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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5204 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 46197/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Cosmai Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice relatore estensore Dott.ssa valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 27/12/2024 promossa da 1) Parte_1
Nato il 16/06/1997 a BOLLATE (MI) Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 9 20021 BOLLATE ITALIA provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato
Parte attrice nei confronti di 2) Controparte_1
Nata il 09/06/1996 a CARATE BRIANZA (MB) Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 29 20841 CARATE BRIANZA ITALIA Parte convenuta contumace
con i seguenti figli: nato Milano 15.8.2021 CP_2
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_3 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 15.1.2025.
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 10 giugno 2025 affidamento esclusivo del minore alla madre, modalità di frequentazione da determinarsi indicazioni del Tribunale, assegno di mantenimento a carico del padre pari ad euro 400,00.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2020 agli inizi del 2022 e dalla loro unione è nato, a Milano il 15.8.2021, , riconosciuto da entrambi. CP_2
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 27.12.2024 la signora Parte_1 ha chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alla frequentazione del minore e al suo mantenimento.
In data 7 maggio 2025 parte attrice è comparsa avanti il GOT delegato dal Tribunale e ha dichiarato quanto segue: Io vivo con mio padre e mio figlio, vivo a casa di mio padre da circa sei/sette mesi, viviamo a Bollate. Con il mio compagno ci siamo lasciati dopo cinque mesi dalla nascita di , e io sono CP_2 rimasta a vivere nell'allora casa familiare, per circa un paio di anni, l'affitto veniva pagato alle volte dai genitori del mio compagno e a volte dai miei. Inizialmente quando ci siamo lasciati io e il mio compagno, per un paio di mesi, ci siamo alternati nella casa familiare, successivamente il padre teneva a dormire a casa del nonno paterno. A un certo punto in occasione di un ponte CP_2 festivo io ho chiamato per sentire e ho scoperto che il padre senza preavvisarmi, complici CP_2 anche i nonni paterni, avevano affidato il bambino a una zia paterna, persona che io non avevo mai visto. Il comportamento del padre ha fatto sì che io perdessi la fiducia in merito alla sua figura genitoriale, e si sono creati degli attriti. Lui ha approfittato del nostro diverbio per iniziare a vedere meno il bambino, in allora aveva due anni. Preciso che già chiamava papà e CP_2 CP_2 lo riconosceva come tale. In seguito, quando ha iniziato a frequentare il nido, ho deciso CP_2 di lasciare la ex casa familiare, perché non ero in grado di pagare il canone di locazione, e mi sono trasferita presso mio padre, ed è proprio mio padre che mantiene me e mio figlio. Io, nel frattempo, come indicato nel ricorso ho terminato gli studi e mi sono laureata, e mio padre per poter fronte a tutti gli impegni economici ha posticipato il suo collocamento in pensione per potermi aiutare economicamente. Nel periodo nel quale ero iscritta all'Università era il nonno paterno che mi chiedeva di vedere il nipote, ed io al fine di garantire la relazione con il ramo paterno mi organizzavo con lui, il mio ex compagno, so che alle volte, vedeva il figlio presso il nonno paterno. In seguito alla disgrazia, legata al suicidio del nonno paterno, non sono più riuscita a mettermi in contatto con il mio ex compagno, il quale non mi ha mai telefonato, non mi ha mai chiesto come stesse il bambino, e non più visto dal giorno del funerale del nonno paterno e cioè dall'ottobre 2024. Io al momento ho inviato dei curriculum vitae, io non ho più mia madre e quindi per la gestione del bambino ce ne occupiamo io e mio padre.
frequenta il primo anno della scuola dell'infanzia, le maestre mi hanno detto che il CP_2 bambino è un po' troppo attivo, e mi hanno consigliato di sottoporlo a una visita specialistica, e per sottoporlo a visita è necessario anche il consenso paterno, io non ho più contatti con il padre, per questo motivo ho necessità di poter assumere tali decisioni mediche da sola. Io sono priva di reddito. Quando io e il mio compagno vivevamo insieme lui lavorava all' poi a un Controparte_4 certo punto lavorava con il padre che si occupava della vendita diretta di salumi. Non so quanto guadagnasse, i soldi lui li chiedeva sempre ai genitori. Preciso che inizialmente, quando il bambino era molto piccolo, il mio ex compagno grazie all'aiuto dei suoi genitori mi dava euro 700,00 poi euro 400,00 e poi più nulla, questo dopo la morte del padre. Da quando il nonno paterno è mancato, la nonna paterna ogni tanto mi aiuta e vede anche il bambino. Il mio ex compagno è a conoscenza del procedimento civile per l'affidamento, io non so neppure dove lui viva.
* All'esito il GOT ha rinviato la causa all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc già calendarizzata avanti il Giudice Delegato. All'udienza del 10 giugno 2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che nonostante la rituale notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art.143 c.p.c.), non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha confermato quanto già riferito al GOT aggiungendo che: Confermo le dichiarazioni che ho reso davanti al giudice onorario: la situazione è invariata da allora. La cosa positiva è che la nonna paterna -che abita a Casale Monferrato- una settimana sì e Per una settimana e no viene per stare con Non so se lei sappia nulla di so solo che stava CP_1 tentando di mettersi in comunicazione con lui perché mi ha detto che a seguito della morte del padre di lei e sono comproprietari al 50% di un immobile che lei sarebbe interessata a CP_1 CP_1 vendere. Non so nient'altro. ADR non so se lavori. Non ho notizie di lui da almeno un anno. L'ho visto al funerale di suo CP_1 Per padre a novembre scorso ma non mi ha detto nulla. Il nonno paterno di padre di da CP_1 quando ci siamo lasciati nel 2022 e fino alla sua morte (novembre 2024) mi ha aiutato economicamente per . Né prima né dopo la morte del nonno paterno mi ha dato CP_2 CP_1 qualcosa per nostro figlio. La nonna materna ogni tanto, quando può mi dà qualcosa. non CP_1 mi ha dato mai nulla per nostro figlio. ADR io non lavoro. Mi sono laureata l'anno scorso e sto iniziando adesso a mandare curricula. I Per miei nonni sono anziani e non possono darmi una mano per e mio papà lavora ancora. Attualmente io e siamo mantenuti da mio papà e riceviamo aiuti sporadici ora dalla CP_2 nonna paterna ora dai miei nonni. ADR percepisco l'assegno unico universale nell'importo minimo perché sono sotto il nucleo di mio padre. Vivo in un'abitazione che è in comproprietà tra me e mio padre con mio padre e mio figlio. All'asilo mi hanno detto che devo fare una vista NPI per il bambino perché è molto attivo e perché non parla benissimo ma io non ho la firma del padre ed è un problema perché non posso procedere. Non è un problema urgente ma non avendo rapporti con è tutto difficile CP_1
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2 c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni. Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale. Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
******* Ritenuto Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
che il sig. rendendosi irreperibile e non mostrando alcun interesse rispetto al figlio Controparte_1 minore , l'uomo che non si informa sullo stato di salute del bambino e non ha più visto il CP_2 bambino dall'ottobre del 2024, ha, di fatto, abdicato al proprio ruolo genitoriale;
che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;).
che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo di alla madre deve essere CP_2 accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
che, essendo necessari approfondimenti presso la NPI, come consigliato dalle maestre di , CP_2
e preso atto del sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita del minore si impone una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice;
che, quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre tenuto conto dell'età del minore (4 anni) del fatto che i loro rapporti sono sempre stati scanditi da irregolarità e da accordi di volta in volta raggiunti dai genitori, che il padre possa incontrare il bambino previo accordo da raggiungersi con la madre che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua anche vista l'età del minore (4 anni).
Con riferimento al mantenimento della prole che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo alle capacità economiche dei genitori:
1. la madre: recentemente laureatasi, è priva di attività lavorativa, vive con e presso la casa del proprio padre, il quale provvede al mantenimento della figlia e del nipote.
2. il padre: giovane uomo di 29 anni nel periodo della convivenza lavorava presso le Assicurazione e successivamente per un periodo con il proprio padre, il quale si CP_4 occupava della vendita diretta di salumi. Quando SS era molto piccolo, la famiglia versava mensilmente circa euro 700,00 per il nipote poi ridotto a euro 400,00, CP_1 per poi interrompere ogni versamento in concomitanza con il decesso del nonno paterno.
3. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento del figlio minore in Euro 350,00 al mese importo da versarsi in via CP_2 anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano che non richiedono il preventivo consenso;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di gennaio 2025, - il ricorso stato depositato il 27.12.2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio.
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , nella contumacia di parte convenuta, letti ed applicati gli artt. 316, Controparte_1 comma IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. Affida in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai CP_2 fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Bollate alla Via Pirandello n. 9, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/ figlio ferma la tutela dell'interesse del minore e nel rispetto dei suoi tempi
3. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità di gennaio 2025, nel mantenimento del figlio minore versando alla CP_2 madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 350,00 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione (gennaio 2026);
4. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano del 10 giungo 2025, secondo il seguente schema:
CATEGORIA SPESE
a) visite specialistiche prescritte;
b) cure dentistiche Spese mediche (da presso strutture pubbliche o documentare) che non in casi di urgenza;
c) richiedono il preventivo trattamenti sanitari prescritti accordo dal medico;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto non cosmetici;
f) farmaci e presidi medici.
a) tasse scolastiche e Spese scolastiche (da universitarie;
b) libri di documentare) che non testo;
c) materiale scolastico richiedono il preventivo di corredo;
d) dotazione accordo informatica;
e) assicurazione scolastica.
Spese extrascolastiche (da a) tempo pre e post-scuola; documentare) che non b) centro estivo ricreativo;
c) richiedono il preventivo servizio di babysitter. accordo
Disponendo che: .
- Chi anticipa le spese deve provare la spesa entro 30 giorni all'altro genitore. Il rimborso deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
- Se la spesa supera il 10% del reddito mensile netto di un genitore, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale stabilita giudizialmente.
6) Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
7)Dichiara irripetibili le spese di lite
Sentenza immediatamente efficace ex lege.
Si comunichi Così deciso in Milano, l'11 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Laura Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Cosmai Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice relatore estensore Dott.ssa valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 27/12/2024 promossa da 1) Parte_1
Nato il 16/06/1997 a BOLLATE (MI) Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 9 20021 BOLLATE ITALIA provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato
Parte attrice nei confronti di 2) Controparte_1
Nata il 09/06/1996 a CARATE BRIANZA (MB) Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 29 20841 CARATE BRIANZA ITALIA Parte convenuta contumace
con i seguenti figli: nato Milano 15.8.2021 CP_2
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_3 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 15.1.2025.
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 10 giugno 2025 affidamento esclusivo del minore alla madre, modalità di frequentazione da determinarsi indicazioni del Tribunale, assegno di mantenimento a carico del padre pari ad euro 400,00.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2020 agli inizi del 2022 e dalla loro unione è nato, a Milano il 15.8.2021, , riconosciuto da entrambi. CP_2
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 27.12.2024 la signora Parte_1 ha chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alla frequentazione del minore e al suo mantenimento.
In data 7 maggio 2025 parte attrice è comparsa avanti il GOT delegato dal Tribunale e ha dichiarato quanto segue: Io vivo con mio padre e mio figlio, vivo a casa di mio padre da circa sei/sette mesi, viviamo a Bollate. Con il mio compagno ci siamo lasciati dopo cinque mesi dalla nascita di , e io sono CP_2 rimasta a vivere nell'allora casa familiare, per circa un paio di anni, l'affitto veniva pagato alle volte dai genitori del mio compagno e a volte dai miei. Inizialmente quando ci siamo lasciati io e il mio compagno, per un paio di mesi, ci siamo alternati nella casa familiare, successivamente il padre teneva a dormire a casa del nonno paterno. A un certo punto in occasione di un ponte CP_2 festivo io ho chiamato per sentire e ho scoperto che il padre senza preavvisarmi, complici CP_2 anche i nonni paterni, avevano affidato il bambino a una zia paterna, persona che io non avevo mai visto. Il comportamento del padre ha fatto sì che io perdessi la fiducia in merito alla sua figura genitoriale, e si sono creati degli attriti. Lui ha approfittato del nostro diverbio per iniziare a vedere meno il bambino, in allora aveva due anni. Preciso che già chiamava papà e CP_2 CP_2 lo riconosceva come tale. In seguito, quando ha iniziato a frequentare il nido, ho deciso CP_2 di lasciare la ex casa familiare, perché non ero in grado di pagare il canone di locazione, e mi sono trasferita presso mio padre, ed è proprio mio padre che mantiene me e mio figlio. Io, nel frattempo, come indicato nel ricorso ho terminato gli studi e mi sono laureata, e mio padre per poter fronte a tutti gli impegni economici ha posticipato il suo collocamento in pensione per potermi aiutare economicamente. Nel periodo nel quale ero iscritta all'Università era il nonno paterno che mi chiedeva di vedere il nipote, ed io al fine di garantire la relazione con il ramo paterno mi organizzavo con lui, il mio ex compagno, so che alle volte, vedeva il figlio presso il nonno paterno. In seguito alla disgrazia, legata al suicidio del nonno paterno, non sono più riuscita a mettermi in contatto con il mio ex compagno, il quale non mi ha mai telefonato, non mi ha mai chiesto come stesse il bambino, e non più visto dal giorno del funerale del nonno paterno e cioè dall'ottobre 2024. Io al momento ho inviato dei curriculum vitae, io non ho più mia madre e quindi per la gestione del bambino ce ne occupiamo io e mio padre.
frequenta il primo anno della scuola dell'infanzia, le maestre mi hanno detto che il CP_2 bambino è un po' troppo attivo, e mi hanno consigliato di sottoporlo a una visita specialistica, e per sottoporlo a visita è necessario anche il consenso paterno, io non ho più contatti con il padre, per questo motivo ho necessità di poter assumere tali decisioni mediche da sola. Io sono priva di reddito. Quando io e il mio compagno vivevamo insieme lui lavorava all' poi a un Controparte_4 certo punto lavorava con il padre che si occupava della vendita diretta di salumi. Non so quanto guadagnasse, i soldi lui li chiedeva sempre ai genitori. Preciso che inizialmente, quando il bambino era molto piccolo, il mio ex compagno grazie all'aiuto dei suoi genitori mi dava euro 700,00 poi euro 400,00 e poi più nulla, questo dopo la morte del padre. Da quando il nonno paterno è mancato, la nonna paterna ogni tanto mi aiuta e vede anche il bambino. Il mio ex compagno è a conoscenza del procedimento civile per l'affidamento, io non so neppure dove lui viva.
* All'esito il GOT ha rinviato la causa all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc già calendarizzata avanti il Giudice Delegato. All'udienza del 10 giugno 2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che nonostante la rituale notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art.143 c.p.c.), non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha confermato quanto già riferito al GOT aggiungendo che: Confermo le dichiarazioni che ho reso davanti al giudice onorario: la situazione è invariata da allora. La cosa positiva è che la nonna paterna -che abita a Casale Monferrato- una settimana sì e Per una settimana e no viene per stare con Non so se lei sappia nulla di so solo che stava CP_1 tentando di mettersi in comunicazione con lui perché mi ha detto che a seguito della morte del padre di lei e sono comproprietari al 50% di un immobile che lei sarebbe interessata a CP_1 CP_1 vendere. Non so nient'altro. ADR non so se lavori. Non ho notizie di lui da almeno un anno. L'ho visto al funerale di suo CP_1 Per padre a novembre scorso ma non mi ha detto nulla. Il nonno paterno di padre di da CP_1 quando ci siamo lasciati nel 2022 e fino alla sua morte (novembre 2024) mi ha aiutato economicamente per . Né prima né dopo la morte del nonno paterno mi ha dato CP_2 CP_1 qualcosa per nostro figlio. La nonna materna ogni tanto, quando può mi dà qualcosa. non CP_1 mi ha dato mai nulla per nostro figlio. ADR io non lavoro. Mi sono laureata l'anno scorso e sto iniziando adesso a mandare curricula. I Per miei nonni sono anziani e non possono darmi una mano per e mio papà lavora ancora. Attualmente io e siamo mantenuti da mio papà e riceviamo aiuti sporadici ora dalla CP_2 nonna paterna ora dai miei nonni. ADR percepisco l'assegno unico universale nell'importo minimo perché sono sotto il nucleo di mio padre. Vivo in un'abitazione che è in comproprietà tra me e mio padre con mio padre e mio figlio. All'asilo mi hanno detto che devo fare una vista NPI per il bambino perché è molto attivo e perché non parla benissimo ma io non ho la firma del padre ed è un problema perché non posso procedere. Non è un problema urgente ma non avendo rapporti con è tutto difficile CP_1
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2 c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni. Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale. Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
******* Ritenuto Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
che il sig. rendendosi irreperibile e non mostrando alcun interesse rispetto al figlio Controparte_1 minore , l'uomo che non si informa sullo stato di salute del bambino e non ha più visto il CP_2 bambino dall'ottobre del 2024, ha, di fatto, abdicato al proprio ruolo genitoriale;
che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;).
che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo di alla madre deve essere CP_2 accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
che, essendo necessari approfondimenti presso la NPI, come consigliato dalle maestre di , CP_2
e preso atto del sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita del minore si impone una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice;
che, quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre tenuto conto dell'età del minore (4 anni) del fatto che i loro rapporti sono sempre stati scanditi da irregolarità e da accordi di volta in volta raggiunti dai genitori, che il padre possa incontrare il bambino previo accordo da raggiungersi con la madre che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua anche vista l'età del minore (4 anni).
Con riferimento al mantenimento della prole che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo alle capacità economiche dei genitori:
1. la madre: recentemente laureatasi, è priva di attività lavorativa, vive con e presso la casa del proprio padre, il quale provvede al mantenimento della figlia e del nipote.
2. il padre: giovane uomo di 29 anni nel periodo della convivenza lavorava presso le Assicurazione e successivamente per un periodo con il proprio padre, il quale si CP_4 occupava della vendita diretta di salumi. Quando SS era molto piccolo, la famiglia versava mensilmente circa euro 700,00 per il nipote poi ridotto a euro 400,00, CP_1 per poi interrompere ogni versamento in concomitanza con il decesso del nonno paterno.
3. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento del figlio minore in Euro 350,00 al mese importo da versarsi in via CP_2 anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano che non richiedono il preventivo consenso;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di gennaio 2025, - il ricorso stato depositato il 27.12.2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio.
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , nella contumacia di parte convenuta, letti ed applicati gli artt. 316, Controparte_1 comma IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. Affida in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai CP_2 fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Bollate alla Via Pirandello n. 9, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/ figlio ferma la tutela dell'interesse del minore e nel rispetto dei suoi tempi
3. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità di gennaio 2025, nel mantenimento del figlio minore versando alla CP_2 madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 350,00 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione (gennaio 2026);
4. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano del 10 giungo 2025, secondo il seguente schema:
CATEGORIA SPESE
a) visite specialistiche prescritte;
b) cure dentistiche Spese mediche (da presso strutture pubbliche o documentare) che non in casi di urgenza;
c) richiedono il preventivo trattamenti sanitari prescritti accordo dal medico;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto non cosmetici;
f) farmaci e presidi medici.
a) tasse scolastiche e Spese scolastiche (da universitarie;
b) libri di documentare) che non testo;
c) materiale scolastico richiedono il preventivo di corredo;
d) dotazione accordo informatica;
e) assicurazione scolastica.
Spese extrascolastiche (da a) tempo pre e post-scuola; documentare) che non b) centro estivo ricreativo;
c) richiedono il preventivo servizio di babysitter. accordo
Disponendo che: .
- Chi anticipa le spese deve provare la spesa entro 30 giorni all'altro genitore. Il rimborso deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
- Se la spesa supera il 10% del reddito mensile netto di un genitore, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale stabilita giudizialmente.
6) Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
7)Dichiara irripetibili le spese di lite
Sentenza immediatamente efficace ex lege.
Si comunichi Così deciso in Milano, l'11 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Laura Cosmai