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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 163/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 163/2021 promossa da:
già (C.F.: ), in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzio Gentileschi, come da procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._1 studio dell'Avv. Simone Calzolai, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
e CP_2
CP_3
APPELLATI CONTUMACI avverso la sentenza n. 300/2020 emessa il 23.06.2020 dal Tribunale di Prato e pubblicata in data
30.06.2020; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2024, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 20.12.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI Per la parte appellante:
“-in via istruttoria, chiede la rinnovazione della consulenza d'ufficio (in ipotesi la chiamata
a chiarimenti dei consulenti d'ufficio), richiamando le osservazioni dei consulenti di parte fortemente critiche nei confronti dell'elaborato peritale dei consulenti d'ufficio, osservazioni che confermano la origine non traumatica dei disturbi e delle alterazioni riscontrate nel paziente, visto che la PET non dimostra lesioni traumatiche, ma solo metaboliche. I consulenti d'ufficio, come notano quelli di parte, avrebbero potuto o, meglio, dovuto consultare un neuroradiologo, che avrebbe potuto chiarire se si era in presenza di un quadro post-traumatico oppure avrebbero potuto avvalersi di una RM da 7
Tesla la quale rende possibili ricerche innovative sul cervello umano in modo non invasivo, consentendo di effettuare analisi altrimenti inaccessibili.
- Nel merito, ritenuta la responsabilità di in ordine all'accadimento del sinistro, CP_1 respinga le pretese da lui avanzate in punto di quantum accogliendo tutti i motivi di impugnazione esposti fin dall'atto di appello e ribaditi nella prima comparsa conclusionale depositata in questo grado del processo.
Condanni l'appellato a restituire le somme pagate in più del dovuto, oltre rivalutazione e interessi.
In ogni caso, vinte le spese e onorari dei due gradi del processo oltre gli accessori di legge (cpa, iva e 15%) distratte a favore del sottoscritto difensore”.
Per la parte appellata CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 300/2020 Parte_1
(R.G. n. 4449/2015), emessa dal Giudice del Tribunale di prato, dott.ssa Giulia Simoni, pubblicata in data 30.06.2020, perché infondato in fatto ed in diritto, per quanto esposto in narrativa e conseguentemente confermare integralmente la sentenza appellata n. 300/2020 (R.G. n. 4449/2015), emessa dal Giudice del Tribunale di Prato, dott.ssa Giulia Simoni e pubblicata in data
30.06.2020;
In ogni caso, condannare parte appellante, alla refusione delle spese del grado e competenze professionali difensive di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge e alle spese di CTP e CTU”.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 300/2020 del Tribunale di Prato in materia di sinistro stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte Con atto di citazione ritualmente notificato già Parte_1 Parte_3
ha proposto gravame avverso la sentenza n. 300/2020 del 23.06.2020, pubblicata
[...] il 30.06.2020, con la quale il Tribunale di Prato aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di e della predetta CP_1 CP_3 CP_2 compagnia assicurativa per i danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale occorsogli il 04.05.2013, allorquando l'attore veniva investito dall'autovettura condotta da di proprietà di e assicurata con CP_3 CP_2 Parte_3
Nello specifico, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, a sostegno della propria domanda risarcitoria, esponeva che: CP_1
in data 04.05.2013, intorno alle ore 15.10, dopo aver parcheggiato la propria autovettura nella città di Prato, in via Roma, in prossimità del civico 489/B, mentre si stava dirigendo a piedi verso via IO, veniva investito dall'autovettura Opel Astra targata CV945TT guidata da , di proprietà di e assicurata con CP_3 CP_2 Parte_3
[...]
in seguito all'impatto con il predetto veicolo, egli cadeva al suolo, procurandosi gravi lesioni personali, e veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Prato, ove riceveva la diagnosi di “frattura composta condilo mediale femorale ginocchio dx e infrazione della parete anteriore dx dell'etmoide”;
in data 09.05.2013 e in data 22.05.2013, egli si recava nuovamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Prato ove rimaneva ricoverato presso la U.O. di Neurologia dal
24.05.2013 al 29.05.2013, allorquando veniva dimesso con diagnosi di “ernia discale cervicale C5-C6 in recente trauma stradale e frattura condilo mediale ginocchio di dx”; aggiungeva che in seguito ad approfondimenti radiologici, emergevano alterazioni del quadro neurologico centrale e periferico rachideo;
con raccomandata via pec il 10.05.2013 e il 09.06.2014, esso attore chiedeva il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro e, con comunicazione del
10.11.2014, la compagnia assicurativa riconosceva un danno risarcibile pari ad euro
2.600,00 ed una responsabilità concorrente nella misura del 50% nella causazione del sinistro;
l'importo riconosciuto dalla compagnia veniva da lui trattenuto a titolo di acconto e, in data 05.02.2015, egli inviava invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, al quale seguiva risposta negativa della compagnia assicurativa.
Sulla scorta di tali allegazioni, l'attore sosteneva che la responsabilità del sinistro era imputabile in via esclusiva a , come (a suo dire) poteva desumersi dal Parte_4 contenuto del verbale redatto dalla Polizia Municipale che aveva sanzionato l'automobilista per la violazione dell'art. 141, co. 4 e co. 11 c.d.s. Deduceva di aver subito, in conseguenza del sinistro, un danno biologico da invalidità temporanea dal 04.05.0213 al 31.05.2014 e da invalidità permanente nella misura del 40%. Lamentava altresì una riduzione della propria capacità lavorativa specifica e della propria capacità reddituale, allegando che i ricavi dell'attività di commercio al dettaglio di bevande denominata “La Cantina di Gestri Lorenzo”, di cui era titolare, si erano notevolmente ridotti, considerato che a causa delle lesioni conseguenti al sinistro si era assentato dal lavoro per quattro mesi e che anche in seguito riusciva a stare in negozio soltanto per poche ore. Chiedeva, pertanto, la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di euro 341.106,09 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (somma già decurtata dell'importo di euro 2.600,00 corrisposto dalla compagnia assicurativa) e della somma di euro 67.459,08 a titolo di danno patrimoniale.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio già Parte_1 [...]
chiedendo il rigetto della domanda attorea, di cui contestava la Parte_3 fondatezza sia in punto di an che di quantum debeatur. In particolare, parte convenuta sosteneva che la responsabilità del sinistro era imputabile all'attore, il quale al momento dell'impatto stava percorrendo a piedi via Roma sulla carreggiata, senza aver prima verificato la presenza di veicoli in transito. Deduceva che all'automobilista convenuto non poteva essere addebitata la violazione dell'art. 141, co. 4 e co. 11 c.d.s. in quanto era stato per lui impossibile fermarsi ed evitare il pedone, atteso che quest'ultimo gli era comparso davanti improvvisamente, rimanendo fino a poco prima dell'impatto nascosto da un'auto in sosta. In ordine ai danni oggetto della domanda risarcitoria, la compagnia assicurativa contestava poi la sussistenza delle gravi lesioni lamentate dall'attore, sostenendo che erano ravvisabili soltanto postumi di entità inferiore al 9%; contestava la ricorrenza nella specie dei presupposti per la personalizzazione del risarcimento richiesta dall'attore; infine, affermava che dal sinistro non era derivata la lamentata riduzione della capacità lavorativa specifica né della capacità reddituale della vittima.
Respinta l'istanza di prova per testi formulata dall'attore, il Tribunale ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto , che non si presentava a renderlo, e Persona_1 disponeva l'espletamento di CTU medico-legale per accertare l'esistenza e l'entità dei danni (patrimoniali e non) lamentati dall'attore in conseguenza del sinistro.
Così istruita la causa, il Tribunale di Prato, in accoglimento della domanda risarcitoria attorea, dichiarava la responsabilità esclusiva di per l'incidente e CP_3 condannava i convenuti in solido a corrispondere a a titolo di risarcimento CP_1 del danno non patrimoniale, la somma di euro 246.854,20 e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di euro 6.023,09 per spese mediche e quella di euro
40.387,36 a titolo di lucro cessante (in conseguenza della riduzione della capacità lavorativa specifica, al netto delle prestazioni pensionistiche erogate all'attore dall ). CP_4 In particolare, il Giudice di prime cure, ritenuta provata sulla scorta del verbale della
Polizia Municipale la dinamica del sinistro allegata dall'attore e affermata la sussumibilità della fattispecie concreta nell'art. 2054, co. 1 c.c., affermava che i convenuti (su cui gravava il relativo onere) non avevano dimostrato che il conducente del veicolo aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare l'investimento del pedone, aggiungendo che anzi risultava provata una condotta di guida colposa da parte dell'automobilista, per aver eseguito la manovra di svolta a destra in modo imprudente, stringendo la traiettoria verso l'auto parcheggiata in prossimità dell'incrocio, nonché per aver violato l'art. 141 co.
4 c.d.s., omettendo di fermarsi per evitare di investire il pedone. Il Tribunale escludeva, poi, la configurabilità nella specie di un concorso colposo della vittima nella causazione dell'incidente, affermando che i convenuti non avevano provato che il pedone era improvvisamente comparso davanti all'autovettura guidata dal convenuto, sbucando da dietro un'altra auto in sosta.
Così accertata l'esclusiva responsabilità di per il sinistro, il Tribunale sulla CP_3 scorta della ctu medico-legale riteneva provata la sussistenza delle lesioni lamentate dall'attore, riconoscendo una invalidità permanente nella misura del 35% e una invalidità temporanea totale per 60 giorni, al 75% per 60 giorni e al 50 % per 180 giorni, nonché la ricorrenza dei presupposti della personalizzazione richiesta dall'attore, aumentando del
10% il risarcimento a detto titolo.
In ordine, poi, ai danni patrimoniali, il primo Giudice, oltre a riconoscere il risarcimento per le spese mediche sostenute da riteneva altresì provata – sulla scorta della ctu CP_1
e delle dichiarazioni dei redditi in atti – una riduzione della capacità lavorativa specifica quale conseguenza del sinistro, decurtando dalla somma liquidata a detto titolo il valore CP_ capitale dell'assegno di invalidità corrisposto dall al danneggiato.
Il Tribunale condannava, quindi, i convenuti in solido a rifondere le spese di lite in favore dell'attore e poneva a carico dei medesimi in solido le spese di CTU.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, formulando i seguenti Parte_1 motivi di gravame:
1. errore del primo giudice nell'escludere il concorso colposo del danneggiato nella causazione del sinistro, posto che l'attore camminava a piedi sulla carreggiata senza utilizzare il marciapiede esistente, in violazione dell'art. 190, co. 1 C.d.s.;
2. erronea liquidazione del danno non patrimoniale per avere il tribunale incluso nel pregiudizio risarcibile i disturbi neurologici e il danno psichico lamentati dall'attore, pur non costituendo essi conseguenza diretta del sinistro;
acritica adesione del primo giudice alle risultanze della ctu medico-legale che non avevano tenuto conto delle osservazioni critiche formulate dal ctp della compagnia assicurativa;
necessità di rinnovare la ctu espletata in primo grado con l'ausilio di un neurologo ed eventualmente anche di uno psichiatra;
3. erroneo riconoscimento della personalizzazione del danno non patrimoniale, in assenza di allegazione e prova da parte dell'attore di circostanze eccezionali idonee a giustificare l'aumento del risarcimento a detto titolo;
errore del Tribunale nel riconoscere la personalizzazione sull'intero importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale
(comprensivo del danno morale), anziché sulla sola somma riconosciuta a titolo di danno biologico;
violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver liquidato a titolo di invalidità temporanea un risarcimento superiore a quello richiesto dall'attore, assumendo quale base di calcolo una diaria pari al valore massimo previsto dalle Tabelle milanesi, nonostante l'attore avesse fatto riferimento alla diaria minima di euro 96; errore per aver aumentato il risarcimento per il danno da invalidità temporanea in misura non coerente con l'aumento del 10% riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno da invalidità permanente;
4. erronea liquidazione del danno patrimoniale, avendo il primo Giudice riconosciuto un risarcimento superiore a quello richiesto dall'attore in violazione dell'art. 112 c.p.c.; errore nel quantificare la perdita della capacità lavorativa specifica nella misura del 33%, non potendo ritenersi i disturbi neurologici e il danno psichico conseguenze dirette del sinistro;
errore nella liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, avendo il Tribunale applicato un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al momento del sinistro, anziché a quella avuta al momento della guarigione;
errore anche per aver posto alla base del calcolo il reddito della vittima al lordo delle imposte, anziché al netto.
L'appellante ha chiesto quindi che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 del gravame, in quanto infondato, e la conferma della sentenza impugnata. In particolare, con riferimento all'an debeatur, l'appellato ha ribadito che l'esclusiva responsabilità del sinistro era da imputare all'automobilista convenuto, non risultando provata alcuna condotta colposa imprevedibile e/o abnorme del pedone;
in ordine al quantum, ha contestato la fondatezza di tutte le censure formulate dall'appellante avverso la sentenza impugnata.
Gli appellati e non si sono costituiti e, pertanto, con ordinanza del CP_2 CP_3
20.01.2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta una prima volta in decisione (da altro Collegio) con ordinanza ex art. 127 ter
c.p.c. del 12.01.2023 e, in seguito al deposito degli scritti conclusionali, con ordinanza del 19.05.2023, la causa è stata rimessa in istruttoria, disponendo la rinnovazione della ctu medico-legale.
Depositata la relazione peritale il 17.05.2024, all'udienza collegiale del 17.12.2024, svoltasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20.12.2024, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte,
e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190
c.p.c.
2. La ricostruzione dei fatti e il perimetro della presente decisione
Prima di esaminare nel merito i motivi di appello, si ritiene opportuno premettere che risulta pacifico che intorno alle ore 15.10 del 04.05.2013 dopo essere CP_1 sceso dalla propria auto parcheggiata in via Roma in prossimità del numero civico 489/B nella città di Prato, mentre percorreva la predetta via a piedi è stato investito dall'auto
Opel Astra targata CV945TT guidata da che provenendo da via CP_3
IO si era immessa in via Roma effettuando una manovra di svolta a destra.
Del pari non contestato è lo stato dei luoghi in cui è avvenuto il sinistro, risultando pacificamente che l'impatto si è verificato in corrispondenza dell'intersezione, munita di segnaletica verticale e orizzontale di STOP, tra la via IO (strada a doppio senso di marcia) e la via Roma (strada a senso unico). Parimenti pacifico è che l'urto sia avvenuto tra il lato destro del pedone e la parte anteriore destra del veicolo.
Risulta, invece, controversa l'esatta posizione del danneggiato al momento dell'incidente e, in particolare, se il medesimo si trovava all'interno dell'area adibita a parcheggio o comunque a ridosso della stessa oppure se stava camminando sulla carreggiata destinata al transito dei veicoli, ostacolando la circolazione dell'auto guidata dal convenuto.
In punto di an debeatur, la controversia si incentra, dunque, sul rilievo da attribuire alla condotta tenuta dal danneggiato nella causazione del sinistro di cui è causa.
In ordine, poi, al quantum debeatur, risulta pacifico che il danneggiato in conseguenza CP_ del sinistro ha beneficiato dell'erogazione da parte dell della somma di euro
69.349,48 a titolo di assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge n. 222/1984 e risulta ormai coperta dal giudicato, in mancanza di impugnazione sul punto, la statuizione con la quale il Tribunale, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, ha detratto tale importo dalla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica.
Parimenti, esula dall'oggetto del presente giudizio di appello la quantificazione delle spese mediche ritenute congrue dal Tribunale sulla scorta delle risultanze della ctu, non essendo stata impugnata la statuizione con la quale il primo Giudice ha quantificato dette spese nella somma di euro 6.023,09. Pertanto, con riferimento al quantum debeatur, il thema decidendum del presente grado di giudizio si incentra sull'accertamento della tipologia e dell'entità delle lesioni psico- fisiche patite dall'attore in conseguenza del sinistro e, in particolare, sulla configurabilità
o meno di lesioni neurologiche e psichiche, nonché sull'individuazione della corretta modalità di liquidazione del danno non patrimoniale e di quello patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica;
è invece ormai incontrovertibile, in difetto di appello sul punto, la durata (e le percentuali periodo per periodo) dell'invalidità temporanea.
3. Il primo motivo di appello sull'accertamento della dinamica del sinistro e la rilevanza causale della condotta del danneggiato
Con il primo motivo di appello, censura la sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui è stata attribuita a la responsabilità esclusiva del sinistro per CP_3 cui è causa, escludendo la rilevanza eziologica della condotta di nella CP_1 causazione dell'incidente. In particolare, l'appellante deduce che al momento del fatto il danneggiato, anziché utilizzare il marciapiede esistente sulla via, stava camminando sulla carreggiata riservata al transito dei veicoli, in violazione dell'art. 190 co. 1 C.d.s., così concorrendo colposamente alla causazione del sinistro.
In proposito giova premettere che in materia di responsabilità da sinistri stradali, in caso di investimento di un pedone, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata al fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.” (cfr. Cass. n. 20137/2023; Cass. n.
842/2020).
La Suprema Corte, anche di recente (cfr. Cass. n. 2433/2024), ha infatti chiarito che la lettura combinata dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 1227 c.c. impone al giudice di svolgere uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alle specificità del caso concreto, secondo il seguente iter logico: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (cfr. Cass.
n. 8663 del 4/4/2017; Cass. n. 24472 del 18/11/2014; Cass. n. 3964 del 19/2/2014).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie il Tribunale ha escluso la configurabilità nel caso di specie di un concorso colposo del danneggiato, così motivando: “Nel caso di cui si discute, tuttavia, non solo non è dimostrato che il conducente del veicolo investitore avesse adottato tutte le cautele necessarie a evitare il danno e avesse tenuto una condotta di guida immune da colpa specifica o generica, sussistendo se mai indizi del contrario, ma non vi è prova nemmeno di una condotta colposa dell'attore, imprevedibile
e anomala, che abbia interrotto il nesso eziologico tra la circolazione del veicolo investitore e il sinistro o abbia quantomeno concorso a provocare l'incidente; in particolare, non è provato che il pedone si fosse stagliato all'improvviso in corrispondenza della traiettoria della Opel Astra, sbucando da dietro un altro veicolo, così vanificando la possibilità, per l'automobilista, di frenare e di arrestare il mezzo in tempo utile per evitare l'investimento, o di modificare la propria direzione scansando il CP_1
Di questa ipotesi ricostruttiva, a differenza di quanto sostenuto da , non si Parte_3 trova riscontro nel rapporto d'incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale, dove ci si limita ad affermare che il stava percorrendo la carreggiata, che non significa CP_1 affatto che il pedone si trovasse al di fuori dello stallo di sosta o comunque in posizione tale da invadere il normale percorso dei veicoli che, come quello condotto dallo CP_3 provenendo dalla via IO, si stessero immettendo nella via Roma: la carreggiata comprende, infatti, anche le aree riservate al parcheggio dei veicoli o a ridosso delle stesse e gli organi accertatori, non presenti al momento dell'evento, non avrebbero potuto verificare l'esatta posizione dell'attore prima dell'urto.
La prova di un comportamento repentino e inevitabile del poi, non può certo CP_1 essere tratta dal fatto stesso che il convenuto, pur essendo ripartito poco prima del segnale di «STOP» con una velocità di marcia non elevata in senso assoluto, non fosse riuscito a evitare l'investimento perché, così facendo, sarebbe svuotata la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 1, c.c.. Inoltre, come già evidenziato, la causa del sinistro presumibilmente risiede, oltre che nella velocità non adeguata allo stato dei luoghi e alla manovra da eseguire, nell'esecuzione imperita e imprudente della svolta a destra” (p.
9-10 della sentenza impugnata).
Secondo l'appellante il concorso colposo del nella causazione dell'incidente sarebbe CP_1 invece dimostrato dal fatto che, secondo quanto riportato dal rapporto della polizia municipale, al momento del sinistro la vittima stava camminando sulla carreggiata, anziché sul marciapiede esistente, come imposto ai pedoni dall'art. 190 c.d.s.; ciò perché, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, la carreggiata non comprendeva anche lo spazio riservato al parcheggio dei veicoli, dovendo essere identificata piuttosto nello spazio compreso tra le strisce di parcheggio a destra e a sinistra, secondo quanto stabilito dall'art. 3 c.d.s. e dalla giurisprudenza di legittimità.
Tale motivo va respinto.
Al riguardo, si deve intanto premettere che, pacificamente, la polizia municipale non ha assistito al sinistro, essendo intervenuta sul luogo dell'incidente soltanto successivamente (cfr. rapporto della polizia municipale – doc. 1 allegato all'atto di citazione) e, pertanto, a prescindere dall'individuazione del corretto significato da attribuire al termine
“carreggiata” presente nel rapporto, quanto riportato dagli agenti di polizia non costituisce di per sé prova della precisa posizione del al momento dell'impatto con CP_1
l'autovettura guidata dal convenuto CP_3
Se anche il al momento del fatto si fosse trovato sulla parte di strada destinata CP_1 alla circolazione dei veicoli - come appare probabile, essendo gli stalli del parcheggio occupati dalle vetture in sosta - poi, non per ciò solo era in colpa.
Il medesimo era infatti appena sceso dalla propria vettura, dopo averla parcheggiata, e dall'esame del fascicolo fotografico allegato al rapporto della polizia municipale si evince che tale auto era parcheggiata sul lato destro della via Roma, e che il marciapiede era collocato sul lato opposto rispetto a quello del conducente, come risulta dalla foto n. 2 che per maggiore chiarezza si riproduce di seguito.
Pertanto, il per raggiungere il marciapiede necessariamente doveva percorrere la CP_1 carreggiata, ed un suo comportamento colposo potrebbe essere ravvisato solo ove egli fosse sceso senza assicurarsi che la strada (nel momento in cui scendeva) fosse sgombra o ove nel recarsi verso il marciapiede non si fosse tenuto accostato alla propria vettura o comunque avesse inutilmente indugiato sulla carreggiata, ma nulla di tutto questo è stato provato, così come è rimasto indimostrato che il pedone fosse sbucato improvvisamente sulla strada in corrispondenza della traiettoria del veicolo, come già ben evidenziato dal giudice di prime cure. Anzi, sul piano indiziario è emerso piuttosto il contrario, ex art. 232 c.p.c., non essendosi il conducente dell'auto presentato a rendere interpello su varie circostanze tra cui quella secondo la quale al momento dell'urto CP_1 stava scorrendo di fianco al proprio mezzo Toyota Hilux, targato DG416KN, parcheggiato
(addirittura, secondo il capitolo, tenendosi all'interno dello stallo).
D'altro canto, il concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'incidente non può essere ravvisato neppure per il fatto che il sceso dal suo autoveicolo, abbia CP_1 iniziato a percorrere via Roma per raggiungere il marciapiede, con l'intento di passare dietro la sua auto in sosta (dove peraltro non è riuscito ad arrivare essendo stato investito prima).
Come già evidenziato, il pedone per raggiungere il marciapiede doveva necessariamente girare intorno alla propria auto passando davanti oppure dietro ad essa e, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nessuna norma imponeva al pedone di passare davanti anziché dietro alla sua auto.
Anzi, a ben vedere scegliendo di passare dietro ha optato per la modalità CP_1 astrattamente più prudente, perché gli consentiva di vedere le macchine venirgli incontro, anziché averle alle spalle, in conformità, peraltro, con la ratio sottesa alla prescrizione prevista dall'art. 190 c.d.s. che impone ai pedoni di circolare – in assenza di marciapiedi – sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli.
Infine, ai fini della dimostrazione di un concorso colposo del danneggiato, non può neppure attribuirsi rilevanza alla circostanza valorizzata dall'appellante secondo cui il conducente convenuto al momento del sinistro stava procedendo ad una velocità di marcia verosimilmente contenuta.
Come già rilevato dal tribunale, la bassa velocità tenuta dall'automobilista non costituisce di per sé un elemento sufficiente per ritenere che l'incidente sia avvenuto perché il pedone è comparso all'improvviso nella traiettoria di marcia dell'autovettura, ben potendo semplicemente essere avvenuto perché l'automobilista era distratto o guardava altrove;
del resto, l'automobilista doveva aspettarsi che in una strada costeggiata da auto in sosta, in corrispondenza di abitazioni ed esercizi commerciali, potesse sopraggiungere un pedone da uno dei veicoli parcheggiati lungo la via e per questo prestarvi attenzione, arrestandosi per tempo o comunque tenendosi discosto da tali vetture così da evitare il pedone.
Pertanto, esclusa la configurabilità di un concorso colposo del danneggiato, il presente motivo di appello deve essere, nel suo complesso, respinto.
4. Il secondo e il terzo motivo di appello in punto di liquidazione del danno non patrimoniale.
Il secondo e il terzo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi vertono sulla liquidazione del danno non patrimoniale. Nello specifico, con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere recepito acriticamente le conclusioni del ctu e così incluso nel danno riconosciuto all'attore anche i disturbi neurologici e psichici da quest'ultimo lamentati, nonostante essi non costituissero una conseguenza diretta del sinistro, come rilevato dal ctp di essa compagnia assicuratrice.
Pertanto, l'appellante ha chiesto la rinnovazione della ctu medico-legale espletata in primo grado con l'ausilio anche di un neurologo ed eventualmente di uno psichiatra.
Tale motivo è già stato scrutinato positivamente da questa Corte, che con ordinanza del
19.05.2023 ha disposto la rinnovazione della ctu, conferendo l'incarico ad un Collegio peritale composto dal dott. medico legale e dal dott. specialista in Per_2 Per_3 neurologia.
La ctu rinnovata nel presente giudizio ha concluso rilevando che “Il sig. , a CP_1 seguito del trauma subito nell'incidente stradale per cui è causa, esperite le indagini ritenute necessarie, sentite le parti ed i loro consulenti, acclarato lo stato di salute preesistente, ha riportato lesioni cranio encefaliche con frattura dell'etmoide, documentata lesione della corteccia cerebrale del cingolo anteriore, succussione del rachide, in particolare cervicale, trauma contusivo distorsivo ginocchio destro con frattura del condilo femorale mediale, oltre a contusioni multiple” (p. 88 della relazione peritale).
Nello specifico, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata sulla scorta delle risultanze della ctu espletata in primo grado, il Collegio peritale ha escluso l'insorgenza in conseguenza del sinistro di una sindrome depressiva, rilevando che “il sig.
nel colloquio che abbiamo avuto con lui, mai ha manifestato contenuti anomali del CP_1 pensiero in senso qualitativo, mentre il tono dell'umore è apparso sì velato di malinconia, come un tratto di personalità, senza configurare una chiara sindrome depressiva” (cfr. p.
26 della relazione peritale). Oltre che dal colloquio con il Gestri, la mancanza di significativi disturbi di tipo depressivo è stata desunta anche dagli esiti dei test psicodiagnostici somministrati al medesimo nel corso delle operazioni peritali: in particolare, secondo quanto rilevato dai CCTTUU, il ha totalizzato un punteggio di CP_1
9/30 sulla “Geriatric Depression Scale”, risultando così clinicamente non depresso, dal momento che in base alla predetta scala di valutazione la depressione si considera assente in caso di punteggio da 0 a 10 (cfr. p. 30 della relazione peritale). Questa Corte ritiene che tali conclusioni, condivise anche dai consulenti delle parti, debbano essere integralmente recepite, in quanto coerentemente motivate e fondate su dati oggettivi, di talché si deve escludere che l'attore in conseguenza del sinistro abbia sofferto di un disturbo depressivo. Per converso, i ccttuu hanno confermato la configurabilità di lesioni neurologiche conseguenti all'incidente, accertando che a causa del sinistro il ha subito un CP_1 trauma cranico con lesioni encefaliche e con deficit cognitivo di grado lieve-medio.
In particolare, il Collegio peritale, sulla scorta delle risultanze dell'esame obiettivo clinico e dei test psicodiagnostici, ha riscontrato un deficit di memoria e difficoltà di concentrazione del Gestri, e ne ha individuato la causa nel lieve ipometabolismo corticolare in corrispondenza del cingolo anteriore evidenziato dalla Pet cerebrale eseguita il 12.01.2015.
Ad avviso di questa Corte, anche tali conclusioni risultano logiche e coerenti e vanno, pertanto, integralmente condivise, stante l'idoneità del trauma a causare proprio tale tipo di menomazione: è vero che né la RM encefalo e tronco del 11/12/14 né la TAC cranio del 23/01/2014 hanno evidenziato alcuna lesione post-traumatica, ma - contrariamente a quanto dedotto dai ctp dell'appellante, per i quali la lieve lesione del cingolo anteriore Part rilevata dalla avrebbe per questo natura degenerativa e non post-traumatica - i ccttuu hanno chiarito che “La lesione cerebrale traumatica lieve (mTBI), infatti, determina danni cerebrali generalmente invisibili con i metodi di imaging convenzionali.
La sua diagnosi si basa principalmente sull'anamnesi del paziente, sui disturbi soggettivi
e sullo stato neuropsicologico” e aggiungendo che “Il trauma cranico lieve è considerato negativo alla TC. Infatti, le scansioni TC sono normali in circa il 90% dei casi e questo fatto è alquanto paradossale considerando i segni e sintomi neuropsicologici talvolta allarmanti di questi pazienti” (p. 82 della relazione peritale). Essi hanno, quindi, così concluso: “Quindi non ci sembra corretto e condivisibile affermare che, di fatto, non esiste ciò che non rileva la Risonanza Magnetica, in quanto semplicistica e antiscientifica.
Per evidenziare le lesioni tipiche del trauma cranico lieve, che sono lesioni microscopiche della sostanza bianca o sub-cellulari, non è sufficiente una Tac e nemmeno una RM semplice, ma come abbiamo affermato in precedenza è necessario ricorrere ad una DTI o ad una SWI, oppure ad una PET o a breve ad una sofisticata PET/RM. Nel caso del sig.
infatti, sia le Tac che le RM sono sempre state refertate negative;
per evidenziare CP_1
l'alterazione patologica è stato necessario eseguire una PET, metodica più sensibile atta a rilevare microalterazioni di tipo organico” (p. 83 della relazione).
In definitiva, si ritiene di condividere le conclusioni raggiunte dai consulenti d'ufficio in ordine alla riconducibilità eziologica al sinistro dei disturbi cognitivi lamentati dall'attore e, pertanto, si deve procedere alla rideterminazione del danno non patrimoniale sulla scorta delle risultanze della CTU rinnovata nel presente giudizio che, in parziale, ma minima, difformità rispetto alle conclusioni della consulenza espletata in primo grado, ha accertato una invalidità permanente pari al 33-34%; dunque, il danno va liquidato con riferimento a postumi del 33,5%. Ne consegue che, facendo riferimento alle tabelle milanesi attualmente vigenti, in ragione dell'obbligo per il giudice (anche di appello) di utilizzare i parametri in vigore al momento della decisione (cfr. Cass. n. 7272 del 11/05/2012; Cass. n. 21245 del 20/10/2016;
Cass. n. 5013 del 28/02/2017), considerata l'età del al momento del sinistro (40 CP_1 anni), il danno da invalidità permanente risulta pari alla somma di euro 218.827,00
(ovvero l'importo di euro 225.229,00 stabilito per un'IP del 34% + l'importo di euro
212.425,00, stabilito per un'IP del 33%, il tutto diviso 2).
Ci si deve, poi, chiedere, in forza del terzo motivo d'impugnazione, se tale importo meriti o meno la personalizzazione già riconosciuta dal primo giudice.
In particolare, l'appellante ha censurato l'avvenuto riconoscimento di una personalizzazione, sostenendo che l'attore aveva omesso di allegare e provare circostanze eccezionali, idonee a giustificare l'aumento del risarcimento a detto titolo, e che per di più il tribunale aveva erroneamente riconosciuto la personalizzazione sull'intero importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, comprensivo del danno morale, anziché sulla sola somma riconosciuta a titolo di danno biologico.
La prima parte della censura è fondata (e ciò comporta l'assorbimento del secondo profilo).
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass.
04/03/2021 n. 5865), la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.
Come ben chiarito dai giudici di legittimità, “Le "peculiarità del caso concreto" che, se sussistenti, possono giustificare un aumento della misura standard del risarcimento devono essere fatti, non vuote etichette. Il danno alla salute in null'altro consiste, che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana: non è quindi concepibile un danno "da lesione della salute", ed un diverso ed ulteriore danno da
"incidenza della lesione della salute sulla vita quotidiana". Un danno alla salute che non incidesse sulla vita quotidiana non sarebbe nemmeno un danno risarcibile I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima: per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (così Cass. 7513/18, cit.). La distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è piuttosto quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria. Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente
a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi”.
Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale così argomentando: “Il fatto che i postumi permanenti interessino diverse aree della persona del Gestri, sia neurologiche che motorie, con attendibili ripercussioni anche sulla sfera psicologica (si pensi alle turbe mnesiche con disfasia nominum e alla sindrome depressiva reattiva, con arrabbiature e aspetti di tipo deliroide di persecuzione), impone di riconoscere al danneggiato un aumento del 10% del risarcimento relativo ai postumi permanenti (€ 20.107,20), per garantire allo stesso un'adeguata personalizzazione. Non si giustifica, invece, una maggiorazione più elevata, avendo omesso l'attore di allegare e provare ulteriori circostanze significative, anche relative alla vita di relazione” (p. 13 della sentenza impugnata).
Tuttavia, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, il fatto che i postumi permanenti si estendano a diverse aree della persona del danneggiato non può ritenersi di per sé una circostanza idonea a giustificare la personalizzazione del risarcimento, trattandosi di un aspetto già preso in considerazione dal sistema tabellare con riferimento all'entità dei pregiudizi subiti dalla vittima, di talché l'aumento del risarcimento a detto titolo si risolve in una inammissibile duplicazione risarcitoria.
Più in generale, parte attrice non ha affatto allegato né provato la sussistenza di circostanze che abbiano reso le conseguenze pregiudizievoli sofferte più gravi rispetto a quelle normalmente derivanti da lesioni dello stesso grado patite da persone aventi la stessa età e le stesse condizioni di salute, essendosi limitato a dedurre che “le menomazioni riportate in seguito al sinistro de quo, così come indicato anche in sede di perizia medico-legale, hanno inciso drasticamente sulla vita di relazione del soggetto e sulle sue abitudini”, aggiungendo che “le menomazioni infatti, unitamente al decorso lesivo con necessità di trattamenti farmacologici anche pesanti e reiterate visite specialistico-strumentali, hanno certamente causato e causano tutt'ora sofferenze al sig.
incidendo sulle attitudini e sulle attività dinamico relazionali non lucrative del CP_1 soggetto” (p. 6 dell'atto introduttivo).
Dunque, nel caso in esame non può essere riconosciuto in favore del danneggiato alcun aumento a titolo di personalizzazione, e l'incremento del 10% del credito risarcitorio dell'attore disposto dal tribunale va annullato. In seno al medesimo motivo di appello, censura il vizio di Parte_1 ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale nel quantificare il danno da invalidità temporanea in una somma superiore a quella richiesta dall'attore, avendo riconosciuto a titolo di diaria il valore massimo previsto dalle Tabelle milanesi, anziché quello minimo invocato dall'attore; inoltre, la liquidazione del danno da invalidità temporanea risulterebbe viziata anche perché il primo Giudice aveva riconosciuto un aumento del risarcimento a detto titolo non in linea con l'aumento del 10% riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno da invalidità permanente.
La prima parte della censura è fondata (e ciò determina l'assorbimento della seconda).
In effetti, il tribunale, pur liquidando a titolo di danno non patrimoniale nel complesso una somma inferiore a quella richiesta dall'attore (euro 246.854,20 anziché euro
341.106,09), ha riconosciuto a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea una somma superiore a quella domandata dall'attore.
Nello specifico, il primo giudice ha liquidato a tale titolo la somma complessiva di euro
28.275,00 “considerando l'importo di € 145,00 per ciascun giorno di inabilità temporanea al 100%, tenuto conto delle caratteristiche dell'evento (investimento di pedone), della tipologia delle lesioni, che ha imposto accessi e ricoveri ospedalieri, e del prolungato decorso clinico, con protratto impedimento nella deambulazione” (p. 13 della sentenza impugnata), senza che mai il danneggiato avesse valorizzato tali elementi ed avendo, anzi, il medesimo chiesto a titolo di invalidità temporanea la somma di euro 23.163,00
(5.760 a titolo di I.T.A. e 17.376 a titolo di I.T.P.), ottenuta assumendo quale diaria il valore minimo pari ad euro 96 previsto dalle Tabelle milanesi vigenti al momento dell'instaurazione del giudizio (ovvero le tabelle del 2014), come si può desumere dividendo i giorni di invalidità totale per la somma richiesta dall'attore (5.760/60=96).
Né può rilevare la circostanza che nelle conclusioni dell'atto introduttivo il danneggiato abbia chiesto, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la condanna dei convenuti al pagamento della complessiva somma di euro 341.106,09 o “quella maggiore
o minore che risulterà di giustizia”.
Invero, il richiamato riferimento alla somma “maggiore o minore che risulterà di giustizia” non può ritenersi idoneo ad escludere il censurato vizio di ultrapetizione.
La giurisprudenza di legittimità, anche di recente (cfr. Cass. n. 5854/2024) ha, infatti, chiarito che “la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma “o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia” non può essere considerata – agli effetti dell'art. 112 c.p.c. – come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2641 del 08/02/2006;
Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 24/01/2006; Sez. 3, Sentenza n. 4727 del 30/08/1984).
Solo allorché l'ammontare dell'importo preteso sia risultato, all'esito dell'istruttoria compiuta, maggiore di quello originariamente chiesto e la parte, nelle conclusioni rassegnate, si sia limitata a richiamare quelle originarie contenenti la menzionata formula, tale principio non può valere, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile della formula utilizzata (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 35302 del 30/11/2022; Sez. 3, Sentenza n. 22330 del 26/09/2017; Sez. 3,
Sentenza n. 12724 del 21/06/2016; Sez. 2, Sentenza n. 6350 del 16/03/2010)”.
Poiché, nel caso di specie, parte attrice neppure all'esito dell'istruttoria espletata in primo grado ha rideterminato il quantum richiesto a titolo di invalidità temporanea facendo riferimento al valore massimo della diaria previsto dal sistema tabellare, ma si è limitata a moltiplicare i giorni d'invalidità assoluta per il valore minimo di euro 98,00 (e quelli d'invalidità relativa in proporzione), introdotto dalle tabelle milanesi medio tempore aggiornate, del 2018, si deve affermare che nel quantificare il danno da invalidità temporanea tenendo conto del valore massimo della diaria (pari ad euro 145) anziché di quello inferiore considerato dall'attore il giudice di prime cure ha ecceduto i limiti della domanda attorea, riconoscendo al danneggiato un risarcimento superiore a quello richiesto, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Ne consegue che, in accoglimento della censura in esame, il danno da invalidità temporanea deve essere rideterminato considerando il valore minimo della diaria previsto dalle Tabelle milanesi attualmente vigenti (atteso che, come già evidenziato, il giudice, anche di appello, ha l'obbligo di utilizzare i parametri in vigore al momento della decisione: cfr., ex multis, Cass. n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017;
Cass. n. 7272 del 11/05/2012) ovvero euro 115,00.
Pertanto, considerato che la Ctu rinnovata nel presente grado di giudizio ha accertato un periodo di malattia di complessivi 210 giorni (di cui 60 di invalidità temporanea totale, 60 di invalidità temporanea parziale al 75% e 90 al 50%), ma che il primo giudice con statuizione ormai incontrovertibile, in difetto d'impugnazione sul punto (avendo l'impugnazione attinto la sola misura della diaria, non la durata della malattia), ha riconosciuto 60 gg. di invalidità temporanea totale, 60 gg. di invalidità temporanea parziale al 75% e 180 gg. al 50% a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea, tale voce risarcitoria dev'essere determinata nella somma di euro
22.425,00. Il complessivo danno non patrimoniale ammonta, dunque, ad euro 241.252,00 (euro
218.827,00 a titolo di invalidità permanente ed euro 22.425,00 a titolo di invalidità temporanea).
Trattandosi di debito di valore, su tale somma, già attualizzata, sono dovuti gli interessi compensativi, ovvero gli interessi sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno, quali danno per il ritardato pagamento del suddetto debito.
Tuttavia, nella specie occorre tenere conto che in data 10.11.2014 la compagnia assicurativa ha corrisposto al la somma di euro 2.600,00 a titolo di acconto (cfr. CP_1 doc. 36 allegato all'atto di citazione).
Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire rendendo omogenei il credito e l'acconto, per poi poter sottrarre l'uno dall'altra; inoltre, gli accessori debbono essere computati prima sull'intero credito, poi, dal momento del pagamento dell'acconto, sul credito residuo.
Nel caso di pagamenti in acconto, infatti, il creditore nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli, e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli e il lucro cessante si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua.
Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
a) occorre devalutare il credito alla data dell'illecito, e poi computare su di esso la rivalutazione monetaria e gli interessi cd. compensativi - ovvero gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno - fino al momento della corresponsione dell'acconto, così da determinare a quanto ammontasse il complessivo credito, per somma capitale, rivalutazione ed interessi, alla data del pagamento;
b) scomputare da tale complessiva somma l'acconto;
c) riprendere poi il computo degli accessori sulla residua somma.
Pertanto, nel caso di specie, devalutato il credito risarcitorio (pari ad euro 241.252,00) alla data del fatto (04.05.2013) e calcolati gli interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata da allora fino alla data del pagamento dell'acconto (10.11.2014), si ottiene la somma di euro 247.571,45, dalla quale va detratto l'acconto già versato (euro 2.600,00) e sulla differenza così ottenuta (pari ad euro 244.971,45) occorre calcolare nuovamente gli accessori (secondo il medesimo criterio, a partire dall'11.11.2014).
Tuttavia, occorre tenere conto anche del fatto, incontestato, che in esecuzione della sentenza di primo grado, in data 30.12.2020 l'assicuratore ha già pagato al la CP_1 somma di euro 308.606,20 a titolo di risarcimento danni (e al procuratore dell'appellato Per_ la somma di euro 31.867,07 per spese legali, nonché euro 366,00 al Ctu dott. : cfr. doc. 3 allegato all'atto di appello).
Dunque, occorre accertare a quanto ammontasse a tale data il suddetto credito, riprendendo il calcolo degli accessori (rivalutazione e interessi) dall'11.11.2014 e fino al
30.12.2020.
Si ottiene così la somma finale di euro 256.034,36.
Per raffrontare il credito risarcitorio ed il pagamento, si deve peraltro tener conto anche del credito di euro 6.023,09 a titolo di danno emergente per spese mediche
(incontroverso). Dunque, occorre maggiorare tale importo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi dalla data degli esborsi (che può essere individuata al
01.04.2014 quale media tra la data delle prime spese sostenute e le ultime) fino al
30.12.2020, per un totale di euro 6.307,61.
Quindi, quando è intervenuto il pagamento in esecuzione della sentenza di primo grado
(poiché per quanto si va ad esporre sub 5 a nulla è dovuto a titolo di lucro CP_1 cessante), il complessivo credito dell'appellato (a titolo di danno non patrimoniale e di danno patrimoniale emergente maggiorati degli accessori fino a tale data) era pari ad euro 262.341,97.
Tale somma va, quindi, detratta dall'importo di euro 308.606,20 già corrisposto dall'appellante a titolo risarcitorio.
Ne consegue che deve restituire a l'importo di euro 46.264,23, oltre CP_1 Pt_1 interessi legali dal 30.12.2020 fino al saldo.
Benvero, l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. da ultimo Cass. n° 34011/2021).
5. Il quarto motivo di appello sulla quantificazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica.
Con il quarto motivo di appello, censura, sotto plurimi profili, le Parte_1 modalità con le quali il giudice di prime cure ha liquidato il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica lamentato dall'attore.
In particolare, al riguardo il tribunale ha così motivato: “Riguardo al danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità di lavoro specifica del danneggiato, strenuamente contestata da , si osserva quanto segue. Parte_3
10.1. È provato che all'epoca dell'incidente stradale, esercitasse CP_1 un'impresa di commercio al dettaglio di vino, olio e altri prodotti alimentari (v. doc. 47 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice), iscritta al
Registro delle Imprese il 6/10/1997 e cessata, con cancellazione dal Registro, il
16/02/2016. [...] Il c.t.u., tenuto conto dei postumi permanenti residuati e dell'attività lavorativa concretamente svolta dal prima del sinistro, ha valutato la riduzione CP_1 della capacità lavorativa specifica in circa un terzo (33%), criticamente disattendendo sia la tesi del c.t.p. incaricato dall'attore, che sosteneva la perdita totale della capacità di produrre reddito, sia l'obiezione del c.t.p. di , secondo cui la valutazione del Parte_3 Per_ c.t.u. sarebbe appiattita su quella dell : il dott. ha rilevato, per un verso, che il CP_4 riconoscimento di un assegno ordinario d'invalidità ai sensi dell'art. 1 della Legge
222/1984 è compatibile con un'attività lavorativa (a differenza della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 della Legge 222/1984); per un altro verso, che la prestazione assistenziale a cui ha diritto l'attore presuppone che l abbia riconosciuto una CP_4 riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti a meno di un terzo residuo, vale a dire una perdita di almeno due terzi (circa il 67%).
10.3. Le condivisibili considerazioni del c.t.u. sono corroborate dai dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi prodotte da con la seconda memoria ex art. 183, CP_1 comma 6, c.p.c. (doc. 42-26), le quali attestano un'effettiva flessione di reddito dal 2013 rispetto agli anni d'imposta ante sinistro, che si presume causata, almeno in parte, dall'evento lesivo di cui si tratta.
Guardando al reddito d'impresa (cioè il reddito complessivo al lordo di oneri deducibili e imposte), si vede che questo, che era pari a € 14.169,00 nel 2010, a € 9.388,00 nel
2011 e a € 9.167,00 nel 2012, si è drasticamente ridotto a € 1.807,00 nel 2013, mentre nel 2014 è stata registrata addirittura una perdita di € 2.759,00.
10.4. Ad avviso del Tribunale, pertanto, sussistono sufficienti indizi idonei a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti del nesso causale tra l'evento del 4/05/2013 e una consistente riduzione della capacità di lavoro specifica del che ben può essere CP_1 quantificata nella misura proposta dal c.t.u., tenuto conto della tipologia e della consistenza dei postumi permanenti sopra descritti, in relazione a un'attività d'impresa che, pur non richiedendo particolari sforzi fisici, è a contatto con il pubblico e, come tale, richiede un impegno anche psichico parzialmente incompatibile con le menomazioni accertate. Si tratta, a ben vedere, di una valutazione non astratta, cioè fondata unicamente sul grado d'invalidità permanente accertato, ma concreta e ancorata ai dati contabili provati dall'attore.
[...] Nel caso in esame, pertanto, avuto riguardo ai redditi dichiarati da ai CP_1 fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche nei tre anni antecedenti al sinistro, occorre assumere come base di calcolo il reddito più elevato nei tre anni precedenti al sinistro, prodotto nel 2010, pari a € 14.169,00 (differenza tra componenti positivi e componenti negativi, al lordo degli oneri deducibili e delle imposte, come indicato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità).
10.7. A questo punto, è sufficiente moltiplicare tale reddito per la percentuale di riduzione della capacità lavorativa accertata (33%), così ottenendo il reddito annuo perduto, pari ad € 4.675,77. [..] Per ragioni di equità, ritiene il Tribunale di utilizzare il coefficiente corrispondente alla media dei suddetti valori, di 26,07695.
10.9. Moltiplicando il reddito annuo perduto di € 4.675,77 per tale coefficiente, si ottiene la somma (arrotondata) di € 121.929,82, che, come proposto dall'attore nella comparsa conclusionale, viene ridotta del 10% per lo scarto tra la vita fisica e la vita lavorativa, ottenendo così il risultato di € 109.736,84, corrispondente al reddito da lavoro complessivamente perso da dal momento del sinistro, per tutta la durata CP_1 della normale vita lavorativa.” CP_ Come premesso, da tale somma ha poi scomputato la prestazione erogata dall in relazione alla medesima invalidità, e su tale compensatio (controversa in primo grado) è sceso il giudicato.
Ad essere attinti dall'impugnazione dell'assicuratore sono invece i seguenti profili: il primo giudice aveva riconosciuto un risarcimento superiore a quello richiesto dall'attore in violazione dell'art. 112 c.p.c.; aveva erroneamente quantificato la perdita della capacità lavorativa specifica nella misura del 33%, nonostante che i disturbi neurologici e il danno psichico non fossero conseguenze dirette del sinistro;
aveva applicato un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al momento del sinistro, anziché a quella avuta al momento della guarigione;
aveva posto alla base del calcolo il reddito della vittima al lordo delle imposte, anziché al netto.
Tuttavia, si deve sottolineare come tutte le censure ulteriori rispetto a quella fondata sulla violazione dell'art. 112 c.p.c. siano state proposte da in via subordinata, come Pt_1 espressamente evidenziato a p. 18 dell'atto d'appello. La ragione di tale impostazione è peraltro evidente: se si dovesse limitare la condanna alla somma chiesta dal danneggiato nell'atto introduttivo del primo grado, di euro 67.459,08, la compensatio di tale danno col CP_ lucro rappresentato dalla prestazione di euro 69.688,92, sarebbe dirimente per affermare che al non spetta alcunché a titolo di lucro cessante. CP_1
Passando dunque alla disamina del primo e principale motivo di censura, l'appellante sostiene che il tribunale avrebbe violato l'art. 112 c.p.c., riconoscendo all'attore un risarcimento superiore a quello richiesto, in particolare, liquidando a titolo di risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica la somma complessiva di euro
109.736,84, mentre nelle conclusioni dell'atto di citazione il danneggiato aveva domandato a titolo di risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica l'importo di euro 67.459,08 - e l'aggiunta o la “maggiore o minor somma” era da considerarsi di stile.
Secondo l'appellante, invece, avendo egli concluso: “Voglia il Tribunale di Prato, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. CP_3 nel sinistro de quo e, per l'effetto, condannare , e CP_2 CP_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, al Parte_3 risarcimento del danno occorso al sig. in virtù del sinistro “de quo”, comprensivo CP_1 del danno biologico subito sia in termini di invalidità permanente che di invalidità temporanea, dell'aumento relativo alla personalizzazione dello stesso e/o del danno non patrimoniale e del rimborso delle spese documentate dallo stesso sostenute, per la complessiva somma di euro 341.106,09, o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, al netto dell'acconto ricevuto.
Condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale per la perdita di capacità lavorativa specifica, subito dal sig. da quantificarsi in euro CP_1
67.459,08, o nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia”, gli era consentito ottenere una somma superiore, perché la quantificazione per euro 67.459,08 era meramente indicativa, come si evinceva dalla clausola “o nella maggiore o minore somma”.
Tuttavia, tale tesi non può essere condivisa e le censura è fondata, perché, secondo il già richiamato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 5854/2024;
35302/22), la formula “somma maggiore o minore ritenuta dovuta” o altra equivalente deve considerarsi una clausola meramente di stile nei casi in cui l'iniziale incertezza in ordine all'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi sia stata superata e all'esito dell'istruttoria espletata (anche tramite la consulenza tecnica d'ufficio), la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni già rassegnate contenenti la predetta formula, senza indicare il maggiore importo accertato nel corso del giudizio.
Nel caso di specie, parte attrice, anche dopo la conclusione della fase istruttoria e il deposito della relazione peritale che aveva quantificato l'incapacità lavorativa specifica, quando tutti gli elementi di calcolo del danno erano acquisiti e fissati, e lo stato d'incertezza si era dissipato, ha richiamato le conclusioni già formulate. Solo nella comparsa conclusionale (pur senza modificare le conclusioni, ma richiamando quelle già rassegnate) ha ricalcolato il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica utilizzando un criterio di calcolo del tutto nuovo e pervenendo all'importo di euro
107.400,46 (comunque inferiore a quello poi liquidato dal Tribunale), ma appunto la sua domanda era ormai cristallizzata nelle conclusioni complessivamente rassegnate, e d'altro canto gli atti conclusivi ex art. 190 c.p.c. valgono solo ad illustrare le conclusioni già rese, non a mutarle.
Pertanto, i successivi motivi d'impugnazione in punto di danno da perdita reddituale sono CP_ assorbiti e si deve affermare che, in conseguenza della prestazione erogata dall a non spetta alcunché a tale titolo. CP_1
6. Le spese di lite.
Stante il parziale accoglimento dell'appello, si deve procedere alla liquidazione delle spese di entrambi i gradi.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone infatti al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite;
secondo il costante indirizzo della Cassazione, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Allora, nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, pur essendo l'appello parzialmente accolto, all'esito dei due gradi ha visto riconosciuta l'esclusiva CP_1 responsabilità dell'automobilista e tutte le voci di danno da lui domandate, ad eccezione del danno patrimoniale da perdita di reddito.
Ciò giustifica una compensazione del 10%, e la condanna dell'assicuratore e dei responsabili del sinistro a corrispondere al Gestri – rectius: al suo difensore avv. Simone
Calzolai ex art. 93 c.p.c. – i residui 9/10 di tali spese.
Dunque, applicato il D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, e lo scaglione
52.001/260.000, vanno riconosciuti: Per il primo grado, euro 12.692,70 (14.103,00 x 9/10), con restituzione da parte del procuratore antistatario avv. Simone Calzolai della differenza, rispetto al maggior importo di euro 31.867,07 ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado (v. doc. 3 appellante);
Per il secondo grado, esclusa la fase istruttoria-di trattazione, non espletata, euro
8.991,90 (9.991,00 x 9/10).
Posto che i suddetti importi maggiorati degli accessori (rimborso spese generali 15%, iva e cap) ammontano, rispettivamente, ad euro 18.520,17 (20.577,97 x 9/10) e ad euro
13.120,26 (14.578,07 x 9/10), e che il procuratore antistatario del deve restituire CP_1 per il primo grado euro 13.346,90 (pari alla differenza tra 31.867,07 e 18.520,17), oltre ad interessi legali maturati dalla data del pagamento (30.12.2020) ad oggi, per un totale di euro 14.563,84, considerate anche le spese per il grado di appello (che l'avv. Calzolai deve invece ricevere), risulta un esiguo saldo in favore dell'appellante, pari ad euro
1.443,58 (ossia la differenza tra 14.563,84 e 13.120,26).
Le spese di ctu debbono invece restare a carico dei convenuti in primo grado, come statuito dal tribunale, stante l'esclusiva responsabilità per il sinistro dei medesimi e l'imprescindibilità di tale mezzo istruttorio per quantificare l'entità delle lesioni riportate dal pedone.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 300/20 del Tribunale Parte_6 di Prato, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello, quantifica il credito dell'appellante alla data di esecuzione della sentenza di primo grado (30.12.2020) nella somma complessiva di euro 256.034,36 a titolo di danno non patrimoniale e di euro
6.307,61 a titolo di danno patrimoniale;
2) condanna a restituire a la somma di euro 46.264,23, oltre CP_1 Pt_1 interessi legali dal 30.12.2020 fino al saldo;
3) compensa per 1/10 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, e pone a carico di e , in solido tra loro, i Parte_6 CP_2 CP_3 residui 9/10 di tali spese che vengono liquidati in favore dell'avv. Simone
Calzolai per il primo grado nella somma già proporzionata di euro 12.692,70 e per il grado di appello nella somma già proporzionata di euro 8.991,90, oltre spese generali, iva e cap come per legge, con condanna dell'avv. Calzolai a restituire a la somma di euro 1.443,58. Pt_1
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 3.3.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Giulia Conte Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 163/2021 promossa da:
già (C.F.: ), in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzio Gentileschi, come da procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._1 studio dell'Avv. Simone Calzolai, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
e CP_2
CP_3
APPELLATI CONTUMACI avverso la sentenza n. 300/2020 emessa il 23.06.2020 dal Tribunale di Prato e pubblicata in data
30.06.2020; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2024, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 20.12.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI Per la parte appellante:
“-in via istruttoria, chiede la rinnovazione della consulenza d'ufficio (in ipotesi la chiamata
a chiarimenti dei consulenti d'ufficio), richiamando le osservazioni dei consulenti di parte fortemente critiche nei confronti dell'elaborato peritale dei consulenti d'ufficio, osservazioni che confermano la origine non traumatica dei disturbi e delle alterazioni riscontrate nel paziente, visto che la PET non dimostra lesioni traumatiche, ma solo metaboliche. I consulenti d'ufficio, come notano quelli di parte, avrebbero potuto o, meglio, dovuto consultare un neuroradiologo, che avrebbe potuto chiarire se si era in presenza di un quadro post-traumatico oppure avrebbero potuto avvalersi di una RM da 7
Tesla la quale rende possibili ricerche innovative sul cervello umano in modo non invasivo, consentendo di effettuare analisi altrimenti inaccessibili.
- Nel merito, ritenuta la responsabilità di in ordine all'accadimento del sinistro, CP_1 respinga le pretese da lui avanzate in punto di quantum accogliendo tutti i motivi di impugnazione esposti fin dall'atto di appello e ribaditi nella prima comparsa conclusionale depositata in questo grado del processo.
Condanni l'appellato a restituire le somme pagate in più del dovuto, oltre rivalutazione e interessi.
In ogni caso, vinte le spese e onorari dei due gradi del processo oltre gli accessori di legge (cpa, iva e 15%) distratte a favore del sottoscritto difensore”.
Per la parte appellata CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 300/2020 Parte_1
(R.G. n. 4449/2015), emessa dal Giudice del Tribunale di prato, dott.ssa Giulia Simoni, pubblicata in data 30.06.2020, perché infondato in fatto ed in diritto, per quanto esposto in narrativa e conseguentemente confermare integralmente la sentenza appellata n. 300/2020 (R.G. n. 4449/2015), emessa dal Giudice del Tribunale di Prato, dott.ssa Giulia Simoni e pubblicata in data
30.06.2020;
In ogni caso, condannare parte appellante, alla refusione delle spese del grado e competenze professionali difensive di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge e alle spese di CTP e CTU”.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 300/2020 del Tribunale di Prato in materia di sinistro stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte Con atto di citazione ritualmente notificato già Parte_1 Parte_3
ha proposto gravame avverso la sentenza n. 300/2020 del 23.06.2020, pubblicata
[...] il 30.06.2020, con la quale il Tribunale di Prato aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di e della predetta CP_1 CP_3 CP_2 compagnia assicurativa per i danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale occorsogli il 04.05.2013, allorquando l'attore veniva investito dall'autovettura condotta da di proprietà di e assicurata con CP_3 CP_2 Parte_3
Nello specifico, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, a sostegno della propria domanda risarcitoria, esponeva che: CP_1
in data 04.05.2013, intorno alle ore 15.10, dopo aver parcheggiato la propria autovettura nella città di Prato, in via Roma, in prossimità del civico 489/B, mentre si stava dirigendo a piedi verso via IO, veniva investito dall'autovettura Opel Astra targata CV945TT guidata da , di proprietà di e assicurata con CP_3 CP_2 Parte_3
[...]
in seguito all'impatto con il predetto veicolo, egli cadeva al suolo, procurandosi gravi lesioni personali, e veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Prato, ove riceveva la diagnosi di “frattura composta condilo mediale femorale ginocchio dx e infrazione della parete anteriore dx dell'etmoide”;
in data 09.05.2013 e in data 22.05.2013, egli si recava nuovamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Prato ove rimaneva ricoverato presso la U.O. di Neurologia dal
24.05.2013 al 29.05.2013, allorquando veniva dimesso con diagnosi di “ernia discale cervicale C5-C6 in recente trauma stradale e frattura condilo mediale ginocchio di dx”; aggiungeva che in seguito ad approfondimenti radiologici, emergevano alterazioni del quadro neurologico centrale e periferico rachideo;
con raccomandata via pec il 10.05.2013 e il 09.06.2014, esso attore chiedeva il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro e, con comunicazione del
10.11.2014, la compagnia assicurativa riconosceva un danno risarcibile pari ad euro
2.600,00 ed una responsabilità concorrente nella misura del 50% nella causazione del sinistro;
l'importo riconosciuto dalla compagnia veniva da lui trattenuto a titolo di acconto e, in data 05.02.2015, egli inviava invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, al quale seguiva risposta negativa della compagnia assicurativa.
Sulla scorta di tali allegazioni, l'attore sosteneva che la responsabilità del sinistro era imputabile in via esclusiva a , come (a suo dire) poteva desumersi dal Parte_4 contenuto del verbale redatto dalla Polizia Municipale che aveva sanzionato l'automobilista per la violazione dell'art. 141, co. 4 e co. 11 c.d.s. Deduceva di aver subito, in conseguenza del sinistro, un danno biologico da invalidità temporanea dal 04.05.0213 al 31.05.2014 e da invalidità permanente nella misura del 40%. Lamentava altresì una riduzione della propria capacità lavorativa specifica e della propria capacità reddituale, allegando che i ricavi dell'attività di commercio al dettaglio di bevande denominata “La Cantina di Gestri Lorenzo”, di cui era titolare, si erano notevolmente ridotti, considerato che a causa delle lesioni conseguenti al sinistro si era assentato dal lavoro per quattro mesi e che anche in seguito riusciva a stare in negozio soltanto per poche ore. Chiedeva, pertanto, la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di euro 341.106,09 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (somma già decurtata dell'importo di euro 2.600,00 corrisposto dalla compagnia assicurativa) e della somma di euro 67.459,08 a titolo di danno patrimoniale.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio già Parte_1 [...]
chiedendo il rigetto della domanda attorea, di cui contestava la Parte_3 fondatezza sia in punto di an che di quantum debeatur. In particolare, parte convenuta sosteneva che la responsabilità del sinistro era imputabile all'attore, il quale al momento dell'impatto stava percorrendo a piedi via Roma sulla carreggiata, senza aver prima verificato la presenza di veicoli in transito. Deduceva che all'automobilista convenuto non poteva essere addebitata la violazione dell'art. 141, co. 4 e co. 11 c.d.s. in quanto era stato per lui impossibile fermarsi ed evitare il pedone, atteso che quest'ultimo gli era comparso davanti improvvisamente, rimanendo fino a poco prima dell'impatto nascosto da un'auto in sosta. In ordine ai danni oggetto della domanda risarcitoria, la compagnia assicurativa contestava poi la sussistenza delle gravi lesioni lamentate dall'attore, sostenendo che erano ravvisabili soltanto postumi di entità inferiore al 9%; contestava la ricorrenza nella specie dei presupposti per la personalizzazione del risarcimento richiesta dall'attore; infine, affermava che dal sinistro non era derivata la lamentata riduzione della capacità lavorativa specifica né della capacità reddituale della vittima.
Respinta l'istanza di prova per testi formulata dall'attore, il Tribunale ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto , che non si presentava a renderlo, e Persona_1 disponeva l'espletamento di CTU medico-legale per accertare l'esistenza e l'entità dei danni (patrimoniali e non) lamentati dall'attore in conseguenza del sinistro.
Così istruita la causa, il Tribunale di Prato, in accoglimento della domanda risarcitoria attorea, dichiarava la responsabilità esclusiva di per l'incidente e CP_3 condannava i convenuti in solido a corrispondere a a titolo di risarcimento CP_1 del danno non patrimoniale, la somma di euro 246.854,20 e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di euro 6.023,09 per spese mediche e quella di euro
40.387,36 a titolo di lucro cessante (in conseguenza della riduzione della capacità lavorativa specifica, al netto delle prestazioni pensionistiche erogate all'attore dall ). CP_4 In particolare, il Giudice di prime cure, ritenuta provata sulla scorta del verbale della
Polizia Municipale la dinamica del sinistro allegata dall'attore e affermata la sussumibilità della fattispecie concreta nell'art. 2054, co. 1 c.c., affermava che i convenuti (su cui gravava il relativo onere) non avevano dimostrato che il conducente del veicolo aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare l'investimento del pedone, aggiungendo che anzi risultava provata una condotta di guida colposa da parte dell'automobilista, per aver eseguito la manovra di svolta a destra in modo imprudente, stringendo la traiettoria verso l'auto parcheggiata in prossimità dell'incrocio, nonché per aver violato l'art. 141 co.
4 c.d.s., omettendo di fermarsi per evitare di investire il pedone. Il Tribunale escludeva, poi, la configurabilità nella specie di un concorso colposo della vittima nella causazione dell'incidente, affermando che i convenuti non avevano provato che il pedone era improvvisamente comparso davanti all'autovettura guidata dal convenuto, sbucando da dietro un'altra auto in sosta.
Così accertata l'esclusiva responsabilità di per il sinistro, il Tribunale sulla CP_3 scorta della ctu medico-legale riteneva provata la sussistenza delle lesioni lamentate dall'attore, riconoscendo una invalidità permanente nella misura del 35% e una invalidità temporanea totale per 60 giorni, al 75% per 60 giorni e al 50 % per 180 giorni, nonché la ricorrenza dei presupposti della personalizzazione richiesta dall'attore, aumentando del
10% il risarcimento a detto titolo.
In ordine, poi, ai danni patrimoniali, il primo Giudice, oltre a riconoscere il risarcimento per le spese mediche sostenute da riteneva altresì provata – sulla scorta della ctu CP_1
e delle dichiarazioni dei redditi in atti – una riduzione della capacità lavorativa specifica quale conseguenza del sinistro, decurtando dalla somma liquidata a detto titolo il valore CP_ capitale dell'assegno di invalidità corrisposto dall al danneggiato.
Il Tribunale condannava, quindi, i convenuti in solido a rifondere le spese di lite in favore dell'attore e poneva a carico dei medesimi in solido le spese di CTU.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, formulando i seguenti Parte_1 motivi di gravame:
1. errore del primo giudice nell'escludere il concorso colposo del danneggiato nella causazione del sinistro, posto che l'attore camminava a piedi sulla carreggiata senza utilizzare il marciapiede esistente, in violazione dell'art. 190, co. 1 C.d.s.;
2. erronea liquidazione del danno non patrimoniale per avere il tribunale incluso nel pregiudizio risarcibile i disturbi neurologici e il danno psichico lamentati dall'attore, pur non costituendo essi conseguenza diretta del sinistro;
acritica adesione del primo giudice alle risultanze della ctu medico-legale che non avevano tenuto conto delle osservazioni critiche formulate dal ctp della compagnia assicurativa;
necessità di rinnovare la ctu espletata in primo grado con l'ausilio di un neurologo ed eventualmente anche di uno psichiatra;
3. erroneo riconoscimento della personalizzazione del danno non patrimoniale, in assenza di allegazione e prova da parte dell'attore di circostanze eccezionali idonee a giustificare l'aumento del risarcimento a detto titolo;
errore del Tribunale nel riconoscere la personalizzazione sull'intero importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale
(comprensivo del danno morale), anziché sulla sola somma riconosciuta a titolo di danno biologico;
violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver liquidato a titolo di invalidità temporanea un risarcimento superiore a quello richiesto dall'attore, assumendo quale base di calcolo una diaria pari al valore massimo previsto dalle Tabelle milanesi, nonostante l'attore avesse fatto riferimento alla diaria minima di euro 96; errore per aver aumentato il risarcimento per il danno da invalidità temporanea in misura non coerente con l'aumento del 10% riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno da invalidità permanente;
4. erronea liquidazione del danno patrimoniale, avendo il primo Giudice riconosciuto un risarcimento superiore a quello richiesto dall'attore in violazione dell'art. 112 c.p.c.; errore nel quantificare la perdita della capacità lavorativa specifica nella misura del 33%, non potendo ritenersi i disturbi neurologici e il danno psichico conseguenze dirette del sinistro;
errore nella liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, avendo il Tribunale applicato un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al momento del sinistro, anziché a quella avuta al momento della guarigione;
errore anche per aver posto alla base del calcolo il reddito della vittima al lordo delle imposte, anziché al netto.
L'appellante ha chiesto quindi che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 del gravame, in quanto infondato, e la conferma della sentenza impugnata. In particolare, con riferimento all'an debeatur, l'appellato ha ribadito che l'esclusiva responsabilità del sinistro era da imputare all'automobilista convenuto, non risultando provata alcuna condotta colposa imprevedibile e/o abnorme del pedone;
in ordine al quantum, ha contestato la fondatezza di tutte le censure formulate dall'appellante avverso la sentenza impugnata.
Gli appellati e non si sono costituiti e, pertanto, con ordinanza del CP_2 CP_3
20.01.2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta una prima volta in decisione (da altro Collegio) con ordinanza ex art. 127 ter
c.p.c. del 12.01.2023 e, in seguito al deposito degli scritti conclusionali, con ordinanza del 19.05.2023, la causa è stata rimessa in istruttoria, disponendo la rinnovazione della ctu medico-legale.
Depositata la relazione peritale il 17.05.2024, all'udienza collegiale del 17.12.2024, svoltasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20.12.2024, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte,
e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190
c.p.c.
2. La ricostruzione dei fatti e il perimetro della presente decisione
Prima di esaminare nel merito i motivi di appello, si ritiene opportuno premettere che risulta pacifico che intorno alle ore 15.10 del 04.05.2013 dopo essere CP_1 sceso dalla propria auto parcheggiata in via Roma in prossimità del numero civico 489/B nella città di Prato, mentre percorreva la predetta via a piedi è stato investito dall'auto
Opel Astra targata CV945TT guidata da che provenendo da via CP_3
IO si era immessa in via Roma effettuando una manovra di svolta a destra.
Del pari non contestato è lo stato dei luoghi in cui è avvenuto il sinistro, risultando pacificamente che l'impatto si è verificato in corrispondenza dell'intersezione, munita di segnaletica verticale e orizzontale di STOP, tra la via IO (strada a doppio senso di marcia) e la via Roma (strada a senso unico). Parimenti pacifico è che l'urto sia avvenuto tra il lato destro del pedone e la parte anteriore destra del veicolo.
Risulta, invece, controversa l'esatta posizione del danneggiato al momento dell'incidente e, in particolare, se il medesimo si trovava all'interno dell'area adibita a parcheggio o comunque a ridosso della stessa oppure se stava camminando sulla carreggiata destinata al transito dei veicoli, ostacolando la circolazione dell'auto guidata dal convenuto.
In punto di an debeatur, la controversia si incentra, dunque, sul rilievo da attribuire alla condotta tenuta dal danneggiato nella causazione del sinistro di cui è causa.
In ordine, poi, al quantum debeatur, risulta pacifico che il danneggiato in conseguenza CP_ del sinistro ha beneficiato dell'erogazione da parte dell della somma di euro
69.349,48 a titolo di assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge n. 222/1984 e risulta ormai coperta dal giudicato, in mancanza di impugnazione sul punto, la statuizione con la quale il Tribunale, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, ha detratto tale importo dalla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica.
Parimenti, esula dall'oggetto del presente giudizio di appello la quantificazione delle spese mediche ritenute congrue dal Tribunale sulla scorta delle risultanze della ctu, non essendo stata impugnata la statuizione con la quale il primo Giudice ha quantificato dette spese nella somma di euro 6.023,09. Pertanto, con riferimento al quantum debeatur, il thema decidendum del presente grado di giudizio si incentra sull'accertamento della tipologia e dell'entità delle lesioni psico- fisiche patite dall'attore in conseguenza del sinistro e, in particolare, sulla configurabilità
o meno di lesioni neurologiche e psichiche, nonché sull'individuazione della corretta modalità di liquidazione del danno non patrimoniale e di quello patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica;
è invece ormai incontrovertibile, in difetto di appello sul punto, la durata (e le percentuali periodo per periodo) dell'invalidità temporanea.
3. Il primo motivo di appello sull'accertamento della dinamica del sinistro e la rilevanza causale della condotta del danneggiato
Con il primo motivo di appello, censura la sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui è stata attribuita a la responsabilità esclusiva del sinistro per CP_3 cui è causa, escludendo la rilevanza eziologica della condotta di nella CP_1 causazione dell'incidente. In particolare, l'appellante deduce che al momento del fatto il danneggiato, anziché utilizzare il marciapiede esistente sulla via, stava camminando sulla carreggiata riservata al transito dei veicoli, in violazione dell'art. 190 co. 1 C.d.s., così concorrendo colposamente alla causazione del sinistro.
In proposito giova premettere che in materia di responsabilità da sinistri stradali, in caso di investimento di un pedone, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata al fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.” (cfr. Cass. n. 20137/2023; Cass. n.
842/2020).
La Suprema Corte, anche di recente (cfr. Cass. n. 2433/2024), ha infatti chiarito che la lettura combinata dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 1227 c.c. impone al giudice di svolgere uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alle specificità del caso concreto, secondo il seguente iter logico: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (cfr. Cass.
n. 8663 del 4/4/2017; Cass. n. 24472 del 18/11/2014; Cass. n. 3964 del 19/2/2014).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie il Tribunale ha escluso la configurabilità nel caso di specie di un concorso colposo del danneggiato, così motivando: “Nel caso di cui si discute, tuttavia, non solo non è dimostrato che il conducente del veicolo investitore avesse adottato tutte le cautele necessarie a evitare il danno e avesse tenuto una condotta di guida immune da colpa specifica o generica, sussistendo se mai indizi del contrario, ma non vi è prova nemmeno di una condotta colposa dell'attore, imprevedibile
e anomala, che abbia interrotto il nesso eziologico tra la circolazione del veicolo investitore e il sinistro o abbia quantomeno concorso a provocare l'incidente; in particolare, non è provato che il pedone si fosse stagliato all'improvviso in corrispondenza della traiettoria della Opel Astra, sbucando da dietro un altro veicolo, così vanificando la possibilità, per l'automobilista, di frenare e di arrestare il mezzo in tempo utile per evitare l'investimento, o di modificare la propria direzione scansando il CP_1
Di questa ipotesi ricostruttiva, a differenza di quanto sostenuto da , non si Parte_3 trova riscontro nel rapporto d'incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale, dove ci si limita ad affermare che il stava percorrendo la carreggiata, che non significa CP_1 affatto che il pedone si trovasse al di fuori dello stallo di sosta o comunque in posizione tale da invadere il normale percorso dei veicoli che, come quello condotto dallo CP_3 provenendo dalla via IO, si stessero immettendo nella via Roma: la carreggiata comprende, infatti, anche le aree riservate al parcheggio dei veicoli o a ridosso delle stesse e gli organi accertatori, non presenti al momento dell'evento, non avrebbero potuto verificare l'esatta posizione dell'attore prima dell'urto.
La prova di un comportamento repentino e inevitabile del poi, non può certo CP_1 essere tratta dal fatto stesso che il convenuto, pur essendo ripartito poco prima del segnale di «STOP» con una velocità di marcia non elevata in senso assoluto, non fosse riuscito a evitare l'investimento perché, così facendo, sarebbe svuotata la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 1, c.c.. Inoltre, come già evidenziato, la causa del sinistro presumibilmente risiede, oltre che nella velocità non adeguata allo stato dei luoghi e alla manovra da eseguire, nell'esecuzione imperita e imprudente della svolta a destra” (p.
9-10 della sentenza impugnata).
Secondo l'appellante il concorso colposo del nella causazione dell'incidente sarebbe CP_1 invece dimostrato dal fatto che, secondo quanto riportato dal rapporto della polizia municipale, al momento del sinistro la vittima stava camminando sulla carreggiata, anziché sul marciapiede esistente, come imposto ai pedoni dall'art. 190 c.d.s.; ciò perché, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, la carreggiata non comprendeva anche lo spazio riservato al parcheggio dei veicoli, dovendo essere identificata piuttosto nello spazio compreso tra le strisce di parcheggio a destra e a sinistra, secondo quanto stabilito dall'art. 3 c.d.s. e dalla giurisprudenza di legittimità.
Tale motivo va respinto.
Al riguardo, si deve intanto premettere che, pacificamente, la polizia municipale non ha assistito al sinistro, essendo intervenuta sul luogo dell'incidente soltanto successivamente (cfr. rapporto della polizia municipale – doc. 1 allegato all'atto di citazione) e, pertanto, a prescindere dall'individuazione del corretto significato da attribuire al termine
“carreggiata” presente nel rapporto, quanto riportato dagli agenti di polizia non costituisce di per sé prova della precisa posizione del al momento dell'impatto con CP_1
l'autovettura guidata dal convenuto CP_3
Se anche il al momento del fatto si fosse trovato sulla parte di strada destinata CP_1 alla circolazione dei veicoli - come appare probabile, essendo gli stalli del parcheggio occupati dalle vetture in sosta - poi, non per ciò solo era in colpa.
Il medesimo era infatti appena sceso dalla propria vettura, dopo averla parcheggiata, e dall'esame del fascicolo fotografico allegato al rapporto della polizia municipale si evince che tale auto era parcheggiata sul lato destro della via Roma, e che il marciapiede era collocato sul lato opposto rispetto a quello del conducente, come risulta dalla foto n. 2 che per maggiore chiarezza si riproduce di seguito.
Pertanto, il per raggiungere il marciapiede necessariamente doveva percorrere la CP_1 carreggiata, ed un suo comportamento colposo potrebbe essere ravvisato solo ove egli fosse sceso senza assicurarsi che la strada (nel momento in cui scendeva) fosse sgombra o ove nel recarsi verso il marciapiede non si fosse tenuto accostato alla propria vettura o comunque avesse inutilmente indugiato sulla carreggiata, ma nulla di tutto questo è stato provato, così come è rimasto indimostrato che il pedone fosse sbucato improvvisamente sulla strada in corrispondenza della traiettoria del veicolo, come già ben evidenziato dal giudice di prime cure. Anzi, sul piano indiziario è emerso piuttosto il contrario, ex art. 232 c.p.c., non essendosi il conducente dell'auto presentato a rendere interpello su varie circostanze tra cui quella secondo la quale al momento dell'urto CP_1 stava scorrendo di fianco al proprio mezzo Toyota Hilux, targato DG416KN, parcheggiato
(addirittura, secondo il capitolo, tenendosi all'interno dello stallo).
D'altro canto, il concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'incidente non può essere ravvisato neppure per il fatto che il sceso dal suo autoveicolo, abbia CP_1 iniziato a percorrere via Roma per raggiungere il marciapiede, con l'intento di passare dietro la sua auto in sosta (dove peraltro non è riuscito ad arrivare essendo stato investito prima).
Come già evidenziato, il pedone per raggiungere il marciapiede doveva necessariamente girare intorno alla propria auto passando davanti oppure dietro ad essa e, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nessuna norma imponeva al pedone di passare davanti anziché dietro alla sua auto.
Anzi, a ben vedere scegliendo di passare dietro ha optato per la modalità CP_1 astrattamente più prudente, perché gli consentiva di vedere le macchine venirgli incontro, anziché averle alle spalle, in conformità, peraltro, con la ratio sottesa alla prescrizione prevista dall'art. 190 c.d.s. che impone ai pedoni di circolare – in assenza di marciapiedi – sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli.
Infine, ai fini della dimostrazione di un concorso colposo del danneggiato, non può neppure attribuirsi rilevanza alla circostanza valorizzata dall'appellante secondo cui il conducente convenuto al momento del sinistro stava procedendo ad una velocità di marcia verosimilmente contenuta.
Come già rilevato dal tribunale, la bassa velocità tenuta dall'automobilista non costituisce di per sé un elemento sufficiente per ritenere che l'incidente sia avvenuto perché il pedone è comparso all'improvviso nella traiettoria di marcia dell'autovettura, ben potendo semplicemente essere avvenuto perché l'automobilista era distratto o guardava altrove;
del resto, l'automobilista doveva aspettarsi che in una strada costeggiata da auto in sosta, in corrispondenza di abitazioni ed esercizi commerciali, potesse sopraggiungere un pedone da uno dei veicoli parcheggiati lungo la via e per questo prestarvi attenzione, arrestandosi per tempo o comunque tenendosi discosto da tali vetture così da evitare il pedone.
Pertanto, esclusa la configurabilità di un concorso colposo del danneggiato, il presente motivo di appello deve essere, nel suo complesso, respinto.
4. Il secondo e il terzo motivo di appello in punto di liquidazione del danno non patrimoniale.
Il secondo e il terzo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi vertono sulla liquidazione del danno non patrimoniale. Nello specifico, con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere recepito acriticamente le conclusioni del ctu e così incluso nel danno riconosciuto all'attore anche i disturbi neurologici e psichici da quest'ultimo lamentati, nonostante essi non costituissero una conseguenza diretta del sinistro, come rilevato dal ctp di essa compagnia assicuratrice.
Pertanto, l'appellante ha chiesto la rinnovazione della ctu medico-legale espletata in primo grado con l'ausilio anche di un neurologo ed eventualmente di uno psichiatra.
Tale motivo è già stato scrutinato positivamente da questa Corte, che con ordinanza del
19.05.2023 ha disposto la rinnovazione della ctu, conferendo l'incarico ad un Collegio peritale composto dal dott. medico legale e dal dott. specialista in Per_2 Per_3 neurologia.
La ctu rinnovata nel presente giudizio ha concluso rilevando che “Il sig. , a CP_1 seguito del trauma subito nell'incidente stradale per cui è causa, esperite le indagini ritenute necessarie, sentite le parti ed i loro consulenti, acclarato lo stato di salute preesistente, ha riportato lesioni cranio encefaliche con frattura dell'etmoide, documentata lesione della corteccia cerebrale del cingolo anteriore, succussione del rachide, in particolare cervicale, trauma contusivo distorsivo ginocchio destro con frattura del condilo femorale mediale, oltre a contusioni multiple” (p. 88 della relazione peritale).
Nello specifico, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata sulla scorta delle risultanze della ctu espletata in primo grado, il Collegio peritale ha escluso l'insorgenza in conseguenza del sinistro di una sindrome depressiva, rilevando che “il sig.
nel colloquio che abbiamo avuto con lui, mai ha manifestato contenuti anomali del CP_1 pensiero in senso qualitativo, mentre il tono dell'umore è apparso sì velato di malinconia, come un tratto di personalità, senza configurare una chiara sindrome depressiva” (cfr. p.
26 della relazione peritale). Oltre che dal colloquio con il Gestri, la mancanza di significativi disturbi di tipo depressivo è stata desunta anche dagli esiti dei test psicodiagnostici somministrati al medesimo nel corso delle operazioni peritali: in particolare, secondo quanto rilevato dai CCTTUU, il ha totalizzato un punteggio di CP_1
9/30 sulla “Geriatric Depression Scale”, risultando così clinicamente non depresso, dal momento che in base alla predetta scala di valutazione la depressione si considera assente in caso di punteggio da 0 a 10 (cfr. p. 30 della relazione peritale). Questa Corte ritiene che tali conclusioni, condivise anche dai consulenti delle parti, debbano essere integralmente recepite, in quanto coerentemente motivate e fondate su dati oggettivi, di talché si deve escludere che l'attore in conseguenza del sinistro abbia sofferto di un disturbo depressivo. Per converso, i ccttuu hanno confermato la configurabilità di lesioni neurologiche conseguenti all'incidente, accertando che a causa del sinistro il ha subito un CP_1 trauma cranico con lesioni encefaliche e con deficit cognitivo di grado lieve-medio.
In particolare, il Collegio peritale, sulla scorta delle risultanze dell'esame obiettivo clinico e dei test psicodiagnostici, ha riscontrato un deficit di memoria e difficoltà di concentrazione del Gestri, e ne ha individuato la causa nel lieve ipometabolismo corticolare in corrispondenza del cingolo anteriore evidenziato dalla Pet cerebrale eseguita il 12.01.2015.
Ad avviso di questa Corte, anche tali conclusioni risultano logiche e coerenti e vanno, pertanto, integralmente condivise, stante l'idoneità del trauma a causare proprio tale tipo di menomazione: è vero che né la RM encefalo e tronco del 11/12/14 né la TAC cranio del 23/01/2014 hanno evidenziato alcuna lesione post-traumatica, ma - contrariamente a quanto dedotto dai ctp dell'appellante, per i quali la lieve lesione del cingolo anteriore Part rilevata dalla avrebbe per questo natura degenerativa e non post-traumatica - i ccttuu hanno chiarito che “La lesione cerebrale traumatica lieve (mTBI), infatti, determina danni cerebrali generalmente invisibili con i metodi di imaging convenzionali.
La sua diagnosi si basa principalmente sull'anamnesi del paziente, sui disturbi soggettivi
e sullo stato neuropsicologico” e aggiungendo che “Il trauma cranico lieve è considerato negativo alla TC. Infatti, le scansioni TC sono normali in circa il 90% dei casi e questo fatto è alquanto paradossale considerando i segni e sintomi neuropsicologici talvolta allarmanti di questi pazienti” (p. 82 della relazione peritale). Essi hanno, quindi, così concluso: “Quindi non ci sembra corretto e condivisibile affermare che, di fatto, non esiste ciò che non rileva la Risonanza Magnetica, in quanto semplicistica e antiscientifica.
Per evidenziare le lesioni tipiche del trauma cranico lieve, che sono lesioni microscopiche della sostanza bianca o sub-cellulari, non è sufficiente una Tac e nemmeno una RM semplice, ma come abbiamo affermato in precedenza è necessario ricorrere ad una DTI o ad una SWI, oppure ad una PET o a breve ad una sofisticata PET/RM. Nel caso del sig.
infatti, sia le Tac che le RM sono sempre state refertate negative;
per evidenziare CP_1
l'alterazione patologica è stato necessario eseguire una PET, metodica più sensibile atta a rilevare microalterazioni di tipo organico” (p. 83 della relazione).
In definitiva, si ritiene di condividere le conclusioni raggiunte dai consulenti d'ufficio in ordine alla riconducibilità eziologica al sinistro dei disturbi cognitivi lamentati dall'attore e, pertanto, si deve procedere alla rideterminazione del danno non patrimoniale sulla scorta delle risultanze della CTU rinnovata nel presente giudizio che, in parziale, ma minima, difformità rispetto alle conclusioni della consulenza espletata in primo grado, ha accertato una invalidità permanente pari al 33-34%; dunque, il danno va liquidato con riferimento a postumi del 33,5%. Ne consegue che, facendo riferimento alle tabelle milanesi attualmente vigenti, in ragione dell'obbligo per il giudice (anche di appello) di utilizzare i parametri in vigore al momento della decisione (cfr. Cass. n. 7272 del 11/05/2012; Cass. n. 21245 del 20/10/2016;
Cass. n. 5013 del 28/02/2017), considerata l'età del al momento del sinistro (40 CP_1 anni), il danno da invalidità permanente risulta pari alla somma di euro 218.827,00
(ovvero l'importo di euro 225.229,00 stabilito per un'IP del 34% + l'importo di euro
212.425,00, stabilito per un'IP del 33%, il tutto diviso 2).
Ci si deve, poi, chiedere, in forza del terzo motivo d'impugnazione, se tale importo meriti o meno la personalizzazione già riconosciuta dal primo giudice.
In particolare, l'appellante ha censurato l'avvenuto riconoscimento di una personalizzazione, sostenendo che l'attore aveva omesso di allegare e provare circostanze eccezionali, idonee a giustificare l'aumento del risarcimento a detto titolo, e che per di più il tribunale aveva erroneamente riconosciuto la personalizzazione sull'intero importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, comprensivo del danno morale, anziché sulla sola somma riconosciuta a titolo di danno biologico.
La prima parte della censura è fondata (e ciò comporta l'assorbimento del secondo profilo).
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass.
04/03/2021 n. 5865), la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.
Come ben chiarito dai giudici di legittimità, “Le "peculiarità del caso concreto" che, se sussistenti, possono giustificare un aumento della misura standard del risarcimento devono essere fatti, non vuote etichette. Il danno alla salute in null'altro consiste, che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana: non è quindi concepibile un danno "da lesione della salute", ed un diverso ed ulteriore danno da
"incidenza della lesione della salute sulla vita quotidiana". Un danno alla salute che non incidesse sulla vita quotidiana non sarebbe nemmeno un danno risarcibile I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima: per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (così Cass. 7513/18, cit.). La distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è piuttosto quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria. Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente
a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi”.
Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale così argomentando: “Il fatto che i postumi permanenti interessino diverse aree della persona del Gestri, sia neurologiche che motorie, con attendibili ripercussioni anche sulla sfera psicologica (si pensi alle turbe mnesiche con disfasia nominum e alla sindrome depressiva reattiva, con arrabbiature e aspetti di tipo deliroide di persecuzione), impone di riconoscere al danneggiato un aumento del 10% del risarcimento relativo ai postumi permanenti (€ 20.107,20), per garantire allo stesso un'adeguata personalizzazione. Non si giustifica, invece, una maggiorazione più elevata, avendo omesso l'attore di allegare e provare ulteriori circostanze significative, anche relative alla vita di relazione” (p. 13 della sentenza impugnata).
Tuttavia, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, il fatto che i postumi permanenti si estendano a diverse aree della persona del danneggiato non può ritenersi di per sé una circostanza idonea a giustificare la personalizzazione del risarcimento, trattandosi di un aspetto già preso in considerazione dal sistema tabellare con riferimento all'entità dei pregiudizi subiti dalla vittima, di talché l'aumento del risarcimento a detto titolo si risolve in una inammissibile duplicazione risarcitoria.
Più in generale, parte attrice non ha affatto allegato né provato la sussistenza di circostanze che abbiano reso le conseguenze pregiudizievoli sofferte più gravi rispetto a quelle normalmente derivanti da lesioni dello stesso grado patite da persone aventi la stessa età e le stesse condizioni di salute, essendosi limitato a dedurre che “le menomazioni riportate in seguito al sinistro de quo, così come indicato anche in sede di perizia medico-legale, hanno inciso drasticamente sulla vita di relazione del soggetto e sulle sue abitudini”, aggiungendo che “le menomazioni infatti, unitamente al decorso lesivo con necessità di trattamenti farmacologici anche pesanti e reiterate visite specialistico-strumentali, hanno certamente causato e causano tutt'ora sofferenze al sig.
incidendo sulle attitudini e sulle attività dinamico relazionali non lucrative del CP_1 soggetto” (p. 6 dell'atto introduttivo).
Dunque, nel caso in esame non può essere riconosciuto in favore del danneggiato alcun aumento a titolo di personalizzazione, e l'incremento del 10% del credito risarcitorio dell'attore disposto dal tribunale va annullato. In seno al medesimo motivo di appello, censura il vizio di Parte_1 ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale nel quantificare il danno da invalidità temporanea in una somma superiore a quella richiesta dall'attore, avendo riconosciuto a titolo di diaria il valore massimo previsto dalle Tabelle milanesi, anziché quello minimo invocato dall'attore; inoltre, la liquidazione del danno da invalidità temporanea risulterebbe viziata anche perché il primo Giudice aveva riconosciuto un aumento del risarcimento a detto titolo non in linea con l'aumento del 10% riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno da invalidità permanente.
La prima parte della censura è fondata (e ciò determina l'assorbimento della seconda).
In effetti, il tribunale, pur liquidando a titolo di danno non patrimoniale nel complesso una somma inferiore a quella richiesta dall'attore (euro 246.854,20 anziché euro
341.106,09), ha riconosciuto a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea una somma superiore a quella domandata dall'attore.
Nello specifico, il primo giudice ha liquidato a tale titolo la somma complessiva di euro
28.275,00 “considerando l'importo di € 145,00 per ciascun giorno di inabilità temporanea al 100%, tenuto conto delle caratteristiche dell'evento (investimento di pedone), della tipologia delle lesioni, che ha imposto accessi e ricoveri ospedalieri, e del prolungato decorso clinico, con protratto impedimento nella deambulazione” (p. 13 della sentenza impugnata), senza che mai il danneggiato avesse valorizzato tali elementi ed avendo, anzi, il medesimo chiesto a titolo di invalidità temporanea la somma di euro 23.163,00
(5.760 a titolo di I.T.A. e 17.376 a titolo di I.T.P.), ottenuta assumendo quale diaria il valore minimo pari ad euro 96 previsto dalle Tabelle milanesi vigenti al momento dell'instaurazione del giudizio (ovvero le tabelle del 2014), come si può desumere dividendo i giorni di invalidità totale per la somma richiesta dall'attore (5.760/60=96).
Né può rilevare la circostanza che nelle conclusioni dell'atto introduttivo il danneggiato abbia chiesto, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la condanna dei convenuti al pagamento della complessiva somma di euro 341.106,09 o “quella maggiore
o minore che risulterà di giustizia”.
Invero, il richiamato riferimento alla somma “maggiore o minore che risulterà di giustizia” non può ritenersi idoneo ad escludere il censurato vizio di ultrapetizione.
La giurisprudenza di legittimità, anche di recente (cfr. Cass. n. 5854/2024) ha, infatti, chiarito che “la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma “o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia” non può essere considerata – agli effetti dell'art. 112 c.p.c. – come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2641 del 08/02/2006;
Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 24/01/2006; Sez. 3, Sentenza n. 4727 del 30/08/1984).
Solo allorché l'ammontare dell'importo preteso sia risultato, all'esito dell'istruttoria compiuta, maggiore di quello originariamente chiesto e la parte, nelle conclusioni rassegnate, si sia limitata a richiamare quelle originarie contenenti la menzionata formula, tale principio non può valere, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile della formula utilizzata (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 35302 del 30/11/2022; Sez. 3, Sentenza n. 22330 del 26/09/2017; Sez. 3,
Sentenza n. 12724 del 21/06/2016; Sez. 2, Sentenza n. 6350 del 16/03/2010)”.
Poiché, nel caso di specie, parte attrice neppure all'esito dell'istruttoria espletata in primo grado ha rideterminato il quantum richiesto a titolo di invalidità temporanea facendo riferimento al valore massimo della diaria previsto dal sistema tabellare, ma si è limitata a moltiplicare i giorni d'invalidità assoluta per il valore minimo di euro 98,00 (e quelli d'invalidità relativa in proporzione), introdotto dalle tabelle milanesi medio tempore aggiornate, del 2018, si deve affermare che nel quantificare il danno da invalidità temporanea tenendo conto del valore massimo della diaria (pari ad euro 145) anziché di quello inferiore considerato dall'attore il giudice di prime cure ha ecceduto i limiti della domanda attorea, riconoscendo al danneggiato un risarcimento superiore a quello richiesto, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Ne consegue che, in accoglimento della censura in esame, il danno da invalidità temporanea deve essere rideterminato considerando il valore minimo della diaria previsto dalle Tabelle milanesi attualmente vigenti (atteso che, come già evidenziato, il giudice, anche di appello, ha l'obbligo di utilizzare i parametri in vigore al momento della decisione: cfr., ex multis, Cass. n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017;
Cass. n. 7272 del 11/05/2012) ovvero euro 115,00.
Pertanto, considerato che la Ctu rinnovata nel presente grado di giudizio ha accertato un periodo di malattia di complessivi 210 giorni (di cui 60 di invalidità temporanea totale, 60 di invalidità temporanea parziale al 75% e 90 al 50%), ma che il primo giudice con statuizione ormai incontrovertibile, in difetto d'impugnazione sul punto (avendo l'impugnazione attinto la sola misura della diaria, non la durata della malattia), ha riconosciuto 60 gg. di invalidità temporanea totale, 60 gg. di invalidità temporanea parziale al 75% e 180 gg. al 50% a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea, tale voce risarcitoria dev'essere determinata nella somma di euro
22.425,00. Il complessivo danno non patrimoniale ammonta, dunque, ad euro 241.252,00 (euro
218.827,00 a titolo di invalidità permanente ed euro 22.425,00 a titolo di invalidità temporanea).
Trattandosi di debito di valore, su tale somma, già attualizzata, sono dovuti gli interessi compensativi, ovvero gli interessi sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno, quali danno per il ritardato pagamento del suddetto debito.
Tuttavia, nella specie occorre tenere conto che in data 10.11.2014 la compagnia assicurativa ha corrisposto al la somma di euro 2.600,00 a titolo di acconto (cfr. CP_1 doc. 36 allegato all'atto di citazione).
Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire rendendo omogenei il credito e l'acconto, per poi poter sottrarre l'uno dall'altra; inoltre, gli accessori debbono essere computati prima sull'intero credito, poi, dal momento del pagamento dell'acconto, sul credito residuo.
Nel caso di pagamenti in acconto, infatti, il creditore nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli, e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli e il lucro cessante si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua.
Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
a) occorre devalutare il credito alla data dell'illecito, e poi computare su di esso la rivalutazione monetaria e gli interessi cd. compensativi - ovvero gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno - fino al momento della corresponsione dell'acconto, così da determinare a quanto ammontasse il complessivo credito, per somma capitale, rivalutazione ed interessi, alla data del pagamento;
b) scomputare da tale complessiva somma l'acconto;
c) riprendere poi il computo degli accessori sulla residua somma.
Pertanto, nel caso di specie, devalutato il credito risarcitorio (pari ad euro 241.252,00) alla data del fatto (04.05.2013) e calcolati gli interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata da allora fino alla data del pagamento dell'acconto (10.11.2014), si ottiene la somma di euro 247.571,45, dalla quale va detratto l'acconto già versato (euro 2.600,00) e sulla differenza così ottenuta (pari ad euro 244.971,45) occorre calcolare nuovamente gli accessori (secondo il medesimo criterio, a partire dall'11.11.2014).
Tuttavia, occorre tenere conto anche del fatto, incontestato, che in esecuzione della sentenza di primo grado, in data 30.12.2020 l'assicuratore ha già pagato al la CP_1 somma di euro 308.606,20 a titolo di risarcimento danni (e al procuratore dell'appellato Per_ la somma di euro 31.867,07 per spese legali, nonché euro 366,00 al Ctu dott. : cfr. doc. 3 allegato all'atto di appello).
Dunque, occorre accertare a quanto ammontasse a tale data il suddetto credito, riprendendo il calcolo degli accessori (rivalutazione e interessi) dall'11.11.2014 e fino al
30.12.2020.
Si ottiene così la somma finale di euro 256.034,36.
Per raffrontare il credito risarcitorio ed il pagamento, si deve peraltro tener conto anche del credito di euro 6.023,09 a titolo di danno emergente per spese mediche
(incontroverso). Dunque, occorre maggiorare tale importo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi dalla data degli esborsi (che può essere individuata al
01.04.2014 quale media tra la data delle prime spese sostenute e le ultime) fino al
30.12.2020, per un totale di euro 6.307,61.
Quindi, quando è intervenuto il pagamento in esecuzione della sentenza di primo grado
(poiché per quanto si va ad esporre sub 5 a nulla è dovuto a titolo di lucro CP_1 cessante), il complessivo credito dell'appellato (a titolo di danno non patrimoniale e di danno patrimoniale emergente maggiorati degli accessori fino a tale data) era pari ad euro 262.341,97.
Tale somma va, quindi, detratta dall'importo di euro 308.606,20 già corrisposto dall'appellante a titolo risarcitorio.
Ne consegue che deve restituire a l'importo di euro 46.264,23, oltre CP_1 Pt_1 interessi legali dal 30.12.2020 fino al saldo.
Benvero, l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. da ultimo Cass. n° 34011/2021).
5. Il quarto motivo di appello sulla quantificazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica.
Con il quarto motivo di appello, censura, sotto plurimi profili, le Parte_1 modalità con le quali il giudice di prime cure ha liquidato il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica lamentato dall'attore.
In particolare, al riguardo il tribunale ha così motivato: “Riguardo al danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità di lavoro specifica del danneggiato, strenuamente contestata da , si osserva quanto segue. Parte_3
10.1. È provato che all'epoca dell'incidente stradale, esercitasse CP_1 un'impresa di commercio al dettaglio di vino, olio e altri prodotti alimentari (v. doc. 47 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice), iscritta al
Registro delle Imprese il 6/10/1997 e cessata, con cancellazione dal Registro, il
16/02/2016. [...] Il c.t.u., tenuto conto dei postumi permanenti residuati e dell'attività lavorativa concretamente svolta dal prima del sinistro, ha valutato la riduzione CP_1 della capacità lavorativa specifica in circa un terzo (33%), criticamente disattendendo sia la tesi del c.t.p. incaricato dall'attore, che sosteneva la perdita totale della capacità di produrre reddito, sia l'obiezione del c.t.p. di , secondo cui la valutazione del Parte_3 Per_ c.t.u. sarebbe appiattita su quella dell : il dott. ha rilevato, per un verso, che il CP_4 riconoscimento di un assegno ordinario d'invalidità ai sensi dell'art. 1 della Legge
222/1984 è compatibile con un'attività lavorativa (a differenza della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 della Legge 222/1984); per un altro verso, che la prestazione assistenziale a cui ha diritto l'attore presuppone che l abbia riconosciuto una CP_4 riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti a meno di un terzo residuo, vale a dire una perdita di almeno due terzi (circa il 67%).
10.3. Le condivisibili considerazioni del c.t.u. sono corroborate dai dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi prodotte da con la seconda memoria ex art. 183, CP_1 comma 6, c.p.c. (doc. 42-26), le quali attestano un'effettiva flessione di reddito dal 2013 rispetto agli anni d'imposta ante sinistro, che si presume causata, almeno in parte, dall'evento lesivo di cui si tratta.
Guardando al reddito d'impresa (cioè il reddito complessivo al lordo di oneri deducibili e imposte), si vede che questo, che era pari a € 14.169,00 nel 2010, a € 9.388,00 nel
2011 e a € 9.167,00 nel 2012, si è drasticamente ridotto a € 1.807,00 nel 2013, mentre nel 2014 è stata registrata addirittura una perdita di € 2.759,00.
10.4. Ad avviso del Tribunale, pertanto, sussistono sufficienti indizi idonei a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti del nesso causale tra l'evento del 4/05/2013 e una consistente riduzione della capacità di lavoro specifica del che ben può essere CP_1 quantificata nella misura proposta dal c.t.u., tenuto conto della tipologia e della consistenza dei postumi permanenti sopra descritti, in relazione a un'attività d'impresa che, pur non richiedendo particolari sforzi fisici, è a contatto con il pubblico e, come tale, richiede un impegno anche psichico parzialmente incompatibile con le menomazioni accertate. Si tratta, a ben vedere, di una valutazione non astratta, cioè fondata unicamente sul grado d'invalidità permanente accertato, ma concreta e ancorata ai dati contabili provati dall'attore.
[...] Nel caso in esame, pertanto, avuto riguardo ai redditi dichiarati da ai CP_1 fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche nei tre anni antecedenti al sinistro, occorre assumere come base di calcolo il reddito più elevato nei tre anni precedenti al sinistro, prodotto nel 2010, pari a € 14.169,00 (differenza tra componenti positivi e componenti negativi, al lordo degli oneri deducibili e delle imposte, come indicato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità).
10.7. A questo punto, è sufficiente moltiplicare tale reddito per la percentuale di riduzione della capacità lavorativa accertata (33%), così ottenendo il reddito annuo perduto, pari ad € 4.675,77. [..] Per ragioni di equità, ritiene il Tribunale di utilizzare il coefficiente corrispondente alla media dei suddetti valori, di 26,07695.
10.9. Moltiplicando il reddito annuo perduto di € 4.675,77 per tale coefficiente, si ottiene la somma (arrotondata) di € 121.929,82, che, come proposto dall'attore nella comparsa conclusionale, viene ridotta del 10% per lo scarto tra la vita fisica e la vita lavorativa, ottenendo così il risultato di € 109.736,84, corrispondente al reddito da lavoro complessivamente perso da dal momento del sinistro, per tutta la durata CP_1 della normale vita lavorativa.” CP_ Come premesso, da tale somma ha poi scomputato la prestazione erogata dall in relazione alla medesima invalidità, e su tale compensatio (controversa in primo grado) è sceso il giudicato.
Ad essere attinti dall'impugnazione dell'assicuratore sono invece i seguenti profili: il primo giudice aveva riconosciuto un risarcimento superiore a quello richiesto dall'attore in violazione dell'art. 112 c.p.c.; aveva erroneamente quantificato la perdita della capacità lavorativa specifica nella misura del 33%, nonostante che i disturbi neurologici e il danno psichico non fossero conseguenze dirette del sinistro;
aveva applicato un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al momento del sinistro, anziché a quella avuta al momento della guarigione;
aveva posto alla base del calcolo il reddito della vittima al lordo delle imposte, anziché al netto.
Tuttavia, si deve sottolineare come tutte le censure ulteriori rispetto a quella fondata sulla violazione dell'art. 112 c.p.c. siano state proposte da in via subordinata, come Pt_1 espressamente evidenziato a p. 18 dell'atto d'appello. La ragione di tale impostazione è peraltro evidente: se si dovesse limitare la condanna alla somma chiesta dal danneggiato nell'atto introduttivo del primo grado, di euro 67.459,08, la compensatio di tale danno col CP_ lucro rappresentato dalla prestazione di euro 69.688,92, sarebbe dirimente per affermare che al non spetta alcunché a titolo di lucro cessante. CP_1
Passando dunque alla disamina del primo e principale motivo di censura, l'appellante sostiene che il tribunale avrebbe violato l'art. 112 c.p.c., riconoscendo all'attore un risarcimento superiore a quello richiesto, in particolare, liquidando a titolo di risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica la somma complessiva di euro
109.736,84, mentre nelle conclusioni dell'atto di citazione il danneggiato aveva domandato a titolo di risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica l'importo di euro 67.459,08 - e l'aggiunta o la “maggiore o minor somma” era da considerarsi di stile.
Secondo l'appellante, invece, avendo egli concluso: “Voglia il Tribunale di Prato, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. CP_3 nel sinistro de quo e, per l'effetto, condannare , e CP_2 CP_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, al Parte_3 risarcimento del danno occorso al sig. in virtù del sinistro “de quo”, comprensivo CP_1 del danno biologico subito sia in termini di invalidità permanente che di invalidità temporanea, dell'aumento relativo alla personalizzazione dello stesso e/o del danno non patrimoniale e del rimborso delle spese documentate dallo stesso sostenute, per la complessiva somma di euro 341.106,09, o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, al netto dell'acconto ricevuto.
Condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale per la perdita di capacità lavorativa specifica, subito dal sig. da quantificarsi in euro CP_1
67.459,08, o nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia”, gli era consentito ottenere una somma superiore, perché la quantificazione per euro 67.459,08 era meramente indicativa, come si evinceva dalla clausola “o nella maggiore o minore somma”.
Tuttavia, tale tesi non può essere condivisa e le censura è fondata, perché, secondo il già richiamato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 5854/2024;
35302/22), la formula “somma maggiore o minore ritenuta dovuta” o altra equivalente deve considerarsi una clausola meramente di stile nei casi in cui l'iniziale incertezza in ordine all'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi sia stata superata e all'esito dell'istruttoria espletata (anche tramite la consulenza tecnica d'ufficio), la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni già rassegnate contenenti la predetta formula, senza indicare il maggiore importo accertato nel corso del giudizio.
Nel caso di specie, parte attrice, anche dopo la conclusione della fase istruttoria e il deposito della relazione peritale che aveva quantificato l'incapacità lavorativa specifica, quando tutti gli elementi di calcolo del danno erano acquisiti e fissati, e lo stato d'incertezza si era dissipato, ha richiamato le conclusioni già formulate. Solo nella comparsa conclusionale (pur senza modificare le conclusioni, ma richiamando quelle già rassegnate) ha ricalcolato il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica utilizzando un criterio di calcolo del tutto nuovo e pervenendo all'importo di euro
107.400,46 (comunque inferiore a quello poi liquidato dal Tribunale), ma appunto la sua domanda era ormai cristallizzata nelle conclusioni complessivamente rassegnate, e d'altro canto gli atti conclusivi ex art. 190 c.p.c. valgono solo ad illustrare le conclusioni già rese, non a mutarle.
Pertanto, i successivi motivi d'impugnazione in punto di danno da perdita reddituale sono CP_ assorbiti e si deve affermare che, in conseguenza della prestazione erogata dall a non spetta alcunché a tale titolo. CP_1
6. Le spese di lite.
Stante il parziale accoglimento dell'appello, si deve procedere alla liquidazione delle spese di entrambi i gradi.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone infatti al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite;
secondo il costante indirizzo della Cassazione, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Allora, nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, pur essendo l'appello parzialmente accolto, all'esito dei due gradi ha visto riconosciuta l'esclusiva CP_1 responsabilità dell'automobilista e tutte le voci di danno da lui domandate, ad eccezione del danno patrimoniale da perdita di reddito.
Ciò giustifica una compensazione del 10%, e la condanna dell'assicuratore e dei responsabili del sinistro a corrispondere al Gestri – rectius: al suo difensore avv. Simone
Calzolai ex art. 93 c.p.c. – i residui 9/10 di tali spese.
Dunque, applicato il D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, e lo scaglione
52.001/260.000, vanno riconosciuti: Per il primo grado, euro 12.692,70 (14.103,00 x 9/10), con restituzione da parte del procuratore antistatario avv. Simone Calzolai della differenza, rispetto al maggior importo di euro 31.867,07 ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado (v. doc. 3 appellante);
Per il secondo grado, esclusa la fase istruttoria-di trattazione, non espletata, euro
8.991,90 (9.991,00 x 9/10).
Posto che i suddetti importi maggiorati degli accessori (rimborso spese generali 15%, iva e cap) ammontano, rispettivamente, ad euro 18.520,17 (20.577,97 x 9/10) e ad euro
13.120,26 (14.578,07 x 9/10), e che il procuratore antistatario del deve restituire CP_1 per il primo grado euro 13.346,90 (pari alla differenza tra 31.867,07 e 18.520,17), oltre ad interessi legali maturati dalla data del pagamento (30.12.2020) ad oggi, per un totale di euro 14.563,84, considerate anche le spese per il grado di appello (che l'avv. Calzolai deve invece ricevere), risulta un esiguo saldo in favore dell'appellante, pari ad euro
1.443,58 (ossia la differenza tra 14.563,84 e 13.120,26).
Le spese di ctu debbono invece restare a carico dei convenuti in primo grado, come statuito dal tribunale, stante l'esclusiva responsabilità per il sinistro dei medesimi e l'imprescindibilità di tale mezzo istruttorio per quantificare l'entità delle lesioni riportate dal pedone.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 300/20 del Tribunale Parte_6 di Prato, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello, quantifica il credito dell'appellante alla data di esecuzione della sentenza di primo grado (30.12.2020) nella somma complessiva di euro 256.034,36 a titolo di danno non patrimoniale e di euro
6.307,61 a titolo di danno patrimoniale;
2) condanna a restituire a la somma di euro 46.264,23, oltre CP_1 Pt_1 interessi legali dal 30.12.2020 fino al saldo;
3) compensa per 1/10 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, e pone a carico di e , in solido tra loro, i Parte_6 CP_2 CP_3 residui 9/10 di tali spese che vengono liquidati in favore dell'avv. Simone
Calzolai per il primo grado nella somma già proporzionata di euro 12.692,70 e per il grado di appello nella somma già proporzionata di euro 8.991,90, oltre spese generali, iva e cap come per legge, con condanna dell'avv. Calzolai a restituire a la somma di euro 1.443,58. Pt_1
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 3.3.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Giulia Conte Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.