CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 13/02/2026, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 927/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2347/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2024 90179613 90 000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2024 90179613 90 000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 493/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 295 2024 90179613 90/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-IO di Messina e notificata in data 20.13.2025, con cui è stato chiesto il pagamento di € 2.145,42 avente ad oggetto Tasse automobilistiche riferite alle annualità 2015 e 2016, di cui alle sottese cartelle nn. 29520210029562090000 e 29520210065599085000.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto, l'intervenuta prescrizione e decadenza, il difetto di motivazione.
L'AdER, la Regione Siciliana e l'Agenzia delle Entrate, costituitesi in giudizio, hanno confermato la legittimità del loro operato chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Successivamente, con memoria di replica depositata in atti, il ricorrente ha eccepito la tardiva costituzione dell'AdER e la violazione dell'art. 25 bis, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546/92 affermando che quest'ultima aveva depositato documenti senza la dichiarazione dell'attestazione di conformità all'originale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente occorre evidenziare che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'AdER non si
è costituita tardivamente essendosi costituta il 23.12.2025 e, precisamente, nel termine previsto dalla legge rispetto alla data indicata per l'udienza fissata per il merito, il 27.1.2026.
Infondata è anche l'eccezione del difetto di motivazione risultando l'atto oggetto di gravame motivato sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
Invero, la Corte di Cassazione ha precisato che “L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990”.
Risulta fondata, invece, l'eccezione avente ad oggetto la violazione dell'art. 25-bis, comma 5 bis, del d.lgs.
n. 546/92 con riferimento alla produzione documentale effettuata dall'Agente della IO, che non ha versato in atti, neanche tardivamente, l'attestazione di conformità all'originale dei documenti prodotti in copia.
Nello specifico, la recente modifica della normativa ha introdotto, nella disposizione citata, il comma 5-bis secondo cui: “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale”.
Fatta questa premessa si osserva che con riferimento alla cartella con la quale è stato chiesto il pagamento della tassa auto, anno 2015, l'Agenzia delle Entrate ha depositato la sentenza emessa da questa Corte, recante n. 7388/25, che attesta la regolare notifica della cartella sottesa all'atto impugnato, pertanto,
l'eccezione di prescrizione per l'omessa notifica dell'atto presupposto è infondata.
Con riferimento invece alla cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato con la quale è stato chiesto il pagamento della tassa auto 2016 si osserva che non potendo utilizzare - al fine dell'avvenuta interruzione della prescrizione - anche la documentazione allegata dall'AdER, tenuto conto dell'eccezione di parte ex art. 25 bis, il ricorso sotto tale profilo è meritevole di accoglimento
Le spese di lite sono compensate tra le parti stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato limitatamente a quanto indicato in parte motiva;
compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Messina, 27.1.2026 Il Giudice dott.ssa
RO AC
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2347/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2024 90179613 90 000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2024 90179613 90 000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 493/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 295 2024 90179613 90/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-IO di Messina e notificata in data 20.13.2025, con cui è stato chiesto il pagamento di € 2.145,42 avente ad oggetto Tasse automobilistiche riferite alle annualità 2015 e 2016, di cui alle sottese cartelle nn. 29520210029562090000 e 29520210065599085000.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto, l'intervenuta prescrizione e decadenza, il difetto di motivazione.
L'AdER, la Regione Siciliana e l'Agenzia delle Entrate, costituitesi in giudizio, hanno confermato la legittimità del loro operato chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Successivamente, con memoria di replica depositata in atti, il ricorrente ha eccepito la tardiva costituzione dell'AdER e la violazione dell'art. 25 bis, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546/92 affermando che quest'ultima aveva depositato documenti senza la dichiarazione dell'attestazione di conformità all'originale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente occorre evidenziare che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'AdER non si
è costituita tardivamente essendosi costituta il 23.12.2025 e, precisamente, nel termine previsto dalla legge rispetto alla data indicata per l'udienza fissata per il merito, il 27.1.2026.
Infondata è anche l'eccezione del difetto di motivazione risultando l'atto oggetto di gravame motivato sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
Invero, la Corte di Cassazione ha precisato che “L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990”.
Risulta fondata, invece, l'eccezione avente ad oggetto la violazione dell'art. 25-bis, comma 5 bis, del d.lgs.
n. 546/92 con riferimento alla produzione documentale effettuata dall'Agente della IO, che non ha versato in atti, neanche tardivamente, l'attestazione di conformità all'originale dei documenti prodotti in copia.
Nello specifico, la recente modifica della normativa ha introdotto, nella disposizione citata, il comma 5-bis secondo cui: “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale”.
Fatta questa premessa si osserva che con riferimento alla cartella con la quale è stato chiesto il pagamento della tassa auto, anno 2015, l'Agenzia delle Entrate ha depositato la sentenza emessa da questa Corte, recante n. 7388/25, che attesta la regolare notifica della cartella sottesa all'atto impugnato, pertanto,
l'eccezione di prescrizione per l'omessa notifica dell'atto presupposto è infondata.
Con riferimento invece alla cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato con la quale è stato chiesto il pagamento della tassa auto 2016 si osserva che non potendo utilizzare - al fine dell'avvenuta interruzione della prescrizione - anche la documentazione allegata dall'AdER, tenuto conto dell'eccezione di parte ex art. 25 bis, il ricorso sotto tale profilo è meritevole di accoglimento
Le spese di lite sono compensate tra le parti stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato limitatamente a quanto indicato in parte motiva;
compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Messina, 27.1.2026 Il Giudice dott.ssa
RO AC