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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 4072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4072 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa PP HI
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 4705/2022 vertente tra:
– Controparte_1 CP_2 opponente
e
Controparte_3
opposta nonché
Controparte_4 opposto contumace
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
PP HI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4705/2022 R.G., vertente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Di Ronza, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, Via A. De Gasperi, n. 55, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3
Andrea Di Lecce, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Torre del Greco, Via
Vittorio Veneto n. 36, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta nonché
Controparte_4 opposto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l' agiva per l'annullamento, previa sospensione, CP_2 della intimazione ex art. 50 comma 2 D.p.r. 602/1973 n. 55622200002808, emessa dalla CP_3 in data 14/3/2022, per l'importo di € 8.044,01, notificata in data 22/4/2022, ente creditore
[...]
Controparte_4
Tale intimazione si fonda sulla ingiunzione fiscale n. 55012007000002251 del 21.12.2007, notificata in data 27.12.2007, relativa a canoni per acque reflue (cfr. dettaglio intimazione opposta).
A supporto della opposizione, l' istante adduceva le seguenti ragioni: 1. omessa CP_1 comunicazione degli atti presupposti;
2. intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva in giudizio la che, contestando l'avverso dedotto, chiedeva il rigetto Controparte_3 della istanza cautelare, così come della opposizione.
Il sebbene ritualmente convenuto in giudizio (cfr. files eml in allegato alla Controparte_4 iscrizione a ruolo del procedimento), non si costituiva, dacché all'esito della udienza figurata del
25.10.2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 25.10.2022, la scrivente – ritenuta la insussistenza prima facie delle censure devolute – respingeva la istanza cautelare e concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c..
All'esito, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni;
successivamente, ritenuta preferibile l'applicazione alla fattispecie de qua del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c., il procedimento veniva da ultimo fissato alla data odierna.
In via preliminare si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro dato termine, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione, di natura sostanziale, è eventuale e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Dunque, il contribuente che lamenti l'omessa preventiva regolare notificazione degli atti prodromici alla intimazione di pagamento ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (sempre che non sia stato ritualmente notificato) al fine di contestare la pretesa contributiva (Cass. civ. Sez. Unite, 04/03/2008, n. 5791; Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 25/07/2007, n. 16412; Cass. civ. Sez. V, (ud. 04/05/2007) 08-06-2007, n. 13483; Cass. civ.
Sez. V, 31/03/2006, n. 7649 Cass. civ. Sez. V, 17/02/2005, n. 3231).
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione
3 letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ.
Sez. I, 20/03/1999, n. 2574).
In punto di qualificazione sub specie juris le censure devolute dall' opponente sono CP_1 riconducibili, per un verso, all'alveo dell'art. 617, comma I c.p.c. (censura sopra indicata sub 1) e, per altro, inquadrabili nell'ambito dell'art. 615, comma I c.p.c. (censura sopra indicata sub 2).
La censura di opposizione agli atti esecutivi, afferente il quomodo della esecuzione, deve dichiararsi inammissibile, dal momento che veniva proposta una volta elasso il termine perentorio di giorni venti:
a fronte della notificazione dell'atto opposto (avvenuta in data 22.4.2022), l'opposizione veniva proposta in data 9.6.2022, con conseguente inammissibilità di essa.
In ogni caso e comunque, la opposta affermava di aver provveduto alla notificazione CP_3 della ingiunzione fiscale presupposta alla intimazione di pagamento oggetto di opposizione, all'uopo allegando sub doc. 3 copia di un avviso di ricevimento recante la data di ricezione del 2.1.2008.
Sul punto, l' contestava la suddetta documentazione, deducendo: “… esse non sono mai state CP_2 notificate all' ma all'Istituto assistenza enti locali (!), a via Ballarin Roma. Orbene, l'Istituto CP_2 destinatario delle intimazioni del 2012, 2014 e 2016 è istituto inesistente, mentre, l' ha sede CP_2 legale a Roma, in via Ciro il Grande. Non sono neanche comprensibili le firme di accettazione apposte sulle raccomandate depositate da controparte …” (cfr. note scritte del 14.10.2022).
Ebbene, tali argomentazioni non consentono di pervenire al risultato sperato dall'istante, attesa la perentorietà del termine stabilito dall'art. 617, comma I c.p.c. entro cui è possibile far valere le censure afferenti al quomodo e l'ininfluenza della assunta incomprensibilità delle firme apposte sulle raccomandate, inidonee ad inficiare – in difetto della proposizione di querela di falso – la regolarità del processo notificatorio.
Ciò posto, la natura di accertamento negativo del credito della proposta opposizione, pur a fronte della mancata opposizione alla ingiunzione fiscale presupposta alla intimazione di pagamento, non preclude il vaglio sulla prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito successivamente maturati.
Al riguardo, la parte opponente ha dedotto quanto segue: “… Atteso il pacifico termine quinquennale di prescrizione del canone di fognatura e depurazione, si rileva che - anche nell'ipotesi di validità delle notifiche degli atti prodromici e propedeutici - l'inesistenza di validi atti interruttivi della prescrizione tra l'ingiunzione fiscale n. 5501200700002751 emessa in data 21/12/2007 (che è soggetta ai medesimi termini di prescrizione propri del credito per il quale è stata emessa) e
l'intimazione di pagamento n. 5504201700003694 del 06/07/2017. In altri termini, la prescrizione del canone fognario richiesto non può ritenersi interrotta per effetto dell'intimazione di pagamento
4 n. 5504201700003694 del 06/07/2017, posto che quest'ultima è intervenuta dopo circa 10 anni dalla precedente ingiunzione fiscale e quindi dopo che la prescrizione quinquennale era già maturata. …”
(cfr. pag. 4 atto introduttivo).
Al riguardo l ha rappresentato di aver notificato atti interruttivi. Controparte_5
Orbene, la censura si reputa infondata: le notificazioni delle intimazioni di pagamento hanno interrotto, a più riprese, il termine di prescrizione decorrente dalla notifica dell'ingiunzione fiscale presupposta alla intimazione di pagamento oggetto di odierna opposizione (cfr. documentazione allegata alla comparsa di costituzione).
A ciò deve aggiungersi che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nella ipotesi in cui l'intimazione di pagamento non venga impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere le vicende estintive anteriori alla sua notificazione (cfr. sul punto Cass. 22108/2024 e
10736/2024, nonché in senso conforme più di recente Cass. 6346/2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, applicata la riduzione nella misura del 50% ex art. 4 D.M. come successivamente modificato, attesi il grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Alcuna statuizione sul punto va adottata con riguardo al rimasto contumace. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 4705/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di quella opposta CP_3
che liquida (al netto della riduzione indicata in parte motiva) in euro 2.499,00, di cui euro
[...]
438,00 per studio controversia, euro 370,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase istruttoria ed
851,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA
e CPA come per legge;
- nulla per spese con riguardo alla posizione dell'opposto Controparte_4
Santa Maria Capua Vetere, 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa PP HI
5
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa PP HI
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 4705/2022 vertente tra:
– Controparte_1 CP_2 opponente
e
Controparte_3
opposta nonché
Controparte_4 opposto contumace
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
PP HI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4705/2022 R.G., vertente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Di Ronza, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, Via A. De Gasperi, n. 55, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3
Andrea Di Lecce, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Torre del Greco, Via
Vittorio Veneto n. 36, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta nonché
Controparte_4 opposto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l' agiva per l'annullamento, previa sospensione, CP_2 della intimazione ex art. 50 comma 2 D.p.r. 602/1973 n. 55622200002808, emessa dalla CP_3 in data 14/3/2022, per l'importo di € 8.044,01, notificata in data 22/4/2022, ente creditore
[...]
Controparte_4
Tale intimazione si fonda sulla ingiunzione fiscale n. 55012007000002251 del 21.12.2007, notificata in data 27.12.2007, relativa a canoni per acque reflue (cfr. dettaglio intimazione opposta).
A supporto della opposizione, l' istante adduceva le seguenti ragioni: 1. omessa CP_1 comunicazione degli atti presupposti;
2. intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva in giudizio la che, contestando l'avverso dedotto, chiedeva il rigetto Controparte_3 della istanza cautelare, così come della opposizione.
Il sebbene ritualmente convenuto in giudizio (cfr. files eml in allegato alla Controparte_4 iscrizione a ruolo del procedimento), non si costituiva, dacché all'esito della udienza figurata del
25.10.2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 25.10.2022, la scrivente – ritenuta la insussistenza prima facie delle censure devolute – respingeva la istanza cautelare e concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c..
All'esito, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni;
successivamente, ritenuta preferibile l'applicazione alla fattispecie de qua del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c., il procedimento veniva da ultimo fissato alla data odierna.
In via preliminare si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro dato termine, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione, di natura sostanziale, è eventuale e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Dunque, il contribuente che lamenti l'omessa preventiva regolare notificazione degli atti prodromici alla intimazione di pagamento ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (sempre che non sia stato ritualmente notificato) al fine di contestare la pretesa contributiva (Cass. civ. Sez. Unite, 04/03/2008, n. 5791; Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 25/07/2007, n. 16412; Cass. civ. Sez. V, (ud. 04/05/2007) 08-06-2007, n. 13483; Cass. civ.
Sez. V, 31/03/2006, n. 7649 Cass. civ. Sez. V, 17/02/2005, n. 3231).
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione
3 letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ.
Sez. I, 20/03/1999, n. 2574).
In punto di qualificazione sub specie juris le censure devolute dall' opponente sono CP_1 riconducibili, per un verso, all'alveo dell'art. 617, comma I c.p.c. (censura sopra indicata sub 1) e, per altro, inquadrabili nell'ambito dell'art. 615, comma I c.p.c. (censura sopra indicata sub 2).
La censura di opposizione agli atti esecutivi, afferente il quomodo della esecuzione, deve dichiararsi inammissibile, dal momento che veniva proposta una volta elasso il termine perentorio di giorni venti:
a fronte della notificazione dell'atto opposto (avvenuta in data 22.4.2022), l'opposizione veniva proposta in data 9.6.2022, con conseguente inammissibilità di essa.
In ogni caso e comunque, la opposta affermava di aver provveduto alla notificazione CP_3 della ingiunzione fiscale presupposta alla intimazione di pagamento oggetto di opposizione, all'uopo allegando sub doc. 3 copia di un avviso di ricevimento recante la data di ricezione del 2.1.2008.
Sul punto, l' contestava la suddetta documentazione, deducendo: “… esse non sono mai state CP_2 notificate all' ma all'Istituto assistenza enti locali (!), a via Ballarin Roma. Orbene, l'Istituto CP_2 destinatario delle intimazioni del 2012, 2014 e 2016 è istituto inesistente, mentre, l' ha sede CP_2 legale a Roma, in via Ciro il Grande. Non sono neanche comprensibili le firme di accettazione apposte sulle raccomandate depositate da controparte …” (cfr. note scritte del 14.10.2022).
Ebbene, tali argomentazioni non consentono di pervenire al risultato sperato dall'istante, attesa la perentorietà del termine stabilito dall'art. 617, comma I c.p.c. entro cui è possibile far valere le censure afferenti al quomodo e l'ininfluenza della assunta incomprensibilità delle firme apposte sulle raccomandate, inidonee ad inficiare – in difetto della proposizione di querela di falso – la regolarità del processo notificatorio.
Ciò posto, la natura di accertamento negativo del credito della proposta opposizione, pur a fronte della mancata opposizione alla ingiunzione fiscale presupposta alla intimazione di pagamento, non preclude il vaglio sulla prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito successivamente maturati.
Al riguardo, la parte opponente ha dedotto quanto segue: “… Atteso il pacifico termine quinquennale di prescrizione del canone di fognatura e depurazione, si rileva che - anche nell'ipotesi di validità delle notifiche degli atti prodromici e propedeutici - l'inesistenza di validi atti interruttivi della prescrizione tra l'ingiunzione fiscale n. 5501200700002751 emessa in data 21/12/2007 (che è soggetta ai medesimi termini di prescrizione propri del credito per il quale è stata emessa) e
l'intimazione di pagamento n. 5504201700003694 del 06/07/2017. In altri termini, la prescrizione del canone fognario richiesto non può ritenersi interrotta per effetto dell'intimazione di pagamento
4 n. 5504201700003694 del 06/07/2017, posto che quest'ultima è intervenuta dopo circa 10 anni dalla precedente ingiunzione fiscale e quindi dopo che la prescrizione quinquennale era già maturata. …”
(cfr. pag. 4 atto introduttivo).
Al riguardo l ha rappresentato di aver notificato atti interruttivi. Controparte_5
Orbene, la censura si reputa infondata: le notificazioni delle intimazioni di pagamento hanno interrotto, a più riprese, il termine di prescrizione decorrente dalla notifica dell'ingiunzione fiscale presupposta alla intimazione di pagamento oggetto di odierna opposizione (cfr. documentazione allegata alla comparsa di costituzione).
A ciò deve aggiungersi che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nella ipotesi in cui l'intimazione di pagamento non venga impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere le vicende estintive anteriori alla sua notificazione (cfr. sul punto Cass. 22108/2024 e
10736/2024, nonché in senso conforme più di recente Cass. 6346/2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, applicata la riduzione nella misura del 50% ex art. 4 D.M. come successivamente modificato, attesi il grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Alcuna statuizione sul punto va adottata con riguardo al rimasto contumace. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 4705/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di quella opposta CP_3
che liquida (al netto della riduzione indicata in parte motiva) in euro 2.499,00, di cui euro
[...]
438,00 per studio controversia, euro 370,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase istruttoria ed
851,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA
e CPA come per legge;
- nulla per spese con riguardo alla posizione dell'opposto Controparte_4
Santa Maria Capua Vetere, 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa PP HI
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