Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00297/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00933/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 933 del 2020, proposto da
Società Agricola Masseria Ovile dell'Era di UL TO NI e C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Conversano, via TO Macchia n. 20;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Zizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’atto dirigenziale prot. n. 145/299 del 06/12/2019, conosciuto in data 21/05/2020, con il quale la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha comunicato alla società ricorrente il diniego di autorizzazione paesaggistica ordinaria relativa all’intervento di rimboschimento ed imboschimento compensativo di aree private e pubbliche in agro di Montemesola (TA);
- della nota prot. n. 3928 del 21/05/2020, recapitata in pari data, con la quale la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha trasmesso il diniego predetto;
- del verbale di sopralluogo del 14/03/2019, richiamato nell’atto dirigenziale impugnato;
- della nota prot. n. 145/2648 del 29/03/2019, richiamata nell’atto dirigenziale impugnato, con la quale il Dirigente p.t. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha comunicato alla società ricorrente l’avvio del procedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica richiesta;
- della nota prot. n. 145/8827 del 05/11/2019, richiamata nell’atto dirigenziale impugnato, con la quale è stato comunicato alla società ricorrente il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n° 241/90;
- nonché di ogni altro atto precedente e/o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti all’esito della conoscenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 il dott. EL UC e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 22 novembre 2018 la società ricorrente richiedeva al Comune di Montemesola il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai fini della realizzazione di un intervento, da eseguirsi in parte in aree private site nell’agro del Comune e, in altra parte, in aree pubbliche prossime al centro urbano, volto, in sintesi, all’impianto di un vigneto in una zona a classificazione boschiva, con contestuale rimboschimento compensativo di altre particelle.
1.2. Il Comune, in data 22 novembre 2018, trasmetteva l’istanza alla Regione Puglia ai fini delle valutazioni di competenza. La Regione, quindi, con nota del 5 novembre 2019, trasmetteva il preavviso ex art. 10 bis l. 241/1990, cui faceva seguito, in data 12 novembre 2019, la trasmissione di osservazioni da parte della ricorrente.
1.3. Ad esito del procedimento, con nota prot. 3928 del 21 maggio 2020, l’amministrazione comunicava il diniego definitivo in ordine all’istanza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, come disposta con atto prot. 229 del 6 dicembre 2019.
2. Conseguentemente, con atto notificato in data 17 luglio 2020 e depositato in data 11 agosto 2020, la ricorrente ha impugnato innanzi a questo TAR il suddetto provvedimento di diniego, unitamente agli atti connessi, chiedendone l’annullamento sulla scorta delle seguenti ragioni di censura:
- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 146 DEL D.LGS. N° 42/2004 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 17-BIS DELLA LEGGE N° 241/90 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 90 DELLE N.T.A. DEL PPTR DELLA REGIONE PUGLIA - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DIFETTO D’ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE ”.
A mezzo del primo motivo è dedotta l’illegittimità del provvedimento di diniego, in quanto fondato sulla non corretta valutazione dell’intervento da parte dell’amministrazione regionale, la quale avrebbe erroneamente considerato il progetto come semplicemente volto all’impianto di un vigneto, senza, invece, considerare gli aspetti legati alla proposta di compensazione boschiva (disciplinata dall’art. 20 bis l.r. 18/2000, dal reg. reg. n. 21/2013 e dalla direttiva 2004/35/CE, recepita dall’art. 8, co. 3, e ss. d.l. 34/2018). La Regione, inoltre, non avrebbe tenuto conto dei numerosi atti di assenso intervenuti nel procedimento e, in particolare, dell’autorizzazione del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia, della delibera del Consiglio comunale di Montemesola n. 29 del 6 agosto 2018 e del parere favorevole della Soprintendenza, formatosi secondo il meccanismo del silenzio-assenso ex art. 17 bis l. 241/1990.
- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 DEL D.LGS. N° 34/2018 (TESTO UNICO IN MATERIA DI FORESTE E FILIERE FORESTALI) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 20- BIS DELLA LEGGE REGIONALE N° 18/2000 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BOSCHI E FORESTE) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N° 21 DEL 12/11/2013 (ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 20BIS E 20 TER DELLA L.R. 30/11/2000 N° 18 - TRASFORMAZIONE BOSCHIVA CON COMPENSAZIONE) - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA E SVIAMENTO ”.
A mezzo del secondo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego impugnato, rilevando la sussistenza dei requisiti individuati dal d.lgs. 34/2018 e dalla l.r. 18/2000 ai fini degli interventi di compensazione boschiva. Per tale ragione, il diniego opposto dalla Regione al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica risulterebbe immotivato e contraddittorio rispetto alla stessa normativa regionale che disciplina tale tipologia di interventi e, al contempo, sarebbe incoerente con diverse previsioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e, in particolare, con gli obbiettivi generali in tema di miglioramento e riqualificazione dei paesaggi di cui all’art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), con il patto città-campagna di cui alle linee guida 4.4.3 e con le previsioni dell’art. 95 delle NTA al PPTR, il quale ammetterebbe espressamente i progetti di compensazione boschiva.
2.1. La Regione Puglia si è costituita in giudizio in data 21 settembre 2020 per resistere al ricorso.
2.2. In data 4 dicembre 2025 la Regione ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha replicato alle censure formulate dalla ricorrente, evidenziando, in sintesi, la correttezza e legittimità delle ragioni di diniego esposte nel provvedimento impugnato e la compiuta valutazione del progetto, specificando, in particolare, che le previsioni normative in materia di compensazione boschiva non possono prevalere sulle prescrizioni di carattere paesaggistico, mentre, al contempo, la proposta della ricorrente non potrebbe ritenersi compatibile con gli interventi consentiti dall’art. 62, co. 2, NTA al PPTR per le aree boschive (come ampiamente motivato nel provvedimento impugnato). La Regione, inoltre, ha precisato che, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, non può ritenersi formato il silenzio-assenso della Soprintendenza sul progetto, in quanto lo schema di provvedimento inviato dalla Regione era di diniego dell’istanza.
2.3. In data 6 gennaio 2026 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha ribadito le precedenti difese, evidenziando che l’amministrazione avrebbe omesso di valutare la proposta di rimboschimento contenuta nel progetto e operato un’applicazione meramente formalistica e settoriale delle previsioni del PPTR, con conseguente irragionevolezza e difetto di motivazione del giudizio espresso, oltre che sostanzialmente abrogativa delle previsioni che consentono gli interventi di compensazione boschiva. La ricorrente, inoltre, ha dedotto, a fronte del tempo impiegato dalla Regione per l’emissione del provvedimento finale, la violazione del termine di conclusione del procedimento e dei principi di buon andamento, efficienza e di legittimo affidamento.
2.4. Ad esito dell’udienza straordinaria del 28 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. I due motivi di ricorso proposti possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi volti a censurare la complessiva inadeguatezza della valutazione operata dalla Regione Puglia in ordine all’istanza presentata, sia per essersi l’amministrazione limitata ad una lettura meramente parziale dell’intervento (avendo, in particolare, omesso di considerare la proposta di rimboschimento ivi prevista e gli altri atti di assenso già intervenuti nel corso del procedimento), sia per violazione delle disposizioni normative che espressamente disciplinano e consentono la compensazione boschiva, come anche le previsioni del PPTR che favoriscono i progetti di riqualificazione paesaggistica.
3.1. Le censure sono infondate.
3.2. In primo luogo, diversamente da quanto contestato da parte della ricorrente, non può ritenersi, dalla lettura degli atti impugnati, che l’amministrazione regionale si sia limitata ad una valutazione solo parziale dell’intervento proposto.
3.3. A tal fine è sufficiente rilevare che nel provvedimento di diniego è più volte fatto riferimento alla proposta di rimboschimento e alla sua possibile rilevanza, non potendosi, quindi, ritenere che la Regione abbia omesso di tenere conto di tale circostanza. Vi è, infatti, espresso richiamo alla proposta di rimboschimento già nell’oggetto del diniego prot. n. 229 del 6 dicembre 2019 e, nella sezione dedicata alla descrizione dell’intervento (pag. 3), è precisato che: “ … la Ditta intende realizzare ulteriore vigneto nella parte ricadente in area Boschiva, prevendo, quindi, l’estirpazione delle essenze boschive e imboschimento a compensazione di altre particelle ”, provvedendosi, poi, nelle pagine successive a delle valutazioni espressamente riferite anche al profilo della compensazione boschiva.
3.4. A fronte di tale circostanza, pertanto, il fatto che l’amministrazione regionale abbia incentrato la motivazione del diniego sulla parte del progetto comportante l’espianto dell’area boschiva esistente (in quanto ritenuta incompatibile con le previsioni del PPTR) non determina alcun vizio motivazionale o istruttorio, avendo comunque la Regione valutato il progetto nella sua interezza e considerato che, trattandosi di un intervento unitario, ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è necessario che lo stesso sia ammissibile in ogni sua parte, potendosi, quindi, giustificare il diniego in ragione del richiamo specifico ai singoli profili ritenuti non compatibili.
3.5. Quanto al merito delle ragioni poste dall’amministrazione a fondamento del diniego, il Collegio non ritiene che le censure proposte da parte della ricorrente siano idonee a manifestare profili di illegittimità del provvedimento impugnato.
3.6. La Regione, infatti, ha giustificato il diniego, in primo luogo, in ragione dell’espressione divieto previsto dall’art. 62, co. 2, lett. a1) del PPTR all’esecuzione di interventi che comportino la soppressione di aree boscate (come quella in esame), mentre, al contempo, le altre previsioni del PPTR richiamate dalla ricorrente (e, in particolare, quelle relative agli interventi di riqualificazione paesaggistica) sono di carattere generale e generico e, pertanto, non possono ritenersi idonee a superare un divieto espresso.
3.7. L’amministrazione, in ogni caso, non si è limitata ad una mera applicazione formalistica della norma, in quanto, nella motivazione del provvedimento, non ha escluso a priori l’ammissibilità degli interventi di compensazione boschiva, avendo, invece, dato ampio conto delle ragioni per cui ha ritenuto che l’intervento non possa ritenersi in concreto compatibile con le previsioni e gli obiettivi del PPTR, operando, quindi, una valutazione del pubblico interesse nell’ambito della quale sono stati considerati anche i potenziali effetti favorevoli della proposta compensativa e comunque la loro inidoneità a superare il contrapposto danno paesaggistico correlato sia all’estirpazione dell’area boschiva, sia all’aumento della superficie del territorio destinata a vigneti a tendone, profilo quest’ultimo espressamente contemplato quale aspetto di criticità da parte del PPTR (cfr. ad esempio pag. 6 – 7: “ l’impianto di vigneto a tendone per uva da tavola, ricade nella cosiddetta ‘campagna profonda’ in cui è auspicabile promuovere politiche di valorizzazione del paesaggio agrario ferma restando tuttavia la salvaguardia degli elementi di naturalità costituenti la rete ecologica regionale (quali boschi, corsi d’acqua ecc…). Di certo nello scenario strategico del Patto città-campagna le finalità di sostenere l’agricoltura … sono auspicabili senza far ricorso a interventi di estirpazione di piante e lavorazioni meccaniche di boschi per l’impianto di vigneti … ”; pag. 7: “… in relazione agli interventi di compensazione (imboschimento e rimboschimento dei siti 2, 3, 4, 5) delle superfici boscate si ritiene condivisibile l’interesse pubblico richiamato nella Delibera di CC n. 2929 del 06/08/2018, di contro non si riscontra il regime della pubblica utilità per gli interventi di trasformazione del Bene Paesaggistico ‘Bosco’ in impianto per vigneto per uva da tavola del tipo a tendone… A tale proposito … si evidenzia che: - nella Sezione A2 della scheda d’ambito n. 5.8 in cui sono indicate le dinamiche di trasformazione, tra le criticità a cui è sottoposta la struttura ecosistemico-ambientale dell’Ambito “Arco ionico tarantino”, il PPTR ha riconosciuto: “un problema legato all’aumento delle aree messe a coltura con un’intensificazione delle coltivazioni a tendone per uva da tavola ”).
3.8. A fronte, pertanto, della complessiva completezza e coerenza motivazionale del provvedimento impugnato, come sopra evidenziata, le considerazioni della ricorrente, la quale sostiene che il risultato finale dell’intervento sarebbe quello del miglioramento del paesaggio, oltre ad essere sostanzialmente indimostrate, non possono in ogni caso assumere rilievo, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui: “ il giudizio di compatibilità paesaggistica è connotato da un'ampia discrezionalità tecnica, poiché implica l'applicazione di cognizioni specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell'arte, dell'architettura, caratterizzati da lati margini di opinabilità, oltre che di profili relativi all'antropizzazione del paesaggio naturale. Ne consegue che i pareri delle autorità preposte alla tutela del paesaggio possono essere censurati soltanto nel caso in cui la decisione amministrativa sia stata incoerente, irragionevole o frutto di un errore tecnico e fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, non potendo il sindacato giudiziale sostituirsi all'apprezzamento dell'amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile ” (TAR Campania – Napoli, Sez. VII, sent. n. 7394 del 27 dicembre 2024).
3.9. Inoltre, quanto agli atti di assenso acquisiti nel corso del procedimento, è sufficiente rilevare, in primo luogo, che né la delibera del Consiglio comunale n. 29/2018, né l’autorizzazione del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia sono sostitutive o vincolanti nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, mentre, al contempo, non può ritenersi formato alcun silenzio-assenso da parte della Soprintendenza, avendo la Regione trasmesso a tale amministrazione una proposta di segno negativo (conformemente a quanto espressamente previsto dall’art. 146, co. 7, d.lgs. 42/2004, il quale prescrive che il progetto sia trasmesso alla Soprintendenza unitamente ad “ una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento ”).
3.10. Inoltre, non può nemmeno ritenersi che l’intervento avrebbe potuto essere legittimato semplicemente in quanto rispondente ai requisiti normativi previsti per le operazioni di compensazione boschiva, in ragione del consolidato principio di prevalenza delle disposizioni di pianificazione paesaggistica (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 1702 del 26 febbraio 2025), peraltro espressamente ribadito anche dall’art. 4, co. 2, del reg. reg. n. 21/2013 (di attuazione della l.r. 18/2000 in materia di trasformazione boschiva con compensazione).
3.11. Quanto, infine, alle contestazioni della ricorrente in ordine al mancato rispetto dei termini procedimentali da parte della Regione, a prescindere dalla loro inammissibilità (in quanto formulate solo con la memoria del 6 gennaio 2026), le stesse sono comunque del tutto irrilevanti ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento impugnato, vertendosi in un’ipotesi di silenzio non significativo.
4. Per quanto detto, conclusivamente, le censure proposte sono infondate, dovendosi, pertanto, disporre il rigetto del ricorso.
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Regione Puglia delle spese di lite, liquidate in € 1500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI AS, Presidente
EN BA, Primo Referendario
EL UC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL UC | NI AS |
IL SEGRETARIO