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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1694/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1694/2023 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambe con il patrocinio dell'avv. Angelo Marco Latino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Tiraboschi n. 8
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dal dott. CP_2
, funzionario in servizio presso l'U.s.r. per la Lombardia – A.T. di Monza, con domicilio
[...]
telematico pec Email_1
CONVENUTO
Oggetto: compenso individuale accessorio
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 22 settembre 2023, Parte_1 ed hanno adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder Parte_2
riconosciuto il loro diritto alla corresponsione del compenso individuale accessorio di cui all'art. 82 del c.c.n.l. 2006/2009 per i contratti di supplenze brevi e saltuarie stipulati con il convenuto CP_1
- negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per la ricorrente Pt_1
[...]
Pagina 1 di 6 - nell'a.s. 2020/2021 per la ricorrente . Parte_2
Le parti attoree hanno conseguentemente richiesto di condannare il convenuto a CP_1 corrispondere in loro favore la somma di € 907,55 per la ricorrente e la somma di € Pt_1
317,20 per la ricorrente;
il tutto oltre interessi e/o rivalutazione monetaria e con il Pt_2
favore delle spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto in via principale ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto poiché le ricorrenti hanno svolto incarichi di supplenza brevi e saltuarie per un periodo inferiore a 300 giorni annui, per le quali le stesse previsioni pattizie escludono l'attribuzione del compenso oggetto di domanda, in subordine ha evidenziato che l'importo eventualmente dovuto in pagamento non è correttamente determinato, giacché il compenso dovuto in favore della ricorrente visone e da determinarsi in € 0,929 per ciascun giorno di supplenza, avendo ella svolto una prestazione di
15 ore settimanali a fronte del monte orario di 36 ore settimanali per il tempi pieno;
in ogni caso con vittoria delle spese o, quantomeno, loro compensazione in caso di soccombenza.
Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'articolo 127ter c.p.c. e istruita la causa allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato solo in parte e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
1. Risultano pacifici tra le parti e comprovati anche documentalmente gli incarichi di supplenza breve e saltuaria svolti dalle ricorrenti negli anni scolastici per i quali è formulata la domanda.
E, in particolare:
- la ricorrente ha svolto supplenze brevi e saltuarie nell'anno scolastico Parte_1
2018/2019 il giorno 23.11.2018, dal 19.12.2018 al 21.12.2018 e dal 14.2.2019 al
15.2.2019; nell'anno scolastico 2019/2020 i giorni 31.10.2019, 26.11.2019, 18.12.2019,
19.12.2019 e 11.2.2020, dal 27.11.2019 al 29.11.2019, dal 2.12.2019 al 6.12.2019, dal
29.1.2020 al 31.1.2020l dal 4.2.2020 al 7.2.2020, dal 17.2.2020 al 19.2.2020, dal
20.2.2020 al 21.2.2020; nell'anno scolastico 2020/2021 dal 14.10.2020 al 8.6.2021; nell'anno scolastico 2021/2021 dal 24.9.2021 al 1.10.2021, dal 4.10.2021 al
30.12.2021, dal 31.12.2021 al 31.03.2022 e dal 1.4.2022 al 8.6.2022 (docc.
2-5 fasc. ric.);
Pagina 2 di 6 - la ricorrente ha svolto supplenze brevi e saltuarie nell'anno scolastico Parte_2
2020/2021 dal 8.10.2020 al 8.6.2021 (doc. 6 fasc. ric.).
2. L'art. 82, primo comma, del c.c.n.l. 2006/2009 statuisce: “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze di seguito indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam”.
Il comma 5 dell'art. 82, che riguarda il personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del citato compenso individuale accessorio “a) dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”.
Il comma 7 precisa che “Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Il comma 8 riguarda la liquidazione del compenso che, in caso di servizio di durata inferiore al mese, avviene in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio.
2. La disciplina del personale a.t.a. è ricalcata su quella relativa al personale docente, di cui all'art. 7 del c.c.n.l. del 2001, in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione alla quale la Corte di Cassazione (con l'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018) ha già fornito una interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
In particolare, è stato affermato che, alla luce del principio di non discriminazione di cui alla citata clausola 4, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i destinatari della retribuzione professionale docenti anche gli assunti a tempo determinato.
Pertanto, il richiamo contenuto al comma 3 “alle modalità stabilite dall'art. 25 c.c.n.i. del
31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. n. 20015/2018 cit.).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione con la successiva pronunzia del
5 marzo 2020, n. 6293, nella quale si legge che deve ritenersi “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE […] applicabile nella fattispecie,
Pagina 3 di 6 secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015,
l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare
l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (così Cass. 5 marzo 2020, n. 6293).
3. Tale ragionamento è adattabile alla disciplina per il personale a.t.a. di cui al citato art. 82 del c.c.n.l. 2006/2009.
Il compenso individuale accessorio attribuito al personale a.t.a., infatti, ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale stesso, e rientra pertanto in quelle condizioni di impiego (ai sensi della citata clausola 4), che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Dunque, avendo il compenso in esame indubbiamente carattere retributivo, appare riferirsi a tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
Del resto, la prestazione del personale a.t.a. riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico (come comprovato dal fatto che il convenuto non ha svolto alcuna allegazione di segno contrario sul punto), e CP_1
non sono ravvisabili condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Deve quindi essere riconosciuto il diritto delle ricorrenti a percepire il compenso individuale accessorio per il personale a.t.a. per i periodi di servizio effettivamente prestato secondo quanto già evidenziato nel paragrafo 1, da calcolarsi in base alle modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. Conseguentemente per i periodi di servizio inferiori al mese detto compenso deve essere liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Pagina 4 di 6 Così riconosciuto sul piano giuridico il diritto delle ricorrenti a percepire il compenso individuale accessorio per ciascun giorno di supplenza e breve e saltuaria prestato negli anni scolastici oggetto di domanda, le contestazioni del convenuto risultano invece CP_1 fondate e pertinenti con riferimento alla posizione dell'istante , giacché – come Parte_2
riconosciuto dalla stessa con il deposito delle note di trattazione scritta autorizzate – il compenso individuale accessorio dovuto su base giornaliera in ragione dello svolgimento dell'incarico part time di 15 ore a settimana è pari ad € 0,929, cosicché la differenza reclamata per tutto il periodo di supplenza (pari a 244 giorni) è pari ad € 226,68.
Le differenze retributive dovute in favore dell'istante risultano Parte_1 correttamente determinate e sono pari, per tutti gli incarichi di supplenza svolti negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 ad € 907,55.
Alle somme così quantificate devono essere aggiunti gli interessi legali, come per legge.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, devono essere liquidate in €
333,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto:
a. accerta e dichiara il diritto di a percepire il compenso individuale Parte_1
accessorio per gli incarichi di supplenza breve e saltuaria svolti come a.t.a. negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
b. accerta e dichiara il diritto di a percepire il compenso individuale Parte_2
accessorio per gli incarichi di supplenza breve e saltuaria svolti come a.t.a. nell'anno scolastico 2020/2021;
2. Condanna il a corrispondere: Controparte_1
a. € 907,55 in favore di per tutti gli incarichi di supplenza breve e Parte_1
saltuaria svolti quale collaboratrice del personale a.t.a. negli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
b. € 226,68 in favore di per tutti gli incarichi di supplenza breve e Parte_2
saltuaria svolti quale collaboratrice del personale a.t.a. nell'anno scolastico
2020/2021;
Pagina 5 di 6
3. Condanna il a rifondere alle ricorrenti le spese di Controparte_1
lite, liquidate in complessivi € 333,00, oltre € 49,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Monza, 13 giugno 2025
Il Giudice Elena Greco
Pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1694/2023 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambe con il patrocinio dell'avv. Angelo Marco Latino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Tiraboschi n. 8
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dal dott. CP_2
, funzionario in servizio presso l'U.s.r. per la Lombardia – A.T. di Monza, con domicilio
[...]
telematico pec Email_1
CONVENUTO
Oggetto: compenso individuale accessorio
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 22 settembre 2023, Parte_1 ed hanno adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder Parte_2
riconosciuto il loro diritto alla corresponsione del compenso individuale accessorio di cui all'art. 82 del c.c.n.l. 2006/2009 per i contratti di supplenze brevi e saltuarie stipulati con il convenuto CP_1
- negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per la ricorrente Pt_1
[...]
Pagina 1 di 6 - nell'a.s. 2020/2021 per la ricorrente . Parte_2
Le parti attoree hanno conseguentemente richiesto di condannare il convenuto a CP_1 corrispondere in loro favore la somma di € 907,55 per la ricorrente e la somma di € Pt_1
317,20 per la ricorrente;
il tutto oltre interessi e/o rivalutazione monetaria e con il Pt_2
favore delle spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto in via principale ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto poiché le ricorrenti hanno svolto incarichi di supplenza brevi e saltuarie per un periodo inferiore a 300 giorni annui, per le quali le stesse previsioni pattizie escludono l'attribuzione del compenso oggetto di domanda, in subordine ha evidenziato che l'importo eventualmente dovuto in pagamento non è correttamente determinato, giacché il compenso dovuto in favore della ricorrente visone e da determinarsi in € 0,929 per ciascun giorno di supplenza, avendo ella svolto una prestazione di
15 ore settimanali a fronte del monte orario di 36 ore settimanali per il tempi pieno;
in ogni caso con vittoria delle spese o, quantomeno, loro compensazione in caso di soccombenza.
Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'articolo 127ter c.p.c. e istruita la causa allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato solo in parte e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
1. Risultano pacifici tra le parti e comprovati anche documentalmente gli incarichi di supplenza breve e saltuaria svolti dalle ricorrenti negli anni scolastici per i quali è formulata la domanda.
E, in particolare:
- la ricorrente ha svolto supplenze brevi e saltuarie nell'anno scolastico Parte_1
2018/2019 il giorno 23.11.2018, dal 19.12.2018 al 21.12.2018 e dal 14.2.2019 al
15.2.2019; nell'anno scolastico 2019/2020 i giorni 31.10.2019, 26.11.2019, 18.12.2019,
19.12.2019 e 11.2.2020, dal 27.11.2019 al 29.11.2019, dal 2.12.2019 al 6.12.2019, dal
29.1.2020 al 31.1.2020l dal 4.2.2020 al 7.2.2020, dal 17.2.2020 al 19.2.2020, dal
20.2.2020 al 21.2.2020; nell'anno scolastico 2020/2021 dal 14.10.2020 al 8.6.2021; nell'anno scolastico 2021/2021 dal 24.9.2021 al 1.10.2021, dal 4.10.2021 al
30.12.2021, dal 31.12.2021 al 31.03.2022 e dal 1.4.2022 al 8.6.2022 (docc.
2-5 fasc. ric.);
Pagina 2 di 6 - la ricorrente ha svolto supplenze brevi e saltuarie nell'anno scolastico Parte_2
2020/2021 dal 8.10.2020 al 8.6.2021 (doc. 6 fasc. ric.).
2. L'art. 82, primo comma, del c.c.n.l. 2006/2009 statuisce: “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze di seguito indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam”.
Il comma 5 dell'art. 82, che riguarda il personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del citato compenso individuale accessorio “a) dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”.
Il comma 7 precisa che “Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Il comma 8 riguarda la liquidazione del compenso che, in caso di servizio di durata inferiore al mese, avviene in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio.
2. La disciplina del personale a.t.a. è ricalcata su quella relativa al personale docente, di cui all'art. 7 del c.c.n.l. del 2001, in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione alla quale la Corte di Cassazione (con l'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018) ha già fornito una interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
In particolare, è stato affermato che, alla luce del principio di non discriminazione di cui alla citata clausola 4, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i destinatari della retribuzione professionale docenti anche gli assunti a tempo determinato.
Pertanto, il richiamo contenuto al comma 3 “alle modalità stabilite dall'art. 25 c.c.n.i. del
31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. n. 20015/2018 cit.).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione con la successiva pronunzia del
5 marzo 2020, n. 6293, nella quale si legge che deve ritenersi “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE […] applicabile nella fattispecie,
Pagina 3 di 6 secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015,
l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (così Cass. 5 marzo 2020, n. 6293).
3. Tale ragionamento è adattabile alla disciplina per il personale a.t.a. di cui al citato art. 82 del c.c.n.l. 2006/2009.
Il compenso individuale accessorio attribuito al personale a.t.a., infatti, ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale stesso, e rientra pertanto in quelle condizioni di impiego (ai sensi della citata clausola 4), che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Dunque, avendo il compenso in esame indubbiamente carattere retributivo, appare riferirsi a tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
Del resto, la prestazione del personale a.t.a. riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico (come comprovato dal fatto che il convenuto non ha svolto alcuna allegazione di segno contrario sul punto), e CP_1
non sono ravvisabili condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Deve quindi essere riconosciuto il diritto delle ricorrenti a percepire il compenso individuale accessorio per il personale a.t.a. per i periodi di servizio effettivamente prestato secondo quanto già evidenziato nel paragrafo 1, da calcolarsi in base alle modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. Conseguentemente per i periodi di servizio inferiori al mese detto compenso deve essere liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Pagina 4 di 6 Così riconosciuto sul piano giuridico il diritto delle ricorrenti a percepire il compenso individuale accessorio per ciascun giorno di supplenza e breve e saltuaria prestato negli anni scolastici oggetto di domanda, le contestazioni del convenuto risultano invece CP_1 fondate e pertinenti con riferimento alla posizione dell'istante , giacché – come Parte_2
riconosciuto dalla stessa con il deposito delle note di trattazione scritta autorizzate – il compenso individuale accessorio dovuto su base giornaliera in ragione dello svolgimento dell'incarico part time di 15 ore a settimana è pari ad € 0,929, cosicché la differenza reclamata per tutto il periodo di supplenza (pari a 244 giorni) è pari ad € 226,68.
Le differenze retributive dovute in favore dell'istante risultano Parte_1 correttamente determinate e sono pari, per tutti gli incarichi di supplenza svolti negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 ad € 907,55.
Alle somme così quantificate devono essere aggiunti gli interessi legali, come per legge.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, devono essere liquidate in €
333,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto:
a. accerta e dichiara il diritto di a percepire il compenso individuale Parte_1
accessorio per gli incarichi di supplenza breve e saltuaria svolti come a.t.a. negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
b. accerta e dichiara il diritto di a percepire il compenso individuale Parte_2
accessorio per gli incarichi di supplenza breve e saltuaria svolti come a.t.a. nell'anno scolastico 2020/2021;
2. Condanna il a corrispondere: Controparte_1
a. € 907,55 in favore di per tutti gli incarichi di supplenza breve e Parte_1
saltuaria svolti quale collaboratrice del personale a.t.a. negli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
b. € 226,68 in favore di per tutti gli incarichi di supplenza breve e Parte_2
saltuaria svolti quale collaboratrice del personale a.t.a. nell'anno scolastico
2020/2021;
Pagina 5 di 6
3. Condanna il a rifondere alle ricorrenti le spese di Controparte_1
lite, liquidate in complessivi € 333,00, oltre € 49,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Monza, 13 giugno 2025
Il Giudice Elena Greco
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