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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 3476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3476 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 7334/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 11 giugno 2024 da elettivamente domiciliata in Milano, Via A. Binda, 40, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Paola Mesiano, che la rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
Controparte_1 in persona del suo legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Italo Casagranda per procura generale alle liti a rogito del Notaio di Milano del 19 Per_1 settembre 2019, con domicilio in Milano, via Mazzini n. 7; convenuto OGGETTO: malattia professionale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare che la patologia della tendinopatia CDR rientri tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex d.p.r 1124/65 e pertanto è da considerarsi CP_1 malattia professionale;
2) accertare e dichiarare che la sig.ra ha diritto all'indennizzo per danno Parte_1 biologico parametrato alla misura pari al 10% ovvero in via subordinata nella misura percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
3) condannare, l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento dell'importo corrispondente all'indennizzo per danno biologico oltre
1 rivalutazione monetaria ed interessi legali, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
4) condannare altresì, parte convenuta al pagamento a favore del procuratore costituito degli onorari non riscossi e delle spese del giudizio che dichiara di avere anticipato ex art. 93 c.p.c.
PER IL CONVENUTO : CP_1 respingere la domanda avversaria in quanto infondate in fatto e diritto. Spese come per legge (art. 42 L. 24 novembre 2003, n. 362).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 11 giugno 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1 ha chiesto al Tribunale di accertare che la patologia da cui è Parte_1 affetta (tendinopatia CDR) rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' CP_1 ex d.p.r 1124/1965 e pertanto è da considerarsi malattia professionale (avendo la ricorrente sempre svolto attività di addetta al lavaggio stoviglie, addetta alla pulizia, addetta alla ristorazione e, da ultimo, barista), con conseguente diritto all'indennizzo per danno biologico. L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito che la patologia denunciata CP_1 dalla ricorrente non è di natura tecnopatica, non essendo il rischio lavorativo a cui è stata esposta la ricorrente, anche alla luce della documentazione acquisita in sede amministrativa, idoneo a provocare la malattia professionale indicata.
All'udienza del 17 luglio 2025, ammessa ed espletata la prova orale, ammessa la CTU medico-legale, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va rigettato. Parte_1
In via generale, la S.C. afferma che, qualora la lavorazione e la malattia di cui è affetto l'assicurato siano incluse nelle apposite Tabelle, si applica la presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dal lavoratore, con il conseguente onere di fornire la prova contraria a carico dell' . CP_1
In tema, invece, di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, o a c.d. eziologia multifattoriale (come è quella lamentata da Parte_1 la prova del nesso eziologico grava sul lavoratore e deve essere valutata dal giudice in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata solo se vi sia un rilevante grado di probabilità.
2 La S.C. (sent. n. 17438/2012) riferisce in proposito: “A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio, diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti”.
2. Essendo rilevante, secondo l'allegazione, specialmente l'ultima parte dell'articolata carriera professionale di quella svolta alle Parte_1 dipendenze di CAMST, il Tribunale ha ammesso la prova orale. Il primo teste ha riferito: “Sono la sig.ra (…) Conosco la Testimone_1 ricorrente dal 2001, quando abbiamo cominciato a lavorare insieme. Siamo tuttora colleghe di lavoro. Abbiamo sempre lavorato insieme, per tutti i datori che sono indicati a pag. 6 del ricorso. Le mansioni della ricorrente comportavano il trasporto di oggetti pesanti: lavaggio pentole, piatti, pulizia dei locali, trasporto di casse d'acqua e bevande (24 bottiglie da mezzo litro). Queste cassette venivano caricate sui carrelli i quali dovevano essere spinti fino al frigo / bancone e poi scaricate. Quando c'era il servizio pasti la ricorrente doveva portare 10 o 15 vassoi di plastica contemporaneamente. Si trattava di oggetti pesanti. I vassoi erano portati e ritirati dal tavolo del cliente sulle braccia. L'orario di assunzione della ricorrente era di 24 h settimanali, ma di fatto l'orario era sempre pieno: si iniziava alle 8.00 fino alle 18.00/18.30 quasi sempre, oppure dalle ore 10.00 alle 19.00, non ricordo con precisione. L'orario di cui ho detto è stato seguito dalla ricorrente quasi con tutte le datrici. L'orario era su sei giorni alla settimana. I sollevamenti di cui ho detto venivano fatti in maniera continuativa”. Il secondo teste ha riferito: “Sono la sig.ra (…). Sono Parte_2 una collega di lavoro della ricorrente dal 2004. Attualmente lavoriamo ancora insieme. I datori di lavoro di indicati a pag. 6 del ricorso Parte_1 sono stati anche i miei. Dal 2004 al 2014 la ricorrente si occupava del servizio ospedaliero con pentole, piatti, vassoi, trasportava le confezioni da 24 bottiglie d'acqua. Dal 2015 siamo saliti al servizio bar con CAMST. Non c'è più il pentolame pesante. La ricorrente si occupa del trasporto dei vassoi, dell'approvvigionamento, del trasporto delle bibite e acqua nelle confezioni da 24. Il trasporto dei vassoi prima e dopo CAMST avveniva sulle braccia.
3 La ricorrente ha un contratto di 4 h al giorno ma poteva capitare che facesse straordinario abbastanza di frequente. Poteva succedere che Parte_1
sforasse l'orario contrattuale di 4 h. Non era frequente che si superassero
[...] le 4 ore. L'orario era per 6 giorni alla settimana. Poteva capitare che non facessimo orari sovrapposti, ma lavorassimo su turni differenti. Non abbiamo mai fatto insieme un orario che sforasse di molto le 4 h al giorno: non abbiamo mai fatto insieme 8 h al giorno. Poteva succedere che ne facessimo 6 o 7. L'acqua veniva caricata su dei roll che erano specie di grate con delle rotelle su cui veniva caricata non solo acqua ma tutto l'approvvigionamento del bar: piatti, bicchieri di carta, zucchero, tovagliette e etc. Per un periodo, i roll venivano spinti da noi a mano: fino al 2022. Dal 2022 in avanti li spinge e li carica un magazziniere. Questi roll erano molto pesanti. “ Il terzo teste ha riferito: “Sono la sig.ra (…) Ho lavorato Testimone_2 con dal 2001 fino al 2015. Al passaggio a CAMST sono Parte_1 stata assegnata ad un locale diverso da quello della ricorrente. Ho lavorato per tutti i datori indicati a pag. 6 del ricorso, fino a CAMST. Lavoravamo nello stesso contesto. Le mansioni della ricorrente erano: lavaggio pentole, stoviglie;
pulizia della sala, preparava la frutta e caricava le casse dell'acqua. Le casse dell'acqua sono confezioni di 24 bottiglie da mezzo litro che la ricorrente sollevava da terra e metteva sul carrello, il quale veniva spinto verso il self (ossia un bancone dove le bottiglie venivano ordinate). La ricorrente sollevava anche i vassoi di plastica dura anche 10 per volta. Il datore di lavoro era quello che pretendeva da noi una maggiore velocità che Pt_3 comportava un maggiore sforzo. L'orario di lavoro della ricorrente era di 4 h al giorno ma faceva frequenti straordinari. Lo straordinario poteva essere anche di 2 o 3 h;
l'orario di cui ho detto valeva per sei giorni alla settimana per tutto il periodo lavorato di
Parte_1
Nel periodo di CAMST la ricorrente, che era assegnata al bar, veniva giù in cucina, dove lavoravo io, a prendere le derrate alimentari, ad es. scatoloni di bicchieri, posate, piatti, caricava le casse della frutta ed acqua e li portava su al bar.”
3. Sulla base delle risultanze orali, il Tribunale ha ammesso la CTU medico – legale, chiedendo al Consulente di riferire sul seguente quesito: “se la patologia di denunciata in ricorso (tendinopatia CDR) sia da Parte_1 considerarsi conseguenza causale del lavoro svolto dalla ricorrente;
quale sia il grado di danno biologico che residua a seguito dell'accertamento della malattia professionale.” Il CTU ha così concluso: “(…) nel caso di specie, i dati emersi dall'inchiesta anamnestica condotta integrati dalle notizie assunte dalla analisi della
4 documentazione allegata in atti, orientano a escludere la sussistenza di quei caratteri che, qualora presenti e soddisfatti, orienterebbero ad una valutazione di
“accoglimento” della patologia ovvero qualificabile come di natura professionale. In tal senso, infatti, non risultano sufficientemente documentate le
“lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico” comportanti a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza. Al riguardo si rileva come, anche tenuto a mente dei risultati indicati nei “Documenti di Valutazione del Rischio” allegati alla documentazione di causa, il rischio legato allo sviluppo di patologia da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore risulta contenuto e comunque non sufficiente a cagionare lo sviluppo della patologia in questione. Tanto più se si tiene conto del fatto che, a far data dal 2015, risulta peraltro emesso giudizio di idoneità con relativa prescrizione di limitazione al sollevamento di carichi superiori ai dieci Kg. Ebbene: dai suddetti elementi acquisiti, a mente dello specifico quesito postomi dall'Ill.mo Giudice, si è del parere che la patologia oggi certificata (tendinopatia della cuffia dei rotatori) e denunciata in ricorso non sia da considerarsi conseguenza causale del lavoro svolto dalla Ricorrente poiché non contratta nell'esercizio e, soprattutto, a causa delle lavorazioni espletate dalla paziente così come emerse dalla documentazione visionata e dalla inchiesta anamnestica condotta.” La conclusione è stata oggetto di osservazioni da parte del Difensore di che ha considerato l'analisi del CTU generica, Parte_1 contraddittoria ed incompleta. Invero, il Difensore imputa al CTU la mancata considerazione della mansione di specialmente quella di lavapiatti e, più in generale, dei 26 Parte_1 anni di servizio nelle varie mansioni cui ella è stata addetta. Il CTU ha risposto a tali osservazioni affermando: “Il percorso metodologico medico-legale da applicarsi in valutazioni analoghe alla presente prevede l'acquisizione di una serie di elementi che, integrati tra loro in modo coerente e logico, conduca ad una conclusione medico-legale motivata e ancora per l'appunto a elementi di fatto di natura biologica e circostanziale. Nel caso specifico delle presunte malattie di origine professionale il percorso metodologico prevede anzitutto il corretto inquadramento nosografico della patologia e quindi la sua ascrivibilità (o meno) a malattia professionale
“tabellata”. Nel caso di specie i riscontri strumentali di cui ai referti allegati in atti orientano, inequivocabilmente, ad un inquadramento di patologia “tabellata” nella fattispecie della “Tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori”. Il passaggio successivo, affinché si possa giungere ad un motivato riconoscimento della patologia come contratta nell'esercizio e a causa della professione svolta, prevede una attenta e puntuale analisi di quanto contenuto all'interno della seconda “colonna” delle tabelle delle malattie professionali vale a dire le lavorazioni che il legislatore ha inteso accostare ad una determinata patologia
5 qualificando tali lavorazioni come quelle, al ricorrere delle quali, è da ritenersi come soddisfatto il rapporto di causa-effetto tra l'espletamento delle lavorazioni in questione e la corrispettiva malattia professionale. Laddove quindi vengano soddisfatti i contenuti delle prime due colonne della tabella in esame e cioè la sussistenza di una determinata patologia e la sussistenza delle corrispettive lavorazioni “a rischio” resta da soddisfare l'ultimo requisito rappresentato dal periodo massimo di indennizzabilità. Orbene, nel caso di specie, pur se documentata con un esame quale quello ecografico, e cioè con strumentazione dotata di un potere risolutivo decisamente inferiore rispetto ad un più indicato esame di Risonanza Magnetica, risulta sufficientemente documentata la patologia della cuffia dei rotatori (modesto quadro degenerativo dei tendini del sovraspinato e dell'infraspinato) ma non risultano affatto chiaramente documentate le lavorazioni e, soprattutto, gli specifici rischi associati. Al riguardo si ricorda come le lavorazioni vengano qualificate come “Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegni di forza”. Ebbene, affinché si possa giungere in modo motivato e documentato alla conclusione che il lavoratore sia stato esposto alle lavorazioni con quelle caratteristiche, oltre che attraverso l'inchiesta anamnestica, giunge in soccorso del medico-valutatore, quanto riportato nel cosiddetto Documento di Valutazione dei Rischi. Tale documento, come si evince dalla sua dicitura, ha esattamente il compito di rilevare, attraverso la puntuale applicazione di metodologie standardizzate e approvate negli specifici consessi (Medicina del Lavoro), la sussistenza o meno di un determinato rischio. Nel caso di specie, per quanto risulta chiaramente documentato, risulta essere stata condotta una valutazione approfondita anche per la lavorazione dichiarata dalla Periziata, valutazione che ha condotto a risultati inequivoci e chiaramente indicativi di un rischio non significativo o ridotto. Si legge, infatti, testualmente nel citato documento: “Dai risultati ottenuti dalla valutazione sia qualitativa sia quantitativa che, per quanto possibile con la metodologia utilizzata, quantitativa, delle varie attività lavorative, appare presentarsi una situazione di rischio non significativo o ridotto per i lavoratori addetti alle differenti mansioni. Difatti gli indici di valutazione ottenuti sono risultati compresi all'interno del livello di esposizione di rischio accettabile (fascia verde). È da sottolineare inoltre che è stato scelto di valutare le mansioni in modo cautelativo e che le differenti attività sono svolte dagli addetti in modo non sempre continuativo, spesso alternate ad altre operazioni che non comportano (o comportano solo in misura limitata) l'effettuazione di movimenti ripetitivi. …”. A mente di quanto sopra inequivocabilmente rappresentato, avuto riguardo al carattere eziologico plurifattoriale della specifica patologia in questione, si ritiene
6 motivatamente che non vi sia margine alcuno per ritenere la patologia certificata come contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione dichiarata. Per tutto quanto sopra rappresentato si ritiene poter serenamente e convintamente confermare il giudizio già anticipato nella bozza di CTU che qui deve intendersi confermato.” La consulenza, guidata da regole e modelli di inferenza logica di credibile fisionomia e dotata di una specificità analitica tale da assicurare piena validità logica ai risultati, ha escluso l'elemento specifico relativo a lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico che comportino a carico della spalla della ricorrente movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegni di forza, che del resto non vengono rese palesi dalla prova orale. L'istanza di rinnovazione della CTU, avanzata in sede di discussione, è del tutto generica e si basa su un sintetico dissenso rispetto alle motivate conclusioni medico-legali contenute nell'elaborato, il quale, come sopra evidenziato, risponde in modo adeguato alle doglianze avanzate dalla Difesa di in Parte_1 sede di contraddittorio tecnico. La conclusione del consulente dell'Ufficio va pertanto condivisa, con conseguente rigetto del ricorso.
4. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate alla situazione personale di per Parte_1 compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 17 luglio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 11 giugno 2024 da elettivamente domiciliata in Milano, Via A. Binda, 40, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Paola Mesiano, che la rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
Controparte_1 in persona del suo legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Italo Casagranda per procura generale alle liti a rogito del Notaio di Milano del 19 Per_1 settembre 2019, con domicilio in Milano, via Mazzini n. 7; convenuto OGGETTO: malattia professionale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare che la patologia della tendinopatia CDR rientri tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex d.p.r 1124/65 e pertanto è da considerarsi CP_1 malattia professionale;
2) accertare e dichiarare che la sig.ra ha diritto all'indennizzo per danno Parte_1 biologico parametrato alla misura pari al 10% ovvero in via subordinata nella misura percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
3) condannare, l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento dell'importo corrispondente all'indennizzo per danno biologico oltre
1 rivalutazione monetaria ed interessi legali, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
4) condannare altresì, parte convenuta al pagamento a favore del procuratore costituito degli onorari non riscossi e delle spese del giudizio che dichiara di avere anticipato ex art. 93 c.p.c.
PER IL CONVENUTO : CP_1 respingere la domanda avversaria in quanto infondate in fatto e diritto. Spese come per legge (art. 42 L. 24 novembre 2003, n. 362).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 11 giugno 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1 ha chiesto al Tribunale di accertare che la patologia da cui è Parte_1 affetta (tendinopatia CDR) rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' CP_1 ex d.p.r 1124/1965 e pertanto è da considerarsi malattia professionale (avendo la ricorrente sempre svolto attività di addetta al lavaggio stoviglie, addetta alla pulizia, addetta alla ristorazione e, da ultimo, barista), con conseguente diritto all'indennizzo per danno biologico. L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito che la patologia denunciata CP_1 dalla ricorrente non è di natura tecnopatica, non essendo il rischio lavorativo a cui è stata esposta la ricorrente, anche alla luce della documentazione acquisita in sede amministrativa, idoneo a provocare la malattia professionale indicata.
All'udienza del 17 luglio 2025, ammessa ed espletata la prova orale, ammessa la CTU medico-legale, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va rigettato. Parte_1
In via generale, la S.C. afferma che, qualora la lavorazione e la malattia di cui è affetto l'assicurato siano incluse nelle apposite Tabelle, si applica la presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dal lavoratore, con il conseguente onere di fornire la prova contraria a carico dell' . CP_1
In tema, invece, di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, o a c.d. eziologia multifattoriale (come è quella lamentata da Parte_1 la prova del nesso eziologico grava sul lavoratore e deve essere valutata dal giudice in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata solo se vi sia un rilevante grado di probabilità.
2 La S.C. (sent. n. 17438/2012) riferisce in proposito: “A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio, diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti”.
2. Essendo rilevante, secondo l'allegazione, specialmente l'ultima parte dell'articolata carriera professionale di quella svolta alle Parte_1 dipendenze di CAMST, il Tribunale ha ammesso la prova orale. Il primo teste ha riferito: “Sono la sig.ra (…) Conosco la Testimone_1 ricorrente dal 2001, quando abbiamo cominciato a lavorare insieme. Siamo tuttora colleghe di lavoro. Abbiamo sempre lavorato insieme, per tutti i datori che sono indicati a pag. 6 del ricorso. Le mansioni della ricorrente comportavano il trasporto di oggetti pesanti: lavaggio pentole, piatti, pulizia dei locali, trasporto di casse d'acqua e bevande (24 bottiglie da mezzo litro). Queste cassette venivano caricate sui carrelli i quali dovevano essere spinti fino al frigo / bancone e poi scaricate. Quando c'era il servizio pasti la ricorrente doveva portare 10 o 15 vassoi di plastica contemporaneamente. Si trattava di oggetti pesanti. I vassoi erano portati e ritirati dal tavolo del cliente sulle braccia. L'orario di assunzione della ricorrente era di 24 h settimanali, ma di fatto l'orario era sempre pieno: si iniziava alle 8.00 fino alle 18.00/18.30 quasi sempre, oppure dalle ore 10.00 alle 19.00, non ricordo con precisione. L'orario di cui ho detto è stato seguito dalla ricorrente quasi con tutte le datrici. L'orario era su sei giorni alla settimana. I sollevamenti di cui ho detto venivano fatti in maniera continuativa”. Il secondo teste ha riferito: “Sono la sig.ra (…). Sono Parte_2 una collega di lavoro della ricorrente dal 2004. Attualmente lavoriamo ancora insieme. I datori di lavoro di indicati a pag. 6 del ricorso Parte_1 sono stati anche i miei. Dal 2004 al 2014 la ricorrente si occupava del servizio ospedaliero con pentole, piatti, vassoi, trasportava le confezioni da 24 bottiglie d'acqua. Dal 2015 siamo saliti al servizio bar con CAMST. Non c'è più il pentolame pesante. La ricorrente si occupa del trasporto dei vassoi, dell'approvvigionamento, del trasporto delle bibite e acqua nelle confezioni da 24. Il trasporto dei vassoi prima e dopo CAMST avveniva sulle braccia.
3 La ricorrente ha un contratto di 4 h al giorno ma poteva capitare che facesse straordinario abbastanza di frequente. Poteva succedere che Parte_1
sforasse l'orario contrattuale di 4 h. Non era frequente che si superassero
[...] le 4 ore. L'orario era per 6 giorni alla settimana. Poteva capitare che non facessimo orari sovrapposti, ma lavorassimo su turni differenti. Non abbiamo mai fatto insieme un orario che sforasse di molto le 4 h al giorno: non abbiamo mai fatto insieme 8 h al giorno. Poteva succedere che ne facessimo 6 o 7. L'acqua veniva caricata su dei roll che erano specie di grate con delle rotelle su cui veniva caricata non solo acqua ma tutto l'approvvigionamento del bar: piatti, bicchieri di carta, zucchero, tovagliette e etc. Per un periodo, i roll venivano spinti da noi a mano: fino al 2022. Dal 2022 in avanti li spinge e li carica un magazziniere. Questi roll erano molto pesanti. “ Il terzo teste ha riferito: “Sono la sig.ra (…) Ho lavorato Testimone_2 con dal 2001 fino al 2015. Al passaggio a CAMST sono Parte_1 stata assegnata ad un locale diverso da quello della ricorrente. Ho lavorato per tutti i datori indicati a pag. 6 del ricorso, fino a CAMST. Lavoravamo nello stesso contesto. Le mansioni della ricorrente erano: lavaggio pentole, stoviglie;
pulizia della sala, preparava la frutta e caricava le casse dell'acqua. Le casse dell'acqua sono confezioni di 24 bottiglie da mezzo litro che la ricorrente sollevava da terra e metteva sul carrello, il quale veniva spinto verso il self (ossia un bancone dove le bottiglie venivano ordinate). La ricorrente sollevava anche i vassoi di plastica dura anche 10 per volta. Il datore di lavoro era quello che pretendeva da noi una maggiore velocità che Pt_3 comportava un maggiore sforzo. L'orario di lavoro della ricorrente era di 4 h al giorno ma faceva frequenti straordinari. Lo straordinario poteva essere anche di 2 o 3 h;
l'orario di cui ho detto valeva per sei giorni alla settimana per tutto il periodo lavorato di
Parte_1
Nel periodo di CAMST la ricorrente, che era assegnata al bar, veniva giù in cucina, dove lavoravo io, a prendere le derrate alimentari, ad es. scatoloni di bicchieri, posate, piatti, caricava le casse della frutta ed acqua e li portava su al bar.”
3. Sulla base delle risultanze orali, il Tribunale ha ammesso la CTU medico – legale, chiedendo al Consulente di riferire sul seguente quesito: “se la patologia di denunciata in ricorso (tendinopatia CDR) sia da Parte_1 considerarsi conseguenza causale del lavoro svolto dalla ricorrente;
quale sia il grado di danno biologico che residua a seguito dell'accertamento della malattia professionale.” Il CTU ha così concluso: “(…) nel caso di specie, i dati emersi dall'inchiesta anamnestica condotta integrati dalle notizie assunte dalla analisi della
4 documentazione allegata in atti, orientano a escludere la sussistenza di quei caratteri che, qualora presenti e soddisfatti, orienterebbero ad una valutazione di
“accoglimento” della patologia ovvero qualificabile come di natura professionale. In tal senso, infatti, non risultano sufficientemente documentate le
“lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico” comportanti a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza. Al riguardo si rileva come, anche tenuto a mente dei risultati indicati nei “Documenti di Valutazione del Rischio” allegati alla documentazione di causa, il rischio legato allo sviluppo di patologia da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore risulta contenuto e comunque non sufficiente a cagionare lo sviluppo della patologia in questione. Tanto più se si tiene conto del fatto che, a far data dal 2015, risulta peraltro emesso giudizio di idoneità con relativa prescrizione di limitazione al sollevamento di carichi superiori ai dieci Kg. Ebbene: dai suddetti elementi acquisiti, a mente dello specifico quesito postomi dall'Ill.mo Giudice, si è del parere che la patologia oggi certificata (tendinopatia della cuffia dei rotatori) e denunciata in ricorso non sia da considerarsi conseguenza causale del lavoro svolto dalla Ricorrente poiché non contratta nell'esercizio e, soprattutto, a causa delle lavorazioni espletate dalla paziente così come emerse dalla documentazione visionata e dalla inchiesta anamnestica condotta.” La conclusione è stata oggetto di osservazioni da parte del Difensore di che ha considerato l'analisi del CTU generica, Parte_1 contraddittoria ed incompleta. Invero, il Difensore imputa al CTU la mancata considerazione della mansione di specialmente quella di lavapiatti e, più in generale, dei 26 Parte_1 anni di servizio nelle varie mansioni cui ella è stata addetta. Il CTU ha risposto a tali osservazioni affermando: “Il percorso metodologico medico-legale da applicarsi in valutazioni analoghe alla presente prevede l'acquisizione di una serie di elementi che, integrati tra loro in modo coerente e logico, conduca ad una conclusione medico-legale motivata e ancora per l'appunto a elementi di fatto di natura biologica e circostanziale. Nel caso specifico delle presunte malattie di origine professionale il percorso metodologico prevede anzitutto il corretto inquadramento nosografico della patologia e quindi la sua ascrivibilità (o meno) a malattia professionale
“tabellata”. Nel caso di specie i riscontri strumentali di cui ai referti allegati in atti orientano, inequivocabilmente, ad un inquadramento di patologia “tabellata” nella fattispecie della “Tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori”. Il passaggio successivo, affinché si possa giungere ad un motivato riconoscimento della patologia come contratta nell'esercizio e a causa della professione svolta, prevede una attenta e puntuale analisi di quanto contenuto all'interno della seconda “colonna” delle tabelle delle malattie professionali vale a dire le lavorazioni che il legislatore ha inteso accostare ad una determinata patologia
5 qualificando tali lavorazioni come quelle, al ricorrere delle quali, è da ritenersi come soddisfatto il rapporto di causa-effetto tra l'espletamento delle lavorazioni in questione e la corrispettiva malattia professionale. Laddove quindi vengano soddisfatti i contenuti delle prime due colonne della tabella in esame e cioè la sussistenza di una determinata patologia e la sussistenza delle corrispettive lavorazioni “a rischio” resta da soddisfare l'ultimo requisito rappresentato dal periodo massimo di indennizzabilità. Orbene, nel caso di specie, pur se documentata con un esame quale quello ecografico, e cioè con strumentazione dotata di un potere risolutivo decisamente inferiore rispetto ad un più indicato esame di Risonanza Magnetica, risulta sufficientemente documentata la patologia della cuffia dei rotatori (modesto quadro degenerativo dei tendini del sovraspinato e dell'infraspinato) ma non risultano affatto chiaramente documentate le lavorazioni e, soprattutto, gli specifici rischi associati. Al riguardo si ricorda come le lavorazioni vengano qualificate come “Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegni di forza”. Ebbene, affinché si possa giungere in modo motivato e documentato alla conclusione che il lavoratore sia stato esposto alle lavorazioni con quelle caratteristiche, oltre che attraverso l'inchiesta anamnestica, giunge in soccorso del medico-valutatore, quanto riportato nel cosiddetto Documento di Valutazione dei Rischi. Tale documento, come si evince dalla sua dicitura, ha esattamente il compito di rilevare, attraverso la puntuale applicazione di metodologie standardizzate e approvate negli specifici consessi (Medicina del Lavoro), la sussistenza o meno di un determinato rischio. Nel caso di specie, per quanto risulta chiaramente documentato, risulta essere stata condotta una valutazione approfondita anche per la lavorazione dichiarata dalla Periziata, valutazione che ha condotto a risultati inequivoci e chiaramente indicativi di un rischio non significativo o ridotto. Si legge, infatti, testualmente nel citato documento: “Dai risultati ottenuti dalla valutazione sia qualitativa sia quantitativa che, per quanto possibile con la metodologia utilizzata, quantitativa, delle varie attività lavorative, appare presentarsi una situazione di rischio non significativo o ridotto per i lavoratori addetti alle differenti mansioni. Difatti gli indici di valutazione ottenuti sono risultati compresi all'interno del livello di esposizione di rischio accettabile (fascia verde). È da sottolineare inoltre che è stato scelto di valutare le mansioni in modo cautelativo e che le differenti attività sono svolte dagli addetti in modo non sempre continuativo, spesso alternate ad altre operazioni che non comportano (o comportano solo in misura limitata) l'effettuazione di movimenti ripetitivi. …”. A mente di quanto sopra inequivocabilmente rappresentato, avuto riguardo al carattere eziologico plurifattoriale della specifica patologia in questione, si ritiene
6 motivatamente che non vi sia margine alcuno per ritenere la patologia certificata come contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione dichiarata. Per tutto quanto sopra rappresentato si ritiene poter serenamente e convintamente confermare il giudizio già anticipato nella bozza di CTU che qui deve intendersi confermato.” La consulenza, guidata da regole e modelli di inferenza logica di credibile fisionomia e dotata di una specificità analitica tale da assicurare piena validità logica ai risultati, ha escluso l'elemento specifico relativo a lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico che comportino a carico della spalla della ricorrente movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegni di forza, che del resto non vengono rese palesi dalla prova orale. L'istanza di rinnovazione della CTU, avanzata in sede di discussione, è del tutto generica e si basa su un sintetico dissenso rispetto alle motivate conclusioni medico-legali contenute nell'elaborato, il quale, come sopra evidenziato, risponde in modo adeguato alle doglianze avanzate dalla Difesa di in Parte_1 sede di contraddittorio tecnico. La conclusione del consulente dell'Ufficio va pertanto condivisa, con conseguente rigetto del ricorso.
4. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate alla situazione personale di per Parte_1 compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 17 luglio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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