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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 5352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5352 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa AR ZI OR in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6668/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FOZZI ANTONIO ROBERTO Parte_1
contro
:
CP_1
Sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 30/05/2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo: CP_1
“- tenuto conto del grado di menomazione già riconosciuto in capo al ricorrente relativo alla preesistenza descritta ed indicata in premessa, accertare e dichiarare che il ricorrente, in ragione ed in conseguenza dell'attività lavorativa svolta, ha contratto la malattia denunciata per cui è causa, nello specifico, Morbo di Duplay bilaterale, n° 516509699, subendo per effetto della stessa, in CP_1 quanto ritenuta all'esito del giudizio di origine professionale, un ulteriore grado di menomazione della propria integrità psicofisica pari o superiore al 11% o, comunque, non inferiore alla percentuale che per effetto del cumulo con la cennata preesistenza dia adito ad aggiuntivo indennizzo, il tutto a far data dal momento di pagina 1 di 3 presentazione della domanda amministrativa o a far data dal momento che sarà ritenuto di giustizia all'esito del giudizio;
- dichiarato il cumulo con la richiamata preesistenza e tenuto conto della percentuale di menomazione accertata all'esito del giudizio per la patologia oggetto di causa, condannare l' ai sensi dell'art. CP_1
13 D.lgs 38 del 2000, al pagamento in favore del ricorrente delle conseguenti prestazioni economiche, in conto capitale e/o in rendita, il tutto secondo i termini, gli importi e le modalità previste dalla normativa di riferimento”; spese rifuse ai procuratori antistatari.
Nessuno si è costituito in giudizio per nonostante la CP_1 regolare notifica, pertanto all'udienza del 2.12.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza, parte ricorrente – richiamandosi alle conclusioni concordi rese nel verbale di visita collegiale, depositato in via telematica in data 4.11.2025 - ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere fra le parti, insistendo tuttavia per la condanna dell'Ente alla rifusione delle spese di lite.
Per quel che attiene alle spese di lite, si osserva che il provvedimento adottato dalla parte convenuta è successivo alla data di visita collegiale, la quale a sua volta è conseguita al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
pertanto, avrebbe avuto la possibilità di evitare CP_1
l'instaurazione del presente giudizio provvedendo in via amministrativa, in quanto già in possesso degli elementi utili a provvedere in autotutela.
Per questi motivi
, si ritiene che debba essere condannato alla CP_1 rifusione delle spese di lite seppure, tenuto conto del corretto e leale comportamento extraprocessuale dello stesso, nella misura ridotta di cui al dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
pagina 2 di 3 dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 800,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dello studio legale OZ e Pinna S.T.P..
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 2.12.2025
Il Giudice
AR ZI OR
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa AR ZI OR in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6668/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FOZZI ANTONIO ROBERTO Parte_1
contro
:
CP_1
Sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 30/05/2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo: CP_1
“- tenuto conto del grado di menomazione già riconosciuto in capo al ricorrente relativo alla preesistenza descritta ed indicata in premessa, accertare e dichiarare che il ricorrente, in ragione ed in conseguenza dell'attività lavorativa svolta, ha contratto la malattia denunciata per cui è causa, nello specifico, Morbo di Duplay bilaterale, n° 516509699, subendo per effetto della stessa, in CP_1 quanto ritenuta all'esito del giudizio di origine professionale, un ulteriore grado di menomazione della propria integrità psicofisica pari o superiore al 11% o, comunque, non inferiore alla percentuale che per effetto del cumulo con la cennata preesistenza dia adito ad aggiuntivo indennizzo, il tutto a far data dal momento di pagina 1 di 3 presentazione della domanda amministrativa o a far data dal momento che sarà ritenuto di giustizia all'esito del giudizio;
- dichiarato il cumulo con la richiamata preesistenza e tenuto conto della percentuale di menomazione accertata all'esito del giudizio per la patologia oggetto di causa, condannare l' ai sensi dell'art. CP_1
13 D.lgs 38 del 2000, al pagamento in favore del ricorrente delle conseguenti prestazioni economiche, in conto capitale e/o in rendita, il tutto secondo i termini, gli importi e le modalità previste dalla normativa di riferimento”; spese rifuse ai procuratori antistatari.
Nessuno si è costituito in giudizio per nonostante la CP_1 regolare notifica, pertanto all'udienza del 2.12.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza, parte ricorrente – richiamandosi alle conclusioni concordi rese nel verbale di visita collegiale, depositato in via telematica in data 4.11.2025 - ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere fra le parti, insistendo tuttavia per la condanna dell'Ente alla rifusione delle spese di lite.
Per quel che attiene alle spese di lite, si osserva che il provvedimento adottato dalla parte convenuta è successivo alla data di visita collegiale, la quale a sua volta è conseguita al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
pertanto, avrebbe avuto la possibilità di evitare CP_1
l'instaurazione del presente giudizio provvedendo in via amministrativa, in quanto già in possesso degli elementi utili a provvedere in autotutela.
Per questi motivi
, si ritiene che debba essere condannato alla CP_1 rifusione delle spese di lite seppure, tenuto conto del corretto e leale comportamento extraprocessuale dello stesso, nella misura ridotta di cui al dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
pagina 2 di 3 dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 800,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dello studio legale OZ e Pinna S.T.P..
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 2.12.2025
Il Giudice
AR ZI OR
pagina 3 di 3