere strumentale o esecutivo; deve, di norma, concludersi con un parere, una relazione o uno studio ed essere svolta in modo occasionale, non abituale, né continuativo (III app., sent. n. 473/2023; II app., sent. n. 172/2023; III app., sent. n. 7/2025). ... Reputa, dunque, il Collegio che tali consolidati indirizzi giurisprudenziali continuino a dispiegare effetto anche in seguito all’introduzione della normativa di interpretazione autentica dettata dal su richiamato art. 9, comma 2-ter, del d.l. n. 44 del 2023 dovendosi considerare che, in tema di incarichi extra istituzionali, primaria rilevanza assume il rispetto del principio costituzionale dettato dall’art. 98 Cost. ai sensi del quale i pubblici dipendenti “sono al servizio esclusivo della Nazione”. L’esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico è, infatti, strumentale a garantire il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione sanciti dall’art. 97 della Costituzione. La giurisprudenza contabile di appello ha già avuto modo di chiarire che l’attività di consulenza, non va intesa come qualcosa di diverso dalla collaborazione scientifica, di cui conserva la stessa natura e caratteristiche e non può, in ogni caso, coincidere, confondendosi, con l’attività libero-professionale svolta per conto di privati o di enti pubblici che rimane espressamente vietata dall’art. 6, comma 9, della l. n. 240/2010 ai sensi del quale l’esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Diversamente opinando, se si desse un’interpretazione più estensiva della normativa, un docente a tempo pieno sarebbe libero di fare qualsiasi attività genericamente definita di consulenza con il pubblico e con il privato in maniera continuativa, il che sarebbe in aperto contrasto con lo spirito dello stesso comma 10 e, in particolare, con il su richiamato comma 9 della citata l. n. 240/2010 (I app., sent. n. 80/2017; II app., sent. n. 112/2025). Pertanto, la locuzione attività di collaborazione scientifica e di consulenza deve essere interpretata in chiave restrittiva, non essendo consentita qualsiasi attività di consulenza esterna, bensì soltanto quella di carattere scientifico, ossia tale da involgere peculiari conoscenze e competenze maturate ad un livello di altissima specializzazione nella materia (II app., sentt. n. 172/2023, n. 147/2022), nonché avente quel carattere di occasionalità, indispensabile al fine di una piana qualificazione in termini di attività liberamente esercitabile (III app., sent. n. 7/2025). ... Rammenta, in proposito, il Collegio che l’attività di consulenza non deve incentrarsi sulla risoluzione di problematiche concrete, né essere volta a soddisfare unicamente interessi e necessità di soggetti terzi committenti (Sez. riun., sent. n. 1/2025/QM/PROC) » (C.d.c., sez. I app., 24 ottobre 2025 n. 154).
Il secondo mezzo deve, pertanto, essere accolto, con assorbimento degli ulteriori profili, formulati in via gradata.
4.6. Si presenta, infine, fondata la censura di cui al quarto motivo.
Dagli atti di causa emerge, infatti, che il Collegio di disciplina nell’istruttoria che ha condotto a formulare la proposta di sanzione al Rettore ha avuto riguardo anche a due aspetti che, pur essendo stati attenzionati dal Garante di Ateneo ai punti 1 e 2 della propria relazione, non sono valorizzati nella contestazione di addebito di cui alla nota n. -OMISSIS-.
Con tale atto il Rettore ha avviato il procedimento disciplinare a carico del prof.-OMISSIS- contestando la violazione degli artt. 11, comma 5, lett. a), d.P.R. n. 382 del 1980, 6, comma 9, l. n. 240 del 2010 e 2, lett. g), del “Regolamento di Ateneo per il rilascio a Professori e Ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni”, ipotizzando « una responsabilità di tipo disciplinare per “abituale mancanza ai doveri d’ufficio” e/o “abituale irregolarità della condotta” » con riferimento all’esercizio di attività privata di natura libero-professionale in forma abituale e continuativa incompatibile con lo status di professore -OMISSIS- a tempo pieno, nonché una responsabilità di tipo disciplinare per “abituale mancanza ai doveri d’ufficio” e/o “abituale irregolarità della condotta” con riferimento al mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti prot. n. -OMISSIS-.
In particolare, nel -OMISSIS- il Collegio di disciplina ha richiamato i profili oggetto di valutazione, facendo espressamente riferimento – tra gli altri – sia all’utilizzo del sito web privato anche per la diffusione di materiale di studio che alla partecipazione agli esami di una persona non autorizzata estranea all’Ateneo. La valutazione del Collegio di disciplina risulta essere stata unitaria per tutti i profili riportati, pertanto inclusi quelli non valorizzati nella contestazione formale con cui è stato avviato il procedimento disciplinare; né alcun discrimine è stato effettuato dal Rettore, che in sede di provvedimento finale si è limitato a prendere atto delle valutazioni del Collegio di disciplina e a « provvedere, in conformità al parere espresso dal Collegio di Disciplina con l’irrogazione della sanzione della censura ».
5. L’accoglimento dei motivi precedenti, comportando la caducazione del provvedimento disciplinare logicamente presupposto alla richiesta di rimborso delle somme percepite per le attività ivi contemplate, determina, altresì, il venir meno dell’interesse allo scrutinio del terzo mezzo.
Giova rammentare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, « la nozione di atto presupposto è fondata, in relazione ad atti di un unico procedimento o anche ad atti autonomi, sull’esistenza di un collegamento fra gli atti stessi, così stretto nel contenuto e negli effetti, da far ritenere che l’atto successivo sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 marzo 2000, n. 1561; Sez. V, 15 ottobre 1986, n. 544). La connessione di più provvedimenti amministrativi per presupposizione postula un aspetto strutturale ed uno funzionale. Sotto l’aspetto strutturale, gli atti sono in una relazione di successione giuridica e cronologica, o di necessario concatenamento; l’atto presupposto non soltanto precede e prepara quello presupponente, ma ne è il sostegno esclusivo. Gli effetti del provvedimento pregiudiziale sono i fatti costitutivi del secondo, o meglio del relativo potere; vi è una consequenzialità necessaria tra i due provvedimenti, tale che l’esistenza e la validità di quello presupposto sono condizioni indispensabili affinché l’altro possa legittimamente esistere e produrre la propria efficacia giuridica. Quanto all’aspetto funzionale, poi, gli atti risultano preordinati alla realizzazione di un unico rapporto amministrativo, riguardano, cioè, un unico bene della vita; ciascun atto spiega da solo taluni effetti giuridici, ma soltanto congiuntamente all’altro dà vita al rapporto giuridico, che rappresenta l’oggetto dell’interesse pubblico considerato dai più poteri funzionalmente collegati. Da quanto detto emerge che, sul piano della disciplina, l’illegittimità ed il conseguente annullamento dell’atto presupposto determinano l’illegittimità di quello conseguente (c.d. trasmissione della antigiuridicità; cfr. ex multis Consiglio di Stato n. 6922/2020) » (C.d.S., sez. IV, 29 dicembre 2025 n. 10354).
Nel caso che occupa, ricorrono tanto il profilo strutturale che quello funzionale sopra richiamati; la richiesta di rimborso delle somme percepite da ricorrente per le attività extraistituzionali si pone in sequenza cronologica e logica rispetto al provvedimento disciplinare annullato e nella qualificazione contenuta in tale provvedimento dell’attività medesime come necessitanti di autorizzazione trova il proprio esclusivo sostegno motivazionale.
5.1. Osserva comunque il Collegio che il motivo si presentava meritevole di accoglimento, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale già seguito da questo Tribunale amministrativo, per cui «[l]e somme percepite in relazione allo svolgimento di incarichi esterni devono … essere versate al netto delle imposte già corrisposte e così anche la richiesta di restituzione dei compensi illegittimamente percepiti non può che avere a oggetto le somme ricevute in eccesso (e cioè, effettivamente entrate nella sfera patrimoniale del dipendente medesimo), non potendosi pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 614/2013)” (C.d.S., sez. I, parere 671/2019 del 5 marzo 2019; TAR Lazio, Roma, sez. I bis, 24 marzo 2016 n. 3753). Va, dunque, accolto il motivo relativo all’errato calcolo della somma, dovendo il ricorrente versare le somme al netto delle imposte già corrisposte, non potendosi pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali » (T.A.R. Umbria, 17 febbraio 2020, n. 86; cfr. C.d.S., sez. II, 7 settembre 2020, n. 5394; Id. sez. VII, 5 ottobre 2023, n. 8687).
6. Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati il decreto rettorale prot. n. -OMISSIS-, la conseguente istanza di rimborso delle somme percepite per le attività extraistituzionali notificata in data 23 gennaio 2025 nonché, in parte qua , il “Regolamento di Ateneo per il rilascio a Professori e Ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni” di cui al decreto rettorale n. -OMISSIS-.
La complessità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Dispone la trasmissione degli atti, per le valutazioni di competenza, alla Procura regionale della Corte dei conti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
FR RI, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
AN RE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RE | FR RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.