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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3403/2021 promossa da:
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, , Parte_2 C.F._1 Parte_3
), ) e
[...] C.F._2 Parte_4 C.F._3
, tutti elettivamente domiciliati in Milano, via Parte_5 C.F._4
Benvenuto Cellini 1, con l'avv. LIPARI VITO ), dal quale rappresentati e C.F._5 difesi giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORI-OPPONENTI contro
, e per esso quale mandataria Controparte_1 P.IVA_2 [...]
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA ARTEMISIA MAMMUCARI 113 VELLETRI con l'avv.
CAPORRO GIORGIO ) e l'avv. MAZZAROPPI LAURA, dai quali C.F._6 rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La quale debitore principale, nonché Parte_1 Parte_2
e quali garanti, hanno proposto Parte_3 Parte_4 Parte_5
1 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
opposizione al decreto ingiuntivo n. 871/2021, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il
17.8.2021, con cui è stato loro ingiunto il pagamento in favore di della Controparte_3 somma di € 110.428,08, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, di cui € 34.778,86 quale scoperto di conto corrente n. 65022560 alla data del 20.1.2021 (data di chiusura del conto) ed € 75.649,22 per rate scadute ed impagate dal 31.10.2019 al 30.09.2020 in forza del mutuo chirografario n. 93298600.
A sostegno dell'opposizione, hanno eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato;
nel merito, hanno eccepito la nullità del contratto di conto corrente per mancanza di forma scritta e la mancanza di sottoscrizione della Banca sul contratto allegato al doc. 4 (conto corrente); hanno disconosciuto le sottoscrizioni apposte sulle fideiussioni, sostenendo di non averle mai vergate;
circa le condizioni economiche applicate ai contratti di conto corrente e mutuo, ne hanno sostenuto l'illegittimità in mancanza di valida pattuizione e in ragione dell'indeterminatezza della clausola relativa all'interesse ultralegale, mediante il riferimento al c.d. “uso piazza” la quale sarebbe altresì affetta da usura;
hanno altresì dedotto l'illegittimo esercizio dello ius variandi. costituendosi in giudizio, ha contestato l'infondatezza e la Controparte_1 pretestuosità delle avverse deduzioni ed eccezioni, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 20.4.2022 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto solo nei confronti di la causa è stata istruita in via Parte_1 documentale e, all'esito dell'espletamento di una CTU grafologica, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 28.11.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente- convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del 25.3.2000).
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre
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l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Pertanto, ai fini della decisione circa il merito della pretesa creditoria vantata dalla convenuta-opposta non rilevano le contestazioni sollevate dall'opponente sulla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, il credito ingiunto risulta documentato in base alla produzione:
- il contratto di apertura di conto corrente n. 65022560 del 12.4.2005 e relativo documento di sintesi;
- l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB relativo al conto corrente;
- gli estratti conto mensili e scalari relativi all'intero rapporto di conto corrente;
- il contratto di mutuo chirografario del 17.3.2027 con relativo piano di ammortamento;
- la fideiussione omnibus rilasciata da Parte_3 Parte_2 Parte_4
e in data 15.1.2013;
[...] Parte_5
- la fideiussione specifica rilasciata dagli stessi in data 17.3.2017 a garanzia dell'adempimento del mutuo.
Tali documenti devono ritenersi sufficienti ai fini della prova del credito ingiunto.
Invero, deve anzitutto rilevarsi che il contratto di apertura di conto corrente risulta redatto per iscritto, essendo irrilevante a tal fine la mancanza di sottoscrizione della Banca.
In proposito, va rilevato che la mancanza di sottoscrizione da parte della Banca convenuta non è idonea a determinare l'invalidità della pattuizione, alla luce di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte. In particolare, la Suprema Corte ha posto fine ad un contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine alla validità del contratto stipulato tra professionista bancario o finanziario e cliente che sia stato sottoscritto unicamente da quest'ultimo ma di cui il professionista si avvalga al fine di chiederne l'adempimento.
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Secondo un primo orientamento, più rigoroso, il contratto così stipulato non rispetterebbe il requisito formale previsto dalla normativa di settore (per il contratto di conto corrente bancario dall'art. 117 TUB) e sarebbe quindi da considerarsi affetto da nullità in mancanza dell'espressione della volontà negoziale della nella forma richiesta dalla legge. CP_3
Secondo un diverso orientamento, al contrario, la produzione in giudizio del contratto da parte della che ne chieda l'adempimento sarebbe idonea ad integrare il requisito formale CP_3 con conseguente validità del contratto.
Infine, in alcune pronunce si è ritenuta la validità del contratto cd. monofirma prodotto dalla ma con effetti ex nunc, con la conseguenza che il consenso della dovesse CP_3 CP_3 intendersi validamente manifestato solo dal momento della costituzione in giudizio e solo da tale momento il contratto sarebbe dunque produttivo di effetti.
La Suprema Corte, con sentenza n. 898/2018 emessa a Sezioni Unite, ha aderito al secondo degli orientamenti citati, esprimendo la seguente massima, da ritenersi applicabile per identità di ratio anche alle fattispecie, come quella oggetto di causa, di contratti conclusi secondo la disciplina del Testo Unico Bancario: “In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del
1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
La nullità prevista dall'art. 117 TUB per mancanza di forma scritta del contratto stipulato con la al pari di quella considerata nella massima citata (prevista dall'art. 23 del TUF) è una CP_3 nullità cd. di protezione ai sensi dell'art. 127 TUB, potendo operare soltanto a vantaggio del cliente ed essere rilevate d'ufficio dal giudice. Secondo la Suprema Corte, dunque, la finalità della nullità è quella di assicurare la piena indicazione al cliente del contenuto del contratto e delle condizioni del rapporto ed è pertanto alla luce di tale funzione che va letto il vincolo di forma. In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto che “a fronte della specificità della normativa che qui interessa, correlata alla ragione giustificatrice della stessa, è difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca, volta che risulti provato l'accordo( avuto riguardo alla sottoscrizione dell'investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all'esecuzione del contratto) e che vi sia stata la consegna della scrittura all'investitore, necessiti ai fini della validità del contratto-quadro”.
Pertanto, non essendo in contestazione nel caso di specie la circostanza dell'avvenuta consegna di copia del contratto al cliente, ed essendo stata data esecuzione al rapporto di conto
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corrente, la mera circostanza della mancanza della sottoscrizione del documento contrattuale da parte della convenuta non è idonea ad inficiare la validità del contratto. CP_3
Non è dunque ravvisabile la fattispecie di nullità invocata da parte attrice-opponente sotto tale profilo.
Inoltre, deve rilevarsi che i contratti di conto corrente e di mutuo recano l'espressa indicazione del tasso di interesse e degli ulteriori costi applicati, non riscontrandosi alcuna fattispecie di indeterminatezza ai sensi dell'art. 117 TUB.
3. Gli estratti conto devono ritenersi validi ai fini della prova del credito in quanto non specificamente contestati dagli opponenti.
In merito al disconoscimento degli estratti conto operato dagli opponenti, va rilevato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, gli estratti conto prodotti dalla banca non sono copie fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti, ma costituiscono riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, vale a dire della stampa di un'elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca.
La disciplina del disconoscimento di tali registrazioni, pertanto, deve essere rinvenuta, non nell'art. 2719 cod. civ., che si riferisce alle copie fotografiche di scritture, ma nella norma dell'art. 2712 cod. civ., con la conseguenza che è onere del debitore contestare la veridicità delle singole operazioni registrate entro i termini contrattualmente previsti (Cass. n. 14686 del
06/06/2018; Cass. n. 23389 del 16/11/2016; Cass. n. 11269 del 15/06/2004).
La giurisprudenza ha inoltre da tempo chiarito che gli estratti conto hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n.
12169/2000; Cass. n. 9579/2000); l'estratto conto, del resto, costituisce prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n. 13889/2010; Cass. n. 11749/2006).
Nel caso di specie, il generico disconoscimento degli estratti conto non vale ad inficiarne l'efficacia probatoria circa l'andamento del rapporto.
4. Gli atti di fideiussione sono stati validamente disconosciuti da Parte_2 Parte_3
e che hanno sostenuto di non averli mai
[...] Parte_4 Parte_5 sottoscritti.
Sul punto, va infatti ricordato che il disconoscimento di scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c. non richiede l'utilizzo di particolari formalità, essendo sufficiente che venga espresso in modo inequivoco e rivesta i caratteri della specificità e determinatezza con riferimento al documento che si intende disconoscere.
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Dovendosi procedere alla verificazione delle sottoscrizioni, il CTU ha eseguito il raffronto tra le firme in contestazione con quelle certamente riferibili agli opponenti nonché con il saggio grafico e ha ritenuto, con un elevato grado di certezza tecnica, che le firme in verifica “sono tutte risultate autografe e, pertanto, riconducibili rispettivamente alla signora al signor Parte_2 Parte_3
al signor e al signor - nello specifico tra la scrittura/firma
[...] Parte_4 Parte_5 autografa della signora a disposizione in questa sede e le diciotto firme oggetto di verifica apposte a Parte_2 suo nome, così come tra la scrittura/firma autografa del signor a disposizione in questa sede e Parte_3 le diciotto firme oggetto di verifica apposte a suo nome, nonché tra la scrittura/firma autografa del signor
[...]
a disposizione in questa sede e le diciotto firme oggetto di verifica apposte a suo nome, ed ancora tra la Parte_4 scrittura/firma autografa del signor a disposizione in questa sede e le diciotto firme oggetto di Parte_5 verifica apposte a suo nome, sono emerse una medesima correlazione grafica-stilistica, una medesima dinamica neuro-muscolare, una medesima corrispondenza di struttura esecutiva e un medesimo gesto grafico nelle sue modalità formative in dettaglio e in gesti fuggitivi”.
Le conclusioni del CTU devono essere integralmente condivise in quanto congruamente motivate ed esenti da vizi logico-giuridici.
Pertanto, i contratti de quo devono ritenersi sottoscritti dagli opponenti e sono idonei a costituire prova della sussistenza dell'obbligazione fideiussoria.
5. In corso di causa, la nullità della fideiussione prestata per violazione dell'art. 2, comma
2, lett. a) della Legge n. 287/1990, in quanto contenente clausole sostanzialmente conformi allo schema predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, ha ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali, relativamente alle seguenti clausole (nn. 2-6-8 dello schema ABI): a) la cd.
«clausola di reviviscenza», secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo» (art. 2); b) la cd. «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.», in forza della quale «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato» (art. 6); c) la cd. «clausola di sopravvivenza»,
a termini della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate».
Secondo quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole
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contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Sez.
Un. n. 41994 del 30/12/2021).
Ciò premesso, deve in primo luogo osservarsi che incombeva sull'odierno opponente la dimostrazione rigorosa della conformità delle clausole sottoscritte con quelle contenute nello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia. Tale onere non è stato adempiuto anzitutto su un piano assertivo, atteso che l'odierno opponente non ha neppure indicato quali clausole del contratto dallo stesso sottoscritto siano da ritenersi conformi allo schema ABI.
In secondo luogo, deve rilevarsi che, anche in caso di accoglimento della eccepita questione di nullità della fideiussione, non ne deriverebbe l'invalidità dell'intero contratto, che resterebbe valido con la sola esclusione delle clausole conformi allo schema ABI (il cui contenuto
è stato sopra riportato).
Pertanto, anche in caso di accoglimento dell'eccezione di nullità sollevata da parte opponente, non potrebbe escludersi la sussistenza dell'obbligo di garanzia invocato dalla convenuta-opposta.
Invero, parte opponente non ha sollevato eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957
c.c. e, pertanto, l'obbligazione fideiussoria deve ritenersi valida ed efficace.
6. Le ulteriori contestazioni sollevate dagli opponenti sono genericamente formulate e meritano di essere disattese.
In particolare, l'allegazione circa l'illegittima modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve ritenersi generica, in quanto effettuata dagli opponenti senza l'indicazione delle modifiche asseritamente eseguite e dei periodi in cui sarebbero intervenute, così da non consentire l'eventuale ricostruzione delle somme addebitate in eccesso sulla base degli estratti conto allegati.
Peraltro, il contratto di conto corrente contiene l'espressa previsione dello ius variandi in capo alla in conformità all'art. 118 TUB e non risulta in contestazione l'omessa ricezione CP_3 degli estratti conto periodici.
Quanto alla contestazione circa la pretesa usurarietà del tasso di interesse pattuito, anch'essa è genericamente formulata.
Invero, gli odierni opponenti si sono limitati ad inserire nel proprio atto introduttivo un riferimento del tutto generico alla natura usuraria del tasso effettivamente applicato, senza fare alcun riferimento ai fatti di causa e ai contratti oggetto della stessa, non avendo parte opponente
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dedotto la misura del TEG applicato e la modalità con cui lo stesso è stato ricostruito (anzi, dalla lettura della perizia econometrica allegata all'atto di citazione emerge unicamente che il TEG è stato ricostruito senza il rispetto delle Indicazioni della Banca d'Italia per la rilevazione del
TEGM), né indicato i valori del tasso soglia per ciascun trimestre, né infine precisato gli importi che la convenuta-opposta avrebbe illegittimamente contabilizzato per interessi usurari (questi ultimi elementi sono stati forniti in corso di causa sulla scorta delle conclusioni del perito di parte, ma senza chiarire le modalità di rilevazione del TEG).
Tale carenza in punto di allegazione non potrebbe essere colmata dall'esperimento di una consulenza tecnica. Si rammenta, in proposito, che non solo il consulente non può compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, ma che, vieppiù, lo stesso, attraverso la propria attività, non ha il potere di colmare la deficienza delle allegazioni di parte (per tutte: Cass. n. 11317/2003).
Deve poi essere esclusa la configurabilità dell'usura soggettiva, atteso che parte opponente non ha dato alcuna prova della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 644 c.p. per l'integrazione del reato di usura, ossia in primis della concreta sussistenza di una condizione di difficoltà economica e finanziaria in capo al correntista.
La questione di nullità del contratto di conto corrente per usura è pertanto infondata.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 52.001 ad € 260.000,00).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico degli opponenti, in solido, in quanto soccombenti anche relativamente all'istanza di verificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 871/2021, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 17.8.2021, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore della convenuta-opposta delle spese di lite, che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
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- pone definitivamente a carico degli opponenti, in solido, le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Civitavecchia, 11 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3403/2021 promossa da:
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, , Parte_2 C.F._1 Parte_3
), ) e
[...] C.F._2 Parte_4 C.F._3
, tutti elettivamente domiciliati in Milano, via Parte_5 C.F._4
Benvenuto Cellini 1, con l'avv. LIPARI VITO ), dal quale rappresentati e C.F._5 difesi giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORI-OPPONENTI contro
, e per esso quale mandataria Controparte_1 P.IVA_2 [...]
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA ARTEMISIA MAMMUCARI 113 VELLETRI con l'avv.
CAPORRO GIORGIO ) e l'avv. MAZZAROPPI LAURA, dai quali C.F._6 rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La quale debitore principale, nonché Parte_1 Parte_2
e quali garanti, hanno proposto Parte_3 Parte_4 Parte_5
1 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
opposizione al decreto ingiuntivo n. 871/2021, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il
17.8.2021, con cui è stato loro ingiunto il pagamento in favore di della Controparte_3 somma di € 110.428,08, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, di cui € 34.778,86 quale scoperto di conto corrente n. 65022560 alla data del 20.1.2021 (data di chiusura del conto) ed € 75.649,22 per rate scadute ed impagate dal 31.10.2019 al 30.09.2020 in forza del mutuo chirografario n. 93298600.
A sostegno dell'opposizione, hanno eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato;
nel merito, hanno eccepito la nullità del contratto di conto corrente per mancanza di forma scritta e la mancanza di sottoscrizione della Banca sul contratto allegato al doc. 4 (conto corrente); hanno disconosciuto le sottoscrizioni apposte sulle fideiussioni, sostenendo di non averle mai vergate;
circa le condizioni economiche applicate ai contratti di conto corrente e mutuo, ne hanno sostenuto l'illegittimità in mancanza di valida pattuizione e in ragione dell'indeterminatezza della clausola relativa all'interesse ultralegale, mediante il riferimento al c.d. “uso piazza” la quale sarebbe altresì affetta da usura;
hanno altresì dedotto l'illegittimo esercizio dello ius variandi. costituendosi in giudizio, ha contestato l'infondatezza e la Controparte_1 pretestuosità delle avverse deduzioni ed eccezioni, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 20.4.2022 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto solo nei confronti di la causa è stata istruita in via Parte_1 documentale e, all'esito dell'espletamento di una CTU grafologica, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 28.11.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente- convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del 25.3.2000).
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre
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l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Pertanto, ai fini della decisione circa il merito della pretesa creditoria vantata dalla convenuta-opposta non rilevano le contestazioni sollevate dall'opponente sulla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, il credito ingiunto risulta documentato in base alla produzione:
- il contratto di apertura di conto corrente n. 65022560 del 12.4.2005 e relativo documento di sintesi;
- l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB relativo al conto corrente;
- gli estratti conto mensili e scalari relativi all'intero rapporto di conto corrente;
- il contratto di mutuo chirografario del 17.3.2027 con relativo piano di ammortamento;
- la fideiussione omnibus rilasciata da Parte_3 Parte_2 Parte_4
e in data 15.1.2013;
[...] Parte_5
- la fideiussione specifica rilasciata dagli stessi in data 17.3.2017 a garanzia dell'adempimento del mutuo.
Tali documenti devono ritenersi sufficienti ai fini della prova del credito ingiunto.
Invero, deve anzitutto rilevarsi che il contratto di apertura di conto corrente risulta redatto per iscritto, essendo irrilevante a tal fine la mancanza di sottoscrizione della Banca.
In proposito, va rilevato che la mancanza di sottoscrizione da parte della Banca convenuta non è idonea a determinare l'invalidità della pattuizione, alla luce di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte. In particolare, la Suprema Corte ha posto fine ad un contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine alla validità del contratto stipulato tra professionista bancario o finanziario e cliente che sia stato sottoscritto unicamente da quest'ultimo ma di cui il professionista si avvalga al fine di chiederne l'adempimento.
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Secondo un primo orientamento, più rigoroso, il contratto così stipulato non rispetterebbe il requisito formale previsto dalla normativa di settore (per il contratto di conto corrente bancario dall'art. 117 TUB) e sarebbe quindi da considerarsi affetto da nullità in mancanza dell'espressione della volontà negoziale della nella forma richiesta dalla legge. CP_3
Secondo un diverso orientamento, al contrario, la produzione in giudizio del contratto da parte della che ne chieda l'adempimento sarebbe idonea ad integrare il requisito formale CP_3 con conseguente validità del contratto.
Infine, in alcune pronunce si è ritenuta la validità del contratto cd. monofirma prodotto dalla ma con effetti ex nunc, con la conseguenza che il consenso della dovesse CP_3 CP_3 intendersi validamente manifestato solo dal momento della costituzione in giudizio e solo da tale momento il contratto sarebbe dunque produttivo di effetti.
La Suprema Corte, con sentenza n. 898/2018 emessa a Sezioni Unite, ha aderito al secondo degli orientamenti citati, esprimendo la seguente massima, da ritenersi applicabile per identità di ratio anche alle fattispecie, come quella oggetto di causa, di contratti conclusi secondo la disciplina del Testo Unico Bancario: “In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del
1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
La nullità prevista dall'art. 117 TUB per mancanza di forma scritta del contratto stipulato con la al pari di quella considerata nella massima citata (prevista dall'art. 23 del TUF) è una CP_3 nullità cd. di protezione ai sensi dell'art. 127 TUB, potendo operare soltanto a vantaggio del cliente ed essere rilevate d'ufficio dal giudice. Secondo la Suprema Corte, dunque, la finalità della nullità è quella di assicurare la piena indicazione al cliente del contenuto del contratto e delle condizioni del rapporto ed è pertanto alla luce di tale funzione che va letto il vincolo di forma. In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto che “a fronte della specificità della normativa che qui interessa, correlata alla ragione giustificatrice della stessa, è difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca, volta che risulti provato l'accordo( avuto riguardo alla sottoscrizione dell'investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all'esecuzione del contratto) e che vi sia stata la consegna della scrittura all'investitore, necessiti ai fini della validità del contratto-quadro”.
Pertanto, non essendo in contestazione nel caso di specie la circostanza dell'avvenuta consegna di copia del contratto al cliente, ed essendo stata data esecuzione al rapporto di conto
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corrente, la mera circostanza della mancanza della sottoscrizione del documento contrattuale da parte della convenuta non è idonea ad inficiare la validità del contratto. CP_3
Non è dunque ravvisabile la fattispecie di nullità invocata da parte attrice-opponente sotto tale profilo.
Inoltre, deve rilevarsi che i contratti di conto corrente e di mutuo recano l'espressa indicazione del tasso di interesse e degli ulteriori costi applicati, non riscontrandosi alcuna fattispecie di indeterminatezza ai sensi dell'art. 117 TUB.
3. Gli estratti conto devono ritenersi validi ai fini della prova del credito in quanto non specificamente contestati dagli opponenti.
In merito al disconoscimento degli estratti conto operato dagli opponenti, va rilevato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, gli estratti conto prodotti dalla banca non sono copie fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti, ma costituiscono riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, vale a dire della stampa di un'elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca.
La disciplina del disconoscimento di tali registrazioni, pertanto, deve essere rinvenuta, non nell'art. 2719 cod. civ., che si riferisce alle copie fotografiche di scritture, ma nella norma dell'art. 2712 cod. civ., con la conseguenza che è onere del debitore contestare la veridicità delle singole operazioni registrate entro i termini contrattualmente previsti (Cass. n. 14686 del
06/06/2018; Cass. n. 23389 del 16/11/2016; Cass. n. 11269 del 15/06/2004).
La giurisprudenza ha inoltre da tempo chiarito che gli estratti conto hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n.
12169/2000; Cass. n. 9579/2000); l'estratto conto, del resto, costituisce prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n. 13889/2010; Cass. n. 11749/2006).
Nel caso di specie, il generico disconoscimento degli estratti conto non vale ad inficiarne l'efficacia probatoria circa l'andamento del rapporto.
4. Gli atti di fideiussione sono stati validamente disconosciuti da Parte_2 Parte_3
e che hanno sostenuto di non averli mai
[...] Parte_4 Parte_5 sottoscritti.
Sul punto, va infatti ricordato che il disconoscimento di scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c. non richiede l'utilizzo di particolari formalità, essendo sufficiente che venga espresso in modo inequivoco e rivesta i caratteri della specificità e determinatezza con riferimento al documento che si intende disconoscere.
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Dovendosi procedere alla verificazione delle sottoscrizioni, il CTU ha eseguito il raffronto tra le firme in contestazione con quelle certamente riferibili agli opponenti nonché con il saggio grafico e ha ritenuto, con un elevato grado di certezza tecnica, che le firme in verifica “sono tutte risultate autografe e, pertanto, riconducibili rispettivamente alla signora al signor Parte_2 Parte_3
al signor e al signor - nello specifico tra la scrittura/firma
[...] Parte_4 Parte_5 autografa della signora a disposizione in questa sede e le diciotto firme oggetto di verifica apposte a Parte_2 suo nome, così come tra la scrittura/firma autografa del signor a disposizione in questa sede e Parte_3 le diciotto firme oggetto di verifica apposte a suo nome, nonché tra la scrittura/firma autografa del signor
[...]
a disposizione in questa sede e le diciotto firme oggetto di verifica apposte a suo nome, ed ancora tra la Parte_4 scrittura/firma autografa del signor a disposizione in questa sede e le diciotto firme oggetto di Parte_5 verifica apposte a suo nome, sono emerse una medesima correlazione grafica-stilistica, una medesima dinamica neuro-muscolare, una medesima corrispondenza di struttura esecutiva e un medesimo gesto grafico nelle sue modalità formative in dettaglio e in gesti fuggitivi”.
Le conclusioni del CTU devono essere integralmente condivise in quanto congruamente motivate ed esenti da vizi logico-giuridici.
Pertanto, i contratti de quo devono ritenersi sottoscritti dagli opponenti e sono idonei a costituire prova della sussistenza dell'obbligazione fideiussoria.
5. In corso di causa, la nullità della fideiussione prestata per violazione dell'art. 2, comma
2, lett. a) della Legge n. 287/1990, in quanto contenente clausole sostanzialmente conformi allo schema predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, ha ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali, relativamente alle seguenti clausole (nn. 2-6-8 dello schema ABI): a) la cd.
«clausola di reviviscenza», secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo» (art. 2); b) la cd. «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.», in forza della quale «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato» (art. 6); c) la cd. «clausola di sopravvivenza»,
a termini della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate».
Secondo quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole
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contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Sez.
Un. n. 41994 del 30/12/2021).
Ciò premesso, deve in primo luogo osservarsi che incombeva sull'odierno opponente la dimostrazione rigorosa della conformità delle clausole sottoscritte con quelle contenute nello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia. Tale onere non è stato adempiuto anzitutto su un piano assertivo, atteso che l'odierno opponente non ha neppure indicato quali clausole del contratto dallo stesso sottoscritto siano da ritenersi conformi allo schema ABI.
In secondo luogo, deve rilevarsi che, anche in caso di accoglimento della eccepita questione di nullità della fideiussione, non ne deriverebbe l'invalidità dell'intero contratto, che resterebbe valido con la sola esclusione delle clausole conformi allo schema ABI (il cui contenuto
è stato sopra riportato).
Pertanto, anche in caso di accoglimento dell'eccezione di nullità sollevata da parte opponente, non potrebbe escludersi la sussistenza dell'obbligo di garanzia invocato dalla convenuta-opposta.
Invero, parte opponente non ha sollevato eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957
c.c. e, pertanto, l'obbligazione fideiussoria deve ritenersi valida ed efficace.
6. Le ulteriori contestazioni sollevate dagli opponenti sono genericamente formulate e meritano di essere disattese.
In particolare, l'allegazione circa l'illegittima modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve ritenersi generica, in quanto effettuata dagli opponenti senza l'indicazione delle modifiche asseritamente eseguite e dei periodi in cui sarebbero intervenute, così da non consentire l'eventuale ricostruzione delle somme addebitate in eccesso sulla base degli estratti conto allegati.
Peraltro, il contratto di conto corrente contiene l'espressa previsione dello ius variandi in capo alla in conformità all'art. 118 TUB e non risulta in contestazione l'omessa ricezione CP_3 degli estratti conto periodici.
Quanto alla contestazione circa la pretesa usurarietà del tasso di interesse pattuito, anch'essa è genericamente formulata.
Invero, gli odierni opponenti si sono limitati ad inserire nel proprio atto introduttivo un riferimento del tutto generico alla natura usuraria del tasso effettivamente applicato, senza fare alcun riferimento ai fatti di causa e ai contratti oggetto della stessa, non avendo parte opponente
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dedotto la misura del TEG applicato e la modalità con cui lo stesso è stato ricostruito (anzi, dalla lettura della perizia econometrica allegata all'atto di citazione emerge unicamente che il TEG è stato ricostruito senza il rispetto delle Indicazioni della Banca d'Italia per la rilevazione del
TEGM), né indicato i valori del tasso soglia per ciascun trimestre, né infine precisato gli importi che la convenuta-opposta avrebbe illegittimamente contabilizzato per interessi usurari (questi ultimi elementi sono stati forniti in corso di causa sulla scorta delle conclusioni del perito di parte, ma senza chiarire le modalità di rilevazione del TEG).
Tale carenza in punto di allegazione non potrebbe essere colmata dall'esperimento di una consulenza tecnica. Si rammenta, in proposito, che non solo il consulente non può compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, ma che, vieppiù, lo stesso, attraverso la propria attività, non ha il potere di colmare la deficienza delle allegazioni di parte (per tutte: Cass. n. 11317/2003).
Deve poi essere esclusa la configurabilità dell'usura soggettiva, atteso che parte opponente non ha dato alcuna prova della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 644 c.p. per l'integrazione del reato di usura, ossia in primis della concreta sussistenza di una condizione di difficoltà economica e finanziaria in capo al correntista.
La questione di nullità del contratto di conto corrente per usura è pertanto infondata.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 52.001 ad € 260.000,00).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico degli opponenti, in solido, in quanto soccombenti anche relativamente all'istanza di verificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 871/2021, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 17.8.2021, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore della convenuta-opposta delle spese di lite, che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
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- pone definitivamente a carico degli opponenti, in solido, le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Civitavecchia, 11 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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