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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/11/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.3939 \ 2019 introitata in decisione il 29 ottobre 2025 a seguito di udienza tenuta in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
P.I. Parte_1
, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa, per procura in calce al presente atto dall'Avv. Giancarlo Niutta
( ) del ruolo professionale legale ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso la sede in – Via La Farina, 263N (Pal. Geraci) Pt_1
pec: - fax 090 3652776 Email_1
opponente
CONTRO
Liquidazione Giudiziale n. 5/2024 R.G. L.G. nei confronti della
[...]
, p.iva , c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2 C.F._2
persona della Curatrice, Avv. Maria Di Renzo, con studio a Via Pt_1
Della Zecca n. 85, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Irene Giaimi, con studio a Email_2 Pt_1
via G. Cesareo n. 29, che la rappresenta e difende giusta separata procura ex art. 183 c.p.c.,
Opposta
Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali. Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato in opposizione l' Pt_1
opponente chiedeva l'annullamento e/o la revoca del D.I. n. 875/2019 emesso, su istanza della dott.ssa (CF: Controparte_1
) n.q. di titolare della farmacia omonima dal C.F._2
Tribunale Civile di Messina in data 4/6/2019 e notificato il 20/6/2019 con il quale si ingiunge il pagamento di € 36.690,15 oltre interessi spese e compensi liquidati, al fine di ottenere il presunto saldo per le distinte riepilogative prodotte nel periodo gennaio-dicembre 2018 a seguito di errato criterio di computo seguito dall' . Pt_1
Eccepiva l'istante l'illegittimità del decreto impugnato e ne chiedeva la revoca /annullamento.
Evidenziava l'opponente l'omessa impugnazione innanzi al competente giudice amministrativo delle comunicazioni regionali di gennaio e febbraio
2018 e dei provvedimenti aziendali comunicati con note di febbraio, marzo, Parte aprile ed agosto 2018 e deliberato dall' in data 23/2/2018 (deliberazione n. 554/C) nelle quali era stato confermato il criterio di calcolo del fatturato ai fini dell'applicazione dello sconto di cui alla succitata normativa e costantemente applicato sul territorio regionale e si rigettava la richiesta di e dell'ingiungente di adeguamento del succitato criterio al parere CP_2
reso dal Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute.
Rilevava indi mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto, insussistenza del debito, acquiescenza e interesse legittimo alla conclusione del procedimento
Si costituiva l'opposta Dr.ssa , rilevando di essere titolare Controparte_1
di una concessione farmaceutica, rientrante nella tipologia delle Farmacie Rurali sussidiate, ossia che godono dell'indennità di residenza e, chiedendo l'erogazione delle somme – impegnate ed accantonate dall' con le Pt_1
determine mensili relative ai pagamenti dell'anno 2018 dovute ,contestava l'assunto avversario chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, la causa veniva differita per la precisazione delle conclusioni e successivamente introitata in decisione. Rimessa sul ruolo per produzione documentale veniva assegnata a sentenza per essere rimessa sul ruolo per chiarimenti.
Il procedimento de quo perveniva per la prima volta innanzi a questo giudice all'udienza del 16 aprile 2024 indi differito per carico di ruolo.
In data 2 aprile 2025 questo giudice letta l'istanza depositata in data 11 marzo c.a. dall'avvocato Maria Di Renzo n.q. di curatore della
[...]
posta in liquidazione giudiziale con sentenza n.8 /24 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Messina in data 16 aprile 2024 dichiarava l'interruzione del procedimento che veniva successivamente riassunto.
All'udienza del 28 ottobre 2025, presente il solo procuratore di parte opposta a causa veniva introitata in decisione.
L'eccezione con cui viene sollevato il difetto di giurisdizione del giudice adito risulta infondata, stante la giurisdizione del giudice ordinario sul punto.
Preme osservare che alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali gli atti endoprocedimentali non sono di regola autonomamente impugnabili salvo quando assumano carattere di immediata lesività, come è il caso dei pareri vincolanti negativi, che sono idonei ad esprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva e non lasciano all'interessato alcun dubbio sul contenuto e sull'esito della decisione finale;
sul punto ancora (TAR Milano Sez. II, n. 1129 del 17 aprile 2024 ) ricorda che l'atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile e va censurato solo unitamente all'atto conclusivo del procedimento, al quale è imputabile la lesione della sfera giuridica del destinatario dell'atto e sul quale si ripercuotono gli eventuali vizi degli atti preparatori. La possibilità di un'impugnazione anticipata è invece di carattere eccezionale e riconosciuta solo in rapporto a fattispecie particolari, ossia ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva oppure in ragione di atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale .
Ancora sul punto i giudici del TAR di Milano con sentenza n 332 del 2025.
Le controversie afferenti la spettanza e la misura della indennità rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario
OR, le note citate “questo Dipartimento sta provvedendo ad effettuare i necessari approfondimenti”; “è doveroso effettuare specifici approfondimenti per pervenire in maniera risolutiva al chiarimento della questione”; “Si precisa che le somme residuali saranno accantonate, riservandosi di effettuare il conguaglio, in attesa che l'Assessorato dia disposizioni operative in merito al recepimento o meno del citato pronunciamento”, indicano la precauzione adottata, ossia l'accantonamento delle somme non ancora erogate. Or, alcuna facoltà discrezionale o potere autoritativo poteva riconoscersi in capo all' per determinare lo Pt_1
sconto riconosciuto con riguardo alla posizione delle farmacie rurali, essendo quest'ultimo disciplinato dalla legge.
OR , nel caso di specie la pretesa creditoria avanzata dall'opposta risulta afferente somme concernenti la scontistica agevolata di cui al comma 40 dell'art. 1, della l. n. 662/1996, impregnate di diritti soggettivi riservati alle farmacie rurali e piccole farmacie e subordinati a un fatturato non superiore rispettivamente a € 450.000,00 ed a € 300.000,00 .Lo sconto , dunque, disciplinato nel dettaglio dalla legge era un diritto soggettivo del farmacista in quanto concesso alle farmacie rurali sussidiate, che godevano dell'indennità di residenza, L'art. 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996 ha introdotto nuove soglie di sconto a favore del servizio sanitario nazionale, la stessa norma ha tuttavia stabilito che “Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549”. Prevede tale ultima disposizione che per le “farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza …è trattenuta una quota pari all'1,5 per cento”.
Si evince altresì la palese illegittimità della mancata liquidazione alla dell'importo pari al 7% delle Distinte Contabili Controparte_1
Riepilogative del mese di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018, dal momento che l' opponente deliberava l'autorizzazione al pagamento del 93% Pt_1
delle somme 7 richieste nelle D.C.R., procedendo alla sospensione ed accantonamento di importo superiore rispetto a quello frutto di applicazione dei criteri dettati dal parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della
Salute , peraltro oggetto di esposto da parte di titolari Parte_2
Secondo il Parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, a pag.4, ossia “alla luce del d.M. 3 dicembre 2010, la nozione di fatturato in argomento sembra debba essere interpretata come riferita esclusivamente alla erogazione di farmaci in convenzione al netto dell'IVA non dovendo tenersi conto ai fini determinazione del fatturato neanche delle prestazioni di assistenza integrativa.
Dalle risultanze istruttorie e segnatamente dal prospetto versato in atti Parte dall' muovendo dal fatturato annuo SSN dell'anno precedente della farmacia non risulterebbero sottratti farmaci ceduti in regime di CP_1
SSN al netto della quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito e l'assistenza integrativa, così pervenendo a un computo del fatturato annuo
SSN della farmacia al netto dell'I.V.A. e degli sconti, superiore CP_1 ad € 450.000,00, con il venir meno del presupposto per beneficiare della scontistica agevolata.
Tantomeno scalfisce il quadro probatorio la giurisprudenza invocata dall'opponente al riguardo , posto che la legge di stabilità per l'anno 2019, che ha fatto salve le determinazioni che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto in materia fino alla data del 31 dicembre 2018, ha stabilito che solo “dal 1 gennaio 2019” il calcolo del fatturato annuo delle farmacie debba avvenire secondo le nuove modalità stabilite.
L'opposizione risulta destituita di fondamento e pertanto va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa , rigetta l'opposizione proposta da
[...]
in Parte_1 Pt_3 P.IVA_1
persona del Direttore Generale pro-tempore nei confronti di AT
Liquidazione Giudiziale n. 5/2024 R.G. della Controparte_1
, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo portante n D.I. n.
[...]
875/2019 emesso, dal Tribunale Civile di Messina in data 4/6/2019 e notificato il 20/6/2019.1326/2022 emesso dal Tribunale di Messina il
23.09.2022
Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali che liquida in euro 5.114,00 per compensi ed euro 286,00 per spese vive oltre iva cpa e spese generali
Così deciso in Messina il 03 novembre 2025
Il GOP Dott.ssa Rosa Aricò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.3939 \ 2019 introitata in decisione il 29 ottobre 2025 a seguito di udienza tenuta in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
P.I. Parte_1
, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa, per procura in calce al presente atto dall'Avv. Giancarlo Niutta
( ) del ruolo professionale legale ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso la sede in – Via La Farina, 263N (Pal. Geraci) Pt_1
pec: - fax 090 3652776 Email_1
opponente
CONTRO
Liquidazione Giudiziale n. 5/2024 R.G. L.G. nei confronti della
[...]
, p.iva , c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2 C.F._2
persona della Curatrice, Avv. Maria Di Renzo, con studio a Via Pt_1
Della Zecca n. 85, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Irene Giaimi, con studio a Email_2 Pt_1
via G. Cesareo n. 29, che la rappresenta e difende giusta separata procura ex art. 183 c.p.c.,
Opposta
Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali. Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato in opposizione l' Pt_1
opponente chiedeva l'annullamento e/o la revoca del D.I. n. 875/2019 emesso, su istanza della dott.ssa (CF: Controparte_1
) n.q. di titolare della farmacia omonima dal C.F._2
Tribunale Civile di Messina in data 4/6/2019 e notificato il 20/6/2019 con il quale si ingiunge il pagamento di € 36.690,15 oltre interessi spese e compensi liquidati, al fine di ottenere il presunto saldo per le distinte riepilogative prodotte nel periodo gennaio-dicembre 2018 a seguito di errato criterio di computo seguito dall' . Pt_1
Eccepiva l'istante l'illegittimità del decreto impugnato e ne chiedeva la revoca /annullamento.
Evidenziava l'opponente l'omessa impugnazione innanzi al competente giudice amministrativo delle comunicazioni regionali di gennaio e febbraio
2018 e dei provvedimenti aziendali comunicati con note di febbraio, marzo, Parte aprile ed agosto 2018 e deliberato dall' in data 23/2/2018 (deliberazione n. 554/C) nelle quali era stato confermato il criterio di calcolo del fatturato ai fini dell'applicazione dello sconto di cui alla succitata normativa e costantemente applicato sul territorio regionale e si rigettava la richiesta di e dell'ingiungente di adeguamento del succitato criterio al parere CP_2
reso dal Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute.
Rilevava indi mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto, insussistenza del debito, acquiescenza e interesse legittimo alla conclusione del procedimento
Si costituiva l'opposta Dr.ssa , rilevando di essere titolare Controparte_1
di una concessione farmaceutica, rientrante nella tipologia delle Farmacie Rurali sussidiate, ossia che godono dell'indennità di residenza e, chiedendo l'erogazione delle somme – impegnate ed accantonate dall' con le Pt_1
determine mensili relative ai pagamenti dell'anno 2018 dovute ,contestava l'assunto avversario chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, la causa veniva differita per la precisazione delle conclusioni e successivamente introitata in decisione. Rimessa sul ruolo per produzione documentale veniva assegnata a sentenza per essere rimessa sul ruolo per chiarimenti.
Il procedimento de quo perveniva per la prima volta innanzi a questo giudice all'udienza del 16 aprile 2024 indi differito per carico di ruolo.
In data 2 aprile 2025 questo giudice letta l'istanza depositata in data 11 marzo c.a. dall'avvocato Maria Di Renzo n.q. di curatore della
[...]
posta in liquidazione giudiziale con sentenza n.8 /24 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Messina in data 16 aprile 2024 dichiarava l'interruzione del procedimento che veniva successivamente riassunto.
All'udienza del 28 ottobre 2025, presente il solo procuratore di parte opposta a causa veniva introitata in decisione.
L'eccezione con cui viene sollevato il difetto di giurisdizione del giudice adito risulta infondata, stante la giurisdizione del giudice ordinario sul punto.
Preme osservare che alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali gli atti endoprocedimentali non sono di regola autonomamente impugnabili salvo quando assumano carattere di immediata lesività, come è il caso dei pareri vincolanti negativi, che sono idonei ad esprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva e non lasciano all'interessato alcun dubbio sul contenuto e sull'esito della decisione finale;
sul punto ancora (TAR Milano Sez. II, n. 1129 del 17 aprile 2024 ) ricorda che l'atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile e va censurato solo unitamente all'atto conclusivo del procedimento, al quale è imputabile la lesione della sfera giuridica del destinatario dell'atto e sul quale si ripercuotono gli eventuali vizi degli atti preparatori. La possibilità di un'impugnazione anticipata è invece di carattere eccezionale e riconosciuta solo in rapporto a fattispecie particolari, ossia ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva oppure in ragione di atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale .
Ancora sul punto i giudici del TAR di Milano con sentenza n 332 del 2025.
Le controversie afferenti la spettanza e la misura della indennità rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario
OR, le note citate “questo Dipartimento sta provvedendo ad effettuare i necessari approfondimenti”; “è doveroso effettuare specifici approfondimenti per pervenire in maniera risolutiva al chiarimento della questione”; “Si precisa che le somme residuali saranno accantonate, riservandosi di effettuare il conguaglio, in attesa che l'Assessorato dia disposizioni operative in merito al recepimento o meno del citato pronunciamento”, indicano la precauzione adottata, ossia l'accantonamento delle somme non ancora erogate. Or, alcuna facoltà discrezionale o potere autoritativo poteva riconoscersi in capo all' per determinare lo Pt_1
sconto riconosciuto con riguardo alla posizione delle farmacie rurali, essendo quest'ultimo disciplinato dalla legge.
OR , nel caso di specie la pretesa creditoria avanzata dall'opposta risulta afferente somme concernenti la scontistica agevolata di cui al comma 40 dell'art. 1, della l. n. 662/1996, impregnate di diritti soggettivi riservati alle farmacie rurali e piccole farmacie e subordinati a un fatturato non superiore rispettivamente a € 450.000,00 ed a € 300.000,00 .Lo sconto , dunque, disciplinato nel dettaglio dalla legge era un diritto soggettivo del farmacista in quanto concesso alle farmacie rurali sussidiate, che godevano dell'indennità di residenza, L'art. 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996 ha introdotto nuove soglie di sconto a favore del servizio sanitario nazionale, la stessa norma ha tuttavia stabilito che “Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549”. Prevede tale ultima disposizione che per le “farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza …è trattenuta una quota pari all'1,5 per cento”.
Si evince altresì la palese illegittimità della mancata liquidazione alla dell'importo pari al 7% delle Distinte Contabili Controparte_1
Riepilogative del mese di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018, dal momento che l' opponente deliberava l'autorizzazione al pagamento del 93% Pt_1
delle somme 7 richieste nelle D.C.R., procedendo alla sospensione ed accantonamento di importo superiore rispetto a quello frutto di applicazione dei criteri dettati dal parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della
Salute , peraltro oggetto di esposto da parte di titolari Parte_2
Secondo il Parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, a pag.4, ossia “alla luce del d.M. 3 dicembre 2010, la nozione di fatturato in argomento sembra debba essere interpretata come riferita esclusivamente alla erogazione di farmaci in convenzione al netto dell'IVA non dovendo tenersi conto ai fini determinazione del fatturato neanche delle prestazioni di assistenza integrativa.
Dalle risultanze istruttorie e segnatamente dal prospetto versato in atti Parte dall' muovendo dal fatturato annuo SSN dell'anno precedente della farmacia non risulterebbero sottratti farmaci ceduti in regime di CP_1
SSN al netto della quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito e l'assistenza integrativa, così pervenendo a un computo del fatturato annuo
SSN della farmacia al netto dell'I.V.A. e degli sconti, superiore CP_1 ad € 450.000,00, con il venir meno del presupposto per beneficiare della scontistica agevolata.
Tantomeno scalfisce il quadro probatorio la giurisprudenza invocata dall'opponente al riguardo , posto che la legge di stabilità per l'anno 2019, che ha fatto salve le determinazioni che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto in materia fino alla data del 31 dicembre 2018, ha stabilito che solo “dal 1 gennaio 2019” il calcolo del fatturato annuo delle farmacie debba avvenire secondo le nuove modalità stabilite.
L'opposizione risulta destituita di fondamento e pertanto va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa , rigetta l'opposizione proposta da
[...]
in Parte_1 Pt_3 P.IVA_1
persona del Direttore Generale pro-tempore nei confronti di AT
Liquidazione Giudiziale n. 5/2024 R.G. della Controparte_1
, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo portante n D.I. n.
[...]
875/2019 emesso, dal Tribunale Civile di Messina in data 4/6/2019 e notificato il 20/6/2019.1326/2022 emesso dal Tribunale di Messina il
23.09.2022
Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali che liquida in euro 5.114,00 per compensi ed euro 286,00 per spese vive oltre iva cpa e spese generali
Così deciso in Messina il 03 novembre 2025
Il GOP Dott.ssa Rosa Aricò