CASS
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2025, n. 16930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16930 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM RI (CUI 03AP8DL) nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso, l'irrevocabilità della sentenza relativamente all'accertamento penale di responsabilità e alla pena detentiva e, in accoglimento del quarto motivo, annullare con rinvio la sentenza impugnata relativamente alla determinazione della pena pecuniaria;
udito il difensore, l'avvocato PURRAZZO GIACOMO LEONARDO in difesa di AM RI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16930 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 30/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha solo parzialmente riformato la sentenza con la quale il 16/1/2019 il Tribunale cittadino aveva dichiarato AR PI colpevole dei reati di cui agli artt. 648-bis cod. pen. e, 61 n. 2 e 490 cod. pen., escludendo la contestata recidiva e dichiarando non doversi procedere per il delitto di cui all'art. 490 cod. pen. per intervenuta prescrizione, ed ha rideterminato la pena per il reato di riciclaggio nella misura ritenuta di giustizia. La Corte territoriale ha riconosciuto la responsabilità del PI sul rilievo che lo stesso il 20/10/2014 è stato rinvenuto in possesso di autovettura provento di furto sulla quale erano state apposte targhe ed appartenenti invece ad altro veicolo intestato a NA IU. Nel rendere testimonianza, quest'ultima ha confermato di essere stata proprietaria dell'autovettura Fiat 500 con le predette targhe che, a seguito di sinistro, aveva venduto al PI senza corrispettivo, tramite autosalone, ed ha esibito anche certificazione del PRA da cui risultava tale passaggio di proprietà effettuato il 04/03/2014 e carta di circolazione con annotazione del passaggio di proprietà in data 15/07/2014. 2. Il PI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, affidandolo a quattro motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di riciclaggio dell'autovettura di cui al capo A). Il ricorrente, dolendosi che la Corte territoriale avrebbe censurato l'esercizio del diritto al silenzio da parte dello stesso, assume essere non veritiera la circostanza secondo cui il passaggio di proprietà sarebbe stato trascritto al PRA in data 04/03/2014, assumendo che in tal caso sarebbe risultato alle Forze dell'ordine all'atto del controllo in data 20/10/2014. Il PI, pertanto, sarebbe stato vittima di un raggiro e la sostituzione delle targhe sarebbe da ascrivere ad altri soggetti, quali ad esempio la stessa IU o l'autosalone "Ricca Auto". 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648-bis, quarto comma (già, terzo comma) cod. pen., esclusa dalla Corte territoriale sul rilievo che il delitto presupposto non era punito con pena inferiore nel massimo a cinque anni, trattandosi di furto di un veicolo che in denuncia risultava parcheggiato sulla pubblica via, così configurandosi l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., e comunque parcheggiato chiuso sicché risulterebbe anche l'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, avendo il Tribunale riconosciuto il PI meritevole delle circostanze attenuanti generiche come equivalenti alle contestate aggravanti, compresa in esse la recidiva, sicché, nel difetto di specifica statuizione, ad avviso del ricorrente, per il principio del "favor rei", le attenuanti dovevano ritenersi concesse nella loro massima estensione. Di conseguenza, una volta esclusa 2 la recidiva dalla Corte territoriale, l'affermazione di questa secondo cui la riduzione della pena per le attenuanti generiche non poteva avvenire "nella massima estensione" doveva ritenersi confliggere con la prescrizione dell'art. 597 cod. proc. pen. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale applicato la pena base nel minimo edittale, individuato, però in "anni quattro di reclusione ed euro 5.000 di multa", nel testo dell'art. 648-bis cod. pen. novellato dalla legge 186/2014, successiva alla data del commesso reato (20/10/2014), mentre il testo originario prevedeva una pena base minima di anni quattro di reclusione ed euro 1.032 di multa. 3. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao d'Aquino, con requisitoria scritta del 27/12/2024 ha chiesto dichiararsi inammissibili i primi tre motivi di ricorso, dichiarando l'irrevocabilità della sentenza in relazione all'accertamento della penale responsabilità ed alla pena detentiva e, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, annullare con rinvio la sentenza impugnata relativamente alla pena pecuniaria. 4. In data 6/1/2025 il difensore del ricorrente, avv. Giacomo Leonardo Purrazzo, ha depositato memoria difensiva con la quale ha insistito sulla sussistenza dell'ipotesi di minore gravità ex art. 648-bis, terzo comma, cod. pen., evidenziando anche che, come da documentazione allegata, l'assunto secondo cui la vettura oggetto del delitto presupposto risulterebbe parcheggiata sulla pubblica via, appare smentito dal rilievo che il proprietario ne aveva denunciato il furto come commesso in via Rapìsardi, la stessa ove risulta aver residenza. CONSIDERATO IN DIRITTO I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili, perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, mentre è fondato l'ultimo motivo di ricorso, volto a censurare la misura della pena pecuniaria. 1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, mira a prospettare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invece, notoriamente riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01). Il PI, infatti, è stato rinvenuto a bordo di una vettura provento di furto, sulla quale erano apposte le targhe di altra vettura, dallo stesso acquistata da NA IU che, nel rendere testimonianza, ha confermato di averla ceduta al ricorrente, tramite autosalone, ed ha anche esibito certificazione del PRA da cui risulta che il passaggio di proprietà è stato effettuato il 04/03/2014, nonché la carta di circolazione con annotazione del passaggio di proprietà in data 15/07/2014: le doglianze difensive volte a contestare tali elementi di prova sono anche 3 manifestamente infondate, atteso che non risulta presentata alcuna querela di falso idonea a smentire le risultanze del PRA. 2. Anche il secondo motivo di ricorso, volto a contestare il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648-bis, quarto comma 4 (già terzo comma) cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto dalla denuncia del furto del veicolo a bordo del quale è stato rinvenuto il PI risulta che, al momento della sottrazione, lo stesso era "parcheggiato e chiuso", sulla pubblica via, in via AR Rapisardi, a Catania, circostanza che non può ritenersi smentita dal fatto che in tale via abiti anche il denunciante, così come la violenza sulle cose nella realizzazione del furto risulta comprovata anche dal rilievo che, al momento del controllo dei Carabinieri, il cilindro di accensione dell'auto risultava sostituito rispetto a quello originale, evidentemente perché danneggiato all'atto del furto. La Corte territoriale ha, pertanto, dato adeguatamente conto della sussistenza delle aggravanti di cui all'artt. 625 n. 2 e n. 7 cod. pen., per ciascuna delle quali l'art. 625 cit. prevede una pena superiore nel massimo a cinque anni, tale, pertanto, da non consentire il riconoscimento dell'attenuante invocata dal ricorrente. 3. In relazione al terzo motivo di ricorso, il Collegio evidenzia come la sentenza di primo grado aveva riconosciuto al PI le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alle contestate aggravanti, compresa in esse la recidiva (pena così determinata: ritenuto come più grave il reato di riciclaggio di cui al capo A, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto a circostanza aggravante e recidiva, pena base, anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 1.900 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. per il reato di cui all'art. 490 cod. pen., ad anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa). La Corte territoriale, nell'escludere la recidiva, era tenuta unicamente a disporre una riduzione di pena nella misura ritenuta congrua, in conformità al disposto dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., essendo stato effettuato in primo grado un mero giudizio di comparazione tra circostanze, per quanto vincolato dalla condizione ostativa di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. Legittimamente, pertanto, la Corte territoriale, nel valutare le ragioni poste a fondamento delle circostanze attenuanti generiche, dovute unicamente al comportamento processuale dell'imputato (che ha consentito l'acquisizione di atti agevolando l'istruttoria dibattimentale) ha ritenuto che queste giustificassero una riduzione della pena solo in misura inferiore alla massima estensione consentita. E, in tal senso, ha calcolato la pena finale in anni tre di reclusione ed euro 3.750 di multa, partendo dalla pena base per il solo reato di riciclaggio (per il reato di cui all'art. 490 cod. pen., come detto, veniva pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione) di anni quattro di reclusione ed euro 5.000 di multa, diminuendola nella misura sopra indicata ex art. 62-bis cod. pen. 4 4. L'ultimo motivo di ricorso è, invece, fondato, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto di determinare la pena base in misura "ancorata al minimo edittale di anni quattro di reclusione ed euro 5.000,00 di multa", con evidente riferimento al testo dell'art. 648-bis cod. pen. novellato dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, entrata in vigore successivamente alla data del commesso reato, essendo stato questo accertato il 20 ottobre 2014. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente alla misura della pena pecuniaria, che ben può essere rideterminata da questa Corte di legittimità, per il disposto dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., con una riduzione di un quarto, proporzionata a quella effettuata dalla Corte territoriale, con riferimento però alla pena base di euro 1.032,00 di multa, e pertanto nella misura di euro 774,00.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena pecuniaria che ridetermina in euro 774,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, il 30 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente UC periali ND LL
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso, l'irrevocabilità della sentenza relativamente all'accertamento penale di responsabilità e alla pena detentiva e, in accoglimento del quarto motivo, annullare con rinvio la sentenza impugnata relativamente alla determinazione della pena pecuniaria;
udito il difensore, l'avvocato PURRAZZO GIACOMO LEONARDO in difesa di AM RI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16930 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 30/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha solo parzialmente riformato la sentenza con la quale il 16/1/2019 il Tribunale cittadino aveva dichiarato AR PI colpevole dei reati di cui agli artt. 648-bis cod. pen. e, 61 n. 2 e 490 cod. pen., escludendo la contestata recidiva e dichiarando non doversi procedere per il delitto di cui all'art. 490 cod. pen. per intervenuta prescrizione, ed ha rideterminato la pena per il reato di riciclaggio nella misura ritenuta di giustizia. La Corte territoriale ha riconosciuto la responsabilità del PI sul rilievo che lo stesso il 20/10/2014 è stato rinvenuto in possesso di autovettura provento di furto sulla quale erano state apposte targhe ed appartenenti invece ad altro veicolo intestato a NA IU. Nel rendere testimonianza, quest'ultima ha confermato di essere stata proprietaria dell'autovettura Fiat 500 con le predette targhe che, a seguito di sinistro, aveva venduto al PI senza corrispettivo, tramite autosalone, ed ha esibito anche certificazione del PRA da cui risultava tale passaggio di proprietà effettuato il 04/03/2014 e carta di circolazione con annotazione del passaggio di proprietà in data 15/07/2014. 2. Il PI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, affidandolo a quattro motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di riciclaggio dell'autovettura di cui al capo A). Il ricorrente, dolendosi che la Corte territoriale avrebbe censurato l'esercizio del diritto al silenzio da parte dello stesso, assume essere non veritiera la circostanza secondo cui il passaggio di proprietà sarebbe stato trascritto al PRA in data 04/03/2014, assumendo che in tal caso sarebbe risultato alle Forze dell'ordine all'atto del controllo in data 20/10/2014. Il PI, pertanto, sarebbe stato vittima di un raggiro e la sostituzione delle targhe sarebbe da ascrivere ad altri soggetti, quali ad esempio la stessa IU o l'autosalone "Ricca Auto". 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648-bis, quarto comma (già, terzo comma) cod. pen., esclusa dalla Corte territoriale sul rilievo che il delitto presupposto non era punito con pena inferiore nel massimo a cinque anni, trattandosi di furto di un veicolo che in denuncia risultava parcheggiato sulla pubblica via, così configurandosi l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., e comunque parcheggiato chiuso sicché risulterebbe anche l'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, avendo il Tribunale riconosciuto il PI meritevole delle circostanze attenuanti generiche come equivalenti alle contestate aggravanti, compresa in esse la recidiva, sicché, nel difetto di specifica statuizione, ad avviso del ricorrente, per il principio del "favor rei", le attenuanti dovevano ritenersi concesse nella loro massima estensione. Di conseguenza, una volta esclusa 2 la recidiva dalla Corte territoriale, l'affermazione di questa secondo cui la riduzione della pena per le attenuanti generiche non poteva avvenire "nella massima estensione" doveva ritenersi confliggere con la prescrizione dell'art. 597 cod. proc. pen. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale applicato la pena base nel minimo edittale, individuato, però in "anni quattro di reclusione ed euro 5.000 di multa", nel testo dell'art. 648-bis cod. pen. novellato dalla legge 186/2014, successiva alla data del commesso reato (20/10/2014), mentre il testo originario prevedeva una pena base minima di anni quattro di reclusione ed euro 1.032 di multa. 3. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao d'Aquino, con requisitoria scritta del 27/12/2024 ha chiesto dichiararsi inammissibili i primi tre motivi di ricorso, dichiarando l'irrevocabilità della sentenza in relazione all'accertamento della penale responsabilità ed alla pena detentiva e, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, annullare con rinvio la sentenza impugnata relativamente alla pena pecuniaria. 4. In data 6/1/2025 il difensore del ricorrente, avv. Giacomo Leonardo Purrazzo, ha depositato memoria difensiva con la quale ha insistito sulla sussistenza dell'ipotesi di minore gravità ex art. 648-bis, terzo comma, cod. pen., evidenziando anche che, come da documentazione allegata, l'assunto secondo cui la vettura oggetto del delitto presupposto risulterebbe parcheggiata sulla pubblica via, appare smentito dal rilievo che il proprietario ne aveva denunciato il furto come commesso in via Rapìsardi, la stessa ove risulta aver residenza. CONSIDERATO IN DIRITTO I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili, perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, mentre è fondato l'ultimo motivo di ricorso, volto a censurare la misura della pena pecuniaria. 1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, mira a prospettare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invece, notoriamente riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01). Il PI, infatti, è stato rinvenuto a bordo di una vettura provento di furto, sulla quale erano apposte le targhe di altra vettura, dallo stesso acquistata da NA IU che, nel rendere testimonianza, ha confermato di averla ceduta al ricorrente, tramite autosalone, ed ha anche esibito certificazione del PRA da cui risulta che il passaggio di proprietà è stato effettuato il 04/03/2014, nonché la carta di circolazione con annotazione del passaggio di proprietà in data 15/07/2014: le doglianze difensive volte a contestare tali elementi di prova sono anche 3 manifestamente infondate, atteso che non risulta presentata alcuna querela di falso idonea a smentire le risultanze del PRA. 2. Anche il secondo motivo di ricorso, volto a contestare il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648-bis, quarto comma 4 (già terzo comma) cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto dalla denuncia del furto del veicolo a bordo del quale è stato rinvenuto il PI risulta che, al momento della sottrazione, lo stesso era "parcheggiato e chiuso", sulla pubblica via, in via AR Rapisardi, a Catania, circostanza che non può ritenersi smentita dal fatto che in tale via abiti anche il denunciante, così come la violenza sulle cose nella realizzazione del furto risulta comprovata anche dal rilievo che, al momento del controllo dei Carabinieri, il cilindro di accensione dell'auto risultava sostituito rispetto a quello originale, evidentemente perché danneggiato all'atto del furto. La Corte territoriale ha, pertanto, dato adeguatamente conto della sussistenza delle aggravanti di cui all'artt. 625 n. 2 e n. 7 cod. pen., per ciascuna delle quali l'art. 625 cit. prevede una pena superiore nel massimo a cinque anni, tale, pertanto, da non consentire il riconoscimento dell'attenuante invocata dal ricorrente. 3. In relazione al terzo motivo di ricorso, il Collegio evidenzia come la sentenza di primo grado aveva riconosciuto al PI le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alle contestate aggravanti, compresa in esse la recidiva (pena così determinata: ritenuto come più grave il reato di riciclaggio di cui al capo A, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto a circostanza aggravante e recidiva, pena base, anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 1.900 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. per il reato di cui all'art. 490 cod. pen., ad anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa). La Corte territoriale, nell'escludere la recidiva, era tenuta unicamente a disporre una riduzione di pena nella misura ritenuta congrua, in conformità al disposto dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., essendo stato effettuato in primo grado un mero giudizio di comparazione tra circostanze, per quanto vincolato dalla condizione ostativa di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. Legittimamente, pertanto, la Corte territoriale, nel valutare le ragioni poste a fondamento delle circostanze attenuanti generiche, dovute unicamente al comportamento processuale dell'imputato (che ha consentito l'acquisizione di atti agevolando l'istruttoria dibattimentale) ha ritenuto che queste giustificassero una riduzione della pena solo in misura inferiore alla massima estensione consentita. E, in tal senso, ha calcolato la pena finale in anni tre di reclusione ed euro 3.750 di multa, partendo dalla pena base per il solo reato di riciclaggio (per il reato di cui all'art. 490 cod. pen., come detto, veniva pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione) di anni quattro di reclusione ed euro 5.000 di multa, diminuendola nella misura sopra indicata ex art. 62-bis cod. pen. 4 4. L'ultimo motivo di ricorso è, invece, fondato, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto di determinare la pena base in misura "ancorata al minimo edittale di anni quattro di reclusione ed euro 5.000,00 di multa", con evidente riferimento al testo dell'art. 648-bis cod. pen. novellato dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, entrata in vigore successivamente alla data del commesso reato, essendo stato questo accertato il 20 ottobre 2014. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente alla misura della pena pecuniaria, che ben può essere rideterminata da questa Corte di legittimità, per il disposto dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., con una riduzione di un quarto, proporzionata a quella effettuata dalla Corte territoriale, con riferimento però alla pena base di euro 1.032,00 di multa, e pertanto nella misura di euro 774,00.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena pecuniaria che ridetermina in euro 774,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, il 30 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente UC periali ND LL