Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 22
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Carenza di legittimazione passiva del ricorrente

    La Corte rileva l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva del ricorrente, in quanto soggetto passivo dell'avviso di accertamento è la società e l'atto impositivo è stato notificato al ricorrente solo nella sua qualità di amministratore. Il ricorrente non era legittimato a proporre in proprio l'impugnazione dell'atto impositivo indirizzato alla società.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito

    La Corte ritiene il ricorso anche infondato nel merito, richiamando l'art. 28 comma 4 del d.lgs. n. 175/14, il quale stabilisce che l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese ai fini della validità e dell'efficacia degli atti di accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 22
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo
    Numero : 22
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo