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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GABALLO MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 266/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F07B300272 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 5.5.2025 Ricorrente_1 quale persona fisica impugnava l'avviso di accertamento n. T9F07B300272/2025 notificato il 17.02.2025 emesso nei confronti della società
Società_1 SRL- della quale era stato legale rappresentante e socio al 95% - con cui si recuperava il mancato versamento delle ritenute su redditi assimilabili a lavoro dipendente per l'anno d'imposta 2018 per l' importo di € 2.710,00, oltre interessi e sanzioni, per un totale complessivo di € 6.733,27.
Il ricorrente eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva < soggetto giuridico Società_1 srl ora non più operante in quanto cancellata con sentenza di fallimento dal Registro delle imprese di Bergamo a far data in data 13 dicembre 2022>>.
Chiedeva pertanto, previa sospensione dell' esecuzione, declaratoria di nullità/inefficacia dell' avviso di accertamento impugnato.
Si costituiva l' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo eccependo l' inammissibilità del ricorso:
- in quanto notificato via PEC privo di firma digitale;
- in quanto proposto in proprio dal ricorrente avverso avviso di accertamento emesso nei confronti della società.
Nel merito deduceva l' infondatezza del ricorso dal momento che l' art. 28 comma 4 del d.lgs. n. 175/14 stabilisce che <
e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese>>.
Chiedeva pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine il suo rigetto con vittoria di spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito alla camera di consiglio la Corte rileva l' inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva, non essendovi motivo di discostarsi dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità la quale, con la seguente decisione perfettamente in termini ha ritenuto << che soggetto passivo dell'avviso di accertamento è la società, e che l'atto impositivo è stato soltanto notificato allo Nom_1 nella qualità di amministratore di fatto. L'originario ricorso innanzi alla CTP è stato proposto da Nom_1 in proprio e non quale legale rappresentante della società, con motivi di censura inerenti peraltro non l'atto impositivo, ma la qualità,
a lui attribuita in sede di notifica dell'atto, di amministratore di fatto della medesima. Il ricorrente era quindi privo della legittimazione a proporre in proprio l'impugnazione dell'atto impositivo, indirizzato, come si è visto, alla società, e non a lui personalmente. Il conseguente difetto di "legitimatio ad causam" è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito e dovendo escludersi la formazione del giudicato implicito, per la decisione nel merito della controversia, nei casi in cui vi sia carenza assoluta di "potestas iudicandi" da parte di qualunque giudice (Cass. 4 aprile 2012, n. 5375; 9 febbraio 2012, n. 1912). Alla luce di tutto quanto sopra esposto, decidendo sul ricorso, va dichiarata l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio e la sentenza impugnata (sulla quale soltanto può pronunciare questo giudice) va cassata senza rinvio a norma dell'ultima 12 parte dell'art. 382 c.p.c., restando in tal modo travolta anche la sentenza di primo grado
(Cassazione sent. n. 26491 del 17/12/2014)>>.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva.
Peraltro il ricorso è anche infondato nel merito dal momento che l' art. 28 comma 4 del d.lgs. n. 175/14 prevede che ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.200,00 oltre accessori di legge.
Bergamo, 22 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
MO AL
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GABALLO MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 266/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F07B300272 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 5.5.2025 Ricorrente_1 quale persona fisica impugnava l'avviso di accertamento n. T9F07B300272/2025 notificato il 17.02.2025 emesso nei confronti della società
Società_1 SRL- della quale era stato legale rappresentante e socio al 95% - con cui si recuperava il mancato versamento delle ritenute su redditi assimilabili a lavoro dipendente per l'anno d'imposta 2018 per l' importo di € 2.710,00, oltre interessi e sanzioni, per un totale complessivo di € 6.733,27.
Il ricorrente eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva < soggetto giuridico Società_1 srl ora non più operante in quanto cancellata con sentenza di fallimento dal Registro delle imprese di Bergamo a far data in data 13 dicembre 2022>>.
Chiedeva pertanto, previa sospensione dell' esecuzione, declaratoria di nullità/inefficacia dell' avviso di accertamento impugnato.
Si costituiva l' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo eccependo l' inammissibilità del ricorso:
- in quanto notificato via PEC privo di firma digitale;
- in quanto proposto in proprio dal ricorrente avverso avviso di accertamento emesso nei confronti della società.
Nel merito deduceva l' infondatezza del ricorso dal momento che l' art. 28 comma 4 del d.lgs. n. 175/14 stabilisce che <
e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese>>.
Chiedeva pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine il suo rigetto con vittoria di spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito alla camera di consiglio la Corte rileva l' inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva, non essendovi motivo di discostarsi dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità la quale, con la seguente decisione perfettamente in termini ha ritenuto << che soggetto passivo dell'avviso di accertamento è la società, e che l'atto impositivo è stato soltanto notificato allo Nom_1 nella qualità di amministratore di fatto. L'originario ricorso innanzi alla CTP è stato proposto da Nom_1 in proprio e non quale legale rappresentante della società, con motivi di censura inerenti peraltro non l'atto impositivo, ma la qualità,
a lui attribuita in sede di notifica dell'atto, di amministratore di fatto della medesima. Il ricorrente era quindi privo della legittimazione a proporre in proprio l'impugnazione dell'atto impositivo, indirizzato, come si è visto, alla società, e non a lui personalmente. Il conseguente difetto di "legitimatio ad causam" è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito e dovendo escludersi la formazione del giudicato implicito, per la decisione nel merito della controversia, nei casi in cui vi sia carenza assoluta di "potestas iudicandi" da parte di qualunque giudice (Cass. 4 aprile 2012, n. 5375; 9 febbraio 2012, n. 1912). Alla luce di tutto quanto sopra esposto, decidendo sul ricorso, va dichiarata l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio e la sentenza impugnata (sulla quale soltanto può pronunciare questo giudice) va cassata senza rinvio a norma dell'ultima 12 parte dell'art. 382 c.p.c., restando in tal modo travolta anche la sentenza di primo grado
(Cassazione sent. n. 26491 del 17/12/2014)>>.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva.
Peraltro il ricorso è anche infondato nel merito dal momento che l' art. 28 comma 4 del d.lgs. n. 175/14 prevede che ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.200,00 oltre accessori di legge.
Bergamo, 22 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
MO AL