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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/12/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2006/2022 R.A.C.C.
TRA
(cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AS De Liberis, giusta procura in atti;
-ATTORE-
E
(cf , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pt, rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Cugini, giusta procura in atti;
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
DA RE, giusta procura in atti;
(cf ) e (cf Parte_3 C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Noceti, giusta procura in C.F._4 atti;
(cf ), in persona del lrpt, rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. Francesco Paolo Febbo, giusta procura in atti;
-CONVENUTI-
pagina 1 di 18
Oggetto: appalto.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 17.6.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio il Parte_1
, Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e al fine di ottenerne la condanna all'esecuzione dei lavori
[...] Controparte_2 necessari all'eliminazione dei gravi difetti occorsi al lastrico solare di proprietà esclusiva, a seguito dell'avvenuta esecuzione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria ovvero, in alternativa, al risarcimento dei danni subiti, indicativamente stimati nella misura di €
50.000,00, pari all'importo delle spese occorrenti per l'eliminazione dei difetti in questione.
A fondamento della domanda proposta ha dedotto:
- di essere proprietario di un appartamento, posto al quinto piano dello stabile condominiale sito in , ; CP_1 CP_1
- che si erano verificati fenomeni di infiltrazione di acqua dal terrazzo di sua proprietà, fungente da lastrico solare, all'appartamento sottostante;
- che, conseguentemente, il condominio aveva conferito incarico professionale all'Arch. e all'Ing. di redigere il computo metrico e gli elaborati Parte_3 Pt_4 grafici relativi ai lavori di rifacimento del terrazzo al quinto piano nonché di dirigerne i lavori;
- che il condominio aveva altresì stipulato apposito contratto d'appalto con la
[...] avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori de quibus;
CP_3
- che, tuttavia, il progetto predisposto era risultato carente e che quanto era stato realizzato differiva dalle previsioni progettuali;
- che, in particolare, come riscontrato dal CTP, Arch. a seguito dei Persona_1 lavori in questione si era, tra l'altro, generato un gradino, in corrispondenza di ciascun accesso al terrazzo dall'appartamento nonché un'ondulazione del piano del terrazzo stesso in conseguenza dell'innalzamento delle relative quote perimetrali;
pagina 2 di 18 - che era altresì emerso che, per via dei lavori, il gradino cennato “batteva” sul lato esterno degli infissi, con la conseguenza che l'appartamento non risultava isolato rispetto all'acqua piovana, che si riversava sul terrazzo, con danni in termini di diminuzione di valore e di fruibilità dell'appartamento stesso.
Sulla scorta di queste premesse, l'attore ha dunque chiesto di: “A. Contrariis reiectis, accertare e dichiarare la piena responsabilità dei convenuti, in solido -ognuno per quanto di ragione, eventualmente in misura di quanto dovesse essere valutato dall'Onorevole
Tribunale adito-, per i fatti di cui in premessa della “ , e loro Controparte_4 eventuali aventi causa -anche in solido fra loro-. B. Per l'effetto, condannare i convenuti -
e/o loro eventuali aventi causa, anche in solido fra loro- ad eseguire a perfetta regola
d'arte tutti i lavori che saranno determinati, nei modi e nei tempi, dalla Consulenza
Tecnica d'Ufficio (che sin d'ora si chiede di disporre con urgenza e prima dell'eventuale fase istruttoria) al fine di eliminare completamente le causali delle problematiche descritte nonché, in alternativa ex artt. 1285 e 1286 del Codice civile -con facoltà di scelta attribuita alla parte attrice-, al risarcimento di tutti i danni -diretti ed indiretti, subiti e subendi da parte dell'odierna parte attrice-, indicativamente stimabili in oltre 50.000,00 -e, comunque, allo stato non determinabili-, i quali saranno quantificati sempre all'esito della suddetta
C.T.U., corrispondenti all'importo occorrente per la spesa da affrontarsi per l'esecuzione dei lavori necessari a porre rimedio alle problematiche di cui in premessa da parte di altra impresa ed a perfetta regola d'arte. C. In ogni caso, condannare i convenuti -e/o loro eventuali aventi causa, anche in solido fra loro- al pagamento in favore della parte attrice di quelle somme che saranno specificate e quantificate nel corso del giudizio, anche a seguito di C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche per mancata o ridotta utilizzazione degli ambienti danneggiati, da valutarsi e stimarsi nella somma che sarà determinata di Giustizia. D. Condannare i convenuti -e/o loro eventuali aventi causa, anche in solido fra loro- al pagamento delle spese di lite, ai compensi ed onorari di avvocato, al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ex art. 13 della Legge
Professionale Forense -oltre ad oneri ed accessori, come per legge, ed alle successive occorrende- con attribuzione al sottoscritto procuratore e difensore, il quale si dichiara
pagina 3 di 18 antistatario per non aver percepito emolumenti di sorta. E. Con clausola di provvisoria esecuzione come per legge”.
Si sono costituiti l'Arch. e l'Ing. i quali, Parte_3 Parte_4 preliminarmente, hanno eccepito l'intervenuta decadenza dalla denuncia dei vizi e/o la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno ovvero, ancora, la non debenza della garanzia per vizi, per essere stata l'opera per cui è causa accettata e/o i vizi o le difformità conosciuti o riconoscibili;
nel merito hanno chiesto il rigetto della domanda proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con richiesta di valutare la condotta processuale dell'attore e condannare lo stesso al pagamento di una somma da liquidarsi anche equitativamente ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Si è costituita la la quale ha contestato la domanda proposta, in Controparte_3 quanto infondata e ne ha chiesto il rigetto;
in subordine, per il caso in cui fosse stata accertata la sussistenza di vizi e difetti, ha chiesto di dichiarare la responsabilità dei soli tecnici Arch. e Ing. con esclusione della propria;
in ulteriore subordine, Parte_3 Pt_4 ha chiesto di dichiarare la responsabilità contrattuale dei convenuti, ripartendola in percentuale tra di essi ed attribuendo percentuale minore alla società appaltatrice;
in tutti i casi, ha chiesto di rigettare ogni ulteriore domanda attorea di risarcimento dei danni lamentati, con condanna dell'attore alla refusione di spese e competenze.
Si è costituito il il quale ha dedotto di non avere Controparte_1 alcuna responsabilità in ordine ai gravi difetti lamentati dall'attore e, conseguentemente, ha chiesto il rigetto della domanda proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, per il caso in cui fosse stata accertata la sussistenza di una culpa in vigilando eventualmente causativa del danno, ha chiesto di dichiarare responsabile e, dunque, tenuto al risarcimento del danno (nella misura e gradazione determinata nel corso del giudizio o ritenuta di giustizia) il Direttore dei Lavori;
in via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti del , ha CP_1 chiesto di accertare il concorso di colpa dello stesso danneggiato per aver violato con negligenza e imprudenza l'obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. e, conseguentemente, di escludere e/o ridurre l'entità del risarcimento in funzione alla gradazione di responsabilità
pagina 4 di 18 avuta dallo stesso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1127 c.c., con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si è costituito , in proprio e quale Amministratore del Parte_2 CP_1
il quale ha dedotto di non essere responsabile per i vizi e gravi difetti occorsi al CP_1 terrazzo di proprietà del e, pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda proposta, in Pt_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Concesso il triplo termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita oralmente
(a mezzo di interrogatorio formale dell'attore e dei convenuti nonché prova per testi) nonché a mezzo di espletamento di CTU.
In data 17 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata in decisione.
Merito
La domanda appare fondata e, conseguentemente, va accolta nei termini di seguito specificati.
Prima di entrare nel merito della questione, però, giova sin da ora dare conto delle risultanze della CTU espletata, che hanno acclarato la sussistenza dei vizi lamentati dall'attore ed in particolare la non conformità dei lavori realizzati rispetto al progetto.
L'Ing. ha difatti riscontrato che: “rispetto alla situazione del terrazzo Persona_2 prima dei lavori, dove lo smaltimento delle acque meteoriche raccolte avveniva per mezzo dei gocciolatoi collocati lungo tutto il perimetro del terrazzo, le ipotesi di progetto per il rifacimento hanno previsto la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque mediante griglie poste lungo la linea mediana del terrazzo e smaltimento dai discendenti dei piani inferiori posti all'interno della parete perimetrale del fabbricato”.
Ciò posto, rispetto a tali previsioni di progetto, il Consulente ha evidenziato che i lavori realizzati presentano delle difformità.
In particolare, secondo il CTU, “la difformità più evidente riguarda la formazione di un gradino che si è originato in corrispondenza dei cinque accessi di collegamento tra i vani dell'appartamento ed il terrazzo”.
Sempre secondo il Consulente, inoltre, “gli infissi esterni di collegamento con il terrazzo risultano battenti sul gradino formatosi a seguito dei lavori. Pertanto, tra il gradino e pagina 5 di 18 l'infisso, posato a livello del pavimento dell'appartamento, è presente un interstizio. Il suddetto interstizio, oltre a rappresentare un ricettacolo di sporcizia e detriti difficilmente asportabili, consente alle eventuali acque battenti sull'infisso di riversarsi all'interno dell'appartamento”.
Infine, il Consulente ha verificato che “l'esecuzione delle nuove pendenze ha comportato un innalzamento del livello della attuale pavimentazione del terrazzo in corrispondenza sia del parapetto del terrazzo, sia della parete perimetrale del fabbricato.
Pertanto, in corrispondenza del parapetto è variata l'altezza interna del parapetto stesso…”, con la conseguenza che “i lavori hanno compromesso l'altezza regolamentare dei parapetti ed il conseguente uso in sicurezza del terrazzo stesso”.
Ebbene, deve ritenersi che le difformità in questione siano sussumibili nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., venendo qui in rilievo quali gravi difetti di costruzione, secondo l'accezione lata datane dalla Suprema Corte.
Secondo la Cassazione, difatti, i gravi difetti rilevanti, ai sensi della norma cennata,
“sono ravvisabili anche in presenza di fatti che, anche senza influire sulla stabilità o durata dell'immobile, incidono negativamente sulla funzionalità globale dell'opera, menomandone il godimento o impedendo che l'opera fornisca l'utilità cui è destinata” (ex multis Cass.
1.8.2003 n. 11740, Cass. 7.1.2000, n. 81 e Cass. 10.4.1996 n. 3301).
Ciò premesso, prima di procedere all'analisi della portata della disposizione in oggetto, appare qui appena il caso di rilevare che, l'eccezione di decadenza e prescrizione, sollevata all'uopo dai convenuti e quantunque appaia rinunciata, in quanto non Parte_3 Pt_4 espressamente ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, è tuttavia infondata.
Com'è noto, la questione della decadenza può infatti essere risolta agevolmente, applicando il consolidato orientamento della Suprema Corte, che ritiene che la conoscenza utile a determinare il decorso del termine annuale per la denuncia possa ritenersi conseguita solo all'atto dell'acquisizione di idonei accertamenti tecnici (Cass. 17.12.2013 n. 28202).
Ed invero, solo con gli accertamenti in questione può dirsi acquisita la piena comprensione del fenomeno, che viene in rilievo e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi- diversamente- onerare il danneggiato della proposizione di pagina 6 di 18 azioni generiche a carattere meramente esplorativo (ex multis Cass. 16.2.2015 n. 3040,
Cass.
8.5.2014 n. 9966 e Cass. 23.1.2008 n. 1463).
Pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali in questione, deve ritenersi che l'attore abbia avuto compiuta conoscenza dei difetti lamentati solo all'esito della relazione del proprio consulente, datata 4.5.2021, con la conseguenza che la denuncia avvenuta con
PEC 13.5.2021 può senz'altro ritenersi tempestiva.
Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa va parimenti disattesa, posto che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato ai convenuti in data 12.5.2022 e, dunque, entro un anno dalla denuncia stessa.
Dunque, l'azione proposta è senz'altro tempestiva.
Fermo quanto appena precisato, va chiarito che, secondo un principio ormai consolidato
(Cass. SS. UU 3.2.2014 n. 2284), la responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c., nonostante la sua collocazione nell'ambito della disciplina del contratto d'appalto, dà luogo ad un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini e si configura come obbligazione derivante dalla legge per finalità e ragioni di carattere generale, costituite dall'interesse pubblico – trascendente quello individuale del committente – alla stabilità e solidità degli immobili destinati ad avere lunga durata nonché alla preservazione dell'incolumità e sicurezza dei cittadini.
Per tale ragione, la norma attribuisce legittimazione ad agire non solo al committente ed ai suoi aventi causa (ivi compreso l'acquirente dell'immobile), ma anche a qualunque terzo che lamenti di essere stato danneggiato in conseguenza dei gravi difetti della costruzione, della sua rovina o del pericolo della rovina di essa (Cass. 28.1.2005, n. 1748).
Quanto alla portata, la Suprema Corte ha chiarito che la norma di cui all'art. 1669 c.c. si pone in rapporto di specialità con quella generale di cui all'art. 2043 c.c., che trova invece applicazione solo ove non risulti applicabile quella speciale (Cass. SS.UU.
3.2.2014 n.
2284).
In particolare, con la disciplina di cui all'art. 1669 c.c. è stata prevista una responsabilità aggravata, sia pure limitata nel tempo, in quanto sorretta da una presunzione iuris tantum, che può essere vinta dall'appaltatore- e da eventuali corresponsabili- solo attraverso la pagina 7 di 18 prova dell'ascrivibilità del fatto al caso fortuito o all'opera di terzi (Cass.
6.12.2000 n.
15488, Cass. 12.4.2006 n. 8520 e Cass. 17.1.2013 n. 1026).
L'azione ex art. 2043 c.c. è, invece, proponibile quando in concreto non sia esperibile quella dell'art. 1669 cod. civ., come, ad esempio, nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera ed in questa ipotesi non opera il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore, con la conseguenza che spetta a colui il quale agisce provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e, in particolare, anche la colpa dello stesso costruttore (confronta Cass. 12 aprile 2006, n. 8520).
Tanto chiarito, con riferimento alla posizione dei singoli convenuti, valgano le seguenti considerazioni.
Responsabilità del progettista
Va premesso che la responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili (ex multis, Cass. 13.11.2024 n. 29251 e Corte Appello Genova 26.1.2024 n.
114).
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, si osserva che il CTU ha riconosciuto che i difetti per cui è causa sono dipesi da errori progettuali.
In particolare, il Consulente ha chiarito che “la scelta progettuale di prevedere le pendenze in direzione della linea mediana del terrazzo” - nuovo sistema di smaltimento delle acque meteoriche- “è risultata sbagliata, poiché detta scelta ha comportato la formazione di un gradino in corrispondenza degli accessi al terrazzo e ridotto l'altezza del parapetto”.
Lo stesso CTU ha, inoltre, specificato che “alla luce della conformazione e dimensione del terrazzo oggetto di causa, il progettista poteva prevedere la possibilità che si formassero dei gradini in corrispondenza degli accessi al terrazzo con la esecuzione di pendenze verso la linea mediana del terrazzo”, cosa che, invece, non è stata fatta.
Ebbene, tale ricostruzione, in quanto effettuata all'esito di una valutazione attenta e puntuale della situazione dei luoghi, della documentazione offerta dalle parti nonché delle osservazioni formulate dalle parti, può essere integralmente condivisa. pagina 8 di 18 Ora, sul punto la e il si difendono, allegando di aver operato al fine di Parte_3 Pt_4 assecondare una precipua esigenza del Condominio committente, vale a dire quella di
“prevedere l'inversione delle pendenze del terrazzo ovvero di fare in modo di convogliare le acque di raccolta del terrazzo stesso nella parte centrale, affinchè si incanalassero, attraverso un sistema di raccolta, nei pluviali presenti all'interno della tamponatura sottostante, fino a defluire al piano terra” (pag. 3 comparsa di costituzione e risposta) ovvero di aver reso “prestazioni costituenti oggetto dell'incarico ricevuto” (pag. 4 comparsa conclusionale).
Senonché, come chiarito al riguardo dalla Suprema Corte, il progettista, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere indotto ad eseguirle quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (cfr Cass.
5.10.2022 n. 28947 e Cass.
7.1.2000 n.
81).
In realtà, però, le circostanze cennate non sono state nemmeno dedotte dai convenuti, che conseguentemente non hanno fornito la prova liberatoria incombente su di loro.
Per altro verso, va pure considerato che, nella specie, parte convenuta ha anche assunto la direzione dei lavori de quibus sicché, anche sotto tale profilo, la stessa era tenuta a verificare la bontà del progetto e comunque ad adottare tutti gli accorgimenti volti a garantire la corretta esecuzione dell'opera (cfr Cass. 24.6.2025 n. 16987).
Dunque, la responsabilità dell'Arch. e dell'Ing. per i gravi difetti per Parte_3 Pt_4 cui è causa può senz'altro essere riconosciuta.
Responsabilità società appaltatrice
Per quanto attiene alla posizione della deve ritenersi che anche Controparte_2 quest'ultima non abbia fornito la prova liberatoria necessaria per andare esente da responsabilità ex art. 1669 c.c.
pagina 9 di 18 Ed invero, l'appaltatrice si è difesa sul punto, allegando di aver operato, da un lato, nel rispetto delle prescrizioni tecniche dei progettisti e, dall'altro, previo esplicito assenso dell'attore.
Senonché, il fatto di aver agito in esecuzione di un progetto rivelatosi erroneo non vale, di per sé, ad escluderne la responsabilità.
Va infatti rammentato che, in tema di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., comma 2, che impone all'appaltatore di realizzare l'opera a regola d'arte (impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi) rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché
l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione (Cassazione civile sez. II, 2/2/2016, n. 1981; Cass. Civ., sez.
III, del 31/5/2006, n. 12995).
In altre parole, l'appaltatore non è esonerato dalla responsabilità per errata esecuzione dei lavori quando l'opera sia progettata da un progettista incaricato dal committente stesso, atteso che la fase progettuale non esula dai suoi obblighi di controllo, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, circa la congruità e la completezza del progetto e della direzione dei lavori, dovendo segnalare al committente gli eventuali errori che abbia rilevato (Corte Appello Bari n. 1250/2023).
In questa ipotesi, l'appaltatore può, invece, andare esente da responsabilità solo se dimostri di aver espresso il proprio dissenso e di essere stato indotto, ciò nonostante, ad eseguire le istruzioni ricevute, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo (Tribunale Novara sez. I, 1/10/2021, n.616 e Cass.
2.2.2016 n. 1981
e 31.5.2006 n. 12995 cit).
Ciò posto, volendo applicare i principi giurisprudenziali al caso di specie, v'è da dire che la società appaltatrice non ha nemmeno allegato di aver espresso il proprio dissenso rispetto al progetto predisposto dalla e dal né, tanto meno, di aver dovuto Parte_3 Pt_4 procedere all'esecuzione dell'opera, su insistenza del committente e senza CP_1 alcuna possibilità di assumere iniziative sul punto e di esternare il proprio vaglio critico. pagina 10 di 18 Quanto all'allegazione, secondo cui i lavori, così come sono stati eseguiti, sarebbero stati previamente assentiti oltre che dal , anche dall'attore, v'è da dire che la CP_1 stessa è rimasta sfornita di prova, posto che il teste è apparso inattendibile. Testimone_1
Com'è noto, l'attendibilità di un testimone e quindi la veridicità della sua deposizione, deve essere valutata discrezionalmente dal giudice sulla base di elementi di natura oggettiva
(precisione, completezza, possibili contraddizioni, etc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti in causa ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (ex multis Cass.
10.4.2024 n. 9630).
Ebbene, con riferimento al teste , v'è da dire che lo stesso, oltre ad essere legato Tes_2 alla parte convenuta da vincoli di parentela (in quanto figlio del lrpt della società appaltatrice), ha reso, ai fini che qui interessano, delle dichiarazioni del tutto generiche.
In particolare, lo stesso, in risposta alle domande della (circostanze sub Controparte_2
12), 13), e 14) memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c.) tese a sapere se, nel corso dell'esecuzione dei lavori e precisamente in data 9.3.2020, in occasione di un sopralluogo effettuato, alla sua presenza, dall'Ing. quest'ultimo avesse informato la moglie Pt_4 dell'attore, , del fatto che si sarebbe verificato un innalzamento di alcuni Controparte_5 centimetri delle soglie di accesso all'appartamento nonché del fatto che, per una buona riuscita di tutti gli interventi, si sarebbero dovute modificare e risistemare le porte finestre, con la precisazione che le spese per l'intervento sarebbero gravate sul , ha CP_1 affermato del tutto vagamente: “è vero”.
Analoga laconica risposta il teste ha fornito relativamente ad altra domanda (cap. sub 15 memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c.) tesa a sapere se la , all'occasione, CP_5 avesse poi dichiarato di acconsentire all'esecuzione dei lavori de quibus, aggiungendo che si sarebbe rivolta ad un artigiano -serramentista- di sua fiducia, per incaricarlo di eseguire i necessari interventi sulle porte finestre.
Appare, peraltro, poco credibile il fatto che lo stesso teste, con riferimento ad altro incontro tenutosi in data 7.7.2020 presso l'abitazione del con i progettisti, Pt_1
pagina 11 di 18 l'amministratore di condominio e il lrpt della , da un lato, abbia dichiarato Controparte_2 di non ricordare se i coniugi, all'occasione, avessero domandato con quale soluzione si sarebbe potuto eliminare il gradino di accesso al loro appartamento e dall'altro abbia invece riferito essere vere tutte le altre specifiche circostanze dedotte dalla stessa appaltatrice in relazione all'incontro in questione (cap. 30 e 31 seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c.,).
Dunque, non può ritenersi provato il fatto che i lavori de quibus, così come effettivamente eseguiti, fossero stati previamente assentiti dall'attore, per il tramite della moglie.
Si aggiunga, infine, che le dichiarazioni testimoniali cennate, rese dal teste in CP_2 ordine al sopralluogo del 9.3.2020, neppure hanno trovato riscontro aliunde.
Ed invero, le dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio formale, dall'Ing. non Pt_4 hanno alcun valore confessorio;
quanto, invece, alla deposizione resa dalla , CP_5 quest'ultima va dichiarata incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c. (avendo i convenuti nonché e formulato la relativa eccezione prima Controparte_2 Pt_4 Parte_3 dell'ammissione della prova e poi sollevato eccezione di nullità della testimonianza, all'esito dell'assunzione), in quanto coniuge in regime di comunione legale dei beni.
In ogni caso, ed anche a prescindere dalla valutazione sull'incapacità a testimoniare della , va considerato che quest'ultima ha riferito di non essere vero il fatto che la CP_5 stessa avrebbe acconsentito all'esecuzione dei lavori come descritti dal (vale a dire Pt_4 di lavori comportanti l'innalzamento della soglia della pavimentazione) come pure la circostanza di essere stata edotta che, per una buona riuscita di tutti gli interventi, si sarebbero dovute modificare le porte finestre.
D'altro canto, lo screenshot del messaggio in atti (all. 1 comparsa costituzione CP_2
), inviato via whatsapp dalla al (che, come noto, costituisce prova
[...] CP_5 CP_2 documentale ex art. 2712 c.c. laddove, come nel caso, la parte contro cui sia prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti rappresentati, Cass. 18.1.2025 n. 1254), non costituisce prova, di per sé, del previo assenso di quest'ultima alla realizzazione dei lavori per come sono stati effettivamente eseguiti, riferendo la solo la necessità di ricercare un CP_5 fabbro per la modifica degli infissi. pagina 12 di 18 In conclusione, anche la responsabilità della per i gravi difetti per Controparte_2 cui è causa può senz'altro essere riconosciuta.
Responsabilità condominio
La domanda proposta nei confronti del condominio non appare invece CP_1 fondata.
Ed invero, posto che nella specie l'attore, in quanto danneggiato, assume la posizione di terzo rispetto al condominio committente (ex multis Cass.
5.4.2025 n. 9030), va qui fatta applicazione dell'orientamento giurisprudenziale che, proprio con riferimento alla responsabilità del committente per il caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, distingue tra danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto (cfr Cass. 28.9.2018 n. 23442, Corte Appello Firenze
3.10.2019 n. 2330, Tribunale Rimini 20.4.2021 n. 395).
Per i primi, infatti, si applica l'articolo 2043 c.c. e ne risponde di regola – e salvo limitate eccezioni- esclusivamente l'appaltatore; per i secondi, invece, risponde anche il committente ai sensi dell'articolo 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente stesso, con la precisazione che, in tale caso, quest'ultimo, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'articolo 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire, salvo, in ogni caso, il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore (Cass. 28.9.2018 n. 23442 cit.).
Ciò posto, con riferimento alla vicenda in esame, si osserva che le problematiche che qui vengono in rilievo non promanano direttamente dalla cosa (vale a dire dalla pavimentazione del terrazzo per cui è causa) vuoi sotto il profilo della struttura che del funzionamento, bensì dalla condotta umana (cfr Cass.
5.2.2013 n. 2660), ossia dall'erronea progettazione da parte dei professionisti incaricati nonché dalla cattiva esecuzione dei lavori da parte della società appaltatrice.
Dal che l'applicabilità del disposto dell'art. 2043 c.c. pagina 13 di 18 Ebbene, sotto tale profilo, la Suprema Corte ha chiarito che, se di regola, l'appaltatore esplica l'attività in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio, per cui
è responsabile diretto dei danni derivati a terzi nella o dalla esecuzione dell'opera, la corresponsabilità del committente può, tuttavia, sussistere, qualora appunto: a) si ravvisino a carico di quest'ultimo specifiche violazioni del principio del "neminem laedere" riconducibili all'art. 2043 c.c.; b) quando l'evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa in eligendo, per essere stata l'opera affidata a impresa, che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche e organizzative per eseguirla correttamente, con la precisazione, in questo caso, che non è sufficiente desumere "ex post" (vale a dire dal verificarsi del danno) l'erroneità della scelta della ditta appaltatrice, ma occorre verificare, con valutazione "ex ante" se, al momento della conclusione del contratto, la ditta stessa presentasse caratteristiche tali da evidenziarne l'assoluta inidoneità a compiere l'opera oggetto dell'appalto (Cass.
3.12.2007 n. 25173); c) quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia, a tal punto da aver agito come "nudus minister" di questo;
d) quando, infine, il committente si sia, di fatto, ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto (ex multis, Cass. 25.1.2016, n.
1234, Cass. 17.2.2012 n. 2363 e Cass. 20.9.2011 n. 19132)
Senonché, avendo riguardo alla vicenda in esame, v'è da dire che nessuna delle specifiche circostanze testé descritte è stata provata né, tanto meno, dedotta dall'attore, che sul punto si è limitato, del tutto genericamente, ad allegare la sussistenza di una culpa in eligendo e/o in vigilando del committente. CP_1
Si rammenta, però, che la responsabilità ex art. 2043 c.c. postula, in capo al danneggiato, la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della relativa fattispecie.
Pertanto, la domanda proposta nei confronti del convenuto in questione va necessariamente rigettata.
Responsabilità amministratore condominio
Anche la domanda proposta nei confronti dell'amministratore di condominio non appare meritevole di accoglimento. pagina 14 di 18 Ed invero, anche con riferimento a quest'ultimo, il invoca, senza ulteriore Pt_1 specificazione, la sussistenza di una culpa in eligendo e/o in vigilando, senza allegare, tuttavia, i presupposti, sulla scorta dei quali sarebbe ravvisabile, nella specie, una responsabilità dell'amministratore in proprio e ciò, tanto più se si considera che, come rilevato, le problematiche oggetto di causa non promanano direttamente dalla “cosa comune amministrata”, ma dal lavoro di terzi.
Peraltro, è appena il caso di rilevare che dalla lettera del verbale della delibera assembleare scelta della ditta appaltatrice e da quella del contratto di appalto in atti (doc. 8
e 9 atto di citazione) non risulta esservi stata, all'occasione, la previsione, in favore dell'amministratore, di un compenso aggiuntivo volto a remunerarne un'attività straordinaria (vale a dire eccedente le ordinarie attribuzioni di legge), consistente nello svolgimento di uno specifico ed effettivo controllo sul lavoro del progettista/direttore lavori e dello stesso appaltatore (cfr sul punto Cass. 17.6.2025 n. 16290).
Dunque, anche la domanda in questione va rigettata.
Rapporti interni tra gli obbligati in solido
Acclarata, dunque, la responsabilità dei progettisti e dell'appaltatrice per i difetti per cui
è causa, va rilevato che quest'ultima, in via subordinata, ha chiesto di ripartire in percentuale la responsabilità tra i convenuti, attribuendo alla stessa percentuale minore.
Senonché, la deduzione in parola risulta del tutto genericamente formulata e non sorretta da alcuna allegazione specifica circa il maggior apporto causale delle altre parti.
Pertanto, nell'impossibilità di provare la diversa entità dei rispettivi apporti causali, deve trovare applicazione, nella specie, il criterio sussidiario di parità delle colpe di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. (cfr da ultimo Cass. 24.5.2023 n. 14378).
Risarcimento del danno
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno, va qui premesso che la disposizione di cui all'art. 1669 c.c., pur non precisando la forma con la quale il danno deve essere risarcito, si ricollega al principio generale secondo il quale, nei limiti stabiliti dall'art. 2058 c.c., è prevista l'alternativa del risarcimento in forma specifica o per equivalente pecuniario, essendo quindi ammissibile la domanda di condanna pagina 15 di 18 dell'appaltatore alla eliminazione diretta dei vizi della costruzione (ex multis Cass. 6.9.2021
n. 24052).
Ciò posto, parte attrice ha chiesto espressamente ex art. 2058 c.c. la condanna dei convenuti “ad eseguire a perfetta regola d'arte tutti i lavori determinanti per la riduzione in pristino, nei modi e nei tempi da indicarsi dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio…al fine di eliminare completamente le causali problematiche descritte in atti dall'attore” ovvero, in alternativa, al risarcimento del danno per equivalente (cfr Cass. 16.5.2017 n. 12168), corrispondente all'importo delle spese da affrontare per l'esecuzione dei lavori de quibus da parte di altra impresa e a regola d'arte.
Ebbene, ritiene il giudicante che la domanda di risarcimento in forma specifica possa essere accolta.
Com'è noto, il legislatore subordina il ricorso a tale tecnica risarcitoria a due precisi limiti: a) la reintegrazione deve essere in tutto o in parte possibile, con la precisazione che l'eventuale impossibilità ostativa può essere sia materiale (il bene da riparare sia perito) che giuridica (la reintegrazione comporterebbe un esito contrario a disposizioni di legge); b) la reintegrazione non deve risultare eccessivamente onerosa per il debitore/danneggiante, nel senso che l'impegno economico di questi deve essere conforme al canone della buona fede oggettiva e quindi alla diligenza di cui all'art. 1176 c.c. (Trib. Roma 5.10.2016).
Orbene, in applicazione delle coordinate legislative in questione, v'è da dire che, nella vicenda in esame, la reintegrazione in forma specifica appare possibile e non eccessivamente onerosa, considerato peraltro, sotto tale ultimo profilo, che l'ammontare dei costi all'uopo stimato dal CTU (€ 24.908,17 oltre Iva per “smantellamento e rifacimento opere”) risulta pressocché coincidente con l'importo dei lavori de quibus (pari ad €
28.046,77), indicato nel computo metrico predisposto dai progettisti e a firma della CP_2
in atti (all. 4 atto di citazione) ed in ogni caso inferiore all'ammontare del
[...] corrispettivo (pari ad € 36.000,00), indicato nel contratto di appalto per cui è causa (all. 9 atto di citazione).
Quanto ai lavori da eseguirsi ai fini dello smantellamento e del rifacimento del terrazzo, soccorre sul punto l'elaborato (6.5.2024) del CTU, che ha individuato (a pag. 5 e 6) come necessarie le seguenti opere: “rimozione battiscopa muri e parapetti;
demolizione massetto pagina 16 di 18 pavimento; rimozione guaina terrazzo;
spicconatura di intonaco zoccolino perimetrale pareti e parapetti;
protezione solaio prima della realizzazione del massetto;
massetto di sottofondo di malta di cemento;
trattamento e sigillatura dei corpi passanti;
rivestimento impermeabile terrazzo e risvolti;
impermeabilizzazione giunti di frazionamento, impermeabilizzazione soglie portafinestre;
raccordo impermeabile tra le superfici orizzontali e verticali;
pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato;
tinteggiatura pareti esterne e parapetto 5° piano;
zoccolino battiscopa in piastrelle di gres fine porcellanato…”.
Con riferimento, poi, alla necessità di ripristinare l'altezza regolamentare del parapetto, il CTU ha chiarito che, riportando il pavimento del terrazzo alla quota originaria, si ripristina l'altezza del parapetto (pag. 3 risposte alle osservazioni, integrazione CTU) sicchè, ai fini della risoluzione di tutte le problematiche in oggetto, non risultano necessarie ulteriori opere rispetto a quelle cennate.
Dunque, la da un lato, e la e il dall'altro, Controparte_2 Parte_3 Pt_4 vanno condannati in solido all'esecuzione delle opere così come individuate dal CTU.
Per quanto attiene, infine, alla domanda attorea di risarcimento del danno per mancata o ridotta utilizzazione degli ambienti danneggiati, è appena il caso di rilevare che il Pt_1 sul punto non ha allegato alcunché e né, al riguardo, potrebbe soccorrere una valutazione equitativa, che, come noto, è invocabile, solo laddove il danno sia certo nella sua effettiva esistenza (ex multis, Cass. 14.3.2024 n. 6957).
Dunque, la domanda in questione va rigettata.
Spese di lite
Le spese di giudizio, nel rapporto processuale tra il e i convenuti Pt_1 Parte_3
da un lato, e dall'altro, in considerazione della soccombenza Pt_4 Controparte_2 dell'attore sulla domanda di risarcimento del danno per mancata utilizzazione dell'immobile, sono compensate tra le parti, nella misura del 10%, liquidato l'intero come da d.m. 147/2022 (indeterminabile, scaglione da 26.000,01 a 52.000,00 euro, fasi di studio, introduttiva, istruttoria, e decisionale, secondo i parametri) in € 7.616,00 per compensi, €
545,00 per spese, 15% per rimborso forfettario, iva e cap;
nel rapporto processuale tra il pagina 17 di 18 e i convenuti e seguono, invece, la Pt_1 Controparte_1 Pt_2 soccombenza.
Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico di e e della Parte_3 Pt_4 nella misura del 50% per ciascuna parte costituita, considerato che la Controparte_2 consulenza è stata necessaria per accertare la correttezza dei lavori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda proposta, così provvede:
• accerta e dichiara la responsabilità in pari misura dell'Arch. Parte_3
e dell'Ing. da un lato, e della
[...] Parte_4 Controparte_2 dall'altro, per i difetti indicati in premessa ex art. 1669 c.c. e, per l'effetto, li condanna, in solido tra di loro, all'esecuzione delle opere indicate dal CTU;
• rigetta ogni altra domanda attorea;
• compensa le spese di lite tra l'attore e i convenuti e Controparte_6 nella misura del 10%, con condanna di quest'ultimi in solido Controparte_2 alla refusione della restante parte in favore dell'Avv. AS De Liberis, procuratore antistatario dell'attore, liquidato l'intero in € 7.616,00 per compensi, oltre € 545,00 per spese, 15% per rimborso forfettario, iva e cap;
• condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore del
[...]
liquidate (secondo i minimi) in € 3.808,00 oltre 15% per Controparte_1 rimborso forfettario, iva e cap;
• condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
liquidate in € 3.808,00 oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap;
Parte_2
• pone definitivamente a carico di di e della Controparte_7 [...] nella misura del 50% per ciascuna parte costituita la spese di CTU CP_2 liquidate nel corso del giudizio.
Pescara, 16.12.2025
Il giudice
-dott. Stefania Ursoleo-
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2006/2022 R.A.C.C.
TRA
(cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AS De Liberis, giusta procura in atti;
-ATTORE-
E
(cf , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pt, rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Cugini, giusta procura in atti;
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
DA RE, giusta procura in atti;
(cf ) e (cf Parte_3 C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Noceti, giusta procura in C.F._4 atti;
(cf ), in persona del lrpt, rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. Francesco Paolo Febbo, giusta procura in atti;
-CONVENUTI-
pagina 1 di 18
Oggetto: appalto.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 17.6.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio il Parte_1
, Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e al fine di ottenerne la condanna all'esecuzione dei lavori
[...] Controparte_2 necessari all'eliminazione dei gravi difetti occorsi al lastrico solare di proprietà esclusiva, a seguito dell'avvenuta esecuzione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria ovvero, in alternativa, al risarcimento dei danni subiti, indicativamente stimati nella misura di €
50.000,00, pari all'importo delle spese occorrenti per l'eliminazione dei difetti in questione.
A fondamento della domanda proposta ha dedotto:
- di essere proprietario di un appartamento, posto al quinto piano dello stabile condominiale sito in , ; CP_1 CP_1
- che si erano verificati fenomeni di infiltrazione di acqua dal terrazzo di sua proprietà, fungente da lastrico solare, all'appartamento sottostante;
- che, conseguentemente, il condominio aveva conferito incarico professionale all'Arch. e all'Ing. di redigere il computo metrico e gli elaborati Parte_3 Pt_4 grafici relativi ai lavori di rifacimento del terrazzo al quinto piano nonché di dirigerne i lavori;
- che il condominio aveva altresì stipulato apposito contratto d'appalto con la
[...] avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori de quibus;
CP_3
- che, tuttavia, il progetto predisposto era risultato carente e che quanto era stato realizzato differiva dalle previsioni progettuali;
- che, in particolare, come riscontrato dal CTP, Arch. a seguito dei Persona_1 lavori in questione si era, tra l'altro, generato un gradino, in corrispondenza di ciascun accesso al terrazzo dall'appartamento nonché un'ondulazione del piano del terrazzo stesso in conseguenza dell'innalzamento delle relative quote perimetrali;
pagina 2 di 18 - che era altresì emerso che, per via dei lavori, il gradino cennato “batteva” sul lato esterno degli infissi, con la conseguenza che l'appartamento non risultava isolato rispetto all'acqua piovana, che si riversava sul terrazzo, con danni in termini di diminuzione di valore e di fruibilità dell'appartamento stesso.
Sulla scorta di queste premesse, l'attore ha dunque chiesto di: “A. Contrariis reiectis, accertare e dichiarare la piena responsabilità dei convenuti, in solido -ognuno per quanto di ragione, eventualmente in misura di quanto dovesse essere valutato dall'Onorevole
Tribunale adito-, per i fatti di cui in premessa della “ , e loro Controparte_4 eventuali aventi causa -anche in solido fra loro-. B. Per l'effetto, condannare i convenuti -
e/o loro eventuali aventi causa, anche in solido fra loro- ad eseguire a perfetta regola
d'arte tutti i lavori che saranno determinati, nei modi e nei tempi, dalla Consulenza
Tecnica d'Ufficio (che sin d'ora si chiede di disporre con urgenza e prima dell'eventuale fase istruttoria) al fine di eliminare completamente le causali delle problematiche descritte nonché, in alternativa ex artt. 1285 e 1286 del Codice civile -con facoltà di scelta attribuita alla parte attrice-, al risarcimento di tutti i danni -diretti ed indiretti, subiti e subendi da parte dell'odierna parte attrice-, indicativamente stimabili in oltre 50.000,00 -e, comunque, allo stato non determinabili-, i quali saranno quantificati sempre all'esito della suddetta
C.T.U., corrispondenti all'importo occorrente per la spesa da affrontarsi per l'esecuzione dei lavori necessari a porre rimedio alle problematiche di cui in premessa da parte di altra impresa ed a perfetta regola d'arte. C. In ogni caso, condannare i convenuti -e/o loro eventuali aventi causa, anche in solido fra loro- al pagamento in favore della parte attrice di quelle somme che saranno specificate e quantificate nel corso del giudizio, anche a seguito di C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche per mancata o ridotta utilizzazione degli ambienti danneggiati, da valutarsi e stimarsi nella somma che sarà determinata di Giustizia. D. Condannare i convenuti -e/o loro eventuali aventi causa, anche in solido fra loro- al pagamento delle spese di lite, ai compensi ed onorari di avvocato, al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ex art. 13 della Legge
Professionale Forense -oltre ad oneri ed accessori, come per legge, ed alle successive occorrende- con attribuzione al sottoscritto procuratore e difensore, il quale si dichiara
pagina 3 di 18 antistatario per non aver percepito emolumenti di sorta. E. Con clausola di provvisoria esecuzione come per legge”.
Si sono costituiti l'Arch. e l'Ing. i quali, Parte_3 Parte_4 preliminarmente, hanno eccepito l'intervenuta decadenza dalla denuncia dei vizi e/o la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno ovvero, ancora, la non debenza della garanzia per vizi, per essere stata l'opera per cui è causa accettata e/o i vizi o le difformità conosciuti o riconoscibili;
nel merito hanno chiesto il rigetto della domanda proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con richiesta di valutare la condotta processuale dell'attore e condannare lo stesso al pagamento di una somma da liquidarsi anche equitativamente ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Si è costituita la la quale ha contestato la domanda proposta, in Controparte_3 quanto infondata e ne ha chiesto il rigetto;
in subordine, per il caso in cui fosse stata accertata la sussistenza di vizi e difetti, ha chiesto di dichiarare la responsabilità dei soli tecnici Arch. e Ing. con esclusione della propria;
in ulteriore subordine, Parte_3 Pt_4 ha chiesto di dichiarare la responsabilità contrattuale dei convenuti, ripartendola in percentuale tra di essi ed attribuendo percentuale minore alla società appaltatrice;
in tutti i casi, ha chiesto di rigettare ogni ulteriore domanda attorea di risarcimento dei danni lamentati, con condanna dell'attore alla refusione di spese e competenze.
Si è costituito il il quale ha dedotto di non avere Controparte_1 alcuna responsabilità in ordine ai gravi difetti lamentati dall'attore e, conseguentemente, ha chiesto il rigetto della domanda proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, per il caso in cui fosse stata accertata la sussistenza di una culpa in vigilando eventualmente causativa del danno, ha chiesto di dichiarare responsabile e, dunque, tenuto al risarcimento del danno (nella misura e gradazione determinata nel corso del giudizio o ritenuta di giustizia) il Direttore dei Lavori;
in via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti del , ha CP_1 chiesto di accertare il concorso di colpa dello stesso danneggiato per aver violato con negligenza e imprudenza l'obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. e, conseguentemente, di escludere e/o ridurre l'entità del risarcimento in funzione alla gradazione di responsabilità
pagina 4 di 18 avuta dallo stesso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1127 c.c., con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si è costituito , in proprio e quale Amministratore del Parte_2 CP_1
il quale ha dedotto di non essere responsabile per i vizi e gravi difetti occorsi al CP_1 terrazzo di proprietà del e, pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda proposta, in Pt_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Concesso il triplo termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita oralmente
(a mezzo di interrogatorio formale dell'attore e dei convenuti nonché prova per testi) nonché a mezzo di espletamento di CTU.
In data 17 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata in decisione.
Merito
La domanda appare fondata e, conseguentemente, va accolta nei termini di seguito specificati.
Prima di entrare nel merito della questione, però, giova sin da ora dare conto delle risultanze della CTU espletata, che hanno acclarato la sussistenza dei vizi lamentati dall'attore ed in particolare la non conformità dei lavori realizzati rispetto al progetto.
L'Ing. ha difatti riscontrato che: “rispetto alla situazione del terrazzo Persona_2 prima dei lavori, dove lo smaltimento delle acque meteoriche raccolte avveniva per mezzo dei gocciolatoi collocati lungo tutto il perimetro del terrazzo, le ipotesi di progetto per il rifacimento hanno previsto la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque mediante griglie poste lungo la linea mediana del terrazzo e smaltimento dai discendenti dei piani inferiori posti all'interno della parete perimetrale del fabbricato”.
Ciò posto, rispetto a tali previsioni di progetto, il Consulente ha evidenziato che i lavori realizzati presentano delle difformità.
In particolare, secondo il CTU, “la difformità più evidente riguarda la formazione di un gradino che si è originato in corrispondenza dei cinque accessi di collegamento tra i vani dell'appartamento ed il terrazzo”.
Sempre secondo il Consulente, inoltre, “gli infissi esterni di collegamento con il terrazzo risultano battenti sul gradino formatosi a seguito dei lavori. Pertanto, tra il gradino e pagina 5 di 18 l'infisso, posato a livello del pavimento dell'appartamento, è presente un interstizio. Il suddetto interstizio, oltre a rappresentare un ricettacolo di sporcizia e detriti difficilmente asportabili, consente alle eventuali acque battenti sull'infisso di riversarsi all'interno dell'appartamento”.
Infine, il Consulente ha verificato che “l'esecuzione delle nuove pendenze ha comportato un innalzamento del livello della attuale pavimentazione del terrazzo in corrispondenza sia del parapetto del terrazzo, sia della parete perimetrale del fabbricato.
Pertanto, in corrispondenza del parapetto è variata l'altezza interna del parapetto stesso…”, con la conseguenza che “i lavori hanno compromesso l'altezza regolamentare dei parapetti ed il conseguente uso in sicurezza del terrazzo stesso”.
Ebbene, deve ritenersi che le difformità in questione siano sussumibili nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., venendo qui in rilievo quali gravi difetti di costruzione, secondo l'accezione lata datane dalla Suprema Corte.
Secondo la Cassazione, difatti, i gravi difetti rilevanti, ai sensi della norma cennata,
“sono ravvisabili anche in presenza di fatti che, anche senza influire sulla stabilità o durata dell'immobile, incidono negativamente sulla funzionalità globale dell'opera, menomandone il godimento o impedendo che l'opera fornisca l'utilità cui è destinata” (ex multis Cass.
1.8.2003 n. 11740, Cass. 7.1.2000, n. 81 e Cass. 10.4.1996 n. 3301).
Ciò premesso, prima di procedere all'analisi della portata della disposizione in oggetto, appare qui appena il caso di rilevare che, l'eccezione di decadenza e prescrizione, sollevata all'uopo dai convenuti e quantunque appaia rinunciata, in quanto non Parte_3 Pt_4 espressamente ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, è tuttavia infondata.
Com'è noto, la questione della decadenza può infatti essere risolta agevolmente, applicando il consolidato orientamento della Suprema Corte, che ritiene che la conoscenza utile a determinare il decorso del termine annuale per la denuncia possa ritenersi conseguita solo all'atto dell'acquisizione di idonei accertamenti tecnici (Cass. 17.12.2013 n. 28202).
Ed invero, solo con gli accertamenti in questione può dirsi acquisita la piena comprensione del fenomeno, che viene in rilievo e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi- diversamente- onerare il danneggiato della proposizione di pagina 6 di 18 azioni generiche a carattere meramente esplorativo (ex multis Cass. 16.2.2015 n. 3040,
Cass.
8.5.2014 n. 9966 e Cass. 23.1.2008 n. 1463).
Pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali in questione, deve ritenersi che l'attore abbia avuto compiuta conoscenza dei difetti lamentati solo all'esito della relazione del proprio consulente, datata 4.5.2021, con la conseguenza che la denuncia avvenuta con
PEC 13.5.2021 può senz'altro ritenersi tempestiva.
Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa va parimenti disattesa, posto che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato ai convenuti in data 12.5.2022 e, dunque, entro un anno dalla denuncia stessa.
Dunque, l'azione proposta è senz'altro tempestiva.
Fermo quanto appena precisato, va chiarito che, secondo un principio ormai consolidato
(Cass. SS. UU 3.2.2014 n. 2284), la responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c., nonostante la sua collocazione nell'ambito della disciplina del contratto d'appalto, dà luogo ad un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini e si configura come obbligazione derivante dalla legge per finalità e ragioni di carattere generale, costituite dall'interesse pubblico – trascendente quello individuale del committente – alla stabilità e solidità degli immobili destinati ad avere lunga durata nonché alla preservazione dell'incolumità e sicurezza dei cittadini.
Per tale ragione, la norma attribuisce legittimazione ad agire non solo al committente ed ai suoi aventi causa (ivi compreso l'acquirente dell'immobile), ma anche a qualunque terzo che lamenti di essere stato danneggiato in conseguenza dei gravi difetti della costruzione, della sua rovina o del pericolo della rovina di essa (Cass. 28.1.2005, n. 1748).
Quanto alla portata, la Suprema Corte ha chiarito che la norma di cui all'art. 1669 c.c. si pone in rapporto di specialità con quella generale di cui all'art. 2043 c.c., che trova invece applicazione solo ove non risulti applicabile quella speciale (Cass. SS.UU.
3.2.2014 n.
2284).
In particolare, con la disciplina di cui all'art. 1669 c.c. è stata prevista una responsabilità aggravata, sia pure limitata nel tempo, in quanto sorretta da una presunzione iuris tantum, che può essere vinta dall'appaltatore- e da eventuali corresponsabili- solo attraverso la pagina 7 di 18 prova dell'ascrivibilità del fatto al caso fortuito o all'opera di terzi (Cass.
6.12.2000 n.
15488, Cass. 12.4.2006 n. 8520 e Cass. 17.1.2013 n. 1026).
L'azione ex art. 2043 c.c. è, invece, proponibile quando in concreto non sia esperibile quella dell'art. 1669 cod. civ., come, ad esempio, nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera ed in questa ipotesi non opera il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore, con la conseguenza che spetta a colui il quale agisce provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e, in particolare, anche la colpa dello stesso costruttore (confronta Cass. 12 aprile 2006, n. 8520).
Tanto chiarito, con riferimento alla posizione dei singoli convenuti, valgano le seguenti considerazioni.
Responsabilità del progettista
Va premesso che la responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili (ex multis, Cass. 13.11.2024 n. 29251 e Corte Appello Genova 26.1.2024 n.
114).
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, si osserva che il CTU ha riconosciuto che i difetti per cui è causa sono dipesi da errori progettuali.
In particolare, il Consulente ha chiarito che “la scelta progettuale di prevedere le pendenze in direzione della linea mediana del terrazzo” - nuovo sistema di smaltimento delle acque meteoriche- “è risultata sbagliata, poiché detta scelta ha comportato la formazione di un gradino in corrispondenza degli accessi al terrazzo e ridotto l'altezza del parapetto”.
Lo stesso CTU ha, inoltre, specificato che “alla luce della conformazione e dimensione del terrazzo oggetto di causa, il progettista poteva prevedere la possibilità che si formassero dei gradini in corrispondenza degli accessi al terrazzo con la esecuzione di pendenze verso la linea mediana del terrazzo”, cosa che, invece, non è stata fatta.
Ebbene, tale ricostruzione, in quanto effettuata all'esito di una valutazione attenta e puntuale della situazione dei luoghi, della documentazione offerta dalle parti nonché delle osservazioni formulate dalle parti, può essere integralmente condivisa. pagina 8 di 18 Ora, sul punto la e il si difendono, allegando di aver operato al fine di Parte_3 Pt_4 assecondare una precipua esigenza del Condominio committente, vale a dire quella di
“prevedere l'inversione delle pendenze del terrazzo ovvero di fare in modo di convogliare le acque di raccolta del terrazzo stesso nella parte centrale, affinchè si incanalassero, attraverso un sistema di raccolta, nei pluviali presenti all'interno della tamponatura sottostante, fino a defluire al piano terra” (pag. 3 comparsa di costituzione e risposta) ovvero di aver reso “prestazioni costituenti oggetto dell'incarico ricevuto” (pag. 4 comparsa conclusionale).
Senonché, come chiarito al riguardo dalla Suprema Corte, il progettista, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere indotto ad eseguirle quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (cfr Cass.
5.10.2022 n. 28947 e Cass.
7.1.2000 n.
81).
In realtà, però, le circostanze cennate non sono state nemmeno dedotte dai convenuti, che conseguentemente non hanno fornito la prova liberatoria incombente su di loro.
Per altro verso, va pure considerato che, nella specie, parte convenuta ha anche assunto la direzione dei lavori de quibus sicché, anche sotto tale profilo, la stessa era tenuta a verificare la bontà del progetto e comunque ad adottare tutti gli accorgimenti volti a garantire la corretta esecuzione dell'opera (cfr Cass. 24.6.2025 n. 16987).
Dunque, la responsabilità dell'Arch. e dell'Ing. per i gravi difetti per Parte_3 Pt_4 cui è causa può senz'altro essere riconosciuta.
Responsabilità società appaltatrice
Per quanto attiene alla posizione della deve ritenersi che anche Controparte_2 quest'ultima non abbia fornito la prova liberatoria necessaria per andare esente da responsabilità ex art. 1669 c.c.
pagina 9 di 18 Ed invero, l'appaltatrice si è difesa sul punto, allegando di aver operato, da un lato, nel rispetto delle prescrizioni tecniche dei progettisti e, dall'altro, previo esplicito assenso dell'attore.
Senonché, il fatto di aver agito in esecuzione di un progetto rivelatosi erroneo non vale, di per sé, ad escluderne la responsabilità.
Va infatti rammentato che, in tema di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., comma 2, che impone all'appaltatore di realizzare l'opera a regola d'arte (impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi) rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché
l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione (Cassazione civile sez. II, 2/2/2016, n. 1981; Cass. Civ., sez.
III, del 31/5/2006, n. 12995).
In altre parole, l'appaltatore non è esonerato dalla responsabilità per errata esecuzione dei lavori quando l'opera sia progettata da un progettista incaricato dal committente stesso, atteso che la fase progettuale non esula dai suoi obblighi di controllo, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, circa la congruità e la completezza del progetto e della direzione dei lavori, dovendo segnalare al committente gli eventuali errori che abbia rilevato (Corte Appello Bari n. 1250/2023).
In questa ipotesi, l'appaltatore può, invece, andare esente da responsabilità solo se dimostri di aver espresso il proprio dissenso e di essere stato indotto, ciò nonostante, ad eseguire le istruzioni ricevute, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo (Tribunale Novara sez. I, 1/10/2021, n.616 e Cass.
2.2.2016 n. 1981
e 31.5.2006 n. 12995 cit).
Ciò posto, volendo applicare i principi giurisprudenziali al caso di specie, v'è da dire che la società appaltatrice non ha nemmeno allegato di aver espresso il proprio dissenso rispetto al progetto predisposto dalla e dal né, tanto meno, di aver dovuto Parte_3 Pt_4 procedere all'esecuzione dell'opera, su insistenza del committente e senza CP_1 alcuna possibilità di assumere iniziative sul punto e di esternare il proprio vaglio critico. pagina 10 di 18 Quanto all'allegazione, secondo cui i lavori, così come sono stati eseguiti, sarebbero stati previamente assentiti oltre che dal , anche dall'attore, v'è da dire che la CP_1 stessa è rimasta sfornita di prova, posto che il teste è apparso inattendibile. Testimone_1
Com'è noto, l'attendibilità di un testimone e quindi la veridicità della sua deposizione, deve essere valutata discrezionalmente dal giudice sulla base di elementi di natura oggettiva
(precisione, completezza, possibili contraddizioni, etc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti in causa ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (ex multis Cass.
10.4.2024 n. 9630).
Ebbene, con riferimento al teste , v'è da dire che lo stesso, oltre ad essere legato Tes_2 alla parte convenuta da vincoli di parentela (in quanto figlio del lrpt della società appaltatrice), ha reso, ai fini che qui interessano, delle dichiarazioni del tutto generiche.
In particolare, lo stesso, in risposta alle domande della (circostanze sub Controparte_2
12), 13), e 14) memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c.) tese a sapere se, nel corso dell'esecuzione dei lavori e precisamente in data 9.3.2020, in occasione di un sopralluogo effettuato, alla sua presenza, dall'Ing. quest'ultimo avesse informato la moglie Pt_4 dell'attore, , del fatto che si sarebbe verificato un innalzamento di alcuni Controparte_5 centimetri delle soglie di accesso all'appartamento nonché del fatto che, per una buona riuscita di tutti gli interventi, si sarebbero dovute modificare e risistemare le porte finestre, con la precisazione che le spese per l'intervento sarebbero gravate sul , ha CP_1 affermato del tutto vagamente: “è vero”.
Analoga laconica risposta il teste ha fornito relativamente ad altra domanda (cap. sub 15 memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c.) tesa a sapere se la , all'occasione, CP_5 avesse poi dichiarato di acconsentire all'esecuzione dei lavori de quibus, aggiungendo che si sarebbe rivolta ad un artigiano -serramentista- di sua fiducia, per incaricarlo di eseguire i necessari interventi sulle porte finestre.
Appare, peraltro, poco credibile il fatto che lo stesso teste, con riferimento ad altro incontro tenutosi in data 7.7.2020 presso l'abitazione del con i progettisti, Pt_1
pagina 11 di 18 l'amministratore di condominio e il lrpt della , da un lato, abbia dichiarato Controparte_2 di non ricordare se i coniugi, all'occasione, avessero domandato con quale soluzione si sarebbe potuto eliminare il gradino di accesso al loro appartamento e dall'altro abbia invece riferito essere vere tutte le altre specifiche circostanze dedotte dalla stessa appaltatrice in relazione all'incontro in questione (cap. 30 e 31 seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c.,).
Dunque, non può ritenersi provato il fatto che i lavori de quibus, così come effettivamente eseguiti, fossero stati previamente assentiti dall'attore, per il tramite della moglie.
Si aggiunga, infine, che le dichiarazioni testimoniali cennate, rese dal teste in CP_2 ordine al sopralluogo del 9.3.2020, neppure hanno trovato riscontro aliunde.
Ed invero, le dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio formale, dall'Ing. non Pt_4 hanno alcun valore confessorio;
quanto, invece, alla deposizione resa dalla , CP_5 quest'ultima va dichiarata incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c. (avendo i convenuti nonché e formulato la relativa eccezione prima Controparte_2 Pt_4 Parte_3 dell'ammissione della prova e poi sollevato eccezione di nullità della testimonianza, all'esito dell'assunzione), in quanto coniuge in regime di comunione legale dei beni.
In ogni caso, ed anche a prescindere dalla valutazione sull'incapacità a testimoniare della , va considerato che quest'ultima ha riferito di non essere vero il fatto che la CP_5 stessa avrebbe acconsentito all'esecuzione dei lavori come descritti dal (vale a dire Pt_4 di lavori comportanti l'innalzamento della soglia della pavimentazione) come pure la circostanza di essere stata edotta che, per una buona riuscita di tutti gli interventi, si sarebbero dovute modificare le porte finestre.
D'altro canto, lo screenshot del messaggio in atti (all. 1 comparsa costituzione CP_2
), inviato via whatsapp dalla al (che, come noto, costituisce prova
[...] CP_5 CP_2 documentale ex art. 2712 c.c. laddove, come nel caso, la parte contro cui sia prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti rappresentati, Cass. 18.1.2025 n. 1254), non costituisce prova, di per sé, del previo assenso di quest'ultima alla realizzazione dei lavori per come sono stati effettivamente eseguiti, riferendo la solo la necessità di ricercare un CP_5 fabbro per la modifica degli infissi. pagina 12 di 18 In conclusione, anche la responsabilità della per i gravi difetti per Controparte_2 cui è causa può senz'altro essere riconosciuta.
Responsabilità condominio
La domanda proposta nei confronti del condominio non appare invece CP_1 fondata.
Ed invero, posto che nella specie l'attore, in quanto danneggiato, assume la posizione di terzo rispetto al condominio committente (ex multis Cass.
5.4.2025 n. 9030), va qui fatta applicazione dell'orientamento giurisprudenziale che, proprio con riferimento alla responsabilità del committente per il caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, distingue tra danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto (cfr Cass. 28.9.2018 n. 23442, Corte Appello Firenze
3.10.2019 n. 2330, Tribunale Rimini 20.4.2021 n. 395).
Per i primi, infatti, si applica l'articolo 2043 c.c. e ne risponde di regola – e salvo limitate eccezioni- esclusivamente l'appaltatore; per i secondi, invece, risponde anche il committente ai sensi dell'articolo 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente stesso, con la precisazione che, in tale caso, quest'ultimo, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'articolo 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire, salvo, in ogni caso, il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore (Cass. 28.9.2018 n. 23442 cit.).
Ciò posto, con riferimento alla vicenda in esame, si osserva che le problematiche che qui vengono in rilievo non promanano direttamente dalla cosa (vale a dire dalla pavimentazione del terrazzo per cui è causa) vuoi sotto il profilo della struttura che del funzionamento, bensì dalla condotta umana (cfr Cass.
5.2.2013 n. 2660), ossia dall'erronea progettazione da parte dei professionisti incaricati nonché dalla cattiva esecuzione dei lavori da parte della società appaltatrice.
Dal che l'applicabilità del disposto dell'art. 2043 c.c. pagina 13 di 18 Ebbene, sotto tale profilo, la Suprema Corte ha chiarito che, se di regola, l'appaltatore esplica l'attività in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio, per cui
è responsabile diretto dei danni derivati a terzi nella o dalla esecuzione dell'opera, la corresponsabilità del committente può, tuttavia, sussistere, qualora appunto: a) si ravvisino a carico di quest'ultimo specifiche violazioni del principio del "neminem laedere" riconducibili all'art. 2043 c.c.; b) quando l'evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa in eligendo, per essere stata l'opera affidata a impresa, che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche e organizzative per eseguirla correttamente, con la precisazione, in questo caso, che non è sufficiente desumere "ex post" (vale a dire dal verificarsi del danno) l'erroneità della scelta della ditta appaltatrice, ma occorre verificare, con valutazione "ex ante" se, al momento della conclusione del contratto, la ditta stessa presentasse caratteristiche tali da evidenziarne l'assoluta inidoneità a compiere l'opera oggetto dell'appalto (Cass.
3.12.2007 n. 25173); c) quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia, a tal punto da aver agito come "nudus minister" di questo;
d) quando, infine, il committente si sia, di fatto, ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto (ex multis, Cass. 25.1.2016, n.
1234, Cass. 17.2.2012 n. 2363 e Cass. 20.9.2011 n. 19132)
Senonché, avendo riguardo alla vicenda in esame, v'è da dire che nessuna delle specifiche circostanze testé descritte è stata provata né, tanto meno, dedotta dall'attore, che sul punto si è limitato, del tutto genericamente, ad allegare la sussistenza di una culpa in eligendo e/o in vigilando del committente. CP_1
Si rammenta, però, che la responsabilità ex art. 2043 c.c. postula, in capo al danneggiato, la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della relativa fattispecie.
Pertanto, la domanda proposta nei confronti del convenuto in questione va necessariamente rigettata.
Responsabilità amministratore condominio
Anche la domanda proposta nei confronti dell'amministratore di condominio non appare meritevole di accoglimento. pagina 14 di 18 Ed invero, anche con riferimento a quest'ultimo, il invoca, senza ulteriore Pt_1 specificazione, la sussistenza di una culpa in eligendo e/o in vigilando, senza allegare, tuttavia, i presupposti, sulla scorta dei quali sarebbe ravvisabile, nella specie, una responsabilità dell'amministratore in proprio e ciò, tanto più se si considera che, come rilevato, le problematiche oggetto di causa non promanano direttamente dalla “cosa comune amministrata”, ma dal lavoro di terzi.
Peraltro, è appena il caso di rilevare che dalla lettera del verbale della delibera assembleare scelta della ditta appaltatrice e da quella del contratto di appalto in atti (doc. 8
e 9 atto di citazione) non risulta esservi stata, all'occasione, la previsione, in favore dell'amministratore, di un compenso aggiuntivo volto a remunerarne un'attività straordinaria (vale a dire eccedente le ordinarie attribuzioni di legge), consistente nello svolgimento di uno specifico ed effettivo controllo sul lavoro del progettista/direttore lavori e dello stesso appaltatore (cfr sul punto Cass. 17.6.2025 n. 16290).
Dunque, anche la domanda in questione va rigettata.
Rapporti interni tra gli obbligati in solido
Acclarata, dunque, la responsabilità dei progettisti e dell'appaltatrice per i difetti per cui
è causa, va rilevato che quest'ultima, in via subordinata, ha chiesto di ripartire in percentuale la responsabilità tra i convenuti, attribuendo alla stessa percentuale minore.
Senonché, la deduzione in parola risulta del tutto genericamente formulata e non sorretta da alcuna allegazione specifica circa il maggior apporto causale delle altre parti.
Pertanto, nell'impossibilità di provare la diversa entità dei rispettivi apporti causali, deve trovare applicazione, nella specie, il criterio sussidiario di parità delle colpe di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. (cfr da ultimo Cass. 24.5.2023 n. 14378).
Risarcimento del danno
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno, va qui premesso che la disposizione di cui all'art. 1669 c.c., pur non precisando la forma con la quale il danno deve essere risarcito, si ricollega al principio generale secondo il quale, nei limiti stabiliti dall'art. 2058 c.c., è prevista l'alternativa del risarcimento in forma specifica o per equivalente pecuniario, essendo quindi ammissibile la domanda di condanna pagina 15 di 18 dell'appaltatore alla eliminazione diretta dei vizi della costruzione (ex multis Cass. 6.9.2021
n. 24052).
Ciò posto, parte attrice ha chiesto espressamente ex art. 2058 c.c. la condanna dei convenuti “ad eseguire a perfetta regola d'arte tutti i lavori determinanti per la riduzione in pristino, nei modi e nei tempi da indicarsi dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio…al fine di eliminare completamente le causali problematiche descritte in atti dall'attore” ovvero, in alternativa, al risarcimento del danno per equivalente (cfr Cass. 16.5.2017 n. 12168), corrispondente all'importo delle spese da affrontare per l'esecuzione dei lavori de quibus da parte di altra impresa e a regola d'arte.
Ebbene, ritiene il giudicante che la domanda di risarcimento in forma specifica possa essere accolta.
Com'è noto, il legislatore subordina il ricorso a tale tecnica risarcitoria a due precisi limiti: a) la reintegrazione deve essere in tutto o in parte possibile, con la precisazione che l'eventuale impossibilità ostativa può essere sia materiale (il bene da riparare sia perito) che giuridica (la reintegrazione comporterebbe un esito contrario a disposizioni di legge); b) la reintegrazione non deve risultare eccessivamente onerosa per il debitore/danneggiante, nel senso che l'impegno economico di questi deve essere conforme al canone della buona fede oggettiva e quindi alla diligenza di cui all'art. 1176 c.c. (Trib. Roma 5.10.2016).
Orbene, in applicazione delle coordinate legislative in questione, v'è da dire che, nella vicenda in esame, la reintegrazione in forma specifica appare possibile e non eccessivamente onerosa, considerato peraltro, sotto tale ultimo profilo, che l'ammontare dei costi all'uopo stimato dal CTU (€ 24.908,17 oltre Iva per “smantellamento e rifacimento opere”) risulta pressocché coincidente con l'importo dei lavori de quibus (pari ad €
28.046,77), indicato nel computo metrico predisposto dai progettisti e a firma della CP_2
in atti (all. 4 atto di citazione) ed in ogni caso inferiore all'ammontare del
[...] corrispettivo (pari ad € 36.000,00), indicato nel contratto di appalto per cui è causa (all. 9 atto di citazione).
Quanto ai lavori da eseguirsi ai fini dello smantellamento e del rifacimento del terrazzo, soccorre sul punto l'elaborato (6.5.2024) del CTU, che ha individuato (a pag. 5 e 6) come necessarie le seguenti opere: “rimozione battiscopa muri e parapetti;
demolizione massetto pagina 16 di 18 pavimento; rimozione guaina terrazzo;
spicconatura di intonaco zoccolino perimetrale pareti e parapetti;
protezione solaio prima della realizzazione del massetto;
massetto di sottofondo di malta di cemento;
trattamento e sigillatura dei corpi passanti;
rivestimento impermeabile terrazzo e risvolti;
impermeabilizzazione giunti di frazionamento, impermeabilizzazione soglie portafinestre;
raccordo impermeabile tra le superfici orizzontali e verticali;
pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato;
tinteggiatura pareti esterne e parapetto 5° piano;
zoccolino battiscopa in piastrelle di gres fine porcellanato…”.
Con riferimento, poi, alla necessità di ripristinare l'altezza regolamentare del parapetto, il CTU ha chiarito che, riportando il pavimento del terrazzo alla quota originaria, si ripristina l'altezza del parapetto (pag. 3 risposte alle osservazioni, integrazione CTU) sicchè, ai fini della risoluzione di tutte le problematiche in oggetto, non risultano necessarie ulteriori opere rispetto a quelle cennate.
Dunque, la da un lato, e la e il dall'altro, Controparte_2 Parte_3 Pt_4 vanno condannati in solido all'esecuzione delle opere così come individuate dal CTU.
Per quanto attiene, infine, alla domanda attorea di risarcimento del danno per mancata o ridotta utilizzazione degli ambienti danneggiati, è appena il caso di rilevare che il Pt_1 sul punto non ha allegato alcunché e né, al riguardo, potrebbe soccorrere una valutazione equitativa, che, come noto, è invocabile, solo laddove il danno sia certo nella sua effettiva esistenza (ex multis, Cass. 14.3.2024 n. 6957).
Dunque, la domanda in questione va rigettata.
Spese di lite
Le spese di giudizio, nel rapporto processuale tra il e i convenuti Pt_1 Parte_3
da un lato, e dall'altro, in considerazione della soccombenza Pt_4 Controparte_2 dell'attore sulla domanda di risarcimento del danno per mancata utilizzazione dell'immobile, sono compensate tra le parti, nella misura del 10%, liquidato l'intero come da d.m. 147/2022 (indeterminabile, scaglione da 26.000,01 a 52.000,00 euro, fasi di studio, introduttiva, istruttoria, e decisionale, secondo i parametri) in € 7.616,00 per compensi, €
545,00 per spese, 15% per rimborso forfettario, iva e cap;
nel rapporto processuale tra il pagina 17 di 18 e i convenuti e seguono, invece, la Pt_1 Controparte_1 Pt_2 soccombenza.
Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico di e e della Parte_3 Pt_4 nella misura del 50% per ciascuna parte costituita, considerato che la Controparte_2 consulenza è stata necessaria per accertare la correttezza dei lavori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda proposta, così provvede:
• accerta e dichiara la responsabilità in pari misura dell'Arch. Parte_3
e dell'Ing. da un lato, e della
[...] Parte_4 Controparte_2 dall'altro, per i difetti indicati in premessa ex art. 1669 c.c. e, per l'effetto, li condanna, in solido tra di loro, all'esecuzione delle opere indicate dal CTU;
• rigetta ogni altra domanda attorea;
• compensa le spese di lite tra l'attore e i convenuti e Controparte_6 nella misura del 10%, con condanna di quest'ultimi in solido Controparte_2 alla refusione della restante parte in favore dell'Avv. AS De Liberis, procuratore antistatario dell'attore, liquidato l'intero in € 7.616,00 per compensi, oltre € 545,00 per spese, 15% per rimborso forfettario, iva e cap;
• condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore del
[...]
liquidate (secondo i minimi) in € 3.808,00 oltre 15% per Controparte_1 rimborso forfettario, iva e cap;
• condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
liquidate in € 3.808,00 oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap;
Parte_2
• pone definitivamente a carico di di e della Controparte_7 [...] nella misura del 50% per ciascuna parte costituita la spese di CTU CP_2 liquidate nel corso del giudizio.
Pescara, 16.12.2025
Il giudice
-dott. Stefania Ursoleo-
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