Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 13/02/2026, n. 927
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione art. 25 bis, comma 5 bis, d.lgs. n. 546/92

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 25-bis, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546/92 con riferimento alla produzione documentale effettuata dall'Agente della IO, che non ha versato in atti l'attestazione di conformità all'originale dei documenti prodotti in copia. Tuttavia, con riferimento alla cartella per la tassa auto 2015, l'Agenzia delle Entrate ha depositato sentenza che attesta la regolare notifica della cartella sottesa, rendendo infondata l'eccezione di prescrizione per omessa notifica dell'atto presupposto.

  • Rigettato
    Omessa notifica atto presupposto

    L'eccezione è stata ritenuta infondata per l'annualità 2015, in quanto è stata depositata una sentenza che attesta la regolare notifica della cartella sottesa all'atto impugnato.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza

    L'eccezione è stata ritenuta infondata per l'annualità 2015, in quanto è stata depositata una sentenza che attesta la regolare notifica della cartella sottesa all'atto impugnato.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'eccezione è stata ritenuta infondata, poiché l'atto è motivato sulla base della giurisprudenza di legittimità che ammette il richiamo all'atto impositivo e alla cartella presupposti.

  • Accolto
    Violazione art. 25 bis, comma 5 bis, d.lgs. n. 546/92

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 25-bis, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546/92 con riferimento alla produzione documentale effettuata dall'Agente della IO, che non ha versato in atti l'attestazione di conformità all'originale dei documenti prodotti in copia. Di conseguenza, non potendo utilizzare la documentazione allegata dall'AdER ai fini dell'avvenuta interruzione della prescrizione, il ricorso sotto tale profilo è meritevole di accoglimento.

  • Accolto
    Omessa notifica atto presupposto

    L'eccezione è stata ritenuta fondata per l'annualità 2016, a causa della violazione dell'art. 25 bis, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546/92, che ha comportato l'impossibilità di utilizzare la documentazione allegata dall'AdER per provare l'interruzione della prescrizione.

  • Accolto
    Prescrizione e decadenza

    L'eccezione è stata ritenuta fondata per l'annualità 2016, a causa della violazione dell'art. 25 bis, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546/92, che ha comportato l'impossibilità di utilizzare la documentazione allegata dall'AdER per provare l'interruzione della prescrizione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'eccezione è stata ritenuta infondata, poiché l'atto è motivato sulla base della giurisprudenza di legittimità che ammette il richiamo all'atto impositivo e alla cartella presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 13/02/2026, n. 927
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 927
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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