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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 01/07/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n.468/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'11 giugno 2025, nella causa avente ad oggetto “differenze retributive”,
tra
, rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio Del Vecchio Parte_1
Appellante contro
Controparte_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 1.1.2020 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 30 giugno 2020, con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva rigettato la domanda di condanna di al pagamento di differenze retributive relativa ai Controparte_1 compiti di badante disimpegnati in
All'udienza dell'11 giugno 2025la causa è stata decisa con dispositivo letto in udienza.
********
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 1 dicembre 2020 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 30 giugno 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto con cui era stata rigettata la domanda vòlta ad ottenere differenze retributive, assumendo essa di aver lavorato dal Pt_1
1.10.2017 al 20.6.2019 in qualità di badante e collaboratrice domestica di , Controparte_1 prestando assistenza a : quantificava le differenze di retribuzione reclamate in € Persona_1
15.069,14.
Il convenuto, costituitosi in primo grado, eccepiva carenza di legittimazione passiva, su cui di seguito questa Corte avrà modo di soffermarsi. ---§§ooo§§---
Parte appellante si duole della decisione del Giudice di prime cure, fondata sul ritenuto difetto di legittimazione passiva dell' . CP L'impianto istruttorio del giudizio di primo grado giunge alla conclusione che la signora Pt_1 non avrebbe mai lavorato alle dipendenze dell'appellato , ma solo prestato assistenza CP occasionale , e solo negli ultimi due mesi continuativa, a poi deceduta, in Persona_1 sostituzione e su incarico di che le direttive in ordine allo svolgimento delle Persona_2 modalità di svolgimento della prestazione e provvedeva a retribuirla: in tal senso il Giudice di prime cure valorizza le deposizioni della teste comune alle Parti di Persona_2 P_
(indicata dal resistente/odierno appellato) e confermate indirettamente da , Testimone_1 laddove gli altri due testi escussi, e testi della ricorrente, Testimone_2 Testimone_3 non sono stati in grado di riferire alcunchè in ordine ai rapporti fra le Parti.
Esaminando dunque dette testimonianze, su cui l'appellante dibatte, dai verbali di primo grado emerge che:
- teste addotta dalla ricorrente , riferisce di essersi recata 5 o 6 Testimone_2 Pt_1 volte di pomeriggio a trovare la presso l'abitazione della signora ed esser Pt_1 Per_1 varo che la lavorava dalle 15 alle 20 svolgendo mansioni di badante/accudendo la Pt_1 signora , e di aver visto la sempre da sola, e che al mattino lavorava “una certa Per_1 Pt_1
:”Non so da chi fosse pagata la ”. Per_2 Pt_1
- anch'egli teste addotto dalla ricorrente, dichiarava di aver visto la Testimone_3 Pt_1
“qualche volta di sera recarsi nell'appartamento della signora sapevo che vi era Per_1 anche una signora di nome si occupava della Nulla posso dire sugli orari, né Per_2 Per_1 sulla regolarizzazione del rapporto, né sulle mansioni svolte dalla né sul rapporto Pt_1 fra la ed il sig. ”. Pt_1 CP
Dunque, i testi di parte ricorrente hanno riferito di occasionalità, di “qualche volta”, in ordine agli orari sempre i termini di occasionalità, e nulla su retribuzione, assunzione della e da parte di Pt_1 chi, nulla su direttive di alcun genere.
- (teste addotta dal resistente: riferisce che, amica della e di Testimone_4 Pt_1 Per_2
quest'ultima la chiamò per sapere se fosse disponibile per qualche giorno a
[...] sostituzioni per un paio d'ore nel pomeriggio, e di aver effettuato tale “sostituzione” pr un anno e forse meno: “poi non sono più andata e ho chiamato la a sostituirmi nella Pt_1 gestione della che io sappia è andata a lavorare per un certo periodo, poi non è Per_1 andata più. Le ho poi trovato un altro lavoro, per alcuni mesi;
infine la è tornata Pt_1 dalla per un altro periodo che non posso sapere;
la lavorava 2 ore dal lunedì Per_1 Pt_1 al sabato e tre ore la domenica ed era pagata dalla signora . Non ho mai Persona_2 avuto alcun rapporto con il dott. , che di conseguenza non mi ha mai pagato”; CP
- (teste del resistente): ha dichiarato di essersi recato un paio di volte Testimone_1 presso l'appartamento della signora per riparare un lavandino, altre volte per lo scarico Per_1 del bagno e una quarta volta per un lampadario, e di ricordare non bene se di mattino o di sera di avervi incontrato la che prestava assistenza “ad una signora anziana che Pt_1 barcollava ed era in un letto”; di ricordare di aver visto la cucinare ed assistere Pt_1
l'anzianna: di nulla sapere anche circa il rapporto economico.
Anche tali testimonianze nulla offrono per poter ritenere provato un rapporto di lavoro subordinato e continuativo come asseverato dalla odierna appellante;
ancora una volta, anche valorizzando la testimonianza di circa la presenza e l'orario lavorativo riferito, non emerge nessun Testimone_4 ruolo di direzione e retribuzione da parte dell'appellato , avendo dichiarato la teste che CP la era retribuita da . Pt_1 Persona_2
- (teste comune alle Parti): riferisce che la la sostituì in quanto essa Persona_2 Pt_1 assistiva la signora quale badante e collaboratrice familiare per circa un Per_2 Per_1 anno;
di avere tal rapporto di lavoro con l' che le corrispondeva la retribuzione CP in quanto la non era in grado di “recarsi al bancomat”, che consegnava all' Per_1 CP il quale provvedeva ai prelievi necessari;
di aver ella retribuito la in ragione di € Pt_1
20,00 la domenica ed € 20,00 quando si recava in casa quando si recava Parte_2 ad assistere la signora dalle 17,30 alle 20,00 percependo la paga di € 20,00; di aver Per_1 essa impartito alla le indicazioni sulle modalità di espletamento Persona_2 Pt_1 della prestazione lavorativa. “Il dott. non provvedeva ad alcun pagamento nei CP confronti della che quindi veniva pagata direttamente da me”. Pt_1
Anche la testimonianza non è utile a provare la sussistenza di rapporto di lavoro Per_2 subordinato fra l' e la attesochè l'iniziativa di richiesta di sostituzione partì dalla CP Per_1
la quale impartiva alla appellante le indicazioni sulle mansioni da espletare e la retribuiva Per_2
Non è quindi emerso, a giudizio di questa Corte, alcun rapporto lavorativo della instaurato Pt_1 con il sig. , ma soltanto una iniziativa ed un ruolo della che in assenza di altri CP Per_2 elementi non consente di ravvisare il rapporto lavorativo, come si è detto, , in Parte_3 relazione al quale ultimo è ravvisabile l'eccepito difetto di legittimazione passiva.
L'appello, infondato, va dunque rigettato.
Nulla per le spese, attesa la mancata comparizione dell'appellato.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese di lite.
Taranto, 11 giugno 2025
Il Presidente relatore
dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'11 giugno 2025, nella causa avente ad oggetto “differenze retributive”,
tra
, rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio Del Vecchio Parte_1
Appellante contro
Controparte_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 1.1.2020 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 30 giugno 2020, con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva rigettato la domanda di condanna di al pagamento di differenze retributive relativa ai Controparte_1 compiti di badante disimpegnati in
All'udienza dell'11 giugno 2025la causa è stata decisa con dispositivo letto in udienza.
********
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 1 dicembre 2020 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 30 giugno 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto con cui era stata rigettata la domanda vòlta ad ottenere differenze retributive, assumendo essa di aver lavorato dal Pt_1
1.10.2017 al 20.6.2019 in qualità di badante e collaboratrice domestica di , Controparte_1 prestando assistenza a : quantificava le differenze di retribuzione reclamate in € Persona_1
15.069,14.
Il convenuto, costituitosi in primo grado, eccepiva carenza di legittimazione passiva, su cui di seguito questa Corte avrà modo di soffermarsi. ---§§ooo§§---
Parte appellante si duole della decisione del Giudice di prime cure, fondata sul ritenuto difetto di legittimazione passiva dell' . CP L'impianto istruttorio del giudizio di primo grado giunge alla conclusione che la signora Pt_1 non avrebbe mai lavorato alle dipendenze dell'appellato , ma solo prestato assistenza CP occasionale , e solo negli ultimi due mesi continuativa, a poi deceduta, in Persona_1 sostituzione e su incarico di che le direttive in ordine allo svolgimento delle Persona_2 modalità di svolgimento della prestazione e provvedeva a retribuirla: in tal senso il Giudice di prime cure valorizza le deposizioni della teste comune alle Parti di Persona_2 P_
(indicata dal resistente/odierno appellato) e confermate indirettamente da , Testimone_1 laddove gli altri due testi escussi, e testi della ricorrente, Testimone_2 Testimone_3 non sono stati in grado di riferire alcunchè in ordine ai rapporti fra le Parti.
Esaminando dunque dette testimonianze, su cui l'appellante dibatte, dai verbali di primo grado emerge che:
- teste addotta dalla ricorrente , riferisce di essersi recata 5 o 6 Testimone_2 Pt_1 volte di pomeriggio a trovare la presso l'abitazione della signora ed esser Pt_1 Per_1 varo che la lavorava dalle 15 alle 20 svolgendo mansioni di badante/accudendo la Pt_1 signora , e di aver visto la sempre da sola, e che al mattino lavorava “una certa Per_1 Pt_1
:”Non so da chi fosse pagata la ”. Per_2 Pt_1
- anch'egli teste addotto dalla ricorrente, dichiarava di aver visto la Testimone_3 Pt_1
“qualche volta di sera recarsi nell'appartamento della signora sapevo che vi era Per_1 anche una signora di nome si occupava della Nulla posso dire sugli orari, né Per_2 Per_1 sulla regolarizzazione del rapporto, né sulle mansioni svolte dalla né sul rapporto Pt_1 fra la ed il sig. ”. Pt_1 CP
Dunque, i testi di parte ricorrente hanno riferito di occasionalità, di “qualche volta”, in ordine agli orari sempre i termini di occasionalità, e nulla su retribuzione, assunzione della e da parte di Pt_1 chi, nulla su direttive di alcun genere.
- (teste addotta dal resistente: riferisce che, amica della e di Testimone_4 Pt_1 Per_2
quest'ultima la chiamò per sapere se fosse disponibile per qualche giorno a
[...] sostituzioni per un paio d'ore nel pomeriggio, e di aver effettuato tale “sostituzione” pr un anno e forse meno: “poi non sono più andata e ho chiamato la a sostituirmi nella Pt_1 gestione della che io sappia è andata a lavorare per un certo periodo, poi non è Per_1 andata più. Le ho poi trovato un altro lavoro, per alcuni mesi;
infine la è tornata Pt_1 dalla per un altro periodo che non posso sapere;
la lavorava 2 ore dal lunedì Per_1 Pt_1 al sabato e tre ore la domenica ed era pagata dalla signora . Non ho mai Persona_2 avuto alcun rapporto con il dott. , che di conseguenza non mi ha mai pagato”; CP
- (teste del resistente): ha dichiarato di essersi recato un paio di volte Testimone_1 presso l'appartamento della signora per riparare un lavandino, altre volte per lo scarico Per_1 del bagno e una quarta volta per un lampadario, e di ricordare non bene se di mattino o di sera di avervi incontrato la che prestava assistenza “ad una signora anziana che Pt_1 barcollava ed era in un letto”; di ricordare di aver visto la cucinare ed assistere Pt_1
l'anzianna: di nulla sapere anche circa il rapporto economico.
Anche tali testimonianze nulla offrono per poter ritenere provato un rapporto di lavoro subordinato e continuativo come asseverato dalla odierna appellante;
ancora una volta, anche valorizzando la testimonianza di circa la presenza e l'orario lavorativo riferito, non emerge nessun Testimone_4 ruolo di direzione e retribuzione da parte dell'appellato , avendo dichiarato la teste che CP la era retribuita da . Pt_1 Persona_2
- (teste comune alle Parti): riferisce che la la sostituì in quanto essa Persona_2 Pt_1 assistiva la signora quale badante e collaboratrice familiare per circa un Per_2 Per_1 anno;
di avere tal rapporto di lavoro con l' che le corrispondeva la retribuzione CP in quanto la non era in grado di “recarsi al bancomat”, che consegnava all' Per_1 CP il quale provvedeva ai prelievi necessari;
di aver ella retribuito la in ragione di € Pt_1
20,00 la domenica ed € 20,00 quando si recava in casa quando si recava Parte_2 ad assistere la signora dalle 17,30 alle 20,00 percependo la paga di € 20,00; di aver Per_1 essa impartito alla le indicazioni sulle modalità di espletamento Persona_2 Pt_1 della prestazione lavorativa. “Il dott. non provvedeva ad alcun pagamento nei CP confronti della che quindi veniva pagata direttamente da me”. Pt_1
Anche la testimonianza non è utile a provare la sussistenza di rapporto di lavoro Per_2 subordinato fra l' e la attesochè l'iniziativa di richiesta di sostituzione partì dalla CP Per_1
la quale impartiva alla appellante le indicazioni sulle mansioni da espletare e la retribuiva Per_2
Non è quindi emerso, a giudizio di questa Corte, alcun rapporto lavorativo della instaurato Pt_1 con il sig. , ma soltanto una iniziativa ed un ruolo della che in assenza di altri CP Per_2 elementi non consente di ravvisare il rapporto lavorativo, come si è detto, , in Parte_3 relazione al quale ultimo è ravvisabile l'eccepito difetto di legittimazione passiva.
L'appello, infondato, va dunque rigettato.
Nulla per le spese, attesa la mancata comparizione dell'appellato.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese di lite.
Taranto, 11 giugno 2025
Il Presidente relatore
dr. Annamaria Lastella