Sentenza breve 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 24/02/2026, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00885/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00570/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 570 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Mezzena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Lamarmora 33;
contro
Aler Milano - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato SI Enrica Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Romagna , 26;
Comune di Milano, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia
del provvedimento di decurtazione del punteggio del 15.10.2025 -OMISSIS- conseguito con la domanda di assegnazione di unità abitativa per partecipazione all'avviso pubblico 9500 Piano 2024 domanda -OMISSIS- , e della conseguente discesa nella graduatoria definitiva valida per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici, a seguito delle attività di controllo e verifica ex Art 15 comma 3RR 4/2017e s.m.i e per la connessa immotivata mancata ammissione di posizione utile nella graduatoria finale per avere l'assegnazione degli appartamenti disponibili nonché del connesso provvedimento emesso in data 24.11.2025 -OMISSIS- con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della opposizione ( prot n.-OMISSIS-) del ricorrente , relativa alla contestazione del provvedimento di abbassamento nella graduatoria finale del punteggio riportato nel connesso provvedimento del 15.102025 nonché di tutti gli atti antecedenti e conseguenti e successivi, connessi a quelli sopra riportati ivi inclusa la graduatoria finale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Aler Milano - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa SI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che
con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS- ha domandato l’annullamento del provvedimento, adottato in data 15.10.2025, con cui l’Aler ha modificato il punteggio attribuito nella graduatoria per l’assegnazione di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici, escludendo i punteggi per abitazione impropria e condizione di disabili, e il provvedimento, adottato in data 24.11.2025, con cui l’Aler ha rigettato il ricorso in opposizione proposto vverso il provvedimento di variazione del punteggio in data 17.11.2025;
le censure con cui vengono dedotti i vizi di difetto di motivazione e di istruttoria di quest’ultimo provvedimento sono infondate;
la decisione di rigettare il ricorso in opposizione è invero adeguatamente motivata con la inammissibilità del ricorso stesso: quest’ultimo, in effetti, non indica alcuna ragione posta a suo fondamento e per la quale i punteggi in questione avrebbero dovuto essere riconosciuti (doc. 4 dell’aler). A fronte di ciò, non poteva richiedersi all’amministrazione lo svolgimento di alcuna attività istruttoria o alcun onere motivazionale;
come eccepito dalla difesa dell’Aler, le censure volte a contestare il provvedimento del 15.10.2025 sono invece inammissibili e sono comunque tardive;
per consolidata giurisprudenza "in sede di ricorso giurisdizionale contro una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, sono inammissibili i motivi nuovi di ricorso che non siano stati proposti nella predetta sede contenziosa amministrativa, a meno che il termine a ricorrere contro l'originario provvedimento impugnato non sia ancora decorso, e ciò al fine di evitare che la mancata impugnativa di un atto asseritamente illegittimo attraverso il rimedio giustiziale e la sua successiva impugnativa (per saltum) con il rimedio giurisdizionale possa costituire la via attraverso la quale eludere l'onere di impugnare tempestivamente l'atto nell'ordinario termine decadenziale" (Cons. Stato, sez. III, 18.9.2023, n. 8419; sez. VI, 19.11.2018, n. 6491; sez. III, 17.4.2018, n. 2286; sez. VI, 2.7.2015, n. 3299; sez. V, 15.3.2012, n. 1444);
le censure sollevate nel ricorso avverso il provvedimento di decurtazione del punteggio non erano state proposte in sede amministrativa e sono state dedotte con ricorso notificato in data 23 gennaio 2026, successivamente al decorso del termine di decadenza di sessanta giorni di cui all’art. 29, cod.proc.amm., decorrente dal 12.11.2025, data in cui il provvedimento è stato comunicato al ricorrente (doc. 3 dell’Aler);
per le ragioni esposte il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile;
per la natura della controversia le spese di giudizio sono compensate integralmente tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA DA SO, Presidente
SI AN, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI AN | IA DA SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.