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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RIVELLO PIERPAOLO, Presidente e Relatore
DELLA VECCHIA ANGELO, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 311/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920250007817523000 IVA-ALTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 502/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
In via principale, nel merito: dichiarare non dovuta la sanzione di € 34.924,74 quale importo residuo della cartella n. 019 2025 00078175 23000;
In via subordinata, nel merito: riduzione della sanzione residua di € 34.924,74 ad un quarto e quindi nella misura di € 8.731,00:
Resistente/Appellato: Respingere il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., come enunciato in sede di ricorso, a causa di difficoltà finanziarie per effetto della situazione di crisi post-Covid, nell'anno 2022 non era riuscita ad effettuare alcuni versamenti periodici IVA il cui debito era stato regolarmente evidenziato nella dichiarazione annuale di detto anno.
La società, allo scopo di usufruire della facoltà di versamento rateale previsto e consentito dalle disposizioni di cui all'art. 3 bis del D.lgs 462/1997, accedeva alla procedura telematica resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate ed otteneva il piano di determinazione dei pagamenti rateali con il calcolo degli importi dovuti distinti per imposta, sanzioni, interessi originari ed interessi di rateazione il tutto frazionato in 20 rate di pari importo ammontante ciascuna ad € 10.233,86.
In conformità a detto piano, la società avviava i relativi adempimenti effettuando il versamento della prima rata in data 14/11/2024 e proseguiva con il versamento della seconda rata in data 28/02/2025 .
Prima della scadenza della terza rata, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha notificato la cartella 019
2025 00078175 23000 con la richiesta di pagamento, entro 60 giorni, della somma di € 234.259,98.
Nella indicazione di dettaglio della cartella era indicato che la somma in questione veniva richiesta per
“Ruolo per decadenza da rateazione per tardivo versamento della rata n. 1 effettuato oltre il termine di 37 giorni dalla notifica della comunicazione di irregolarità (art. 15 ter DPR 602 del 29/09/1973) ”.
Nel ricorso depositato innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo veniva lamentata l' Illegittima applicazione della sanzione di cui all'art.13 del D.lgs. 471/1997 nella misura piena;
nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 bis del D.Lgs. 462/1997. Si affermava infatti che il versamento della prima rata doveva considerarsi tempestivo in quanto eseguito in conformità con il piano di determinazione dei pagamenti rateali rilasciato dall'Agenzia delle Entrate che indicava la scadenza del
14/11/2024, come poteva evincersi dal prospetto di “Determinazione dei versamenti rateali”.
Nel ricorso veniva osservato che nella motivazione dell'iscrizione a ruolo riportata nella cartella si contestava che detto termine era tardivo in quanto oltre 37 giorni dalla comunicazione di irregolarità, quindi con una tardività di 7 giorni.
Veniva tuttavia obiettato che l'erroneo computo del termine di versamento della prima rata, imputabile ad un errore materiale operativo nella predisposizione del piano di rateazione, avrebbe dovuto essere intercettato dalla procedura impedendo l'emissione di un documento ufficiale erroneo.
Secondo la Società ricorrente l'errore era pertanto imputabile all'Amministrazione e non poteva essere sanzionato.
Nel ricorso si osservava pertanto che l'aggravio sanzionatorio di € 34.924,74 era illegittimo e doveva essere annullato.
Si eccepiva inoltre la violazione dei principi di buona fede e affidamento di cui all'art. 10 della Legge
212/2000 (Statuto del Contribuente); veniva sostenuta l'inapplicabilità della sanzione per violazioni che non arrecano danni all'Erario.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio richiedendo il rigetto del ricorso. Successivamente peraltro veniva richiesta la dichiarazione di estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appaiono ravvisabili i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Bergamo, 17 dicembre 2025
Il Presidente Relatore
LO EL
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RIVELLO PIERPAOLO, Presidente e Relatore
DELLA VECCHIA ANGELO, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 311/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920250007817523000 IVA-ALTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 502/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
In via principale, nel merito: dichiarare non dovuta la sanzione di € 34.924,74 quale importo residuo della cartella n. 019 2025 00078175 23000;
In via subordinata, nel merito: riduzione della sanzione residua di € 34.924,74 ad un quarto e quindi nella misura di € 8.731,00:
Resistente/Appellato: Respingere il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., come enunciato in sede di ricorso, a causa di difficoltà finanziarie per effetto della situazione di crisi post-Covid, nell'anno 2022 non era riuscita ad effettuare alcuni versamenti periodici IVA il cui debito era stato regolarmente evidenziato nella dichiarazione annuale di detto anno.
La società, allo scopo di usufruire della facoltà di versamento rateale previsto e consentito dalle disposizioni di cui all'art. 3 bis del D.lgs 462/1997, accedeva alla procedura telematica resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate ed otteneva il piano di determinazione dei pagamenti rateali con il calcolo degli importi dovuti distinti per imposta, sanzioni, interessi originari ed interessi di rateazione il tutto frazionato in 20 rate di pari importo ammontante ciascuna ad € 10.233,86.
In conformità a detto piano, la società avviava i relativi adempimenti effettuando il versamento della prima rata in data 14/11/2024 e proseguiva con il versamento della seconda rata in data 28/02/2025 .
Prima della scadenza della terza rata, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha notificato la cartella 019
2025 00078175 23000 con la richiesta di pagamento, entro 60 giorni, della somma di € 234.259,98.
Nella indicazione di dettaglio della cartella era indicato che la somma in questione veniva richiesta per
“Ruolo per decadenza da rateazione per tardivo versamento della rata n. 1 effettuato oltre il termine di 37 giorni dalla notifica della comunicazione di irregolarità (art. 15 ter DPR 602 del 29/09/1973) ”.
Nel ricorso depositato innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo veniva lamentata l' Illegittima applicazione della sanzione di cui all'art.13 del D.lgs. 471/1997 nella misura piena;
nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 bis del D.Lgs. 462/1997. Si affermava infatti che il versamento della prima rata doveva considerarsi tempestivo in quanto eseguito in conformità con il piano di determinazione dei pagamenti rateali rilasciato dall'Agenzia delle Entrate che indicava la scadenza del
14/11/2024, come poteva evincersi dal prospetto di “Determinazione dei versamenti rateali”.
Nel ricorso veniva osservato che nella motivazione dell'iscrizione a ruolo riportata nella cartella si contestava che detto termine era tardivo in quanto oltre 37 giorni dalla comunicazione di irregolarità, quindi con una tardività di 7 giorni.
Veniva tuttavia obiettato che l'erroneo computo del termine di versamento della prima rata, imputabile ad un errore materiale operativo nella predisposizione del piano di rateazione, avrebbe dovuto essere intercettato dalla procedura impedendo l'emissione di un documento ufficiale erroneo.
Secondo la Società ricorrente l'errore era pertanto imputabile all'Amministrazione e non poteva essere sanzionato.
Nel ricorso si osservava pertanto che l'aggravio sanzionatorio di € 34.924,74 era illegittimo e doveva essere annullato.
Si eccepiva inoltre la violazione dei principi di buona fede e affidamento di cui all'art. 10 della Legge
212/2000 (Statuto del Contribuente); veniva sostenuta l'inapplicabilità della sanzione per violazioni che non arrecano danni all'Erario.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio richiedendo il rigetto del ricorso. Successivamente peraltro veniva richiesta la dichiarazione di estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appaiono ravvisabili i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Bergamo, 17 dicembre 2025
Il Presidente Relatore
LO EL