Art. 31.
Le disposizioni relative alla concessione della pensione di guerra alla vedova sono estese al vedovo della donna morta, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell' art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , purche' sussistano nei suoi riguardi le condizioni stabilite dagli articoli 71 e 73 della citata legge e successive modificazioni.
Le disposizioni di cui agli articoli 106 , 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , modificati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della presente legge, si applicano anche nei riguardi dei beneficiari di cui al comma precedente.
Le disposizioni relative alla concessione della pensione di guerra alla vedova sono estese al vedovo della donna morta, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell' art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , purche' sussistano nei suoi riguardi le condizioni stabilite dagli articoli 71 e 73 della citata legge e successive modificazioni.
Le disposizioni di cui agli articoli 106 , 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , modificati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della presente legge, si applicano anche nei riguardi dei beneficiari di cui al comma precedente.