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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/12/2025, n. 18083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18083 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dr.ssa BARBARA
PIROCCHI, in funzione di giudice monocratico,
letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 51163 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex artt. 615, comma primo c.p.c. e 617, comma primo c.p.c., trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 9.09.2025,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IC IO, (C.F. ed elettivamente domiciliata in C.F._2
Roma, Via Archimede, 143, presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura;
Parte Opponente
E
, (C.F. in persona dell'Amm.re Controparte_1 P.IVA_1
in carica rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizio Casazza ( ) C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, Via Chiana 97, giusta procura rilasciata in calce al Ricorso per Decreto Ingiuntivo;
Parte Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente va rilevato che si omette di circostanziare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art.132 c.p.c., come novellato a seguito della L.
18.06.2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della ratio dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. Lvo
5/03 che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata
“mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la
“esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi” e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e nelle loro rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione in opposizione al precetto ed alla comparsa di costituzione.
*****
Con l'atto di citazione notificato al in data Parte_2
25.11.24, la sig.ra si opponeva all'atto di precetto notificatole in Parte_1
data 19.11.24 con il quale le veniva intimato, dal predetto Condominio, il pagamento di complessivi euro 16.040,64; detta intimazione traeva titolo da D.I.
n. 14804/2022 – R.G. 52279/2022 emesso in data 18.08.2022 dal Tribunale di
Roma in favore dell'odierno opposto con il quale era stato ingiunto alla il Pt_1
pagamento di complessivi euro 16.013,17 per sorte oltre agli interessi come da domanda e spese quantificate in euro 830,00 oltre IVA, CPA e successive occorrende, ed euro 145,00 per esborsi.
I motivi posti a supporto della domanda sono;
1 – l'illegittimità delle somme richieste;
2- l'illegittimità della somma richiesta a titolo di IVA sulle spese di precetto;
3 – l'inesistenza e/o nullità della procura apposta in calce al ricorso per
2 decreto ingiuntivo, a suo tempo rilasciata al precedente Amministratore non più in carica.
L'odierna opponente svolgeva anche istanza cautelare per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva il chiedendo l'integrale rigetto della domanda. CP_1
Orbene, preliminarmente occorre qualificare la domanda come opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., in relazione ai primi due motivi, ed ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c. in riferimento al terzo motivo.
Nel merito l'opponente asserisce di aver effettuato versamenti per complessivi euro 10.012,56 avendo pagato n. 8 rate da euro 1.251,57, sulle 16 pattuite sulla base di un piano di rientro concordato fra le parti, e non le sole n. 4 rate come sostenuto nell'atto di precetto. Sul punto il nel costituirsi ammette di CP_1
essere incorso in un errore confermando che l'opponente aveva effettuato il pagamento di n. 8 rate bensì di 6, per un complessivo importo di euro 7.509,42, ma ribadisce la persistenza del debito per la restante somma ingiunta a titolo di sorte per un complessivo importo di euro 8.503,75.
La Tersigni produce la copia dell'assegno n. 0241129629-00, dell'importo di
€.1.251,57, tratto da banca Credit Agricole Italia S.p.a., assumendo essere stato inviato al a titolo di versamento della settima rata;
a sostegno di ciò CP_1
produce copia di una cartolina di avvenuta ricezione di raccomandata inviata all'allora amministratore del condominio che risulta, però, insufficiente a provare l'effettiva percezione del titolo di pagamento da parte del , né la CP_1
debitrice dà prova dell'eventuale addebito ricevuto sul suo conto bancario a seguito dell'ipotetico incasso. La suddetta sostiene, altresì, di aver effettuato un ulteriore pagamento a mezzo assegno n. 0238786970-06 dell'importo di
€.1.251,57, tratto da banca Credit Agricole Italia S.p.a., che risulta, invero, oggetto di denuncia di smarrimento dalla medesima sporta in data 13.01.23.
Dall'esame delle risultanze documentali versate in atti si giunge, pertanto, alla conclusione che il primo motivo è solo parzialmente fondato nella misura in cui il
Condominio ha riconosciuto l'errore da cui è inficiato l'atto di precetto mancante di due versamenti, con conseguente necessità di decurtare la sorte ivi indicata come sopra detto;
decurtazione che va estesa anche all' imposta di registro del decreto ingiuntivo, indicata nell'atto di precetto in euro 480,00, indebitamente
3 richiesta dal che non ha fornito prova dell'effettivo pagamento del CP_1
tributo in anticipazione, ma limitandosi a versare in atti l'esito dell'interrogazione svolta sul sito dell'Agenzia delle Entrate al fine di ottenere il calcolo presuntivo dell'imposta; di qui ne consegue l'illegittimità della richiesta di rimborso alla debitrice.
Naturalmente tale aspetto non inficia l'atto di precetto nella sua totalità; infatti, va evidenziato che “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità od inefficacia parziale appunto per la somma eccedente: l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione, e questo appunto in ordine al quantum del credito” (in senso conforme Cass. n. 1445/1970; Cass. n.
5515/2008; Cass. sez. lav. n. 2160/2013).
Quanto all'illegittimità dell'applicazione dell'IVA ai compensi legali da parte del
, costituente secondo motivo della domanda, va premesso che ben CP_1
può la deducibilità di tale imposta rilevare in sede esecutiva, avendo infatti la parte soccombente la possibilità di contestare sul punto il titolo sia con opposizione all'esecuzione che anche con opposizione a precetto, al fine di far valere circostanze che, secondo le previsioni del D.P.R. 633/1972, escludono l'esigibilità di tale imposta (cfr. Cass civ. Sez III, n. 7806/2010).
Tuttavia, aldilà della questione in ordine alla riconduzione del condominio nella categoria dei soggetti che scontano l' IVA in senso proprio (sulla quale si esprime fermo dissenso, posto che l'opposto non svolge attività commerciale o professionale e va considerato un ente di gestione privo di personalità giuridica), la giurisprudenza di legittimità è unanime nel sancire che tra le spese processuali che la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di
I.V.A., costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio.
L'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in
4 sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero "se dovuta") ( ex multis Cass. sent. n. 4674/2017).
In questa sede, gravava sulla parte opponente, condannata al relativo pagamento,
l'onere della prova che la parte vittoriosa è un soggetto IVA e che può, pertanto, rivalersi del tributo in questione, a meno che la stessa non lo riconosca (Cass.
Ordinanza n. 7615 del 16/03/2023); prova che nel caso di specie non risulta prodotta dall'opponente. Il motivo non è suscettibile di accoglimento.
Quanto al terzo motivo con cui l'opponente contesta la validità della procura rilasciata al difensore dal vecchio amministratore per il ricorso per decreto ingiuntivo, si richiama la giurisprudenza di legittimità che, sancisce in maniera univoca il principio per il quale la procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante dell'ente o di una società, essendo atto proprio dell'ente e non dell'organo stesso, rimane valida anche dopo la sostituzione o cessazione della carica del soggetto che l'ha rilasciata ( Cass. n. 17216 del 2017; Cass. n. 1373 del
2016; Cass. n. 11536 del 2014; Cass. n. 5319 del 2007; Cass. n. 13434 del 2002).
Ne discende che la procura alle liti proveniente dal soggetto che rivestiva in quel momento la rappresentanza dell'ente e pertanto era abilitato a conferirla, resta imputabile all'ente medesimo anche in futuro e finché non venga revocata, indipendentemente dalla sorte che nel frattempo abbia potuto subire l'organo che l'ha rilasciata (Cass. Ordinanza n. 7615 del 16.03.2023).
In relazione ai motivi esposti, l'opposizione va ritenuta solo parzialmente fondata nei limiti del parziale accoglimento del primo motivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n.
55/2014 e succ. modd. con decurtazione del 30% in ragione della soccombenza parziale coma in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
ei confronti di , così provvede: Pt_1 Controparte_1
1) ACCOGLIE parzialmente l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara efficace l'atto di precetto limitatamente all'importo di euro
5 8.503,75 a titolo di sorte residua, oltre interessi come determinati dal titolo debitamente ricalcolati;
dispone che dall'atto di precetto venga, altresì, stralciato l'importo indicato quale imposta di registro, pari ad euro 480,39;
2) NA l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto
Condominio quantificate in € 2.377,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma, il 27/12/2025.
Si comunichi.
Il giudice
RB PI
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dr.ssa BARBARA
PIROCCHI, in funzione di giudice monocratico,
letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 51163 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex artt. 615, comma primo c.p.c. e 617, comma primo c.p.c., trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 9.09.2025,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IC IO, (C.F. ed elettivamente domiciliata in C.F._2
Roma, Via Archimede, 143, presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura;
Parte Opponente
E
, (C.F. in persona dell'Amm.re Controparte_1 P.IVA_1
in carica rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizio Casazza ( ) C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, Via Chiana 97, giusta procura rilasciata in calce al Ricorso per Decreto Ingiuntivo;
Parte Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente va rilevato che si omette di circostanziare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art.132 c.p.c., come novellato a seguito della L.
18.06.2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della ratio dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. Lvo
5/03 che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata
“mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la
“esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi” e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e nelle loro rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione in opposizione al precetto ed alla comparsa di costituzione.
*****
Con l'atto di citazione notificato al in data Parte_2
25.11.24, la sig.ra si opponeva all'atto di precetto notificatole in Parte_1
data 19.11.24 con il quale le veniva intimato, dal predetto Condominio, il pagamento di complessivi euro 16.040,64; detta intimazione traeva titolo da D.I.
n. 14804/2022 – R.G. 52279/2022 emesso in data 18.08.2022 dal Tribunale di
Roma in favore dell'odierno opposto con il quale era stato ingiunto alla il Pt_1
pagamento di complessivi euro 16.013,17 per sorte oltre agli interessi come da domanda e spese quantificate in euro 830,00 oltre IVA, CPA e successive occorrende, ed euro 145,00 per esborsi.
I motivi posti a supporto della domanda sono;
1 – l'illegittimità delle somme richieste;
2- l'illegittimità della somma richiesta a titolo di IVA sulle spese di precetto;
3 – l'inesistenza e/o nullità della procura apposta in calce al ricorso per
2 decreto ingiuntivo, a suo tempo rilasciata al precedente Amministratore non più in carica.
L'odierna opponente svolgeva anche istanza cautelare per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva il chiedendo l'integrale rigetto della domanda. CP_1
Orbene, preliminarmente occorre qualificare la domanda come opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., in relazione ai primi due motivi, ed ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c. in riferimento al terzo motivo.
Nel merito l'opponente asserisce di aver effettuato versamenti per complessivi euro 10.012,56 avendo pagato n. 8 rate da euro 1.251,57, sulle 16 pattuite sulla base di un piano di rientro concordato fra le parti, e non le sole n. 4 rate come sostenuto nell'atto di precetto. Sul punto il nel costituirsi ammette di CP_1
essere incorso in un errore confermando che l'opponente aveva effettuato il pagamento di n. 8 rate bensì di 6, per un complessivo importo di euro 7.509,42, ma ribadisce la persistenza del debito per la restante somma ingiunta a titolo di sorte per un complessivo importo di euro 8.503,75.
La Tersigni produce la copia dell'assegno n. 0241129629-00, dell'importo di
€.1.251,57, tratto da banca Credit Agricole Italia S.p.a., assumendo essere stato inviato al a titolo di versamento della settima rata;
a sostegno di ciò CP_1
produce copia di una cartolina di avvenuta ricezione di raccomandata inviata all'allora amministratore del condominio che risulta, però, insufficiente a provare l'effettiva percezione del titolo di pagamento da parte del , né la CP_1
debitrice dà prova dell'eventuale addebito ricevuto sul suo conto bancario a seguito dell'ipotetico incasso. La suddetta sostiene, altresì, di aver effettuato un ulteriore pagamento a mezzo assegno n. 0238786970-06 dell'importo di
€.1.251,57, tratto da banca Credit Agricole Italia S.p.a., che risulta, invero, oggetto di denuncia di smarrimento dalla medesima sporta in data 13.01.23.
Dall'esame delle risultanze documentali versate in atti si giunge, pertanto, alla conclusione che il primo motivo è solo parzialmente fondato nella misura in cui il
Condominio ha riconosciuto l'errore da cui è inficiato l'atto di precetto mancante di due versamenti, con conseguente necessità di decurtare la sorte ivi indicata come sopra detto;
decurtazione che va estesa anche all' imposta di registro del decreto ingiuntivo, indicata nell'atto di precetto in euro 480,00, indebitamente
3 richiesta dal che non ha fornito prova dell'effettivo pagamento del CP_1
tributo in anticipazione, ma limitandosi a versare in atti l'esito dell'interrogazione svolta sul sito dell'Agenzia delle Entrate al fine di ottenere il calcolo presuntivo dell'imposta; di qui ne consegue l'illegittimità della richiesta di rimborso alla debitrice.
Naturalmente tale aspetto non inficia l'atto di precetto nella sua totalità; infatti, va evidenziato che “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità od inefficacia parziale appunto per la somma eccedente: l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione, e questo appunto in ordine al quantum del credito” (in senso conforme Cass. n. 1445/1970; Cass. n.
5515/2008; Cass. sez. lav. n. 2160/2013).
Quanto all'illegittimità dell'applicazione dell'IVA ai compensi legali da parte del
, costituente secondo motivo della domanda, va premesso che ben CP_1
può la deducibilità di tale imposta rilevare in sede esecutiva, avendo infatti la parte soccombente la possibilità di contestare sul punto il titolo sia con opposizione all'esecuzione che anche con opposizione a precetto, al fine di far valere circostanze che, secondo le previsioni del D.P.R. 633/1972, escludono l'esigibilità di tale imposta (cfr. Cass civ. Sez III, n. 7806/2010).
Tuttavia, aldilà della questione in ordine alla riconduzione del condominio nella categoria dei soggetti che scontano l' IVA in senso proprio (sulla quale si esprime fermo dissenso, posto che l'opposto non svolge attività commerciale o professionale e va considerato un ente di gestione privo di personalità giuridica), la giurisprudenza di legittimità è unanime nel sancire che tra le spese processuali che la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di
I.V.A., costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio.
L'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in
4 sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero "se dovuta") ( ex multis Cass. sent. n. 4674/2017).
In questa sede, gravava sulla parte opponente, condannata al relativo pagamento,
l'onere della prova che la parte vittoriosa è un soggetto IVA e che può, pertanto, rivalersi del tributo in questione, a meno che la stessa non lo riconosca (Cass.
Ordinanza n. 7615 del 16/03/2023); prova che nel caso di specie non risulta prodotta dall'opponente. Il motivo non è suscettibile di accoglimento.
Quanto al terzo motivo con cui l'opponente contesta la validità della procura rilasciata al difensore dal vecchio amministratore per il ricorso per decreto ingiuntivo, si richiama la giurisprudenza di legittimità che, sancisce in maniera univoca il principio per il quale la procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante dell'ente o di una società, essendo atto proprio dell'ente e non dell'organo stesso, rimane valida anche dopo la sostituzione o cessazione della carica del soggetto che l'ha rilasciata ( Cass. n. 17216 del 2017; Cass. n. 1373 del
2016; Cass. n. 11536 del 2014; Cass. n. 5319 del 2007; Cass. n. 13434 del 2002).
Ne discende che la procura alle liti proveniente dal soggetto che rivestiva in quel momento la rappresentanza dell'ente e pertanto era abilitato a conferirla, resta imputabile all'ente medesimo anche in futuro e finché non venga revocata, indipendentemente dalla sorte che nel frattempo abbia potuto subire l'organo che l'ha rilasciata (Cass. Ordinanza n. 7615 del 16.03.2023).
In relazione ai motivi esposti, l'opposizione va ritenuta solo parzialmente fondata nei limiti del parziale accoglimento del primo motivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n.
55/2014 e succ. modd. con decurtazione del 30% in ragione della soccombenza parziale coma in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
ei confronti di , così provvede: Pt_1 Controparte_1
1) ACCOGLIE parzialmente l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara efficace l'atto di precetto limitatamente all'importo di euro
5 8.503,75 a titolo di sorte residua, oltre interessi come determinati dal titolo debitamente ricalcolati;
dispone che dall'atto di precetto venga, altresì, stralciato l'importo indicato quale imposta di registro, pari ad euro 480,39;
2) NA l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto
Condominio quantificate in € 2.377,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma, il 27/12/2025.
Si comunichi.
Il giudice
RB PI
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