Decreto cautelare 29 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 27 novembre 2025
Sentenza breve 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 31/03/2026, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02188/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05662/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5662 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, n.q. di genitore del minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco De Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Ufficio Scolastico Regionale - Campania, Ambito Territoriale di Caserta, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) del Piano Educativo Individualizzato del 06.10.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dal Convitto Nazionale Statale “ G. NO ” di AL (Ce) con il quale vengono assegnate 22 ore di sostegno al minore in epigrafe su n. 27 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei
docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 27 ore settimanali in quanto unica misura
adeguata alla sua patologia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa NA IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso all’esame, parte ricorrente ha impugnato il Piano Educativo Individualizzato del 06.10.2025, redatto per l’anno scolastico 2025-2026, dal Convitto Nazionale Statale “ G. NO ” di AL (Ce) con il quale vengono assegnate 22 ore di sostegno al minore in epigrafe su n. 27 ore di frequenza settimanali.
2. Con decreto monocratico n. 2630 del 29.10.2025 è stato rilevato che il P.E.I. redatto per l’anno in corso, pur riconoscendo che l’alunno frequenta per l’intero monte ore settimanali, non motiva sulla quantificazione delle ore di sostegno in misura ridotta. Conseguentemente ne è stata ordinata la riformulazione sul punto, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto.
3. Con ordinanza cautelare n. 3003/25 del 27 novembre 2025, preso atto dell’avvenuta rimodulazione del P.E.I. da parte dell’Istituto scolastico, con attribuzione all’alunno di un numero di ore di sostegno corrispondente all’intero orario di frequenza settimanale, il Collegio ha rinviato la trattazione del ricorso all’udienza camerale del 28 gennaio 2026 per verificare l’effettiva assegnazione all’alunno del servizio di sostegno scolastico in conformità a quanto disposto.
4. In vista dell’udienza camerale del 28 gennaio 2026, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che l’Istituto scolastico ha assegnato il servizio per tutto il tempo scuola e ha chiesto che la causa sia definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
5. All’udienza camerale del 28 gennaio 2026 la causa è passata in decisione con avviso di possibile sentenza in forma semplificata.
6. Va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto dopo la notifica del decreto monocratico, l’Amministrazione scolastica ha adempiuto non solo redigendo il P.E.I. per il numero di ore adeguato alla patologia, ma ottemperando alla normativa vigente che impone ai dirigenti scolastici di chiedere un adeguato numero di insegnanti di sostegno in deroga, per garantire agli alunni con disabilità la fruizione del diritto alla piena inclusione.
Tuttavia, poiché la scuola aveva l’obbligo di ottemperare a tale obbligo sin dall’inizio dell’anno scolastico, redigendo tempestivamente il PEI e chiedendo all’USR l’insegnante “ in deroga ”, come questa Sezione ha stabilito nelle ultime recenti sentenze, va dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione con spese a carico, liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge e c.u. se dovuto e versato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza:
- alle parti costituite;
- Convitto Nazionale Statale “G. NO” di AL (Ce);
- al Ministero dell’Istruzione e del merito (Gabinetto del Ministro): uffgabinetto@postacert.istruzione.it;
- al Ministero dell’Istruzione e del merito –Dipartimento del personale scolastico: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it;
- all’Ufficio scolastico regionale della Campania: drca@postacert.istruzione.it;
- all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta: uspce@postacert.istruzione.it;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA PP, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
NA IZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA IZ | NA PP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.