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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/10/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 655/2025 RG avente ad oggetto:
« retribuzione : responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 – art. 1676 c.c.»
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato TORTORA Parte_1
MANUELA ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore – contumace
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/03/2025 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio le resistenti chiedendo « Accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla parte motiva, l'adempimento del ricorrente alla prestazione lavorativa per conto di per tutto il Controparte_1 periodo lavorativo presso lo Stabilimento Fincantieri di Monfalcone nei modi e nei tempi indicati nella parte narrativa a favore della datrice di lavoro, accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità solidale di Controparte_2
e di ex art. 29 comma 2 D.Lgs 276/2003 quale Parte_2 committente – appaltante relativamente ai relativamente ai trattamenti retributivi e contributivi maturati nello svolgimento del lavoro svolto
1 nell'ambito dei contratti di subappalto intercorsi senza soluzione di continuità, dalla data di assunzione del lavoratore a quella di cessazione del rapporto di lavoro, - accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità solidale di
[...]
e di ex art. 29 comma 2 D.Lgs Controparte_2 Parte_2
276/2003 quale committente – appaltante relativamente ai trattamenti retributivi e contributivi maturati nello svolgimento del lavoro svolto nell'ambito dei contratti di subappalto intercorsi senza soluzione di continuità, dalla data di assunzione del lavoratore a quella di cessazione del rapporto di lavoro, conseguentemente, condannare la datrice di lavoro,
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento a favore del lavoratore della somma complessiva di € 4.911,88 lordi o al pagamento di quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dall'espletanda ctu contabile o, comunque, ritenuta di Giustizia, oltre gli interessi legali e rivalutazione moneta dal dì del dovuto al saldo effettivo, nonché condannare la committente in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore e in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003, al pagamento in via solidale della somma complessiva di € 1.002,98 lordi o al pagamento di quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dall'espletanda ctu contabile o, comunque, ritenuta di Giustizia, oltre gli interessi legali e rivalutazione moneta dal dì del dovuto al saldo effettivo. Spese di lite interamente rifuse»
Si sono costituite e Controparte_2 Parte_2 contestando le pretese del ricorrente e tuttavia conciliando la causa all'udienza del 1876/25 con conseguente rinuncia agli atti e all'azione e dichiarazione di estinzione del processo nei confronti di Pt_2 CP_2 pur regolarmente raggiunta da notifica Controparte_1 non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
2 1. Il ricorrente espone di aver lavorato alle dipendenze di
[...]
in qualità di operaio, livello 3, ccnl metalmeccanici, con Controparte_1 contratto a tempo indeterminato dal 2.03.2021 al 02.04.2024 e sede di lavoro presso il Cantiere Navale di in Via Cosulich 1, in Monfalcone, Controparte_2 come si evince dal Cartellino d'ingresso di di Monfalcone (GO); di CP_2 essere rimasto in infortunio dal 9.02.2024 al 25.03.2024 e di essersi reso disponibile dal 26.03.2024 alla ripresa dell'attività lavorativa;
che tuttavia la datrice di lavoro lo lasciava a casa fino alla data delle dimissioni che venivano rese dal ricorrente per giusta causa in data 02.04.2024, stante il mancato pagamento delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2024; di avere sempre ed esclusivamente svolto le proprie mansioni nel contesto dei contratti di subappalto per conto della committente di avere con Controparte_2 lettera inviata a mezzo pec datata 04.04.2024, tramite l'Ufficio Vertenze della sollecitato la datrice di lavoro al pagamento delle suddette mensilità e la CP_3 consegna dei prospetti paga mancanti (doc.5); di avere agito in via monitoria per il pagamento di parte delle retribuzioni ed emolumenti di cui andava creditore;
che tuttavia in assenza dell'ultimo prospetto paga, il lavoratore richiedeva il conteggio del dovuto all'Ufficio della sulla scorta CP_4 CP_3 del CCNL di riferimento;
che l' quantificava le Controparte_5 quote di TFR dal 1.01.2024 al 9.02.2024 in € 174,98 lordi ovvero importo pacificamente rientrante nella responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. n.
276/2003 (cfr. ns. doc. 19-20) che a tale importo richiedeva inoltre il riconoscimento della voce di indennità di trasferta svolta nel mese di gennaio
2024 per € 828,00 all'interno del cantiere navale di che inoltre CP_2
l' quantificava gli importi ancora dovuti dalla datrice di lavoro Controparte_5 al ricorrente fino alla cessazione del rapporto di Controparte_1 lavoro avvenuta in data 2.04.2024 in mancanza della redazione del prospetto paga finale ovvero: € 305,60 a titolo di tredicesima (detratto € 149,68 per quota 13esima gennaio 2024), € 3.151,94 per preavviso, € 455,28 per ferie, €
147,37 per permessi, € 210,13 per festività, € 641,56,00 per TFR dal
1.01.2024 al 2.04.2024 – come chiarito da parte ricorrente all'udienza - e, dunque, complessivamente l'importo di € 4.911,88 lordi (vd doc. 19-20).
3 2. Come chiarito oggi all'udienza il ricorrente agisce per tale ultimi importi.
3. Sussiste la competenza dell'intestato tribunale in considerazione della sede della società datrice di lavoro, in Venezia, ex art. 413 c.p.c.
4. Ciò posto, nel merito, il ricorso deve essere accolto.
5. Il ricorrente ha provato la sussistenza del rapporto di lavoro mediante le buste paga di gennaio, febbraio e marzo 2024 e la certificazione unica 2024
e gli importi richiesti sono stati elaborati dall' sulla Controparte_5 scorta delle buste paga consegnate, del CUD rilasciato e del CCNL applicato.
6. A fronte di tali conteggi che concernono retribuzione ordinaria, diretta, indiretta e differita nulla è stato opposto da parte di
[...] per elidere la correttezza dei predetti conteggi, mentre le Controparte_1 voci discendono dalla legge e dal CCNL, dovuti al lavoratore in pendenza del rapporto.
7. Costituisce principio consolidato quello secondo il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vd. ex plurimis Cass. S.U. 30/10/2001 n.
13533).
8. Mentre il ricorrente ha provato le proprie pretese e ha allegato l'inadempimento, la datrice di lavoro, non costituendosi, non ha provato di aver adempiuto.
9. Va anche rilevato che l'indennità sostitutiva del preavviso è dovuta in quanto il ricorrente ha rassegnato le dimissioni per giusta causa , ex art. 2119
c.c., in ragione del mancato pagamento delle retribuzioni da gennaio 2024, situazione che non consente – per il lavoratore – la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto.
10. Deve dunque concludersi come in dispositivo, con la precisazione che sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. e
4 150 disp. att. c.p.c., dovendosi escludere il riconoscimento degli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. alla luce di Cass. SSUU 12449/2024; si richiama sul punto propria sentenza 183/2025 RG ex art. 118 disp. att. c.p.c.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro scaglione € 1.100-5.200 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali.
12. Il ricorrente ha dichiarato di essere esente dal contributo unificato per ragioni di reddito come da autocertificazione in atti.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna a corrispondere al Controparte_1 ricorrente la somma di € 4.911,88 lordi per i titoli di cui alla parte motiva oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal dovuto al saldo effettivo;
2) Condanna la predetta resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario. del 15%, IVA e CPA, come per legge
Venezia, all'udienza del 23/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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