Sentenza breve 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 05/03/2026, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00732/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00293/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 293 del 2026, proposto da
Impresa Individuale Degus di OL NO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nazareno Pergolizzi, Giuseppe Calabrò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana Dipartimento Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Comune di Milazzo, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
1) in parte qua , della nota dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, Dipartimento dell’Ambiente, del 19 novembre 2025, prot. n. 79710, avente ad oggetto “Istanza di concessione demaniale marittima, ex art. 41 l.r. 3/2016, come modificato dall’art. 20 della l.r. 8/2018, Bando DDG n. 640 del 24/07/2019, relativa al Lotto 9 («Ex Cupole» - Fg. 5, P.lle nn. 1048 e 1049 di 1.322,93 m2 e 1.713,93 m2), in Via Marinaio d’Italia nel Comune di Milazzo”, limitatamente alla parte in cui si dispone che la “ricostruzione dovrà essere preceduta dal rilascio di regolare titolo edilizio rilasciato dal Comune di Milazzo in applicazione di quanto disposto dalla suddetta L.R. n. 78/76. In mancanza di regolare titolo si avvierà il procedimento di archiviazione dell’istanza di concessione”;
2) della nota dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, Dipartimento dell’Ambiente, del 17 dicembre 2025, prot. n. 86160, avente ad oggetto “Richiesta di C.D.M. per una superficie di 3.036,86 m2, Bando DDG n. 640 del 24/07/2019, relativa al Lotto 9 («Ex Lido Le Cupole» - Fg. 5, P.lle nn. 1048 e 1049 di 1.322,93 m2 e 1.713,93 m2) e dell’area extra pari a 811,68 mq. in Via Marinaio d’Italia nel Comune di Milazzo. Richiesta pagamento canone/imposte”;
3) ove occorra, del parere dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione siciliana, Dipartimento Urbanistica, 10 novembre 2025, prot. n. 17320, mai comunicato e/o notificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente e della Regione Siciliana Dipartimento Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. AN FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato le note dell’Assessorato regionale resistente in epigrafe relative all’istanza di concessione demaniale marittima, ex art. 41, della l.r. 3/2016, come modificato dall’art. 20, della l.r. 8/2018, per effetto del bando di cui al d.d.g. n. 640 del 24/07/2019, con particolare riferimento al lotto n. 9 (“ Ex Cupole ” - Fg. 5, P.lle nn. 1048 e 1049 di 1.322,93 metri quadri e 1.713,93 metri quadri) ubicato nel Comune di Milazzo.
I fatti di causa possono essere così succintamente ricostruiti:
- la ditta ricorrente ha partecipato alla gara indetta dall’Amministrazione intimata nel 2019 per l’assegnazione in concessione di beni demaniali in condizioni di precarietà statica, ai sensi del citato art. 41, l.r. n. 3/2016;
- con decreto n. 975/2020 dell’Assessorato regionale resistente, il lotto n. 9 per cui è causa è stato aggiudicato, in via definitiva, all’odierna parte ricorrente;
- al fine di poter ottenere il rilascio dell’anelata concessione demaniale marittima, avvalendosi di una facoltà prevista dal bando, la parte privata chiedeva e otteneva l’indizione di una conferenza di servizi preliminare, che si concludeva con la prescrizione di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto;
- con successivo d.d.g. n. 1133/2023 veniva esclusa la necessità di assoggettamento a VIA a condizione del rispetto delle condizioni ambientali stabilite dallo stesso provvedimento;
- a questo punto, con nota n. 79199 del 12 novembre 2024, l’ARTA indiceva la conferenza di servizi simultanea, ai sensi dell’art. 19, l.r. n. 7/2019, per l’esame del progetto di parte ricorrente, completo della richiesta di rilascio di concessione demaniale marittima;
- in sede di conferenza, il Comune di Milazzo, con nota n. 79937 del 27 novembre 2024, ha espresso parere contrario, poiché le opere esistenti individuate negli elaborati progettuali allegati all’intervento proposto, per quali sarebbe stata prevista la demolizione con successiva ricostruzione, sarebbero state abusivamente realizzate in quanto prive di titolo edilizio;
- con successive note n. 2091 e 3142, rispettivamente del 14 e del 20 gennaio 2025, veniva chiesto al Comune di integrare il parere reso ai sensi dell’art. 14- ter , della l.n. 241/90, indicando le modalità per il superamento del dissenso espresso in maniera costruttiva; in risposta, l’Ente locale affermava come, ai fini del superamento del precedente atto consultivo di segno negativo, sarebbe stato necessario procedere al riesame dell’istanza di condono (nota n. 18326 del 28 febbraio 2025);
- successivamente, con nota n. 12758 del 4 marzo 2025, l’Assessorato regionale provvedeva a dichiarare chiusi i lavori della conferenza con esito favorevole, senza prescrizioni, limitandosi a statuire come detto atto avrebbe sostituito “… ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni intervenute ”, in conformità a quanto stabilito dalla legge generale sul procedimento amministrativo in materia di conferenza di servizi decisoria;
- il Comune di Milazzo, a questo punto, formulava sia istanza di opposizione che istanza di intervento in autotutela avverso la decisione finale della conferenza di servizi, ritenendo che il suo motivato parere sfavorevole sarebbe stato tenuto in non cale dell’Amministrazione regionale procedente;
- l’opposizione veniva dichiarata inammissibile dalla Giunta regionale, mentre a fronte dell’istanza in autotutela presentata dal Comune, l’Assessorato regionale, previa sospensione dell’efficacia della precedente determinazione finale della conferenza, adottava l’impugnata nota n. 79710 del 19.11.2025, con cui, previo richiamo al parere rilasciato dal Dipartimento Urbanistica (n. 17320 del 10 novembre 2025), statuiva come “ gli interventi edilizi consentiti dall’art.3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., compreso l’intervento di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti (comma 1, lett. d) sono consentiti nella misura in cui l’immobile, sul quale sia previsto l’intervento, sia riconducibile all’art.9 bis dello stesso DPR n. 380/2001 e quindi allo stato legittimo. Alla luce di quanto sopra indicato, qualora ci fossero edifici non regolarmente assentiti, gli stessi dovranno essere demoliti. Pertanto, per tutto quanto sopra, si può ritenere di chiudere positivamente la conferenza di servizi con le risultanze di cui alla nota prot. n. 12758 del 04.03.2025 con le seguenti prescrizioni. Il progetto relativo al lotto n. 9 "Ex cupole" del Bando DDG n. 640 del 24/07/2019 prevede la demolizione degli edifici esistenti e la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica. Tale ricostruzione dovrà essere preceduta dal rilascio di regolare titolo edilizio rilasciato dal Comune di Milazzo in applicazione di quanto disposto dalla suddetta L.R. n. 78/76 ”;
- con successiva nota n. 86160 del 17.12.2025, anch’essa impugnata in questa sede processuale, l’Ente regionale ha, da un lato, ritenuto non meritevoli di favorevole delibazione le controdeduzioni prodotte dalla ditta ricorrente, confermando le prescrizioni della nota precedente e, dall’altro lato, ha liquidato le somme dovute dalla medesima parte privata per l’occupazione anticipate dell’area demaniale di interesse.
Con l’odierno ricorso, pertanto, parte ricorrente chiede l’annullamento sia della nota n. 79710 del 19.11.2025, con cui l’Amministrazione regionale, previa richiesta in autotutela del Comune di Milazzo, ha imposto prescrizioni non presenti nell’originario provvedimento di conclusione della conferenza di servizi, sia della successiva nota n. 86160 del 17.12.2025 con cui il medesimo Assessorato regionale ha liquidato il quantum del canone concessorio.
I motivi di ricorso possono essere così riepilogati:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 1, L.R. 21 maggio 2019, n. 7 e dell’art. 15 del bando (D.D.G. n. 640 del 24 luglio 2019). Eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti.
Col primo motivo parte ricorrente lamenta come, con la prima delle note impugnate, l’Assessorato regionale, che aveva già chiuso la conferenza di servizi con una determinazione priva di prescrizioni, non avrebbe potuto prevedere ex post che sarebbe stato necessario il rilascio del permesso di costruire per l’avvio dei lavori previsti dal progetto approvato, posto che, alla luce di quanto previsto dalla l.n. 241/90 e di quanto, comunque, precisato dalla stessa determinazione finale della conferenza, quest’ultima sostituisce ogni atto di assenso da parte delle Amministrazioni intervenute, con ciò significando che il titolo edilizio sarebbe stato già rilasciato in sede di conferenza senza alcuna necessità o possibilità di chiedere un nuovo titolo allo stesso Comune.
II) Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 20, comma 1, L.R. 21 maggio 2019, n. 7. Violazione del principio del contrarius actus.
Col secondo motivo parte ricorrente deduce l’illegittimità della prima nota gravata dell’Amministrazione resistente, dal momento che con essa sarebbe stata modificata, in via unilaterale e in violazione del principio del contrarius actus , la determinazione finale favorevole e senza prescrizioni resa all’esito della conferenza di servizi.
Nel caso di specie, quindi, l’Assessorato regionale, ove avesse inteso aggiungere delle prescrizioni alla precedente determinazione finale della conferenza, per effetto di quanto rappresentato dal Comune nella sua istanza in autotutela, avrebbe dovuto riconvocare la conferenza di servizi stessa e, solo all’esito dei lavori, avrebbe potuto adottare una nuova determinazione contenente delle prescrizioni in precedenza non contemplate.
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis, L. 7 agosto 1990, n. 241. Difetto di motivazione e mancata comunicazione del c.d. preavviso di rigetto .
Col terzo mezzo di impugnazione parte ricorrente lamenta l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto da parte dell’Ente regionale prima dell’adozione della seconda nota impugnata del 17 dicembre 2025, con la quale è stata confermata la precedente determinazione del 19 novembre 2025 con cui sono state imposte le nuove prescrizioni contestate coi motivi precedenti, nonostante le osservazioni presentate dalla ditta ricorrente.
IV) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e, L. 7 agosto 1990, n. 241. Difetto di motivazione e carenza di istruttoria .
Con la quarta e ultima censura, parte ricorrente lamenta l’illegittimità della nota n. 86180 del 17 dicembre 2025, nella parte in cui la p.a. ha chiesto il pagamento di un canone di occupazione demaniale pari ad € 71.484,99, in luogo dei 59.086,96 euro dovuti.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione regionale resistente che ha chiesto il respingimento del ricorso in quanto infondato, mentre non risulta costituito il Comune di Milazzo, nonostante la rituale notifica via pec del ricorso effettuata nei suoi confronti.
3. Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026, previo avviso reso alle parti in udienza, come trascritto a verbale, per una possibile definizione del giudizio con sentenza breve, il ricorso è passato in decisione.
4. Il Collegio deve, anzitutto, rilevare come all’esito della decisione in camera di consiglio sia stato rilevato un possibile profilo di inammissibilità parziale del ricorso per difetto di giurisdizione, avuto riguardo all’impugnazione e alla censura proposta (la quarta) avverso la nota n. 86160 del 17.12.2025, sulla quale non è stato instaurato il prescritto contraddittorio con le parti ai sensi dell’art. 73 del codice di rito amministrativo.
Per quanto precede, si ritiene come i presupposti stabiliti dall’art. 60, c.p.a., sussistano solo per la domanda di annullamento indirizzata verso la prima nota n. 79710 del 19.11.2025, la quale, pertanto, può essere definita con sentenza breve, trattandosi di istanza autonoma nonostante sia stata presentata con unico ricorso, mentre, per la restante domanda giudiziale risulta necessario instaurare il prescritto contraddittorio con le parti a fronte del rilievo d’ufficio di una questione pregiudiziale in rito emersa solo dopo la celebrazione dell’udienza in camera di consiglio, con conseguente necessità della sua trattazione in diversa udienza indicata nel dispositivo.
Riguardo a tale questione pregiudiziale, il Collegio ritiene che vertendo la domanda di parte sulla non corretta interpretazione e applicazione delle condizioni economiche stabilite in sede di gara, ossia sulla modalità di calcolo del canone demaniale in relazione al rialzo offerto dal ricorrente, venendo in rilievo delle questioni di mero contenuto patrimoniale sganciate dall’esercizio del pubblico potere, la controversia potrebbe dover essere ricompresa nell’ambito della giurisdizione ordinaria.
5.1. Chiarito che l’odierna decisione ha ad oggetto la sola domanda di annullamento della prima nota n. 79710 del 19.11.2025 dell’Amministrazione regionale resistente, venendo al quadro giuridico rilevante ai fini di causa, l’art. 15, del bando di cui al richiamato d.d.g. n. 640 del 24 luglio 2019 ha previsto come “ [o] ve si sia svolta la conferenza preliminare, l’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo […]. L’inizio dei lavori relativi alla realizzazione delle opere in progetto resta subordinata alla comunicazione da parte del Dipartimento regionale dell’Ambiente della conclusione, con esito favorevole, del procedimento istruttorio, che indicherà altresì le condizioni e le prescrizioni a cui sarà subordinata la concessione e la stessa realizzazione delle opere ”.
5.2. L’art. 14- ter , co. 7, della l.n. 241/90, in materia di conferenza di servizi simultanea, prevede come “ All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ”.
In materia di effetti della decisione finale della conferenza di servizi, l’art. 14- quater , della legge generale sul procedimento amministrativo, stabilisce come “ 1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies ”.
5.3. Per quanto concerne le disposizioni della l.r. n. 7/2019 in materia, con cui sono state recepite in Sicilia le disposizioni della l.n. 241/90, merita segnalare il contenuto dell’art. 19, co. 6, ove prevede che “ All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 20, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti delle amministrazioni. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato ”, oltre all’art. 20, secondo cui “ 1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui al comma 3 dell'articolo 19, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini ”.
6. Così ricostruito il quadro giuridico di interesse ai fini della decisione dell’odierna controversia, il Collegio ritiene non meritevole di favorevole apprezzamento il primo motivo di ricorso proposto con l’atto introduttivo del giudizio.
Vero è che il Comune intimato abbia espresso il proprio parere (peraltro sfavorevole) in sede di conferenza di servizi ai fini del rilascio della C.D.M., palesando motivi ostativi alla realizzazione degli interventi edilizi previsti dal progetto esaminato, così come corrisponde al vero che l’Amministrazione regionale abbia, comunque, adottato una decisione favorevole all’esito della medesima conferenza senza apporre alcuna prescrizione alla luce dei profili edilizi e urbanistici paventati dal Comune.
Tuttavia, non può certo ritenersi che il superamento del dissenso espresso dal Comune da parte della determinazione finale favorevole della conferenza possa aver determinato, altresì, il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere anelate, tenuto conto che le questioni relative all’ottenimento del titolo edilizio non hanno formato oggetto della decisione della conferenza che, è bene ribadirlo, ha riguardato, in via esclusiva, l’approvazione del progetto presentato dalla parte ricorrente ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima di competenza dell’Assessorato regionale resistente.
Del resto, non risulta che sia stata portata all’attenzione della conferenza di servizi, attivata per il rilascio della concessione demaniale e per l’approvazione del progetto di parte ricorrente, né l’istanza protesa ad ottenere il permesso di costruire, né tantomeno tutta la documentazione all’uopo necessaria prescritta dal T.U.E..
Al riguardo, pertanto, occorre fare una puntuale distinzione tra il procedimento attivato dall’Amministrazione regionale per il rilascio della concessione demaniale marittima, con la partecipazione, per gli aspetti di precipuo interesse, delle Amministrazioni interessate (tra cui il Comune resistente), e gli ulteriori procedimenti su istanza di parte che il concessionario è comunque tenuto ad avviare per munirsi, presso i vari Enti competenti, delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la successiva messa in funzione di uno stabilimento balneare, tra i quali rientra, senz’altro, quello proteso all’ottenimento del titolo edilizio.
In buona sostanza, gli atti di assenso delle varie Amministrazioni coinvolte che si intendono sostituiti dalla conclusione favorevole della conferenza di servizi, nel caso di specie, sono soltanto quelli riconducibili al rilascio del provvedimento finale (C.D.M.) per il quale è stato attivato il modulo procedimentale della conferenza, e non anche quelli relativi a titoli connessi e ulteriori che dovranno, comunque, essere chiesti alle Amministrazioni competenti da parte del soggetto privato una volta ottenuta la concessione, tra cui rientra anche, ma non solo, il titolo edilizio per la realizzazione di uno stabilimento balneare.
Da quanto sopra esposto discende l’infondatezza del primo motivo di gravame.
7. Ad ogni modo, venendo al procedimento amministrativo sub iudice della conferenza di servizi attivata dall’Assessorato regionale ai fini dell’approvazione del progetto presentato dal privato per il rilascio di una concessione demaniale marittima, il Collegio deve rilevare come, in sostanza, l’Amministrazione regionale resistente, con la nota n. 79710 del 19.11.2025, abbia finito per inserire delle prescrizioni rispetto ad un atto finale di una conferenza ormai conclusa.
Il problema, non è, quindi, l’aver previsto ex post che il privato avrebbe dovuto munirsi di un titolo edilizio per la realizzazione degli interventi proposti, alla luce di quanto già esposto in sede di scrutinio del precedente motivo di gravame, trattandosi non di una prescrizione aggiuntiva ma di una mera statuizione su un dovere già esistente alla luce del procedimento svoltosi in sede di conferenza, quanto piuttosto di aver inserito prescrizioni postume fondate sul parere negativo del Comune, in precedenza obliterate, del seguente tenore “ gli interventi edilizi consentiti dall’art.3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., compreso l’intervento di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti (comma 1, lett. d) sono consentiti nella misura in cui l’immobile, sul quale sia previsto l’intervento, sia riconducibile all’art.9 bis dello stesso DPR n. 380/2001 e quindi allo stato legittimo. Alla luce di quanto sopra indicato, qualora ci fossero edifici non regolarmente assentiti, gli stessi dovranno essere demoliti. […] Il progetto relativo al lotto n. 9 "Ex cupole" del Bando DDG n. 640 del 24/07/2019 prevede la demolizione degli edifici esistenti e la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica. Tale ricostruzione dovrà essere preceduta dal rilascio di regolare titolo edilizio rilasciato dal Comune di Milazzo in applicazione di quanto disposto dalla suddetta L.R. n. 78/76 ”;
Partendo da questo presupposto, è possibile procedere allo scrutinio del secondo motivo di ricorso che il Collegio ritiene essere fondato.
Alla luce della prefata istanza in autotutela del Comune intimato, l’Ente regionale non avrebbe potuto, così come effettuato, apportare delle modifiche sostanziali alla precedente determinazione favorevole conclusiva della conferenza di servizi, introducendo delle prescrizioni non imposte in prima battuta, atteso che la modifica di tale determinazione avrebbe potuto essere validamente effettuata, soltanto, previa spendita del potere di autotutela ai sensi degli artt. 21- nonies e/o 21- quinquies , della l.n. 241/90 e, quindi, previa riconvocazione della conferenza di servizi.
Al riguardo, l’argomentazione difensiva della parte pubblica, secondo cui la riapertura del modulo procedimentale della conferenza si sarebbe risolto in un inutile aggravio procedimentale, si scontra coi chiari dettami dell’art. 14- quater , della l.n. 241/90, secondo cui “ 2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies ”, con disposizione recepita, in via analoga, dall’art. 20, co. 2, della l.r. n. 7/2019.
In altri termini, la scelta dell’Amministrazione regionale di valorizzare i contenuti del parere negativo reso dal Comune in sede di conferenza, all’esito della domanda di intervento in autotutela presentata dal medesimo Ente locale, mediante l’apposizione di prescrizioni postume alla precedente determinazione conclusione favorevole (senza condizioni) della conferenza di servizi indetta per l’approvazione del progetto e per il rilascio della C.D.M., risulta essere illegittima dal momento che si risolve in una modifica postuma, assunta in via unilaterale, di un provvedimento decisorio reso all’esito di una conferenza di servizi, in violazione delle norme in materia di esercizio del potere di autotutela che, come sopra riportato, impongono la riapertura del modulo procedimentale della conferenza ai fini della spendita del potere di secondo grado di cui trattasi (convalida, annullamento d’ufficio, revoca).
In definitiva, è illegittimo l’atto impugnato con cui l’Amministrazione regionale, in risposta all’istanza in autotutela del Comune, anziché riconvocare la conferenza di servizi per adottare le opportune misure di secondo grado nei confronti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi originaria, ha unilateralmente imposto nuove prescrizioni, modificando la determinazione precedente senza passare per la doverosa riapertura della conferenza, così come prescritto dalle disposizioni normative sopra richiamate, così violando, altresì, la regola generale dettata dal principio del contrarius actus che permea l’esercizio del potere di secondo grado da parte delle Amministrazioni pubbliche.
8. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso è assorbente rispetto a quanto dedotto con la terza censura di gravame, mentre la quarta doglianza contiene contestazioni sull’ulteriore nota n. 86180 del 17 dicembre 2025, rispetto alle quali, come sopra anticipato, il Collegio ha rilevato d’ufficio, dopo il passaggio in decisione della causa, un possibile profilo di inammissibilità della domanda in parte qua per difetto di giurisdizione del giudice adito.
9. Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto in parte, nei sensi di cui sopra, avuto riguardo all’impugnativa della nota n. 79710 del 19.11.2025, attesa la fondatezza del secondo motivo di gravame, mentre per quanto concerne l’ulteriore domanda caducatoria relativa alla successiva e diversa nota n. 86160 del 17.12.2025, con la quale è stato determinato l’ammontare del canone concessorio, va dato avviso ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., del rilievo officioso del possibile difetto di giurisdizione del giudice adito, ritenendosi che siffatta contestazione dovrebbe piuttosto rientrare nella sfera di conoscibilità del giudice ordinario per le ragioni in precedenza illustrate e sulle quali le parti hanno facoltà di presentare proprie memorie in vista della successiva udienza di discussione alla quale si rinvia col dispositivo.
10. Le spese di questa prima fase del giudizio seguono la soccombenza tra parte ricorrente e Amministrazione regionale resistente, mentre possono essere compensate nei confronti del Comune intimato, tenuto conto della sua estraneità rispetto all’atto annullato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota n. 79710 del 19.11.2025.
Condanna l’ARTA al pagamento delle spese di lite relative all’odierna fase processuale in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Spese di fase compensate per il Comune di Milazzo.
Rinvia l’ulteriore trattazione della causa all’udienza pubblica del 24 giugno 2026, ore di rito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO NT, Presidente
AN FI, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN FI | RO NT |
IL SEGRETARIO