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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
05/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1813/2024 RG avente ad oggetto: “ sanzione disciplinare conservativa ”
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato NORDIO Parte_1
BENIAMINO ed elettivamente domiciliata
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentata e CP_1 difesa dall'Avvocato TREVISAN MAURIZIO ed elettivamente domiciliata in
CANAREGGIO 5677 VENEZIA,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/09/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio la propria datrice di lavoro affinché siano accolte nei suoi confronti le seguenti conclusioni « NEL MERITO: -
Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle 2 sanzioni disciplinari conservative del 30 ottobre e del 22 novembre 3023 e per l'effetto annullare, revocare o dichiarare nulle le medesime e per l'ulteriore effetto condannare il datore di lavoro alla restituzione delle somme unitamente al pagamento di interessi e rivalutazione, ove indebitamente trattenute le suddette somme da
1 parte del datore di lavoro stesso per tutte le ragioni di cui sopra. - Con vittoria di spese di cui il sottoscritto chiede la distruzione essendo antistatario»
Nel costituirsi ha contestato la difesa del ricorrente e CP_1 concluso «Nel merito 1) Rigettarsi le domande tutte ex adverso formulate in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto in toto confermandosi le sanzioni disciplinari comminate. 2) Spese, diritti ed onorari di causa rifusi»
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** ***
1. Il ricorrente espone: di essere dipendente di dal 1/5/2017 CP_1 come autista di linea;
di svolgere solitamente le proprie prestazioni di autista lungo la tratta da Lido Jesolo a Punta Sabbioni e Lido di Jesolo - Mestre e
Autostazione Lido di
2. Jesolo – Cortellazzo;
di essere adibito alle corse della linea 5; che a seguito di due segnalazioni del 20 settembre (doc. 1) e del 16 ottobre (doc. 2)
gli inviava contestazioni disciplinari rispettivamente in data 19 ottobre CP_1
2023 (doc. 3) ed in data 2 novembre 2023 (doc. 4) e con lettere datate rispettivamente 30 ottobre 2023 (doc. 5) e 22 novembre 2023 (doc. 6) gli irrogava due ore di multa per il primo addebito ed altre due ore di multa per il secondo addebito.
3. Censura la legittimità di dette sanzioni sotto i seguenti profili: 1)
Omessa affissione del codice disciplinare;
2) pur trattandosi di violazione che non prevede la costituzione del consiglio di disciplina di cui all'art. 54 R.D.
148/1931 tuttavia l'azienda ne risulta completamente sprovvista e quindi non può neppure in astratto adottare qualsivoglia procedimento disciplinare;
3)
l'infondatezza nel merito delle circostanze di cui agli addebiti disciplinari, contestando il merito della fondatezza degli addebiti disciplinari che spetta alla datrice di lavoro provare.
4. Come risulta dagli atti di causa il primo episodio è avvenuto il
20/7/2023 a Punta Sabbioni;
secondo il reclamo dell'utente il ricorrente ha chiuso le porte dell'autobus mentre la stessa, educatrice di un asilo nido ed
2 utente abituale, appena scesa dalla motonave proveniente da Venezia, stava per salire. Nonostante la stessa avesse bussato alle portiere, l'autobus è partito senza farla salire ( vd reclamo protocollato al n. 4131 in data 21/9/2023 doc.02
); il formalmente richiesto in data 19/10/2023 di produrre una relazione CP_1 scritta (doc. 3 ) si è limitandoto a chiedere in data 25/10/2023 (doc. 4) CP_1 di essere ascoltato dal Consiglio di disciplina
5. Il secondo episodio è avvenuto il 16/10/2023 a Campalto: secondo quanto emerge dal reclamo di altro utente, il ricorrente alla guida dell'autobus n. 821, nonostante due passeggeri gli avessero fatto cenno con il braccio di fermarsi, li ha ignorati e non si è fermato;
secondo quanto esposto dall'utente l'evento “è il quarto nel giro di pochi mesi e guarda caso sempre con lo stesso autista” e proprio per questo il padre, che lo accompagna in automobile alla fermata, aspetta per vedere se effettivamente viene fatto salire (protocollato in data 16/10/2023 al n. 4653, doc.6).
6. Quanto alla istituzione del Collegio di disciplina si osserva che a norma dell'art. 54 « [I] Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44
e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma:
1) da un presidente nominato dal direttore dello Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
2) da tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l'incarico; 3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti alla azienda. [II] Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente. [III] Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, nonché con il
3 Ministro per l'interno quando trattasi di personale di pubblici trasporti in concessione od in esercizio ad aziende municipalizzate, a Comuni, Province,
Regioni e relativi Consorzi. [IV] Il Consiglio di disciplina è convocata dal presidente entro 15 giorni dalla domanda della parte interessata;
ove alla prima convocazione non si presentino tutti i suoi componenti, il presidente indice una nuova riunione entro i successivi quindici giorni. [V] L'azienda è tenuta a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al presidente quando questi risieda in località diversa da quella ove si riunisce il Consiglio di disciplina. [VI]
I componenti il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tramviaria e di navigazione interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati. [VII] I componenti il Consiglio predetto che siano nominati entro il quinquennio scadono con lo scadere di questo».
7. Tuttavia l'art. 51 DR 148/1031 prevede che «Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 40 e 41» - ove l'art. 41 prevede la sanzione della multa - «sono inflitte dai superiori locali all'uopo delegati dal direttore, secondo gli ordinamenti in vigore, senza speciali formalità di procedura, ma sentite le giustificazioni degli incolpati».
8. E' dunque evidente che sono previste due diverse procedure: quella dell'art. 51 per le mancanze punite con la censura (art. 40) e la multa (art. 41),
e quella di cui all'art. 54 per le mancanze punite con la proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga (art. 43), e artt. 53 e 54 per le mancanze che siano punite con la retrocessione (art. 44) o con la destituzione
(art. 45).
9. Posto che sia la norma di cui all'art. 51 che quella di cui all'art. 54 fanno riferimento alle “mancanze” di cui alle diverse norme, non è necessario costituire il Consiglio di disciplina quando le mancanze, come nel caso in esame, sono palesemente riconducibili a due fattispecie rientranti in quelle di cui all'art. 41 punto 2) ovvero «per irregolarità di servizio, abusi e negligenze, quando non abbiano carattere di gravità o non dipendano da proposito deliberato;
».
4 10. Quanto all'omessa affissione del codice disciplinare di cui all'art. 7 L.
300/1970 va rilevato che secondo il consolidato orientamento della S.C. secondo la quale va rammentato « anche in base al richiamo della giurisprudenza costituzionale, la natura di fonte primaria dell'allegato A al R.D.
8 gennaio 1931, n. 148 dell'allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nonché la permanente specialità, sia pure residuale (al di la del tema relativo all'applicabilità dell'art. 58 di tale decreto in materia di giurisdizione, definitivamente risolto nel senso della giurisdizione ordinaria sui relativi rapporti di lavoro) del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per cui la speciale regolamentazione di tale impiego può essere modificata unicamente mediante specifici interventi legislativi (Corte Cost. n. 301 del 2004). In particolare è stato ribadito che secondo la giurisprudenza della Corte tale lavoro "è disciplinato da una normativa speciale costituente un corpus compiuto ed organico, onde il ricorso alla normativa generale è possibile solo ove si riscontrino in essa lacune tali che non siano superabili neanche attraverso l'interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso corpus" o relative a materie analoghe o secondo i principi generali dell'ordinamento. Si è conseguentemente escluso (salvo un passaggio dubbio e comunque, semmai, costituente mero obiter dictum, della citata sentenza n. 15917 del 2008), che le leggi generali sul rapporto di lavoro subordinato privato abbiano abrogato implicitamente le disposizioni della disciplina speciale, dovendo invece trovare applicazione il principio secondo cui la legge posteriore di carattere generale non comporta l'abrogazione della legge speciale anteriore". Siffatto approccio disciplinare (che il collegio condivide) appare particolarmente pertinente che riguarda la disciplina delle sanzioni disciplinari degli autoferrotranvieri, anche quanto alle relative procedure di irrogazione. Trattasi infatti di un corpus unitario, molto articolato, sia per quanto riguarda le mancanze che possono dar luogo alle sanzioni specificatamente ad esse correlate sia in ordine alla procedure da seguire e agli organi che vi partecipano. Trattandosi di disciplina molto datata, essa può presentare lacune o imprecisioni, sul piano delle procedure previste per l'accertamento delle mancanze disciplinari nel necessario rispetto del
5 contraddittorio con l'incolpato. Lacune o imprecisioni che l'interprete deve tentare di colmare, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme (cfr. ad es. Cass. 10 luglio 2012 n. 11543), la loro possibile interpretazione estensiva o la loro integrazione analogica. Solo al termine di una siffatta analisi, che il giudice compie in stretto riferimento al concreto comportamento seguito dall'amministrazione nell'irrogazione della sanzione, sarà possibile individuare i punti di inconciliabile frizione della disciplina speciale rispetto a principi generali dell'Ordinamento - nello specifico quello del contraddittorio, essenziale in una materia in cui l'equilibrio di forze tra le parti è fortemente alterato a vantaggio del datore di lavoro - da sottoporre eventualmente al vaglio di costituzionalità della Corte costituzionale. (...)» (vd ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 5551 del 06/03/2013).
11. Ciò posto poiché la disposizione di cui all'art. 7, co. 1, L. 300/1970 secondo al quale «Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano» è volta ad una più agevole conoscibilità del potere punitivo del datore di lavoro e dei relativi limiti, pertanto a nulla rileva che le mancanze e le relative sanzioni siano contemplate da una legge.
12. Come è noto peraltro l' «affissione in luogo accessibile a tutti» non trova equipollenti in altre forme di comunicazione, salvo che siano espressamente previste da una norma di legge.
13. Vi è tuttavia da rilevare che come affermato dalla S.C. anche relativamente alle sanzioni disciplinari conservative - e non per le sole sanzioni espulsive - deve ritenersi che, in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare, in quanto il lavoratore ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte
6 del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta (vd ex plurimis
Cass. Sez. L, Sentenza n. 1926 del 27/01/2011).
14. Nel caso in esame il comportamento di non fermarsi alla fermata o di partire prima del previsto lasciando a terra un'utente sono comportamenti immediatamente percepibili come contrario al minimo etico legato all'esercizio della propria professione, sicché dalla mancata affissione delle norme costituenti il codice disciplinare non deriva la nullità della sanzioni.
15. Nel merito: il ricorrente pur a fronte di precise contestazioni e di precisi reclami non ha rassegnato alcuna giustificazione né in sede disciplinare né in questa sede trincerandosi dietro l'onere della prova a carico del datore di lavoro.
16. Ritiene, tuttavia, la giudicante che la prima sanzione disciplinare faccia riferimento ad una situazione non chiara, emergendo da quanto riferito dalla stessa esponente che vi era un contrasto in ordine alla circostanza della partenza in anticipo dell'autobus o al ritardo seppur di poco dell'utente.
17. Deve pertanto ritenersi non fondata la prima sanzione disciplinare mentre deve confermarsi la seconda.
18. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite per le quali sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione per intero quali la soccombenza reciproca (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l.
162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il
10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando ogni diversa istanza eccezione e difesa rigettata così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso annulla la sanzione disciplinare comminata con lettera del 30/10/2023 condannando alla CP_1 restituzione di quanto trattenuto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. e confermandosi quella di cui alla lettera 22/11/2023;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
7 Venezia, all'udienza del 05/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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