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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/10/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
IU RI Presidente
IA RG Giudice rel. Andrea Quintavalle Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 118/2025 degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: ), nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
e
(cf: ), nato ad [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall' avv. Flavio Mario Di Vita, presso il cui studio, sito a TR Sottana in piazza Finocchiaro Aprile n. 7, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: separazione su ricorso congiunto;
conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 3.10.2025 (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 23.1.2025, e , Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 5.4.2008 ad Isnello - trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, dell'anno 2008 - dal quale sono nate le figlie , l'11.6.2005 e , il 16.9.2010, hanno Persona_1 Persona_2 chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale secondo le condizioni concordate. Per_ In particolare, le parti hanno previsto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio paterno, regolamentando il diritto di visita materno (integrato secondo le previsioni contenute nel piano genitoriale depositato il
24.9.2025); hanno, poi, pattuito l'obbligo, a carico di , di versare a Parte_1 Parte_2 la complessiva somma mensile di € 300,00 (€150,00 per ciascuna figlia) a titolo di contribuito al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
hanno, altresì, stabilito che la casa coniugale (con tutti i mobili che l'arredano e corredano), sita a TR Sottana in via Tauro
n. 19, sia assegnata a , che vi abiterà unitamente alle figlie;
inoltre Parte_2 Parte_1 concederà in uso a il garage, sito a TR Sottana, in via Tauro n.19, per le sue Parte_2 esigenze lavorative e di svago.
Le parti, infine, non hanno previsto alcun obbligo di mantenimento reciproco, essendo economicamente autosufficienti.
Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 30.5.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
con ordinanza del 10.6.2025, il Giudice delegato ha rinviato all'udienza del 3.10.2025 onerando le parti di depositare l'atto di matrimonio del Comune in cui è stato celebrato (Serie A), nonché il piano genitoriale, disciplinando in modo più specifico il diritto di visita del genitore non collocatario. Verificata la produzione della documentazione richiesta e preso atto delle integrazioni fornite in ordine al diritto di visita materno (mediante il deposito del piano genitoriale), con ordinanza del 6.10.2025 il procedimento è stato posto in decisione.
Orbene, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi alle condizioni compiutamente indicate dalle parti e che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, avendo le stesse dato atto del venir meno della comunione materiale e spirituale.
Siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né alle disposizioni di legge, né all'interesse della prole, con la precisazione che la concessione in uso da parte di , del garage sito a TR Sottana in via Tauro n. 19, in favore di Parte_1
deve intendersi con effetti meramente obbligatori, in mancanza delle formalità Parte_2
e del deposito della documentazione propedeutica alla costituzione di diritti reali. In considerazione dei contenuti dell'accordo, non è necessario l'ascolto della figlia minore (art. 473bis.4 cpc) L'introduzione del procedimento su ricorso congiunto e l'ammissione di entrambe le parti al patrocinio a spese dello Stato fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione consensuale tra e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 23.1.2025, confermate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 3.10.2025, con l'integrazione contenuta nel piano genitoriale in ordine al diritto di visita materno, da intendersi qui integralmente richiamate, con la precisazione che le previsioni relative alla concessione in uso del garage sito a TR Sottana in via Tauro n. 19 devono intendersi con effetti obbligatori;
nulla sulle spese.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente
IA RG IU RI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
IU RI Presidente
IA RG Giudice rel. Andrea Quintavalle Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 118/2025 degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: ), nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
e
(cf: ), nato ad [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall' avv. Flavio Mario Di Vita, presso il cui studio, sito a TR Sottana in piazza Finocchiaro Aprile n. 7, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: separazione su ricorso congiunto;
conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 3.10.2025 (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 23.1.2025, e , Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 5.4.2008 ad Isnello - trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, dell'anno 2008 - dal quale sono nate le figlie , l'11.6.2005 e , il 16.9.2010, hanno Persona_1 Persona_2 chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale secondo le condizioni concordate. Per_ In particolare, le parti hanno previsto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio paterno, regolamentando il diritto di visita materno (integrato secondo le previsioni contenute nel piano genitoriale depositato il
24.9.2025); hanno, poi, pattuito l'obbligo, a carico di , di versare a Parte_1 Parte_2 la complessiva somma mensile di € 300,00 (€150,00 per ciascuna figlia) a titolo di contribuito al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
hanno, altresì, stabilito che la casa coniugale (con tutti i mobili che l'arredano e corredano), sita a TR Sottana in via Tauro
n. 19, sia assegnata a , che vi abiterà unitamente alle figlie;
inoltre Parte_2 Parte_1 concederà in uso a il garage, sito a TR Sottana, in via Tauro n.19, per le sue Parte_2 esigenze lavorative e di svago.
Le parti, infine, non hanno previsto alcun obbligo di mantenimento reciproco, essendo economicamente autosufficienti.
Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 30.5.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
con ordinanza del 10.6.2025, il Giudice delegato ha rinviato all'udienza del 3.10.2025 onerando le parti di depositare l'atto di matrimonio del Comune in cui è stato celebrato (Serie A), nonché il piano genitoriale, disciplinando in modo più specifico il diritto di visita del genitore non collocatario. Verificata la produzione della documentazione richiesta e preso atto delle integrazioni fornite in ordine al diritto di visita materno (mediante il deposito del piano genitoriale), con ordinanza del 6.10.2025 il procedimento è stato posto in decisione.
Orbene, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi alle condizioni compiutamente indicate dalle parti e che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, avendo le stesse dato atto del venir meno della comunione materiale e spirituale.
Siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né alle disposizioni di legge, né all'interesse della prole, con la precisazione che la concessione in uso da parte di , del garage sito a TR Sottana in via Tauro n. 19, in favore di Parte_1
deve intendersi con effetti meramente obbligatori, in mancanza delle formalità Parte_2
e del deposito della documentazione propedeutica alla costituzione di diritti reali. In considerazione dei contenuti dell'accordo, non è necessario l'ascolto della figlia minore (art. 473bis.4 cpc) L'introduzione del procedimento su ricorso congiunto e l'ammissione di entrambe le parti al patrocinio a spese dello Stato fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione consensuale tra e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 23.1.2025, confermate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 3.10.2025, con l'integrazione contenuta nel piano genitoriale in ordine al diritto di visita materno, da intendersi qui integralmente richiamate, con la precisazione che le previsioni relative alla concessione in uso del garage sito a TR Sottana in via Tauro n. 19 devono intendersi con effetti obbligatori;
nulla sulle spese.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente
IA RG IU RI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.