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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giorgio Latti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6359/2019 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Roma, Via Padre Ghezzi Parte_1 C.F._1
n. 25, presso lo studio dell'Avv. Monica Masala, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti,
ATTORE
contro
(P.I. ) in persona dei legali rapp.ti p.t. dott. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
dott. , elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Dante n. 80, presso lo studio
[...] Controparte_3
dell'Avv. Giampiero Schirru, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti depositata in atti,
CONVENUTA
e contro
(C.F. ), residente in [...], CP_4 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e contro
Pag. 1 a 30 (c.f. in persona del Direttore Regionale della Sardegna in carica, CP_5 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Sonnino n. 96, presso lo studio degli avv.ti Roberto Di
Tucci e Paolo Spiga che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti depositata in atti,
TERZA CHIAMATA
Oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
(in memoria conclusiva del 29.10.2024)
“Il sig. come in epigrafe rappresentato e difeso, precisa le proprie conclusioni Parte_1
riportandosi integralmente a tutti i precedenti scritti difensivi e chiede, in via principale, che il
Giudice adito, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del sig. in ordine alla CP_4
produzione del sinistro de quo, Voglia, per l'effetto, condannarlo in solido con le Controparte_1
in persona del l.r.p.t., al risarcimento, in favore del sig. di tutti i danni dallo
[...] Parte_1
stesso subiti e subendi in conseguenza del sinistro in questione, quantificati nelle seguenti somme:
danno biologico € 120.952,50 + spese mediche € 8.532.91 + Incapacità lavorativa specifica €
13.000,00 + Danni agli accessori € 17.852,77 + oneri di locazione ad € 8.680,00 e così per un totale
di € 169.018,18, detratti € 7.315.00 offerta sulla sola IT;
€ 40.000,00 provvisionale ed € 52.230,73
rendita oltre spese di Ctu 976,00, ovvero in quella somma maggiore o minore che verrà CP_5
determinata accertata di giustizia, il tutto con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dì
del fatto all'effettivo soddisfo.
Si chiede in ogni caso, anche qualora il Giudice dovesse ritenere satisfattive le somme già liquidate,
la condanna al pagamento degli onorari, sia della fase stragiudiziale che di quella giudiziale, in
quanto nessuna offerta a tale titolo è stata effettuata sull'offerta ante causam né sulla provvisionale,
Pag. 2 a 30 come da allegata nota spese come da DM 55/14 da distarsi a favore del procuratore che si dichiara
antistatario.”
Nell'interesse della parte convenuta Controparte_1
(in memoria conclusiva dell'8.10.2024)
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis:
a) In via preliminare: dichiarare cessata la materia del contendere tra ed che Controparte_1 CP_5
hanno transattivamente definito la vertenza;
b) Nel merito, in via principale: rigettare la domanda proposta dal Signor ed assolvere Parte_1
dalle avverse pretese. Con vittoria di spese ed onorari;
Controparte_1
c) Nel merito, in via subordinata: dichiarare congrue ed adeguate alla concreta entità del danno
risarcibile le somme liquidate dalla Compagnia convenuta in favore del Signor di € Parte_1
7.315,00 (in data 17.06.2019 in via transattiva) e di € 40.000,00 (in data 05.12.2020 a titolo di
provvisionale) e, per l'effetto, rigettare ogni sua ulteriore pretesa. Con vittoria di spese e di onorari;
d) Nel merito, in via ulteriormente subordinata, salvo rispettoso gravame: determinare sulla base
delle risultanze processuali l'ammontare dell'eventuale ulteriore risarcimento spettante all'attore al
netto anche delle somme di competenza dell' (€ 52.230,73 come da prospetto prodotto CP_5
dall'Istituto di Previdenza). Con vittoria di spese ed onorari o quantomeno con loro totale
compensazione.”
Nell'interesse della terza chiamata in causa : CP_5
(con note di trattazione scritta del 4.10.2023)
“Si confermano l'avvenuta conciliazione fra e e la conseguente cessazione della CP_5 CP_1
materia del contendere. Con compensazione delle spese anche nei confronti di tutte le altre parti”.
Pag. 3 a 30 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. ha citato in giudizio il sig. e la compagnia assicurativa Parte_1 CP_4 [...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, per sentirli condannare in solido al CP_1
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lui subiti in occasione del sinistro stradale che lo ha visto coinvolto, verificatosi in Cagliari in data 04.05.2018.
A sostegno della domanda ha esposto:
- di essere stato investito - il giorno 04.05.2018, alle h. ore 20.40 circa, in Cagliari, mentre attraversava la Via Sarpi percorrendo le strisce pedonali con direzione Via Machiavelli - dalla vettura Renault
Twingo tg. BH377RP (ass.to polizza n. 245977531) di proprietà e condotta dal Sig. CP_1 CP_4
[...]
- di essere stato violentemente sbalzato sul lunotto anteriore del mezzo e, a causa dell'urto, di essere caduto a terra con conseguente perdita di coscienza;
-di essere stato trasportato con l'autoambulanza presso il P.S. dell'Ospedale S. Michele di Cagliari
mentre, sul posto, intervenivano la Polizia Municipale di Cagliari e la Polizia di Stato che eseguivano i rilievi di rito. Nell'occasione, il conducente del veicolo, sig. ha ammesso le proprie CP_4
responsabilità in ordine all'accaduto e la Polizia acquisiva anche le testimonianze delle persone presenti ai fatti (rif. all. 1 citazione rapporto Polizia con rilievi fotografici);
- di essere stato ricoverato nel reparto di Chirurgia Generale fino al giorno 4.06.2018 e di essere stato trasferito presso la al fine di sottoporsi al programma riabilitativo fino Controparte_6
alle dimissioni, avvenute in data 30.07.2018 con prescrizione di programma riabilitativo e fisioterapico in regime domiciliare e ambulatoriale, come da certificati medici in atti (all.ti da 3 a 28);
- di aver poi eseguito ulteriori accertamenti diagnostici, anche per la valutazione delle lesioni
Pag. 4 a 30 odontoiatriche subite a causa del trauma in questione;
- che tutt'oggi, nonostante la conclusione delle terapie, la deambulazione è precaria e necessita di un ausilio;
Tutto ciò premesso in fatto:
- in ordine all'an debeatur, l'attore ha eccepito la responsabilità esclusiva del proprietario/conducente del veicolo investitore, confermata dallo stesso sig. (cfr. pag. 26 rapporto Polizia Municipale CP_4
all. 1 citaz.);
- in ordine all'entità dei danni subiti, causalmente riconducibili ai fatti di causa, l'attore ha allegato di aver subito i seguenti danni:
un grave pregiudizio all'integrità psicofisica così quantificabile: ITA al 100% gg.88; ITP al 75%
gg. 60; ITP al 50% gg. 60; ITP al 25% gg 30 oltre che un danno biologico permanente nella misura del 25% per un totale di € 157.613,62, come da perizia di parte in atti redatta dalla dott.ssa (all. 44 citaz.); Persona_1
ulteriori pregiudizi di natura non patrimoniale ed in particolare “gravi ripercussioni dal punto di vista
della propria vita quotidiana, sociale, di relazione, perché il grave evento traumatico ha generato un
danno morale ed esistenziale, per lo sconvolgimento totale della propria vita familiare e di relazione,
tendo conto che è padre di una bambina piccola cui non ha potuto offrire l'assistenza fisica e morale
di cui una figlia ha bisogno”;
danni patrimoniali così distinti:
- € 1.154,91 per spese mediche già pagate (come da ricevute in atti), cui sommarsi il costo preventivato di € 3.300,00 per il trattamento di chirurgia implantare e di ricostruzione ossea con terapia funzionale e protesica cui dovrà sottoporsi (pt. 44 e 45 citaz.);
- € 619,18 mensili (da maggio 2018 a luglio 2019) a titolo di canoni di locazione per l'immobile in cui svolgeva la sua attività di parrucchiere, canoni che non ha potuto
Pag. 5 a 30 corrispondere a causa dell'arresto improvviso del proprio lavoro determinato dalla degenza in ospedale e dalle lunghe cure cui si è sottoposto, per la somma complessiva di € 8.680,00 (pt.
47 citaz.);
- la perdita delle possibilità di guadagno che avrebbe verosimilmente percepito in ragione delle proprie capacità di lavoro, della giovane età e dell'avviamento commerciale della propria attività di parrucchiere, danno da mancato guadagno quantificato in € 1.000,00 a partire dal mese di maggio 2018 (pt. 48 citaz.);
- ulteriori danni accessori a causa della distruzione di alcuni oggetti di cospicuo valore indossati al momento dell'impatto con il veicolo Renault Twingo tg. BH377RP, così allegati e quantificati:
- cellulare del valore di € 650,00; Tes_1
- occhiali (sostituzione) € 912,00;
- orologio Rolex € 15.399,77;
- penna ON € 120,00;
- giubbotto € 370,00;
- vestiario € 258,00;
- scarpe € 143,00 (pt. 50 citaz.)
Il sig. ha dichiarato di aver ricevuto, dalle la somma di Pt_1 Parte_2
7.315,00, inviata in fase stragiudiziale senza conteggio specifico e senza onorari per spese legali,
trattenuta in acconto sulla maggiore dovuta.
L'attore ha, quindi, concluso chiedendo il risarcimento dei seguenti danni:
I.p. 25 % età 51 € 132.550,12
ITA 88 €147,00 € 12.936,00
ITP 75% 60 €110,25 € 6.615,00
Pag. 6 a 30 ITP 50% 60 € 73,50 € 4.410,00
ITP25 % 30 € 36,75 € 1.102,50
Totale € 157.613,62
D.M. 30% € 47.284,09
Spese mediche € 4.454,91
Totale lesioni € 209.352,62
Totale lesioni € 209.352,62
Danno beni accessori € 17.852,77
Canoni locazione (sino a luglio 2019) € 8.680,00
Mancato guadagno € 13.000,00
Totale Materiali € 39.532,77
Totale complessivo € 248.885,39
Già corrisposto dalle € 7.315,00 CP_1
Differenza € 241.570,39
oltre il danno alla vita di relazione ed esistenziale, da liquidarsi in via equitativa, interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese in favore del legale antistatario.
Il sig. ha infine domandato - stante l'indiscussa responsabilità del convenuto per Pt_1 CP_4
la causazione dell'incidente e sussistendo i presupposti di legge - il pagamento di una provvisionale ai sensi di cui all'art. 147 D.lgs. 209/2005 (Stato di bisogno del danneggiato) richiesta nella misura di € 100.000,00 ovvero nella diversa somma accertanda, da quantificarsi nella misura tra il 30% ed il
50% come previsto dalla norma richiamata.
Si è costituita in giudizio la società in persona dei legali rapp.ti pro Parte_2
tempore che:
Pag. 7 a 30 - in ordine all'an debeatur, non ha contestato la responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro de quo.
- in ordine al quantum debeatur:
- ha integralmente contestato l'entità dei danni vantati, tutte le voci di danno pretese dall'attore, la rilevanza probatoria e la legalità della documentazione prodotta a sostegno di tali richieste e delle ricevute di spese mediche;
- ha eccepito insussistenza e assenza di dipendenza eziologica dal sinistro per cui è causa di tutti i pregiudizi lamentati dall'attore. Nello specifico ha contestato i pretesi postumi invalidanti sia di carattere temporaneo sia di carattere permanente, il danno morale, e i danni patrimoniali, compresi i danni a cellulare, occhiali, orologio, penna, giubbotto, vestiario e scarpe.
La convenuta ha sostenuto che, in ogni caso, ai fini della determinazione del danno eventualmente liquidabile in favore dell'attore, dovrà tenersi conto della rivalsa che, con missiva del 29.06.2018,
l' ha dichiarato di voler esercitare. Sul punto ha dichiarato che “le esose ed ingiustificate CP_5
pretese avanzate dal sig. e l'impossibilità di calcolare il danno differenziale non avendo Pt_1
l' ancora comunicato in via definitiva l'esatto ammontare dell'indennizzo erogato in favore CP_5
dell'infortunato) hanno impedito il bonario componimento della vertenza.” (cfr. pag. 4 comparsa
Generali).
Nel formulare le proprie conclusioni, le hanno quindi chiesto il rigetto Controparte_1
dell'avversa domanda risarcitoria chiedendo, in subordine, di dichiarare congrua la somma già
corrisposta in favore dell'attore ovvero di determinare l'effettivo ammontare delle somme a lui spettanti anche al netto delle competenze dell' , fatto salvo il diritto di rivalsa di quest'ultimo. CP_5
A tal fine, la convenuta, ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'
[...]
-. Controparte_7
Pag. 8 a 30 Si è costituito l' , in persona del in carica, il quale: CP_5 Controparte_8
- in ordine all'an debeatur, nulla ha eccepito sulla responsabilità del sig. nella CP_4
causazione del sinistro in questione;
- in ordine all'entità delle lesioni subite dal sig. ha esposto che il costo per l'ente è pari a Pt_1
113.352,90 di cui euro 8.155,44 per temporanea, 52.230,73 per danno biologico, 47.656,89 per conseguenze patrimoniali della lesione e il resto per acconti, ratei di rendita e spese mediche,
L'Istituto ha quindi concluso chiedendo la condanna delle al pagamento della Controparte_9
somma di € 113.352,90, calcolata alla data 221.01.2020, somma eventualmente suscettibile di variazione per futuri esborsi a titolo di rivalutazione della rendita ovvero di aggravamento dei postumi soggetti a revisione.
Nel corso del giudizio, l'attore ha confermato quanto sostenuto nell'atto introduttivo, contestato tutte le avverse eccezioni e deduzioni in ordine alle richieste di danno ed insistito per la liquidazione della provvisionale.
Con ordinanza del 5.12.20202, è stato ordinato ai convenuti di pagare, in solido tra loro, in favore della parte attrice, la somma di € 40.000,00 oltre interessi legali sino al saldo, a titolo di provvisionale.
Con ordinanza del 26.03.2021 è stato conferito incarico peritale al dott. al quale è Persona_2
stato chiesto di accertare:
“la sussistenza delle lesioni allegate dall'attore;
- il nesso causale tra il sinistro e le lesioni allegate dall'attore e accertate, anche in relazione
all'eventuale influenza di stati patologici o condizioni preesistenti e/o sopravvenuti sul loro decorso
Pag. 9 a 30 ed evoluzione che abbiano interrotto il nesso causale, in quanto di per sè soli idonei a determinare
l'evento lesivo, indicando la dottrina medico legale e la letteratura scientifica più accreditate;
con la precisazione che:
in relazione a eventuali comportamenti omissivi dovrà accertare se l'evento lesivo si sarebbe
probabilmente avverato anche se il comportamento fosse stato posto in essere;
nell'accertamento del nesso causale dovrà applicare la regola "più probabile che non" secondo un
criterio non ancorato esclusivamente alla determinazione statistica, ma alla c.d. probabilità logica
e con l'applicazione dei criteri medico-legali cronologico, qualitativo, quantitativo e modale;
nel caso sia stato accertato il nesso causale se da tali lesioni sia derivato un peggioramento delle
funzioni vitali dell'individuo e, per l'effetto:
a) la durata dell'inabilità temporanea, totale e/o parziale;
b) la sussistenza di postumi permanenti valutandone la negativa incidenza percentuale sulla integrità
psico-fisica indicando i baremes utilizzati;
c) la necessità e la congruità delle spese mediche sostenute e documentate, determinandone il
complessivo ammontare;
d) se l'attività lavorativa allegata sia impedita, in tutto o in parte (indicandone la percentuale), dalla
invalidità.”
In data 8.11.2021 il consulente ha depositato la relazione e, sulla base della valutazione espressa dal
CTU, all'udienza del 01.12.2021 le parti sono state invitate a valutare una proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. così formulata: “…in applicazione dei chiari principi di diritto espressi
dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare, vedi Cass. Sez. 3, sentenza n. 28986 del
11/11/2019) le menomazioni concorrenti vadano tenute in considerazione:
a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla
Pag. 10 a 30 menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), quantificata nel 24% e convertendola in
denaro;
b) stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito (quantificata nel
15%), e convertendola in denaro;
c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a).”
In data 10.07.22, il CTU ha depositato chiarimenti in risposta alle osservazioni formulate dall' . CP_5
Con Ordinanza del 5.12.2022 è stato rilevato:
“1) riguardo alle tabelle, il CTU ha utilizzato proprio quelle redatte dal SIMLA nel 2016 (vedi pagina
6);
2) riguardo agli esiti del trauma cranico, al di là del generico riferimento a indagini, anche l' CP_5
non ha indicato manifestazioni obiettive;
3) in ordine all'esito cicatriziale indicato dall' , il CTU deve essere invitato a dedurre sul punto;
CP_5
4) in ordine alla doglianza secondo la quale il danneggiato non presentava alcuna compromissione
funzionale della deambulazione al momento dell'infortunio, sebbene fosse affetto da sclerosi
multipla” il CTU è stato invitato a chiarire se:
“la preesistenza di malattie o menomazioni ha aggravato o è stata aggravata dalla menomazione
sopravvenuta (c.d. menomazioni "coesistenti"), verificando se le eventuali rinunce patite dalla vittima
in conseguenza del fatto illecito sarebbero state identiche, quand'anche la vittima fosse stata sana
prima dell'infortunio; oppure quelle conseguenze dannose sono state amplificate dalla menomazione
preesistente
oppure se lo stato anteriore della vittima non abbia concausato la lesione, ma abbia concausato il
consolidarsi di postumi più gravi, rispetto a quelli che avrebbe patito la vittima se fosse stata sana
al momento dell'illecito;
Pag. 11 a 30 pertanto, nell'ipotesi di patologie pregresse, il CTU dovrà chiarire:
-) l'effettivo grado percentuale di invalidità permanente di cui la vittima sia complessivamente
portatrice all'esito dell'infortunio, valutato sommando tutti i postumi riscontrati, di qualunque tipo e
da qualunque causa provocati;
-) l'ideale grado di invalidità permanente di cui la vittima era portatrice prima dell'infortunio.”
Con nota del 16.01.2023 il CTU ha fornito i definitivi chiarimenti rispetto ai quesiti posti e, a fronte di ciò, con ordinanza del 2.04.2024, la causa è stata rimessa in trattazione con invito alle parti a valutare i seguenti aspetti e principi di diritto:
“E' pacifico che, a favore di siano state corrisposte le seguenti somme: Parte_1
- € 7.315,00, in data 17.06.2019, da parte della a titolo di risarcimento per il Controparte_1
periodo di inabilità temporanea;
- € 40.000,00, corrisposta in data 05.12.2020 dalla ai sensi dell'art. 147 d.l. Controparte_1
209/2005;
- € 52.230,73 quale valore capitale (con coefficiente di capitalizzazione) a titolo di danno biologico,
di cui € 8.155,00 versati a titolo di indennità temporanea ed € 13.500,30 a titolo di ratei fino al
03.10.2022 (dal 1.3.19 gli viene corrisposta una rendita mensile, via via rivalutata).
In applicazione dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare, vedi
Cass. Sez. 3, sentenza n. 28986 del 11/11/2019) nell'ipotesi in cui lo stato anteriore della vittima non
abbia concausato la lesione, ma abbia concausato il consolidarsi di postumi più gravi, rispetto a
quelli che avrebbe patito la vittima se fosse stata sana al momento dell'illecito, le menomazioni
concorrenti devono essere valutate mediante il seguente meccanismo:
a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla
menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), quantificata nel 24% e convertendola in
Pag. 12 a 30 denaro;
b) stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito (quantificata nel
15%), e convertendola in denaro;
c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a).
importo a)
Età del danneggiato alla data del sinistro 50 anni
Percentuale di invalidità permanente 24%
Punto danno biologico € 3.689,94
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 40%) € 1.475,98
Punto danno non patrimoniale € 5.165,92
Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 87
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 66.862,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 93.606,00
Con personalizzazione massima (max 35% del danno
€ 117.008,00
biologico)
Invalidità temporanea totale € 8.613,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 6.682,50
Totale danno biologico temporaneo € 15.295,50
Totale generale: € 108.901,50
Importo b)
Pag. 13 a 30 Età del danneggiato alla data del sinistro 50 anni
Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico € 2.763,15
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) € 856,58
Punto danno non patrimoniale € 3.619,73
Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 87
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 31.293,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 40.993,00
Con personalizzazione massima (max 44% del danno biologico) € 54.762,00
Invalidità temporanea totale € 8.613,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 6.682,50
Totale danno biologico temporaneo € 15.295,50
Totale generale: € 56.288,50
Detraendo la somma di € 56.288,50 dalla somma di € 108.901,50, si deve concludere che la somma
dovuta dai convenuti a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali è pari a euro 52.613,00 oltre
alla somma di € 8.532.91 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti in ragione delle spese
mediche sostenute.
Con riguardo alla somma richiesta a titolo di perdita del reddito, quantificata in € 13.000,00 da
maggio 2018 a gennaio 2019, è evidente come sia irrilevante il riconoscimento dell' che CP_5
persegue finalità previdenziali, assai differenti rispetto al sistema della responsabilità civile.
Pag. 14 a 30 Sul punto, la pacifica giurisprudenza di legittimità (vedi di recente, Cassazione civile sez. III,
16/02/2024, n.4289) ha sempre affermato che nel danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come
perdita dei redditi in relazione al lavoro svolto al momento dell'evento dannoso, il reddito perduto
dalla vittima costituisce la base di calcolo per la quantificazione del danno da perdita della capacità
lavorativa specifica (se il danno è futuro, moltiplicando il reddito perduto per un adeguato
coefficiente di capitalizzazione).
Nel caso in esame, l'attore ha prodotto le dichiarazioni dei redditi per il periodo di imposta 2014
(reddito complessivo euro 2349 annuali), periodo di imposta 2015 (euro 3239,00) e periodo di
imposta 2016 (euro 488) per un reddito medio annuo di euro 2.025,33 e mensile di euro 168,77;
cosicché il danno quantificato, secondo la documentazione offerta dallo stesso attore, da maggio
2018 a gennaio 2019 (9 mesi) è pari ad euro 1.519,00
Anche qualora si calcolassero gli allegati danni all'abbigliamento indossato al momento del sinistro
e agli oggetti indicati in citazione (esclusivamente per completezza, dovendosi rilevare che, a titolo
di esempio, il preventivo per l'orologio Rolex di € 15.399,77 indica parti “usurate”) si deve
concludere come la somma già corrisposte alla parte attrice siano adeguate in relazione al danno
subito.”
All'udienza del 26.06.2024, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere tra la convenuta e l'istituto , che hanno definito la vertenza in via Parte_2 CP_5
transattiva.
In ragione della mancata conciliazione tra la parte attrice e l'assicurazione convenuta, la causa è stata tenuta a decisione, sulle conclusioni sopra trascritte, con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Pag. 15 a 30 Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del convenuto sig. residente in CP_4
Cagliari, proprietario e conducente del veicolo investitore Renault Twingo tg. BH377RP, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la rituale e tempestiva notifica dell'atto di citazione (cfr. cartolina di ricezione dell'atto introduttivo notificato a mani del convenuto in data 26.07.2019).
Nel merito
Non è in contestazione la responsabilità esclusiva del sinistro per cui è causa: è difatti pacifico che,
in data 04.05.2018 alle h. 20.40 circa, in Cagliari, il sig. è stato investito dal veicolo Parte_1
Renault Twingo tg. BH377RP assicurato con la società condotto e di Parte_2
proprietà del convenuto sig. il quale, non avvedendosi della presenza dell'attore - che CP_4
attraversava la Via Sarpi percorrendo le strisce pedonali con direzione Via Machiavelli - lo investiva causandogli lesioni personali.
In ordine all'entità delle lesioni patite dall'attore e, dunque, al fine della determinazione del danno liquidabile, la fattispecie concreta richiede l'esame del tema relativo al risarcimento del danno (nel caso di specie derivante dal sinistro stradale) patito da un soggetto già affetto da pregressa patologia con un conseguente aggravamento a seguito del fatto lesivo in esame.
Secondo i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità (già con Cass. civ. Sentenza
Sez. 3, n. 28986 del 11/11/2019; Cass. Sez. 3 Sentenza n. 17555 del 21/08/2020) l'invalidità o la malattia pregressa, ovvero le c.d. preesistenze, possono teoricamente costituire tanto una concausa della lesione quanto una concausa della menomazione seguita al fatto illecito.
Se la preesistenza ha concausato la lesione iniziale dell'integrità psicofisica, di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e quindi nella liquidazione del danno.
La patologia di cui il soggetto è portatore costituisce infatti una concausa naturale dell'evento,
giuridicamente irrilevante ai sensi dell'art. 41 c.p., secondo cui il concorso di cause preesistenti, anche
Pag. 16 a 30 se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento, secondo quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte.
Con riguardo, invece, alla incidenza delle preesistenze quali concausa delle menomazioni, occorre fare ricorso al giudizio controfattuale, ovvero verificare quali sarebbero state le conseguenze dell'illecito in assenza della patologia preesistente: infatti, la preesistenza di menomazioni può
teoricamente rilevare sul piano della causalità giuridica (e non anche materiale) ai fini della delimitazione dei danni eziologicamente imputabili al responsabile civile.
Applicando il criterio controfattuale, la Corte ha affermato che sono predicabili due sole ipotesi: o le forzose rinunce patite dalla vittima in conseguenza del fatto illecito sarebbero state identiche,
quand'anche la vittima fosse stata sana prima dell'infortunio; oppure quelle conseguenze dannose sono state amplificate dalla menomazione preesistente.
Nel primo caso, ovvero quello delle c.d. “lesioni policrone coesistenti”, la menomazione preesistente sarà giuridicamente irrilevante: infatti, qualora le conseguenze ovvero i postumi dell'evento dovessero teoricamente ritenersi pari sia per la vittima reale, sia per una ipotetica vittima sana prima dell'infortunio, si dovrà concludere che non vi è alcun nesso di causa tra preesistenze e postumi, che saranno quindi da valutare come se a subirli fosse stata una persona sana (“senza aprioristiche
riduzioni, ma apprezzando l'effettiva incidenza dei postumi sulle capacità, idoneità ed abilità
possedute dalla vittima prima dell'infortunio”).
Qualora, invece, lo stato anteriore della vittima abbia concausato il consolidarsi di postumi più gravi rispetto a quelli che avrebbe patito la vittima se fosse stata sana al momento dell'illecito (c.d. “lesioni policrone concorrenti”), facendo applicazione del giudizio controfattuale, si dovrebbe concludere che le conseguenze del fatto illecito, a causa della menomazione pregressa, siano state più gravose di quelle che si sarebbero verificate se la vittima fosse stata sana, e la preesistenza diviene giuridicamente rilevante. Per l'effetto, il danno non è nella sua interezza una conseguenza immediata
Pag. 17 a 30 e diretta del fatto illecito, ma lo è soltanto per la parte che si sarebbe ugualmente verificata anche se la vittima fosse stata sana;
mentre per la parte residua, il danno è una conseguenza mediata, alla quale hanno concorso sia l'illecito, sia le preesistenze;
cosicchè, per questa parte, il danno, benché
imputabile sul piano della causalità materiale, non è integralmente risarcibile, ai sensi dell'art. 1223
c.c.. (su tali principi, in ultimo, cfr. Cass. Sez. 6/3, Ordinanza n. 28327 del 29/09/2022; Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 32565 del 14/12/2024).
Per quanto riguarda la liquidazione del danno, premessa la irrilevanza della menomazione preesistente, la citata sentenza n. n. 28986 del 11/11/2019 “Se, invece, in applicazione del giudizio
controfattuale, dovesse concludersi che le conseguenze del fatto illecito, a causa della menomazione
pregressa, sono state più penose di quelle che si sarebbero verificate se la vittima fosse stata sana,
la preesistenza diviene giuridicamente rilevante. Senza di essa, infatti, il danno ingiusto finale patito
dalla vittima sarebbe stato minore.
Se dunque la preesistenza ha aggravato il danno patito dalla vittima, ciò vuol dire che questo danno
non è nella sua interezza una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, ma lo è soltanto per
la parte che si sarebbe ugualmente verificata, anche se la vittima fosse stata sana. Per la parte
restante, il danno è una conseguenza mediata, perché alla produzione di essa hanno concorso sia
l'illecito, sia le preesistenze;
per questa parte, dunque, il danno, benché in toto imputabile sul piano
della causalità materiale, non è integralmente risarcibile, ai sensi dell'art. 1223 c.c. (Sez. 3, Sentenza
n. 15991 del 21/07/2011, Rv. 618882 – 01). …. Ne consegue che la stima del danno alla salute patito
da chi fosse portatore di patologie pregresse richiede innanzitutto che il medico legale fornisca al
giudicante una doppia valutazione:
-) l'una, reale e concreta, indicativa dell'effettivo grado percentuale di invalidità permanente di cui
la vittima sia complessivamente portatrice all'esito dell'infortunio, valutato sommando tutti i postumi
riscontrati in vivo e non in vitro, di qualunque tipo e da qualunque causa provocati;
Pag. 18 a 30 -) l'altra, astratta ed ipotetica, pari all'ideale grado di invalidità permanente di cui la vittima era
portatrice prima dell'infortunio.
Ovviamente – non sarà superfluo ricordarlo – nel formulare tali valutazioni il medico-legale resta
sempre obbligato ad indicare il criterio adottato per pervenire alla determinazione del grado di
invalidità permanente e il barème cui ha fatto riferimento. In assenza di tali precisazioni, infatti,
sarebbe preclusa al giudice la possibilità di ripercorrere l'iter logico seguito dal medico-legale, e
quindi di valutare la correttezza del suo operato.
… essendo una parte del suddetto pregiudizio slegata eziologicamente dall'evento illecito, per una
stima del danno rispettosa dell'art. 1223 c.c. non dovrà farsi altro che trasformare in denaro il grado
preesistente di invalidità, e sottrarlo dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata
in corpore.”
In conclusione, la Suprema Corte ha formulato principi di diritto così riassumibili:
“1) lo stato anteriore di salute della vittima di lesioni personali può concausare la lesione, oppure
la menomazione che da quella derivata;
2) la concausa di lesioni è giuridicamente irrilevante;
3) la menomazione preesistente può essere concorrente o coesistente col maggior danno causato
dall'illecito;
4) saranno “coesistenti” le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che si
presentino sole od associate ad altre menomazioni, anche se afferenti i medesimi organi;
saranno,
invece, “concorrenti” le menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e più gravi
se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi;
5) le menomazioni coesistenti sono di norma irrilevanti ai fini della liquidazione;
nè può valere in
ambito di responsabilità civile la regola sorta nell'ambito dell'infortunistica sul lavoro, che abbassa
il risarcimento sempre e comunque per i portatori di patologie pregresse;
Pag. 19 a 30 6) le menomazioni concorrenti vanno di norma tenute in considerazione:
a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla
menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), e convertendola in denaro;
b) stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito, e convertendola in
denaro; lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere però considerato pari al 100% in tutti
quei casi in cui le patologie pregresse di cui il danneggiato era portatore non gli impedivano di
condurre una vita normale;
c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a). (Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n. 28986 del 11/11/2019).
Tanto premesso in diritto, nella fattispecie in esame, all'esito della consulenza medico-legale – svolta alla luce di un accurato ed articolato esame della condizione dell'attore, pure in risposta a specifici chiarimenti (non avanzati dalle parti in sede di operazioni peritali) proposti con note del 16.01.2023
con le quali il dott. ha dichiarato di confermare le diagnosi, le considerazioni e le valutazioni Per_2
già proposte nella relazione peritale e nelle risposte alle note precedenti - sono emersi i seguenti elementi:
− “nell'infortunio del 4.05.2018 ha riportato le seguenti lesioni: frattura della Parte_1
branca ilio-pubica e dell'ala del sacro a destra, frattura pluriframmentaria diafisaria
prossimale del perone destro, distrazione capsulo-ligamentosa del ginocchio destro, lesione
di del V° dito della mano sinistra, frattura verticale del dente 36; CP_10
− le lesioni elencate poco sopra, applicando il criterio medico-legale cronologico, qualitativo,
quantitativo e modale, riconoscono nesso causale unico ed esclusivo nell'incidente stradale
ora in esame;
le stesse lesioni sono di natura traumatica …” (cfr. pag. 17 CTU dott. ; Per_2
− “al momento dell'infortunio era già affetto da sclerosi multipla che, in quanto Parte_1
tale, era causa delle seguenti compromissioni funzionali e delle seguenti manifestazioni
Pag. 20 a 30 obiettive che si esprimevano con sicura incidenza negativa sul meccanismo della
deambulazione : deambulazione autonoma parapareto-spastica, discreta ipopallestesia agli
arti inferiori, ROT piramidali prevalenti a destra per quanto riguarda gli arti inferiori, clono
esauribile bilaterale (cfr. referto della Clinica Neurologica dell'Università di Cagliari del
19.05.2014). Sulla base di questa obiettività clinica documentata e riferita ad epoca
sicuramente antecedente al noto infortunio, non si può condividere l'affermazione secondo la
quale a quell'epoca l'infortunato non presentava alcuna compromissione della
deambulazione (cfr. pag. 2 chiarimento dott. del 16.01.2023); Per_2
− la menomazione riconducibile alla preesistenza della sclerosi multipla è stata aggravata dalle
menomazioni derivanti dall'incidente ora in causa;
le rinunce patite dalla vittima in
conseguenza del fatto illecito e le conseguenze dannose sono state amplificate a causa della
menomazione preesistente;
le menomazioni ed i postumi riconducibili alle lesioni riportati
nell'incidente in causa sono stati più gravi rispetto a quelli che l'infortunato avrebbe patito
se fosse stato del tutto sano al momento del fatto illecito;
(cfr. pag. 2 chiarimenti dott. Per_2
del 16.01.2023)
− “il grado effettivo di percentuale di invalidità permanente complessivamente valutato al
presente è pari al 24% (ventiquattro per cento), considerando tutti i postumi accertati, di
qualunque tipo e provocati da qualunque causa”; (cfr. pag. 2 chiarimenti CTU dott. Per_2
del 16.01.2023).
− in questo contesto, il danno pregresso riconducibile alla malattia neurologica deve essere
computato in misura pari al 15%. Il danno dovuto alle lesioni traumatiche del 4.05.2018 che,
come si è visto, è pari al 9% e deve essere inteso come differenza economica tra il
ventiquattresimo ed il sedicesimo punto delle tabelle del Tribunale di Milano. (cfr. pag. 18
CTU dott. Per_2
Pag. 21 a 30 In ordine alla durata della inabilità temporanea, totale e/o parziale, il CTU ha accertato che, a seguito delle lesioni subite il 4.05.2018, il signor ha patito: Pt_1
- inabilità Temporanea Totale (ITT) della durata di ottantasette giorni (corrispondenti al ricovero ospedaliero continuativo dal 4.05.2018 al 4.06.2018 presso l'ospedale Brotzu e dal 4.06.2018 al
30.07.2018 presso la cittadina); CP_6
-inabilità Temporanea Parziale (ITP) della durata di novanta giorni, così ripartita secondo il decrescente grado di disabilità: trenta giorni di ITP al 75% e sessanta giorni di ITP al 50%. (cfr. pag.
17 CTU dott. ; Per_2
- le spese mediche documentate compatibili con la diagnosi, con la cura e con la riabilitazione delle lesioni riportate il 4.05.2018 ammontano complessivamente a € 532,91 e sono così suddivise:
assistenza infermieristica € 150,00, presidi ortopedici € 190,00, ticket ospedaliero € 12,91, copia cartelle cliniche € 100,00 , TAC € 80,00; l'importo di queste spese risulta congruo. La spesa per la relazione medico-legale di Parte è di € 500,00. La riabilitazione della perdita dell'elemento dentario
36 comporterà una spesa complessiva di € 3000,00 cui deve essere aggiunta la spesa di € 4.500,00
per la sostituzione della stessa protesi fino all'età dei 75 anni, per un totale di € 8.532,91.
In ordine all'esito cicatriziale, per le sue dimensioni e per le sue caratteristiche intrinseche il CTU ha dichiarato che non rappresenta certamente motivo di apprezzabile alterazione della euritmia del viso
e della fisionomia del peritando e non pare configurare un danno risarcibile come menomazione
della sua efficienza estetica;
Per quanto riguarda l'invalidità specifica all'attività lavorativa, il CTU ha accertato che i deficit ed i sintomi riconducibili alle menomazioni direttamente riconducibili alle lesioni riportate in data
4.05.2018 non sono di entità tale da comportare un danno concreto allo svolgimento dell'attività di parrucchiere da parte del sig. Pt_1
***
Pag. 22 a 30 È pacifico che, a favore di siano state corrisposte le seguenti somme: Parte_1
- € 7.315,00, in data 17.06.2019, da parte della a titolo di risarcimento per il Controparte_1
periodo di inabilità temporanea;
- € 40.000,00, corrisposta in data 05.12.2020 dalla a titolo di provvisionale ai Controparte_1
sensi dell'art. 147 d.l. 209/2005;
- € 52.230,73 quale valore capitale (con coefficiente di capitalizzazione) a titolo di danno biologico,
di cui € 8.155,00 versati a titolo di indennità temporanea ed € 13.500,30 a titolo di ratei fino al
03.10.2022 (dal 1.3.19 gli viene corrisposta una rendita mensile, via via rivalutata).
Nella fattispecie in esame, si deve ritenere, sulla base degli esiti della consulenza tecnica, che ricorra l'ipotesi delle menomazioni concorrenti le quali, in applicazione dei suindicati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, devono essere valutate mediante il seguente meccanismo:
a) stima dei punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), quantificata nel 24% e convertendola in denaro;
b) stima dei punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito (quantificata nel 15%),
e convertendola in denaro;
c) sottrazione dell'importo (b) dall'importo (a).
In ordine agli ulteriori danni non patrimoniali richiesti secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale da lesione dei diritti fondamentali, tipico danno-conseguenza, non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è, comunque, onere del danneggiato fornire. (cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 26805
Pag. 23 a 30 del 12.09.2022; Cass. Civ. Ord. 9385/2018; Cass. Civ. Sent. 24473/2020).
In particolare, deve ritenersi escluso un automatismo nel risarcimento del danno morale, il quale deve essere necessariamente sempre dimostrato;
così come deve essere allegato, sin dall'atto introduttivo del giudizio, e successivamente dimostrato, il fatto costitutivo della personalizzazione, e tale onere deve essere "adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche" (così, testualmente, Sez. 3, Sentenza n. 10527 del 13/05/2011, nello stesso senso, in seguito, si veda anche Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012, secondo cui "le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo").
È pacifico, infine, come al giudice sia precluso, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, anche eventualmente rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018; Sez. 3, Ordinanza
n. 11103 del 10/06/2020).
Nella fattispecie in esame, in mancanza di una prova adeguata in ordine alle peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale, atteso che le circostanze prospettate dall'attore –
relativamente alla sofferenza patita per l'infortunio e per le lunghe cure alle quali si è dovuto sottoporre, l'incidenza della limitazione motoria residuatagli sulle attività prima normalmente praticate, nonché il danno alla vita di relazione (allegato come impossibilità di dedicarsi alla cura della minore figlia e considerato pure che, sul punto, la parte attrice non ha insistito in sede di note
Pag. 24 a 30 conclusionali) sono rimaste mere allegazioni - il danno viene liquidato con riferimento agli ultimi criteri predisposti dal Tribunale di Milano (2021), cui la Cassazione ha riconosciuto valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (Cass. civ., sez. III, sentenza 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. civ., sez.
III, sentenza 22 dicembre 2011, n. 28290).
Dunque, sulla base di principi di diritto sopra richiamati e in applicazione delle aggiornate tabelle di
Milano, sulla base degli accertamenti del c.t.u., devono essere liquidate le seguenti somme:
Importo a)
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 50 anni
Percentuale di invalidità permanente 24%
Punto danno biologico € 4.288,69
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 40%) € 1.715,48
Punto danno non patrimoniale € 6.004,17
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 87
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 77.711,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 108.796,00
Invalidità temporanea totale € 10.005,00
Pag. 25 a 30 Invalidità temporanea parziale al 75%
Invalidità temporanea parziale al 50%
Totale danno biologico temporaneo
Totale generale:
importo b)
Età del danneggiato alla data del sinistro
Percentuale di invalidità permanente
Punto danno biologico
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%)
Punto danno non patrimoniale
Punto base I.T.T.
Giorni di invalidità temporanea totale
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%
Danno biologico risarcibile
Danno non patrimoniale risarcibile
Invalidità temporanea totale
Invalidità temporanea parziale al 75%
Invalidità temporanea parziale al 50%
Totale danno biologico temporaneo
Totale generale:
€ 2.587,50
€ 3.450,00
€ 16.042,50
124.838,50
50 anni
15%
€ 3.211,51
€ 995,57
€ 4.207,08
€ 115,00
87
30
90
0
€ 36.370,00
€ 47.645,00
€ 10.005,00
€ 2.587,50
€ 3.450,00
€ 16.042,50
€ 63.687,00
Pag. 26 a 30 Detraendo la somma di € 63.687,00 dalla somma di € 124.838,50 si conclude che il dovuto dai convenuti a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali è pari a euro 61.151,50 oltre alla somma di € 8.532.91 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti in ragione delle spese mediche sostenute.
Con riguardo alla somma richiesta a titolo di danno per incapacità lavorativa specifica, il CTU ha affermato che i deficit ed i sintomi riconducibili alle menomazioni direttamente riconducibili alle
lesioni riportate in data 4.05.2018 non sono di entità tale da comportare un danno concreto allo
svolgimento dell'attività lavorativa di parrucchiere che il signor svolge sin dalla sua Parte_1
giovane età. (pag. 19 CTU)
In ordine alla perdita del reddito, quantificata dall'attore nella somma di € 13.000,00 da maggio 2018
a gennaio 2019, la pacifica giurisprudenza di legittimità (vedi di recente, Cassazione civile sez. III,
16/02/2024, n.4289) ha sempre affermato che nel danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi in relazione al lavoro svolto al momento dell'evento dannoso, il reddito perduto dalla vittima costituisce la base di calcolo per la quantificazione del danno da perdita della capacità
lavorativa specifica (se il danno è futuro, moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione).
Nel caso in esame, l'attore ha prodotto le dichiarazioni dei redditi per il periodo di imposta 2014
(reddito complessivo euro 2349 annuali), periodo di imposta 2015 (euro 3239,00) e periodo di imposta 2016 (euro 488) per un reddito medio annuo di euro 2.025,33 e mensile di euro 168,77;
cosicché il danno quantificato, secondo la documentazione offerta dallo stesso attore, da maggio 2018
a gennaio 2019 (9 mesi) è pari ad euro 1.519,00.
In ordine ai danni subiti dagli accessori indossati dall'attore al momento dell'impatto con il veicolo investitore, quantificati nella somma complessiva di € 17.852,77, si deve ritenere che l'attore non
Pag. 27 a 30 abbia dimostrato il nesso causale con il sinistro e, in particolare:
- per quanto riguarda il cellulare e gli occhiali, dei quali si richiede la sostituzione, sono Tes_1
state prodotte generiche fotografie ed un generico preventivo di spesa per un nuovo occhiale (all.ti
65, 81 e 82);
- per quanto riguarda l'orologio Rolex (all.to n. 67), trattasi di un mero preventivo di riparazione da usura;
- per quanto riguarda la penna ON (all. 66) trattasi di un mero preventivo per riparazione del cappuccio e del serbatoio della penna;
- per quanto riguarda gli indumenti indossati dall' (giubbotto, vestiario, scarpe) manca qualsiasi Pt_1
prova della loro riconducibilità all'evento.
Si deve, infine, rilevare il difetto di prova in ordine all'asserito pagamento dei canoni di locazione che il sig. afferma aver dovuto sostenere nonostante l'interruzione dell'attività lavorativa (“In Pt_1
ordine ai canoni di locazione è stato onerato anche del pagamento del canone di locazione del locale
commerciale dove svolgeva la propria attività commerciale, pari ad € 619,18 mensili, che non ha
potuto corrispondere per l'arresto improvviso del proprio lavoro, canoni che ammontano ad €
8.680,00”): sul punto, infatti, l'attore si è limitato a produrre una lettera di messa in mora da parte dell'INPS quale ente proprietario dell'immobile locato all'attore, all. 73).
***
Accertata quindi l'esclusiva responsabilità del sig. proprietario e conducente del CP_4
veicolo Renault Twingo tg. BH377RP nella causazione del sinistro per cui è causa, i danni subiti dall'attore devono essere quantificati in euro 61.151,50 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre alla somma di € 8.532.91 a titolo di risarcimento delle spese mediche sostenute ed euro 1.519,00 per la perdita del reddito, per un importo di euro 71.203,41, oltre al danno da ritardo
Pag. 28 a 30 nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, per un importo complessivo di euro 78.019,79.
Considerato che la Compagnia assicurativa ha versato in fase stragiudiziale e a titolo di provvisionale nel corso del presente giudizio l'importo di € 47.315,00 e l' un importo di € € 8.155,44 per CP_5
temporanea, € 52.230,73 per danno biologico, € 47.656,89 per conseguenze patrimoniali (il resto per acconti, ratei di rendita e spese mediche), si deve concludere come la domanda di condanna ribadita dalla parte attrice debba essere, all'evidenza, rigettata.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste a carico delle Parte_2
in persona del legale rapp.te p.t..in ragione del principio di causalità, così come le spese
[...]
stragiudiziali che si liquidano in euro € 1.985,00.
Con riguardo alle spese di lite, si deve considerare, per un verso, che la fase di studio e parte della fase di trattazione erano necessarie in relazione alla pretesa del danneggiato, ma, per altro verso, in ossequio al principio causalistico che informa la norma contenuta nell'art. 91 c.p.c., le spese di causa successive alla ingiustificata mancata accettazione della proposta conciliativa debbano essere poste a carico dell'attore, considerato che – ove costui avesse accettato la proposta – queste non si sarebbero avute (Cass. civ. Sez. VI, dep. 22/10/2020, n. 23044; Cass. civ. sez. lav., dep. 03/07/2017, n. 16353):
conseguentemente, le spese processuali devono ritenersi integralmente compensate tra la parte attrice e la Compagnia assicuratrice.
Deve essere infine dichiarata la cessazione della materia del contendere tra la società
[...]
e l'istituto , in persona del Direttore Regionale della Sardegna in carico, con Parte_2 CP_5
compensazione delle spese di lite, in ragione della intervenuta conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta la responsabilità esclusiva del proprietario e conducente del veicolo Renault Twingo
tg. BH377RP, sig. nella causazione del sinistro e quantifica i danni subiti CP_4
Pag. 29 a 30 dall'attore in euro 61.151,50 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre alla somma di € 8.532.91 a titolo di risarcimento delle spese mediche sostenute ed euro 1.519,00
per la perdita del reddito, per un importo di euro 71.203,41, oltre al danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, per un importo complessivo di euro
78.019,79;
2) accertato il versamento a favore dell'attore della somma di € 47.315,00 da parte della
Compagnia assicurativa e di € 52.230,73 per danno biologico da parte dell rigetta la CP_5
domanda di condanna formulata dall'attore;
3) dichiara la cessazione della materia del contendere tra la società e Parte_2
l'istituto , in persona del Direttore Regionale della Sardegna in carico, con compensazione CP_5
delle spese di lite;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle Parte_2
in persona del legale rapp.te p.t.;
5) condanna le in persona del legale rapp.te p.t. a rimborsare alla Parte_2
parte attrice le spese stragiudiziali, che si liquidano in euro € 1.985,00, oltre spes egenerali e accessori di legge;
6) dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti
Cagliari, 29.1.2025
Il giudice
Giorgio Latti
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