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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 907/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FAGGIOLI Parte_1 C.F._1
LUCA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. FAGGIOLI LUCA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAVALLO Controparte_1 P.IVA_1
CE EP e dell'avv. TRENTINI ANTONELLA e dell'avv. GARGIULO
SIMONE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CAVALLO CE
EP
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.4.2025 evocava in giudizio avanti al Tribunale Parte_1 di Bologna, quale giudice del lavoro, il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, chiedendone la condanna al pagamento di tutte le ritenute previdenziali di cui alle differenze retributive di cui alla sentenza della Corte d'appello n. 561/24, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Affermava che: 1) con sentenza della Corte d'appello di Bologna di Bologna n. 561/24 aveva ottenuto l'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato;
2) la sentenza era passata in giudicato, ma non era stata interamente ottemperata dal resistente;
3) in CP_1 particolare, il le aveva pagato la somma di €. 8.292,85, al netto delle Controparte_1 ritenute fiscali e previdenziali, ma illegittimamente poiché il pagamento doveva essere pagina 1 di 3 compiuto al lordo di esse, e così per €. 12.080,59, e segnatamente €. 1.310,65, visto che ex art. 23 L. n. 218/52 il pagamento in ritardo della somma faceva sì che la parte relativa ai contributi previdenziali spettante al lavoratore restasse a carico del datore di lavoro. Di qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 perché infondata in fatto e in diritto. Affermava che: 1) nessuna trattenuta previdenziale aveva operato, avendo pagato la ricorrente al lordo di esse e non al netto;
2) l'art. 23, comma 1, L. n. 218/52 non si applicava agli enti locali, e dunque al 3) per il datore di lavoro pubblico l'obbligo di versare i CP_1 contributi previdenziali sorgeva solo al momento del pagamento della retribuzione, cosicché era a tale momento che occorreva avere riguardo per valutare la sussistenza o meno di un ritardo nel pagamento dei contributi, sanzionabile ai sensi del citato art. 23. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza dell'11.11.2025 mediante lettura della sentenza. La domanda è infondata e deve essere rigettata. Dall'esame del cedolino retributivo della ricorrente relativo al mese di gennaio 2025, in seguito a determinazione del n. 28241/2025 del 17.1.2025, alla ricorrente è Controparte_1 stata sì addebitata la somma di €. 1.310,65 a titolo di trattenute per la contribuzione ma - per neutralizzare tale addebito - è stata contestualmente indicata nelle competenze, e dunque nella somma lorda da pagare alla ricorrente, la somma di €. 1.165,40, per contributi, il che ha consentito di neutralizzare - appunto - l'addebito per la contribuzione, quale effetto del corrispondente accredito (documento n. 4 di parte resistente). A tal proposito non merita condivisione la difesa della ricorrente secondo cui dal cedolino emerge un importo complessivo lordo di €. 12.080,59 da cui sono stati sottratti – e dunque addebitati alla ricorrente – sia i contributi che le imposte, poiché in tale importo (di €. 12.080,59) è compresa non solo la retribuzione lorda, ma anche i contributi, appunto per €. 1.165,40, in modo da neutralizzare contabilmente l'addebito compiuto e impedire che gravi sulla ricorrente. Peraltro, la differenza fra le due somme risulta giustificata dal diverso ammontare dell'imponibile lordo, pari a €. 10.901,89 e relativo alle menzionate differenze retributive, e dell'imponibile fiscale, pari a €. 10.769,94 (per una somma di €. 131,95) sulla base del quale la busta paga di gennaio è stata emessa, in conseguenza del recupero di parte di due voci retributive – l'elemento perequativo e la retribuzione professionale docenti - che hanno inciso per quell'ammontare sulle differenze retributive calcolate in esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Bologna. Né tali circostanze sono state contestate dalla ricorrente. Dunque, deve ritenersi che nessun addebito sia stato compiuto alla ricorrente e che, per tale assorbente ragione, la domanda sia infondata. La particolarità della questione affrontata e l'esito del giudizio costituiscono grave ed eccezionale motivo per compensare interamente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna quale giudice del lavoro, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente decidendo nella controversia n. 907/25 R.G. LAV. fra e il Parte_1
pagina 2 di 3 in persona del Sindaco pro tempore, ogni contraria istanza disattesa e Controparte_1 respinta, così provvede:
1) rigetta le domande;
2) compensa per intero fra le parti le spese processuali;
3) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 11.11.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 907/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FAGGIOLI Parte_1 C.F._1
LUCA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. FAGGIOLI LUCA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAVALLO Controparte_1 P.IVA_1
CE EP e dell'avv. TRENTINI ANTONELLA e dell'avv. GARGIULO
SIMONE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CAVALLO CE
EP
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.4.2025 evocava in giudizio avanti al Tribunale Parte_1 di Bologna, quale giudice del lavoro, il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, chiedendone la condanna al pagamento di tutte le ritenute previdenziali di cui alle differenze retributive di cui alla sentenza della Corte d'appello n. 561/24, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Affermava che: 1) con sentenza della Corte d'appello di Bologna di Bologna n. 561/24 aveva ottenuto l'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato;
2) la sentenza era passata in giudicato, ma non era stata interamente ottemperata dal resistente;
3) in CP_1 particolare, il le aveva pagato la somma di €. 8.292,85, al netto delle Controparte_1 ritenute fiscali e previdenziali, ma illegittimamente poiché il pagamento doveva essere pagina 1 di 3 compiuto al lordo di esse, e così per €. 12.080,59, e segnatamente €. 1.310,65, visto che ex art. 23 L. n. 218/52 il pagamento in ritardo della somma faceva sì che la parte relativa ai contributi previdenziali spettante al lavoratore restasse a carico del datore di lavoro. Di qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 perché infondata in fatto e in diritto. Affermava che: 1) nessuna trattenuta previdenziale aveva operato, avendo pagato la ricorrente al lordo di esse e non al netto;
2) l'art. 23, comma 1, L. n. 218/52 non si applicava agli enti locali, e dunque al 3) per il datore di lavoro pubblico l'obbligo di versare i CP_1 contributi previdenziali sorgeva solo al momento del pagamento della retribuzione, cosicché era a tale momento che occorreva avere riguardo per valutare la sussistenza o meno di un ritardo nel pagamento dei contributi, sanzionabile ai sensi del citato art. 23. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza dell'11.11.2025 mediante lettura della sentenza. La domanda è infondata e deve essere rigettata. Dall'esame del cedolino retributivo della ricorrente relativo al mese di gennaio 2025, in seguito a determinazione del n. 28241/2025 del 17.1.2025, alla ricorrente è Controparte_1 stata sì addebitata la somma di €. 1.310,65 a titolo di trattenute per la contribuzione ma - per neutralizzare tale addebito - è stata contestualmente indicata nelle competenze, e dunque nella somma lorda da pagare alla ricorrente, la somma di €. 1.165,40, per contributi, il che ha consentito di neutralizzare - appunto - l'addebito per la contribuzione, quale effetto del corrispondente accredito (documento n. 4 di parte resistente). A tal proposito non merita condivisione la difesa della ricorrente secondo cui dal cedolino emerge un importo complessivo lordo di €. 12.080,59 da cui sono stati sottratti – e dunque addebitati alla ricorrente – sia i contributi che le imposte, poiché in tale importo (di €. 12.080,59) è compresa non solo la retribuzione lorda, ma anche i contributi, appunto per €. 1.165,40, in modo da neutralizzare contabilmente l'addebito compiuto e impedire che gravi sulla ricorrente. Peraltro, la differenza fra le due somme risulta giustificata dal diverso ammontare dell'imponibile lordo, pari a €. 10.901,89 e relativo alle menzionate differenze retributive, e dell'imponibile fiscale, pari a €. 10.769,94 (per una somma di €. 131,95) sulla base del quale la busta paga di gennaio è stata emessa, in conseguenza del recupero di parte di due voci retributive – l'elemento perequativo e la retribuzione professionale docenti - che hanno inciso per quell'ammontare sulle differenze retributive calcolate in esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Bologna. Né tali circostanze sono state contestate dalla ricorrente. Dunque, deve ritenersi che nessun addebito sia stato compiuto alla ricorrente e che, per tale assorbente ragione, la domanda sia infondata. La particolarità della questione affrontata e l'esito del giudizio costituiscono grave ed eccezionale motivo per compensare interamente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna quale giudice del lavoro, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente decidendo nella controversia n. 907/25 R.G. LAV. fra e il Parte_1
pagina 2 di 3 in persona del Sindaco pro tempore, ogni contraria istanza disattesa e Controparte_1 respinta, così provvede:
1) rigetta le domande;
2) compensa per intero fra le parti le spese processuali;
3) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 11.11.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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