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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28.07.2025
da
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
LL (PV), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Cilli del Foro
di Piacenza, elettivamente domiciliato presso la stessa con studio in
Piacenza, Via Roma n. 80, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e 1 (C.F. ), nata il [...] Controparte_1 C.F._2
a Codogno (LO), rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Fendi del Foro
di Piacenza, elettivamente domiciliata presso la stessa con studio in
Piacenza, via Mazzini n. 30/32, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Farini (PC)
in data 12.09.2004 in regime di comunione dei beni, matrimonio dal quale sono nati i figli (n. 29.12.2004), (n. 30.12.2005) ed Per_1 Per_2
(n. 27.03.2015). Per_3
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 29.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) La casa coniugale, sita a Gragnano Trebbiense, Via Don Lorenzo Milani
n. 34, attualmente nella disponibilità del sig. in forza di regolare Pt_1
contratto di locazione, verrà assegnata allo stesso, con gli arredi ivi esistenti. Il sig. si farà cari co delle utenze della casa coniugale e Pt_1
delle spese condominiali anche nell'interesse dei due figli maggiorenni
2 con lui conviventi. La signora provvederà ad asportare i suoi beni CP_1
personali ed il corredo di nozze.
2) I figli e continueranno ad abitare presso la casa Per_1 Per_2
coniugale con il padre che si farà integralmente carico del loro mantenimento (ivi comprese le spese straordinarie), fino al raggiungimento della completa indipendenza economica.
3) La figlia minorenne verrà affidata congiuntamente ad entrambi Per_3
i genitori i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute della medesima,
previa collaborazione e reciproca consultazione, tenendo conto delle aspirazioni e inclinazioni di I genitori eserciteranno Per_3
separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
4) La minore avrà collocazione prevalente presso la madre e presso la medesima manterrà la residenza anagrafica. La signora si farà CP_1
carico del mantenimento di fino al raggiungimento della sua Per_3
indipendenza economica.
5) I genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia così come descritte nelle Linee Guida per la Per_3
regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del CNF, documento che le Parti dichiarano di conoscere in ogni sua parte disponendone, inoltre, di copia integrale, salvo che uno dei genitori abbia stipulato convenzioni assicurative che gli consentono di vedersi rimborsata l'intera somma o anche una sola parte.
3 6) Ogni spesa straordinaria dovrà essere preventivamente concordata con esibizione del giustificativo all'altro genitore. Il rimborso pro quota della spesa al genitore che avrà anticipato l'intero esborso dovrà avvenire entro
20 giorni dall'effettuazione del pagamento.
7) L'assegno unico per fino ad oggi interamente percepito dal Per_3
sig. a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso verrà Pt_1
versato alla moglie, la quale, dal prossimo anno, ne farà diretta richiesta.
8) I figli e , in considerazione della loro età e autonomia, Per_2 Per_1
concorderanno liberamente con la madre tempi e modalità di frequentazione, nel rispetto degli impegni personali, scolastici e lavorativi di ciascuno.
9) Il Sig. vedrà e terrà con sé la figlia secondo il seguente Pt_1 Per_3
calendario:
- nei giorni di sabato o domenica, in via alternativa, con orari da concordarsi di volta in volta tra i genitori, con congruo preavviso e tenuto conto degli impegni del sig. Compatibilmente con la volontà della Pt_1
minore, verrà gradualmente introdotta, a partire dal mese di settembre del corrente anno, la possibilità di trascorrere con il padre fine settimana alternati, con permanenza della minore presso la casa coniugale dal sabato alle ore 15.00 fino alla domenica alle ore 18.00; - compatibilmente con il percorso graduale di recupero del rapporto personale con il padre, a partire dall'anno 2026: a) durante il periodo delle vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni: a) il giorno 24 dicembre (Vigilia di Natale) sino alle ore
18.00 e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, giorno dell'Epifania sino alle ore 18; oppure b) il periodo dalla mattina del giorno del S. Natale sino
4 al 31 dicembre alle ore 18.00 con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre;
b) durante l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali,
ad anni alterni con la madre;
c) i “ponti scolastici” saranno trascorsi da con il genitore con cui dovrà trascorrere il fine settimana del quale Per_3
il ponte è prosecuzione.
10) I genitori riconoscono una certa flessibilità all'applicazione del descritto calendario di frequentazione (sub punto 9) che precede) in relazione a esigenze contingenti (quali a titolo meramente esemplificativo,
malattia o impegni professionali o familiari dell'uno e dell'altro genitore)
nell'ottica di mantenere inalterato il rapporto di frequentazione con la figlia. In ogni caso i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare con un preavviso di sette giorni – o in caso di urgenza di almeno tre giorni,
salvo circostanze urgenti e imprevedibili – la propria indisponibilità a rispettare il predetto calendario (di cui al punto 9) che precede. In caso di malattia della minore, i genitori si impegnano, previo avviso telefonico, a collaborare tra loro e a consentire l'accesso presso i rispettivi domicili per visitare la minore. I genitori si assicurano accesso telefonico al fine di concordare ogni aspetto concreto del rapporto genitoriale, tenendo in preminente considerazione i bisogni di I genitori si impegnano a Per_3
comunicare reciprocamente le variazioni del rispettivo recapito – anche telefonico – e degli eventuali spostamenti in altre città. I genitori si impegnano, altresì, a comunicare reciprocamente luoghi e recapiti ove si recheranno con la figlia in vacanza o comunque fuori città.
11) Ciascun genitore potrà trascorrere con un periodo di vacanze Per_3
estive di 14 giorni (non necessariamente consecutivi) da decidere in
5 relazione alle eventuali ferie lavorative di entrambi i genitori e da concordarsi preferibilmente entro il mese di maggio e con l'impegno di comunicarsi l'un l'altro il luogo in cui soggiornerà con la figlia.
12) Il genitore che avrà con sé si occuperà altresì di gestire gli Per_3
impegni della minore nell'ambito scolastico e delle attività sportive (ad esempio atletica) e/o extra scolastiche della stessa (ad esempio una festa di compleanno di amici).
13) Le Parti dichiarano di avere separatamente regolato con soddisfazione reciproca ogni altro rapporto economico e patrimoniale, di aver definitivamente suddiviso i rispettivi patrimoni e di nulla avere più a pretendere l'una dall'altro, salvo quanto previsto nelle presenti condizioni.
13) I genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia.
14) Spese legali interamente compensate tra le parti ricorrenti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con decreto del 5.08.2025, la Presidente delegata fissava l'udienza del
23.10.2025 disponendone la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c..
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 le Parti hanno ribadito le concordate conclusioni già rassegnate in sede di atto introduttivo.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
6 Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
7 - Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Farini (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 1, Parte II, Serie A, anno 2004).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
La Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28.07.2025
da
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
LL (PV), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Cilli del Foro
di Piacenza, elettivamente domiciliato presso la stessa con studio in
Piacenza, Via Roma n. 80, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e 1 (C.F. ), nata il [...] Controparte_1 C.F._2
a Codogno (LO), rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Fendi del Foro
di Piacenza, elettivamente domiciliata presso la stessa con studio in
Piacenza, via Mazzini n. 30/32, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Farini (PC)
in data 12.09.2004 in regime di comunione dei beni, matrimonio dal quale sono nati i figli (n. 29.12.2004), (n. 30.12.2005) ed Per_1 Per_2
(n. 27.03.2015). Per_3
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 29.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) La casa coniugale, sita a Gragnano Trebbiense, Via Don Lorenzo Milani
n. 34, attualmente nella disponibilità del sig. in forza di regolare Pt_1
contratto di locazione, verrà assegnata allo stesso, con gli arredi ivi esistenti. Il sig. si farà cari co delle utenze della casa coniugale e Pt_1
delle spese condominiali anche nell'interesse dei due figli maggiorenni
2 con lui conviventi. La signora provvederà ad asportare i suoi beni CP_1
personali ed il corredo di nozze.
2) I figli e continueranno ad abitare presso la casa Per_1 Per_2
coniugale con il padre che si farà integralmente carico del loro mantenimento (ivi comprese le spese straordinarie), fino al raggiungimento della completa indipendenza economica.
3) La figlia minorenne verrà affidata congiuntamente ad entrambi Per_3
i genitori i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute della medesima,
previa collaborazione e reciproca consultazione, tenendo conto delle aspirazioni e inclinazioni di I genitori eserciteranno Per_3
separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
4) La minore avrà collocazione prevalente presso la madre e presso la medesima manterrà la residenza anagrafica. La signora si farà CP_1
carico del mantenimento di fino al raggiungimento della sua Per_3
indipendenza economica.
5) I genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia così come descritte nelle Linee Guida per la Per_3
regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del CNF, documento che le Parti dichiarano di conoscere in ogni sua parte disponendone, inoltre, di copia integrale, salvo che uno dei genitori abbia stipulato convenzioni assicurative che gli consentono di vedersi rimborsata l'intera somma o anche una sola parte.
3 6) Ogni spesa straordinaria dovrà essere preventivamente concordata con esibizione del giustificativo all'altro genitore. Il rimborso pro quota della spesa al genitore che avrà anticipato l'intero esborso dovrà avvenire entro
20 giorni dall'effettuazione del pagamento.
7) L'assegno unico per fino ad oggi interamente percepito dal Per_3
sig. a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso verrà Pt_1
versato alla moglie, la quale, dal prossimo anno, ne farà diretta richiesta.
8) I figli e , in considerazione della loro età e autonomia, Per_2 Per_1
concorderanno liberamente con la madre tempi e modalità di frequentazione, nel rispetto degli impegni personali, scolastici e lavorativi di ciascuno.
9) Il Sig. vedrà e terrà con sé la figlia secondo il seguente Pt_1 Per_3
calendario:
- nei giorni di sabato o domenica, in via alternativa, con orari da concordarsi di volta in volta tra i genitori, con congruo preavviso e tenuto conto degli impegni del sig. Compatibilmente con la volontà della Pt_1
minore, verrà gradualmente introdotta, a partire dal mese di settembre del corrente anno, la possibilità di trascorrere con il padre fine settimana alternati, con permanenza della minore presso la casa coniugale dal sabato alle ore 15.00 fino alla domenica alle ore 18.00; - compatibilmente con il percorso graduale di recupero del rapporto personale con il padre, a partire dall'anno 2026: a) durante il periodo delle vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni: a) il giorno 24 dicembre (Vigilia di Natale) sino alle ore
18.00 e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, giorno dell'Epifania sino alle ore 18; oppure b) il periodo dalla mattina del giorno del S. Natale sino
4 al 31 dicembre alle ore 18.00 con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre;
b) durante l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali,
ad anni alterni con la madre;
c) i “ponti scolastici” saranno trascorsi da con il genitore con cui dovrà trascorrere il fine settimana del quale Per_3
il ponte è prosecuzione.
10) I genitori riconoscono una certa flessibilità all'applicazione del descritto calendario di frequentazione (sub punto 9) che precede) in relazione a esigenze contingenti (quali a titolo meramente esemplificativo,
malattia o impegni professionali o familiari dell'uno e dell'altro genitore)
nell'ottica di mantenere inalterato il rapporto di frequentazione con la figlia. In ogni caso i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare con un preavviso di sette giorni – o in caso di urgenza di almeno tre giorni,
salvo circostanze urgenti e imprevedibili – la propria indisponibilità a rispettare il predetto calendario (di cui al punto 9) che precede. In caso di malattia della minore, i genitori si impegnano, previo avviso telefonico, a collaborare tra loro e a consentire l'accesso presso i rispettivi domicili per visitare la minore. I genitori si assicurano accesso telefonico al fine di concordare ogni aspetto concreto del rapporto genitoriale, tenendo in preminente considerazione i bisogni di I genitori si impegnano a Per_3
comunicare reciprocamente le variazioni del rispettivo recapito – anche telefonico – e degli eventuali spostamenti in altre città. I genitori si impegnano, altresì, a comunicare reciprocamente luoghi e recapiti ove si recheranno con la figlia in vacanza o comunque fuori città.
11) Ciascun genitore potrà trascorrere con un periodo di vacanze Per_3
estive di 14 giorni (non necessariamente consecutivi) da decidere in
5 relazione alle eventuali ferie lavorative di entrambi i genitori e da concordarsi preferibilmente entro il mese di maggio e con l'impegno di comunicarsi l'un l'altro il luogo in cui soggiornerà con la figlia.
12) Il genitore che avrà con sé si occuperà altresì di gestire gli Per_3
impegni della minore nell'ambito scolastico e delle attività sportive (ad esempio atletica) e/o extra scolastiche della stessa (ad esempio una festa di compleanno di amici).
13) Le Parti dichiarano di avere separatamente regolato con soddisfazione reciproca ogni altro rapporto economico e patrimoniale, di aver definitivamente suddiviso i rispettivi patrimoni e di nulla avere più a pretendere l'una dall'altro, salvo quanto previsto nelle presenti condizioni.
13) I genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia.
14) Spese legali interamente compensate tra le parti ricorrenti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con decreto del 5.08.2025, la Presidente delegata fissava l'udienza del
23.10.2025 disponendone la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c..
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 le Parti hanno ribadito le concordate conclusioni già rassegnate in sede di atto introduttivo.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
6 Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
7 - Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Farini (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 1, Parte II, Serie A, anno 2004).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
La Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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