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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/07/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3687/2024 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
SPECIALE MANLIO;
Ricorrente
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DI CATO STEFANIA;
Resistente
OGGETTO: Indennita di accompagnamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico
Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art
445 bis cpc , l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto che :
- di aver depositato ATP per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento;
- che il CTU aveva depositato la relazione resa in sede di ATP , negando le condizioni per ottenere la chiesta prestazione , e che lo stesso CTU non aveva tento conto, della documentazione agli atti, copiosa, che attestava molteplici e gravi infermità;
Ha quindi concluso perché, accertata la sussistenza dei requisiti sanitari, l' venisse condannato al CP_2 pagamento delle prestazioni con accessori come per legge.
Si è costituito l'ente previdenziale, eccependo nel merito l'infondatezza della domanda alla luce delle risultanze della CTU già espletata.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico
Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc,il procedimento è stato definito con sentenza all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso va accolto.
Il consulente d'ufficio,espletate le necessarie indagini, rappresentava che le patologie da cui era affetta la parte ricorrente la avevano resa invalida con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita dal 1.12.2023 e per un anno.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Ricorrono nella specie le condizioni sanitarie che legittimano il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con la decorrenza indicata dal CTU.
La domanda di condanna dei ratei della prestazione è inammissibile esulando dall'oggetto del presente procedimento(Cass 9755 del 2019)
Le spese di CTU e di lite sono poste a carico dell' CP_2
PQM
Dichiara parte ricorrente invalida con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita per un anno con decorrenza dal 1.12.2023.
Condanna l' in persona del legale rappresentante al CP_2 pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato decreto e delle spese di lite che liquida in € 1953,50.
Cosenza, 11.7.2025
IL GIUDICE dott.ssa Silvana D.Ferrentino