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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/02/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 1244/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Relatore ed Estensore Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1244/2024 promossa da: con l'Avv. D'ALESSANDRO DIEGO Parte_1
ATTORE contro on l'Avv. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.
E' provata l'esistenza di un verbale di separazione omologato.
pagina 1 di 2 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Deve pertanto accogliersi la domanda attorea, cui la parte convenuta non si oppone.
Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per la decisione sulle altre questioni pendenti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto in Latina il 15/12/1996 dai signori e Parte_1
trascritto nel registro degli atti civili del Comune di Latina al n. 388 parte Controparte_1
II serie A, anno 1996.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Latina di provvedere alle incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/02/2025.
Il Presidente Relatore dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Relatore ed Estensore Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1244/2024 promossa da: con l'Avv. D'ALESSANDRO DIEGO Parte_1
ATTORE contro on l'Avv. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.
E' provata l'esistenza di un verbale di separazione omologato.
pagina 1 di 2 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Deve pertanto accogliersi la domanda attorea, cui la parte convenuta non si oppone.
Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per la decisione sulle altre questioni pendenti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto in Latina il 15/12/1996 dai signori e Parte_1
trascritto nel registro degli atti civili del Comune di Latina al n. 388 parte Controparte_1
II serie A, anno 1996.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Latina di provvedere alle incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/02/2025.
Il Presidente Relatore dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2