Ordinanza collegiale 20 ottobre 2025
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 10/03/2026, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01645/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05742/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5742 del 2023, proposto da
NN OS, CA LA, IR LA, Green Pass S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Sorrentino, Liberato Orsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di TO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna al risarcimento dei danni
conseguenti alle illegittimità commesse dal Comune di TO a danno del compianto NA LA nella procedura di gara indetta, giusta determina n. 819/2016 del Dirigente del IV Dipartimento f.f., per la concessione esennale dell'attività di spettacolo viaggiante “NO lillipuziano”, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 9124/2023, e, per l'effetto, al pagamento della somma di € 3.247.565,84, a titolo di danni ingiusti da mancato guadagno, e della somma di € 1.623.782,92, a titolo di danni ingiusti curriculari. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di TO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa MA IA D'IO e uditi nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti agiscono per conseguire la condanna del Comune di TO al risarcimento dei danni subiti dal compianto NA LA, titolare della omonima ditta per mancata aggiudicazione della gara, indetta dal predetto ente nell’anno 2016 (giusta determina dirigenziale n. 819 dell’8 giugno 2016), relativa alla concessione esennale dell’attività di spettacolo viaggiante “NO lillipuziano”.
I ricorrenti hanno esposto in fatto che:
- alla suddetta gara partecipavano tre imprese, tra cui la IT LA, classificatasi al secondo posto con 85 punti, nonché la Società “NO TO sas”, che risultava aggiudicataria in quanto posizionatasi prima in graduatoria con 86 punti;
- l’esito della gara era contestato innanzi all’intestato Tribunale amministrativo che, con sentenza della Sezione Terza, n. 2933/2021, respingeva il ricorso principale e dichiarava improcedibile quello incidentale proposto dall’aggiudicataria;
- con sentenza n. 9124/2023 il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello interposto dai sigg.ri OS NN, LA CA e LA IR, in qualità di eredi del de cuius LA NA, in riforma alla pronuncia di prime cure, dava atto dell’effettiva spettanza, in capo al ricorrente originario, dell’ulteriore punto incrementale della propria offerta, in ragione della disponibilità di personale (anche) di madrelingua ucraina, per cui “l’attribuzione di un ulteriore punto in sede di valutazione delle offerte avrebbe determinato l’aggiudicazione della gara in favore del ricorrente originario: la NO TO s.a.s. e la ditta LA NA si sarebbero trovate in condizioni di parità, con ottantasei punti ciascuna, ma a tal punto avrebbe dovuto prevalere quest’ultima – stante quanto previsto dalla lex specialis – in ragione della documentata maggiore anzianità di appartenenza alla categoria”.
I ricorrenti, asserendo, dunque, la spettanza del bene della vita al compianto LA, agiscono per il maturato credito risarcitorio maturato in favore del loro dante causa, pari alla somma di € 3.247.565,84, a titolo di danni ingiusti da mancato guadagno, e della somma di € 1.623.782,92, a titolo di danni ingiusti curriculari; il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di TO che ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in capo alla ricorrente Green Pass, n.q. di soggetto cessionario dei diritti da parte dei cedenti OS NN, LA CA, LA IR, e la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alla Green Pass.
Nel merito ha opposto la prescrizione del diritto al risarcimento del danno (posto che il danno sarebbe scaturito dalla determina del 2016, di aggiudicazione della gara in favore di altro soggetto anziché nei confronti della ditta LA NA) e l’assenza dei presupposti per poter accedere al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., attesa la carenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi inerenti la fattispecie descritta.
3. All’udienza del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In limine va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla società Green Pass, cessionaria del credito che gli aventi causa dell’originario ricorrente ritengono di poter vantare a seguito della definizione del presente giudizio, trattandosi di credito di natura patrimoniale collegato ad attività imprenditoriale e, dunque, disponibile ( cfr . Consiglio di Stato, Sez. IV, 24/11/2020, n. 7355 e 15 luglio 2014 n. 3687).
A tal fine, è sufficiente rilevare – richiamando principi pacifici in tema di cessione del credito – che:
a) la cessione del credito costituisce l’oggetto di un contratto traslativo di diritti, retta dal principio consensualistico (art. 1260 c.c.); oggetto della cessione può essere anche un credito futuro; dalla cessione sono esclusi solo i crediti a carattere personale e i crediti alimentari, salve le espresse eccezioni previste rispetto ad alcuni soggetti (art. 1261 c.c.);
b) la conseguenza è che, per essere oggetto di cessione non è richiesto che un credito abbia i requisiti della certezza, della liquidità, della esigibilità;
c) la cessione ha effetti dal momento della stipulazione del contratto; ma, nei confronti del debitore ceduto, esplica effetti solo dal momento in cui è stata notificata o accettata;
d) in presenza di un credito ceduto pro solvendo , correttamente agiscono per l’esecuzione sia il cedente che il cessionario, avendo il cedente garantito la solvenza del debitore ceduto.
5. Va inoltre respinta l’eccezione di prescrizione, atteso che la domanda è stata tempestivamente proposta nel rispetto dei termini processuali previsti dall’art. 30 c.p.a. Invero, ai sensi dell’art. 30 cpa, commi 2 e 5: “Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa … ” e, inoltre “Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza”.
Nella specie la sentenza del Consiglio di Stato che ha riconosciuto, per la prima volta, l’illegittimità degli atti impugnati è stata pubblicata in data 20 ottobre 2023, per cui risulta rispettato il termine di 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza relativa all’azione di annullamento ex art. 30, co. 5 c.p.a., essendo stato notificata la domanda risarcitoria il 5 dicembre 2023.
6. Nel merito della pretesa risarcitoria, il ricorso è in parte fondato.
6.1 In ordine all'elemento soggettivo, il Comune resistente, costituitosi in giudizio, sostiene che non possa configurarsi nessuna colpa rispetto alla posizione dell’Ente e, pertanto, sarebbe infondata la domanda.
Senonché, come precisato dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia, sez. III, 30 settembre 2010, C-314/09, Stadt Graz), in materia di procedure pubbliche di appalto e concessioni, "non è necessario provare la colpa dell'amministrazione aggiudicatrice, poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività della tutela previsto dalla normativa comunitaria; le garanzie di trasparenza e di non discriminazione operanti in materia di aggiudicazione dei pubblici appalti fanno sì che una qualsiasi violazione degli obblighi di matrice sovranazionale consente all'impresa pregiudicata di ottenere un risarcimento dei danni, a prescindere da un accertamento in ordine alla colpevolezza dell'ente aggiudicatore e dunque della imputabilità soggettiva della lamentata violazione (in termini cfr. Cons. Stato, Ad. plen.n. 2 del 2017)” (cfr., sul punto, ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione II, 28 maggio 2021, n. 4102; Consiglio di Stato, Sezione V, 2 gennaio 2019, n. 14).
La tesi del Comune, pertanto, non si rivela pertinente.
6.2 Sussistono inoltre gli ulteriori elementi oggettivi della fattispecie, avuto riguardo, in particolare, all’illegittimità dell’aggiudicazione, come acclarata dalla richiamata sentenza del Consiglio di Stato, alla cui motivazione si rinvia, e al nesso causale tra tale illegittimità e i danni conseguenziali che ne sono derivati.
Nella specie è stato infatti accertato che, in ragione della illegittima mancata attribuzione da parte della Commissione di gara di un punteggio ulteriore per la documentata offerta anche di personale di lingua madre ucraina nella proposta progettuale della ditta LA, quest’ultima non ha potuto conseguire il bene della vita, ossia l’aggiudicazione della concessione.
6.3 A tale riguardo, circa la quantificazione del risarcimento da mancata aggiudicazione, gioverà richiamare il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia ( cfr . Cons. Stato, AP, n. 2 del 12 maggio 2017; Cons. Stato, VI, 17 ottobre 2017, n. 4803), per cui:
- ai sensi degli artt. 30, 40 e 124, comma 1, c.p.a., il danneggiato deve offrire la prova dell' an e del quantum del danno che assume di aver sofferto;
- nel caso di mancata aggiudicazione il risarcimento del danno conseguente al lucro cessante si identifica con l'interesse c.d. positivo, che ricomprende sia il mancato profitto (che l'impresa avrebbe ricavato dall'esecuzione dell'appalto), sia il danno c.d. curricolare (ovvero il pregiudizio subìto dall'impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto);
- spetta all'impresa danneggiata offrire la prova dell'utile che in concreto avrebbe conseguito, qualora fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, poiché nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.);
- la valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull'ammontare del danno (Cons. Stato, Sez. V, 26 luglio 2019, n. 5283);
- le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente tecnico d'ufficio neppure nel caso di consulenza cosiddetta "percipiente", che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, demandandosi al consulente l'accertamento di determinate situazioni di fatto, giacché, anche in siffatta ipotesi, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti;
- la prova in ordine alla quantificazione del danno può essere raggiunta anche mediante presunzioni (sulla base della regola della inferenza "probabilistica" e non "necessaria");
- va esclusa la pretesa di ottenere l'equivalente del 10% dell'importo a base d'asta, sia perché detto criterio esula storicamente dalla materia risarcitoria, sia perché non può essere oggetto di applicazione automatica ed indifferenziata;
- non compete il ristoro del danno emergente, posto che i costi per la partecipazione alla gara sono destinati, di regola, a restare a carico del concorrente (il quale, perciò, può pretenderne il ristoro solo allorché lamenti, in chiave di responsabilità precontrattuale, di averli inutilmente sostenuti per essere stato coinvolto, in violazione delle regole di correttezza e buona fede, in una trattativa inutile), onde il cumulo con l'utile prospetticamente derivante, in caso di mancata aggiudicazione, dalla esecuzione della commessa darebbe vita ad un ingiustificato arricchimento (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5803; Id., sez. VI, 15 settembre 2015, n. 4283; Id., sez. III, 25 giugno 2013, n. 3437; Id., sez. III, 14 dicembre 2012, n. 6444);
- spetta per contro il lucro cessante, che si identifica con il c.d. interesse positivo e che ricomprende, in astratto: da un canto, il mancato profitto, cioè a dire l'utile che l'impresa avrebbe ricavato, in base alla formulata proposta negoziale ed alla propria struttura dei costi, dalla esecuzione del contratto; da un altro canto, il danno c.d. curriculare, derivante dall'impossibilità di arricchimento della propria storia professionale ed imprenditoriale, con conseguente potenziale perdita di competitività in relazione a future occasioni contrattuali;
- anche per il c.d. danno curricolare il creditore deve offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito (il mancato arricchimento del proprio curriculum professionale), quantificandolo in una misura percentuale specifica applicata sulla somma liquidata a titolo di lucro cessante;
- il mancato utile spetta nella misura integrale, in caso di annullamento dell'aggiudicazione impugnata e di certezza dell'aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se questi dimostri di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa e ciò perché, in assenza di suddetta prova, in virtù della presunzione per cui chi partecipa alle gare non tiene ferme le proprie risorse ma le impiega in altri appalti, lavori o servizi, l'utile così calcolato andrà decurtato in ragione dell' aliunde perceptum vel percipiendum , in una misura percentuale variabile (cfr. Cons. Stato, ad. plen. n. 2/2017 cit. e Cons. giust. amm. 6 novembre 2019 n. 947) che tenga, in concreto, conto della natura del contratto, del contesto operativo di riferimento, delle risorse nella ordinaria disponibilità del concorrente, della sua struttura dei costi, della sua storia professionale e del presumibile livello di operatività sul mercato, potendo, a tal fine, addivenirsi anche - nel caso di mancato assolvimento dell'onere dimostrativo ed in presenza di elementi indiziari che evidenzino l'impossibilità di ricorso cumulativo alle risorse strumentali - all'azzeramento del danno potenzialmente riconoscibile (Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2020, n. 7262; Id., sez. V, 23 agosto 2019, n. 5803);
- esulano quindi dai danni ritenuti risarcibili quelli relativi all’esposizione debitoria del ricorrente, tenendo conto anche del principio per cui, in tema di responsabilità aquilana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della condicio sine qua non ) , nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili (Cass. Civ., 30 aprile 2010, n. 10607).
6.4 Tanto premesso, nel caso in esame, quanto al mancato guadagno relativo alla concessione alla quale la IT aspirava (rilasciata alla ditta controinteressata dal Comune in data 22 luglio 2016 con scadenza al 22 luglio 2022), il Collegio ritiene non possa considerarsi valido punto di riferimento la stima del consulente di parte prodotta dalla parte ricorrente (cfr . relazione del 5.02.2021 e successiva integrazione del 15.05.2023, in atti).
Essa infatti considera in maniera del tutto inverosimile che il trenino viaggi sempre con il pieno dei posti occupati, perlopiù per tutti i mesi dell’anno, in prevalenza tutti i giorni della settimana. Sennonché è notorio che tali attrattive turistiche sono sospese nei mesi invernali, salvo che in alcuni fine settimana di maggiore affluenza e, comunque, condizionatamente alle previsioni meteo favorevoli.
Inoltre, si prevedono altrettanto inverosimilmente fino a 30 giri turistici al giorno, laddove, stimando possibile non più di una corsa ogni 50/60 minuti (tenuto conto della durata di circa 30-35 minuti del percorso e dei tempi tecnici di salita e discesa dei passeggeri, di acquisto/controllo biglietti, oltre che delle condizioni di traffico), si può al più stimare una media (tra giorni di maggiore e minore affluenza) nel periodo primaverile/estivo/autunnale di circa 10 corse al giorno per 12 passeggeri a corsa (su 24 posti disponibili in tutto), con costo unitario del biglietto di €. 5,00, per un totale giornaliero di €. 600 euro, su sette mesi all’anno (circa 210 giorni).
Dunque, sulla base degli esposti criteri, si può ragionevolmente stimare un incasso annuo di €.126.000, da rapportare all’intero periodo della concessione di sei anni, con un totale stimato di €. 756.000,00. Tale importo va, tuttavia, defalcato del mancato o comunque minore guadagno relativo agli anni 2020-2021, tenuto conto della pandemia da Covid 19, in ragione delle sospensioni delle attività che sono conseguite e, comunque, alla luce del minore afflusso turistico e della ridotta attrattività del servizio in detto particolare periodo. Il Collegio stima pertanto plausibile un fatturato complessivo per tutta la durata della concessione di €. 700.000,00.
Ciò posto, al fine di calcolare, a partire da tale importo, l’utile d’impresa, occorre considerare che lo stesso deve essere defalcato dei costi per personale, gasolio, canone concessorio annuo da versare al Comune, viaggi gratuiti che la ditta avrebbe dovuto garantire (per 20 giorni annui, nei giorni di maggiore affluenza, come da capitolato, per tutta la durata della convenzione), oltre che delle imposte applicabili sull’utile che ne sarebbe conseguito.
Su tali basi, il Collegio stima congruo liquidare in via equitativa a titolo di mancato guadagno l’utile ragionevolmente ritraibile dalla concessione, rapportabile al 5% sull’incasso stimato di €. 700.000, come sopra determinato.
Alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno curriculare, per non avere i ricorrenti allegato le circostanze di fatto rilevanti ai fini del riconoscimento della lesione delle proprie capacità competitive, né comunque fornito alcun elemento concreto da cui desumere la prova di tale voce di danno, sia pure presuntiva: ciò, tenuto conto che il c.d. danno curriculare presuppone che la mancata aggiudicazione abbia significativamente inciso sul curriculum professionale del concorrente leso ( cfr . C.d.S., Sez. V, 27 dicembre 2017, n. 6088); circostanza nella specie non provata ed anzi smentita dalla circostanza che già nel novembre 2015 la ditta non era più attiva, come documentato dal Comune o al più dal marzo 2017, come riconosciuto dai ricorrenti.
La complessiva somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, trattandosi di debito di valore, va incrementata della rivalutazione monetaria (a decorrere dalla data di stipula del contratto fino all'attualità) e degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, fino all'effettivo soddisfo ( cfr . Cons. Stato, sez. VI, 05/11/2025, n. 8609; sez. III, 10 luglio 2019, n. 4857).
7. In conclusione, la domanda risarcitoria va parzialmente accolta, nei sensi precisati.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Comune di TO a risarcire ai ricorrenti la somma di €. 35.000,00 a titolo di mancato guadagno, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione.
Condanna il Comune di TO alla refusione delle spese di lite che liquida in €. 3.000,00, oltre accessori come per legge e C.U., con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA UR AD, Presidente
MA IA D'IO, Consigliere, Estensore
NN AT, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IA D'IO | MA UR AD |
IL SEGRETARIO