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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 04/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 108/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 108/2024 introdotto da:
nata il [...] a [...], codice fiscale: Controparte_1
con l'avv. BERALDO FAUSTA, giusta delega agli atti, C.F._1
- parte ricorrente -;
contro pagina 1 di 12 , nato il [...] a [...], codice Controparte_2
fiscale: C.F._2
- parte resistente, contumace -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -;
OGGETTO:
Procedimento ex artt. 337 bis. ss. c.c. per la regolamentazione di affidamento,
collocamento e mantenimento della figlia minorenne;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI:
precisate dalla parte ricorrente Controparte_1
“
1. affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocazione Per_1
prevalente presso la stessa, della quale seguirà residenza;
2. la casa familiare, condotta in locazione, rimarrà in godimento alla madre che ivi vi
vivrà con i figli;
3. disporre che, salvo miglior e diverso accordo che dovesse intervenire tra i genitori,
starà con il padre, a fine settimana alternati, dal sabato mattina, alle ore 9.00 Per_1
sino alla domenica sera ore 19;
pagina 2 di 12
4. Il padre si impegna a trascorrere con la figlia il tempo senza affidarla a terzi
estranei; nell'ipotesi in cui il padre non potesse per ragioni lavorative e/o personali
accudire la figlia, si impegna a contattare la madre che terrà con sé ; ove Per_1
entrambi non potessero sarà cura degli stessi reperire un soggetto terzo che possa
occuparsi della minore;
5. Il padre dovrà corrispondere alla
contro
-interessata signora a titolo Controparte_1
di mantenimento ordinario per la figlia, la somma mensile di € 300,00.- somma da
versarsi in via anticipata entro il 5° giorno di ogni mese e soggetta ad automatica
rivalutazione secondo gli indici ASTAT della Provincia di Bolzano, con prima
rivalutazione a ottobre 2025 su base settembre 2024, senza necessità di formale
richiesta;
6. I genitori provvederanno, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie
necessarie, mediche oltre che scolastiche (ivi compreso il costo per eventuali gite e/o
altre attività organizzate dalla scuola se di durata superiore alla giornata, come
soggiorni studio all'estero, lezioni private se consigliate dal corpo insegnante, computer
in linea con le esigenze di un alunno/studente della sua età) che dovessero necessitare
per ; le eventuali altre spese straordinarie per attività ludico, sportive e/o Per_1
ricreative, dovranno, invece, essere oggetto di previo accordo tra i genitori, fermo il
diritto della figlia di frequentare un corso sportivo all'anno, sia durante il periodo
scolastico invernale, che durante il periodo estivo, per il quale non necessiterà alcun
previo accordo tra i genitori. Per quanto non previsto espressamente, varrà il
pagina 3 di 12 protocollo di intesa intervenuto tra la Sezione bolzanina dell'Osservatorio sul Diritto di
Famiglia ed i Giudici competenti, del Tribunale di Bolzano, nella versione in vigore nel
momento in cui la spesa dovrà essere affrontata. Il genitore che anticiperà le spese avrà
il diritto di essere rimborsato dall'altro genitore dopo aver comunicato, alla fine di
ciascun mese, l'elenco documentato delle spese straordinarie anticipate. Entro 10 giorni
dall'avvenuta comunicazione, in mancanza di espressa contestazione, l'elenco di spesa
straordinaria si intenderà accettato e la spesa dovrà essere rimborsata, al più tardi
unitamente al versamento del contributo di mantenimento ordinario per la mensilità
successiva. Eventuali rimborsi da parte di assicurazioni e/o enti dovranno, pure, essere
ripartiti tra i due genitori, in misura proporzionale alla percentuale di spesa affrontata.
7. Gli assegni familiari ed eventuali altri sussidi pubblici spettanti per i figli spetteranno
alla madre. Per quanto concerne la deducibilità delle spese, queste verranno scaricate
nella medesima misura percentuale in cui sono state pagate.
8. Per quanto attiene il rilascio del passaporto, sino a quando non avrà Per_1
compiuto i 12 anni, sarà necessaria la sottoscrizione e l'accordo della madre, così come
sarà necessario l'accordo della madre per ogni e qualsiasi viaggio al di fuori dei
confini italiani”;
precisate dal Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da
parte ricorrente”.
pagina 4 di 12 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La parte ricorrente ha esposto nel suo ricorso che Controparte_1
dall'unione con la parte resistente è venuta alla luce Controparte_2
la figlia: , nata il [...] a [...], Persona_2
2. Il padre non si è costituito nel procedimento ed è Controparte_2
stato dichiarato contumace. Le parti non sono sposate e hanno terminato la loro convivenza. La figlia è stata riconosciuta da entrambi i genitori. Il padre ha lasciato la casa familiare nel gennaio 2022, mentre la madre è rimasta con la figlia e due Per_1
figli nati da una precedente relazione.
3. I seguenti motivi depongono a favore dell'affidamento della figlia minorenne esclusivamente alla madre ai sensi dell'art. 337quater ZGB, in quanto l'affidamento congiunto sarebbe contrario all'interesse della minore.
3.1. Il padre, oltre ad aver abbandonato la casa familiare, “tentava in tutti i modi di
screditare la ricorrente giungendo addirittura a far intervenire una pattuglia presso la
casa familiare lo scorso Natale, al fine di far allontanare la piccola dalla madre Per_1
… A seguito di tale episodio, il Tribunale per i Minorenni di Bolzano ha deciso di
affidare la minore ai servizi sociali, con collocazione della stessa presso la madre,
sostenuta con un percorso di educazione domiciliare per aiutare la piccola . Al Per_1
padre era stato prescritto, stante il comportamento tenuto, di collaborare con i servizi
sociali, oltre a contribuire al mantenimento della figlia, e chiedere consulenza presso il
pagina 5 di 12 centro di consulenza uomini per migliorare le proprie competenze e imparare a
rispettare il ruolo materno e la figura femminile” (ricorso, pag. 2).
3.2. Come risulta dalla relazione dei servizi sociali incaricati, il sig.
[...]
ha interrotto il corso antiviolenza presso la “Dai Controparte_2 CP_3
riferiti del Dott. responsabile del corso antiviolenza, emerge … che il Testimone_1
sig. ha frequentato 18 (su 28 totali) incontri di gruppo con scarso interesse e non CP_2
partecipando attivamente alle attività e ai compiti assegnati … Il signor avrebbe CP_2
infatti abbandonato il percorso, al momento in cui nel gruppo si era affrontato il tema
della sessualità, atteggiandosi in modo impulsivo, oppositivo e aggressivo”. Risultano,
perciò, i seguenti fattori di rischio con riferimento al padre: “debole capacità di
assunzione delle responsabilità, alta conflittualità di coppia, violenza domestica,
impulsività e scarsa tolleranza alle frustrazioni” (relazione depositata il 12/09/2024).
3.3. I servizi sociali non si esprimono a favore di un affidamento condiviso: “Dati i
prossimi cambiamenti (ingresso della minore alla scuola elementare, arrivo della nuova
moglie del padre, attuale nuovo compagno della madre) si ritiene di dover proseguire
con il monitoraggio al fine di poter prevenire e/o intervenire con specifici sostegni
socioeducativi qualora se ne riscontrasse la necessità. Nel frattempo, continuare con il
collocamento di presso la madre e i fratelli, con i quali ha mantenuto un Per_1
rapporto sereno. Il padre, inoltre, è tuttora sempre impegnato nel lavoro presso la
pizzeria, faticherebbe quindi a far conciliare la gestione della bambina con
l'organizzazione lavorativa. Infine, si fa presente che il signor e la signora CP_2 CP_1
pagina 6 di 12 vivono attualmente una situazione di alta conflittualità di coppia, i due infatti CP_1
non sembrerebbero in grado di organizzarsi e di comunicare adeguatamente per ciò che
concerne le modalità ed i tempi di visita di . Pertanto, alla luce dei cambiamenti Per_1
e degli elementi sopra elencati, la scrivente assistente sociale ritiene difficile esprimersi
sulla possibilità un affido condiviso” (relazione depositata il 12/09/2024).
3.4. Il fatto che il padre sig. sia rimasto contumace in questo Controparte_2
procedimento conferma il suo disinteresse per la sorte di sua figlia.
4. Nel caso di specie, ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 337quater c.c. per prescindere, nell'interesse della prole, dalla regola generale dell'affidamento congiunto,
affidando la figlia alla sola madre Si veda sul punto la Controparte_1
sentenza della Corte di Cassazione, sezione 1, n. 26587 del 17/12/2009: “Perché possa
derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei
confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità
educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto
pregiudizievole per il minore”.
5. Per quanto riguarda il diritto di visita della figlia al padre, va notato che è un diritto fondamentale dei figli mantenere contatti regolari con entrambi i genitori (cfr. art. 337ter, comma 1, del Codice civile). Questo diritto fondamentale è adeguatamente preso in considerazione, nel rispetto delle circostanze concrete del caso, dal regolamento del diritto di visita previsto nel dispositivo della sentenza.
pagina 7 di 12 6. Non si è proceduto nel presente procedimento all'ascolto della figlia minore a causa della tenera età della stessa (cfr. art. 473bis.4, comma 2, c.p.c.).
7. Il contributo al mantenimento della figlia sarà valutato alla luce del principio di proporzionalità di cui all'articolo 337ter, comma 4, c.c., con particolare attenzione alle circostanze ivi previste. A questo proposito va considerato che CP_1
ha introiti così bassi da essere stata ammessa al patrocinio a spese dello
[...]
Stato; il sig. , invece, gestisce una pizzeria di sua Controparte_2
proprietà in Viale Europa a Bolzano, ove lavora dalle 10:00 alle 24:00 (rendendo difficile conciliare il lavoro con la gestione della figlia : cfr. la relazione dei Per_1
servizi sociali), per cui disporrà di introiti decenti.
8. Valutate tutte le circostanze del caso, appare opportuno, alla luce del principio di proporzionalità, stabilire a carico del sig. un Controparte_2
contributo di mantenimento ordinario per la figlia comune di € 350,00 mensili, oltre alla rivalutazione annuale ASTAT, con modalità di pagamento a favore della ricorrente,
come precisato nel dispositivo della sentenza.
9. Le spese straordinarie per la figlia comune devono essere sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%. Gli assegni familiari (incluso l'Assegno Unico) e le altre prestazioni pubbliche per la figlia sono interamente corrisposti a favore della madre presso la quale la figlia è collocata.
10. L'obbligo di mantenimento riconosciuto dalla presente decisione è dovuto a decorrere dall'inizio del presente procedimento “in applicazione del principio per il
pagina 8 di 12 quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in
giudizio” (ex multis, sentenza della Corte di Cassazione, sezione I, n. 24932 del
29/11/2007).
11. Per le altre disposizioni, il Collegio ritiene di uniformarsi a quanto già stabilito nell'ordinanza del 19/10/2024, emessa in via temporanea e d'urgenza, che per lo più
corrisponde alle conclusioni della ricorrente.
12. La competenza del tribunale adito, sia per materia sia per territorio, sussiste ai sensi degli artt. 473 bis.11 e 473 bis.47 c.p.c.
13. Il resistente ha reso necessario il presente procedimento a causa del suo disinteresse per la sorte della figlia e del suo comportamento passivo, motivi per cui deve essere condannato a pagare le spese del procedimento, in questo caso, a favore dell'erario in quanto la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
data la semplicità
del procedimento le spese sono liquidate, ai sensi del D.M. 2014 n. 55, per la fascia di valore indeterminato di bassa complessità, in € 2.356,00 per compensi di avvocato
(tariffe minime: € 852,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00
per la trattazione e la fase decisoria, che nel caso di specie coincidono, tanto più che non sono stati assunti veri e propri mezzi di prova e non sono state depositate comparse conclusionali), oltre alle spese generali pari al 15% dei compensi, all'IVA e al contributo previdenziale sulle voci previste dalla legge, nonché alle successive spese occorrende.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 9 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. affida la figlia minore , nata il [...] a Persona_2
Bolzano, alla sola madre con collocamento prevalente Controparte_1
presso di lei, ove avrà anche la residenza anagrafica;
2. assegna la casa familiare alla madre affinché vi abiti con la figlia;
3. dispone, per quanto riguarda il diritto-dovere di visita del padre
[...]
in favore della figlia minore, che il padre trascorra con Controparte_2
quest'ultima, senza affidarla a terzi estranei alla sua famiglia, i fine settimana alternati,
dal sabato alle ore 9:00 fino alla domenica alle ore 19.00;
4. impone al padre l'obbligo di versare a partire dal 12/01/2024 (data di introduzione della domanda), alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia,
l'importo di € 350,00 mensili, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima; tale importo è soggetto a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano, con primo adeguamento nel mese di gennaio 2025, sulla base dei dati di dicembre 2024; il versamento dovrà essere effettuato dal padre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dalla madre;
5. i genitori sono inoltre tenuti a sostenere ciascuno il 50% delle spese straordinarie mediche non mutuabili e quelle necessarie per la scuola della figlia, nonché il 50% delle ulteriori spese straordinarie in conformità al protocollo d'intesa tra il Tribunale, la pagina 10 di 12 Procura di Bolzano, l'Ordine degli Avvocati di Bolzano e l'Osservatorio Nazionale sul
Diritto di Famiglia attualmente vigente;
il genitore che anticiperà le spese avrà diritto al rimborso da parte dell'altro genitore, previa comunicazione, alla fine di ciascun mese,
dell'elenco documentato delle spese straordinarie anticipate;
il rimborso dovrà avvenire entro dieci giorni dalla comunicazione.
6. eventuali contributi pubblici (incluso l'Assegno Unico) spettanti per la figlia comune potranno essere fatti valere esclusivamente dalla madre;
le detrazioni fiscali spettanti per la figlia saranno ripartite tra i genitori in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ciascuno;
7. la madre è abilitata a firmare da sola la richiesta di rilascio del passaporto, di tutti i documenti identificativi e dell'attestato di accompagnamento della figlia
[...]
, nata il [...] a [...]; Persona_2
8. condanna il sig. a rifondere all'erario € 2.356,00 Controparte_2
per compensi di avvocato oltre alle spese generali del 15% sui compensi, oltre all'IVA e al contributo previdenziale sulle voci previste dalla legge e oltre alle successive spese occorrende;
incarica
i servizi sociali di proseguire il monitoraggio della situazione della minore
[...]
e dispone che la Cancelleria comunichi la sentenza ai servizi Persona_2
sociali territorialmente competenti.
pagina 11 di 12 Così deciso in Bolzano (BZ) in Camera di Consiglio, il 28/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 108/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 108/2024 introdotto da:
nata il [...] a [...], codice fiscale: Controparte_1
con l'avv. BERALDO FAUSTA, giusta delega agli atti, C.F._1
- parte ricorrente -;
contro pagina 1 di 12 , nato il [...] a [...], codice Controparte_2
fiscale: C.F._2
- parte resistente, contumace -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -;
OGGETTO:
Procedimento ex artt. 337 bis. ss. c.c. per la regolamentazione di affidamento,
collocamento e mantenimento della figlia minorenne;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI:
precisate dalla parte ricorrente Controparte_1
“
1. affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocazione Per_1
prevalente presso la stessa, della quale seguirà residenza;
2. la casa familiare, condotta in locazione, rimarrà in godimento alla madre che ivi vi
vivrà con i figli;
3. disporre che, salvo miglior e diverso accordo che dovesse intervenire tra i genitori,
starà con il padre, a fine settimana alternati, dal sabato mattina, alle ore 9.00 Per_1
sino alla domenica sera ore 19;
pagina 2 di 12
4. Il padre si impegna a trascorrere con la figlia il tempo senza affidarla a terzi
estranei; nell'ipotesi in cui il padre non potesse per ragioni lavorative e/o personali
accudire la figlia, si impegna a contattare la madre che terrà con sé ; ove Per_1
entrambi non potessero sarà cura degli stessi reperire un soggetto terzo che possa
occuparsi della minore;
5. Il padre dovrà corrispondere alla
contro
-interessata signora a titolo Controparte_1
di mantenimento ordinario per la figlia, la somma mensile di € 300,00.- somma da
versarsi in via anticipata entro il 5° giorno di ogni mese e soggetta ad automatica
rivalutazione secondo gli indici ASTAT della Provincia di Bolzano, con prima
rivalutazione a ottobre 2025 su base settembre 2024, senza necessità di formale
richiesta;
6. I genitori provvederanno, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie
necessarie, mediche oltre che scolastiche (ivi compreso il costo per eventuali gite e/o
altre attività organizzate dalla scuola se di durata superiore alla giornata, come
soggiorni studio all'estero, lezioni private se consigliate dal corpo insegnante, computer
in linea con le esigenze di un alunno/studente della sua età) che dovessero necessitare
per ; le eventuali altre spese straordinarie per attività ludico, sportive e/o Per_1
ricreative, dovranno, invece, essere oggetto di previo accordo tra i genitori, fermo il
diritto della figlia di frequentare un corso sportivo all'anno, sia durante il periodo
scolastico invernale, che durante il periodo estivo, per il quale non necessiterà alcun
previo accordo tra i genitori. Per quanto non previsto espressamente, varrà il
pagina 3 di 12 protocollo di intesa intervenuto tra la Sezione bolzanina dell'Osservatorio sul Diritto di
Famiglia ed i Giudici competenti, del Tribunale di Bolzano, nella versione in vigore nel
momento in cui la spesa dovrà essere affrontata. Il genitore che anticiperà le spese avrà
il diritto di essere rimborsato dall'altro genitore dopo aver comunicato, alla fine di
ciascun mese, l'elenco documentato delle spese straordinarie anticipate. Entro 10 giorni
dall'avvenuta comunicazione, in mancanza di espressa contestazione, l'elenco di spesa
straordinaria si intenderà accettato e la spesa dovrà essere rimborsata, al più tardi
unitamente al versamento del contributo di mantenimento ordinario per la mensilità
successiva. Eventuali rimborsi da parte di assicurazioni e/o enti dovranno, pure, essere
ripartiti tra i due genitori, in misura proporzionale alla percentuale di spesa affrontata.
7. Gli assegni familiari ed eventuali altri sussidi pubblici spettanti per i figli spetteranno
alla madre. Per quanto concerne la deducibilità delle spese, queste verranno scaricate
nella medesima misura percentuale in cui sono state pagate.
8. Per quanto attiene il rilascio del passaporto, sino a quando non avrà Per_1
compiuto i 12 anni, sarà necessaria la sottoscrizione e l'accordo della madre, così come
sarà necessario l'accordo della madre per ogni e qualsiasi viaggio al di fuori dei
confini italiani”;
precisate dal Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da
parte ricorrente”.
pagina 4 di 12 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La parte ricorrente ha esposto nel suo ricorso che Controparte_1
dall'unione con la parte resistente è venuta alla luce Controparte_2
la figlia: , nata il [...] a [...], Persona_2
2. Il padre non si è costituito nel procedimento ed è Controparte_2
stato dichiarato contumace. Le parti non sono sposate e hanno terminato la loro convivenza. La figlia è stata riconosciuta da entrambi i genitori. Il padre ha lasciato la casa familiare nel gennaio 2022, mentre la madre è rimasta con la figlia e due Per_1
figli nati da una precedente relazione.
3. I seguenti motivi depongono a favore dell'affidamento della figlia minorenne esclusivamente alla madre ai sensi dell'art. 337quater ZGB, in quanto l'affidamento congiunto sarebbe contrario all'interesse della minore.
3.1. Il padre, oltre ad aver abbandonato la casa familiare, “tentava in tutti i modi di
screditare la ricorrente giungendo addirittura a far intervenire una pattuglia presso la
casa familiare lo scorso Natale, al fine di far allontanare la piccola dalla madre Per_1
… A seguito di tale episodio, il Tribunale per i Minorenni di Bolzano ha deciso di
affidare la minore ai servizi sociali, con collocazione della stessa presso la madre,
sostenuta con un percorso di educazione domiciliare per aiutare la piccola . Al Per_1
padre era stato prescritto, stante il comportamento tenuto, di collaborare con i servizi
sociali, oltre a contribuire al mantenimento della figlia, e chiedere consulenza presso il
pagina 5 di 12 centro di consulenza uomini per migliorare le proprie competenze e imparare a
rispettare il ruolo materno e la figura femminile” (ricorso, pag. 2).
3.2. Come risulta dalla relazione dei servizi sociali incaricati, il sig.
[...]
ha interrotto il corso antiviolenza presso la “Dai Controparte_2 CP_3
riferiti del Dott. responsabile del corso antiviolenza, emerge … che il Testimone_1
sig. ha frequentato 18 (su 28 totali) incontri di gruppo con scarso interesse e non CP_2
partecipando attivamente alle attività e ai compiti assegnati … Il signor avrebbe CP_2
infatti abbandonato il percorso, al momento in cui nel gruppo si era affrontato il tema
della sessualità, atteggiandosi in modo impulsivo, oppositivo e aggressivo”. Risultano,
perciò, i seguenti fattori di rischio con riferimento al padre: “debole capacità di
assunzione delle responsabilità, alta conflittualità di coppia, violenza domestica,
impulsività e scarsa tolleranza alle frustrazioni” (relazione depositata il 12/09/2024).
3.3. I servizi sociali non si esprimono a favore di un affidamento condiviso: “Dati i
prossimi cambiamenti (ingresso della minore alla scuola elementare, arrivo della nuova
moglie del padre, attuale nuovo compagno della madre) si ritiene di dover proseguire
con il monitoraggio al fine di poter prevenire e/o intervenire con specifici sostegni
socioeducativi qualora se ne riscontrasse la necessità. Nel frattempo, continuare con il
collocamento di presso la madre e i fratelli, con i quali ha mantenuto un Per_1
rapporto sereno. Il padre, inoltre, è tuttora sempre impegnato nel lavoro presso la
pizzeria, faticherebbe quindi a far conciliare la gestione della bambina con
l'organizzazione lavorativa. Infine, si fa presente che il signor e la signora CP_2 CP_1
pagina 6 di 12 vivono attualmente una situazione di alta conflittualità di coppia, i due infatti CP_1
non sembrerebbero in grado di organizzarsi e di comunicare adeguatamente per ciò che
concerne le modalità ed i tempi di visita di . Pertanto, alla luce dei cambiamenti Per_1
e degli elementi sopra elencati, la scrivente assistente sociale ritiene difficile esprimersi
sulla possibilità un affido condiviso” (relazione depositata il 12/09/2024).
3.4. Il fatto che il padre sig. sia rimasto contumace in questo Controparte_2
procedimento conferma il suo disinteresse per la sorte di sua figlia.
4. Nel caso di specie, ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 337quater c.c. per prescindere, nell'interesse della prole, dalla regola generale dell'affidamento congiunto,
affidando la figlia alla sola madre Si veda sul punto la Controparte_1
sentenza della Corte di Cassazione, sezione 1, n. 26587 del 17/12/2009: “Perché possa
derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei
confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità
educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto
pregiudizievole per il minore”.
5. Per quanto riguarda il diritto di visita della figlia al padre, va notato che è un diritto fondamentale dei figli mantenere contatti regolari con entrambi i genitori (cfr. art. 337ter, comma 1, del Codice civile). Questo diritto fondamentale è adeguatamente preso in considerazione, nel rispetto delle circostanze concrete del caso, dal regolamento del diritto di visita previsto nel dispositivo della sentenza.
pagina 7 di 12 6. Non si è proceduto nel presente procedimento all'ascolto della figlia minore a causa della tenera età della stessa (cfr. art. 473bis.4, comma 2, c.p.c.).
7. Il contributo al mantenimento della figlia sarà valutato alla luce del principio di proporzionalità di cui all'articolo 337ter, comma 4, c.c., con particolare attenzione alle circostanze ivi previste. A questo proposito va considerato che CP_1
ha introiti così bassi da essere stata ammessa al patrocinio a spese dello
[...]
Stato; il sig. , invece, gestisce una pizzeria di sua Controparte_2
proprietà in Viale Europa a Bolzano, ove lavora dalle 10:00 alle 24:00 (rendendo difficile conciliare il lavoro con la gestione della figlia : cfr. la relazione dei Per_1
servizi sociali), per cui disporrà di introiti decenti.
8. Valutate tutte le circostanze del caso, appare opportuno, alla luce del principio di proporzionalità, stabilire a carico del sig. un Controparte_2
contributo di mantenimento ordinario per la figlia comune di € 350,00 mensili, oltre alla rivalutazione annuale ASTAT, con modalità di pagamento a favore della ricorrente,
come precisato nel dispositivo della sentenza.
9. Le spese straordinarie per la figlia comune devono essere sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%. Gli assegni familiari (incluso l'Assegno Unico) e le altre prestazioni pubbliche per la figlia sono interamente corrisposti a favore della madre presso la quale la figlia è collocata.
10. L'obbligo di mantenimento riconosciuto dalla presente decisione è dovuto a decorrere dall'inizio del presente procedimento “in applicazione del principio per il
pagina 8 di 12 quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in
giudizio” (ex multis, sentenza della Corte di Cassazione, sezione I, n. 24932 del
29/11/2007).
11. Per le altre disposizioni, il Collegio ritiene di uniformarsi a quanto già stabilito nell'ordinanza del 19/10/2024, emessa in via temporanea e d'urgenza, che per lo più
corrisponde alle conclusioni della ricorrente.
12. La competenza del tribunale adito, sia per materia sia per territorio, sussiste ai sensi degli artt. 473 bis.11 e 473 bis.47 c.p.c.
13. Il resistente ha reso necessario il presente procedimento a causa del suo disinteresse per la sorte della figlia e del suo comportamento passivo, motivi per cui deve essere condannato a pagare le spese del procedimento, in questo caso, a favore dell'erario in quanto la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
data la semplicità
del procedimento le spese sono liquidate, ai sensi del D.M. 2014 n. 55, per la fascia di valore indeterminato di bassa complessità, in € 2.356,00 per compensi di avvocato
(tariffe minime: € 852,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00
per la trattazione e la fase decisoria, che nel caso di specie coincidono, tanto più che non sono stati assunti veri e propri mezzi di prova e non sono state depositate comparse conclusionali), oltre alle spese generali pari al 15% dei compensi, all'IVA e al contributo previdenziale sulle voci previste dalla legge, nonché alle successive spese occorrende.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 9 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. affida la figlia minore , nata il [...] a Persona_2
Bolzano, alla sola madre con collocamento prevalente Controparte_1
presso di lei, ove avrà anche la residenza anagrafica;
2. assegna la casa familiare alla madre affinché vi abiti con la figlia;
3. dispone, per quanto riguarda il diritto-dovere di visita del padre
[...]
in favore della figlia minore, che il padre trascorra con Controparte_2
quest'ultima, senza affidarla a terzi estranei alla sua famiglia, i fine settimana alternati,
dal sabato alle ore 9:00 fino alla domenica alle ore 19.00;
4. impone al padre l'obbligo di versare a partire dal 12/01/2024 (data di introduzione della domanda), alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia,
l'importo di € 350,00 mensili, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima; tale importo è soggetto a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano, con primo adeguamento nel mese di gennaio 2025, sulla base dei dati di dicembre 2024; il versamento dovrà essere effettuato dal padre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dalla madre;
5. i genitori sono inoltre tenuti a sostenere ciascuno il 50% delle spese straordinarie mediche non mutuabili e quelle necessarie per la scuola della figlia, nonché il 50% delle ulteriori spese straordinarie in conformità al protocollo d'intesa tra il Tribunale, la pagina 10 di 12 Procura di Bolzano, l'Ordine degli Avvocati di Bolzano e l'Osservatorio Nazionale sul
Diritto di Famiglia attualmente vigente;
il genitore che anticiperà le spese avrà diritto al rimborso da parte dell'altro genitore, previa comunicazione, alla fine di ciascun mese,
dell'elenco documentato delle spese straordinarie anticipate;
il rimborso dovrà avvenire entro dieci giorni dalla comunicazione.
6. eventuali contributi pubblici (incluso l'Assegno Unico) spettanti per la figlia comune potranno essere fatti valere esclusivamente dalla madre;
le detrazioni fiscali spettanti per la figlia saranno ripartite tra i genitori in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ciascuno;
7. la madre è abilitata a firmare da sola la richiesta di rilascio del passaporto, di tutti i documenti identificativi e dell'attestato di accompagnamento della figlia
[...]
, nata il [...] a [...]; Persona_2
8. condanna il sig. a rifondere all'erario € 2.356,00 Controparte_2
per compensi di avvocato oltre alle spese generali del 15% sui compensi, oltre all'IVA e al contributo previdenziale sulle voci previste dalla legge e oltre alle successive spese occorrende;
incarica
i servizi sociali di proseguire il monitoraggio della situazione della minore
[...]
e dispone che la Cancelleria comunichi la sentenza ai servizi Persona_2
sociali territorialmente competenti.
pagina 11 di 12 Così deciso in Bolzano (BZ) in Camera di Consiglio, il 28/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
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