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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 20/02/2026, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1132/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IN UGO MARIA, Presidente e Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4348/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Spa -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di MA
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Ag.entrate - Riscossione - MA
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2349/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3 e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220133471329000 TARI 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220133471329000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220133471329000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220133471329000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220133471329000 TARI 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La spa impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di MA n. 2349 del 19.02.2024 con la quale è stato respinto il ricorso nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE di ROMA e il COMUNE di ROMA avverso la cartella di pagamento per TARI degli anni dal 2013 al 2017. La società appellante contesta la decisione di primo grado articolando i seguenti motivi di appello:
1. i giudici di prime cure hanno del tutto omesso di esaminare le censure di merito sollevate, limitandosi a dichiarare inammissibili le doglianze per la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento divenuti definitivi;
Consorzio_12. per il medesimo immobile la TARI è stata già corrisposta dal Due, effettivo conduttore dell'unità immobiliare, come risulta dai bonifici di pagamento effettuati il 15.1.2019 a seguito di avvisi di accertamento notificati al Consorzio nel 2018 per le annualità 2013-2017; 3. la società non è soggetto passivo TARI, avendo occupato, in base a scrittura privata registrata il 19.4.2013, non un'unità immobiliare autonoma, ma solo uno spazio Consorzio_1all'interno dell'ufficio condotto in locazione dal , spazio utilizzato esclusivamente per posizionare un armadio destinato al deposito di documentazione. MA Capitale si è costituita con controdeduzioni depositate in data anteriore all'udienza, rilevando: a) che gli avvisi di accertamento TARI traggono origine da fonti informative dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, archivi locazioni, anagrafe tributaria;
Consorzio_1b) che il non risulta intestatario di alcuna utenza TARI;
c) che sia il Consorzio sia la società ricorrente hanno omesso la dichiarazione TARI per Indirizzo_1l'ufficio di;
d) che in data 18/04/2023 è stato notificato provvedimento di diniego su cartella per il periodo accertato dal 15/04/2013 al 31/12/2017. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Dagli atti (e come accertato dal primo giudice) risulta che, prima della cartella, sono stati notificati alla contribuente avvisi di accertamento TARI (indicati in sentenza con riferimenti agli anni 2013 e 2014, notificati il 10/12/2018) e che tali avvisi non sono stati impugnati, divenendo definitivi.
1.1. Ne consegue l'applicazione del principio, costantemente affermato, per cui il contribuente che lascia decorrere i termini per impugnare l'atto impositivo presupposto non può, mediante l'impugnazione dell'atto della riscossione, rimettere in discussione il merito della pretesa ormai cristallizzata, potendo far valere (salve eccezioni specifiche) solo vizi propri dell'atto consequenziale e/o la mancata notifica dell'atto presupposto (che qui è esclusa in fatto) (Cass. n. 2743 del 4.02.2025).
1.2. Nel caso concreto, l'appellante non allega (né prova) l'omessa notifica degli avvisi prodromici;
al contrario, la sequenza notificatoria è espressamente richiamata nei documenti di parte resistente e nella decisione impugnata. Pertanto, le doglianze di merito, riproposte in appello, risultano inammissibili perché dirette, sostanzialmente, a travolgere l'accertamento ormai definitivo attraverso la contestazione mediata della cartella.
2. Pur assorbente la preclusione di cui sopra, giova evidenziare – ad abundantiam – che la disciplina della TARI individua il presupposto nell'occupazione, a qualsiasi titolo, di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;
ed in caso di pluralità di possessori o detentori, sussiste obbligazione solidale.
2.1. Ne discende che la prospettazione dell'appellante circa l'utilizzo “minimo” (spazio con un armadio) e l'asserita esclusività della detenzione in capo ad altro soggetto attengono al merito dell'accertamento e, dunque, erano – e restano – questioni da veicolare contro gli avvisi, non contro la cartella consequenziale divenuta mera fase esecutiva;
peraltro, la dedotta
“duplicazione”, non è dimostrata nei termini necessari a superare le risultanze istruttorie richiamate da MA Capitale (omessa dichiarazione superficie e recupero a tassazione); e, comunque, la presenza di più detentori non esclude l'obbligazione, ma semmai la configura in solidarietà, con possibili profili di regresso interno o rimborso nei rapporti tra coobbligati, estranei però al sindacato demolitorio sulla cartella quando l'accertamento è definitivo.
2.2. In definitiva, anche sotto tale angolo, la prospettazione dell'appellante non è idonea a scalfire la legittimità della pretesa come cristallizzata dagli avvisi non opposti. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Spese a carico dell'appellante che si liquidano in euro 1.980,00. Così deciso in MA nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
UG IA NT
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IN UGO MARIA, Presidente e Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4348/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Spa -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di MA
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Ag.entrate - Riscossione - MA
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2349/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3 e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220133471329000 TARI 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220133471329000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220133471329000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220133471329000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220133471329000 TARI 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La spa impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di MA n. 2349 del 19.02.2024 con la quale è stato respinto il ricorso nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE di ROMA e il COMUNE di ROMA avverso la cartella di pagamento per TARI degli anni dal 2013 al 2017. La società appellante contesta la decisione di primo grado articolando i seguenti motivi di appello:
1. i giudici di prime cure hanno del tutto omesso di esaminare le censure di merito sollevate, limitandosi a dichiarare inammissibili le doglianze per la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento divenuti definitivi;
Consorzio_12. per il medesimo immobile la TARI è stata già corrisposta dal Due, effettivo conduttore dell'unità immobiliare, come risulta dai bonifici di pagamento effettuati il 15.1.2019 a seguito di avvisi di accertamento notificati al Consorzio nel 2018 per le annualità 2013-2017; 3. la società non è soggetto passivo TARI, avendo occupato, in base a scrittura privata registrata il 19.4.2013, non un'unità immobiliare autonoma, ma solo uno spazio Consorzio_1all'interno dell'ufficio condotto in locazione dal , spazio utilizzato esclusivamente per posizionare un armadio destinato al deposito di documentazione. MA Capitale si è costituita con controdeduzioni depositate in data anteriore all'udienza, rilevando: a) che gli avvisi di accertamento TARI traggono origine da fonti informative dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, archivi locazioni, anagrafe tributaria;
Consorzio_1b) che il non risulta intestatario di alcuna utenza TARI;
c) che sia il Consorzio sia la società ricorrente hanno omesso la dichiarazione TARI per Indirizzo_1l'ufficio di;
d) che in data 18/04/2023 è stato notificato provvedimento di diniego su cartella per il periodo accertato dal 15/04/2013 al 31/12/2017. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Dagli atti (e come accertato dal primo giudice) risulta che, prima della cartella, sono stati notificati alla contribuente avvisi di accertamento TARI (indicati in sentenza con riferimenti agli anni 2013 e 2014, notificati il 10/12/2018) e che tali avvisi non sono stati impugnati, divenendo definitivi.
1.1. Ne consegue l'applicazione del principio, costantemente affermato, per cui il contribuente che lascia decorrere i termini per impugnare l'atto impositivo presupposto non può, mediante l'impugnazione dell'atto della riscossione, rimettere in discussione il merito della pretesa ormai cristallizzata, potendo far valere (salve eccezioni specifiche) solo vizi propri dell'atto consequenziale e/o la mancata notifica dell'atto presupposto (che qui è esclusa in fatto) (Cass. n. 2743 del 4.02.2025).
1.2. Nel caso concreto, l'appellante non allega (né prova) l'omessa notifica degli avvisi prodromici;
al contrario, la sequenza notificatoria è espressamente richiamata nei documenti di parte resistente e nella decisione impugnata. Pertanto, le doglianze di merito, riproposte in appello, risultano inammissibili perché dirette, sostanzialmente, a travolgere l'accertamento ormai definitivo attraverso la contestazione mediata della cartella.
2. Pur assorbente la preclusione di cui sopra, giova evidenziare – ad abundantiam – che la disciplina della TARI individua il presupposto nell'occupazione, a qualsiasi titolo, di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;
ed in caso di pluralità di possessori o detentori, sussiste obbligazione solidale.
2.1. Ne discende che la prospettazione dell'appellante circa l'utilizzo “minimo” (spazio con un armadio) e l'asserita esclusività della detenzione in capo ad altro soggetto attengono al merito dell'accertamento e, dunque, erano – e restano – questioni da veicolare contro gli avvisi, non contro la cartella consequenziale divenuta mera fase esecutiva;
peraltro, la dedotta
“duplicazione”, non è dimostrata nei termini necessari a superare le risultanze istruttorie richiamate da MA Capitale (omessa dichiarazione superficie e recupero a tassazione); e, comunque, la presenza di più detentori non esclude l'obbligazione, ma semmai la configura in solidarietà, con possibili profili di regresso interno o rimborso nei rapporti tra coobbligati, estranei però al sindacato demolitorio sulla cartella quando l'accertamento è definitivo.
2.2. In definitiva, anche sotto tale angolo, la prospettazione dell'appellante non è idonea a scalfire la legittimità della pretesa come cristallizzata dagli avvisi non opposti. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Spese a carico dell'appellante che si liquidano in euro 1.980,00. Così deciso in MA nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
UG IA NT