Sentenza 14 gennaio 2025
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La FNC e il CNDCEC hanno di recente pubblicato delle linee guida e degli orientamenti interpretativi in merito alla quantificazione del danno provocato dagli amministratori nella fase di scioglimento della società. Tribunale di Milano, con sentenza del 30/01/2025, sul diritto al compenso degli amministratori di società di capitali anche in assenza di una deliberazione assembleare che ne determini l'ammontare. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 22 dicembre 2025, pubblicata il 23 gennaio 2026, si è pronunciato sulla responsabilità degli ex amministratori e sindaci di Banca Popolare di Bari nell'azione promossa da quest'ultima, ora BDM Banca S.p.A. Il Tribunale di Milano (Pres. …
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Il contributo esamina il diritto di informazione del socio non amministratore nella S.r.l., come strumento di controllo e autotutela, analizzandone natura, limiti, ambito applicativo e tutele giudiziali in caso di impedimento dell'esercizio. Con sentenza del 13 marzo 2025, il Tribunale di Venezia si è espresso in tema di responsabilità gestoria nella società a responsabilità limitata, approfondendo i profili relativi all'assolvimento dell'onere probatorio in giudizio. Con ordinanza del 27 agosto 2025, n. 23963, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata. Il Consiglio Notarile di Milano, con massima n. 214 …
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Il Tribunale di Bari, con sentenza del 22 dicembre 2025, pubblicata il 23 gennaio 2026, si è pronunciato sulla responsabilità degli ex amministratori e sindaci di Banca Popolare di Bari nell'azione promossa da quest'ultima, ora BDM Banca S.p.A. La Corte di Giustizia UE con la sentenza 38/2026, si è pronunciata sulla liceità della richiesta di accesso ai propri dati personali al solo fine di richiedere il risarcimento dei danni per presunta violazione del GDPR. Il Tribunale di Bologna con la sentenza del 1° settembre 2025 ha delineato i presupposti, la natura e l'onere della prova nell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Il Tribunale di Bologna con la sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 14 gennaio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10225/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Parte_1
Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Marco Di Pietro, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro in persona del Ministro pro tempore, con il Controparte_1
funzionario delegato ex art. 417 - bis del c.p.c., dott. ; Controparte_2
-resistente-
Avente ad oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 14 gennaio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 3 novembre 2024 la ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere una docente iscritta nelle GPS, attualmente in servizio per l'a.s. 2024/25 presso l'Istituto
Comprensivo Montessori-Mascagni di Catania e di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
negli aa.ss. 2019/20, 2021/22 e 2023/24 in virtù di una serie di contratti fino Controparte_1 al termine delle attività didattiche fino al 30 giugno, o annuali fino al 31 agosto, adiva questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del
DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui
1
(recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE
e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2021/22, 2023/24 e 2024/25 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti,
con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Cont conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità
analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00 quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici Cont 2019/20, 2021/22, 2023/24 e 2024/25 condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse,
oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
A fondamento delle spiegate domande precisava che per gli anni scolastici summenzionati non aveva fruito della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali e che, nonostante l'invio di apposita diffida, finalizzata a richiederne il riconoscimento, il , odierno resistente, non aveva dato nessun CP_1
riscontro in merito.
Evidenziava che la normativa vigente, nonostante le diverse pronunce in merito, non contemplava la possibilità per gli “insegnanti precari” di usufruire della suddetta “Carta elettronica del docente” creando un'ingiustificata discrepanza tra i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato.
2 Sottolineava che la VI sezione della Corte di Giustizia Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022,
aveva riconosciuto a tutti i docenti precari della scuola il diritto ad usufruire del beneficio in questione, ritenendo che la limitazione ai soli docenti di ruolo contrastasse con il divieto di discriminazione definito nella clausola 4 dell'Accordo europeo sul lavoro a tempo determinato e affermando, conseguentemente, l'incompatibilità dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 con l'ordinamento comunitario.
Ribadiva che la suddetta indennità doveva essere riconosciuta anche al personale a tempo determinato, in quanto l'assetto normativo e contrattuale prevede lo stesso diritto - dovere alla formazione sia nei confronti del personale docente a tempo determinato che di quello a tempo indeterminato, poiché, invero, dall'art. 282 del decreto legislativo n. 297/94, dall'art. 28 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del
4 agosto 1995 e dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 emerge come il sia tenuto a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in CP_1 servizio, tanto al personale a tempo determinato che a quello a tempo indeterminato.
Evidenziava che il diverso trattamento tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato non può ritenersi giustificato neppure in funzione del richiamo al principio della stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato, posto che l'integrazione retributiva di € 500,00 annui viene erogata anche al docente in prova, il quale consegue la stabilità solo dopo l'obbligatorio superamento del c. d. periodo di prova.
Deduceva, pertanto, la violazione del principio eurocomunitario di non discriminazione, di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (direttiva 1999/1970), nonché degli artt. 20 e 21 della
Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, in ragione anche di quanto statuito dalla CGUE nella sentenza del 18 maggio 2022 nella causa C - 450/21.
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 6 dicembre 2024, si è costituito in giudizio il
[...]
, il quale formulava le seguenti conclusioni: “In via principale: rigettare il ricorso ove Controparte_1
infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
-
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità
in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass.
Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244)”.
1.3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 14 gennaio 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
3 2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dal resistente, CP_1
tenuto conto degli anni scolastici in relazione ai quali è stato richiesto il beneficio oggetto del giudizio - dei quali il primo, l'a.s. 2019/2020, con incarico decorrente dal 10 ottobre 2019 - e dell'atto di diffida del 30 settembre 2024, inviato da parte ricorrente a mezzo pec, interruttivo del decorso del termine quinquennale di prescrizione (cfr. doc. 7 fascicolo parte ricorrente).
2.1 Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 3798/2022 resa il 9 novembre 2022 nella causa iscritta al n. 7698/2022 R.G. in fattispecie identica e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c..
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si CP_1
trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo NorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che
4 la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019,
UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n.
107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale
è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza…». (…) CP_1
5 38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
GrupoNorteFacility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, Persona_3
C631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui “Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/[1989], ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”. Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI,
08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina
6 prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”.
2.2 Ora, nella specie non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare per escludere la dedotta discriminazione. Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
2.3 Come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e alle note conclusive, risulta che la ricorrente è in servizio nell'a.s. 2024/2025 dal 09/09/2024 al 30/06/2025 come docente a tempo determinato, presso l'I.C. Montessori-Mascagni - Catania e che ha espletato servizio nell'a.s.
2019/2020 dal 10/10/2019 al 30/06/2020 , nell'a.s. 2021/2022 dal 04/10/2021 al 30/06/2022 e nell'a.s. 2023/2024 dal 01/09/2023 al 30/06/2024 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso – fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999
(cfr. doc. 1, fascicolo parte ricorrente e contratto a.s. 2024/2025 depositato il 17/12/2024).
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti di ruolo e precari.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4,
7 comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
2.4 Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di €
2.000,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli aa.ss. 2019/2020, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, con la condanna del convenuto agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta CP_1
parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, facendo altresì applicazione dell'art. 4, co. 1 bis, ivi contenuto, vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica Parte_1 per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla Controparte_1
attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 2.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n.
724/1994; condanna il alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.132,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Catania, 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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