Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. N. 11622/2022
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell' udienza del 29.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11622/2022 r.g.a.c., promossa da
, rappr e difeso dall' avv Palma Lorenzo Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappr e difeso dagli avv S. CP_1
Graziuso e Vincenzo Marina Marinelli
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito n 35920220002889145000
(contributi IVS eccedenti il minimale 1/2015-12/2015)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.10.2022 il ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 35920220002889145000 emesso dall' per contributi IVS gestione artigiani/commercianti sul CP_1 reddito eccedente il minimale in relazione al periodo da 1/2015 a 12/2015 per la complessiva somma di euro 990,59.
A fondamento del ricorso eccepiva la prescrizione del credito preteso dall'
e chiedeva l' annullamento dell' avviso di addebito opposto. CP_1
Con memoria di costituzione depositata in data 12.1.2024 si costituiva tardivamente l' il quale contestava gli avversi assunti e concludeva CP_1 per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa, all'udienza del 29.1.2025 la causa è stata decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato attesa l' infondatezza dell' eccezione di prescrizione formulata dall' opponente.
In generale l' importo globale dei contributi da versare deve essere calcolato sulla totalità dei redditi denunciati ai fini Irpef nell' anno considerato.
Poiché non è tuttavia possibile conoscere in anticipo il reddito che verrà prodotto nel corso dell' anno la legge prevede che: innanzitutto debba essere obbligatoriamente versata la contribuzione calcolata sul c.d. minimale di reddito (contributo fisso entro il minimale); sulla quota di reddito che, eventualmente ecceda il minimale, dovranno poi essere versati due acconti, da calcolare sula base del reddito prodotto nell' anno precedente (contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale),
l' anno successivo, quando sarà noto l' ammontare del reddito effettivamente prodotto, se quanto versato (quattro rate più due acconti) risulti inferiore a quanto dovuto, dovrà essere effettuato un ulteriore versamento a saldo (contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale-saldo).
Va aggiunto che nell' ambito di ciascun anno sono individuati quattro periodi trimestrali nei quali devono essere effettuati i versamenti contributivi da effettuare per i contributi entro il minimale (il 16 maggio, in relazione al primo trimestre dell' anno di riferimento;
il 16 luglio il secondo trimestre;
il 16 ottobre il terzo trimestre;
il 16 febbraio successivo in relazione al quarto trimestre dell' anno precedente) mentre i contributi dovuti a percentuale sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere pagati nell' anno entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di acconto (solitamente sono due rate, la prima scadente il 30 giugno e la seconda il 30 novembre ) e nell' anno successivo (solitamente entro il 16 luglio, salvo proroghe) a titolo di saldo.
Per quanto riguarda i contributi fissi è da ritenere che trattasi di periodi trimestrali che rilevano autonomamente per la individuazione e la prescrizione dei relativi obblighi contributivi.
Per quanto concerne i contributi eccedenti il minimale invece è da reputarsi che il termine unico per la individuazione e la prescrizione dei relativi obblighi contributivi è da fissare nell' anno successivo a quello di maturazione non solo per il saldo ma anche per gli acconti dato che questi ultimi sono versati a titolo provvisorio e è prevista la possibilità di conguaglio e restituzione.
Tanto premesso con riferimento ai contributi richiesti con l' avviso di addebito n 1) n 35920220002889145000 relativi a contributi gestione artigiani eccedenti il minimale relativi al periodo da gennaio a dicembre
2015 il termine per il pagamento del saldo dei contributi IVS eccedenti il minimale relativi all' anno 2015 scadeva a luglio 2016.
Considerato che il primo atto di messa in mora notificato al ricorrente
è la comunicazione di debito del 19 aprile 2021 notificata in data 27.4.2021 all' indirizzo del destinatario, non appare maturato il termine di prescrizione quinquennale tra la data di scadenza del pagamento dei predetti contributi (luglio 2016) e la data di notifica della predetta comunicazione di debito in data 27.4.2021 (già senza considerare la sospensione dei termini di prescrizione di 311 giorni dal 23.2.2020 al
30.6.2020 (ex art 37 co 2 dl 18/2020) e dal 31.12.2020 al 30.6.2021 ex art
11 co 9 d l 183/2020).
*
Appare inoltre infondata l' eccezione formulata dall' opponente di irregolarità della notifica della comunicazione di debito del 27.4.2021 atteso che la stessa risulta conforme alle disposizioni introdotte dall' art 108 co 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. 'Cura Italia') il quale ha previsto che «a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi (…) nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta», i messi postali procederanno alla consegna delle buste e dei pacchi accertandosi preventivamente della presenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro presso l'indirizzo di consegna. L'operazione procederà quindi con l'immissione del plico nella cassetta della corrispondenza del destinatario, senza la raccolta della firma del ricevente.
La firma verrà apposta solo dall'operatore postale sul documento di consegna in cui viene attestata anche la suddetta modalità di recapito.
Non può infine essere accolta l' eccezione formulata dall' opponente di inutilizzabilità degli atti interruttivi per tardiva costituzione dell' atteso che l' eccezione di interruzione della prescrizione integra CP_1 un' eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d' ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (v. Cass 24813/2022 secondo cui “In tema di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo ex sé all' acquisizione d' ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l' acquisizione di ogni documento relativo agli atti della procedura di riscossione da cui derivano conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell' avvenuta allegazione dei fatti”).
Per i suesposti motivi il ricorso non può essere accolto.
Attesa la particolarità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il
28 ottobre 2022 da nei confronti dell , Parte_1 CP_1 così provvede:
a)-Rigetta il ricorso.
b)- compensa le spese processuali.
Lecce, 29 gennaio 2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa